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Sentenza 4 marzo 2024
Sentenza 4 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/03/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2024 |
Testo completo
n. R.G. 3763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3763/ 2022 promossa da:
, C.F. e P.IVA in persona EL Parte_1 P.IVA_1
liquidatore unico l. r. p. t. sig. con sede legale in Torre EL Controparte_1
CO (NA) alla Via Roma n. 31, C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], e Controparte_2
C.F. , residente in [...]
23 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce all'atto di opposizione, dall'avv.
Vincenzo Ruggiero (C.F. e dall'avv. Vincenzo Vitale (C.F. CodiceFiscale_3
), anche disgiuntamente, e con i quali elettivamente domiciliano C.F._4
presso in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Unità d'Italia n. 4
- OPPONENTI contro
, C.F. e P. IVA con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 Roma, in persona EL suo Procuratore, dr. (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_4 C.F._5
mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Giulia Alviggi (C.F.
pagina 1 di 28 ), presso la quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. C.F._6
Ripa n. 2;
- OPPOSTA
e
P.IVA n. Controparte_5
, con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in persona EL l.r.p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv.
Ciro Cafiero (C.F. ), presso il cui studio, sito in Roma, Via ELla C.F._7
Conciliazione n. 10, elettivamente domicilia
- OPPOSTA
nonché con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Controparte_6
Aulenti n. 3, Tower A, P. IVA n. , in persona EL l.p.r.t., rappresentata e P.IVA_4
difesa giusta procura in calce, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. prof. Alberto
Toffoletto (C.F. ) e Marco Pesenti (C.F. ), C.F._8 C.F._9
e dagli avv. Christian Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. C.F._10
), Flora Lettenmayer (C.F. ) e Simona C.F._11 C.F._12
Daminelli (C.F. ), e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._13
Via P. Mascagni n. 64, presso lo studio ELl'avv. Paola Santoro
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 07120190031463717; recupero agevolazioni Fondo di Garanzia PMI.
Conclusioni: in atti.
pagina 2 di 28 Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
La società (d'ora in avanti, ) posta in Parte_1 Parte_1
liquidazione dal 25.07.2019 con liquidatore unico il sig. , già Controparte_1
amministratore unico ELla società, nell'anno 2014 otteneva dalla Banca Unicredit CP_5
l'apertura di due linee di credito regolate in conto corrente (€ 80.000,00 per il c.c.
103431907; € 100.000,00 per il c.c. 103472233), cui accedeva garanzia prestata dai fideiussori e sino alla decorrenza di € 234.000,00. Controparte_1 Controparte_2
In data 06.06.2017, a fronte di contestati inadempimenti, procedeva a recedere CP_6
dai contratti di c.c., revocare gli affidamenti e costituire in mora la società ed i suoi fideiussori;
successivamente, in data 21.02.2018 depositava ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva successivamente emanato dal Tribunale di Torre Annunziata con n.
1715/2018 EL 13.11.2018, munito di provvisoria esecutività. Nel corso EL giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti addivenivano a transazione “a saldo e stralcio” ELla pretesa creditoria. All'apertura ELle linee di credito, inoltre, accedeva finanziamento con funzione di garanzia gestito dalla Controparte_5
ai sensi ELla L. 662/1996, istitutiva EL Fondo di Garanzia per
[...] Org_1
per l'ammontare complessivo di € 144.000,00 oltre interessi (più precisamente:
[...]
protocollo n. 602490, garanzia a copertura ELl80% di € 80.000,00 a fronte di finanziamento di € 100.000,00; e protocollo n. 602492, garanzia a copertura ELl'80% di €
64.000,00 a fronte di finanziamento di € 80.000,00). Pertanto, la Controparte_5
Contro (d'ora in avanti, , agendo in surroga di per escussione ELla garanzia, CP_6
procedeva ad affidare all' (d'ora in avanti, il Controparte_3 CP_8
ruolo esattoriale n. 2019/000602, portato dalla cartella n. 07120190031463717, notificata dal Concessionario alla ed al il 02.12.2021, per l'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di € 148.371,61. Quest'ultimo, inizialmente, faceva istanza di pagamento rateizzato, accolta dall' con provvedimento EL 31.03.2022; venivano saldate CP_8
dall'istante le rate in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Successivamente il
, unitamente alla ed alla società , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 28 spiegava opposizione avverso la cartella n. 07120190031463717, con atto di citazione notificato a mezzo PEC EL 06.07.2022, con i seguenti motivi: 1) nullità ELla notifica via
PEC ELla cartella esattoriale, per violazione ELl'art.
3-bis co. 1 ELla Legge n. 53/1994; 2) difetto di legittimazione attiva ELl' per mancata precostituzione di un valido titolo CP_8
esecutivo, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 17 e 21 EL d. lgs. 46/1999; 2.1) in ogni caso, mancata previa notifica di un presunto titolo esecutivo, con conseguente nullità
e/o illegittimità ELla cartella/precetto, con onere di prova contraria a carico EL
; 2.2) inidoneità ELla fideiussione – qualora provata – a fungere da CP_9
autonomo titolo esecutivo, se non stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3) mancata prova ELl'avvenuto pagamento EL debito principale da parte di
Contro
Contro
4) manca prova/produzione ELla fideiussione prestata da per conto EL
Fondo di Garanzia e di quella prestata dai a favore ELl'obbligazione CP_1
principale verso in violazione ELl'art. 117 T.U.B.; 5) in ogni caso, qualora CP_6
provata la fideiussione, il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., essendo scaduta e divenuta esigibile la prestazione restitutoria dal recesso di EL 06.06.2017, ed CP_6
essendo nulla ogni deroga non convenzionale di tale norma;
6) violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre 117 T.U.B. Alla luce di quanto sopra, gli opponenti chiedevano dichiararsi, previa sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella e ELl'efficacia EL provvedimento di rateizzo, l'invalidità/nullità ELla cartella, con diritto alla restituzione dei ratei già versati.
Contro Si costituiva la eccependo: 1) la natura pubblicistica EL rapporto intercorrente con l'impresa beneficiaria, con conseguente esecutività autonoma EL ruolo esattoriale formato dal Gestore EL 2) la conoscenza da parte EL debitore Org_2
Contro ELl'attivazione ELla surroga di nei diritti EL creditore, sufficiente a renderlo edotto ELla pretesa poi confluita nella cartella esattoriale;
3) la validità ELla fideiussione prestata dai sig.ri , con riferimento tanto all'art. 1957 c.c. che all'art. 2 l. 287/90, e in CP_1
ogni caso l'insensibilità EL credito esattoriale EL Gestore EL Fondo rispetto alle vicende EL rapporto privatistico. Chiedeva, pertanto, il rigetto ELl'opposizione; chiedeva, inoltre,
pagina 4 di 28 autorizzarsi la chiamata in causa ELla contro cui spiegava domanda CP_10
riconvenzionale al fine di ripetere le somme versate a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal ove venisse accertata la responsabilità per violazione degli Org_2
impegni assunti, specialmente con riferimento alla transazione “a saldo e stralcio”.
Si costituiva l' eccependo: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) la CP_8
tardività ELl'opposizione, con conseguente definitività ELla pretesa;
3) la regolarità ELla notifica ELla cartella esattoriale a mezzo PEC;
4) la natura pubblicistica EL rapporto tra il
Gestore EL Fondo e l'impresa beneficiaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto ELla domanda.
Si costituiva la terza chiamata in causa, deducendo: 1) Controparte_6
l'inammissibilità ELle censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore ELla Banca, a seguito ELla transazione intervenuta tra le parti;
2) in ogni caso, la validità di tali fideiussioni, non conformi allo schema ABI, e la mancata violazione ELl'art. 1957 c.c. Concludeva chiedendo il rigetto ELla domanda.
Il G.I., al termine EL sub procedimento instaurato dagli opponenti in corso di causa a mezzo ricorso ex art. 669 quater c.p.c., con cui si chiedeva la sospensione inaudita altera parte ELl'efficacia esecutiva ELla cartella opposta, previa integrazione EL contraddittorio con le controparti, rilevando la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di periculum in mora in relazione alla questione ELla necessaria precostituzione di un titolo esecutivo dotato dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., concedeva la sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella n. 07120190031463717 con ordinanza EL
30.09.2022.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL 10/10/2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'opposizione proposta dagli odierni opponenti è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 5 di 28 Prima di passare all'esame dei motivi di censura inquadrabili nell'ambito EL genus ELl'opposizione a precetto/all'opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto riferiti all'an ELla pretesa, occorre interrogarsi sulla valenza ELl'istanza di rateazione EL debito esattoriale avanzata dal in data 22/03/2022 “per temporanea situazione di obiettiva Controparte_1
difficoltà economica” (cfr. All. 6 all'atto di opposizione), protocollata dal Concessionario con n. 1600196 EL 21/03/2022, identificativo n. 570237 EL 31/03/2022 (cfr. All. 7) ed accolta con determinazione EL 12/04/2022 (cfr. All. 8); occorre chiedersi, in particolare, se alla presentazione ELla istanza di pagamento dilazionato ELle proprie pendenze verso il Concessionario alla Riscossione possa attribuirsi significato di acquiescenza alla pretesa esattoriale così come conformata dall' prospettiva dalla quale discenderebbe il CP_8
rilievo ELla sussistenza di una rinuncia al potere di contestazione degli atti di riscossione
(rendendo fondata l'eccezione sollevata dalla opposta). In realtà, la giurisprudenza di legittimità sembra decisamente consolidata nel senso di ritenere che la richiesta di rateizzo costituisca, primariamente, un riconoscimento EL debito: come si evidenzia con Cass.
Civ., ord. n. 16098/2018 (citata dalla stessa , “non può costituire acquiescenza da CP_8
parte EL contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento”. Nonostante si registri qualche oscillazione con riferimento alle conseguenze da imputare ad una siffatta qualifica, si ritiene, anche alla luce ELle più recenti pronunce di legittimità, che il rapporto intercorrente tra il piano di ammortamento e l'acquiescenza EL credito vada ricostruito nel senso che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur. In sostanza, le manifestazioni di volontà EL contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare gli importi in parola, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3347/2017, per cui la rinuncia ELl'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico pagina 6 di 28 particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”), non ostando un siffatto contegno, pertanto, alla successiva proposizione di un'azione nei confronti ELla Pubblica
Amministrazione al fine di far accertare – come nel caso di specie – la corretta notifica ELla cartelle esattive trasmesse a ruolo oppure, ancora, la sussistenza di un valido titolo esecutivo. In altri termini, il contribuente mantiene intatto l'interesse a promuovere il ricorso innanzi ai giudici competenti, nonostante la proposta rateazione. Ben vero, all'istanza di accesso alla definizione dilazionata EL carico esattoriale va attribuita valenza di riconoscimento EL debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., con conseguente effetto interruttivo ELla prescrizione, il cui nuovo termine tornerà a decorrere dalla scadenza ELle singole rate (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5160/2022; ord. n.
37389/2022). Ciò in quanto il riconoscimento EL diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito (o, e a maggior ragione, di rinunciare a contestare nell'an o nel quomodo la pretesa), e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa EL creditore (cfr. Cass. Civ., ord.
n. 37389/2022: “ha già affermato, con riferimento al riconoscimento ELl'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo ELla prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione ELla consapevolezza ELl'esistenza EL debito e riveli i caratteri ELla volontarietà […] la domanda di rateizzazione EL debito contributivo proposta dal debitore […] configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione ELla prescrizione”; cfr.
Cass. Civ., sent. n.7820/2017; CTR di Trieste, n. 100/2023).
Pertanto, deve concludersi nel senso ELla infondatezza ELla eccezione sollevata sul punto, posto che la presentazione ELla richiesta di pagamento dilazionato, insieme al pagamento dei primi canoni EL piano di ammortamento (relativi ai mesi di aprile e pagina 7 di 28 maggio 2022; cfr. All. 10, 11 e 12), non può ritenersi ostativa all'esperimento ELl'odierna opposizione avverso la cartella.
Ciò premesso, e venendo al vaglio dei motivi di opposizione, occorre rilevare come, secondo un principio ampiamente consolidato, competa esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica ELla domanda, previa valutazione ELle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dal ricorrente. Nelle opposizioni esecutive, al fine ELla corretta qualificazione ELla domanda, occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” e il “quantum” ELla esecuzione, cioè il diritto EL creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n.
2010/2014).
Delle domande proposte da , e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in particolare, rivela natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella relativa all'invalidità ELla cartella esattoriale n. 07120190031463717 per inesistenza/nullità assoluta ELla relativa notifica via PEC.
Ed invero, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento EL processo esecutivo, in cui la contestazione cade sulla regolarità formale degli atti, e mira a far rilevare l'invalidità, l'inopportunità e l'incongruenza degli atti esecutivi: una parentesi di cognizione nell'ambito di un procedimento esecutivo avente un oggetto prettamente processuale, ovvero l'annullamento di un atto EL suddetto procedimento sulla base ELl'allegazione di un suo vizio (Cass. Civ., sent. n. 1954/1995). In particolare, l'opposizione proposta per i vizi formali EL procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché, per quanto d'interesse ai fini EL presente giudizio, alla notifica ELla stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, deve pagina 8 di 28 incardinarsi dinanzi al giudice ELl'esecuzione ai sensi ELl'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1856/2020; Cass. Civ., sent. n. 21958/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposizione risulta tardivamente esperita. Ed invero,
l'art. 617 c.p.c., al primo comma, prevede che l'azione vada instaurata, con atto di citazione, nel rispetto di un termine di decadenza, espressamente qualificato come perentorio e quantificato in venti giorni “dalla notificazione EL titolo esecutivo o EL precetto”. Come emerge dalla documentazione acquisita in atti, invero, la cartella esattoriale (la quale, anche a seguito ELla novella ELl'art. 25 d.P.R. n. 602 EL 1973, apportata dal D.Lgs. n. 46 EL 1999, non ha più natura di mera notifica ELl'estratto di ruolo, quanto piuttosto di vero e proprio atto di precetto di diritto comune, stante l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
ex multis, Cass. Civ., sent. n. 24235/2015) veniva notificata alla società Pt_1
in data 02/03/2019 ed al il 02/12/2021, mentre l'opposizione
[...] Controparte_1
odierna veniva notificata alle controparti solo in data 06/07/2022, e dunque ampiamente fuori termine. Peraltro, com'è ovvio, trattandosi di un termine di decadenza, questo non avrebbe potuto, nemmeno in ipotesi, essere interrotto dall'istanza di rateizzo/riconoscimento EL debito di cui al punto sub 4), spiegando questa effetto interruttivo ELla sola prescrizione (e, comunque, decorrevano ben più di venti giorni tra notifica ELla cartella e la presentazione ELl'istanza).
Alla stregua di quanto precede, deve dichiararsi in parte qua inammissibile il motivo integrante opposizione ai sensi ELl'art. 617 c.p.c., in quanto irrimediabilmente tardivo.
Passando all'analisi ELle ulteriori censure proposte dalla , nonché da Parte_1
e occorre soffermarsi primariamente sulla Controparte_1 Controparte_2
questione relativa al “difetto di legittimazione attiva” ELl' quale mandataria alla CP_8
Contro riscossione EL credito vantato da argomentata dalla mancata precostituzione, da parte EL Gestore EL Fondo di Garanzia per le PMI, di un valido titolo esecutivo nei pagina 9 di 28 confronti ELl'impresa debitrice e dei suoi garanti ritenuto presupposto necessario ELl'iscrizione ELla posta creditoria a ruolo esattoriale, e conseguente affidamento al
Concessionario ELla Riscossione.
La domanda in oggetto va qualificata come opposizione ai sensi ELl'art. 615, co. 1
c.p.c., cadendo in contestazione l'an ELla pretesa, il diritto stesso EL creditore a procedere in executivis per la soddisfazione ELle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa EL credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia ELl'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello ELl'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso ELl'inesistenza originaria o sopravvenuta EL titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità ELl'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Questo Giudice ha avuto già modo di esprimersi in altri precedenti nel senso ELla mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione ELla posta a ruolo da parte Contro ELla in casi simili a quello oggetto ELl'odierno esame, stante la natura sostanzialmente privatistica ELla posizione creditoria in cui il Gestore EL Fondo subentra
(infra punto 6.3), con conseguente necessità, ai sensi ELla normativa di cui al D.Lgs. n.
46/1999 (Riordino ELla disciplina ELla riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore
l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza EL 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G. 7065/2017; sentenza EL 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza ELl'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017).
Pur nella consapevolezza ELl'esistenza di un orientamento di segno decisamente opposto (di cui alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, richiamata nelle difese degli pagina 10 di 28 opposti), questo Giudice ritiene di non doversi discostare dal proprio convincimento come espresso in altri procedimenti aventi per oggetto identiche questioni, reputandosi le argomentazioni ivi espresse (cui si fa rimando ex artt. 132 c.p.c. – 118 1° co. disp. att.
c.p.c.) e quelle che di seguito si vanno ad esporre idonee ad esternare le ragioni EL proprio decisum, invero fondato su presupposti diversi da quelli che sono posti a base ELla corrente interpretativa di diverso avviso. Con la precisazione che, sul punto, è da auspicarsi un intervento chiarificatore ELla giurisprudenza di legittimità, volto a comporre in modo soddisfacente i contrasti interpretativi maturati sinora.
Venendo al caso odierno, si rileva che la disamina ELla suddetta questione si palesa di portata assolutamente preliminare rispetto alle altre censure pur promosse, in quanto la relativa fondatezza è, di per sé, sufficiente ad implicare l'affermazione ELl'insussistenza
Contro EL diritto ELl'opposta (e, per essa, ELl' a procedere ad esecuzione CP_8
mediante ruolo nei confronti di e dei suoi garanti, derivandone di Parte_1
conseguenza l'assorbimento degli ulteriori motivi. Ed invero, la questione ELla necessità EL titolo esecutivo, quale antecedente necessario ELl'intrapresa procedura di riscossione a mezzo ruolo, involge parimenti tanto la posizione EL debitore principale, beneficiario finale ELla garanzia prestata dal quanto quella dei garanti di questo, Org_3
rivelandosi univoca la disciplina di riferimento nel caso che occupa.
Occorre, pertanto, procedere ad una previa ricostruzione ELla normativa coinvolta dalla fattispecie oggetto di giudizio.
Il punto di partenza è costituito, ovviamente, ELl'art. 2, comma 100, lett. a) ELla
Legge 662/1996, istitutivo EL Fondo di Garanzia per le Piccole e misura Org_1
disposta, nell'ambito di manovre in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno ELl'occupazione e ELlo sviluppo, al fine di agevolare l'accesso ELle piccole realtà imprenditoriale e/o attività produttive a finanziamenti erogati da istituti di credito privati.
L'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996 dispone che “nell'ambito ELle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione ELle risorse di cui ai commi 96 e 97, i può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi Pt_2
pagina 11 di 28 di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il CP_5
allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
[...]
istituti di credito a favore ELle piccole e medie imprese […]”.
A seguito ELla costituzione EL Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione ELlo stesso sono contenute nell'art. 15 ELla L. 7 agosto 1997, n. 266, che meglio precisa l'ambito di applicazione ELla misura di sostegno alle PMI, e rinvia la regolamentazione dei criteri e ELle modalità per la concessione ELla garanzia e per la gestione EL fondo ad un Decreto EL Ministro ELl'Industria, EL Commercio e ELl'Artigianato, di concerto con il Ministro EL Tesoro. Il menzionato decreto, emanato ai sensi ELl'art. 17 co. 3 ELla L. 400/1988 quale regolamento ministeriale EL 31.05.1999 n.
248, ha fornito un'analitica disciplina ELl'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione EL
Fondo di Garanzia. A mente ELla Legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), le caratteristiche degli interventi EL Fondo di Garanzia sono state rideterminate con decreto di natura non regolamentare EL Ministro ELle Attività Produttive: in particolare, l'art. 2, comma 4, EL D.M. 20.6.2005, pubblicato nella G.U. EL 2 luglio 2005, n. 152, stabilisce che “In caso di inadempimento ELle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso garantiti, anziché Org_2
continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi ELl'art. 1203 EL codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e Org_2
medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento ELle procedure di recupero EL credito per conto EL Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, EL decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Premesso, dunque, che la vicenda sostanziale oggetto EL presente processo è regolata ratione temporis, stante la stipula EL contratto di finanziamento e ELla contestuale fideiussione nel 2014, dalla disciplina di cui al D.M. 20 giugno 2005, n. 18456
(snodo normativo, si vedrà, di rilievo cruciale per la vicenda); come evidenziato la pagina 12 di 28 disposizione ELl'art. 2 co. 4 EL predetto decreto richiama a sua volta il D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 123, che così dispone all'art. 9, comma 5: “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi EL presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis EL codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi ELl'articolo 67, comma 2, EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, [ora, art. 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46] ELle somme oggetto di restituzione, nonché ELle somme a titolo di rivalutazione e interessi e ELle relative sanzioni”.
A tal proposito, il primo comma ELl'art. 17 EL D.lgs 46/99 dispone che “[…] si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva ELle entrate ELlo Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”: soggiacciono, dunque, alla disciplina ELla riscossione a mezzo ruolo esattoriale le entrate erariali, di qualsiasi natura e genere, ivi ricomprese le entrate attinenti agli enti pubblici. Tuttavia, l'utilizzo EL ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura ELle somme oggetto di recupero.
Segnatamente, il ruolo esattoriale assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.p.r. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, se ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto: da tanto consegue che, ai sensi ELl'art. 49 D.p.r. 602/1973, l'esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Nondimeno, tale regola generale contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume e non può assumere natura di titolo esecutivo. Tanto lo si ricava dall'art. 21 EL D.lgs. 46/1999, che così dispone: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nelle ipotesi di riscossione di entrate pagina 13 di 28 fondate su rapporti di natura privatistica, pertanto, il ruolo esattoriale non assume ex se natura di titolo esecutivo: al contrario, l'Ente è onerato ELla precostituzione EL titolo e,
(solo) successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione EL ruolo e ELla cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumeranno la funzione ELl'atto di precetto.
La lettura - necessariamente - combinata degli artt. 17 e 21 EL D.Lgs. 46/1999 consente di affermare che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti ELl'ingiunzione fiscale e ELl'iscrizione al ruolo, nell'accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
viceversa, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici necessitano, per poter essere riscosse mediante gli strumenti sopracitati, di un autonomo titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Tirando le fila EL discorso, dall'art. 21 si desume il principio in forza EL quale il ruolo assume una duplice connotazione funzionale, di titolo esecutivo e di precetto, per le entrate di diritto pubblico (in tal senso l'art. 49 EL D.lgs. n. 46/1999 che dispone che per la riscossione ELle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base EL ruolo che costituisce titolo esecutivo) e di solo precetto per le entrate di diritto privato, per le quali permane, invece, la necessità di un autonomo e precedente titolo esecutivo. In quest'ultimo caso, la specialità ELla tecnica utilizzata per la riscossione in base a ruolo è strettamente limitata alla fase espropriativa, ma non riguarda la fase di accertamento EL credito, il quale rimane assoggettato alle regole comuni.
Si comprende, pertanto, l'assoluta centralità ELla questione circa la natura
Contro (pubblicistica o privatistica) EL credito gestito da ai fini ELla risoluzione di controversie come quella odierna.
Sul punto, le ragioni ELla tesi c.d. pubblicistica puntano su di una lettura ELla normativa sopra richiamata, ed in particolare EL dettato EL comma quinto ELl'art. 9
D.Lgs. 123/98, che si ritiene di non poter condividere.
Il decreto legislativo richiamato è riferito, in via generale, alle misure di aiuto e sostegno alle attività produttive: “il presente decreto individua i principi che regolano i pagina 14 di 28 procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo ELle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1). L'articolo 9, in tale quadro, disciplina la “revoca dei benefici” concessi, con annesse sanzioni: al comma 1, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
al comma 3, qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento. Il tanto “abusato” comma 5 ELla norma, sopra citato, prevede che i crediti derivanti dalle restituzioni di cui ai precedenti commi ELl'art. 9 (con riferimento, dunque, precipuamente alle restituzioni derivanti da revoca per i motivi di cui al co. 1 e co. 3, “o comunque disposta [la revoca] per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria [ergo, inadempimenti di genere concettualmente omogeneo rispetto a quelli citati dai commi precedenti, tutti afferenti ad un momento pubblicistico EL rapporto, tale da portare all'attivazione, appunto, EL potere pubblicistico di revoca]” ai sensi EL comma 4 assumano una speciale prelazione rispetto “a ogni altro titolo da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis EL codice civile” e si riscuotano a mezzo ruolo, ai sensi ELl'articolo 67 co. 2 EL DPR
43/88, oggi sostituito dall'art. 17 EL D.Lgs. 46/99.
Il richiamo operato dal DM EL 20 giugno 2005 sulle norme di attuazione EL all'articolo 5 (e non all'intero contesto normativo) EL decreto Org_4
legislativo EL '98 non vale a giustificare una semplicistica omogeneizzazione ELle fattispecie, specie se in contrasto con il dato letterale ELla disposizione richiamante. Da un lato, infatti, è presente una normativa (quella dettata dal D.Lgs. 123/98) inerente alle misure pubblicistiche di sostegno alle imprese in generale, riferita pertanto ad un rapporto tout court pubblicistico, con precipuo riferimento, dunque, alle restituzioni derivanti da revoca per i motivi di cui al co. 1 e co. 3, “o comunque disposta [la revoca] per azioni o pagina 15 di 28 fatti addebitati all'impresa beneficiaria [ergo, inadempimenti di genere concettualmente omogeneo rispetto a quelli citati dai commi precedenti, tutti afferenti ad un momento pubblicistico EL rapporto, tale da portare all'attivazione, appunto, EL potere pubblicistico di revoca]” ai sensi EL comma 4.
