TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il BU di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2932 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012
Avente a oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e vertente
TRA
UR GI, (C.F. [...]) e GA ZI., (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Spallieri (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliati in Maddaloni (CE), alla via Cucciarella
n.104;
-Attori-
E
EDILRES SRL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 00689230639), in persona del suo liquidatore
AN SA AR (C.F. [...]), in sostituzione del Fu Ing. Mario
Merone, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Bovienzo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata in S. AR C.V. (CE), alla via Mazzocchi n.130;
-Convenuta in riconvenzionale-
NONCHÉ
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI S. MARIA C.V., (C.F.
80416110585) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Napoli, (C.F. ADS80030620639) domiciliataria in via Diaz n.11;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi IO IA e PA AU evocavano in giudizio, innanzi l'intestato BU, i convenuti indicati in epigrafe esponendo di aver costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili con atto pubblico del 20.07.2024, annotato a margine dell'atto di matrimonio il giorno 05.10.2004 e trascritto nei Registri della Conservatoria
Immobiliare di S. AR C.V. con nota di presentazione del 02.08.2004 n.115 RG n-
31784 RP n- 22533, che in data 30.07.2008, su nota della società DI S.r.l., la
Conservatoria iscriveva ipoteca giudiziale sugli immobili confluiti nel fondo patrimoniale in forza di sentenza del medesimo BU e che tale iscrizione era da considerarsi illegittima poiché limitava la piena disponibilità rispetto allo scopo per il quale erano stati costituiti in fondo patrimoniale.
In conseguenza di ciò chiedeva al BU adito: “Accogliere la domanda e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa AR Capua Vetere di annotare la cancellazione, ai sensi dell'art. 2882 c.c., dell'ipoteca giudiziale con nota di trascrizione
n. 268 del 30/07/2008 RG 36318 RP 6102 a favore di DI S.r.L. illegittimamente iscritta sugli immobili oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.: 1) appartamento sito in
S. AR C.V. alla via Pierantoni n. 23 identificato al Catasto con foglio 5, part. 394, sub 33, cat. A/2; 2) appartamento sito in S. AR C.V. alla via Sturzo n. 43 identificato al Catasto con foglio 5, part. 5178, sub 26, cat. A/2 (già part. 150, sub 26); vano garage sito in S.
AR C.V. alla via Sturzo identificato al Catasto con foglio 5, part. 479, sub 7, cat. C/6.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, maggiorazione ex art.14 T.P.,
Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituita i giudizio la DI Srl contestava la domanda attrice ed eccepiva la inefficac ia degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale contro la stessa, la quale, a parte l'ipoteca giudiziale a fronte della sentenza definitiva di primo grado, aveva già trascritto sequestro giudiziario a garanzia del suo avere e comunque provveduto alla trascrizione in data 04.07.2003 anteriore alla costituzione del fondo. In via riconvenzionale chiedeva di revocare il fondo patrimoniale anche e/o per effetto simulatorio sui beni immobili oggetto del fondo stesso.
Concludeva affinchè l'adito dichiarasse “inefficace nei confronti della DI srl l'atto per notar Provitera di costituzione del fondo patrimoniale di famiglia stante l'esistenza del sequestro conservativo convalidato in giudizio di prime cure, trascritto e non oggetto di appello specifico e dovuto nel prosieguo degli atti;
in caso di scostamento di quanto al n.1 richiesto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale in revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale di famiglia, dichiarare la nullità e l'inefficacia del fondo patrimoniale, anche per effetto simulatorio, quale atto gratuito ai fini di sottrarre i beni alla garanzia del credito e/o alla maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito e/o comunque, per sottrarre all'adempimento del dovuto, dopo vari e lunghissimi giudizi nei quali è stata sempre soccombente l'attrice ed il coniuge per tardare ed eludere il giusto pagamento del risarcimento liquidato;
ciò senza dire che la proprietà è unicamente della IO prima obbligata e attrice nella domanda ex art. 2932 c.c. senza che intervenisse pagamento e suo inadempimento (inadimplendi non est adimplendum;
condannare gli attori al pagamento delle competenze ed onorari oltre a spese del giudizio comprensive del contributo unificato per € 660,00”.
Si costituiva altresì la convenuta Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri
Immobiliari di S. AR C.V. eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del BU di Napoli. Nel merito rilevava l'assenza di qualsiasi responsabilità essendo alla stessa preclusa ogni indagine tesa ad accertare la sussistenza del credito;
deduceva di essere legittimata alla sola verifica della regolarità formale del titolo esibito e costituito, nel caso di specie, dalla copia conforme della sentenza di condanna. In conseguenza di tanto chiedeva l'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza e, in subordine, la reiezione di tutte le domande proposte, vinte le spese.
