Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1599/2018 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti MESSINA CodiceFiscale_3
LUIGI GIACOMO e BADALAMENTI GABRIELE
Appellanti contro
Controparte_1
(P.IVA ) QUALE PROCURATRICE CON
[...] P.IVA_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MELIA MARIA PIA
Appellato
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
Filippo Barba – nell'ambito del procedimento contraddistinto dal n. 994/2015 R.G.
( separazione del fascicolo R.G. 1075/14 interrotto per intervenuto fallimento della , pubblicata in data Parte_4
20/03/2018 e notificata in data 13/06/2018, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, che si intendono quivi integralmente trascritte;
disattesa ogni contraria istanza eccezione
e difesa;
- accertare e dichiarare che gli odierni appellanti hanno diritto all'accertamento dell'eventuale usura originaria dei contratti di mutuo oggetto di causa e, per l'effetto, disporre CTU contabile al fine di accertare per i contratti di mutuo de quibus se la con riferimento alla data di stipula di ciascun CP_3
contratto di mutuo fondiario (26.10.2004 e 10.11.2005), ha pattuito interessi usurari e, quindi, depurare le somme concesse a titolo di mutuo da qualsivoglia tipologia di interesse ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.; per l'effetto, quantificare l'esatto importo di ogni singola rata dei rispettivi contratti di mutuo che gli odierni appellanti, nelle spiegate qualità, dovranno restituire, tenuto conto che dovrà essere restituito esclusivamente il capitale e non gli interessi;
accertando, altresì, la somma che gli odierni appellanti hanno corrisposto e il conseguente numero di rate già versate alla luce della depurazione degli interessi
e, per l'effetto rideterminare il numero di rate residue, il quantum di ciascuna di esse, nonché la data a decorrere dalla quale, gli odierni appellanti, nelle spiegate qualità, dovranno riprendere i relativi pagamenti;
- accertare e dichiarare che gli odierni appellanti hanno diritto all'accertamento dell'eventuale usura originaria dei contratti di conto corrente ordinario e anticipi e, per l'effetto, rinnovare la
CTU affinché venga effettuata la verifica dell'usura originaria sui contratti di conto corrente ordinario n. 10/01/03292 del 09.11.2004 e sul contratto di conto anticipi n. 10/1300134 dell'8.08.2007 (da considerarsi affidati per importi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 superiori ad euro 5.000 fin dall'apertura, per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello) secondo quanto previsto dalla L. 108/96 e conseguentemente il ricalcolo del saldo dei conti correnti escludendo ogni interesse ai sensi dell'art.
1815, II comma, c.c. relativamente al periodo che va dal 2004 al 31.10.2012 per il conto corrente ordinario e dal 2007 al31.10.2012 per il conto anticipi, e per il periodo successivo applicando, qualora ritenute valide, le condizioni del contratto di apertura di credito datato 31.10.2012; - accertare e dichiarare
l'inutilizzabilità/inammissibilità dei contratti di conto corrente prodotti dalla banca, per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello e, per l'effetto, rinnovare la CTU affinché provveda ad accertare il saldo dei rapporti contestati non tenendo conto dei documenti inutilizzabili/inammissibili indicati nella narrativa dell'atto di appello e, quindi, applicando il tasso legale pro tempore vigente, stante l'inutilizzabilità/inammissibilità dei singoli contratti;
- accertare e dichiarare che la costituitasi in giudizio con domanda riconvenzionale non CP_3
ha assolto all'onere della prova su di essa gravante, per tutti i motivi indicati nella narrativa dell'atto di appello;
- per effetto di tutto quanto dedotto, rinnovare la
CTU affinché provveda a: - accertare il saldo dei conti per cui è causa, escludendo ogni interesse, commissione e spesa ed ogni forma di capitalizzazione, ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. per effetto dell'accertata usura originaria;
- accertare il saldo del conto per cui è causa, applicando il saldo zero come saldo di partenza sul conto che risulti a debito;
- accertare, il saldo del conto per cui non è stato prodotto alcun contratto, applicando il tasso d'interesse sostitutivo ex art.
117, c. 7, TUB, stante la mancata consegna e/o produzione in giudizio dei contratti
e/o stante la mancata produzione di validi contratti di conto corrente e di apertura di credito e/o ricontrattualizzazioni, e/o stante l'accertata indeterminatezza dei tassi, condizioni che sono pure prive di giustificazione causale, del criterio di calcolo, spese e/o applicazione di clausola uso piazza prevista in contratto;
per
l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come analiticamente formulata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, accertare quale sia
l'esatto saldo debitorio dovuto dagli appellanti. - con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.” appellata: “chiede di concludere come in comparsa di costituzione e risposta e che la causa sia posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 109/2018 del 20/3/2018, il Tribunale di Sciacca ha statuito su contrapposte domande scaturenti dalle vicende di contratti bancari in essere fra e , con fidejussori Parte_4 Controparte_4
, e accertando che il credito in Parte_2 Parte_1 Parte_3
favore dell'istituto bancario è pari a complessivi € 57.454,90 e, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, condannato i tre fideiussori (nei cui soli confronti è proseguito il giudizio dopo la declaratoria di fallimento della società, pure originaria attrice), al relativo pagamento, compensando le spese di lite, ivi comprese quelle relative alla disposta consulenza contabile.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione del
13/7/2018 e contestando la Parte_2 Parte_1 Parte_3
statuizione riproponendo essenzialmente le rispettive argomentazioni spese in precedenza.
Costituendosi, quale procuratrice del Controparte_1 CP_2
EO (cessionaria del credito di ) Controparte_2 Controparte_4
ha contestato il gravame, chiedendo il rigetto.
Disattesa l'istanza ex art. 283 c.p.c. avanzata dagli appellanti, disposta nuova consulenza contabile, con ordinanza del 30/9/2024, a seguito di deposito di note ex art. 127ter c.p.c, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 ***
Così compendiati i principali fatti di causa, va sinteticamente ricordato che in prime cure la (già Parte_4 [...]
e i fideiussori Controparte_5 Parte_1 Parte_2
e avevano lamentato la nullità di diverse clausole dei vari contratti in Parte_3
essere con la (poi Controparte_6
, segnatamente: contratto di conto corrente ordinario n. Controparte_4
10/01/03292 con apertura di credito utilizzabile per elasticità di cassa;
- contratto di conto anticipi n. 10/13/00134 con apertura di credito utilizzabile per elasticità di cassa;
- contratto anticipo fatture n. 9248 con apertura di credito utilizzabile per elasticità di cassa;
- contratto anticipo cambiali n. 92747 con apertura di credito utilizzabile per elasticità di cassa;
- contratto di mutuo di credito fondiario di €
100.000,00, stipulato il 26.10.2004 (con quale terzo datore di Parte_1
ipoteca); contratto di mutuo di credito fondiario di € 100.000,00 stipulato il
10.11.2005. Perciò avevano convenuto la banca al fine di accertare le diverse nullità e ripetere le somme “indebitamente corrisposte in virtù dell'inesistenza dei predetti contratti”. Espletata l'istruttoria, il primo giudice ha accolto la domanda riconvenzionale della banca verso i fideiussori, considerato che l'intervenuto fallimento della società aveva comportato l'interruzione del relativo rapporto processuale con separazione del procedimento.
Col gravame, , e lamentano Parte_2 Parte_1 Parte_3
erroneità della motivazione, e in dettaglio: il difetto di pronuncia sulla domanda relativa ai due mutui fondiari;
il mancato accertamento dell'usura originaria nelle clausole relative agli interessi dei conti correnti;
l'erroneità della statuizione in punto di inutilizzabilità della documentazione versata dalla banca, anche per il disconoscimento operato;
contestano poi la disposta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, le censure non possono trovare accoglimento, per le ragioni che si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 vanno sinteticamente a esporre.