Dal canto suo, invece, il secondo comma EL DM EL 20 giugno 2005, in relazione al per giustappone i meccanismi di cui all'art. 9 co. 5 EL Org_4 Org_3
D.Lgs 123/98 ad uno strumento, quello ELla surrogazione legale ex art. 1203 c.c., che funge da chiara spia ELla natura privatistica EL credito spettante al Gestore EL Org_2
nella fase di attuazione di un rapporto (ergo, al di fuori di una fase meramente pubblicistica, cui appartiene l'istituto ELla revoca) ove l'inadempimento ELl'obbligazione contratta dall'impresa beneficiaria con il soggetto finanziatore rappresenta proprio presupposto ELl'attivazione EL meccanismo di garanzia EL e non una vicenda Org_2
patologica cui si riconnette l'esercizio correttivo di un potere di revoca dei benefici già concessi.
L'unica interpretazione che sembra potersi coerentemente fornire EL (pur complessamente intrecciato) contesto normativo è quella per cui, a seguito ELl'attivazione ELla garanzia EL in favore (immediatamente) EL soggetto privato finanziatore e Org_2
solo mediatamente EL beneficiario finale, vale a dire l'impresa inadempiente, il Fondo
Contro eroga, a mezzo EL suo Gestore l'importo garantito al creditore-finanziatore, per surrogarsi poi nei diritti di questo, cioè in un rapporto di credito-debito di marca interamente privatistica;
il richiamo all'art. 9 co. 5 EL D.Lgs. 123/98 comporta, dal canto suo, l'applicazione al caso concreto EL privilegio previsto su tali crediti, e la riscossione di questi a mezzo di procedura esattoriale, ex art. 17 EL D.Lgs. 46/99. D'altra parte, tale norma, che rappresenta il canone generale ELl'attività riscossiva a mezzo ruolo, va letta necessariamente in combinato disposto con il successivo articolo 21, che ne specifica la portata chiarendo che “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 16 di 28 Dal che discende la considerazione per cui non pare potersi condividere il “salto logico” operato da quella parte di giurisprudenza (e dalle stesse argomentazioni spese Contro dagli odierni opposti, in particolare che pretende di trarre dal richiamo operato al meccanismo di cui all'art. 9 co. 5 EL decreto legislativo n. 123/98 la necessaria equiparazione ELle fattispecie sotto il profilo ELla natura giuridica ELl'obbligazione di restituzione.
La normativa EL '98 deriva chiaramente la natura pubblicistica dei crediti restitutori dalla sua ampia portata oggettiva, riferita in generale agli strumenti di ausilio alla produttività ed alle imprese;
di ciò è spia il riferimento al potere di revoca, radicato tipicamente nei rapporti diseguali tra Pubblica Amministrazione e privati, ed espressione EL principio di autoritatività, sempre immanente all'agere pubblicistico, anche in occasione di provvedimenti ampliativi/di favore.
Di contro, la ratio ed il funzionamento stesso EL con riguardo Org_4
alla sua attuazione ed alla fase di recupero ELle somme erogate, inducono a ritenere la
Contro diversità strutturale dei crediti vantati dal Gestore specialmente con riguardo alla peculiare scelta EL meccanismo surrogatorio codicistico, che presuppone una fattispecie di subingresso in un credito privatistico.
Non bastano di per loro a smentire una tale interpretazione, in palese contrasto con quanto evincibile positivamente dal testo normativo, i richiami al meccanismo ELla riscossione a mezzo ruolo (da leggersi, come detto, in maniera sistematica, con riferimento al combinato disposto degli artt. 17 e 21 EL D.Lgs. 46/99) o al privilegio assunto dal credito EL (unica concessione che si potrebbe fare alle Org_4
venature di interesse generale che, comunque, innegabilmente connotano l'istituto). In proposito, vale la pena di rilevare un argomento speso in un interessante precedente EL
Tribunale di Milano, che con decreto reso in data 1 marzo 2018 ha precisato: “Il credito Contro di part derivante dall'esercizio di una surroga legale ex art. 1203 c.c. ELl'originario creditore finanziario chirografario, sorge all'atto ELla prestazione ELla garanzia […] e, in quanto tale, non può che avere lo stesso rango EL creditore originario […] Quando la pagina 17 di 28 banca beneficiaria escute la garanzia nei confronti EL Gestore/mandatario EL il Org_2
gestore si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione ELla banca originaria finanziatrice (nel caso di specie chirografaria). Pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal di Org_2
per le piccole e medie imprese , fondo istituito ex art. 2, comma Org_4 Org_3
100, l. 662/96 e s.m., il diritto EL Gestore non è altro che una surroga legale nei diritti ELl'originario creditore. In caso di surroga legale da parte EL creditore che ha pagato altro creditore, una eventuale ragione di privilegio, come impropriamente indicato dall'art. 9 d. lg. 123/98, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti EL creditore, perché attribuirebbe (in violazione ELl'art. 1203 c.c.) al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità EL credito poziore rispetto a quella che aveva il credito EL creditore originario. Né può, nel caso di specie, essere invocato il privilegio di cui all'art.
8-bis, comma 3, l. n. 33/2015, disposizione entrata in vigore in data 24.03.2015, in quanto norma innovativa, di natura non interpretativa e non retroattiva”.
Deve precisarsi che le previsioni di cui all'art. 9 co. 5 EL D.Lgs. 123/98 sono state
“attualizzate” con riferimento alla disciplina EL per le PMI, a mente Org_4
ELl'art. D.L. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, che all'art. 8 bis, comma terzo, prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti EL beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, ELle somme liquidate a titolo di perdite dal Org_4
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), ELla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
[...]
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis EL codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia EL privilegio non sono subordinate al consenso ELle parti. Al recupero EL predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi ELl'articolo 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La normativa EL 2015, tuttavia, non contribuisce a spostare i termini ELla questione, operando un richiamo meramente “statico” a quella EL '98, configurandosi come pagina 18 di 28 “ripetitiva, e confermativa EL regime già vigente” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14915/2019). Le considerazioni sin qui esposte, pertanto, rimangono immutate.
Il riferimento (a partire dalla nuova normativa EL 2015) all'art. 17 EL D.Lgs. 99/46, per quanto sopra detto, non può intendersi come avulso dalla lettura integrata con il successivo articolo 21, né è dato evincere dallo stesso chiari sintomi di un'intenzione derogatrice rispetto ai principi sistematici ELla disciplina sulla riscossione, in cui è organicamente calata la norma richiamata. La riscossione a mezzo ruolo risulta lo strumento designato per il realizzo coattivo di crediti connessi al recupero di misure agevolative/di favore. Ed è di tutta evidenza che, di fronte a alla concessione di “benefici” variamente intesi, e pertanto a fronte di un rapporto puramente di stampo pubblicistico, la
P.A. conservi un potere di revoca dei suddetti, connotato dai classici caratteri ELla discrezionalità e ELl'autoritatività; a fronte di tali premesse, non può dubitarsi che il recupero dei crediti in tale circostanza rappresenti un'entrata di matrice pubblicistica, rispetto alla quale il ruolo esattoriale esprime le proprie connotazioni di esecutività. Il discorso deve essere (e, si ribadisce, in ottica organico-sistematica) necessariamente diverso ove l'entrata non abbia fonte in rapporti di diritto pubblico: l'applicazione ELl'articolo 21 EL D.Lgs. 46/99 completa logicamente, e non contraddice, la disciplina generale in ottica di integrazione sistematica (sul punto, cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza EL 17.02.2023:“per questo motivo la “revoca” EL finanziamento avviene per ragioni strettamente afferenti all'agere pubblicistico EL soggetto che sovvenziona o garantisce (ad es. sopravvenuta carenza di fondi), mentre la “decadenza” trova la sua ragion d'essere in “comportamenti” EL soggetto sovvenuto, da inscrivere sì in una logica lato sensu sinallagmatica ma non per questo di natura squisitamente privatistica atteso che la decadenza può aver luogo anche laddove il sovvenzionato non rispetti gli obblighi impostigli dalla legge nella destinazione funzionale EL beneficio”).
Il carattere non innovativo ELle previsioni di cui all'art. 8 bis comma terzo, D.L.
3/2015, si ritiene,possa supportare una lettura in tal senso ELla normativa in rilievo rispetto all'odierna fattispecie. In tal senso, valga il richiamo al punto di motivazione EL
pagina 19 di 28 Tribunale di Venezia (sentenza EL 21.03.2022), secondo cui “la riscossione esattoriale ai sensi ELl'art. 9 co. 5 D. Lgs. 123/1998 […] L'articolo citato, nel definire le modalità di restituzione ELle somme concesse dall'Amministrazione, dispone la revoca ELl'intervento qualora i beni acquistati attraverso il sostegno siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, prevedendo la restituzione ELle somme erogate, unitamente all'applicazione di un interesse. Il comma 5 ELla medesima disposizione normativa stabilisce, poi, che per il recupero EL coattivo degli importi erogati si procede attraverso l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 67 comma 2, D.P.R. n. 43/1998. Detta ultima modalità sembra, quindi, essere prevista, in base al tenore letterale ELla norma da ultimo citata, soltanto in caso di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo, mentre in caso di inadempimento ELl'obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato - che non consente l'applicazione di un provvedimento amministrativo di revoca EL beneficio - non sembrerebbe applicabile detta modalità di riscossione (così Tribunale di Bari, sentenza n. 777 EL 21.2.2019)”.
Non si ritengono, pertanto, sussistere elementi sufficienti a promuovere un'interpretazione “atecnica” EL significativo richiamo ELl'art. 2 co. 4 EL DM 2005 allo strumento marcatamente privatistico attorno a cui è imperniato il funzionamento ELla garanzia EL così come congegnata;
come, invece, sembrerebbe prospettare Org_2
Contro l'opposta che anzi presuppone nelle proprie argomentazioni lo strumento ELla surrogazione legale, salvo dedurne la “natura incontrovertibilmente pubblicistica, in ragione ELla fonte legale di regolamentazione EL rapporto [non considerando che trattasi, per l'appunto, di surroga ex lege, e che nell'ordinamento sono presenti molteplici casi previsti dalla legge, variamente congegnati, di subingressi nelle posizioni creditorie e/o ELl'intero rapporto contrattuale, al di fuori di qualsiasi contesto negoziale, come previsto ad es. dall'art. 6 ELla L. 392/78, e di cui mai si dubita, per ciò solo, ELla natura pubblicistica] e ELla funzione svolta dalla garanzia”, ad anzi citando espressamente il par.
H6 EL D.M. EL 23/11/12 , per cui “ai sensi ELl'art. 2, comma 4, EL D.M. 20 giugno pagina 20 di 28 2005 EL Ministro ELle attività produttive e EL Controparte_11
[…] a seguito ELla liquidazione ELla perdita al soggetto richiedente, i acquisisce il Org_2
diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite Contro comprese quelle di cui al paragrafo” (cfr. comparsa di costituzione pag. 8).
Ulteriormente, occorre rilevare come la chiarezza e non equivocità EL dettato normativo valgano ad escludere pure (la necessità EL) ricorso ad una interpretazione estensiva in chiave c.d. teleologica, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo;
e non, invece, nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di un determinato interesse, non potendosi attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza ELla interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività ai fini di mero interesse di parte.
La garanzia prestata dal comporta, dunque, (l'attivazione di) una tutela di Org_2
Contro natura privatistica a favore EL negozio di mutuo, in riferimento al quale il Gestore in considerazione ELla surrogazione legale conseguente l'escussione ELla garanzia da parte ELl'istituto di credito mutuante, viene ad assumere la medesima posizione EL creditore originario. Il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario, nel caso che occupa, è un negozio di mutuo chirografario retto dalle ordinarie norme codicistiche. Le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un istituto bancario di diritto privato e l'obbligo restitutorio EL mutuatario è di stretta natura civilistica.
Invero, il soggetto gestore EL , erogando la garanzia Org_2 Controparte_5
procede a surrogarsi, ai sensi ELl'art. 1203 c.c., nella medesima posizione ELla banca erogatrice, subentrando nella medesima posizione creditoria (“nei diritti EL creditore”).
Contro Non si ritiene, pertanto, di poter condividere l'argomentazione, prospettata da nelle proprie difese, per cui vi sarebbe una separazione tra il credito da questa vantato nei pagina 21 di 28 confronti ELl'impresa beneficiaria, e per essa i suoi fideiussori, odierni opponenti, ed il credito vantato nei confronti di detti soggetti dall'istituto di credito mutuante in virtù EL rapporto nato dal finanziamento. Non si rinviene, peraltro, alcuna esplicita indicazione positiva da cui possa chiaramente inferirsi che l'espresso richiamo operato dal D.M. 20 giugno 2005 alla disciplina civilistica in tema di surroga possa intendersi avulso dal concreto funzionamento ELl'istituto, o dalla sua ratio profonda. In tal senso, è interessante notare come il richiamo a tale meccanismo privatistico non si sia dimostrato frutto di una scelta isolata: ed invero, la Legge n. 142/2022, nel convertire con modificazioni il D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), vi inserisce l'art. 42 quater, rubricato “Progetto – ”, in cui si fa Organizzazione_5 Org_6
nuovamente espresso riferimento al fenomeno ELla surrogazione EL credito ex art. 1203
c.c. ed al D.M. EL 20 giugno 2005, stavolta sussunto direttamente nel corpo di una norma primaria.
Contro Le argomentazioni (di cui ai precedenti allegati e sposate) dalla tese, nella sostanza, a cristallizzare il richiamo all'art. 1203 c.c. in termini di mero meccanismo sostitutorio, quindi in chiave “funzionale”, peraltro in assenza di positiva deroga espressa, rivelano una lacuna logico-argomentativa, che non si ritiene colmabile in tali termini.
Il diritto azionato dal soggetto gestore EL , è, Org_2 Controparte_5
dunque, il medesimo diritto, in forza ELla surroga legale, ELla Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo, che per essere messo ad esecuzione abbisogna di un rituale titolo esecutivo.
La surrogazione, invero, rappresenta un meccanismo “speciale”, non uno strumento di carattere generale: trattasi di un fenomeno ad hoc di subingresso/successione a titolo particolare nell'obbligazione (come la cessione EL credito e, più in ampio, la cessione EL contratto, potendo in tal senso affermarsi che si colloca nel mezzo tra le due sopracitate figure, nel generale contesto dei fenomeni successori a titolo particolare inter vivos), ma con la caratteristica peculiare – che talune correnti interpretative tendono a decodificare come puntuale fictio iuris, ma non certamente un subingresso in una pagina 22 di 28 posizione altrui mantenendo un diritto proprio, che è un controsenso logico, ancor prima che giuridico – di determinare una sopravvivenza di quella specifica posizione attiva alla sua estinzione.
Si tratta, dunque, di un meccanismo particolare, non estendibile analogicamente al di fuori ELle ipotesi previste dal legislatore, non certo di una figura-schema “contenitore”, come possono esserlo, invece, i diversi istituti ELla cessione EL credito e EL contratto, tutte vicende – a differenza ELla surroga – di natura convenzionale. In tali peculiari caratteristiche risiede il valore estremamente significativo di un richiamo specifico all'art. 1203 c.c.: non avrebbe senso (né gli opponenti e la giurisprudenza da questi citata argomentano compiutamente in senso contrario sul punto, limitandosi ad addurre argomenti meramente assertivi e, in questo senso, superficiali) intenderlo in modo, per così dire, “atecnico”, al di fuori EL suo significato specifico, che è, di per sé, eccezionale.
Al riguardo, basti pensare che, ove si fosse voluto far riferimento ad un meccanismo di rivalsa e/o recupero più ampiamente inteso, ben avrebbe potuto spendersi un richiamo al ben più “neutro” istituto EL regresso.
Spunti favorevoli all'interpretazione sin qui prospettata possono ricavarsi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso previdenziale, con riferimento al funzionamento EL Fondo di Garanzia presso l' a favore dei lavoratori per la Org_7
corresponsione EL TFR, istituito con legge 29 maggio 1982, n. 297, ove viene, mutatis mutandis, in esame una posizione creditoria nell'ambito di un rapporto privatistico – quella EL lavoratore, con riferimento al TFR- ed un fondo pubblico che funge da garante: escussa la garanzia, sarà poi, eventualmente, onere ELlo stesso Fondo insinuarsi al passivo fallimentare nei confronti ELl'impresa – datore di lavoro, portando all'insinuazione il medesimo credito di cui era portatore il lavoratore/surrogato [ex multis, Cass. Civ., sent.
n. 25168/2015, secondo cui il Fondo si surroga “nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore”; sent. n. 24672/2007, “(il Fondo di garanzia istituito presso l' Org_7
il quale è surrogato nei diritti dei lavoratori”]. O ancora, utili argomenti sul funzionamento EL meccanismo surrogatorio possono trarsi dalle pronunce ELla Suprema Corte in tema pagina 23 di 28 di assicurazione: Cass. Civ., sent. n. 1336/2009, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto EL danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura”; o, ancora, Cass. Civ., sent. n. 10087/1992, secondo cui “Il credito EL che agisca in surrogazione EL proprio assicurato […] ha la stessa natura Org_7
ELl'originario credito EL danneggiato, e, quindi, è un credito di valore”).
La previsione ELla natura privatistica EL diritto azionato dal soggetto gestore EL
, in forza ELla surroga legale non è, inoltre, derogata da Org_2 Controparte_5
alcuna disposizione espressamente intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall'Ente. Come già rilevato, difatti, l'art. 21 EL D.lgs. 46/1999 dispone: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […] le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. La previsione di deroghe alla ordinaria natura privatistica ELle entrate in esame è disciplinata dal Legislatore in ossequio al generale principio di cui all'art. 21-ter ELla L. 241/1990, che regola la esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, disponendo che: “Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità ELl'esecuzione da parte EL soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Ai fini ELl'esecuzione ELle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti ELlo Stato”.
Ferma la necessità EL rispetto EL principio di legalità in riferimento alla esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, l'esecuzione dei crediti ELlo Stato è effettuata con le forme EL D.lgs. 46/1999. Da tanto consegue che, qualora dalla legge speciale non sia prevista la natura esecutiva EL procedimento di revoca ELle somme pagina 24 di 28 inteso a costituire obblighi pecuniari a carico EL singolo, l'acquisizione di somme come quelle in esame non potrà che effettuarsi ai sensi ELl'art. 21 EL D.lgs. 46/1999.
Sicché, premessa la natura indubbiamente privatistica ELle somme derivanti da mutuo chirografario, dall'esame testuale ELla normativa intesa regolare il recupero ELle somme garantite dal emerge con chiarezza la insussistenza di esplicita deroga al Org_2
principio di cui all'art. 21-ter L. 241/1990.
Invero, nel corpo ELla disposizione è richiamata l'intera procedura esattoriale disciplinata dal D.lgs. 46/1999, senza alcuna deroga alla previsione di cui all'art. 21 EL menzionato decreto e senza alcuna previsione di esecutività ad atti o provvedimenti EL
(si veda sul punto Cass. Civ. 5439/2017 ove si ribadisce che le entrate aventi causa Org_2
in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quanto risultano da titolo avente efficacia esecutiva salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, che nel caso di specie, per quanto sopra detto, non si rinvengono nell'ordinamento giuridico;
più di recente Cass. civ. 6833/2021 secondo la quale “il ruolo - che nell'ambito ELla riscossione ELle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi EL già citato art. 49 d.P.R. n. 602/1973 - nella materia ELla riscossione ELle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato ELl'efficacia di cui all'art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso”).
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, occorre rilevare che nella fattispecie in esame il mutuo (in uno con la fideiussione, in esso contenuta) rispetto al quale il
[...]
agisce, attraverso il meccanismo ELla surroga legale, non risulta fornito Parte_3
dei crismi EL titolo esecutivo in quanto non redatto né nelle forme ELl'atto pubblico, né come scrittura privata autenticata (art. 474 co. 2 numeri 2 e 3 c.p.c.), dal che discende che
Contro l'esecuzione minacciata dalla per il tramite EL ruolo azionato dall' non può CP_8
dirsi preceduta dalla rituale formazione di un titolo esecutivo e, per tale via, si rivela carente di un presupposto requisito di legittimità.
pagina 25 di 28 Con specifico riguardo alla posizione EL fideiussore, nel senso ELla necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo si traggono argomenti validi anche dalle pronunce ELle Sezioni Unite ELla S.C., emesse in sede di regolamento di giurisdizione, nn. 2655/2008 e 25934/2011: l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità EL fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina ELl'obbligazione garantita non influisce su quella ELla fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (nella specie, la S.C. - dichiarando la giurisdizione EL giudice ordinario - ha rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello che, in una controversia promossa dall nei confronti EL fideiussore di una società dichiarata decaduta Controparte_3
dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l'estraneità EL rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento). Nel caso che occupa la fideiussione prestata dai e , depositata in atti, Controparte_1 CP_2
risulta redatta anch'essa in forma di mera scrittura privata, come tale non riconducibile al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.
La vicenda esecutiva (in senso lato) si rivela, in conclusione, sprovvista di quelle che, nelle parole ELla Suprema Corte, miratamente sul tema ELl'esecuzione a mezzo ruolo, sono “le situazioni che consentono di procedere all'esecuzione forzata per la riscossione di un credito, situazioni che configurano il titolo esecutivo in senso sostanziale” (cfr. Cass. Civ. S.U., sent. n. 1122/2000): ovvero, per la vicenda in esame, la formazione di un rituale titolo esecutivo, a mente ELl'art. 21 D.lgs. 46/99 (rubricato, invero, “Presupposti ELl'iscrizione a ruolo”).
Stante la natura assorbente e dirimente ELla questione circa la positiva necessità di precostituirsi un valido titolo esecutivo (allo stato, in virtù di quanto detto, mancante), ed in conseguenza ELle considerazioni svolte in merito, il conseguente accoglimento pagina 26 di 28 ELl'opposizione sulla scorta di tali profili rende superflua una puntuale disamina degli ulteriori motivi di opposizione proposti.
Per quanto attiene al governo ELle spese di lite, si ritiene disporsi nel senso ELla compensazione, ai sensi ELl'art. 92 co. 2 c.p.c.
Al riguardo, deve evidenziarsi la peculiare complessità ELla vicenda, dovuta soprattutto, più che ad un mutamente determinante ELla giurisprudenza sul tema, ad un andamento ondivago ELla stessa, tale da non rendere percepibile un orientamento dominante;
ciò anche alla luce di una lettura ELl'art. 92 c.p.c. orientata dalla nota pronuncia ELla Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha censurato l'articolo in questione, come riformato dall'art. 13, comma 1, EL decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, per aver espunto il riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, da recuperarsi nel senso di riconoscere la possibilità di compensazione anche nelle ipotesi in cui sussistano situazioni assimilabili, per gravità, a quelle che restano tipizzate nella vigente versione ELla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento ELl'opposizione, dichiara l'illegittimità ELla esecuzione
Contro preannunziata dalla e ELl' nei confronti di CP_8 Parte_1
, e in forza ELle cartella di pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 07120190031463717;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 1 marzo 2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
pagina 27 di 28 pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona EL Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 3763/ 2022 promossa da:
, C.F. e P.IVA in persona EL Parte_1 P.IVA_1
liquidatore unico l. r. p. t. sig. con sede legale in Torre EL Controparte_1
CO (NA) alla Via Roma n. 31, C.F. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], e Controparte_2
C.F. , residente in [...]
23 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure in calce all'atto di opposizione, dall'avv.
Vincenzo Ruggiero (C.F. e dall'avv. Vincenzo Vitale (C.F. CodiceFiscale_3
), anche disgiuntamente, e con i quali elettivamente domiciliano C.F._4
presso in Castellammare di Stabia (NA), alla Piazza Unità d'Italia n. 4
- OPPONENTI contro
, C.F. e P. IVA con Controparte_3 P.IVA_2
sede legale in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14 Roma, in persona EL suo Procuratore, dr. (C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_4 C.F._5
mandato in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv. Giulia Alviggi (C.F.
pagina 1 di 28 ), presso la quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. C.F._6
Ripa n. 2;
- OPPOSTA
e
P.IVA n. Controparte_5
, con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in persona EL l.r.p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in giudizio, dall'avv.
Ciro Cafiero (C.F. ), presso il cui studio, sito in Roma, Via ELla C.F._7
Conciliazione n. 10, elettivamente domicilia
- OPPOSTA
nonché con sede sociale e Direzione Generale in Milano, Piazza Gae Controparte_6
Aulenti n. 3, Tower A, P. IVA n. , in persona EL l.p.r.t., rappresentata e P.IVA_4
difesa giusta procura in calce, anche in via disgiunta tra loro, dagli avv. prof. Alberto
Toffoletto (C.F. ) e Marco Pesenti (C.F. ), C.F._8 C.F._9
e dagli avv. Christian Romeo (C.F. ), Luciana Cipolla (C.F. C.F._10
), Flora Lettenmayer (C.F. ) e Simona C.F._11 C.F._12
Daminelli (C.F. ), e con essi elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._13
Via P. Mascagni n. 64, presso lo studio ELl'avv. Paola Santoro
- TERZA CHIAMATA
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartella esattoriale n. 07120190031463717; recupero agevolazioni Fondo di Garanzia PMI.