In prima udienza parte attrice, preso atto delle difese assunte dalla convenuta srl DI, proponeva domanda in reconventio reconventionis di declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare disposto in altro giudizio perché non convertito in pignoramento nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza ex art. 156 disp att. c.p.c.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie la causa seguiva una istruttoria prevalentemente documentale.
All'udienza del 25 novembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 23 settembre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. AR C.V.
Sebbene la giurisprudenza (e con essa anche la dottrina) non siano univoche (o non lo siano state, almeno in passato) nell'affermare la competenza, nelle ipotesi di domanda di riduzione e cancellazione dell'ipoteca, del giudice (ossia del BU) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., si ritiene che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass.
n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del
26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per afferma re l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da alcuni autori, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma
3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione).
Ciò posto, ed evidenziandosi che la competenza va valutata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (Cass. n. 20508 del 29/08/2017 Rv. 645705 — 01 e Cass. n.
9028 del 18/04/2014 Rv. 631160 — 01) e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, questo Giudice ritiene che nella specie ricorra comunque, pur se viene in considerazione una domanda presupposta di illegittimità che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria e quindi di stretta attinenza ai soli profili formali, un'azione concernente beni immobili, ascrivibile, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 21 del codice di rito.
Sulla base delle dette considerazioni, avendo parte attrice chiesto la cancellazione dell'ipoteca gravante sui soli beni immobili (sopra meglio descritti) siti nell'ambito della competenza territoriale del BU di S. AR C.V., l'eccezione di incompetenza va denegata e deve essere dichiarata la competenza a conoscere della causa dell'intestato
BU. La legittimazione delle parti, tenuto conto che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014).
Inoltre, le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo, sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda principale spiegata da IO IA e PA AU
è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre premettere che il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio è astrattamente opponibile ai creditori convenuti, dal momento che la trascrizione del vincolo ai sensi dell'articolo 2647 cod. civ. è degradata a pubbl icità notizia (Cass. Civ. SS.UU. 13/10/2009, n. 21658) e l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio è l'unico elemento che rende opponibile ai creditori l'esistenza del fondo;
di conseguenza, e' tale adempimen to che deve essere provato per impedire le azioni esecutive (o per opporsi alle azioni esecutive sui beni compresi nel fondo non essendo sufficiente provare la sola costituzione del fondo
(per la formazione del principio si veda Cass. civ. 28/09/2012, n. 16526).
La giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia. In particolare al fine di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente ed anche il diritt o di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, oppure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famigli a. Inoltre, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze del pieno mantenimento e l'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto insieme e per sé considerata (ex multis Cass. civ., 25/10/2021 n. 29983: .civc.he
Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2904; Cass. civ., 5 maggio 2017 n. 10975; Cass. civ., 7 giugno 2021 n. 15741; Cass. civ. 23 ottobre 2020 n. 23253).
In tale contesto, i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale all o svolgimento ed allo sviluppo della vita familiare, al miglioramento del benessere anche economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., 08/02/2021 n.
2904).
Ciò posto, in concreto gli attori non hanno dato prova della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
Nella fattispecie è provato per tabulas che: il debito contratto dagli odierni attori trae origine dalla sentenza parziale n. 1418/2002, resa dall'intestato BU , nella quale veniva rigettata la tutela ex art. 2932 c.c. invocata da IO IA nei confronti della
DI srl;
che con atto per notar Fabio Provitera del 20 luglio 2004 Rep. 4521 Racc.
2136 i coniugi IO e PA costituivano fondo patrimoniale sui seguenti immobili:
“appartamento sito in S. AR C.V. alla via Pierantonio n. 23, identificato al catasto con foglio 5, part. 394, sub. 33, cat. A/2; appartamento sito in S. AR C.V. alla via Sturzo
n. 43, identificato al catasto con foglio 5, part. 5178, sub.26, cat A/2; vano garage sito in
S. AR C.V. alla via Sturzo, identificato al catasto con foglio 5, part. 479, sub. 7, cat.
C/6”; il suddetto atto veniva trascritto presso la Conservatoria dei beni immobili di S.
AR C.V. con nota del 2 agosto 2004 n. 115 R.G. 31784 rep. 22533 nonché annotato il
05.10.2004 a margine dell'estratto di matrimonio;
con sentenza definitiva n. 2530 del 21 ottobre 2004 dall'intestato BU IO IA veniva condannata al ristoro dei danni subiti dalla DI srl per la complessiva somma di € 219.692,02 oltre spese legali, confermata in sede di gravame con sentenza n. 3717/2005 pubblicata il
27.12.2005 ed anche in sede di legittimità con sentenza n. 9134/2011.
