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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/10/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1429/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1429/2024 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
IO ON (RC), via Rocco Gatto n. 41, presso lo studio dell'avv. Rosaria Rossi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. , n Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi per procura generale del 22.3.2024, Rep. 37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso A.T.P.O.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.05.2024, deduceva: - di aver Parte_1 depositato avanti l'intestato Tribunale, in data 07.12.2022, istanza ex art. 445-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento dell'inabilità civile;
- che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.
, la riconosceva invalida nella misura del 67%; - che proponeva Persona_2 dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU rilevando principalmente come lo stesso avesse omesso di considerare un precedente riconoscimento di invalidità nella misura del 78 % nell'ambito del giudizio RG n.
4637/2013 Tribunale di Locri.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «… - accertare, previa nuova consulenza medica d'ufficio, che lo stato patologico della ricorrente Parte_1
è tale da integrare i presupposti di cui alla L. n. 118/1971 per il diritto alla pensione di inabilità civile (100%), a carico dell' in persona del legale rapp.te p.t.; - CP_1 condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in favore CP_1 della ricorrente, il beneficio economico nella misura prevista, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con rivalutazione, interessi e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
- con sentenza esecutiva come per legge». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione;
- nel merito l'infondatezza della domanda in ragione della validità
e congruità dell'elaborato peritale reso in sede di ATP.
Concludeva in via pregiudiziale per l'inammissibilità del ricorso e nel merito per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU incaricato, dott. , al fine di estendere ed integrare il raggio Persona_2 dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti con note del 08.01.2025, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il CTU provvedeva al deposito richiesto in data 26.02.2025.
Con provvedimento del 09.07.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai Parte_1 fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 L.
118/71, a seguito del mancato riconoscimento dello stesso nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.
, allo stesso venivano richiesti chiarimenti, al fine di estendere ed Persona_2 integrare il raggio dell'indagine istruttoria, tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, non ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: “…Sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, considerando che in precedenza non era stata riferita (in sede di visita di ctu effettuata dallo scrivente) la patologia oggi documentata, si prende atto che esiste una ipoacusia neurosensoriale. Detta affezione, valutata con le tabelle di cui al DM 5.2.1992, cod. 4005 raggiunge un grado invalidante del 4,5 %; Sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, considerando che in precedenza non era stata riferita (in sede di visita di ctu effettuata dallo scrivente) la patologia oggi documentata, si prende atto che esiste una ipertensione arteriosa con danno d'organo (al referto non è allegato il tracciato
ECG e non è presente alcuna ecocardiografia). Detta affezione, valutata con le tabelle di cui al DM 5.2.1992, cod. 6441 AN raggiunge un grado invalidante del 25
%; Valutando lo stato patologico precedentemente accertato a cui lo scrivente aveva assegnato il 67 %, a cui deve essere sommata la patologia oggi riconosciuta, la valutazione complessiva, applicando il calcolo a scalare, raggiunge il 76,33 %. Per arrotondamento diventa 76 %. RISPOSTA CONCLUSIVA. Sulla scorta del riesame della precedente relazione di CTU redatta dallo scrivente, riesame comprensivo dell'esame della documentazione già acquisita nella precedente fase di giudizio e della ulteriore documentazione di formazione successiva prodotta in atti (v. note
08.01.2025) si conclude formulando la seguente diagnosi: SpondiloArtrosi diffusa con limitazione funzionale dolorosa. Marcata sindrome ansioso depressiva endoreattiva. Tiroidite cronica con ipotiroidismo in trattamento ormonale.
Ipoacusia neurosensoriale. Ipertensione arteriosa con danno d'organo. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie non elencate in tabella è stata ricavata con criterio analogico indiretto vale a dire identificando nell'ambito dello stesso apparato delle voci diverse ma di pari gravità. Quindi le valutazioni parziali delle singole infermità coesistenti sono state inserite in una valutazione complessiva utilizzando la formula del calcolo riduzionistico. Pertanto applicando la formula riduttiva si ottiene una percentuale di invalidità permanente del 76 % (settantaseipercento) invalido con permanente invalidità lavorativa (art. 2 e 13, L. 118/1971). L'interessata NON E' INABILE
CIVILE in quanto non raggiunge il 100 % di cui all'art. 12 della legge 118/71. Il quadro patologico, secondo scienza e coscienza, in base alla visita nonché dalla documentazione rilevata agli atti ed in considerazione dell'ingravescenza delle pluripatologie presenti è da datarsi presumibilmente dalla domanda amministrativa
e cioè dal 31.01.2022”.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate, evidenziandone da un lato l'incisività e dall'altro precisando le motivazioni per le quali non risulta legittimato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Dall'esame della relazione tecnica risulta peraltro presente anche il riferimento all'isterectomia, all'annessiectomia, alla tiroidite e alla tendinopatia, dovendosi rilevare che le stesse sono state quindi considerate dal tecnico che ne ha valutato il rilievo nel quadro patologico attuale della ricorrente trattandosi anche di dati risalenti nel tempo.
In particolare occorre precisare che gli esiti dell'attività peritale svolta nell'ambito del presente procedimento non può essere oggetto di critica in quanto non corrispondenti alle risultanze emerse in altro procedimento per accertamento tecnico preventivo, trattandosi di giudizi che hanno avuto ad oggetto l'accertamento di requisiti sanitari in relazione a prestazioni diverse, da un lato svolto con riferimento alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 l. 118/71 e dall'altro invece riferito alla disabilità di cui alla l. 104/92. Peraltro, sul punto, deve anche essere considerato che lo stato di disabilità grave della ricorrente (art. 3 comma 3 l. 104/92) non risulta aver trovato riscontro in atti, in quanto la predetta è risultata persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92, senza connotazione di gravità.
Deve inoltre essere considerato che il quadro patologico non ha assunto nel tempo caratteri di definitività, pertanto, le risultanze delle verifiche svolte in momenti diversi, con riferimento a prestazioni differenti, ben possono condurre a esiti non del tutto coincidenti.
Nel caso in esame, il tecnico incaricato ha preso atto e valutato l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, tant'è che la percentuale di invalidità civile è passata dal 67% al 76% ma non è stata riscontrata la totale inabilità della stessa. Il consulente ha quindi puntualmente preso posizione a fronte delle censure di parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del suddetto.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni del tecnico incaricato, anche all'esito dei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), N.R.G. 1429/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 1429/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1429/2024 R.G. L.,
TRA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
IO ON (RC), via Rocco Gatto n. 41, presso lo studio dell'avv. Rosaria Rossi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. , n Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti, 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi per procura generale del 22.3.2024, Rep. 37875 a rogito notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: opposizione avverso A.T.P.O.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.05.2024, deduceva: - di aver Parte_1 depositato avanti l'intestato Tribunale, in data 07.12.2022, istanza ex art. 445-bis c.p.c. per ottenere l'accertamento sanitario finalizzato al riconoscimento dell'inabilità civile;
- che, all'esito della visita medico legale, il nominato CTU, dott.
, la riconosceva invalida nella misura del 67%; - che proponeva Persona_2 dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU rilevando principalmente come lo stesso avesse omesso di considerare un precedente riconoscimento di invalidità nella misura del 78 % nell'ambito del giudizio RG n.
4637/2013 Tribunale di Locri.
Alla luce di quanto dedotto, concludeva come segue: «… - accertare, previa nuova consulenza medica d'ufficio, che lo stato patologico della ricorrente Parte_1
è tale da integrare i presupposti di cui alla L. n. 118/1971 per il diritto alla pensione di inabilità civile (100%), a carico dell' in persona del legale rapp.te p.t.; - CP_1 condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in favore CP_1 della ricorrente, il beneficio economico nella misura prevista, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con rivalutazione, interessi e con ogni altra conseguenza di legge;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi al sottoscritto procuratore anticipatario;
- con sentenza esecutiva come per legge». Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione;
- nel merito l'infondatezza della domanda in ragione della validità
e congruità dell'elaborato peritale reso in sede di ATP.
Concludeva in via pregiudiziale per l'inammissibilità del ricorso e nel merito per il rigetto dello stesso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 venivano chiesti chiarimenti al CTU incaricato, dott. , al fine di estendere ed integrare il raggio Persona_2 dell'indagine istruttoria tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti con note del 08.01.2025, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Il CTU provvedeva al deposito richiesto in data 26.02.2025.
Con provvedimento del 09.07.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del requisito sanitario previsto per la prestazione richiesta.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
agisce in giudizio per l'accertamento del requisito sanitario utile ai Parte_1 fini del conseguimento della pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 L.
118/71, a seguito del mancato riconoscimento dello stesso nella fase sommaria del giudizio.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, dott.