Conclusioni: in atti.
pagina 2 di 28 Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
La società (d'ora in avanti, ) posta in Parte_1 Parte_1
liquidazione dal 25.07.2019 con liquidatore unico il sig. , già Controparte_1
amministratore unico ELla società, nell'anno 2014 otteneva dalla Banca Unicredit CP_5
l'apertura di due linee di credito regolate in conto corrente (€ 80.000,00 per il c.c.
103431907; € 100.000,00 per il c.c. 103472233), cui accedeva garanzia prestata dai fideiussori e sino alla decorrenza di € 234.000,00. Controparte_1 Controparte_2
In data 06.06.2017, a fronte di contestati inadempimenti, procedeva a recedere CP_6
dai contratti di c.c., revocare gli affidamenti e costituire in mora la società ed i suoi fideiussori;
successivamente, in data 21.02.2018 depositava ricorso per decreto ingiuntivo, che veniva successivamente emanato dal Tribunale di Torre Annunziata con n.
1715/2018 EL 13.11.2018, munito di provvisoria esecutività. Nel corso EL giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti addivenivano a transazione “a saldo e stralcio” ELla pretesa creditoria. All'apertura ELle linee di credito, inoltre, accedeva finanziamento con funzione di garanzia gestito dalla Controparte_5
ai sensi ELla L. 662/1996, istitutiva EL Fondo di Garanzia per
[...] Org_1
per l'ammontare complessivo di € 144.000,00 oltre interessi (più precisamente:
[...]
protocollo n. 602490, garanzia a copertura ELl80% di € 80.000,00 a fronte di finanziamento di € 100.000,00; e protocollo n. 602492, garanzia a copertura ELl'80% di €
64.000,00 a fronte di finanziamento di € 80.000,00). Pertanto, la Controparte_5
Contro (d'ora in avanti, , agendo in surroga di per escussione ELla garanzia, CP_6
procedeva ad affidare all' (d'ora in avanti, il Controparte_3 CP_8
ruolo esattoriale n. 2019/000602, portato dalla cartella n. 07120190031463717, notificata dal Concessionario alla ed al il 02.12.2021, per l'importo Parte_1 Controparte_1
complessivo di € 148.371,61. Quest'ultimo, inizialmente, faceva istanza di pagamento rateizzato, accolta dall' con provvedimento EL 31.03.2022; venivano saldate CP_8
dall'istante le rate in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Successivamente il
, unitamente alla ed alla società , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
pagina 3 di 28 spiegava opposizione avverso la cartella n. 07120190031463717, con atto di citazione notificato a mezzo PEC EL 06.07.2022, con i seguenti motivi: 1) nullità ELla notifica via
PEC ELla cartella esattoriale, per violazione ELl'art.
3-bis co. 1 ELla Legge n. 53/1994; 2) difetto di legittimazione attiva ELl' per mancata precostituzione di un valido titolo CP_8
esecutivo, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 17 e 21 EL d. lgs. 46/1999; 2.1) in ogni caso, mancata previa notifica di un presunto titolo esecutivo, con conseguente nullità
e/o illegittimità ELla cartella/precetto, con onere di prova contraria a carico EL
; 2.2) inidoneità ELla fideiussione – qualora provata – a fungere da CP_9
autonomo titolo esecutivo, se non stipulata con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
3) mancata prova ELl'avvenuto pagamento EL debito principale da parte di
Contro
Contro
4) manca prova/produzione ELla fideiussione prestata da per conto EL
Fondo di Garanzia e di quella prestata dai a favore ELl'obbligazione CP_1
principale verso in violazione ELl'art. 117 T.U.B.; 5) in ogni caso, qualora CP_6
provata la fideiussione, il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., essendo scaduta e divenuta esigibile la prestazione restitutoria dal recesso di EL 06.06.2017, ed CP_6
essendo nulla ogni deroga non convenzionale di tale norma;
6) violazione dei doveri di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre 117 T.U.B. Alla luce di quanto sopra, gli opponenti chiedevano dichiararsi, previa sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella e ELl'efficacia EL provvedimento di rateizzo, l'invalidità/nullità ELla cartella, con diritto alla restituzione dei ratei già versati.
Contro Si costituiva la eccependo: 1) la natura pubblicistica EL rapporto intercorrente con l'impresa beneficiaria, con conseguente esecutività autonoma EL ruolo esattoriale formato dal Gestore EL 2) la conoscenza da parte EL debitore Org_2
Contro ELl'attivazione ELla surroga di nei diritti EL creditore, sufficiente a renderlo edotto ELla pretesa poi confluita nella cartella esattoriale;
3) la validità ELla fideiussione prestata dai sig.ri , con riferimento tanto all'art. 1957 c.c. che all'art. 2 l. 287/90, e in CP_1
ogni caso l'insensibilità EL credito esattoriale EL Gestore EL Fondo rispetto alle vicende EL rapporto privatistico. Chiedeva, pertanto, il rigetto ELl'opposizione; chiedeva, inoltre,
pagina 4 di 28 autorizzarsi la chiamata in causa ELla contro cui spiegava domanda CP_10
riconvenzionale al fine di ripetere le somme versate a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal ove venisse accertata la responsabilità per violazione degli Org_2
impegni assunti, specialmente con riferimento alla transazione “a saldo e stralcio”.
Si costituiva l' eccependo: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) la CP_8
tardività ELl'opposizione, con conseguente definitività ELla pretesa;
3) la regolarità ELla notifica ELla cartella esattoriale a mezzo PEC;
4) la natura pubblicistica EL rapporto tra il
Gestore EL Fondo e l'impresa beneficiaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto ELla domanda.
Si costituiva la terza chiamata in causa, deducendo: 1) Controparte_6
l'inammissibilità ELle censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore ELla Banca, a seguito ELla transazione intervenuta tra le parti;
2) in ogni caso, la validità di tali fideiussioni, non conformi allo schema ABI, e la mancata violazione ELl'art. 1957 c.c. Concludeva chiedendo il rigetto ELla domanda.
Il G.I., al termine EL sub procedimento instaurato dagli opponenti in corso di causa a mezzo ricorso ex art. 669 quater c.p.c., con cui si chiedeva la sospensione inaudita altera parte ELl'efficacia esecutiva ELla cartella opposta, previa integrazione EL contraddittorio con le controparti, rilevando la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di periculum in mora in relazione alla questione ELla necessaria precostituzione di un titolo esecutivo dotato dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., concedeva la sospensione ELl'efficacia esecutiva ELla cartella n. 07120190031463717 con ordinanza EL
30.09.2022.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza EL 10/10/2023, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'opposizione proposta dagli odierni opponenti è fondata e va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
pagina 5 di 28 Prima di passare all'esame dei motivi di censura inquadrabili nell'ambito EL genus ELl'opposizione a precetto/all'opposizione ex art. 615 c.p.c., in quanto riferiti all'an ELla pretesa, occorre interrogarsi sulla valenza ELl'istanza di rateazione EL debito esattoriale avanzata dal in data 22/03/2022 “per temporanea situazione di obiettiva Controparte_1
difficoltà economica” (cfr. All. 6 all'atto di opposizione), protocollata dal Concessionario con n. 1600196 EL 21/03/2022, identificativo n. 570237 EL 31/03/2022 (cfr. All. 7) ed accolta con determinazione EL 12/04/2022 (cfr. All. 8); occorre chiedersi, in particolare, se alla presentazione ELla istanza di pagamento dilazionato ELle proprie pendenze verso il Concessionario alla Riscossione possa attribuirsi significato di acquiescenza alla pretesa esattoriale così come conformata dall' prospettiva dalla quale discenderebbe il CP_8
rilievo ELla sussistenza di una rinuncia al potere di contestazione degli atti di riscossione
(rendendo fondata l'eccezione sollevata dalla opposta). In realtà, la giurisprudenza di legittimità sembra decisamente consolidata nel senso di ritenere che la richiesta di rateizzo costituisca, primariamente, un riconoscimento EL debito: come si evidenzia con Cass.
Civ., ord. n. 16098/2018 (citata dalla stessa , “non può costituire acquiescenza da CP_8
parte EL contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento”. Nonostante si registri qualche oscillazione con riferimento alle conseguenze da imputare ad una siffatta qualifica, si ritiene, anche alla luce ELle più recenti pronunce di legittimità, che il rapporto intercorrente tra il piano di ammortamento e l'acquiescenza EL credito vada ricostruito nel senso che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito od implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo, l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur. In sostanza, le manifestazioni di volontà EL contribuente, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare gli importi in parola, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3347/2017, per cui la rinuncia ELl'interessato a contestare le somme richieste dall'Amministrazione finanziaria deve essere “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico pagina 6 di 28 particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”), non ostando un siffatto contegno, pertanto, alla successiva proposizione di un'azione nei confronti ELla Pubblica
Amministrazione al fine di far accertare – come nel caso di specie – la corretta notifica ELla cartelle esattive trasmesse a ruolo oppure, ancora, la sussistenza di un valido titolo esecutivo. In altri termini, il contribuente mantiene intatto l'interesse a promuovere il ricorso innanzi ai giudici competenti, nonostante la proposta rateazione. Ben vero, all'istanza di accesso alla definizione dilazionata EL carico esattoriale va attribuita valenza di riconoscimento EL debito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., con conseguente effetto interruttivo ELla prescrizione, il cui nuovo termine tornerà a decorrere dalla scadenza ELle singole rate (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5160/2022; ord. n.
37389/2022). Ciò in quanto il riconoscimento EL diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il debito (o, e a maggior ragione, di rinunciare a contestare nell'an o nel quomodo la pretesa), e può quindi anche essere tacito e rinvenibile nel comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa EL creditore (cfr. Cass. Civ., ord.
n. 37389/2022: “ha già affermato, con riferimento al riconoscimento ELl'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo ELla prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione ELla consapevolezza ELl'esistenza EL debito e riveli i caratteri ELla volontarietà […] la domanda di rateizzazione EL debito contributivo proposta dal debitore […] configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione ELla prescrizione”; cfr.
Cass. Civ., sent. n.7820/2017; CTR di Trieste, n. 100/2023).
Pertanto, deve concludersi nel senso ELla infondatezza ELla eccezione sollevata sul punto, posto che la presentazione ELla richiesta di pagamento dilazionato, insieme al pagamento dei primi canoni EL piano di ammortamento (relativi ai mesi di aprile e pagina 7 di 28 maggio 2022; cfr. All. 10, 11 e 12), non può ritenersi ostativa all'esperimento ELl'odierna opposizione avverso la cartella.
Ciò premesso, e venendo al vaglio dei motivi di opposizione, occorre rilevare come, secondo un principio ampiamente consolidato, competa esclusivamente al giudice adito la qualificazione giuridica ELla domanda, previa valutazione ELle contestazioni sottoposte al suo esame, e senza essere in ciò vincolato alla prospettazione operata dal ricorrente. Nelle opposizioni esecutive, al fine ELla corretta qualificazione ELla domanda, occorre fare riferimento alla “causa petendi” ed al "petitum", che, nell'opposizione all'esecuzione, investono l'“an” e il “quantum” ELla esecuzione, cioè il diritto EL creditore di procedervi, mentre, nell'opposizione agli atti esecutivi, investono il "quomodo", vale a dire le modalità con le quali il creditore può agire in sede esecutiva (cfr., ex multis, Cass.
Civ., sent. n. 13381/2017; Cass. Civ., sent. n. 3404/2004; Trib. di Napoli, sent. n.
2010/2014).
Delle domande proposte da , e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
in particolare, rivela natura di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. quella relativa all'invalidità ELla cartella esattoriale n. 07120190031463717 per inesistenza/nullità assoluta ELla relativa notifica via PEC.
Ed invero, l'opposizione agli atti esecutivi costituisce un rimedio attinente alle modalità di svolgimento EL processo esecutivo, in cui la contestazione cade sulla regolarità formale degli atti, e mira a far rilevare l'invalidità, l'inopportunità e l'incongruenza degli atti esecutivi: una parentesi di cognizione nell'ambito di un procedimento esecutivo avente un oggetto prettamente processuale, ovvero l'annullamento di un atto EL suddetto procedimento sulla base ELl'allegazione di un suo vizio (Cass. Civ., sent. n. 1954/1995). In particolare, l'opposizione proposta per i vizi formali EL procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché, per quanto d'interesse ai fini EL presente giudizio, alla notifica ELla stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, deve pagina 8 di 28 incardinarsi dinanzi al giudice ELl'esecuzione ai sensi ELl'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1856/2020; Cass. Civ., sent. n. 21958/2011).