In sostanza gli attori non hanno provato che il debito era stato contratto per uno scopo del tutto estraneo ai bisogni della famiglia e non hanno neppure dimostrato che il creditore ne fosse a conoscenza, invero, dal tenore della domanda avanzata dalla IO, tesa al trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 c.c. si desume un ulteriore elemento a sostegno della presunzione di inerenza al benessere economico della famiglia. Invero, l'azione intrapresa dalla IO ai sensi dell'art. 2932 c.c. appare finalizzata al benessere materiale della famiglia, in quanto diretta ad un accrescimento economico immobiliare e, come tale, contratta per bisogni familiari ed a vantaggio della stessa.
Ne consegue che la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non può trovare accoglimento ed alla quale resta assorbita la domanda di cancellazione dell'ipoteca nonché la dedotta responsabilità della Conservatoria dei registri immobiliari di Santa AR Capua Vetere.
Va comunque rilevato, che al conservatore è preclusa ogni indagine tesa ad accertare la sussistenza del credito che l'ipoteca garantisce dovendosi limitare a verificare la regolarità formale del titolo esibito, costituito, nel caso di specie, dalla copia conforme della sentenza di condanna.
Sul punto, l'art. 2674 c.c. demanda al conservatore il solo controllo degli elementi estrinseci e formali indicati puntualmente dalla norma di cui sopra, la quale precisa che
“in ogni altro caso, il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizione, le iscrizioni e le annotazioni richieste”.
Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, emerge l'assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta agenzia nei fatti oggetto del presente giudizio.
Parimenti va rigettata la reconventio reconventionis proposta da parte attrice tesa alla declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare degli immobili attorei disposto in altro giudizio, perché non convertito in pignoramento nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza ex art. 156 disp att. c.p.c.
Al riguardo si osserva che parte attrice ha sostanzialmente domandato di applicare l'art. 669 novies c.p.c., in via analogica, ossia al di fuori dell'ambito applicativo della norma (e pertanto al di fuori delle fattispecie ivi espressamente previste), chiedendo di dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo quale conseguenza della sopravvenuta impossibilità (a suo dire) di tradurre tale sequestro in un processo esecutivo a causa della avvenuta decadenza di parte convenuta dalla possibilità di compiere tardivamente gli adempimenti all'uopo richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.e.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che le ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare sono unicamente quelle tassativamente previste dall'art. 669 novies c.p.c.: “Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 novies cod. proc. civ. (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 octies comma sesto e settimo cod. proc. civ.). Innanzitutto, la fattispecie in questione (mancata tempestiva effettuazione delle formalità previste dall'art. 156 commi primo e secondo disp att c.p.c.) non rientra nella previsione dell'art. 669 novies quale ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare: infatti, al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento cosicché, da quel momento, il sequestro, come tale, non esiste più, ma esiste il pignoramento, quale primo atto del processo esecutivo così (automaticamente) iniziato, ragion per cui, da quel momento in poi, può discutersi esclusivamente della efficacia del pignoramento (non più di quella del sequestro).
La Corte di Cassazione è estremamente costante (se non addirittura granitica) nello statuire tale principio in tali termini: “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre
l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta
l'inefficacia del pignoramento". (Cass., Sez. 3, Sentenza n 18536 |del 03/09/2007).
Ulteriormente, la Corte di Cassazione sottolinea e chiarisce ancor meglio i suddetti principi, statuendo che: “la trasformazione della misura cautelare in atto iniziale dell'esecuzione avviene, ipso iure, al momento del formarsi del titolo esecutivo” (Cass., Sez.
3, sentenza n. 924/1971) con ciò evidenziando che, per aversi conversione del sequestro conservativo in pignoramento e conseguente inizio del processo esecutivo, le attività di cui al citato art. 156 disp. att. C.p.c. non sono necessarie, essendo allo scopo sufficiente la pronuncia della sentenza di merito che avviene tecnicamente mediante il deposito (da parte del giudice del merito, nella Cancelleria contenzioso) della sentenza di condanna esecutiva;
- che il pignoramento, non è inesistente qualora sia mancata l'annotazione, nel termine perentorio stabilito dal secondo comma dell'art. 156 disp. att. Cod. proc. civ della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro nei registri immobiliari”
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 747/1974), confermando, pertanto, che le attività previste dall'art. 156 cit. sono strumentali, non alla conversione del sequestro in pignoramento che si verifica automaticamente di diritto ma, ad evitare il formarsi di una fattispecie estintiva del processo esecutivo, ormai iniziato con la pronuncia della sentenza di condanna esecutiva e con la conseguente automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Dai principi giurisprudenziale suindicati si desume che la mera pronuncia (mediante deposito nella cancelleria degli affari civili contenziosi) della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva è, di per sé solo, sufficiente a cagionare, in pari data, la conversione di diritto (ossia automatica) del sequestro conservativo in pignoramento e pertanto l'inizio e la pendenza del processo esecutivo (pur in mancanza di iscrizione a ruolo del processo esecutivo presso la Cancelleria del competente giudice dell'esecuzione)
e che le attività previste dall'art. 156 disp. att. c.p.c. non rilevano giuridicamente, sul piano sostanziale, al fine della attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ma rilevano, sul piano processuale, quali attività di impulso proce ssuale il cui mancato, tempestivo, adempimento può concorrere (non essendo da solo sufficiente) alla formazione di una fattispecie estintiva del processo esecutivo ormai iniziato (quale fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva).
Con tali principi sono infatti coerenti le ulteriori seguenti massime dalle quali sono desumibili la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione territorialmente competente e le rituali modalità processuali per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (nel quale ormai il sequestro conservativo si è convertito) e per la conseguente dichiarazione di estinzione del processo esecutivo (con conseguente ordine di cancellazione delle trascrizioni): “Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara estinto il processo esecutivo, a norma dell'art.630 cod. proc. civ., per non avere la parte, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, provveduto all'osservanza delle formalità indicate nell'art. 156 disp. Att. Cod. proc. civ., ha forma e contenuto di ordinanza è non è impugnabile con istanza di regolamento di Competenza, ma soltanto con reclamo al collegio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 146 del 14/01/1967); “Per il disposto dell'art 686 cod. proc civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo). L'attività imposta al sequestrante dall'art 156 disp att cod proc civ, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio. Il mancato tempestivo compimento di quell'attività di impulso processuale provoca l'estinzione del processo esecutivo, per il disposto dell'art
630, primo comma, cod proc civ, e conseguenzialmente, per il disposto dell'art 632, primo comma, cod proc civ, la inefficacia del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo. A norma dell'art 630, secondo comma, cod. proc. civ, l'estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo deve essere eccepita dai soggetti interessati 'prima di ogni altra difesa'; e l'ultimo e definitivo momento preclusivo dell'eccezione è l'udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo comma, e 569, secondo comma, cod. proc. civ., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita”. “L'inefficacia del pignoramento in cui si sia automaticamente convertito il sequestro conservativo, ndr) opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) nell'ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 747 del15/03/1974).
Alla stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente sequestro, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un'azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa come azione dichiarativa, poiché in questo caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007).
Alla luce dei principi sanciti nella giurisprudenza, l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento dovuta ad inattività della parte (creditore sequestrante-pignorante) che abbia omesso di compiere tempestivamente le attività prescritte a pena di decadenza dall'art. 156 disp att cpc può essere dichiarata unicamente dal giudice dell'esecuzione (territorialmente competente) mediante provvedimento avente forma di ordinanza a norma dell'art. 630 c.p.c.
Per tutti i motivi sopra esposti la richiesta declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare sui beni immobili oggetto di causa non può trovare accoglimento in quanto, per un verso, quale istanza ex art. 669 novies c.p.c., risulta infondata nel merito (posto che il sequestro conservativo non può essere dichiarato inefficace, sia poiché tale fattispecie di inefficacia non risulta espressamente prevista come tale sia poiché il sequestro conservativo non esiste più come tale, essendo stato convertito in pignoramento, e non può, allo stato, neppure ritenersi inutiliter dato, stante la sanabilità della fattispecie complessa estintiva del processo esecutivo ormai iniziato all'esito della automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento); per altro verso, quale istanza di estinzione del processo esecutivo a norma dell'art. 630 c.p.c. (e 632
c.p.c.) non è stata proposta, mediante forme e modalità procedimentali irrituali ed inammissibili, davanti a giudice funzionalmente incompetente ed infine, la suddetta istanza non può neppure qualificarsi alla stregua di domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva non essendo stata così espressamente formulata e non essendo stata proposta con le relative forme e modalità.
Per le ragioni innanzi richiamate va altresì rigettata la domanda spiegata dalla DI srl con la quale si chiede la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale ex adver so costituito in virtù dell'esistenza del sequestro conservativo giacché, essendosi avverata la conversione ope legis in pignoramento tale domanda non può essere oggetto di scrutinio innanzi a codesto Giudicante funzionalmente incompetente.
Con riguardo alle ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale ed in subordine dalla convenuta DI srl va ricordato che: “l'azione revocatoria e quella di simulazione sono del tutto diverse per contenuto e finalità; infatti mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria d'inefficacia, quello impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente (simulazione assoluta) o è diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullità: inoltre, mentre per l'azione revocatoria è richiesta, in ogni caso, l'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, da tali elementi si prescinde, invece, nell'azione di simulazione” (cfr. Cass. 11372/2005); -
“l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto
e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra”.
La differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (cfr. Cass. 21083/2016, che richiama Cass.
17867/2007).
Ciò premesso, nel caso di specie l'odierna convenuta ha proposto cumulativamente l'azione di simulazione e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901.
La domanda di nullità per simulazione assoluta è infondata per le ragioni che seguono.
Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. 13345/2015, che richiama Cass.
25490/2008 e 8188/1994; nello stesso senso, 7945/2017, 6987/2016 e 25612/2015) .
Infatti, con l'azione di simulazione assoluta si mira ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti (cfr. Cass. 9875/2005) e, nell'ipotesi di simulazione assoluta di un atto dedotta da un terzo, è ammessa la prova per presunzioni, in relazione alla quale “spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (cfr. Cass. 8892/2020, che richiama Cass. 22801/2014 e 29504/2019).
Ciò chiarito, nel caso di specie la convenuta DI non ha dimostrato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale era stato posto in essere solo apparentemente e che nessun effetto era stato in realtà voluto dai convenuti.
Va osservato che la consapevolezza delle difficili condizioni economiche (anche per la presenza di varie esposizioni debitorie) e del pregiudizio potenziale per i creditori non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per comprovare la simulazione assoluta, che si verifica, come si è detto, quando le parti stipulano un atto di cui non vogliono gli effetti.
Ne segue che i predetti elementi presuntivi non dimostrano l'esistenza di un accordo simulatorio, dovendo perciò rigettarsi la domanda di nullità per simulazione assoluta.
Va, invece fondata la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c..
Com'è noto, con l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza anche in capo al terzo (scientia damni).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo e quello opposto in cui lo stesso sia sorto successivamente, ammettendo per entrambi i casi l'azione, ma richiedendo, nel secondo caso, la sussistenza anche del consilium fraudis, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio.
Nel presente giudizio la convenuta ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, ha dimostrato di essere titolare di un credito come accertato con la sentenza non definitiva del 2002, la sentenza n. 2530/2004, confermata sia in sede di gravame che di legittimità.
In secondo luogo, sussiste il requisito oggettivo dell'eventus damni, che si ha ogni qual volta, in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore, si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa.
Sul punto, va ricordato che: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. 1896/2012 e 3676/2011; nello stesso senso, Cass
3866/2020, 4728/2018, 9461/2016 e 1902/2015); - la “rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., fra tante, Cass. 7423/2021, 19541/2019, 24183/2018, 19207/2018, 9461/2016,
8931/2013 e 7767/2007).
Ciò chiarito, nel caso di specie il pregiudizio per il creditore risulta manifesto, in quanto i convenuti hanno conferito nel fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà e (pur avendone l'onere) non hanno provato che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il creditore.
In terzo luogo, sussiste il requisito soggettivo della scientia damni, dato dalla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo.
In proposito, va evidenziato che l'atto impugnato è un atto a titolo gratuito, posto in essere in prossimità della sentenza definitiva di condanna.
Più in dettaglio, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20 luglio 2004 è un atto a titolo gratuito in quanto, per giurisprudenza costante, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr., fra tante, Cass. 5868/2021,
9641/2020, 25423/2019, 2820/2018, 29298/2017, 9128/2016 e 3568/2015).
Inoltre, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale , seppur precedente alla statuizione sul quantum è di gran lunga successivo alla sentenza che statuiva sull'an debeatur.
Ne segue che non occorre dimostrare nel caso di specie il consilium fraudis e, inoltre, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, non è necessario provare la consapevolezza del terzo, ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore. È stato peraltro evidenziato che non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante, Cass. 23326/2018, 22365/2007 e 2303/1996).
Nel caso di specie, non è dubbio che i convenuti fossero consapevoli del fatto che l'atto dispositivo (conferimento di immobili nel fondo patrimoniale) comportava la sottrazione alla garanzia del creditore.
Dunque, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della DI srl dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20 luglio 2004, per notar Provitera, rep. n. 4521 e racc. n.2136.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione di diritto.
Spese processuali
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “ la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese ( art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi ( art. 92 comma 2 c.p.c.); a tal fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22/02/2016).
P.Q.M.
Il BU di S. AR C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda principale spiegata dai coniugi IO IA e PA
AU di cancellazione ai sensi dell'art. 2882 c.c. dell'ipoteca giudiziale con nota di trascrizione n.268 del 30.07.2008 RG 36318 Rp. 6102 a favore di DI srl illegittimamente iscritta sugli immobili oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167
c.c.;
- Rigetta la reconventio recoventionis tesa alla declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale;
- Rigetta la domanda proposta in via principale dalla DI srl tesa a far dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale stante l'esistenza del sequestro conservativo;
- Rigetta la domanda di accertamento della nullità per simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale;
- In accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata, dichiara l'inefficacia, nei confronti della DI srl dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20 luglio 2004, Notaio Fabio Provitera, rep . 4521
Racc. 2136;
- Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così è deciso, Santa AR Capua Vetere lì, 18/3/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il BU di Santa AR Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2932 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2012
Avente a oggetto: “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni” e vertente
TRA
UR GI, (C.F. [...]) e GA ZI., (C.F.
[...]) rappresentati e difesi dall'avv.to Antonio Spallieri (C.F.
[...]) ed elettivamente domiciliati in Maddaloni (CE), alla via Cucciarella
n.104;
-Attori-
E
EDILRES SRL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. 00689230639), in persona del suo liquidatore
AN SA AR (C.F. [...]), in sostituzione del Fu Ing. Mario
Merone, rappresentata e difesa dall'Avv.to Nicola Bovienzo (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata in S. AR C.V. (CE), alla via Mazzocchi n.130;
-Convenuta in riconvenzionale-
NONCHÉ
CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI S. MARIA C.V., (C.F.
80416110585) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di
Napoli, (C.F. ADS80030620639) domiciliataria in via Diaz n.11;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti. RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi IO IA e PA AU evocavano in giudizio, innanzi l'intestato BU, i convenuti indicati in epigrafe esponendo di aver costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili con atto pubblico del 20.07.2024, annotato a margine dell'atto di matrimonio il giorno 05.10.2004 e trascritto nei Registri della Conservatoria
Immobiliare di S. AR C.V. con nota di presentazione del 02.08.2004 n.115 RG n-
31784 RP n- 22533, che in data 30.07.2008, su nota della società DI S.r.l., la
Conservatoria iscriveva ipoteca giudiziale sugli immobili confluiti nel fondo patrimoniale in forza di sentenza del medesimo BU e che tale iscrizione era da considerarsi illegittima poiché limitava la piena disponibilità rispetto allo scopo per il quale erano stati costituiti in fondo patrimoniale.
In conseguenza di ciò chiedeva al BU adito: “Accogliere la domanda e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Santa AR Capua Vetere di annotare la cancellazione, ai sensi dell'art. 2882 c.c., dell'ipoteca giudiziale con nota di trascrizione
n. 268 del 30/07/2008 RG 36318 RP 6102 a favore di DI S.r.L. illegittimamente iscritta sugli immobili oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.: 1) appartamento sito in
S. AR C.V. alla via Pierantoni n. 23 identificato al Catasto con foglio 5, part. 394, sub 33, cat. A/2; 2) appartamento sito in S. AR C.V. alla via Sturzo n. 43 identificato al Catasto con foglio 5, part. 5178, sub 26, cat. A/2 (già part. 150, sub 26); vano garage sito in S.
AR C.V. alla via Sturzo identificato al Catasto con foglio 5, part. 479, sub 7, cat. C/6.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfettario, maggiorazione ex art.14 T.P.,
Iva e Cpa con attribuzione al procuratore antistatario”.
Costituita i giudizio la DI Srl contestava la domanda attrice ed eccepiva la inefficac ia degli effetti della costituzione del fondo patrimoniale contro la stessa, la quale, a parte l'ipoteca giudiziale a fronte della sentenza definitiva di primo grado, aveva già trascritto sequestro giudiziario a garanzia del suo avere e comunque provveduto alla trascrizione in data 04.07.2003 anteriore alla costituzione del fondo. In via riconvenzionale chiedeva di revocare il fondo patrimoniale anche e/o per effetto simulatorio sui beni immobili oggetto del fondo stesso.
Concludeva affinchè l'adito dichiarasse “inefficace nei confronti della DI srl l'atto per notar Provitera di costituzione del fondo patrimoniale di famiglia stante l'esistenza del sequestro conservativo convalidato in giudizio di prime cure, trascritto e non oggetto di appello specifico e dovuto nel prosieguo degli atti;
in caso di scostamento di quanto al n.1 richiesto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale in revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale di famiglia, dichiarare la nullità e l'inefficacia del fondo patrimoniale, anche per effetto simulatorio, quale atto gratuito ai fini di sottrarre i beni alla garanzia del credito e/o alla maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito e/o comunque, per sottrarre all'adempimento del dovuto, dopo vari e lunghissimi giudizi nei quali è stata sempre soccombente l'attrice ed il coniuge per tardare ed eludere il giusto pagamento del risarcimento liquidato;
ciò senza dire che la proprietà è unicamente della IO prima obbligata e attrice nella domanda ex art. 2932 c.c. senza che intervenisse pagamento e suo inadempimento (inadimplendi non est adimplendum;
condannare gli attori al pagamento delle competenze ed onorari oltre a spese del giudizio comprensive del contributo unificato per € 660,00”.