, allo stesso venivano richiesti chiarimenti, al fine di estendere ed Persona_2 integrare il raggio dell'indagine istruttoria, tenuto conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione sanitaria di formazione successiva prodotta in atti, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
All'esito dell'attività peritale svolta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, non ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella nota depositata: “…Sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, considerando che in precedenza non era stata riferita (in sede di visita di ctu effettuata dallo scrivente) la patologia oggi documentata, si prende atto che esiste una ipoacusia neurosensoriale. Detta affezione, valutata con le tabelle di cui al DM 5.2.1992, cod. 4005 raggiunge un grado invalidante del 4,5 %; Sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta, considerando che in precedenza non era stata riferita (in sede di visita di ctu effettuata dallo scrivente) la patologia oggi documentata, si prende atto che esiste una ipertensione arteriosa con danno d'organo (al referto non è allegato il tracciato
ECG e non è presente alcuna ecocardiografia). Detta affezione, valutata con le tabelle di cui al DM 5.2.1992, cod. 6441 AN raggiunge un grado invalidante del 25
%; Valutando lo stato patologico precedentemente accertato a cui lo scrivente aveva assegnato il 67 %, a cui deve essere sommata la patologia oggi riconosciuta, la valutazione complessiva, applicando il calcolo a scalare, raggiunge il 76,33 %. Per arrotondamento diventa 76 %. RISPOSTA CONCLUSIVA. Sulla scorta del riesame della precedente relazione di CTU redatta dallo scrivente, riesame comprensivo dell'esame della documentazione già acquisita nella precedente fase di giudizio e della ulteriore documentazione di formazione successiva prodotta in atti (v. note
08.01.2025) si conclude formulando la seguente diagnosi: SpondiloArtrosi diffusa con limitazione funzionale dolorosa. Marcata sindrome ansioso depressiva endoreattiva. Tiroidite cronica con ipotiroidismo in trattamento ormonale.
Ipoacusia neurosensoriale. Ipertensione arteriosa con danno d'organo. In accordo al D.M. del 5 febbraio 1992 una volta accertate le singole infermità sono state identificate le corrispondenti patologie tabellate. La valutazione percentuale delle patologie non elencate in tabella è stata ricavata con criterio analogico indiretto vale a dire identificando nell'ambito dello stesso apparato delle voci diverse ma di pari gravità. Quindi le valutazioni parziali delle singole infermità coesistenti sono state inserite in una valutazione complessiva utilizzando la formula del calcolo riduzionistico. Pertanto applicando la formula riduttiva si ottiene una percentuale di invalidità permanente del 76 % (settantaseipercento) invalido con permanente invalidità lavorativa (art. 2 e 13, L. 118/1971). L'interessata NON E' INABILE
CIVILE in quanto non raggiunge il 100 % di cui all'art. 12 della legge 118/71. Il quadro patologico, secondo scienza e coscienza, in base alla visita nonché dalla documentazione rilevata agli atti ed in considerazione dell'ingravescenza delle pluripatologie presenti è da datarsi presumibilmente dalla domanda amministrativa
e cioè dal 31.01.2022”.
A fronte delle critiche avanzate da parte ricorrente, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata sia esauriente e convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate, evidenziandone da un lato l'incisività e dall'altro precisando le motivazioni per le quali non risulta legittimato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Dall'esame della relazione tecnica risulta peraltro presente anche il riferimento all'isterectomia, all'annessiectomia, alla tiroidite e alla tendinopatia, dovendosi rilevare che le stesse sono state quindi considerate dal tecnico che ne ha valutato il rilievo nel quadro patologico attuale della ricorrente trattandosi anche di dati risalenti nel tempo.
In particolare occorre precisare che gli esiti dell'attività peritale svolta nell'ambito del presente procedimento non può essere oggetto di critica in quanto non corrispondenti alle risultanze emerse in altro procedimento per accertamento tecnico preventivo, trattandosi di giudizi che hanno avuto ad oggetto l'accertamento di requisiti sanitari in relazione a prestazioni diverse, da un lato svolto con riferimento alla pensione di inabilità ai sensi dell'art. 12 l. 118/71 e dall'altro invece riferito alla disabilità di cui alla l. 104/92. Peraltro, sul punto, deve anche essere considerato che lo stato di disabilità grave della ricorrente (art. 3 comma 3 l. 104/92) non risulta aver trovato riscontro in atti, in quanto la predetta è risultata persona disabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. 104/92, senza connotazione di gravità.
Deve inoltre essere considerato che il quadro patologico non ha assunto nel tempo caratteri di definitività, pertanto, le risultanze delle verifiche svolte in momenti diversi, con riferimento a prestazioni differenti, ben possono condurre a esiti non del tutto coincidenti.
Nel caso in esame, il tecnico incaricato ha preso atto e valutato l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente, tant'è che la percentuale di invalidità civile è passata dal 67% al 76% ma non è stata riscontrata la totale inabilità della stessa. Il consulente ha quindi puntualmente preso posizione a fronte delle censure di parte ricorrente.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del suddetto.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni del tecnico incaricato, anche all'esito dei successivi chiarimenti, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del CP_1 giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), N.R.G. 1429/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante CP_1
p.t., le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto in favore del dott.
. Persona_2
Locri, 23.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli