TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/11/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1942/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. AO DA Presidente
Dott.ssa ES LO Giudice rel.est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1942/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 3/08/2022 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Carlo Brugnoli, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Fermo;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. PierFrancesco Controparte_1 C.F._2 Maceratini, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.5.2023, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 30.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Essendo stata la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 154/23 emessa il 17.2.2023, il Tribunale deve statuire sulle ulteriori domande svolte.
pagina 1 di 8 Deve in primo luogo essere presa in considerazione la richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente sul presupposto della violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. ascritta alla resistente: in particolare, l' ha attribuito l'esclusiva responsabilità Pt_1 della dissoluzione del legame coniugale alla condotta della moglie, che avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con altro uomo, senza che prima si fosse mai palesato alcun segnale di crisi coniugale. ha resistito a tale domanda affermando l'insussistenza del nesso causale fra Controparte_1 l'asserita relazione extraconiugale, la crisi matrimoniale insorta e la conseguente richiesta di separazione, sostenendo in particolare che la dissoluzione del legame affettivo tra i coniugi sarebbe risalente nel tempo e culminata nel periodo del lockdown, in cui ella avrebbe cercato di far capire al marito che la crisi era irreversibile, senza che l' ne acquisisse Pt_1 consapevolezza, di tal che le condotte ascrittele dal marito, risalenti alle settimane immediatamente precedenti il 9.5.2022 (data della raccomandata con cui il marito le comunicava la sua decisione di lasciare la casa coniugale), non sarebbero la causa della fine del matrimonio, dovuta invero a problematiche molto più remote dalla stessa manifestate al marito già nei primi mesi del 2020.
Così sinteticamente ricostruite le allegazioni delle parti, con riferimento all'addebito della separazione, va rammentato il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. secondo cui, qualora ne ricorrano le circostanze e venga richiesto, la separazione va addebitata al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, laddove essi abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS., sent. 20.8.2014, n. 18074; ord. 5.8.2020, n. 16691).
In tema di onere probatorio, grava sulla parte che chieda l'addebito l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia etiologica sulla intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
In particolare, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, che viene in rilievo nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'inosservanza di tale obbligo rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (in tal senso, CASS., ord. 3923/2018; ord. 16859 del 14.8.2015).
Nel caso di specie, appare raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della e del nesso causale tra essa e l'irreversibilità della crisi coniugale. CP_1
pagina 2 di 8 Premesso che è la stessa resistente a non contestare la relazione sentimentale intrattenuta con altro uomo nel periodo immediatamente precedente il 9.5.2022, in realtà ammettendola, ma ritenendola conseguenza (e non causa) della crisi matrimoniale già da tempo insorta, l'esistenza di tale relazione è altresì avvalorata dalle risultanze della relazione investigativa prodotta dal ricorrente in allegato alla propria memoria istruttoria, la quale dà conto (al netto degli elementi prettamente valutativi che contiene, che non assumono ovviamente alcuna valenza probatoria) dei numerosi incontri avuti dalla con il sig. nel CP_1 Persona_1 periodo dal 6 al 15 maggio 2022, che avvenivano a casa dell'uomo, ove la donna risulta essersi recata nel predetto periodo quasi tutti i giorni, in orari pomeridiani, trattenendosi ivi generalmente per almeno un'ora, per poi uscire aiutata dal il quale la precedeva a Per_1 bordo del proprio veicolo per verificare la situazione ed avvertirla se la via fosse libera o meno.
Si tratta di elementi indiziari sufficienti per ritenere adeguatamente dimostrata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della sebbene, infatti, non si disponga di CP_1 prova diretta di circostanze inequivocabilmente rivelatrici dell'esistenza di un rapporto sentimentale tra la stessa ed il il mero fatto che più volte la resistente si sia Per_1 intrattenuta, presumibilmente da sola (non è stata dalla medesima allegata la contraria circostanza), nell'abitazione dell'uomo, all'insaputa del marito, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante circa l'esistenza di un legame di natura sentimentale tra i due, del resto non specificatamente contestato – lo si ribadisce – dalla stessa CP_1
Provata quindi la violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, risalente al maggio del 2022, deve d'altro canto evidenziarsi che la stessa non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine alla preesistenza della crisi coniugale rispetto alla sua violazione del dovere di fedeltà: infatti, la prova testimoniale articolata dalla convenuta nella propria memoria istruttoria, finalizzata a provare la sussistenza di una crisi matrimoniale sin dal 2019 – 2020, ha ad oggetto circostanze prospettate come apprese dal teste de relato ex parte, essendo noto come le testimonianze de relato ex parte, se riguardate di per sé sole, non hanno alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, potendo tuttavia assurgere a valido elemento di prova (in particolare nei procedimenti in materia di famiglia, ove viene in rilievo la prova di fatti inerenti la sfera privata dei coniugi) quando siano suffragate da ulteriori risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (CASS., sent. n. 18352 del 31.7.2013; sent. n. 11844 del 19.5.2006).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova testimoniale della resistente non era accompagnata da alcun elemento istruttorio ulteriore e diverso tale da poterne corroborare la credibilità, di tal che si sarebbe rivelata inutile ed inutilizzabile.
