Sentenza 29 luglio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/07/2022, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 01317/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2017, proposto da
Associazione Datoriale Pmitalia Lecce, FAI (Federazione Autotrasportatori Italiani, Laica (Libera Associazione delle Imprese e delle Professioni del Salento), MMS S.n.c. di NE RA e AF ST, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello n. 13/A;
contro
Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Capodacqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
TO Contaldo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- dell’efficacia delle deliberazioni del Commissario Straordinario del Comune di Galatina n. 106 e n. 107 del 2017, pubblicata all’albo pretorio con progressivo nr 2017/000865 dal 04 aprile 2017 al 18 aprile 2017;
- della deliberazione del Commissario Straordinario n. 107 del 31 marzo 2017, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Galatina con progressivo nr 2017/000864 dal 04 aprile 2017 al 18 aprile 2017;
- e ove occorra la deliberazione di C.c. n. 13 del 29.04.2013, di approvazione del regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ed ove occorra degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Galatina per il pagamento del tributo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Galatina e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Visto il ricorso in esame, con il quale i ricorrenti hanno impugnato le Delibere del Commissario Straordinario del Comune di Galatina, in oggetto indicate, aventi ad oggetto la determinazione il piano finanziario di gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI” e l’approvazione delle relative tariffe per l’anno 2017;
Rilevato che:
a ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ I provvedimenti sopravvenuti determinano l’improcedibilità del ricorso qualora attuino un assetto di interesse inoppugnabile, ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente. La dichiarazione di improcedibilità presuppone che sia certa e definitiva l’assenza di qualsiasi residua utilità, anche soltanto strumentale o morale, derivante da una possibile pronuncia di accoglimento ” (C.d.S, VII, 16/02/2022, n. 1155);
b ) nella fattispecie in esame, all’impugnativa della suddetta delibera non ha fatto seguito quella relativa alla determinazione del piano finanziario di gestione del tributo comunale sui rifiuti e delle tariffe relative agli esercizi finanziari successivi al 2017;
c ) né con la proposizione dell’odierno ricorso, né con memorie successive, i ricorrenti hanno prospettato un interesse ulteriore, diverso da quello puramente impugnatorio;
Ritenuto, per tali ragioni, che dall’accoglimento del presente gravame i ricorrenti non riceverebbero alcuna utilità, essendo l’assetto degli interessi da loro impugnato divenuto inoppugnato e inoppugnabile per effetto dell’approvazione del piano finanziario del tributo de quo e delle tariffe relative agli esercizi finanziari successivi al 2017;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
Ritenuto che la natura del giudizio e le questioni esaminate giustifichino la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO