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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10770 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A Pt_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 27.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.9024/2025 R.A.C.C.,
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 63, Roma, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Jacopo Baldi che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma,Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PA AT che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del 22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313, Persona_1
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'11.3.2025 ed iscritto a ruolo il 12.3.2025 la parte ricorrente in epigrafe nominata esponeva: che all'esito di procedimento di atp con decreto di omologa del 11.09.2024 il Tribunale di Roma omologava l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie contenute nell'elaborato peritale, riconoscendo il diritto alla percezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 L. n. 222/84 a decorrere dalla data CP_ del 10.10.2023; che in data 20.09.2024 veniva inviata, alla competente sede di Roma Montesacro, la modulistica per il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 L. n. 222/84; che ad oggi sono trascorsi i termini di legge e la prestazione riconosciuta non è stata ancora erogata. Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ CONDANNARE l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi dell'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 L. n. 222/84 dal 10.10.2023 ad oggi, come riconosciuto con il decreto di omologa del 11.09.2024, oltre gli interessi legali ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere “dichiarare cessata la materia del contendere CP_1 per effetto dell'avvenuta liquidazione e pagamento in favore della signora Parte_2 dell'assegno ordinario di invalidità per cui è causa con compensazione delle spese processuali stante il contegno processuale dell' ”. CP_1
Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta dalla documentazione in atti che: con decreto di omologa dell'11.9.2024 il Tribunale di Roma sezione lavoro ha riconosciuto che la parte ricorrente ha il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.222/1984 dalla data della domanda amministrativa (10.10.2023); in data 24/09/2024 il ricorrente ha notificato all' convenuto la modulistica necessaria ai fini della liquidazione CP_1 della prestazione. L' si è costituito in giudizio documentando l'avvenuta liquidazione in data 10.9.2025 della CP_1 prestazione di cui in ricorso con decorrenza dal 1.11.2023 e con il calcolo degli arretrati per il periodo dal 1 novembre 2023 al 30 settembre 2025 (doc.1, comunicazione di liquidazione e modello TE08). Pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle spese di lite, CP_1 considerato che il pagamento della prestazione è avvenuto solo in corso di causa, dopo il deposito del ricorso, liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 2.143,00 di cui
€1.864,00 per compensi ed € 280,00 per spese, oltre iva e cpa, da distrarsi. Roma, 27.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi