Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1659 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...] P.2, C.F._1
elettivamente domiciliato in Taormina (ME), Via Leonardo Da Vinci n. 57/b, presso lo studio dell'avv. SCIGLIO ANGELA MARIA (C.F.
), pec: fax: +39 C.F._2 Email_1
0942.480667, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RICORRENTE
E
DI nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
residente in [...], ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Piedimonte Etneo (CT), via Vittorio Emanuele II, n.
19, presso lo studio dell'avv. CASSANITI SALVATORE, (C.F.:
, pec: C.F._4 Email_2
fax: 095 644586, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
31.03.2023, premesso che in data 22.01.1986, a Parte_1
Rupperswil (Svizzera), aveva contratto matrimonio con Controparte_2
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Linguaglossa al n. 1 parte 2 serie C anno 1986); che dal matrimonio erano nati tre figli,
nato a [...] il [...], nato a [...] Per_1 Per_2
(Svizzera) l'08.09.1991, e nata a [...] il [...], tutti Per_3
ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che l'ultima residenza comune dei coniugi era stata a Trappitello, frazione di Taormina;
che da circa otto anni i coniugi vivevano di fatto separati, in quanto il deducente era rimasto a vivere nella casa coniugale, acquistata in regime di comunione legale dei beni, mentre la moglie era andata a vivere a Giardini Naxos dopo avere denunciato il deducente per la commissione di fatti di rilevanza penale con riferimento ai quali egli aveva subito sentenza penale irrevocabile;
che era venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che egli era affetto da diverse patologie ed aveva in modo permanente ridotte capacità motorie;
che egli aveva concesso ai figli maschi ed alle rispettive famiglie di vivere in due appartamenti di sua proprietà siti nel medesimo immobile ove egli viveva, ma i rapporti tra lui ed i figli e si erano incrinati ed egli in data 12.01.2023 Per_1 Per_2
aveva sporto denuncia nei loro confronti per averlo abbandonato, pur avendo bisogno di cure;
che egli era stato costretto a rivolgersi ad una casa di cura, ove si recava quotidianamente per i bisogni di cura ed assistenza, sostenendo una spesa economica di € 600,00 mensili, pur percependo solo una minima pensione di invalidità; che non era stato possibile pervenire ad una separazione
2 consensuale, avendo la accampato pretese economiche, ampiamente CP_2
prescritte, per i danni che avrebbe subito in ragione delle condotte penali per le quali egli era stato condannato;
che i coniugi erano titolari di un conto cointestato presso un istituto di credito di Aarau ove era depositata la somma di circa £ 100.000.000; che la aveva prelevato dalla cassaforte esistente CP_2
nella casa coniugale, mentre egli si trovava in carcere, la somma di £ 50.000.000 che apparteneva ad entrambi i coniugi;
che egli aveva ceduto al figlio Per_2
la propria licenza di taxi rilasciata dal Comune di Taormina con un accordo verbale di corrispondere al deducente la somma mensile di € 450,00 per tutta la durata della vita, ma il figlio aveva in realtà corrisposto una somma molto inferiore;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione, con addebito a carico della moglie, che fosse assegnata al deducente la casa coniugale sita nella frazione di Trappitello, che non fosse stabilito alcun assegno in favore della , la quale aveva risparmi che la rendevano CP_2
economicamente autosufficiente, che fosse posto a carico della ed a CP_2
favore del deducente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 800,00, in considerazione delle disagiate condizioni economiche e di salute in cui egli versava e del comportamento tenuto dalla nel periodo in cui egli era CP_2
stato in carcere, nonché in ragione del fatto che la stessa poteva contare su cospicui risparmi;
che fosse riconosciuto il diritto del deducente al 50 % del saldo del conto cointestato aperto in Svizzera e del 50 % delle somme che erano custodite nella cassetta di sicurezza sita nella casa coniugale;
che fosse riconosciuto il suo diritto di comproprietà sulla casa coniugale. Chiedeva, quindi, che decorsi i termini per la procedibilità della domanda di divorzio, fosse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 11.04.2023.
