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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1269/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...], il [...] e residente Parte_1
in Brolo (ME), CF. , elettivamente domiciliata in CodiceFiscale_1
Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio degli Avv. Amelia Bonina e
Carmela Bonina, che la rappresentano e difendono come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e Stefania Sotgia giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Assegni nucleo familiare coniuge superstite inabile
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 parte ricorrente esponeva che essendo titolare di pensione di reversibilità n° 003-480020054499 cat. SO, in data 06.09.2023, aveva presentato domanda quale coniuge superstite all' CP_1
(n. 2091974500177), al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno per nucleo familiare.
L'agenzia di produzione di comunicava all'odierna ricorrente CP_2
l'accoglimento della domanda con conseguente ricalcolo e riliquidazione della pensione a decorrere dal 01 ottobre 2023, ma negava gli arretrati per il periodo dal 01.01.2018. Avverso tale provvedimento la stessa presentava tramite patronato ricorso amministrativo al Comitato provinciale in data CP_3
CP_ 04.03.2024; l' comunicava la reiezione del ricorso per il seguente motivo:
“l'istante è stato considerato inabile al proficuo lavoro dal 06/09/2024 e la prestazione gli è già stata erogata dal mese successivo”.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1 arretrati dell'assegno per il nucleo familiare, dalla data del 01 gennaio 2018 o comunque dai cinque anni precedenti alla presentazione della domanda amministrativa con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 16/09/2024 chiedendo CP_1
dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e previa nomina del CTU.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda trae origine dal negato pagamento della prestazione dovuta da parte dell' , nel periodo compreso dal 01 gennaio 2018 al 30 settembre CP_1
2023.
La ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' soltanto a far data dal mese di ottobre 2023, ha CP_1 insistito nell'ammissione di CTU medica onde dimostrare che possedeva il requisito sanitario di legge a partire già dal gennaio 2018.
Nel merito, il nominato CTU ha dettagliatamente descritto la situazione
2 sanitaria della periziata, concludendo: “[…] nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto per cui è causa, ho tenuto conto anche di tutti quegli elementi intrinseci (sesso, età, livello culturale) ed estrinseci (mercato del lavoro, contesto sociale), pertanto a causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, l'assicurato/familiare è da ritenersi ai sensi di legge: INABILE AL PROFICUO LAVORO dal 01.01.2018
e da tale data, al riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF), sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO).”
Le conclusioni cui è giunto il CTU sono prive di vizi logici e possono essere prese a fondamento della decisione, avendo l'Ausiliario del Giudice fornito adeguata motivazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, dell'esito cui egli è pervenuto.
Va, pertanto, dichiarato che è soggetto inabile a proficuo Parte_1
lavoro (100%) a decorrere dal 01.01.2018.
Dal canto suo, la ricorrente ha altresì dimostrato di possedere l'ulteriore requisito socioeconomico a far data dalla istanza amministrativa, circostanza peraltro non contestata dall' . CP_1
L'istituto va, inoltre, condannato al pagamento, in favore della ricorrente, degli
ANF per il periodo intercorrente tra gennaio 2018 a settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore della ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
3 con ricorso depositato in data 24.04.2024 nei confronti dell' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto inabile a proficuo lavoro (100%) a Parte_1
decorrere dal mese di gennaio 2018;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, degli ANF per il CP_1
periodo intercorrente tra gennaio 2018 a settembre 2023, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida in complessivi euro 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dell'Avv. Bonina dichiaratasi anticipataria;
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza CP_1
tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 24 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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