Nel caso di specie, tuttavia, l'opposizione risulta tardivamente esperita. Ed invero,
l'art. 617 c.p.c., al primo comma, prevede che l'azione vada instaurata, con atto di citazione, nel rispetto di un termine di decadenza, espressamente qualificato come perentorio e quantificato in venti giorni “dalla notificazione EL titolo esecutivo o EL precetto”. Come emerge dalla documentazione acquisita in atti, invero, la cartella esattoriale (la quale, anche a seguito ELla novella ELl'art. 25 d.P.R. n. 602 EL 1973, apportata dal D.Lgs. n. 46 EL 1999, non ha più natura di mera notifica ELl'estratto di ruolo, quanto piuttosto di vero e proprio atto di precetto di diritto comune, stante l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
ex multis, Cass. Civ., sent. n. 24235/2015) veniva notificata alla società Pt_1
in data 02/03/2019 ed al il 02/12/2021, mentre l'opposizione
[...] Controparte_1
odierna veniva notificata alle controparti solo in data 06/07/2022, e dunque ampiamente fuori termine. Peraltro, com'è ovvio, trattandosi di un termine di decadenza, questo non avrebbe potuto, nemmeno in ipotesi, essere interrotto dall'istanza di rateizzo/riconoscimento EL debito di cui al punto sub 4), spiegando questa effetto interruttivo ELla sola prescrizione (e, comunque, decorrevano ben più di venti giorni tra notifica ELla cartella e la presentazione ELl'istanza).
Alla stregua di quanto precede, deve dichiararsi in parte qua inammissibile il motivo integrante opposizione ai sensi ELl'art. 617 c.p.c., in quanto irrimediabilmente tardivo.
Passando all'analisi ELle ulteriori censure proposte dalla , nonché da Parte_1
e occorre soffermarsi primariamente sulla Controparte_1 Controparte_2
questione relativa al “difetto di legittimazione attiva” ELl' quale mandataria alla CP_8
Contro riscossione EL credito vantato da argomentata dalla mancata precostituzione, da parte EL Gestore EL Fondo di Garanzia per le PMI, di un valido titolo esecutivo nei pagina 9 di 28 confronti ELl'impresa debitrice e dei suoi garanti ritenuto presupposto necessario ELl'iscrizione ELla posta creditoria a ruolo esattoriale, e conseguente affidamento al
Concessionario ELla Riscossione.
La domanda in oggetto va qualificata come opposizione ai sensi ELl'art. 615, co. 1
c.p.c., cadendo in contestazione l'an ELla pretesa, il diritto stesso EL creditore a procedere in executivis per la soddisfazione ELle proprie pretese inficiato dalla (pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa EL credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia ELl'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello ELl'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso ELl'inesistenza originaria o sopravvenuta EL titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità ELl'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n.
13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Questo Giudice ha avuto già modo di esprimersi in altri precedenti nel senso ELla mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione ELla posta a ruolo da parte Contro ELla in casi simili a quello oggetto ELl'odierno esame, stante la natura sostanzialmente privatistica ELla posizione creditoria in cui il Gestore EL Fondo subentra
(infra punto 6.3), con conseguente necessità, ai sensi ELla normativa di cui al D.Lgs. n.
46/1999 (Riordino ELla disciplina ELla riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474 c.p.c., prima di affidare al Riscossore
l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza EL 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G. 7065/2017; sentenza EL 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza ELl'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017).
Pur nella consapevolezza ELl'esistenza di un orientamento di segno decisamente opposto (di cui alla giurisprudenza, di merito e di legittimità, richiamata nelle difese degli pagina 10 di 28 opposti), questo Giudice ritiene di non doversi discostare dal proprio convincimento come espresso in altri procedimenti aventi per oggetto identiche questioni, reputandosi le argomentazioni ivi espresse (cui si fa rimando ex artt. 132 c.p.c. – 118 1° co. disp. att.
c.p.c.) e quelle che di seguito si vanno ad esporre idonee ad esternare le ragioni EL proprio decisum, invero fondato su presupposti diversi da quelli che sono posti a base ELla corrente interpretativa di diverso avviso. Con la precisazione che, sul punto, è da auspicarsi un intervento chiarificatore ELla giurisprudenza di legittimità, volto a comporre in modo soddisfacente i contrasti interpretativi maturati sinora.
Venendo al caso odierno, si rileva che la disamina ELla suddetta questione si palesa di portata assolutamente preliminare rispetto alle altre censure pur promosse, in quanto la relativa fondatezza è, di per sé, sufficiente ad implicare l'affermazione ELl'insussistenza
Contro EL diritto ELl'opposta (e, per essa, ELl' a procedere ad esecuzione CP_8
mediante ruolo nei confronti di e dei suoi garanti, derivandone di Parte_1
conseguenza l'assorbimento degli ulteriori motivi. Ed invero, la questione ELla necessità EL titolo esecutivo, quale antecedente necessario ELl'intrapresa procedura di riscossione a mezzo ruolo, involge parimenti tanto la posizione EL debitore principale, beneficiario finale ELla garanzia prestata dal quanto quella dei garanti di questo, Org_3
rivelandosi univoca la disciplina di riferimento nel caso che occupa.
Occorre, pertanto, procedere ad una previa ricostruzione ELla normativa coinvolta dalla fattispecie oggetto di giudizio.
Il punto di partenza è costituito, ovviamente, ELl'art. 2, comma 100, lett. a) ELla
Legge 662/1996, istitutivo EL Fondo di Garanzia per le Piccole e misura Org_1
disposta, nell'ambito di manovre in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno ELl'occupazione e ELlo sviluppo, al fine di agevolare l'accesso ELle piccole realtà imprenditoriale e/o attività produttive a finanziamenti erogati da istituti di credito privati.
L'art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/1996 dispone che “nell'ambito ELle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione ELle risorse di cui ai commi 96 e 97, i può destinare: a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi Pt_2
pagina 11 di 28 di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il CP_5
allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
[...]
istituti di credito a favore ELle piccole e medie imprese […]”.
A seguito ELla costituzione EL Fondo, le norme intese a regolare la struttura e le modalità di gestione ELlo stesso sono contenute nell'art. 15 ELla L. 7 agosto 1997, n. 266, che meglio precisa l'ambito di applicazione ELla misura di sostegno alle PMI, e rinvia la regolamentazione dei criteri e ELle modalità per la concessione ELla garanzia e per la gestione EL fondo ad un Decreto EL Ministro ELl'Industria, EL Commercio e ELl'Artigianato, di concerto con il Ministro EL Tesoro. Il menzionato decreto, emanato ai sensi ELl'art. 17 co. 3 ELla L. 400/1988 quale regolamento ministeriale EL 31.05.1999 n.
248, ha fornito un'analitica disciplina ELl'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione EL
Fondo di Garanzia. A mente ELla Legge n. 311/2004 (Finanziaria per il 2005), le caratteristiche degli interventi EL Fondo di Garanzia sono state rideterminate con decreto di natura non regolamentare EL Ministro ELle Attività Produttive: in particolare, l'art. 2, comma 4, EL D.M. 20.6.2005, pubblicato nella G.U. EL 2 luglio 2005, n. 152, stabilisce che “In caso di inadempimento ELle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul per gli importi da esso garantiti, anziché Org_2
continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi ELl'art. 1203 EL codice civile, nell'effettuare il pagamento, il acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e Org_2
medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento ELle procedure di recupero EL credito per conto EL Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, EL decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Premesso, dunque, che la vicenda sostanziale oggetto EL presente processo è regolata ratione temporis, stante la stipula EL contratto di finanziamento e ELla contestuale fideiussione nel 2014, dalla disciplina di cui al D.M. 20 giugno 2005, n. 18456
(snodo normativo, si vedrà, di rilievo cruciale per la vicenda); come evidenziato la pagina 12 di 28 disposizione ELl'art. 2 co. 4 EL predetto decreto richiama a sua volta il D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 123, che così dispone all'art. 9, comma 5: “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi EL presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis EL codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo ai sensi ELl'articolo 67, comma 2, EL decreto EL Presidente ELla Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, [ora, art. 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46] ELle somme oggetto di restituzione, nonché ELle somme a titolo di rivalutazione e interessi e ELle relative sanzioni”.
A tal proposito, il primo comma ELl'art. 17 EL D.lgs 46/99 dispone che “[…] si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva ELle entrate ELlo Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”: soggiacciono, dunque, alla disciplina ELla riscossione a mezzo ruolo esattoriale le entrate erariali, di qualsiasi natura e genere, ivi ricomprese le entrate attinenti agli enti pubblici. Tuttavia, l'utilizzo EL ruolo esattoriale è soggetto a modalità procedimentali differenziate in relazione alla natura ELle somme oggetto di recupero.
Segnatamente, il ruolo esattoriale assume, in via generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 D.p.r. 602/1973, natura di titolo esecutivo e, pertanto, se ricompreso nella cartella di pagamento assume natura di titolo esecutivo e precetto: da tanto consegue che, ai sensi ELl'art. 49 D.p.r. 602/1973, l'esecuzione esattoriale è fondata esclusivamente sul ruolo. Nondimeno, tale regola generale contempla una deroga in riferimento alle entrate che si fondino su rapporti di natura privatistica ove il ruolo esattoriale non assume e non può assumere natura di titolo esecutivo. Tanto lo si ricava dall'art. 21 EL D.lgs. 46/1999, che così dispone: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge,
e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. Nelle ipotesi di riscossione di entrate pagina 13 di 28 fondate su rapporti di natura privatistica, pertanto, il ruolo esattoriale non assume ex se natura di titolo esecutivo: al contrario, l'Ente è onerato ELla precostituzione EL titolo e,
(solo) successivamente all'acquisizione di quest'ultimo, alla emanazione EL ruolo e ELla cartella di pagamento che, in tale fattispecie, assumeranno la funzione ELl'atto di precetto.
La lettura - necessariamente - combinata degli artt. 17 e 21 EL D.Lgs. 46/1999 consente di affermare che sono suscettibili di riscossione coattiva mediante gli appositi istituti ELl'ingiunzione fiscale e ELl'iscrizione al ruolo, nell'accezione sopra chiarita, le sole entrate pubblicistiche, ovvero, le entrate tributarie;
viceversa, le entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici necessitano, per poter essere riscosse mediante gli strumenti sopracitati, di un autonomo titolo esecutivo propedeutico all'iscrizione a ruolo.
Tirando le fila EL discorso, dall'art. 21 si desume il principio in forza EL quale il ruolo assume una duplice connotazione funzionale, di titolo esecutivo e di precetto, per le entrate di diritto pubblico (in tal senso l'art. 49 EL D.lgs. n. 46/1999 che dispone che per la riscossione ELle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base EL ruolo che costituisce titolo esecutivo) e di solo precetto per le entrate di diritto privato, per le quali permane, invece, la necessità di un autonomo e precedente titolo esecutivo. In quest'ultimo caso, la specialità ELla tecnica utilizzata per la riscossione in base a ruolo è strettamente limitata alla fase espropriativa, ma non riguarda la fase di accertamento EL credito, il quale rimane assoggettato alle regole comuni.
Si comprende, pertanto, l'assoluta centralità ELla questione circa la natura
Contro (pubblicistica o privatistica) EL credito gestito da ai fini ELla risoluzione di controversie come quella odierna.
Sul punto, le ragioni ELla tesi c.d. pubblicistica puntano su di una lettura ELla normativa sopra richiamata, ed in particolare EL dettato EL comma quinto ELl'art. 9
D.Lgs. 123/98, che si ritiene di non poter condividere.
Il decreto legislativo richiamato è riferito, in via generale, alle misure di aiuto e sostegno alle attività produttive: “il presente decreto individua i principi che regolano i pagina 14 di 28 procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo ELle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (art. 1). L'articolo 9, in tale quadro, disciplina la “revoca dei benefici” concessi, con annesse sanzioni: al comma 1, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;
al comma 3, qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento. Il tanto “abusato” comma 5 ELla norma, sopra citato, prevede che i crediti derivanti dalle restituzioni di cui ai precedenti commi ELl'art. 9 (con riferimento, dunque, precipuamente alle restituzioni derivanti da revoca per i motivi di cui al co. 1 e co. 3, “o comunque disposta [la revoca] per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria [ergo, inadempimenti di genere concettualmente omogeneo rispetto a quelli citati dai commi precedenti, tutti afferenti ad un momento pubblicistico EL rapporto, tale da portare all'attivazione, appunto, EL potere pubblicistico di revoca]” ai sensi EL comma 4 assumano una speciale prelazione rispetto “a ogni altro titolo da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis EL codice civile” e si riscuotano a mezzo ruolo, ai sensi ELl'articolo 67 co. 2 EL DPR
43/88, oggi sostituito dall'art. 17 EL D.Lgs. 46/99.
