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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/07/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5300/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con l'avv. MARIANOVELLA GIANFREDA attori contro
(C.F. , con l'avv. GIULIA BUSINARO e CP_1 C.F._4
l'avv. FRANCESCO BERNARDI convenuto
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1
RENZO VILLANOVA
1 AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (C.F. ), con l'avv. GIOVANNI STEFANO P.IVA_2
MESSURI terze chiamate
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
nel merito, in via principale:
accertata e dichiarata la responsabilità del dott. nella causazione della morte CP_1
(ovvero del danno da minor durata della vita, minor qualità della vita e maggiori sofferenze), della SI , condannarsi il dott. per i motivi dedotti in Parte_4 CP_1 narrativa, al risarcimento, in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure Pt_3 hereditatis in conseguenza del danno subito dalla SI , così come Parte_4 dettagliatamente indicati in narrativa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell'evento alla data della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale alla liquidazione e rivalutazione dal fatto al soddisfo, con rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore danno da mora, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma dovuta e ritenuta di giustizia;
nel merito, in via subordinata:
2 nella denegata ipotesi in cui si concluda nel senso che la condotta colposa del dott.
[...]
abbia comportato, come conseguenza, non la morte, ma un “evento di danno incerto” CP_1
(Cass. civ. 5641/2018) quale esso sia (perdita della vita o impossibilità di guarigione, minor durata della vita, minor qualità della vita e maggiori sofferenze), costituendo, secondo un orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. 21245/2012), domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. nella causazione del danno da CP_1 perdita di chance di sopravvivenza della SI , condannarsi il dott. Parte_4 [...]
, per i motivi dedotti in narrativa, al risarcimento, in favore dei signori CP_1 Parte_1
, e , dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli
[...] Parte_2 Parte_3 stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis come descritti in narrativa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell'evento alla data della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale alla liquidazione e rivalutazione dal fatto al soddisfo, con rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore danno da mora, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma dovuta e ritenuta di giustizia;
in via istruttoria:
· accertata la nullità e/o inutilizzabilità e/o incongruità e/o incompletezza dell'elaborato peritale reso nel procedimento preventivo n. 1568/2015 RG, previa nomina di nuovo Collegio
Peritale costituito da un medico legale e uno specialista cardiologo, da scegliersi, secondo il criterio dell'extraterritorialità, tra professionisti che esercitino al di fuori della regione Veneto, disporsi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad accertare la condotta colposa del medico convenuto e la sussistenza di un nesso di causa tra tale condotta e la morte della SI secondo il criterio del “più probabile che non”, nonché, per l'effetto, i danni T_ direttamente patiti dalla defunta fino al decesso, proponendo il seguente quesito peritale:
3 “Esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte le opportune informazioni, acquisito ogni atto e documento ritenuto utile e/o necessario ai fini dell'indagine e dell'espletamento dell'incarico conferito, il Collegio Peritale nominato accerti:
1. quale sia stata la natura della malattia da cui la SI era affetta, quali Parte_4 ne siano le cause, l'evoluzione abituale, le forme cliniche, gli standard diagnostici e terapeutici da attuare e le consentite soluzioni alternative;
2. quali siano state le prestazioni professionali mediche cui fu sottoposta la SI T_
;
[...]
3. se il decesso della SI sia da porsi in rapporto di causalità (secondo Parte_4 il criterio del “più probabile che non”) con la condotta del Medico di Medicina Generale che
l'aveva in cura ovvero con i trattamenti medico-chirurgici praticati, specificando i criteri medico-legali per l'accertamento delle cause;
4. in subordine, se, in ipotesi di accertamento negativo del nesso causale tra condotta del
Medico di Medicina Generale ed evento morte (di cui al precedente punto 3), la condotta del
Medico di Medicina Generale che aveva in cura la SI abbia causato Parte_4
(secondo il criterio del “più probabile che non”) non la morte (e dunque la perdita del risultato certo della guarigione), bensì la perdita della mera possibilità di guarire e/o sopravvivere (perdita di chance), specificando in quale misura;
5. se il Medico di Medicina Generale abbia violato una o più regole doverose di condotta quali scaturiscono da una prassi condivisa e, in particolare, dal Codice di Deontologia
Medica e/o da linee guida nazionali o internazionali, dalle buone pratiche accreditate dalle
Comunità Scientifiche nazionali e internazionali esistenti all'epoca dei fatti, specificando a quali si sia riferito nella sua valutazione.
In caso di accertata condotta professionale non adeguata, letti gli atti di causa, acquisita la documentazione sanitaria già prodotta ed esibita dalle parti, il Collegio Peritale incaricato accerti:
4
6. la natura e l'entità delle lesioni psico-fisiche e delle sofferenze patite dalla SI
fino al decesso;
Parte_4
7. la corrispondente quantificazione di invalidità subita dalla SI fino Parte_4 al decesso;
8. in subordine, qualora sia accertato che i comportamenti censurabili del Medico di
Medicina Generale abbiano ridotto le chance di sopravvivenza della SI T_
, la corrispondente riduzione in forma percentuale delle chance di sopravvivenza
[...] subita dalla defunta paziente;
9. se, nel periodo di sopravvivenza della paziente, sia stato necessario un sostegno assistenziale;
10. se la SI abbia avuto percezione delle proprie condizioni fisiche e Parte_4 del progressivo decadimento delle proprie funzioni vitali;
11. la congruità delle spese medico-legali sostenute (doc. 29) alla luce dei tariffari per le prestazioni specialistiche medico-legali SISMLA approvati dal sindacato dei medici legali di
Roma e del Veneto (doc. 31)”;
· nella denegata ipotesi in cui, in relazione al vizio di violazione del contraddittorio e alla conseguente necessità di disporre - anche per tale ragione - una nuova c.t.u., ST Ill.mo
Giudice ritenga non sufficienti le allegazioni documentali in atti e la relativa ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento allo scambio di e-mail tra i Consulenti (docc. 19-20) e alla dichiarazione del CT di parte ricorrente, dott. (doc. 18), si chiede che il Persona_1
Consulente d'Ufficio (dott. e i Consulenti di Parte (dott. e dott. , Per_2 Per_3 Per_1 nominati nel previo procedimento preventivo n. 1568/2015 RG, siano chiamati a chiarimenti in ordine alle modalità con cui venne fissato e si svolse il secondo incontro peritale, durante il quale furono visionati i vetrini autoptici relativi al caso della SI;
Parte_4
· si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
5 1) Vero che, nel mese di febbraio 2013 (esattamente il 19 febbraio 2013), la SI T_
si recò dal proprio medico di base, dott. , lamentando dolore toracico,
[...] CP_1 tachicardia e dispnea, anche al minimo sforzo, come, ad esempio, dopo aver affrontato qualche scalino o aver sollevato piccoli pesi?
2) Vero che, dopo circa 20 giorni dalla prima visita (esattamente il 12 marzo 2013), la SI ritornò dal dott. , lamentando dolore toracico, tachicardia, astenia e T_ CP_1 dispnea, anche al minimo sforzo, come, ad esempio, dopo aver affrontato qualche scalino o aver sollevato piccoli pesi?
3) Vero che la SI ogni mattina svegliava i figli per dar loro per prima Parte_4 il buongiorno, preparava loro la colazione, sceglieva insieme con loro i vestiti della giornata;
preparava e condivideva pranzo e cena con la famiglia?
4) Vero che, dopo la morte della SI , vi sono state incomprensioni e Parte_4 litigi tra padre e figli?
5) Vero che, dopo la morte della SI , in occasione di festività, Parte_4 ricorrenze, compleanni e vacanze, il padre e i figli ricordano i momenti trascorsi con la moglie e madre e, vedendo il suo posto vuoto, scoppiano a piangere?
6) Vero che, dopo la morte della madre, ha maturato uno stato di ipocondria e non Pt_2 affronta da sola esperienze lontana da casa, con la conseguente necessità di un sostegno psicologico?
7) Vero che, dopo la morte della SI , Lei ha accompagnato agli T_ Pt_2 allenamenti di pallavolo e alle partite di campionato, partecipando ai colloqui scolastici con gli insegnanti al posto della madre?
8) Vero che, dopo la morte della madre, si è chiuso in se stesso e allontanato dagli Pt_3 amici?
9) Vero che, dopo la morte della moglie, il signor si è isolato da tutti per non Pt_1 gravare gli altri col proprio dolore e si concentra solo sul lavoro e sui bisogni della famiglia?
6 10) Vero che, dopo la morte della moglie, il signor ha assunto una SI che aiuta Pt_1 nelle faccende domestiche e nella preparazione dei pasti?
11) Vero che i genitori della SI , dopo la morte della figlia, sono caduti in T_ depressione e dicono di ricordare il suo viso spento e preoccupato mentre era in ospedale nei giorni prima di morire?
12) Vero che Lei ha redatto e sottoscritto la dichiarazione allegata sub doc. 43 del fascicolo attoreo, che Le si rammostra, della quale viene data lettura e che conferma nel contenuto?
Si indica come teste la SI (cod. fisc. ), Testimone_1 C.F._5 residente in [...]2, SO TI (VI);
· stante la generica contestazione formulata dall'Azienda ULSS 8 Berica in merito alla
“parziale illeggibilità della documentazione prodotta” da parte attrice, poiché trattasi per la gran parte di documentazione fornita dalla stessa struttura sanitaria che la contesta, qualora ritenuto necessario da ST Ill.mo Giudice, ordinarsi ad Azienda ULSS 8 Berica
l'esibizione della cartella clinica della SI n. 2013.001666 del Parte_4
25.03.2013, oggi nella immediata e diretta disponibilità della stessa Azienda terza chiamata;
in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche con riguardo ai procedimenti ex art. 696-bis
c.p.c..
Per parte convenuta CP_1
- In via pregiudiziale, di rito: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente procedimento e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
7 - In via preliminare, di merito: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
Dott. e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
CP_1
- Nel merito, in via principale: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott.
, e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
CP_1
- In via istruttoria, in subordine e per mero tuziorismo difensivo: si ribadisce l'opposizione all'ammissione della TU e delle prove dedotte da parte attrice per i motivi esposti nei propri precedenti atti difensivi ed in particolare anche nella propria terza memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 15/04/2024, che si danno qui per integralmente trascritti.
- In ogni caso: con condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi ai precedenti giudizi.
Per Controparte_2
A) nel merito:
“Rigettata ogni contraria eccezione e domanda:
1) in principalità, rigettarsi ogni domanda attorea formulata nei confronti del dott. CP_1 perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettarsi ogni domanda formulata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
2) in subordine, qualora dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata la domanda attorea, accertarsi e dichiararsi ricadere l'obbligo del risarcimento totale del danno che dovesse essere
8 riconosciuto agli attori sull'Azienda Ulss n. 8 Berica e condannarsi la stessa a versare agli attori la corrispondente accertanda somma, escludendo ogni inerente obbligo del convenuto dott. e, conseguentemente, rigettarsi ogni domanda dal medesimo formulata nei CP_1 confronti di Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata, qualora dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata la domanda attorea, dovesse il convenuto dott. essere ritenuto responsabile di CP_1 quanto addebitatogli da parte attrice, si ritenesse il medesimo tenuto direttamente, in tutto o in parte, al risarcimento dei danni di cui è causa nei confronti degli attori e si ritenesse operante la polizza assicurativa stipulata da con il dott. , dichiararsi tenuta CP_2 CP_1 CP_2
a manlevare il dott. nei limiti di polizza e del massimale in questa previsto;
CP_1 conseguentemente, condannarsi la terza chiamata Ulss n. 8 Berica, per i motivi di cui alle premesse della comparsa di risposta 18/04/2023, a rifondere a quest'ultima la corrispondente somma che essa fosse tenuta a pagare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso spese di lite rifuse.
B) in via subordinata istruttoria, per scrupolo:
- ribadisce l'opposizione all'ammissione della TU e delle prove dedotte da parte attrice per i motivi esposti nei propri precedenti atti difensivi ed in particolare anche nella propria terza memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 15/04/2024, che si hanno qui per integralmente trascritti.
Per Azienda Ulss n. 8 Berica
1. pregiudizialmente: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione del terzo formulata da e per l'effetto disporsi l'estromissione di 8 dal presente CP_2 CP_3 giudizio con ogni conseguente statuizione;
2. nel merito:
9 2.1. nei confronti di parte attrice: rigettarsi ogni domanda per i motivi di cui in narrativa;
2.2. nei confronti di (terza chiamata dal convenuto principale e chiamante nei CP_2 confronti di 8): rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti di 8 Berica;
CP_3 CP_3
2.3. nei confronti del convenuto principale in via subordinata, an-che CP_1 riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori e delle domande svolte sub c) e d) delle conclusioni della chiamante CP_2
-) condannarsi il convenuto stesso a manlevare e tenere indenne di ogni CP_4 somma riconosciuta a parte attrice a qualsivoglia titolo risarcitorio, e per l'effetto
-) a rifondere in via di regresso ad azienda Ulss 8 ogni eventuale somma che dalla stessa sarà corrisposta agli attori.
3. Condannarsi alla refusione integrale delle spese e competenze professionali, CP_2 con liquidazione maggiorata del 30% ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e ss.mm.ii per i collegamenti telematici.
In via istruttoria, solo per scrupolo si richiamano le memorie 186, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 2.4.2013, presso l'Ospedale di Arzignano, è deceduta nata il Parte_4
7.7.1966, coniugata con e madre di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
In data 19.2.2013 si era rivolta al proprio medico curante dott. T_ Persona_4 lamentando tachicardia, astenia e dispnea da sforzo. Il medico aveva prescritto esami ematochimici e urine, eseguiti il 20.3.2013.
Il 12.3.2013 la paziente si era presentata nuovamente al dott. , riferendo un CP_1 peggioramento del quadro sintomatico. Il medico verificava i valori presso (120/70mmHG) e
10 la frequenza cardiaca (110) e prescriveva ulteriori esami (Ecocolordoppler Cardiaca, Holter
Pressorio, ECG, Rx Torace), che venivano eseguiti solo in parte.
Il 25.3.2013 tornava dal dott. riferendo astenia, dispnea per sforzi Parte_4 CP_1 minimi, ipotensione e oppressione toracica;
veniva quindi inviata al Pronto Soccorso per valutazioni e approfondimenti.
Presso l'Ospedale di Arzignano la paziente era sottoposta ad esami ai quali era conseguita una diagnosi di “ipertensione polmonare in soggetto con trombosi venosa femorale sinistra e riscontro di neoformazioni vegetanti in ventricolo destro di natura da definire”. La paziente era stata trasferita in Unità Coronarica e in seguito presso il reparto di cardiologia.
Il 1.4.2013 si era verificato un peggioramento delle condizioni della paziente, nuovamente trasferita in dove, come detto, è deceduta il 2.4.2013. CP_5
Dall'esame autoptico si apprende che il decesso è avvenuto per “insufficienza respiratoria acuta da massiva tromboembolia polmonare bilaterale in paziente con trombosi della vena femorale, ventricolare destra e alla biforcazione del tronco polmonare”.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 6.10.2022 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto avanti questo Tribunale per sentirlo dichiarare
[...] CP_1 responsabile del decesso della loro congiunta e condannare al risarcimento del danno.
Gli attori hanno riferito di avere incardinato avanti questo Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 1568/15 R.G.) nel quale si sono costituiti e i terzi chiamati CP_1
Compagnia di assicurazioni LIG Insurance S.A. e Azienda Controparte_2
Ulss n. 5 Ovest TI. All'esito di tale procedimento è stata depositata la relazione del
TU dott. , della quale gli attori hanno eccepito la nullità ed incongruenza. Persona_5
11 In citazione è stato inoltre dato atto di un ulteriore ricorso per consulenza tecnica preventiva depositato avanti il Tribunale di Padova (n. 3956/20 R.G.), cui è seguito il provvedimento di rigetto del 4.11.2020.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 8 Parte_5 legge n. 24/17, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato. Ha comunque chiesto il rigetto delle domande attoree, chiamando in causa la propria compagnia assicurativa CP_2
2.3 Quest'ultima, costituitasi in causa, si è associata alle domande di parte convenuta e ha chiamato in causa Azienda ULSS n. 8 Berica, in quanto eventualmente tenuta al risarcimento del danno riconducibile all'operato del medico generale convenzionato convenuto. Ha quindi chiesto che, nel caso di ritenuta fondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, Azienda
ULSS n. 8 venisse condannata a risarcire gli attori o, quantomeno, a manlevare la compagnia.
2.4 Azienda ULSS n. 8 Berica si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle domande svolte nei suoi riguardi da e contestando altresì la CP_2 fondatezza delle domande degli attori.
2.5 La causa è stata mandata in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 27.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questioni preliminari
12 3.1 Ammissibilità dell'azione
La presente azione, promossa dopo l'entrata in vigore della legge n. 24/17, è stata preceduta da un ricorso per consulenza ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. (n. 3956/20 R.G. Tribunale di
Padova), anch'esso depositato nel periodo di vigenza della legge citata. E' quindi integrata
(anche a prescindere dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva avanti a questo Tribunale n. 1568/15 R.G.) la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 comma 1 legge n. 24/17, norma che impone la previa proposizione del ricorso, restando quindi estranea all'ambito della condizione in questione la circostanza che la consulenza tecnica preventiva sia stata effettivamente eseguita nel procedimento n. 3956/20 R.G.
L'introduzione del giudizio mediante le forme ordinarie, anziché mediante quelle proprie del rito semplificato di cognizione, come previsto dall'art. 8 comma 3, non è motivo di inammissibilità dell'azione.
Anche il mancato rispetto del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio, previsto dal medesimo art. 8 comma 3 per l'introduzione del giudizio di merito, non incide sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del detto termine condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
3.2 Prescrizione
Il convenuto eccepisce la maturata prescrizione quinquennale dell'azione promossa nei suoi riguardi in considerazione della natura extracontrattuale della responsabilità invocata.
In tal senso viene richiamata la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 della legge n. 24/17, che fa rinvio all'art. 2043 c.c. Detta disposizione della legge n. 24/17, tuttavia, nel prevedere che il sanitario inquadrato in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale risponde
13 del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica ai fatti precedenti all'entrata in vigore della legge (Cass. n. 28994/19, rv. 655792).
Il precedente art. 3 della legge n. 158/12 - nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile" – non esprimeva, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale” (Cass. n. 8940/4, rv. 630778; n. 27391/14, rv. 633921).
A quanto detto consegue che, per i fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della riforma del
2017, la responsabilità del medico di cui si avvale il SSN continua ad essere inquadrabile, secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale (Cass. n. 9085/06, rv. 589631; n.
589/99, rv. 522538), come responsabilità contrattuale da “contatto sociale” e quindi come responsabilità da illecito contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione proposta è perciò infondata.
3.3 Legittimazione passiva e chiamata del terzo
CP_
Gli attori legittimamente agito contro il medico di base convenzionato, cui attribuiscono la responsabilità del decesso della loro congiunta, benché avessero la possibilità di proporre le proprie domande direttamente contro l'azienda sanitaria. La responsabilità dell'azienda, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per il fatto colposo del medico di base convenzionato con il SSN
(Cass. n. 14846/24, rv. 671179), evidentemente si aggiunge ma non si sostituisce a quella personale del sanitario, sicché non ha fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . CP_1
14 3.3.2 La terza chiamata Azienda ULSS n. 8 Berica ha altresì eccepito l'inammissibilità della chiamata svolta nei suoi riguardi da inquadrando le domande svolte dalla CP_2 compagnia nell'ambito dell'azione dell'assicuratore verso il terzo responsabile ex art. 1916
c.c., esercitabile solo dopo il pagamento dell'indennità all'assicurato, ed eccependo la decadenza maturata per non avere il convenuto svolto l'istanza di chiamata del terzo nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
In realtà vi è senz'altro un interesse proprio dell'assicurazione a vedere coinvolto nel giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità risarcitoria in ordine ad un fatto illecito, anche un soggetto terzo, diverso dall'assicurato, che potrebbe essere considerato responsabile e tenuto, in via esclusiva o in concorso con l'assicurato, al risarcimento del danno. In tale situazione è facoltà dell'assicuratore chiamare in causa il terzo anche prima del pagamento dell'indennità (Cass. n. 19320/18, rv. 649683). Il fatto che l'assicurato non abbia preso l'iniziativa di chiamare in causa il terzo responsabile non può ripercuotersi ai danni dell'assicurazione, alla quale va quindi riconosciuto il diritto di agire, nel processo, a tutela del proprio interesse.
3.4 Nullità della TU di cui al procedimento n. 1568/15 R.G.
3.4.1 Gli attori sostengono che la TU svolta nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva sarebbe affetta da nullità per due ragioni:
- per la violazione del contraddittorio posta in essere dal TU, ove questi avrebbe precluso al CTP di parte ricorrente di assistere all'esame del materiale bioptico prelevato in sede di autopsia;
- per un difetto di composizione del collegio peritale, avendo il TU medico-legale omesso di avvalersi di uno specialista in cardiologia.
L'eccezione, sotto entrambi i profili, non è meritevole di accoglimento.
15 3.4.2 In primo luogo parte attrice deduce che uno dei CTP di parte ricorrente, il dott. Per_1
si sarebbe recato presso lo studio del TU, dott. , nella data fissata per la
[...] Persona_5 prevista “visione dei preparati istologici”, e non avrebbe avuto accesso all'ufficio, venendo poi a sapere che i vetrini sarebbero stati visionati unicamente dal collegio peritale d'ufficio perché nessuno dei consulenti di parte si era presentato.
Risulta, invero, come il CTP dei ricorrenti avesse comunicato al TU di non essere interessato all'esame del materiale in discorso (operazione che il CTP riteneva inutile), senza avere successivamente dichiarato in modo esplicito di avere cambiato idea, cosicché non pare che vi sia stata un'effettiva violazione del diritto della parte di partecipare allo specifico incontro il discorso. In ogni modo, parte ricorrente è decaduta dal diritto di dolersi di tale pretesa violazione, avendo omesso di sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva (Cass. n. 1744/13, rv. 624965: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali
o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente”). Risulta, infatti, che, mentre la violazione denunciata sarebbe avvenuta nel maggio 2016, i ricorrenti abbiano depositato il 25.7.2017un'istanza di ricusazione del TU
(per il ritardo nel deposito della relazione), nella quale non si sono lamentati della descritta pretesa violazione a loro danno, né si sono richiamati alle osservazioni del proprio CTP. Era quella la “prima difesa successiva all'atto o alla notizia di esso” nella quale la parte avrebbe avuto, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., l'onere di sollevare l'eccezione di nullità. Né, come chiarito dalla richiamata massima, ciò era impedito dal fatto che la perizia non fosse stata ancora depositata. Non costituiscono invece atto difensivo, agli effetti che qui interessano, le osservazioni dei CTP.
16 3.4.3 In secondo luogo parte attrice sostiene che il medico-legale nominato TU avrebbe dovuto farsi affiancare da uno specialista in cardiologia per rispondere al quesito. Risulta invece che il dott. si sia avvalso di due diversi specialisti, che ha ritenuto più adeguati al Per_2 caso. Egli ha infatti indicato (pag. 3 della relazione):
- il dott. Controparte_7 Controparte_8
, Direttore Polo Didattico Formativo di Padova della Scuola
[...]
Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale del Veneto;
- il prof dott. Docente di Anatomia Patologica e di Diagnostica macro e Persona_6 microscopica e correlazioni anatomo-cliniche presso l'Università degli Studi di Padova.
Anche in questo caso, e a maggior ragione, l'eccezione è tardiva ed inammissibile, non risultando che negli atti difensivi dei ricorrenti successivi allo svolgimento delle operazioni peritali, che avevano visto coinvolti i detti ausiliari del TU, sia stata eccepita la nullità sotto questo profilo. Va detto, peraltro, che il TU, a fronte delle osservazioni sul punto del CTP dei ricorrenti, ha motivato la propria scelta circa gli specialisti prescelti e che la diversa valutazione degli attori in merito potrebbe al più essere formulata come ragione di perplessità in ordine all'attendibilità dei pareri tecnici espressi e giammai come motivo di nullità della perizia.
3.5 Pretesa rinuncia alla domanda di contro Persona_4 CP_2
In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto non ha ribadito la domanda subordinata di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento delle domande attoree che ha proposto in comparsa di risposta, nella parte in cui ha chiesto di chiamare in causa, a tale fine, la compagnia assicurativa.
17 ha desunto da tale scelta la rinuncia del convenuto alla Controparte_2 domanda di garanzia. In memoria di replica ha negato di avere rinunciato alla CP_1 domanda.
La rinuncia ad una domanda formulata nel corso del processo, in effetti, non può desumersi sic et simpliciter dalla mancata ripetizione della domanda stessa in occasione della precisazione delle conclusioni, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta processuale della parte per comprendere se essa abbia effettivamente inteso rinunciare alla domanda (Cass. n. 29172/24). Poiché nessun altro indice di tale rinuncia emerge dagli atti difensivi del convenuto – e considerato anche il generale richiamo ai precedenti atti operato dal convenuto nelle note di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 - deve ritenersi che egli non abbia rinunciato alla domanda, pur insistendo, in via principale, per il rigetto delle domande di parte attrice.
4. Merito
4.1 Gli attori, rifacendosi alle valutazioni del proprio perito di parte, addebitano al dott.
di non avere dato il giusto peso ai sintomi manifestati da in CP_1 Parte_4 occasione delle visite del 19.2.2013 e del 12.3.2013. Affermano che il medico – a fronte del manifestarsi di “tachicardia e dispnea al minimo sforzo comparse improvvisamente in un soggetto in pieno benessere” – avrebbe dovuto porre il sospetto di una patologia cardiaca e, fin da subito, “inviare la paziente in Pronto Soccorso dove era possibile eseguire in tempi rapidi un monitoraggio elettrocardiografico, una radiografia del torace, un ecocardiogramma ed esami ematochimici, dalle cui risultanze si sarebbe giunti senz'altro ad una diagnosi certa quale 'Embolia Polmonare' che adeguatamente trattata avrebbe salvato la vita della paziente”.
Il TU dott. ha ritenuto, invece, che il complesso sintomatologico rappresentato dalla Per_2 paziente al medico di base, nelle visite precedenti a quella del 25.3.2013, fosse generico ed
18 aspecifico: tale comunque da non indurre il sanitario a ritenere necessario l'invio della paziente al Pronto Soccorso. Le scelte fatte dal convenuto sarebbero conformi a quanto previsto dalle Linee Guida Europee sulla valutazione della responsabilità professionale sanitari, meglio specificate alla nota 8 a pagina 50 della relazione.
In occasione della prima visita del 19.2.2013 (forse consistita in una consultazione telefonica), il dott. avrebbe correttamente ritenuto di indagare sulle cause dell''astenia e CP_1 dell'affaticabilità lamentate dalla paziente mediante calibrati esami del sangue e delle urine, attinenti al profilo “epatico, urinario, lipidico, proteico e metabolico di base” e necessarie per accertare che le cause di tali fenomeni non potessero essere, in particolare, la tireopatia e l'anemia.
Una volta che la paziente si è ripresentata, circa 20 giorni dopo, riferendo la persistenza dei sintomi, riportati nel resoconto di visita come “astenia e dispnea da sforzo”, verificata anche la frequenza cardiaca superiore a 100 battiti, il medico ha prescritto esami più approfonditi: radiografia del torace, ecocolordoppler cardiaca, Holter pressorio ed elettrocardiogramma.
Parte attrice sostiene che non avrebbe avuto il tempo di svolgere questi esami prima T_ del peggioramento registrato il 25.3.2013 perché il dott. avrebbe indicato come classe CP_1 di priorità degli esami la classe “B”, per la quale è previsto lo svolgimento delle visite entro
10 giorni dalla prescrizione, e non la classe “U”, che avrebbe determinato l'urgenza degli accertamenti. Come chiarito dal TU la classe “B” è la più grave tra quelle utilizzabili dal medico di medicina generale ove questi non opti per l'invio del paziente in Pronto Soccorso.
La doglianza, pertanto, non si aggiunge ma si identifica con quella consistente nel non avere richiesto l'immediato invio della paziente in Pronto Soccorso.
Il TU ha evidenziato che solo al momento del ricovero il Pronto Soccorso, il 25.3.2013,
avrebbe dichiarato di soffrire di dispnea “da sforzo lieve”, mentre in precedenza T_ avrebbe riferito al medico curante solo “astenia e dispnea da sforzo”. Sono stati poi verificati i “criteri clinici predittivi dell'embolia polmonare” secondo due ipotesi di linee guida e si è evidenziato come l'unico sintomo registrato rilevante a tale scopo sarebbe la tachicardia
19 rilevata, pari a 110, in ragione della quale la probabilità clinica del fenomeno dovrebbe considerarsi “intermedia” secondo un primo modello (Geneva score) o “bassa”, con embolia polmonare “improbabile”, secondo un secondo modello (score di . Per_7
4.2 Gli attori ritengono che, dalla documentazione medica a disposizione, dovrebbe desumersi che i sintomi riferiti da al medico di base sarebbero stati gli stessi che ella ha riferito T_ al momento dell'accesso in Pronto Soccorso: “da circa un mese dispnea per sforzi leggeri con cardiopalmo”. Dubitano quindi della completezza delle annotazioni reperibili nei resoconti di visita redatti dal convenuto.
Invero non è dedotto che vi fossero testimoni terzi presenti alle visite del 19.2.13 e 12.3.13 ed
è quindi necessario rifarsi a quanto emerge dai documenti sanitari (non essendo quindi ammissibili prove testimoniali sul punto). Il fatto che la paziente abbia dichiarato al Pronto
Soccorso di avvertire “dispnea per sforzi leggeri” già da un mese – o, meglio, che in questo modo le dichiarazioni della paziente siano state riportate del diario clinico – non è sufficiente per mettere in dubbio la correttezza delle annotazioni del medico di medicina generale. Tali dati trovano conferma documentale anche da una fonte terza e cioè dalla scheda-diario compilata il 20.3.13 in occasione dell'ECG dinamico svolto, nella quale vengono indicati diversi momenti ed attività della giornata dalla paziente e l'unico sintomo riportato è “fiato corto, battiti accelerati” in corrispondenza del rientro a casa dal lavoro, dovendo la paziente affrontare le scale di casa (mentre nessun sintomo è annotato in corrispondenza dei “piccoli lavori di casa” effettuati la mattina). Ad ulteriore riscontro del carattere vago e sfumato dei sintomi è il fatto che la paziente abbia atteso 20 giorni dopo l'effettuazione degli esami del sangue e delle urine prima di tornare dal medico e che anche dopo la seconda visita si sia sottoposta a due esami clinici (radiografia al torace ed esame Holter), in ambiente sanitario, senza che gli operatori registrassero segnali d'allarme.
Non è vero, quindi, che, come sostiene parte attrice, il TU abbia dedotto la gravità dei sintomi manifestati e riferiti dalla paziente al convenuto dalla prescrizione di accertamenti
20 ematochimici che lo stesso dott. ha fatto, nel senso che la scelta di tali esami farebbe CP_1 ritenere che al medico siano stati riferiti sintomi aspecifici e comuni. Non vi è modo, in realtà, per superare i dati documentali esposti, né certo potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità su una congettura relativa alla non completezza delle annotazioni del medico relative ai sintomi riferiti, in assenza di emergenze che univocamente portino a tale conclusione.
Va detto, peraltro, che, mentre i giudizi del TU poggiano su riferimenti scientifici espressi
(quali le linee guida e le tabelle sui criteri predittivi elaborate dalla comunità scientifica), le censure mosse dal CTP di parte attrice non riportano riferimenti precisi in tale senso, nemmeno allo scopo di dimostrare che, ove per ipotesi la paziente avesse riferito al medico di medicina generale il sintomo “dispnea per sforzi leggeri” fin al 19.2.2013, egli avrebbe avuto il dovere di indirizzarla immediatamente al Pronto Soccorso con richiesta di accertamenti con classe di priorità “U”.
Quanto poi alla pretesa inattendibilità della cronologia delle visite registrata dal dott. , CP_1 che ad avviso degli attori sarebbe desumibile dalla annotazione di accessi alla documentazione anche in epoca successiva al ricovero e al decesso della paziente, è sufficiente evidenziare come le annotazioni relative alle tre visite oggetto di esame in questa sede sono esenti da contraddizioni ed illogicità e che l'anomalia segnalata può probabilmente spiegarsi ritenendo che accessi alla documentazione per consultazione siano stati erroneamente segnati come accessi per visita ambulatoriale.
4.3 Parte attrice critica l'applicazione delle tabelle sui criteri predittivi dell'embolia polmonare fatta dal TU sostenendo che la mancata rilevazioni di alcuni dei sintomi riportati in dette tabelle (in particolare: “dolore alla palpazione profonda ed edema monolaterale alla gamba” e ““segni clinici di Trombosi Venosa Profonda”) potrebbe dipendere dal fatto che il dott. non abbia effettuato una visita del paziente in grado di rilevare detti sintomi. CP_1
Inoltre afferma che un grado di probabilità “intermedio”, come quello emergente dalla tabella
21 Geneva score, dovrebbe essere ritenuto sufficiente per attivare gli accertamenti urgenti mancati nel caso in esame.
Quanto al primo profilo, quella di parte attrice è una mera congettura, non essendo prospettato alcun concreto motivo per ritenere che la visita non abbia comportato una verifica in questi termini, né che fossero effettivamente rilevabili nella paziente simili sintomi.
Circa il secondo aspetto, l'argomento critico proposto non poggia su alcun dato scientifico citato dalla parte. Non va dimenticato che il dott. , a seguito delle visite del 19.2.13 e CP_1 del 12.3.13, non è rimasto inerte ma ha prescritto esami diagnostici utili a comprendere le cause dei sintomi. La sua scelta potrebbe essere fonte di responsabilità solo ove, secondo le regole previste dagli indirizzi medici, venisse accertato che l'invio al Pronto Soccorso fosse l'unica azione doverosa per il sanitario, emergendo dalla sintomatologia un'urgenza tale da rendere inadeguata l'opzione di svolgere accertamenti entro dieci giorni, come previsto dalle prescrizioni effettuate dal convenuto. Il medico, in sostanza, non ha trascurato di prenderne in considerazione tutti i possibili significati dei sintomi aspecifici riferiti e tutte le alternative ipotesi diagnostiche (Cass. n. 30999/18, rv. 651668) ma ha ragionevolmente ritenuto adeguati i mezzi di indagine prescelti, non avendo modo di comprendere, prima del 25.3.13, la natura e gravità della patologia in essere, con ciò che ne consegue in ordine all'urgenza degli accertamenti necessari.
4.4 Il TU ha osservato che la trombosi venosa profonda è, con altissima probabilità, la sede di partenza del processo embolico che ha portato alla morte e che la paziente non ha mai riferito, né al medico di famiglia né in ospedale, segni della presenza di tale patologia, che solo gli esami svolti hanno consentito di rilevare.
Secondo gli attori simili considerazioni sarebbero eccentriche rispetto al thema probandum, non essendo importante “stabilire quale dei trombi abbia determinato il decesso”, quanto
22 “verificare quale sarebbe stato l'esito della vicenda (salvezza/morte), se la SI T_ fosse stata tempestivamente sottoposta a terapia anticoagulante”.
Se è vero che la responsabilità del sanitario va verificata, in casi come quello in esame, sulla base del giudizio che egli ha dato del quadro sintomatologico risultante dalle visite e dai primi accertamenti, non è irrilevante osservare, come ha fatto il TU, che il processo patologico che ha portato al decesso ha avuto origine in un fenomeno privo di Parte_4 manifestazioni esteriori.
4.5 Per quanto detto, le conclusioni cui è giunto la TU svoltasi nell'ambito dell'ATP appaiono adeguatamente motivate e prive di contraddizioni sì che non si rende necessario lo svolgimento di una nuova TU, come richiesto da parte attrice.
5. Conclusioni e spese
5.1 Le domande degli attori vengono integrale rigettate. Le istanze istruttorie svolte appaiono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
5.2 Parte attrice, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere il convenuto delle spese di difesa. Allo stesso modo, tale obbligo sussiste nei riguardi delle parti terze chiamate. La loro chiamata in causa, infatti, è stata determinata dall'iniziativa processuale degli attori sulla base di scelte difensive giustificate.
Spetta al convenuto, che ne ha fatto espressa domanda, anche la rifusione delle spese sostenute nei due procedimenti per accertamento tecnico preventivo funzionali alla domanda risarcitoria qui proposta e riguardanti i medesimi fatti;
gli oneri economici sostenuti dalla parte per la difesa nei procedimenti in questione costituiscono un danno emergente che può essere risarcito nel giudizio di merito (Cass. n. 24324/24).
23 Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Non è infatti indice di temerarietà la contestazione degli esiti della TU né la richiesta – che pure qui è stata ritenuta infondata – di rinnovazione degli accertamenti tecnici.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna , e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_3 alle altre parti le spese di lite, liquidate come segue:
a. quanto a : CP_1
i. con riguardo al procedimento n. 1568/15 R.G. in € 3.500,00, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali,
ii. con riguardo al procedimento n. 3956/20 R.G. in € 2.000,00, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali,
iii. con riguardo al presente giudizio in € 11.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali;
b. quanto a in € 11.000,00 per compensi, oltre a Controparte_2 rimborso forfettario, € 518,00 per esborsi e accessori fiscali e previdenziali;
c. quanto a Azienda ULSS n. 8 Berica in € 11.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali.
Vicenza, 23 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 C.F._3 tutti con l'avv. MARIANOVELLA GIANFREDA attori contro
(C.F. , con l'avv. GIULIA BUSINARO e CP_1 C.F._4
l'avv. FRANCESCO BERNARDI convenuto
(C.F. ), con l'avv. GIUSEPPE Controparte_2 P.IVA_1
RENZO VILLANOVA
1 AZIENDA ULSS N. 8 BERICA (C.F. ), con l'avv. GIOVANNI STEFANO P.IVA_2
MESSURI terze chiamate
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Per parte attrice , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
nel merito, in via principale:
accertata e dichiarata la responsabilità del dott. nella causazione della morte CP_1
(ovvero del danno da minor durata della vita, minor qualità della vita e maggiori sofferenze), della SI , condannarsi il dott. per i motivi dedotti in Parte_4 CP_1 narrativa, al risarcimento, in favore dei signori , e Parte_1 Parte_2 [...]
, dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure Pt_3 hereditatis in conseguenza del danno subito dalla SI , così come Parte_4 dettagliatamente indicati in narrativa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell'evento alla data della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale alla liquidazione e rivalutazione dal fatto al soddisfo, con rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore danno da mora, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma dovuta e ritenuta di giustizia;
nel merito, in via subordinata:
2 nella denegata ipotesi in cui si concluda nel senso che la condotta colposa del dott.
[...]
abbia comportato, come conseguenza, non la morte, ma un “evento di danno incerto” CP_1
(Cass. civ. 5641/2018) quale esso sia (perdita della vita o impossibilità di guarigione, minor durata della vita, minor qualità della vita e maggiori sofferenze), costituendo, secondo un orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. 21245/2012), domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. nella causazione del danno da CP_1 perdita di chance di sopravvivenza della SI , condannarsi il dott. Parte_4 [...]
, per i motivi dedotti in narrativa, al risarcimento, in favore dei signori CP_1 Parte_1
, e , dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli
[...] Parte_2 Parte_3 stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis come descritti in narrativa, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data dell'evento alla data della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale alla liquidazione e rivalutazione dal fatto al soddisfo, con rivalutazione monetaria delle poste non liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore danno da mora, anche ai sensi dell'art. 1224 c.c., comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito, da liquidarsi anche in via equitativa, nella somma dovuta e ritenuta di giustizia;
in via istruttoria:
· accertata la nullità e/o inutilizzabilità e/o incongruità e/o incompletezza dell'elaborato peritale reso nel procedimento preventivo n. 1568/2015 RG, previa nomina di nuovo Collegio
Peritale costituito da un medico legale e uno specialista cardiologo, da scegliersi, secondo il criterio dell'extraterritorialità, tra professionisti che esercitino al di fuori della regione Veneto, disporsi consulenza tecnica d'ufficio medico-legale volta ad accertare la condotta colposa del medico convenuto e la sussistenza di un nesso di causa tra tale condotta e la morte della SI secondo il criterio del “più probabile che non”, nonché, per l'effetto, i danni T_ direttamente patiti dalla defunta fino al decesso, proponendo il seguente quesito peritale:
3 “Esaminati gli atti e i documenti di causa, assunte le opportune informazioni, acquisito ogni atto e documento ritenuto utile e/o necessario ai fini dell'indagine e dell'espletamento dell'incarico conferito, il Collegio Peritale nominato accerti:
1. quale sia stata la natura della malattia da cui la SI era affetta, quali Parte_4 ne siano le cause, l'evoluzione abituale, le forme cliniche, gli standard diagnostici e terapeutici da attuare e le consentite soluzioni alternative;
2. quali siano state le prestazioni professionali mediche cui fu sottoposta la SI T_
;
[...]
3. se il decesso della SI sia da porsi in rapporto di causalità (secondo Parte_4 il criterio del “più probabile che non”) con la condotta del Medico di Medicina Generale che
l'aveva in cura ovvero con i trattamenti medico-chirurgici praticati, specificando i criteri medico-legali per l'accertamento delle cause;
4. in subordine, se, in ipotesi di accertamento negativo del nesso causale tra condotta del
Medico di Medicina Generale ed evento morte (di cui al precedente punto 3), la condotta del
Medico di Medicina Generale che aveva in cura la SI abbia causato Parte_4
(secondo il criterio del “più probabile che non”) non la morte (e dunque la perdita del risultato certo della guarigione), bensì la perdita della mera possibilità di guarire e/o sopravvivere (perdita di chance), specificando in quale misura;
5. se il Medico di Medicina Generale abbia violato una o più regole doverose di condotta quali scaturiscono da una prassi condivisa e, in particolare, dal Codice di Deontologia
Medica e/o da linee guida nazionali o internazionali, dalle buone pratiche accreditate dalle
Comunità Scientifiche nazionali e internazionali esistenti all'epoca dei fatti, specificando a quali si sia riferito nella sua valutazione.
In caso di accertata condotta professionale non adeguata, letti gli atti di causa, acquisita la documentazione sanitaria già prodotta ed esibita dalle parti, il Collegio Peritale incaricato accerti:
4
6. la natura e l'entità delle lesioni psico-fisiche e delle sofferenze patite dalla SI
fino al decesso;
Parte_4
7. la corrispondente quantificazione di invalidità subita dalla SI fino Parte_4 al decesso;
8. in subordine, qualora sia accertato che i comportamenti censurabili del Medico di
Medicina Generale abbiano ridotto le chance di sopravvivenza della SI T_
, la corrispondente riduzione in forma percentuale delle chance di sopravvivenza
[...] subita dalla defunta paziente;
9. se, nel periodo di sopravvivenza della paziente, sia stato necessario un sostegno assistenziale;
10. se la SI abbia avuto percezione delle proprie condizioni fisiche e Parte_4 del progressivo decadimento delle proprie funzioni vitali;
11. la congruità delle spese medico-legali sostenute (doc. 29) alla luce dei tariffari per le prestazioni specialistiche medico-legali SISMLA approvati dal sindacato dei medici legali di
Roma e del Veneto (doc. 31)”;
· nella denegata ipotesi in cui, in relazione al vizio di violazione del contraddittorio e alla conseguente necessità di disporre - anche per tale ragione - una nuova c.t.u., ST Ill.mo
Giudice ritenga non sufficienti le allegazioni documentali in atti e la relativa ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento allo scambio di e-mail tra i Consulenti (docc. 19-20) e alla dichiarazione del CT di parte ricorrente, dott. (doc. 18), si chiede che il Persona_1
Consulente d'Ufficio (dott. e i Consulenti di Parte (dott. e dott. , Per_2 Per_3 Per_1 nominati nel previo procedimento preventivo n. 1568/2015 RG, siano chiamati a chiarimenti in ordine alle modalità con cui venne fissato e si svolse il secondo incontro peritale, durante il quale furono visionati i vetrini autoptici relativi al caso della SI;
Parte_4
· si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
5 1) Vero che, nel mese di febbraio 2013 (esattamente il 19 febbraio 2013), la SI T_
si recò dal proprio medico di base, dott. , lamentando dolore toracico,
[...] CP_1 tachicardia e dispnea, anche al minimo sforzo, come, ad esempio, dopo aver affrontato qualche scalino o aver sollevato piccoli pesi?
2) Vero che, dopo circa 20 giorni dalla prima visita (esattamente il 12 marzo 2013), la SI ritornò dal dott. , lamentando dolore toracico, tachicardia, astenia e T_ CP_1 dispnea, anche al minimo sforzo, come, ad esempio, dopo aver affrontato qualche scalino o aver sollevato piccoli pesi?
3) Vero che la SI ogni mattina svegliava i figli per dar loro per prima Parte_4 il buongiorno, preparava loro la colazione, sceglieva insieme con loro i vestiti della giornata;
preparava e condivideva pranzo e cena con la famiglia?
4) Vero che, dopo la morte della SI , vi sono state incomprensioni e Parte_4 litigi tra padre e figli?
5) Vero che, dopo la morte della SI , in occasione di festività, Parte_4 ricorrenze, compleanni e vacanze, il padre e i figli ricordano i momenti trascorsi con la moglie e madre e, vedendo il suo posto vuoto, scoppiano a piangere?
6) Vero che, dopo la morte della madre, ha maturato uno stato di ipocondria e non Pt_2 affronta da sola esperienze lontana da casa, con la conseguente necessità di un sostegno psicologico?
7) Vero che, dopo la morte della SI , Lei ha accompagnato agli T_ Pt_2 allenamenti di pallavolo e alle partite di campionato, partecipando ai colloqui scolastici con gli insegnanti al posto della madre?
8) Vero che, dopo la morte della madre, si è chiuso in se stesso e allontanato dagli Pt_3 amici?
9) Vero che, dopo la morte della moglie, il signor si è isolato da tutti per non Pt_1 gravare gli altri col proprio dolore e si concentra solo sul lavoro e sui bisogni della famiglia?
6 10) Vero che, dopo la morte della moglie, il signor ha assunto una SI che aiuta Pt_1 nelle faccende domestiche e nella preparazione dei pasti?
11) Vero che i genitori della SI , dopo la morte della figlia, sono caduti in T_ depressione e dicono di ricordare il suo viso spento e preoccupato mentre era in ospedale nei giorni prima di morire?
12) Vero che Lei ha redatto e sottoscritto la dichiarazione allegata sub doc. 43 del fascicolo attoreo, che Le si rammostra, della quale viene data lettura e che conferma nel contenuto?
Si indica come teste la SI (cod. fisc. ), Testimone_1 C.F._5 residente in [...]2, SO TI (VI);
· stante la generica contestazione formulata dall'Azienda ULSS 8 Berica in merito alla
“parziale illeggibilità della documentazione prodotta” da parte attrice, poiché trattasi per la gran parte di documentazione fornita dalla stessa struttura sanitaria che la contesta, qualora ritenuto necessario da ST Ill.mo Giudice, ordinarsi ad Azienda ULSS 8 Berica
l'esibizione della cartella clinica della SI n. 2013.001666 del Parte_4
25.03.2013, oggi nella immediata e diretta disponibilità della stessa Azienda terza chiamata;
in ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche con riguardo ai procedimenti ex art. 696-bis
c.p.c..
Per parte convenuta CP_1
- In via pregiudiziale, di rito: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente procedimento e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
7 - In via preliminare, di merito: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto
Dott. e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
CP_1
- Nel merito, in via principale: per i motivi tutti dettagliatamente esposti in comparsa di costituzione e risposta e negli scritti difensivi tutti – che si danno qui per integralmente trascritti – accertarsi e dichiararsi l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al Dott.
, e, per l'effetto, rigettarsi le domande tutte di parte attrice;
CP_1
- In via istruttoria, in subordine e per mero tuziorismo difensivo: si ribadisce l'opposizione all'ammissione della TU e delle prove dedotte da parte attrice per i motivi esposti nei propri precedenti atti difensivi ed in particolare anche nella propria terza memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 15/04/2024, che si danno qui per integralmente trascritti.