1) Analizzando i due contratti di mutuo fondiario (oggetto del primo motivo di gravame), lamentano gli appellanti l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità delle clausole dei due negozi (conclusi il 26.10.2004 e il
10.11.2005) relative agli interessi corrispettivi e a quelli di mora, riproponendo le doglianze prospettate in prime cure.
Ora, sebbene non si rinvenga specifico passaggio motivazionale nel corpo della sentenza di prime cure, e che quindi in effetti manca pronuncia sul punto, in ogni caso le contestazioni mosse risultano infondate. Adducevano in prime cure gli appellanti l'usurarietà delle clausole sugli interessi in questi termini: per il primo contratto, e sulla base di consulenza di parte era emerso che il tasso iniziale
(trattandosi di mutuo a tassi variabile) nominale annuo era fissato al 5,30% per gli interessi corrispettivi, mentre per quelli di mora era prevista la maggiorazione di due punti annui (art. 4 del testo negoziale), così ottenendo un tasso complessivo del
7,30%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento (ottobre-dicembre 2004) pari al 5,76%; simile rilievo per il secondo contratto, con tasso corrispettivo pari al
5%, maggiorazione di due punti per il tasso di mora, ottenendo un tasso complessivo del 7,00%, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento
(ottobre-dicembre 2005) pari al 5,73%
La soluzione prospettata, tuttavia, non tiene conto della diversa natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi e dunque sulla necessità di un differente criterio di valutazione. Sul tema, vale rammentare che la L 7.3.1996 n. 108 ha, con il proprio articolo 1, sostituito l'art. 644 del codice penale ed abrogato il successivo art. 644-bis e, all'art. 4 modificato il comma II dell'art. 1815 c.c. Per effetto di tale intervento, la fattispecie penale del delitto di usura è oggi così configurata:
<'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.>> (art. 644 c.p.).
Il meccanismo di rilevazione dell'usura, descritto all'art. 2 L. n. 108/96 - <
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'LI ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
TA IA. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'LI e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella
TA IA … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella TA IA ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà>> - è stato poi parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n. 106, sì che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella TA IA ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”, innovazione che comunque non rileva per il caso di specie (ove si verte su contratti di mutuo del 2004 e del 2005).
Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c., “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; ancora, con legge di interpretazione autentica - D.L. 29.12.2000 n. 394, convertito, con modificazioni, in L. 28.2.2001 n. 24 - il legislatore ha offerto un chiarimento ermeneutico alla L. n. 108/96 circoscrivendo temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione – come anticipato prima – deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi dell'appellata, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né nel senso evocato in appello può leggersi la
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 sentenza di Cassazione n. 350/2013), non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza appena richiamata si limita, al contrario, a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario), lettura che peraltro nella comparsa conclusionale l'appellante ha voluto precisare di condividere. Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016 n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come nel caso di specie, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo globale del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita
(se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria.
Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Alla luce di quanto osservato, deve dunque ritenersi che l'unico contratto di finanziamento prevede due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno preordinato a regolamentare la fisiologica restituzione rateale delle somme mutuate, l'altro destinato a disciplinare solo l'ipotesi patologica di inadempimento del mutuatario (che si risolve in un differimento nel tempo dell'adempimento dell'obbligo restitutorio). Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità di quest'ultimo, da sanzionare se del caso nei termini di cui appresso si dirà, non pregiudica la validità e l'efficacia del primo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellante. Se dunque gli interessi compensativi, convenuti entro il tasso soglia, continuano a essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora determina, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., la non debenza solo degli interessi moratori.
Su questi aspetti, è da richiamare l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata appunto sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".”; e ancora
“invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”.
Nel caso di specie, l'unica allegazione attorea si riferisce alla ipotesi di sommatoria delle due voci, e non considera nemmeno che i due contratti sono successivi alla emanazione del D.M. 25 marzo 2003, che prevede l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa con la maggiorazione del 2,1%, ipotesi che viene espressamente evocata dalle Sezioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 Unite del 2020, per cui il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza.
Ne consegue che non sussistendo ipotesi di usura né per il primo né per il secondo contratto, anche solo per la clausola relativa agli interessi di mora, il gravame sul punto deve essere disatteso.
2) I successivi due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quando strettamente connessi. Difatti, col secondo motivo, gli appellanti si dolgono del mancato rilievo dell'usura originaria nel contratto di conto corrente ordinario n.
10/01/3292 del 9.11.2004 e nel contratto di conto anticipi n. 10/1300134 dell'8.8.2007 già da parte del consulente tecnico, con risultati poi ripresi dal
Tribunale; col terzo, gli appellanti eccepiscono la inutilizzabilità dei documenti contrattuali versati dalla banca (attrice in riconvenzionale) solamente con la terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c., e la risoluzione di tale aspetto, cioè di quale documentazione possa essere utilizzata, è prodromica alla completa disamina del precedente motivo.
Principiando quindi la disamina dal terzo motivo, vale ricordare che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure gli attori avevano espressamente chiesto (pagg. 36 e segg. dell'atto, e per quanto qui ancora di interesse) “in via istruttoria: A) disporre a carico della banca convenuta, l'esibizione in originale dei seguenti documenti: - contratto di conto corrente ordinario n. 10/01/03292 e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
contratto di apertura di credito da valere sul predetto contratto e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- contratto di conto anticipi n. 10/13/00134 e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- contratto di apertura di credito da valere sul predetto contratto e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- contratto di conto anticipi fatture n. 9248 e delle eventuali e successive modifiche
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 contrattuali; - contratto di apertura di credito da valere sul predetto contratto e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- contratto di conto anticipo cambiali n. 92747 e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- contratto di apertura di credito da valere sul predetto contratto e delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
- nonché contratti precedenti e successivi stipulati dall'attrice; - contratto di fideiussione rilasciata dai Sigg. , Parte_4
, e nell'interesse della Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
(già e Parte_4 Controparte_5
delle eventuali e successive modifiche contrattuali;
…”. Ora, in uno alla terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. la banca convenuta ha depositato: il contratto per anticipazioni su portafoglio c/c n. 100103292 dell'8/8/2007; la lettera di comunicazione apertura credito in C/C n. 100103292 del 20/8/2010; il contratto apertura conto anticipi n. 101300134; il contratto di anticipazioni su fatture c/c n.
101300134 del 30/08/2012: la contestazione degli appellanti si incentra appunto sull'avvenuto deposito, avvenuto con la terza memoria, che dovrebbe essere limitata a offrire prova contraria e null'altro.
Vale ricordare, richiamando Cassazione civile sez. II 3/1/2024 n. 108 che “le cadenze processuali introdotte dalla legge 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell' articolo 183 del Cpc entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del Dl 273/2005, dal 1 marzo
2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (articolo 111 della Costituzione)”. Ebbene, se è vero che la produzione offerta dalla banca è stata fornita in uno alla terza memoria ex art. 183
c.p.c., l'onere della prova (relativamente alla produzione dei contratti e degli estratti-conto) ricadeva però su entrambe le parti, in presenza di domande
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 contrapposte, e cioè di accertamento di nullità di clausole e ripetizione di indebito gli attori (originariamente almeno), e di condanna al pagamento del saldo complessivo risultante a suo credito per la banca. Vale richiamare sul punto recente giurisprudenza del Supremo Collegio che “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa.”
(cfr. Cassazione civile sez. I 29/10/2020 n. 23852): e ciò rileva anche relativamente alla prova dei contratti (cfr. Cassazione civile 9201/2015).
Ebbene, anche agli attori spettava l'onere di produrre i contratti e gli estratti- conto, dei quali contestavano la nullità di diverse clausole, e gli estratti-conto (di guisa da risultare inconferente il generico richiamo al cd. saldo-zero); e come può agevolmente riscontrarsi si tratta di quei medesimi testi negoziali sui quali si era incentrata la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.: ne consegue che il deposito da parte della banca unitamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. non può dirsi tardivo dalla stessa parte che ne aveva chiesto appunto l'esibizione. In altri termini, quel deposito da parte della banca ben può considerarsi anche come conseguente alla richiesta di controparte, la quale quindi non può poi dolersi dell'avvenuto deposito di quanto dalla stessa chiesto di acquisire. Ciò pure considerando il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova (cfr. ad esempio
Cassazione civile sez. III 17/4/2023 n. 10202), in ragione del quale, una volta acquisito il documento che proprio la parte che poi ne contesta la produzione aveva chiesto di produrre, non può che ritenersi legittimamente integrante la complessiva produzione delle parti, col conseguente rigetto del relativo motivo di gravame.
Passando, alla luce di quanto sin qui evidenziato, all'esame del secondo motivo, qui gli appellanti richiamano le deduzioni svolte in primo grado, laddove aveva
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 sostenuto, per il primo rapporto, che “il contratto di conto corrente ordinario n.
10013292 con condizioni economiche del 09.11.2004 presenta usura originaria.
Ed infatti, se al tasso effettivo annuo debitore per scoperto di conto previsto in contratto, pari al 10.381%, includiamo la commissione di massimo scoperto pari allo 0,125%, otteniamo che il TEG previsto da tale contratto di conto corrente è sicuramente pari al 10,506%.” a fronte di un tasso soglia “relativamente alle aperture di credito in conto corrente di importo superiore ad euro 5.000,00 per il quarto trimestre 2004 è pari a 8,625% (tasso medio 5,75 + il 50% = 8,625%)”; e per il secondo, che anche il “contratto di apertura del conto anticipi n. 10/1300134 del 08.08.2007 è in usura originaria. Infatti, se al tasso effettivo annuo debitore per scoperto di conto previsto in contratto, pari al 10.381%, includiamo la commissione di massimo scoperto pari allo 0,250%, otteniamo che il TEG previsto da tale contratto di conto corrente è sicuramente pari al 10,631%. Considerato che il conto corrente sopra menzionato è stato stipulato in data 08.08.2007, che il tasso soglia relativamente alla categoria di riferimento, anticipo fatture e sconti di importo superiore ad euro 5.000,00 per il terzo trimestre 2007 è pari a 9,855%
(tasso medio 6,57% + il 50% = 9,855%, è possibile affermare che nella fattispecie esaminata il tasso di interesse previsto dal contratto di apertura del conto anticipi del 08.08.2007, pari al 10,631%, è usurario in quanto superiore al tasso soglia di usura sopra individuato nel 9,855%.”. Precisano ancora gli appellanti che il raffronto che era stato erroneamente operato dal consulente considerando il rapporto non affidato contrastava con quanto risultante documentalmente dagli estratti conto, e cioè che sin dall'avvio del rapporto di conto corrente sussisteva affidamento e per importo superiore a € 5.000,00, così da dover utilizzare l'indicato parametro di riferimento per la verifica di usurarietà.
Ebbene, alla luce di tali rilievi, e delle contestazioni mosse alla consulenza contabile, è stata disposta nel presente giudizio nuova consulenza, chiedendo all'esperto, del solco delle stesse deduzioni degli appellanti (incentratisi ancora
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 sulla nullità di diverse clausole del contratto) di rideterminare - ordinanza del
28/9/2023 - “il saldo finale di ciascun conto corrente alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, espungendo le commissioni di massimo scoperto (o posta di simile definizione) solo laddove non corrispondenti alle relative pattuizioni, mantenendo immutate le voci dei contratti accessori, al fine di accertare il saldo rettificato, e su questo effettuando la valutazione relativa alla normativa antiusura, se del caso facendo riferimento al criterio della cd. 'cms soglia' laddove rilevante.”. Ciò ha fatto il Collegio dando seguito all'arresto delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 20 giugno 2018 n. 16303) che, nell'attribuire rilievo alla c.m.s. ai fini della verifica di usurarietà, hanno però chiarito doversi procedere a una duplice e separata comparazione tra TEGM e tasso applicato al rapporto e tra
CMS media rilevata dalla Banca d'LI e aliquota di CMS, ove validamente pattuita e correttamente applicata.
Il consulente, rispondendo con relazione coerente e lineare logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, ha in primo luogo riscontrato che seppur validamente pattuita, sul conto corrente n. 10/01/03292, quale “commissione onnicomprensiva pari a 0,125%, da computarsi in base all'importo messo a disposizione e alla durata dell'affidamento”, tuttavia è emersa, dagli estratti conto scalari, l'applicazione di aliquota superiore: per il II – III – IV
Trim 2012, per l'anno 2013 ed il I Trim. 2014 la commissione di massimo scoperto applicata è stata pari al 0,500% sull'affidamento di euro 40.000; per II e III Trim
2014, la commissione di massimo scoperto applicata è stata pari al 1,400% sull'affidamento di euro 40.000. Pertanto, difettando idonea comunicazione di variazione ai sensi dell'art. 118 TUB, ha provveduto a espungere le poste ricollegabili a tale commissione.
Ha poi evidenziato che “dall'attestazione ai sensi dell'art. 50 del D.L. 385/93
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) datata 19.11.2014 il conto corrente 20/103292 viene girocontato a sofferenza per l'importo di euro
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 43.192,33. Il CTU ha provveduto a rideterminare il saldo finale del conto corrente ordinario n. 3292, espungendo le commissioni di massimo scoperto (o posta di simile definizione) non corrispondenti alle relative pattuizioni pari ad euro 680,35, mantenendo immutate le voci dei contratti accessori. In conclusione, il valore del saldo finale del conto corrente ordinario n. 3292 è pari ad euro 42.511,98.”, precisando infine che “il TEG calcolato dal CTU per tutta la durata del rapporto
(2004 – 2014) NON ha mai superato il tasso soglia. 3) La CMS percentuale addebitata per il periodo 2004 – 2009 NON ha mai superato la “CMS Soglia””. In definitiva, pur acclarando la presenza di “CMS difforme dalle pattuizioni” da espungere - per complessivi € 680,35 – l'esperto è pervenuto a saldo complessivo finale sempre a credito della banca e ammontante a € 65.756,94, superiore addirittura a quello indicato nella statuizione di prime cure (€ 57.454,90): importo che, non avendo la banca proposto gravame incidentale, va conclusivamente confermato, rigettandosi anche sul punto l'appello.
Da disattendere, infine, il quarto e ultimo motivo di gravame, relativo alla statuizione sulle spese di lite, compensate: devesi osservare, infatti, che le reciproche pretese sono state solo in parte accolte, e con accoglimento della domanda di condanna in favore della banca: dunque, correttamente il primo giudice ha provveduto ai sensi dell'art. 92 c.p.c., dovendosi escludere la compensazione solo ove la parte risulti totalmente vittoriosa (cfr. sul tema Cassazione civile sez. III
31/7/2024 n. 21435), ipotesi che non ricorreva nel caso di specie (né può dirsi sussistente in considerazione dello sviluppo del gravame).
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, ivi comprese le spese di CTU,
l'esito della lite impone di porle a carico degli appellanti soccombenti;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 [...]
con atto di citazione del 13/7/2019, avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza n. 109/2018 resa dal Tribunale di Sciacca il 20/3/2018.
Condanna detti appellanti, in solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute da (quale Controparte_7
procuratrice del ), liquidate in € Controparte_2
5.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente a carico degli appellanti le spese di CTU, liquidate come da decreto in atti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18