Peraltro, benché l'inosservanza del dovere di fedeltà, costituendo – come detto – una violazione particolarmente grave, determini normalmente l'intollerabilità della vita coniugale, nel caso di specie appare provato anche il nesso causale tra tale violazione e la crisi definitiva del legame matrimoniale, come si evince dal tenore della raccomandata inviata dal legale dell' alla il 9.5.2022, dunque proprio in concomitanza con l'osservazione Pt_1 CP_1 demandata dal ricorrente all'investigatore privato e con l'evidenza degli incontri tra la convenuta ed il in tale missiva, infatti, l' rappresenta la volontà di Per_1 Pt_1 intraprendere la procedura di separazione personale correlando espressamente tale decisione alla violazione dei doveri coniugali da parte della resistente, per i suoi “comportamenti non in linea con la fedeltà”, presumibilmente dallo stesso appena appresi tramite il mandato conferito all'investigatore privato (che infatti aveva rilevato incontri tra la ed il il 6 CP_1 Per_1 ed il 7 maggio del 2022).
pagina 3 di 8 Va pertanto accolta la domanda di addebito della separazione a proposta dal Controparte_1 ricorrente.
Quanto ai figli minori, e , le parti nelle rispettive conclusioni hanno Per_2 Per_3 entrambe manifestato adesione al contenuto dei vigenti provvedimenti presidenziali, come emessi con ordinanza del 22.11.2022 e parzialmente modificati con ordinanza del 13.9.2023.
Le assunte statuizioni possono dunque essere in tal sede confermate, apparendo rispondenti agli interessi dei minori e conformi all'assetto fattuale ormai consolidatosi in conseguenza della nuova organizzazione della realtà familiare derivante dalla separazione.
Il collocamento prevalente dei minori presso la madre determina, inoltre, la conferma dell'assegnazione alla della casa coniugale. CP_1
Per quanto concerne l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento dei due figli Pt_1 minori, con i provvedimenti presidenziali esso era stato sostanziato nel versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 350,00 mensili per ciascun figlio, da elevarsi ad € 500,00 nel solo mese di dicembre, in cui l' percepisce anche la tredicesima mensilità. Pt_1
Egli ha tuttavia domandato la riduzione di detto importo ad € 300,00 mensili, alla luce degli esborsi a cui è ogni mese tenuto (tra cui l'affitto di € 600,00) e dei maggiori tempi di trattenimento dei figli presso di sé derivanti dalla emanazione dell'ordinanza del 13.9.2023.
La resistente, per contro, ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali anche in punto mantenimento dei figli minori.
Ritiene il Tribunale che l'importo di € 350,00 mensili per ciascun minore appaia anche allo stato congruo, alla luce, in primo luogo, della condizione economica dell' il quale Pt_1 percepisce una retribuzione di circa 2.150,00 euro al mese (come da buste paga dell'anno 2024), ma è onerato del pagamento di un canone di affitto di € 600,00 (come si evince dagli estratti conto prodotti), avendo quindi a disposizione la somma netta di circa € 1.500,00 mensili per far fronte al mantenimento dei figli ed alle proprie ordinarie esigenze di vita.