Il richiamo operato dal DM EL 20 giugno 2005 sulle norme di attuazione EL all'articolo 5 (e non all'intero contesto normativo) EL decreto Org_4
legislativo EL '98 non vale a giustificare una semplicistica omogeneizzazione ELle fattispecie, specie se in contrasto con il dato letterale ELla disposizione richiamante. Da un lato, infatti, è presente una normativa (quella dettata dal D.Lgs. 123/98) inerente alle misure pubblicistiche di sostegno alle imprese in generale, riferita pertanto ad un rapporto tout court pubblicistico, con precipuo riferimento, dunque, alle restituzioni derivanti da revoca per i motivi di cui al co. 1 e co. 3, “o comunque disposta [la revoca] per azioni o pagina 15 di 28 fatti addebitati all'impresa beneficiaria [ergo, inadempimenti di genere concettualmente omogeneo rispetto a quelli citati dai commi precedenti, tutti afferenti ad un momento pubblicistico EL rapporto, tale da portare all'attivazione, appunto, EL potere pubblicistico di revoca]” ai sensi EL comma 4.
Dal canto suo, invece, il secondo comma EL DM EL 20 giugno 2005, in relazione al per giustappone i meccanismi di cui all'art. 9 co. 5 EL Org_4 Org_3
D.Lgs 123/98 ad uno strumento, quello ELla surrogazione legale ex art. 1203 c.c., che funge da chiara spia ELla natura privatistica EL credito spettante al Gestore EL Org_2
nella fase di attuazione di un rapporto (ergo, al di fuori di una fase meramente pubblicistica, cui appartiene l'istituto ELla revoca) ove l'inadempimento ELl'obbligazione contratta dall'impresa beneficiaria con il soggetto finanziatore rappresenta proprio presupposto ELl'attivazione EL meccanismo di garanzia EL e non una vicenda Org_2
patologica cui si riconnette l'esercizio correttivo di un potere di revoca dei benefici già concessi.
L'unica interpretazione che sembra potersi coerentemente fornire EL (pur complessamente intrecciato) contesto normativo è quella per cui, a seguito ELl'attivazione ELla garanzia EL in favore (immediatamente) EL soggetto privato finanziatore e Org_2
solo mediatamente EL beneficiario finale, vale a dire l'impresa inadempiente, il Fondo
Contro eroga, a mezzo EL suo Gestore l'importo garantito al creditore-finanziatore, per surrogarsi poi nei diritti di questo, cioè in un rapporto di credito-debito di marca interamente privatistica;
il richiamo all'art. 9 co. 5 EL D.Lgs. 123/98 comporta, dal canto suo, l'applicazione al caso concreto EL privilegio previsto su tali crediti, e la riscossione di questi a mezzo di procedura esattoriale, ex art. 17 EL D.Lgs. 46/99. D'altra parte, tale norma, che rappresenta il canone generale ELl'attività riscossiva a mezzo ruolo, va letta necessariamente in combinato disposto con il successivo articolo 21, che ne specifica la portata chiarendo che “le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 16 di 28 Dal che discende la considerazione per cui non pare potersi condividere il “salto logico” operato da quella parte di giurisprudenza (e dalle stesse argomentazioni spese Contro dagli odierni opposti, in particolare che pretende di trarre dal richiamo operato al meccanismo di cui all'art. 9 co. 5 EL decreto legislativo n. 123/98 la necessaria equiparazione ELle fattispecie sotto il profilo ELla natura giuridica ELl'obbligazione di restituzione.
La normativa EL '98 deriva chiaramente la natura pubblicistica dei crediti restitutori dalla sua ampia portata oggettiva, riferita in generale agli strumenti di ausilio alla produttività ed alle imprese;
di ciò è spia il riferimento al potere di revoca, radicato tipicamente nei rapporti diseguali tra Pubblica Amministrazione e privati, ed espressione EL principio di autoritatività, sempre immanente all'agere pubblicistico, anche in occasione di provvedimenti ampliativi/di favore.
Di contro, la ratio ed il funzionamento stesso EL con riguardo Org_4
alla sua attuazione ed alla fase di recupero ELle somme erogate, inducono a ritenere la
Contro diversità strutturale dei crediti vantati dal Gestore specialmente con riguardo alla peculiare scelta EL meccanismo surrogatorio codicistico, che presuppone una fattispecie di subingresso in un credito privatistico.
Non bastano di per loro a smentire una tale interpretazione, in palese contrasto con quanto evincibile positivamente dal testo normativo, i richiami al meccanismo ELla riscossione a mezzo ruolo (da leggersi, come detto, in maniera sistematica, con riferimento al combinato disposto degli artt. 17 e 21 EL D.Lgs. 46/99) o al privilegio assunto dal credito EL (unica concessione che si potrebbe fare alle Org_4
venature di interesse generale che, comunque, innegabilmente connotano l'istituto). In proposito, vale la pena di rilevare un argomento speso in un interessante precedente EL
Tribunale di Milano, che con decreto reso in data 1 marzo 2018 ha precisato: “Il credito Contro di part derivante dall'esercizio di una surroga legale ex art. 1203 c.c. ELl'originario creditore finanziario chirografario, sorge all'atto ELla prestazione ELla garanzia […] e, in quanto tale, non può che avere lo stesso rango EL creditore originario […] Quando la pagina 17 di 28 banca beneficiaria escute la garanzia nei confronti EL Gestore/mandatario EL il Org_2
gestore si surroga ex art. 1203 c.c. nella posizione ELla banca originaria finanziatrice (nel caso di specie chirografaria). Pur trattandosi di garanzia diretta prestata dal di Org_2
per le piccole e medie imprese , fondo istituito ex art. 2, comma Org_4 Org_3
100, l. 662/96 e s.m., il diritto EL Gestore non è altro che una surroga legale nei diritti ELl'originario creditore. In caso di surroga legale da parte EL creditore che ha pagato altro creditore, una eventuale ragione di privilegio, come impropriamente indicato dall'art. 9 d. lg. 123/98, sarebbe in contrasto con i principi che regolano la surroga nei diritti EL creditore, perché attribuirebbe (in violazione ELl'art. 1203 c.c.) al garante che soddisfa il creditore surrogato una qualità EL credito poziore rispetto a quella che aveva il credito EL creditore originario. Né può, nel caso di specie, essere invocato il privilegio di cui all'art.
8-bis, comma 3, l. n. 33/2015, disposizione entrata in vigore in data 24.03.2015, in quanto norma innovativa, di natura non interpretativa e non retroattiva”.
Deve precisarsi che le previsioni di cui all'art. 9 co. 5 EL D.Lgs. 123/98 sono state
“attualizzate” con riferimento alla disciplina EL per le PMI, a mente Org_4
ELl'art. D.L. 3/2015, convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, che all'art. 8 bis, comma terzo, prevede che “Il diritto alla restituzione, nei confronti EL beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, ELle somme liquidate a titolo di perdite dal Org_4
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), ELla legge 23 dicembre 1996, n. 662,
[...]
costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione EL privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis EL codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia EL privilegio non sono subordinate al consenso ELle parti. Al recupero EL predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi ELl'articolo 17 EL decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”.
La normativa EL 2015, tuttavia, non contribuisce a spostare i termini ELla questione, operando un richiamo meramente “statico” a quella EL '98, configurandosi come pagina 18 di 28 “ripetitiva, e confermativa EL regime già vigente” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 14915/2019). Le considerazioni sin qui esposte, pertanto, rimangono immutate.
Il riferimento (a partire dalla nuova normativa EL 2015) all'art. 17 EL D.Lgs. 99/46, per quanto sopra detto, non può intendersi come avulso dalla lettura integrata con il successivo articolo 21, né è dato evincere dallo stesso chiari sintomi di un'intenzione derogatrice rispetto ai principi sistematici ELla disciplina sulla riscossione, in cui è organicamente calata la norma richiamata. La riscossione a mezzo ruolo risulta lo strumento designato per il realizzo coattivo di crediti connessi al recupero di misure agevolative/di favore. Ed è di tutta evidenza che, di fronte a alla concessione di “benefici” variamente intesi, e pertanto a fronte di un rapporto puramente di stampo pubblicistico, la
P.A. conservi un potere di revoca dei suddetti, connotato dai classici caratteri ELla discrezionalità e ELl'autoritatività; a fronte di tali premesse, non può dubitarsi che il recupero dei crediti in tale circostanza rappresenti un'entrata di matrice pubblicistica, rispetto alla quale il ruolo esattoriale esprime le proprie connotazioni di esecutività. Il discorso deve essere (e, si ribadisce, in ottica organico-sistematica) necessariamente diverso ove l'entrata non abbia fonte in rapporti di diritto pubblico: l'applicazione ELl'articolo 21 EL D.Lgs. 46/99 completa logicamente, e non contraddice, la disciplina generale in ottica di integrazione sistematica (sul punto, cfr. Tribunale di Napoli Nord, ordinanza EL 17.02.2023:“per questo motivo la “revoca” EL finanziamento avviene per ragioni strettamente afferenti all'agere pubblicistico EL soggetto che sovvenziona o garantisce (ad es. sopravvenuta carenza di fondi), mentre la “decadenza” trova la sua ragion d'essere in “comportamenti” EL soggetto sovvenuto, da inscrivere sì in una logica lato sensu sinallagmatica ma non per questo di natura squisitamente privatistica atteso che la decadenza può aver luogo anche laddove il sovvenzionato non rispetti gli obblighi impostigli dalla legge nella destinazione funzionale EL beneficio”).
Il carattere non innovativo ELle previsioni di cui all'art. 8 bis comma terzo, D.L.
3/2015, si ritiene,possa supportare una lettura in tal senso ELla normativa in rilievo rispetto all'odierna fattispecie. In tal senso, valga il richiamo al punto di motivazione EL
pagina 19 di 28 Tribunale di Venezia (sentenza EL 21.03.2022), secondo cui “la riscossione esattoriale ai sensi ELl'art. 9 co. 5 D. Lgs. 123/1998 […] L'articolo citato, nel definire le modalità di restituzione ELle somme concesse dall'Amministrazione, dispone la revoca ELl'intervento qualora i beni acquistati attraverso il sostegno siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, prevedendo la restituzione ELle somme erogate, unitamente all'applicazione di un interesse. Il comma 5 ELla medesima disposizione normativa stabilisce, poi, che per il recupero EL coattivo degli importi erogati si procede attraverso l'iscrizione a ruolo prevista dall'art. 67 comma 2, D.P.R. n. 43/1998. Detta ultima modalità sembra, quindi, essere prevista, in base al tenore letterale ELla norma da ultimo citata, soltanto in caso di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo, mentre in caso di inadempimento ELl'obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento erogato - che non consente l'applicazione di un provvedimento amministrativo di revoca EL beneficio - non sembrerebbe applicabile detta modalità di riscossione (così Tribunale di Bari, sentenza n. 777 EL 21.2.2019)”.
Non si ritengono, pertanto, sussistere elementi sufficienti a promuovere un'interpretazione “atecnica” EL significativo richiamo ELl'art. 2 co. 4 EL DM 2005 allo strumento marcatamente privatistico attorno a cui è imperniato il funzionamento ELla garanzia EL così come congegnata;
come, invece, sembrerebbe prospettare Org_2
Contro l'opposta che anzi presuppone nelle proprie argomentazioni lo strumento ELla surrogazione legale, salvo dedurne la “natura incontrovertibilmente pubblicistica, in ragione ELla fonte legale di regolamentazione EL rapporto [non considerando che trattasi, per l'appunto, di surroga ex lege, e che nell'ordinamento sono presenti molteplici casi previsti dalla legge, variamente congegnati, di subingressi nelle posizioni creditorie e/o ELl'intero rapporto contrattuale, al di fuori di qualsiasi contesto negoziale, come previsto ad es. dall'art. 6 ELla L. 392/78, e di cui mai si dubita, per ciò solo, ELla natura pubblicistica] e ELla funzione svolta dalla garanzia”, ad anzi citando espressamente il par.
H6 EL D.M. EL 23/11/12 , per cui “ai sensi ELl'art. 2, comma 4, EL D.M. 20 giugno pagina 20 di 28 2005 EL Ministro ELle attività produttive e EL Controparte_11
[…] a seguito ELla liquidazione ELla perdita al soggetto richiedente, i acquisisce il Org_2
diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite Contro comprese quelle di cui al paragrafo” (cfr. comparsa di costituzione pag. 8).
Ulteriormente, occorre rilevare come la chiarezza e non equivocità EL dettato normativo valgano ad escludere pure (la necessità EL) ricorso ad una interpretazione estensiva in chiave c.d. teleologica, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il sistema normativo;
e non, invece, nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale tradisca le aspettative di tutela di un determinato interesse, non potendosi attribuire ad una disposizione normativa un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza ELla interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività ai fini di mero interesse di parte.
La garanzia prestata dal comporta, dunque, (l'attivazione di) una tutela di Org_2
Contro natura privatistica a favore EL negozio di mutuo, in riferimento al quale il Gestore in considerazione ELla surrogazione legale conseguente l'escussione ELla garanzia da parte ELl'istituto di credito mutuante, viene ad assumere la medesima posizione EL creditore originario. Il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario, nel caso che occupa, è un negozio di mutuo chirografario retto dalle ordinarie norme codicistiche. Le somme mutuate sono disponibilità finanziarie di un istituto bancario di diritto privato e l'obbligo restitutorio EL mutuatario è di stretta natura civilistica.
