Articolo 3 della Legge 12 aprile 1973, n. 203
Articolo 2
Versione
2 giugno 1973
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - previsto in lire 630 milioni - si fara' fronte col versamento al bilancio dello Stato - da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata - di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato "Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 2 giugno 1973