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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2511/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (tutti del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: appalto di manodopera.
In vista dell'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 15 novembre 2024, conveniva in giudizio “ Parte_1 CP_2
e “ ”. Controparte_3
Con decreto 22 novembre 2024 era fissata la prima udienza per il giorno 20 gennaio 2025, ore 9.15.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, con memorie compiegate il 24 dicembre 2024 l'ente previdenziale e il 10 gennaio 2024 la società.
Entrambe le parti convenute chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nella pendenza del termine di costituzione in giudizio, il ricorrente e l'impresa giungevano a un accordo transattivo, che era formalizzato in verbale di conciliazione all'udienza 20 gennaio 2025.
Alla luce di questo esito della lite instaurata da , i suoi patroni con atto Pt_1 versato a fascicolo il 14 gennaio 2025 esponevano che non vi era più interesse per il medesimo alla coltivazione della causa nei confronti dell' e, CP_1 pertanto, dichiaravano di rinunciare agli atti e all'azione nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Fondo di Garanzia, a spese compensate.
L'Amministrazione con nota depositata il 15 gennaio 2025 accettava la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la Giudice dava atto della concorde richiesta delle parti di cessazione nel merito della materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Reputa la Giudice che la richiesta congiunta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
2 All'udienza 20 gennaio 2025 la controversia tra e era Pt_1 CP_2 estinta per conciliazione, con parziale riconoscimento delle pretese del lavoratore.
Il ricorrente rinunciava agli atti e all'azione verso l' che nulla CP_1 obiettava.
Prende allora atto la Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere per desistenza dell'attore, con il beneplacito dell'unica parte convenuta residua.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 20 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 429 c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Berruti, dall'avv. Vera Chiozzi e dall'avv.
Andrea Sterli (tutti del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: appalto di manodopera.
In vista dell'udienza di discussione, i procuratori delle parti chiedevano concordemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a spese compensate. FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in Cancelleria in data 15 novembre 2024, conveniva in giudizio “ Parte_1 CP_2
e “ ”. Controparte_3
Con decreto 22 novembre 2024 era fissata la prima udienza per il giorno 20 gennaio 2025, ore 9.15.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, con memorie compiegate il 24 dicembre 2024 l'ente previdenziale e il 10 gennaio 2024 la società.
Entrambe le parti convenute chiedevano il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nella pendenza del termine di costituzione in giudizio, il ricorrente e l'impresa giungevano a un accordo transattivo, che era formalizzato in verbale di conciliazione all'udienza 20 gennaio 2025.
Alla luce di questo esito della lite instaurata da , i suoi patroni con atto Pt_1 versato a fascicolo il 14 gennaio 2025 esponevano che non vi era più interesse per il medesimo alla coltivazione della causa nei confronti dell' e, CP_1 pertanto, dichiaravano di rinunciare agli atti e all'azione nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Fondo di Garanzia, a spese compensate.
L'Amministrazione con nota depositata il 15 gennaio 2025 accettava la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna la Giudice dava atto della concorde richiesta delle parti di cessazione nel merito della materia del contendere, a spese integralmente compensate.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
Reputa la Giudice che la richiesta congiunta di entrambe le parti processuali meriti accoglimento.
2 All'udienza 20 gennaio 2025 la controversia tra e era Pt_1 CP_2 estinta per conciliazione, con parziale riconoscimento delle pretese del lavoratore.
Il ricorrente rinunciava agli atti e all'azione verso l' che nulla CP_1 obiettava.
Prende allora atto la Decidente che, nel merito, è cessata la materia del contendere per desistenza dell'attore, con il beneplacito dell'unica parte convenuta residua.
Ne discende pronuncia in conformità, a spese integralmente compensate, anche in adesione alla comune volontà manifestata dalle parti sul punto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata nel merito la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 20 gennaio 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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