Invero, il soggetto gestore EL , erogando la garanzia Org_2 Controparte_5
procede a surrogarsi, ai sensi ELl'art. 1203 c.c., nella medesima posizione ELla banca erogatrice, subentrando nella medesima posizione creditoria (“nei diritti EL creditore”).
Contro Non si ritiene, pertanto, di poter condividere l'argomentazione, prospettata da nelle proprie difese, per cui vi sarebbe una separazione tra il credito da questa vantato nei pagina 21 di 28 confronti ELl'impresa beneficiaria, e per essa i suoi fideiussori, odierni opponenti, ed il credito vantato nei confronti di detti soggetti dall'istituto di credito mutuante in virtù EL rapporto nato dal finanziamento. Non si rinviene, peraltro, alcuna esplicita indicazione positiva da cui possa chiaramente inferirsi che l'espresso richiamo operato dal D.M. 20 giugno 2005 alla disciplina civilistica in tema di surroga possa intendersi avulso dal concreto funzionamento ELl'istituto, o dalla sua ratio profonda. In tal senso, è interessante notare come il richiamo a tale meccanismo privatistico non si sia dimostrato frutto di una scelta isolata: ed invero, la Legge n. 142/2022, nel convertire con modificazioni il D.L. n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis), vi inserisce l'art. 42 quater, rubricato “Progetto – ”, in cui si fa Organizzazione_5 Org_6
nuovamente espresso riferimento al fenomeno ELla surrogazione EL credito ex art. 1203
c.c. ed al D.M. EL 20 giugno 2005, stavolta sussunto direttamente nel corpo di una norma primaria.
Contro Le argomentazioni (di cui ai precedenti allegati e sposate) dalla tese, nella sostanza, a cristallizzare il richiamo all'art. 1203 c.c. in termini di mero meccanismo sostitutorio, quindi in chiave “funzionale”, peraltro in assenza di positiva deroga espressa, rivelano una lacuna logico-argomentativa, che non si ritiene colmabile in tali termini.
Il diritto azionato dal soggetto gestore EL , è, Org_2 Controparte_5
dunque, il medesimo diritto, in forza ELla surroga legale, ELla Banca erogatrice e, dunque, rappresenta un credito di natura privatistica nato da negozio di mutuo chirografo, che per essere messo ad esecuzione abbisogna di un rituale titolo esecutivo.
La surrogazione, invero, rappresenta un meccanismo “speciale”, non uno strumento di carattere generale: trattasi di un fenomeno ad hoc di subingresso/successione a titolo particolare nell'obbligazione (come la cessione EL credito e, più in ampio, la cessione EL contratto, potendo in tal senso affermarsi che si colloca nel mezzo tra le due sopracitate figure, nel generale contesto dei fenomeni successori a titolo particolare inter vivos), ma con la caratteristica peculiare – che talune correnti interpretative tendono a decodificare come puntuale fictio iuris, ma non certamente un subingresso in una pagina 22 di 28 posizione altrui mantenendo un diritto proprio, che è un controsenso logico, ancor prima che giuridico – di determinare una sopravvivenza di quella specifica posizione attiva alla sua estinzione.
Si tratta, dunque, di un meccanismo particolare, non estendibile analogicamente al di fuori ELle ipotesi previste dal legislatore, non certo di una figura-schema “contenitore”, come possono esserlo, invece, i diversi istituti ELla cessione EL credito e EL contratto, tutte vicende – a differenza ELla surroga – di natura convenzionale. In tali peculiari caratteristiche risiede il valore estremamente significativo di un richiamo specifico all'art. 1203 c.c.: non avrebbe senso (né gli opponenti e la giurisprudenza da questi citata argomentano compiutamente in senso contrario sul punto, limitandosi ad addurre argomenti meramente assertivi e, in questo senso, superficiali) intenderlo in modo, per così dire, “atecnico”, al di fuori EL suo significato specifico, che è, di per sé, eccezionale.
Al riguardo, basti pensare che, ove si fosse voluto far riferimento ad un meccanismo di rivalsa e/o recupero più ampiamente inteso, ben avrebbe potuto spendersi un richiamo al ben più “neutro” istituto EL regresso.
Spunti favorevoli all'interpretazione sin qui prospettata possono ricavarsi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso previdenziale, con riferimento al funzionamento EL Fondo di Garanzia presso l' a favore dei lavoratori per la Org_7
corresponsione EL TFR, istituito con legge 29 maggio 1982, n. 297, ove viene, mutatis mutandis, in esame una posizione creditoria nell'ambito di un rapporto privatistico – quella EL lavoratore, con riferimento al TFR- ed un fondo pubblico che funge da garante: escussa la garanzia, sarà poi, eventualmente, onere ELlo stesso Fondo insinuarsi al passivo fallimentare nei confronti ELl'impresa – datore di lavoro, portando all'insinuazione il medesimo credito di cui era portatore il lavoratore/surrogato [ex multis, Cass. Civ., sent.
n. 25168/2015, secondo cui il Fondo si surroga “nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore”; sent. n. 24672/2007, “(il Fondo di garanzia istituito presso l' Org_7
il quale è surrogato nei diritti dei lavoratori”]. O ancora, utili argomenti sul funzionamento EL meccanismo surrogatorio possono trarsi dalle pronunce ELla Suprema Corte in tema pagina 23 di 28 di assicurazione: Cass. Civ., sent. n. 1336/2009, “il credito vantato dall'assicuratore contro i danni che si sia surrogato al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso il terzo responsabile ha natura di obbligazione di valore, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel diritto EL danneggiato verso il responsabile, che non ne muta la natura”; o, ancora, Cass. Civ., sent. n. 10087/1992, secondo cui “Il credito EL che agisca in surrogazione EL proprio assicurato […] ha la stessa natura Org_7
ELl'originario credito EL danneggiato, e, quindi, è un credito di valore”).
La previsione ELla natura privatistica EL diritto azionato dal soggetto gestore EL
, in forza ELla surroga legale non è, inoltre, derogata da Org_2 Controparte_5
alcuna disposizione espressamente intesa ad attribuire natura esecutiva agli atti posti in essere dall'Ente. Come già rilevato, difatti, l'art. 21 EL D.lgs. 46/1999 dispone: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge […] le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”. La previsione di deroghe alla ordinaria natura privatistica ELle entrate in esame è disciplinata dal Legislatore in ossequio al generale principio di cui all'art. 21-ter ELla L. 241/1990, che regola la esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, disponendo che: “Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità ELl'esecuzione da parte EL soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge. Ai fini ELl'esecuzione ELle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti ELlo Stato”.
Ferma la necessità EL rispetto EL principio di legalità in riferimento alla esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, l'esecuzione dei crediti ELlo Stato è effettuata con le forme EL D.lgs. 46/1999. Da tanto consegue che, qualora dalla legge speciale non sia prevista la natura esecutiva EL procedimento di revoca ELle somme pagina 24 di 28 inteso a costituire obblighi pecuniari a carico EL singolo, l'acquisizione di somme come quelle in esame non potrà che effettuarsi ai sensi ELl'art. 21 EL D.lgs. 46/1999.
Sicché, premessa la natura indubbiamente privatistica ELle somme derivanti da mutuo chirografario, dall'esame testuale ELla normativa intesa regolare il recupero ELle somme garantite dal emerge con chiarezza la insussistenza di esplicita deroga al Org_2
principio di cui all'art. 21-ter L. 241/1990.
Invero, nel corpo ELla disposizione è richiamata l'intera procedura esattoriale disciplinata dal D.lgs. 46/1999, senza alcuna deroga alla previsione di cui all'art. 21 EL menzionato decreto e senza alcuna previsione di esecutività ad atti o provvedimenti EL
(si veda sul punto Cass. Civ. 5439/2017 ove si ribadisce che le entrate aventi causa Org_2
in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quanto risultano da titolo avente efficacia esecutiva salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, che nel caso di specie, per quanto sopra detto, non si rinvengono nell'ordinamento giuridico;
più di recente Cass. civ. 6833/2021 secondo la quale “il ruolo - che nell'ambito ELla riscossione ELle entrate tributarie assurge ex se al rango di titolo esecutivo, ai sensi EL già citato art. 49 d.P.R. n. 602/1973 - nella materia ELla riscossione ELle entrate di diritto privato non è affatto sufficiente a tal fine, occorrendo che esso sia preceduto da un atto dotato ELl'efficacia di cui all'art. 474 c.p.c., il cui contenuto sostanziale è evidentemente destinato a confluire nel ruolo stesso”).
Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, occorre rilevare che nella fattispecie in esame il mutuo (in uno con la fideiussione, in esso contenuta) rispetto al quale il
[...]
agisce, attraverso il meccanismo ELla surroga legale, non risulta fornito Parte_3
dei crismi EL titolo esecutivo in quanto non redatto né nelle forme ELl'atto pubblico, né come scrittura privata autenticata (art. 474 co. 2 numeri 2 e 3 c.p.c.), dal che discende che
Contro l'esecuzione minacciata dalla per il tramite EL ruolo azionato dall' non può CP_8
dirsi preceduta dalla rituale formazione di un titolo esecutivo e, per tale via, si rivela carente di un presupposto requisito di legittimità.
pagina 25 di 28 Con specifico riguardo alla posizione EL fideiussore, nel senso ELla necessità che l'iscrizione a ruolo sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo si traggono argomenti validi anche dalle pronunce ELle Sezioni Unite ELla S.C., emesse in sede di regolamento di giurisdizione, nn. 2655/2008 e 25934/2011: l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché fra loro collegate, mantengono una propria individualità non soltanto soggettiva - data l'estraneità EL fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia - ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa ed uniforme, mentre l'obbligazione garantita può basarsi su qualsiasi altra causa idonea allo scopo, con la conseguenza che la disciplina ELl'obbligazione garantita non influisce su quella ELla fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole, comprese quelle sulla giurisdizione (nella specie, la S.C. - dichiarando la giurisdizione EL giudice ordinario - ha rigettato il ricorso contro la sentenza d'appello che, in una controversia promossa dall nei confronti EL fideiussore di una società dichiarata decaduta Controparte_3
dal contributo per la realizzazione di uno stabilimento industriale, aveva dichiarato l'estraneità EL rapporto dedotto in giudizio rispetto a quello di finanziamento). Nel caso che occupa la fideiussione prestata dai e , depositata in atti, Controparte_1 CP_2
risulta redatta anch'essa in forma di mera scrittura privata, come tale non riconducibile al novero dei titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c.
La vicenda esecutiva (in senso lato) si rivela, in conclusione, sprovvista di quelle che, nelle parole ELla Suprema Corte, miratamente sul tema ELl'esecuzione a mezzo ruolo, sono “le situazioni che consentono di procedere all'esecuzione forzata per la riscossione di un credito, situazioni che configurano il titolo esecutivo in senso sostanziale” (cfr. Cass. Civ. S.U., sent. n. 1122/2000): ovvero, per la vicenda in esame, la formazione di un rituale titolo esecutivo, a mente ELl'art. 21 D.lgs. 46/99 (rubricato, invero, “Presupposti ELl'iscrizione a ruolo”).
Stante la natura assorbente e dirimente ELla questione circa la positiva necessità di precostituirsi un valido titolo esecutivo (allo stato, in virtù di quanto detto, mancante), ed in conseguenza ELle considerazioni svolte in merito, il conseguente accoglimento pagina 26 di 28 ELl'opposizione sulla scorta di tali profili rende superflua una puntuale disamina degli ulteriori motivi di opposizione proposti.
Per quanto attiene al governo ELle spese di lite, si ritiene disporsi nel senso ELla compensazione, ai sensi ELl'art. 92 co. 2 c.p.c.
Al riguardo, deve evidenziarsi la peculiare complessità ELla vicenda, dovuta soprattutto, più che ad un mutamente determinante ELla giurisprudenza sul tema, ad un andamento ondivago ELla stessa, tale da non rendere percepibile un orientamento dominante;
ciò anche alla luce di una lettura ELl'art. 92 c.p.c. orientata dalla nota pronuncia ELla Corte Costituzionale n. 77/2018, che ha censurato l'articolo in questione, come riformato dall'art. 13, comma 1, EL decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, per aver espunto il riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, da recuperarsi nel senso di riconoscere la possibilità di compensazione anche nelle ipotesi in cui sussistano situazioni assimilabili, per gravità, a quelle che restano tipizzate nella vigente versione ELla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento ELl'opposizione, dichiara l'illegittimità ELla esecuzione
Contro preannunziata dalla e ELl' nei confronti di CP_8 Parte_1
, e in forza ELle cartella di pagamento
[...] Controparte_1 Controparte_2
n. 07120190031463717;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Torre Annunziata, 1 marzo 2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
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