Sebbene, poi, il tempo di frequentazione dei figli minori sia dal settembre 2023 aumentato, con conseguente incremento degli oneri di mantenimento diretto, va tuttavia al contempo considerato che dall'epoca di adozione dei provvedimenti presidenziali (novembre 2022) i minori sono cresciuti, avendo allora sei e cinque anni ed avendo adesso nove ed otto anni, essendo quindi entrambi nel pieno dell'età scolare, con conseguente notorio incremento delle loro esigenze di vita, il che costituisce sopravvenienza che elide almeno parzialmente l'opposto effetto derivante dalla ulteriore sopravvenienza dell'incremento delle spese a carico dell' per il mantenimento diretto. Pt_1
Appare quindi equo confermare l'importo di € 350,00 per ciascun figlio già posto a carico del ricorrente con i provvedimenti presidenziali, da mantenere tuttavia costante per tutto l'anno, eliminando la maggiorazione prevista per il mese di dicembre, che non appare giustificabile alla luce delle considerazioni testé espresse.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
I genitori contribuiranno in pari quota alle spese straordinarie necessarie per i due figli, per la cui disciplina dovrà farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona, come riportato in dispositivo.
pagina 4 di 8 L'esito del giudizio, che si risolve nella reciproca soccombenza delle parti (la resistente sull'addebito ed il ricorrente sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli), giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1942/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- disciplina la separazione dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1 (FM), e nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1 condizioni:
1) conferma le condizioni inerenti l'affidamento ed il collocamento dei figli minori, nonché il diritto di visita paterno, contenute nell'ordinanza del 22.11.2022, come parzialmente modificate con ordinanza del 13.9.2023;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 700,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio), per tutti i 12 mesi dell'anno; l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
4) dispone che ciascun genitore sostenga in pari quota le spese straordinarie per i due figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. PE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
pagina 5 di 8 - interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
pagina 6 di 8 - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
pagina 7 di 8 - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Macerata, il 20.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
ES LO AO DA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Dott. AO DA Presidente
Dott.ssa ES LO Giudice rel.est.
Dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1942/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 3/08/2022 e vertente
TRA
(c.f. , rappr. e dif. dall'avv. Carlo Brugnoli, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Fermo;
ricorrente
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. PierFrancesco Controparte_1 C.F._2 Maceratini, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore del 18.5.2023, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 30.1.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. 69/09; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Essendo stata la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 154/23 emessa il 17.2.2023, il Tribunale deve statuire sulle ulteriori domande svolte.
pagina 1 di 8 Deve in primo luogo essere presa in considerazione la richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente sul presupposto della violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art. 143 c.c. ascritta alla resistente: in particolare, l' ha attribuito l'esclusiva responsabilità Pt_1 della dissoluzione del legame coniugale alla condotta della moglie, che avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con altro uomo, senza che prima si fosse mai palesato alcun segnale di crisi coniugale. ha resistito a tale domanda affermando l'insussistenza del nesso causale fra Controparte_1 l'asserita relazione extraconiugale, la crisi matrimoniale insorta e la conseguente richiesta di separazione, sostenendo in particolare che la dissoluzione del legame affettivo tra i coniugi sarebbe risalente nel tempo e culminata nel periodo del lockdown, in cui ella avrebbe cercato di far capire al marito che la crisi era irreversibile, senza che l' ne acquisisse Pt_1 consapevolezza, di tal che le condotte ascrittele dal marito, risalenti alle settimane immediatamente precedenti il 9.5.2022 (data della raccomandata con cui il marito le comunicava la sua decisione di lasciare la casa coniugale), non sarebbero la causa della fine del matrimonio, dovuta invero a problematiche molto più remote dalla stessa manifestate al marito già nei primi mesi del 2020.
Così sinteticamente ricostruite le allegazioni delle parti, con riferimento all'addebito della separazione, va rammentato il disposto dell'art. 151, comma 2, c.c. secondo cui, qualora ne ricorrano le circostanze e venga richiesto, la separazione va addebitata al coniuge che abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, laddove essi abbiano assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi sia stata la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr., ex plurimis, CASS., sent. 20.8.2014, n. 18074; ord. 5.8.2020, n. 16691).
In tema di onere probatorio, grava sulla parte che chieda l'addebito l'onere di provare la condotta dell'altro coniuge contraria ai doveri matrimoniali e la sua efficacia etiologica sulla intollerabilità della convivenza, mentre è onere della controparte dimostrare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto ai fatti posti a fondamento della domanda di addebito (CASS., ord. n. 16169 dell'8.6.2023; CASS., ord. n. 35296 del 18.12.2023; ord. n. 3923 del 19.2.2018).
In particolare, in ordine alla violazione dell'obbligo di fedeltà, che viene in rilievo nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l'inosservanza di tale obbligo rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (in tal senso, CASS., ord. 3923/2018; ord. 16859 del 14.8.2015).
Nel caso di specie, appare raggiunta la prova della violazione del dovere di fedeltà da parte della e del nesso causale tra essa e l'irreversibilità della crisi coniugale. CP_1
pagina 2 di 8 Premesso che è la stessa resistente a non contestare la relazione sentimentale intrattenuta con altro uomo nel periodo immediatamente precedente il 9.5.2022, in realtà ammettendola, ma ritenendola conseguenza (e non causa) della crisi matrimoniale già da tempo insorta, l'esistenza di tale relazione è altresì avvalorata dalle risultanze della relazione investigativa prodotta dal ricorrente in allegato alla propria memoria istruttoria, la quale dà conto (al netto degli elementi prettamente valutativi che contiene, che non assumono ovviamente alcuna valenza probatoria) dei numerosi incontri avuti dalla con il sig. nel CP_1 Persona_1 periodo dal 6 al 15 maggio 2022, che avvenivano a casa dell'uomo, ove la donna risulta essersi recata nel predetto periodo quasi tutti i giorni, in orari pomeridiani, trattenendosi ivi generalmente per almeno un'ora, per poi uscire aiutata dal il quale la precedeva a Per_1 bordo del proprio veicolo per verificare la situazione ed avvertirla se la via fosse libera o meno.
Si tratta di elementi indiziari sufficienti per ritenere adeguatamente dimostrata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della sebbene, infatti, non si disponga di CP_1 prova diretta di circostanze inequivocabilmente rivelatrici dell'esistenza di un rapporto sentimentale tra la stessa ed il il mero fatto che più volte la resistente si sia Per_1 intrattenuta, presumibilmente da sola (non è stata dalla medesima allegata la contraria circostanza), nell'abitazione dell'uomo, all'insaputa del marito, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante circa l'esistenza di un legame di natura sentimentale tra i due, del resto non specificatamente contestato – lo si ribadisce – dalla stessa CP_1
Provata quindi la violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, risalente al maggio del 2022, deve d'altro canto evidenziarsi che la stessa non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, in ordine alla preesistenza della crisi coniugale rispetto alla sua violazione del dovere di fedeltà: infatti, la prova testimoniale articolata dalla convenuta nella propria memoria istruttoria, finalizzata a provare la sussistenza di una crisi matrimoniale sin dal 2019 – 2020, ha ad oggetto circostanze prospettate come apprese dal teste de relato ex parte, essendo noto come le testimonianze de relato ex parte, se riguardate di per sé sole, non hanno alcun valore probatorio, nemmeno indiziario, potendo tuttavia assurgere a valido elemento di prova (in particolare nei procedimenti in materia di famiglia, ove viene in rilievo la prova di fatti inerenti la sfera privata dei coniugi) quando siano suffragate da ulteriori risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità (CASS., sent. n. 18352 del 31.7.2013; sent. n. 11844 del 19.5.2006).
Nel caso di specie, tuttavia, la prova testimoniale della resistente non era accompagnata da alcun elemento istruttorio ulteriore e diverso tale da poterne corroborare la credibilità, di tal che si sarebbe rivelata inutile ed inutilizzabile.
Peraltro, benché l'inosservanza del dovere di fedeltà, costituendo – come detto – una violazione particolarmente grave, determini normalmente l'intollerabilità della vita coniugale, nel caso di specie appare provato anche il nesso causale tra tale violazione e la crisi definitiva del legame matrimoniale, come si evince dal tenore della raccomandata inviata dal legale dell' alla il 9.5.2022, dunque proprio in concomitanza con l'osservazione Pt_1 CP_1 demandata dal ricorrente all'investigatore privato e con l'evidenza degli incontri tra la convenuta ed il in tale missiva, infatti, l' rappresenta la volontà di Per_1 Pt_1 intraprendere la procedura di separazione personale correlando espressamente tale decisione alla violazione dei doveri coniugali da parte della resistente, per i suoi “comportamenti non in linea con la fedeltà”, presumibilmente dallo stesso appena appresi tramite il mandato conferito all'investigatore privato (che infatti aveva rilevato incontri tra la ed il il 6 CP_1 Per_1 ed il 7 maggio del 2022).
pagina 3 di 8 Va pertanto accolta la domanda di addebito della separazione a proposta dal Controparte_1 ricorrente.
Quanto ai figli minori, e , le parti nelle rispettive conclusioni hanno Per_2 Per_3 entrambe manifestato adesione al contenuto dei vigenti provvedimenti presidenziali, come emessi con ordinanza del 22.11.2022 e parzialmente modificati con ordinanza del 13.9.2023.
Le assunte statuizioni possono dunque essere in tal sede confermate, apparendo rispondenti agli interessi dei minori e conformi all'assetto fattuale ormai consolidatosi in conseguenza della nuova organizzazione della realtà familiare derivante dalla separazione.
Il collocamento prevalente dei minori presso la madre determina, inoltre, la conferma dell'assegnazione alla della casa coniugale. CP_1
Per quanto concerne l'obbligo dell' di contribuire al mantenimento dei due figli Pt_1 minori, con i provvedimenti presidenziali esso era stato sostanziato nel versamento da parte del ricorrente dell'importo di € 350,00 mensili per ciascun figlio, da elevarsi ad € 500,00 nel solo mese di dicembre, in cui l' percepisce anche la tredicesima mensilità. Pt_1
Egli ha tuttavia domandato la riduzione di detto importo ad € 300,00 mensili, alla luce degli esborsi a cui è ogni mese tenuto (tra cui l'affitto di € 600,00) e dei maggiori tempi di trattenimento dei figli presso di sé derivanti dalla emanazione dell'ordinanza del 13.9.2023.
La resistente, per contro, ha chiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali anche in punto mantenimento dei figli minori.
Ritiene il Tribunale che l'importo di € 350,00 mensili per ciascun minore appaia anche allo stato congruo, alla luce, in primo luogo, della condizione economica dell' il quale Pt_1 percepisce una retribuzione di circa 2.150,00 euro al mese (come da buste paga dell'anno 2024), ma è onerato del pagamento di un canone di affitto di € 600,00 (come si evince dagli estratti conto prodotti), avendo quindi a disposizione la somma netta di circa € 1.500,00 mensili per far fronte al mantenimento dei figli ed alle proprie ordinarie esigenze di vita.
Sebbene, poi, il tempo di frequentazione dei figli minori sia dal settembre 2023 aumentato, con conseguente incremento degli oneri di mantenimento diretto, va tuttavia al contempo considerato che dall'epoca di adozione dei provvedimenti presidenziali (novembre 2022) i minori sono cresciuti, avendo allora sei e cinque anni ed avendo adesso nove ed otto anni, essendo quindi entrambi nel pieno dell'età scolare, con conseguente notorio incremento delle loro esigenze di vita, il che costituisce sopravvenienza che elide almeno parzialmente l'opposto effetto derivante dalla ulteriore sopravvenienza dell'incremento delle spese a carico dell' per il mantenimento diretto. Pt_1
Appare quindi equo confermare l'importo di € 350,00 per ciascun figlio già posto a carico del ricorrente con i provvedimenti presidenziali, da mantenere tuttavia costante per tutto l'anno, eliminando la maggiorazione prevista per il mese di dicembre, che non appare giustificabile alla luce delle considerazioni testé espresse.
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 20 di ogni mese e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat.
I genitori contribuiranno in pari quota alle spese straordinarie necessarie per i due figli, per la cui disciplina dovrà farsi riferimento al Protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona, come riportato in dispositivo.
pagina 4 di 8 L'esito del giudizio, che si risolve nella reciproca soccombenza delle parti (la resistente sull'addebito ed il ricorrente sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli), giustifica l'integrale compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1942/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- disciplina la separazione dei coniugi nato il [...] a [...] Parte_1 (FM), e nata a [...] il [...], alle seguenti Controparte_1 condizioni:
1) conferma le condizioni inerenti l'affidamento ed il collocamento dei figli minori, nonché il diritto di visita paterno, contenute nell'ordinanza del 22.11.2022, come parzialmente modificate con ordinanza del 13.9.2023;
2) conferma l'assegnazione della casa coniugale a Controparte_1
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 700,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 350,00 per ciascun figlio), per tutti i 12 mesi dell'anno; l'assegno dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
4) dispone che ciascun genitore sostenga in pari quota le spese straordinarie per i due figli, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. PE ED
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
pagina 5 di 8 - interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. PE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
pagina 6 di 8 - retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. PE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
pagina 7 di 8 - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Macerata, il 20.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
ES LO AO DA
pagina 8 di 8