Si costituiva altresì la convenuta Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri
Immobiliari di S. AR C.V. eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del BU di Napoli. Nel merito rilevava l'assenza di qualsiasi responsabilità essendo alla stessa preclusa ogni indagine tesa ad accertare la sussistenza del credito;
deduceva di essere legittimata alla sola verifica della regolarità formale del titolo esibito e costituito, nel caso di specie, dalla copia conforme della sentenza di condanna. In conseguenza di tanto chiedeva l'accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza e, in subordine, la reiezione di tutte le domande proposte, vinte le spese.
In prima udienza parte attrice, preso atto delle difese assunte dalla convenuta srl DI, proponeva domanda in reconventio reconventionis di declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare disposto in altro giudizio perché non convertito in pignoramento nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza ex art. 156 disp att. c.p.c.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie la causa seguiva una istruttoria prevalentemente documentale.
All'udienza del 25 novembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti la causa veniva riservata in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 23 settembre 2021, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Agenzia del Territorio – Conservatoria dei Registri Immobiliari di S. AR C.V.
Sebbene la giurisprudenza (e con essa anche la dottrina) non siano univoche (o non lo siano state, almeno in passato) nell'affermare la competenza, nelle ipotesi di domanda di riduzione e cancellazione dell'ipoteca, del giudice (ossia del BU) del luogo in cui i beni si trovano, in applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., essendosi ritenuto (si veda, sul punto, Cass. n. 3100 del 30/10/1971 Rv. 354427 - 01) che nei casi in cui si contesti la stessa entità del credito per il quale si procede dovrebbe farsi applicazione del criterio generale di cui all'art. 18 cod. proc. civ., si ritiene che la stretta vicinanza tra l'istituto della cancellazione e quello della riduzione dell'ipoteca debba condurre a ribadire l'orientamento, oramai risalente (Cass. n. 00100 del14/01/1974 Rv 367646 — 01, Cass.
n. 03601 del 6/08/1977 Rv. 387211 —01 e da ultimo da Cass. n. 06958 del
26/07/1994 Rv. 487525 — 01, che lo ha applicato anche in fattispecie di cancellazione conseguente a venire meno della stessa obbligazione garantita), per afferma re l'applicabilità del criterio di competenza di carattere generale, di cui all'art. 21 cod. proc. civ., in materia di azioni aventi ad oggetto beni immobili, o, meglio diritti reali su beni immobili (sul quale concorda anche la dottrina maggioritaria, sebbene contrastata da alcuni autori, dei quali si omette la citazione in ossequio al disposto dell'art. 118, comma
3, disp. att. cod. proc. civ., i quali hanno affermato che nel caso di riduzione dell'ipoteca, per venire meno, totale o parziale, del credito garantito, l'azione è di carattere personale, in quanto volta a supplire, mediante il provvedimento giudiziale, alla carenza di consenso del creditore alla riduzione).
Ciò posto, ed evidenziandosi che la competenza va valutata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda (Cass. n. 20508 del 29/08/2017 Rv. 645705 — 01 e Cass. n.
9028 del 18/04/2014 Rv. 631160 — 01) e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, questo Giudice ritiene che nella specie ricorra comunque, pur se viene in considerazione una domanda presupposta di illegittimità che ha dato luogo all'iscrizione ipotecaria e quindi di stretta attinenza ai soli profili formali, un'azione concernente beni immobili, ascrivibile, quindi, all'ambito di applicazione dell'art. 21 del codice di rito.
Sulla base delle dette considerazioni, avendo parte attrice chiesto la cancellazione dell'ipoteca gravante sui soli beni immobili (sopra meglio descritti) siti nell'ambito della competenza territoriale del BU di S. AR C.V., l'eccezione di incompetenza va denegata e deve essere dichiarata la competenza a conoscere della causa dell'intestato
BU. La legittimazione delle parti, tenuto conto che le stesse nulla sul punto hanno contestato, consente di ritenere assolto l'onere probatorio anche in ordine alla legittimazione attiva e passiva, sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014).