3 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il
31.05.2023, si costituiva la quale evidenziava che la Controparte_2
comunione materiale e spirituale tra i coniugi era cessata da anni a causa di una condanna definitiva pronunciata a carico del PARLATORE per maltrattamenti e per il reato di tentato omicidio commesso il 02.07.2016 ai danni della moglie, reati per i quali lo stesso aveva subito un periodo di detenzione e rispetto ai quali non mostrava di avere alcuna resipiscenza. Osservava che ella era disponibile ad addivenire ad una separazione consensuale ma desiderava che fosse ceduta ai figli la nuda proprietà degli immobili comuni, mentre intento del ricorrente era proprio quello di non lasciare nulla ai figli, rei di avere supportato la madre nel corso degli anni. Rilevava, poi, che non era vero che il ricorrente fosse incapace di badare autonomamente a se stesso e di deambulare, poiché in realtà lo stesso guidava l'autovettura e camminava per il paese, tanto che il PARLATORE non percepiva alcuna prestazione assistenziale in ragione di una eventuale invalidità.
Quanto ai rapporti di natura economica, evidenziava che il conto cointestato, che presentava alla data dell'11.09.1987 un saldo di 6.012,95 franchi, era stato totalmente prosciugato per l'acquisto della casa di Trappitello, mentre non era vero che ella si fosse appropriata durante la detenzione del marito di somme di denaro custodite nella cassaforte di casa, poiché non ne aveva le chiavi. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, non vi era motivo per modificare l'attuale situazione che vedeva il utilizzare l'appartamento sito a piano Parte_1
terra ed i figli quelli posti ai piani primo e secondo;
mentre non vi erano i presupposti per la corresponsione al PARLATORE di un assegno di mantenimento, posto che lo stesso era percettore di pensione mentre la deducente era totalmente priva di redditi e riusciva a vivere solo grazie all'aiuto dei fratelli residenti in [...]e di qualche sporadico lavoretto. Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda volta al riconoscimento in favore del di un assegno di mantenimento, che fosse rigettata la domanda di Parte_1
addebito della separazione e, in via riconvenzionale, che la separazione fosse
4 addebitata al marito, che fossero dichiarate inammissibili ed infondate le domande volte al riconoscimento del diritto del al 50 % delle Parte_1
somme esistenti su un conto cointestato e di quelle custodite in una cassetta di sicurezza collocata nella casa coniugale.
All'udienza del 15.02.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il
Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, in quanto le parti non erano comparse personalmente, e provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, che veniva rinviata, su richiesta dei procuratori delle parti, all'udienza del
09.05.2024. all'esito della quale il Giudice delegato riservava di riferire al collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 1205/2024 pubblicata il 10.05.2024 emessa ai sensi degli artt. 473 bis .49 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 473 bis .22 ult. comma c.p.c., il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi;
dichiarava che la separazione era addebitabile a rigettava la Parte_1
domanda di addebito della separazione avanzata dal ricorrente nei confronti della;
fissava altra udienza per la prosecuzione della causa, dopo il CP_2
decorso del termine di rito per la procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 20.05.2025 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa ed il Giudice delegato riservava di riferire al collegio con riferimento alle domande non decise con la menzionata sentenza non definitiva.
Osserva il collegio che, essere stata già pronunciata con sentenza non definitiva la separazione giudiziale dei coniugi con addebito a carico di ed essendo detta sentenza ormai irrevocabile per il Parte_1
decorso del termine lungo ad impugnare, occorre esaminare in questa sede la
5 domanda di divorzio congiuntamente proposta con l'atto introduttivo del giudizio e le altre domande accessorie di natura economica.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con CP_2
meriti accoglimento.
[...]
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs. 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da un anno, nel caso di separazione giudiziale, sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale giudiziale con sentenza non definitiva n.
1205/2024 pubblicata il 10.05.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in questo procedimento per il tentativo di conciliazione è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione di divorzio. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data
6 22.01.1986 a Rupperswil (Svizzera) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Linguaglossa al n. 1 parte 2 serie C anno 1986.
Quanto alla domanda avanzata dal PARLATORE volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di separazione e, successivamente, di un assegno divorzile, si deve premettere che durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi (Cass. 22.04.1998 n. 4094) ed in conseguenza di ciò l'art. 156 c.c. stabilisce che “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Dall'esame della suddetta disposizione emerge, pertanto, chiaramente che presupposto dell'assegno di mantenimento per il coniuge, nel regime della separazione, ai sensi del citato art. 156 c.c., è, tra l'altro, che al richiedente non sia addebitabile la separazione, sicché è evidente che nel caso in esame non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dal PARLATORE volta al riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento nel regime della separazione, poiché con la menzionata sentenza non definitiva è stata a lui addebitata la definitiva disgregazione della unione coniugale.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, si deve dare atto che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n.
4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato e, in particolare, non può assumere un rilievo diretto la
7 circostanza che la separazione sia stata addebitata al coniuge richiedente l'assegno. La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta (Cass. 12 luglio
2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169;
Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n. 5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame
8 congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, tenendo conto che all'assegno divorzile va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequatrice – compensativa, che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed economico – patrimoniale dei singoli coniugi”.
Sennonché nel caso in esame non ha dimostrato Parte_1
il primo presupposto per la riconoscibilità del diritto a percepire un assegno divorzile, vale a dire la sussistenza di un apprezzabile divario nella condizione economica dele parti. Infatti, dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente emerge che questi, nell'anno 2021, ha percepito un reddito annuo di €
8.138,00, mentre la ha affermato di essere totalmente priva di redditi. CP_2
Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che il PARLATORE non sia in grado con le proprie entrate di condure una esistenza dignitosa, mentre non è stata neppure allegata l'esistenza di una esigenza “perequativa – compensativa”.
Alla stregua delle superiori considerazioni non ricorrono, pertanto, i presupposti neppure per il riconoscimento al PARLATORE di un assegno divorzile.
Non può, altresì, essere accolta la domanda del ricorrente volta all'assegnazione in suo favore della casa coniugale. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: "il godimento della casa
9 familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli".
Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ.
Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348). L'assegnazione della casa coniugale non rappresenta, dunque, una componente delle obbligazioni patrimoniali conseguenti alla separazione o al divorzio o un modo per realizzare il mantenimento del coniuge più debole e, nel nuovo regime, introdotto già con la
154/2006, la scelta cui il giudice è chiamato non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti che funge da presupposto inderogabile dell'assegnazione.
Di conseguenza, essendo pacifico che i figli maggiorenni sono ormai autonomi e che gli stessi non vivono con il padre, è evidente che la casa coniugale non può essere assegnata al PARLATORE.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande avanzate dal ricorrente volte alla restituzione di somme di cui la moglie si sarebbe appropriata, in quanto l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. Detto cumulo, pertanto, non può operare nelle ipotesi in cui si prospettano domande soggette al rito ordinario che, come nel caso in esame, siano autonome e separate rispetto alle domande di separazione personale e di
10 divorzio, soggette al rito previsto per le cause in materia di famiglia (cfr. Cass. civ. sez. I del 13 ottobre 2005 n. 19886).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla media complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022, utilizzando lo scaglione previsto per le cause di valore
“indeterminabile” basso, in complessivi € 7.616,00 per compensi, di cui €
1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed € 2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del
15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Essendo la resistente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il pagamento di tali spese andrà effettuato a favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 31.03.2023, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 22.01.1986 a
Rupperswil (Svizzera) con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Linguaglossa al n. 1 parte 2 serie C anno 1986, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] Controparte_2
nata a [...] il [...];
2) rigetta le domande avanzate da volte al Parte_1
riconoscimento in suo favore di un assegno nel regime della separazione e di un assegno divorzile;
3) rigetta la domanda avanzata da volta Parte_1
all'assegnazione in suo favore della casa coniugale;
11 4) dichiara inammissibili le altre domande avanzate dal ricorrente;
5) condanna al pagamento delle spese processuali, che Parte_1
liquida in complessivi € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per fase studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria, ed €
2.905,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; dispone che il pagamento di tali spese sia effettuato a favore dell'Erario;
6) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Linguaglossa (CT) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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