- In ogni caso: con condanna di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari anche relativi ai precedenti giudizi.
Per Controparte_2
A) nel merito:
“Rigettata ogni contraria eccezione e domanda:
1) in principalità, rigettarsi ogni domanda attorea formulata nei confronti del dott. CP_1 perché infondata in fatto e in diritto e conseguentemente rigettarsi ogni domanda formulata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
2) in subordine, qualora dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata la domanda attorea, accertarsi e dichiararsi ricadere l'obbligo del risarcimento totale del danno che dovesse essere
8 riconosciuto agli attori sull'Azienda Ulss n. 8 Berica e condannarsi la stessa a versare agli attori la corrispondente accertanda somma, escludendo ogni inerente obbligo del convenuto dott. e, conseguentemente, rigettarsi ogni domanda dal medesimo formulata nei CP_1 confronti di Controparte_2
3) in via ulteriormente subordinata, qualora dovesse essere ritenuta in tutto o in parte fondata la domanda attorea, dovesse il convenuto dott. essere ritenuto responsabile di CP_1 quanto addebitatogli da parte attrice, si ritenesse il medesimo tenuto direttamente, in tutto o in parte, al risarcimento dei danni di cui è causa nei confronti degli attori e si ritenesse operante la polizza assicurativa stipulata da con il dott. , dichiararsi tenuta CP_2 CP_1 CP_2
a manlevare il dott. nei limiti di polizza e del massimale in questa previsto;
CP_1 conseguentemente, condannarsi la terza chiamata Ulss n. 8 Berica, per i motivi di cui alle premesse della comparsa di risposta 18/04/2023, a rifondere a quest'ultima la corrispondente somma che essa fosse tenuta a pagare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in ogni caso spese di lite rifuse.
B) in via subordinata istruttoria, per scrupolo:
- ribadisce l'opposizione all'ammissione della TU e delle prove dedotte da parte attrice per i motivi esposti nei propri precedenti atti difensivi ed in particolare anche nella propria terza memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. datata 15/04/2024, che si hanno qui per integralmente trascritti.
Per Azienda Ulss n. 8 Berica
1. pregiudizialmente: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione del terzo formulata da e per l'effetto disporsi l'estromissione di 8 dal presente CP_2 CP_3 giudizio con ogni conseguente statuizione;
2. nel merito:
9 2.1. nei confronti di parte attrice: rigettarsi ogni domanda per i motivi di cui in narrativa;
2.2. nei confronti di (terza chiamata dal convenuto principale e chiamante nei CP_2 confronti di 8): rigettarsi tutte le domande svolte nei confronti di 8 Berica;
CP_3 CP_3
2.3. nei confronti del convenuto principale in via subordinata, an-che CP_1 riconvenzionale trasversale: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dagli attori e delle domande svolte sub c) e d) delle conclusioni della chiamante CP_2
-) condannarsi il convenuto stesso a manlevare e tenere indenne di ogni CP_4 somma riconosciuta a parte attrice a qualsivoglia titolo risarcitorio, e per l'effetto
-) a rifondere in via di regresso ad azienda Ulss 8 ogni eventuale somma che dalla stessa sarà corrisposta agli attori.
3. Condannarsi alla refusione integrale delle spese e competenze professionali, CP_2 con liquidazione maggiorata del 30% ex D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018 e ss.mm.ii per i collegamenti telematici.
In via istruttoria, solo per scrupolo si richiamano le memorie 186, co. 6, n. 2 e 3 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Fatto
In data 2.4.2013, presso l'Ospedale di Arzignano, è deceduta nata il Parte_4
7.7.1966, coniugata con e madre di e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
In data 19.2.2013 si era rivolta al proprio medico curante dott. T_ Persona_4 lamentando tachicardia, astenia e dispnea da sforzo. Il medico aveva prescritto esami ematochimici e urine, eseguiti il 20.3.2013.
Il 12.3.2013 la paziente si era presentata nuovamente al dott. , riferendo un CP_1 peggioramento del quadro sintomatico. Il medico verificava i valori presso (120/70mmHG) e
10 la frequenza cardiaca (110) e prescriveva ulteriori esami (Ecocolordoppler Cardiaca, Holter
Pressorio, ECG, Rx Torace), che venivano eseguiti solo in parte.
Il 25.3.2013 tornava dal dott. riferendo astenia, dispnea per sforzi Parte_4 CP_1 minimi, ipotensione e oppressione toracica;
veniva quindi inviata al Pronto Soccorso per valutazioni e approfondimenti.
Presso l'Ospedale di Arzignano la paziente era sottoposta ad esami ai quali era conseguita una diagnosi di “ipertensione polmonare in soggetto con trombosi venosa femorale sinistra e riscontro di neoformazioni vegetanti in ventricolo destro di natura da definire”. La paziente era stata trasferita in Unità Coronarica e in seguito presso il reparto di cardiologia.
Il 1.4.2013 si era verificato un peggioramento delle condizioni della paziente, nuovamente trasferita in dove, come detto, è deceduta il 2.4.2013. CP_5
Dall'esame autoptico si apprende che il decesso è avvenuto per “insufficienza respiratoria acuta da massiva tromboembolia polmonare bilaterale in paziente con trombosi della vena femorale, ventricolare destra e alla biforcazione del tronco polmonare”.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con citazione notificata il 6.10.2022 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto avanti questo Tribunale per sentirlo dichiarare
[...] CP_1 responsabile del decesso della loro congiunta e condannare al risarcimento del danno.
Gli attori hanno riferito di avere incardinato avanti questo Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 1568/15 R.G.) nel quale si sono costituiti e i terzi chiamati CP_1
Compagnia di assicurazioni LIG Insurance S.A. e Azienda Controparte_2
Ulss n. 5 Ovest TI. All'esito di tale procedimento è stata depositata la relazione del
TU dott. , della quale gli attori hanno eccepito la nullità ed incongruenza. Persona_5
11 In citazione è stato inoltre dato atto di un ulteriore ricorso per consulenza tecnica preventiva depositato avanti il Tribunale di Padova (n. 3956/20 R.G.), cui è seguito il provvedimento di rigetto del 4.11.2020.
, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 8 Parte_5 legge n. 24/17, il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto azionato. Ha comunque chiesto il rigetto delle domande attoree, chiamando in causa la propria compagnia assicurativa CP_2
2.3 Quest'ultima, costituitasi in causa, si è associata alle domande di parte convenuta e ha chiamato in causa Azienda ULSS n. 8 Berica, in quanto eventualmente tenuta al risarcimento del danno riconducibile all'operato del medico generale convenzionato convenuto. Ha quindi chiesto che, nel caso di ritenuta fondatezza delle pretese risarcitorie di parte attrice, Azienda
ULSS n. 8 venisse condannata a risarcire gli attori o, quantomeno, a manlevare la compagnia.
2.4 Azienda ULSS n. 8 Berica si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza delle domande svolte nei suoi riguardi da e contestando altresì la CP_2 fondatezza delle domande degli attori.
2.5 La causa è stata mandata in decisione senza svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 27.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
3. Questioni preliminari
12 3.1 Ammissibilità dell'azione
La presente azione, promossa dopo l'entrata in vigore della legge n. 24/17, è stata preceduta da un ricorso per consulenza ai sensi dell'articolo 696-bis c.p.c. (n. 3956/20 R.G. Tribunale di
Padova), anch'esso depositato nel periodo di vigenza della legge citata. E' quindi integrata
(anche a prescindere dallo svolgimento del procedimento di istruzione preventiva avanti a questo Tribunale n. 1568/15 R.G.) la condizione di procedibilità prevista dall'art. 8 comma 1 legge n. 24/17, norma che impone la previa proposizione del ricorso, restando quindi estranea all'ambito della condizione in questione la circostanza che la consulenza tecnica preventiva sia stata effettivamente eseguita nel procedimento n. 3956/20 R.G.
L'introduzione del giudizio mediante le forme ordinarie, anziché mediante quelle proprie del rito semplificato di cognizione, come previsto dall'art. 8 comma 3, non è motivo di inammissibilità dell'azione.
Anche il mancato rispetto del termine di novanta giorni dal deposito della relazione peritale o dalla scadenza del termine perentorio, previsto dal medesimo art. 8 comma 3 per l'introduzione del giudizio di merito, non incide sull'ammissibilità dell'azione, in difetto di un'espressa previsione normativa, dovendosi ritenere che il rispetto del detto termine condizioni solo la possibilità di retrodatare al momento del ricorso per istruzione preventiva gli effetti sostanziali e processuali dell'azione di responsabilità.
3.2 Prescrizione
Il convenuto eccepisce la maturata prescrizione quinquennale dell'azione promossa nei suoi riguardi in considerazione della natura extracontrattuale della responsabilità invocata.
In tal senso viene richiamata la disposizione di cui all'art. 7 comma 3 della legge n. 24/17, che fa rinvio all'art. 2043 c.c. Detta disposizione della legge n. 24/17, tuttavia, nel prevedere che il sanitario inquadrato in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale risponde
13 del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 c.c., non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica ai fatti precedenti all'entrata in vigore della legge (Cass. n. 28994/19, rv. 655792).
Il precedente art. 3 della legge n. 158/12 - nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile" – non esprimeva, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, “alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale” (Cass. n. 8940/4, rv. 630778; n. 27391/14, rv. 633921).
A quanto detto consegue che, per i fatti accaduti prima dell'entrata in vigore della riforma del
2017, la responsabilità del medico di cui si avvale il SSN continua ad essere inquadrabile, secondo la tradizionale interpretazione giurisprudenziale (Cass. n. 9085/06, rv. 589631; n.
589/99, rv. 522538), come responsabilità contrattuale da “contatto sociale” e quindi come responsabilità da illecito contrattuale, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione proposta è perciò infondata.
3.3 Legittimazione passiva e chiamata del terzo
CP_
Gli attori legittimamente agito contro il medico di base convenzionato, cui attribuiscono la responsabilità del decesso della loro congiunta, benché avessero la possibilità di proporre le proprie domande direttamente contro l'azienda sanitaria. La responsabilità dell'azienda, ai sensi dell'art. 1228 c.c., per il fatto colposo del medico di base convenzionato con il SSN
(Cass. n. 14846/24, rv. 671179), evidentemente si aggiunge ma non si sostituisce a quella personale del sanitario, sicché non ha fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto . CP_1
14 3.3.2 La terza chiamata Azienda ULSS n. 8 Berica ha altresì eccepito l'inammissibilità della chiamata svolta nei suoi riguardi da inquadrando le domande svolte dalla CP_2 compagnia nell'ambito dell'azione dell'assicuratore verso il terzo responsabile ex art. 1916
c.c., esercitabile solo dopo il pagamento dell'indennità all'assicurato, ed eccependo la decadenza maturata per non avere il convenuto svolto l'istanza di chiamata del terzo nei termini previsti dall'art. 167 c.p.c.
In realtà vi è senz'altro un interesse proprio dell'assicurazione a vedere coinvolto nel giudizio, che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità risarcitoria in ordine ad un fatto illecito, anche un soggetto terzo, diverso dall'assicurato, che potrebbe essere considerato responsabile e tenuto, in via esclusiva o in concorso con l'assicurato, al risarcimento del danno. In tale situazione è facoltà dell'assicuratore chiamare in causa il terzo anche prima del pagamento dell'indennità (Cass. n. 19320/18, rv. 649683). Il fatto che l'assicurato non abbia preso l'iniziativa di chiamare in causa il terzo responsabile non può ripercuotersi ai danni dell'assicurazione, alla quale va quindi riconosciuto il diritto di agire, nel processo, a tutela del proprio interesse.
3.4 Nullità della TU di cui al procedimento n. 1568/15 R.G.
3.4.1 Gli attori sostengono che la TU svolta nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva sarebbe affetta da nullità per due ragioni:
- per la violazione del contraddittorio posta in essere dal TU, ove questi avrebbe precluso al CTP di parte ricorrente di assistere all'esame del materiale bioptico prelevato in sede di autopsia;
- per un difetto di composizione del collegio peritale, avendo il TU medico-legale omesso di avvalersi di uno specialista in cardiologia.
L'eccezione, sotto entrambi i profili, non è meritevole di accoglimento.
15 3.4.2 In primo luogo parte attrice deduce che uno dei CTP di parte ricorrente, il dott. Per_1
si sarebbe recato presso lo studio del TU, dott. , nella data fissata per la
[...] Persona_5 prevista “visione dei preparati istologici”, e non avrebbe avuto accesso all'ufficio, venendo poi a sapere che i vetrini sarebbero stati visionati unicamente dal collegio peritale d'ufficio perché nessuno dei consulenti di parte si era presentato.
Risulta, invero, come il CTP dei ricorrenti avesse comunicato al TU di non essere interessato all'esame del materiale in discorso (operazione che il CTP riteneva inutile), senza avere successivamente dichiarato in modo esplicito di avere cambiato idea, cosicché non pare che vi sia stata un'effettiva violazione del diritto della parte di partecipare allo specifico incontro il discorso. In ogni modo, parte ricorrente è decaduta dal diritto di dolersi di tale pretesa violazione, avendo omesso di sollevare la relativa eccezione nella prima difesa successiva (Cass. n. 1744/13, rv. 624965: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali
o attinente alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato del consulente”). Risulta, infatti, che, mentre la violazione denunciata sarebbe avvenuta nel maggio 2016, i ricorrenti abbiano depositato il 25.7.2017un'istanza di ricusazione del TU
(per il ritardo nel deposito della relazione), nella quale non si sono lamentati della descritta pretesa violazione a loro danno, né si sono richiamati alle osservazioni del proprio CTP. Era quella la “prima difesa successiva all'atto o alla notizia di esso” nella quale la parte avrebbe avuto, ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., l'onere di sollevare l'eccezione di nullità. Né, come chiarito dalla richiamata massima, ciò era impedito dal fatto che la perizia non fosse stata ancora depositata. Non costituiscono invece atto difensivo, agli effetti che qui interessano, le osservazioni dei CTP.
16 3.4.3 In secondo luogo parte attrice sostiene che il medico-legale nominato TU avrebbe dovuto farsi affiancare da uno specialista in cardiologia per rispondere al quesito. Risulta invece che il dott. si sia avvalso di due diversi specialisti, che ha ritenuto più adeguati al Per_2 caso. Egli ha infatti indicato (pag. 3 della relazione):
- il dott. Controparte_7 Controparte_8
, Direttore Polo Didattico Formativo di Padova della Scuola
[...]
Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale del Veneto;
- il prof dott. Docente di Anatomia Patologica e di Diagnostica macro e Persona_6 microscopica e correlazioni anatomo-cliniche presso l'Università degli Studi di Padova.
Anche in questo caso, e a maggior ragione, l'eccezione è tardiva ed inammissibile, non risultando che negli atti difensivi dei ricorrenti successivi allo svolgimento delle operazioni peritali, che avevano visto coinvolti i detti ausiliari del TU, sia stata eccepita la nullità sotto questo profilo. Va detto, peraltro, che il TU, a fronte delle osservazioni sul punto del CTP dei ricorrenti, ha motivato la propria scelta circa gli specialisti prescelti e che la diversa valutazione degli attori in merito potrebbe al più essere formulata come ragione di perplessità in ordine all'attendibilità dei pareri tecnici espressi e giammai come motivo di nullità della perizia.
3.5 Pretesa rinuncia alla domanda di contro Persona_4 CP_2
In sede di precisazione delle conclusioni il convenuto non ha ribadito la domanda subordinata di essere tenuto indenne dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento delle domande attoree che ha proposto in comparsa di risposta, nella parte in cui ha chiesto di chiamare in causa, a tale fine, la compagnia assicurativa.
17 ha desunto da tale scelta la rinuncia del convenuto alla Controparte_2 domanda di garanzia. In memoria di replica ha negato di avere rinunciato alla CP_1 domanda.
La rinuncia ad una domanda formulata nel corso del processo, in effetti, non può desumersi sic et simpliciter dalla mancata ripetizione della domanda stessa in occasione della precisazione delle conclusioni, essendo necessaria una valutazione complessiva della condotta processuale della parte per comprendere se essa abbia effettivamente inteso rinunciare alla domanda (Cass. n. 29172/24). Poiché nessun altro indice di tale rinuncia emerge dagli atti difensivi del convenuto – e considerato anche il generale richiamo ai precedenti atti operato dal convenuto nelle note di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 - deve ritenersi che egli non abbia rinunciato alla domanda, pur insistendo, in via principale, per il rigetto delle domande di parte attrice.
4. Merito
4.1 Gli attori, rifacendosi alle valutazioni del proprio perito di parte, addebitano al dott.
di non avere dato il giusto peso ai sintomi manifestati da in CP_1 Parte_4 occasione delle visite del 19.2.2013 e del 12.3.2013. Affermano che il medico – a fronte del manifestarsi di “tachicardia e dispnea al minimo sforzo comparse improvvisamente in un soggetto in pieno benessere” – avrebbe dovuto porre il sospetto di una patologia cardiaca e, fin da subito, “inviare la paziente in Pronto Soccorso dove era possibile eseguire in tempi rapidi un monitoraggio elettrocardiografico, una radiografia del torace, un ecocardiogramma ed esami ematochimici, dalle cui risultanze si sarebbe giunti senz'altro ad una diagnosi certa quale 'Embolia Polmonare' che adeguatamente trattata avrebbe salvato la vita della paziente”.
Il TU dott. ha ritenuto, invece, che il complesso sintomatologico rappresentato dalla Per_2 paziente al medico di base, nelle visite precedenti a quella del 25.3.2013, fosse generico ed
18 aspecifico: tale comunque da non indurre il sanitario a ritenere necessario l'invio della paziente al Pronto Soccorso. Le scelte fatte dal convenuto sarebbero conformi a quanto previsto dalle Linee Guida Europee sulla valutazione della responsabilità professionale sanitari, meglio specificate alla nota 8 a pagina 50 della relazione.
In occasione della prima visita del 19.2.2013 (forse consistita in una consultazione telefonica), il dott. avrebbe correttamente ritenuto di indagare sulle cause dell''astenia e CP_1 dell'affaticabilità lamentate dalla paziente mediante calibrati esami del sangue e delle urine, attinenti al profilo “epatico, urinario, lipidico, proteico e metabolico di base” e necessarie per accertare che le cause di tali fenomeni non potessero essere, in particolare, la tireopatia e l'anemia.
Una volta che la paziente si è ripresentata, circa 20 giorni dopo, riferendo la persistenza dei sintomi, riportati nel resoconto di visita come “astenia e dispnea da sforzo”, verificata anche la frequenza cardiaca superiore a 100 battiti, il medico ha prescritto esami più approfonditi: radiografia del torace, ecocolordoppler cardiaca, Holter pressorio ed elettrocardiogramma.
Parte attrice sostiene che non avrebbe avuto il tempo di svolgere questi esami prima T_ del peggioramento registrato il 25.3.2013 perché il dott. avrebbe indicato come classe CP_1 di priorità degli esami la classe “B”, per la quale è previsto lo svolgimento delle visite entro
10 giorni dalla prescrizione, e non la classe “U”, che avrebbe determinato l'urgenza degli accertamenti. Come chiarito dal TU la classe “B” è la più grave tra quelle utilizzabili dal medico di medicina generale ove questi non opti per l'invio del paziente in Pronto Soccorso.
La doglianza, pertanto, non si aggiunge ma si identifica con quella consistente nel non avere richiesto l'immediato invio della paziente in Pronto Soccorso.
Il TU ha evidenziato che solo al momento del ricovero il Pronto Soccorso, il 25.3.2013,
avrebbe dichiarato di soffrire di dispnea “da sforzo lieve”, mentre in precedenza T_ avrebbe riferito al medico curante solo “astenia e dispnea da sforzo”. Sono stati poi verificati i “criteri clinici predittivi dell'embolia polmonare” secondo due ipotesi di linee guida e si è evidenziato come l'unico sintomo registrato rilevante a tale scopo sarebbe la tachicardia
19 rilevata, pari a 110, in ragione della quale la probabilità clinica del fenomeno dovrebbe considerarsi “intermedia” secondo un primo modello (Geneva score) o “bassa”, con embolia polmonare “improbabile”, secondo un secondo modello (score di . Per_7
4.2 Gli attori ritengono che, dalla documentazione medica a disposizione, dovrebbe desumersi che i sintomi riferiti da al medico di base sarebbero stati gli stessi che ella ha riferito T_ al momento dell'accesso in Pronto Soccorso: “da circa un mese dispnea per sforzi leggeri con cardiopalmo”. Dubitano quindi della completezza delle annotazioni reperibili nei resoconti di visita redatti dal convenuto.
Invero non è dedotto che vi fossero testimoni terzi presenti alle visite del 19.2.13 e 12.3.13 ed
è quindi necessario rifarsi a quanto emerge dai documenti sanitari (non essendo quindi ammissibili prove testimoniali sul punto). Il fatto che la paziente abbia dichiarato al Pronto
Soccorso di avvertire “dispnea per sforzi leggeri” già da un mese – o, meglio, che in questo modo le dichiarazioni della paziente siano state riportate del diario clinico – non è sufficiente per mettere in dubbio la correttezza delle annotazioni del medico di medicina generale. Tali dati trovano conferma documentale anche da una fonte terza e cioè dalla scheda-diario compilata il 20.3.13 in occasione dell'ECG dinamico svolto, nella quale vengono indicati diversi momenti ed attività della giornata dalla paziente e l'unico sintomo riportato è “fiato corto, battiti accelerati” in corrispondenza del rientro a casa dal lavoro, dovendo la paziente affrontare le scale di casa (mentre nessun sintomo è annotato in corrispondenza dei “piccoli lavori di casa” effettuati la mattina). Ad ulteriore riscontro del carattere vago e sfumato dei sintomi è il fatto che la paziente abbia atteso 20 giorni dopo l'effettuazione degli esami del sangue e delle urine prima di tornare dal medico e che anche dopo la seconda visita si sia sottoposta a due esami clinici (radiografia al torace ed esame Holter), in ambiente sanitario, senza che gli operatori registrassero segnali d'allarme.
Non è vero, quindi, che, come sostiene parte attrice, il TU abbia dedotto la gravità dei sintomi manifestati e riferiti dalla paziente al convenuto dalla prescrizione di accertamenti
20 ematochimici che lo stesso dott. ha fatto, nel senso che la scelta di tali esami farebbe CP_1 ritenere che al medico siano stati riferiti sintomi aspecifici e comuni. Non vi è modo, in realtà, per superare i dati documentali esposti, né certo potrebbe fondarsi un giudizio di responsabilità su una congettura relativa alla non completezza delle annotazioni del medico relative ai sintomi riferiti, in assenza di emergenze che univocamente portino a tale conclusione.
Va detto, peraltro, che, mentre i giudizi del TU poggiano su riferimenti scientifici espressi
(quali le linee guida e le tabelle sui criteri predittivi elaborate dalla comunità scientifica), le censure mosse dal CTP di parte attrice non riportano riferimenti precisi in tale senso, nemmeno allo scopo di dimostrare che, ove per ipotesi la paziente avesse riferito al medico di medicina generale il sintomo “dispnea per sforzi leggeri” fin al 19.2.2013, egli avrebbe avuto il dovere di indirizzarla immediatamente al Pronto Soccorso con richiesta di accertamenti con classe di priorità “U”.
Quanto poi alla pretesa inattendibilità della cronologia delle visite registrata dal dott. , CP_1 che ad avviso degli attori sarebbe desumibile dalla annotazione di accessi alla documentazione anche in epoca successiva al ricovero e al decesso della paziente, è sufficiente evidenziare come le annotazioni relative alle tre visite oggetto di esame in questa sede sono esenti da contraddizioni ed illogicità e che l'anomalia segnalata può probabilmente spiegarsi ritenendo che accessi alla documentazione per consultazione siano stati erroneamente segnati come accessi per visita ambulatoriale.
4.3 Parte attrice critica l'applicazione delle tabelle sui criteri predittivi dell'embolia polmonare fatta dal TU sostenendo che la mancata rilevazioni di alcuni dei sintomi riportati in dette tabelle (in particolare: “dolore alla palpazione profonda ed edema monolaterale alla gamba” e ““segni clinici di Trombosi Venosa Profonda”) potrebbe dipendere dal fatto che il dott. non abbia effettuato una visita del paziente in grado di rilevare detti sintomi. CP_1
Inoltre afferma che un grado di probabilità “intermedio”, come quello emergente dalla tabella
21 Geneva score, dovrebbe essere ritenuto sufficiente per attivare gli accertamenti urgenti mancati nel caso in esame.
Quanto al primo profilo, quella di parte attrice è una mera congettura, non essendo prospettato alcun concreto motivo per ritenere che la visita non abbia comportato una verifica in questi termini, né che fossero effettivamente rilevabili nella paziente simili sintomi.
Circa il secondo aspetto, l'argomento critico proposto non poggia su alcun dato scientifico citato dalla parte. Non va dimenticato che il dott. , a seguito delle visite del 19.2.13 e CP_1 del 12.3.13, non è rimasto inerte ma ha prescritto esami diagnostici utili a comprendere le cause dei sintomi. La sua scelta potrebbe essere fonte di responsabilità solo ove, secondo le regole previste dagli indirizzi medici, venisse accertato che l'invio al Pronto Soccorso fosse l'unica azione doverosa per il sanitario, emergendo dalla sintomatologia un'urgenza tale da rendere inadeguata l'opzione di svolgere accertamenti entro dieci giorni, come previsto dalle prescrizioni effettuate dal convenuto. Il medico, in sostanza, non ha trascurato di prenderne in considerazione tutti i possibili significati dei sintomi aspecifici riferiti e tutte le alternative ipotesi diagnostiche (Cass. n. 30999/18, rv. 651668) ma ha ragionevolmente ritenuto adeguati i mezzi di indagine prescelti, non avendo modo di comprendere, prima del 25.3.13, la natura e gravità della patologia in essere, con ciò che ne consegue in ordine all'urgenza degli accertamenti necessari.
4.4 Il TU ha osservato che la trombosi venosa profonda è, con altissima probabilità, la sede di partenza del processo embolico che ha portato alla morte e che la paziente non ha mai riferito, né al medico di famiglia né in ospedale, segni della presenza di tale patologia, che solo gli esami svolti hanno consentito di rilevare.
Secondo gli attori simili considerazioni sarebbero eccentriche rispetto al thema probandum, non essendo importante “stabilire quale dei trombi abbia determinato il decesso”, quanto
22 “verificare quale sarebbe stato l'esito della vicenda (salvezza/morte), se la SI T_ fosse stata tempestivamente sottoposta a terapia anticoagulante”.
Se è vero che la responsabilità del sanitario va verificata, in casi come quello in esame, sulla base del giudizio che egli ha dato del quadro sintomatologico risultante dalle visite e dai primi accertamenti, non è irrilevante osservare, come ha fatto il TU, che il processo patologico che ha portato al decesso ha avuto origine in un fenomeno privo di Parte_4 manifestazioni esteriori.
4.5 Per quanto detto, le conclusioni cui è giunto la TU svoltasi nell'ambito dell'ATP appaiono adeguatamente motivate e prive di contraddizioni sì che non si rende necessario lo svolgimento di una nuova TU, come richiesto da parte attrice.
5. Conclusioni e spese
5.1 Le domande degli attori vengono integrale rigettate. Le istanze istruttorie svolte appaiono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
5.2 Parte attrice, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere il convenuto delle spese di difesa. Allo stesso modo, tale obbligo sussiste nei riguardi delle parti terze chiamate. La loro chiamata in causa, infatti, è stata determinata dall'iniziativa processuale degli attori sulla base di scelte difensive giustificate.
Spetta al convenuto, che ne ha fatto espressa domanda, anche la rifusione delle spese sostenute nei due procedimenti per accertamento tecnico preventivo funzionali alla domanda risarcitoria qui proposta e riguardanti i medesimi fatti;
gli oneri economici sostenuti dalla parte per la difesa nei procedimenti in questione costituiscono un danno emergente che può essere risarcito nel giudizio di merito (Cass. n. 24324/24).
23 Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. Non è infatti indice di temerarietà la contestazione degli esiti della TU né la richiesta – che pure qui è stata ritenuta infondata – di rinnovazione degli accertamenti tecnici.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) condanna , e in solido a rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_3 alle altre parti le spese di lite, liquidate come segue:
a. quanto a : CP_1
i. con riguardo al procedimento n. 1568/15 R.G. in € 3.500,00, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali,
ii. con riguardo al procedimento n. 3956/20 R.G. in € 2.000,00, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali,
iii. con riguardo al presente giudizio in € 11.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali;
b. quanto a in € 11.000,00 per compensi, oltre a Controparte_2 rimborso forfettario, € 518,00 per esborsi e accessori fiscali e previdenziali;
c. quanto a Azienda ULSS n. 8 Berica in € 11.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario e accessori fiscali e previdenziali.
Vicenza, 23 luglio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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