Inoltre, le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, le parti convenute, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo, sono state poste nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda principale spiegata da IO IA e PA AU
è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Occorre premettere che il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio è astrattamente opponibile ai creditori convenuti, dal momento che la trascrizione del vincolo ai sensi dell'articolo 2647 cod. civ. è degradata a pubbl icità notizia (Cass. Civ. SS.UU. 13/10/2009, n. 21658) e l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio è l'unico elemento che rende opponibile ai creditori l'esistenza del fondo;
di conseguenza, e' tale adempimen to che deve essere provato per impedire le azioni esecutive (o per opporsi alle azioni esecutive sui beni compresi nel fondo non essendo sufficiente provare la sola costituzione del fondo
(per la formazione del principio si veda Cass. civ. 28/09/2012, n. 16526).
La giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa l'estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia. In particolare al fine di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente ed anche il diritt o di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, oppure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famigli a. Inoltre, la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze del pieno mantenimento e l'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto insieme e per sé considerata (ex multis Cass. civ., 25/10/2021 n. 29983: .civc.he
Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2904; Cass. civ., 5 maggio 2017 n. 10975; Cass. civ., 7 giugno 2021 n. 15741; Cass. civ. 23 ottobre 2020 n. 23253).
In tale contesto, i bisogni della famiglia devono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità cosiddette essenziali o indispensabili della famiglia ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale all o svolgimento ed allo sviluppo della vita familiare, al miglioramento del benessere anche economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., 08/02/2021 n.
2904).
Ciò posto, in concreto gli attori non hanno dato prova della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.
Nella fattispecie è provato per tabulas che: il debito contratto dagli odierni attori trae origine dalla sentenza parziale n. 1418/2002, resa dall'intestato BU , nella quale veniva rigettata la tutela ex art. 2932 c.c. invocata da IO IA nei confronti della
DI srl;
che con atto per notar Fabio Provitera del 20 luglio 2004 Rep. 4521 Racc.
2136 i coniugi IO e PA costituivano fondo patrimoniale sui seguenti immobili:
“appartamento sito in S. AR C.V. alla via Pierantonio n. 23, identificato al catasto con foglio 5, part. 394, sub. 33, cat. A/2; appartamento sito in S. AR C.V. alla via Sturzo
n. 43, identificato al catasto con foglio 5, part. 5178, sub.26, cat A/2; vano garage sito in
S. AR C.V. alla via Sturzo, identificato al catasto con foglio 5, part. 479, sub. 7, cat.
C/6”; il suddetto atto veniva trascritto presso la Conservatoria dei beni immobili di S.
AR C.V. con nota del 2 agosto 2004 n. 115 R.G. 31784 rep. 22533 nonché annotato il
05.10.2004 a margine dell'estratto di matrimonio;
con sentenza definitiva n. 2530 del 21 ottobre 2004 dall'intestato BU IO IA veniva condannata al ristoro dei danni subiti dalla DI srl per la complessiva somma di € 219.692,02 oltre spese legali, confermata in sede di gravame con sentenza n. 3717/2005 pubblicata il
27.12.2005 ed anche in sede di legittimità con sentenza n. 9134/2011.
In sostanza gli attori non hanno provato che il debito era stato contratto per uno scopo del tutto estraneo ai bisogni della famiglia e non hanno neppure dimostrato che il creditore ne fosse a conoscenza, invero, dal tenore della domanda avanzata dalla IO, tesa al trasferimento coattivo del bene ex art. 2932 c.c. si desume un ulteriore elemento a sostegno della presunzione di inerenza al benessere economico della famiglia. Invero, l'azione intrapresa dalla IO ai sensi dell'art. 2932 c.c. appare finalizzata al benessere materiale della famiglia, in quanto diretta ad un accrescimento economico immobiliare e, come tale, contratta per bisogni familiari ed a vantaggio della stessa.
Ne consegue che la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria non può trovare accoglimento ed alla quale resta assorbita la domanda di cancellazione dell'ipoteca nonché la dedotta responsabilità della Conservatoria dei registri immobiliari di Santa AR Capua Vetere.
Va comunque rilevato, che al conservatore è preclusa ogni indagine tesa ad accertare la sussistenza del credito che l'ipoteca garantisce dovendosi limitare a verificare la regolarità formale del titolo esibito, costituito, nel caso di specie, dalla copia conforme della sentenza di condanna.
Sul punto, l'art. 2674 c.c. demanda al conservatore il solo controllo degli elementi estrinseci e formali indicati puntualmente dalla norma di cui sopra, la quale precisa che
“in ogni altro caso, il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizione, le iscrizioni e le annotazioni richieste”.
Alla luce di quanto appena esposto, pertanto, emerge l'assenza di qualsiasi responsabilità della convenuta agenzia nei fatti oggetto del presente giudizio.
Parimenti va rigettata la reconventio reconventionis proposta da parte attrice tesa alla declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare degli immobili attorei disposto in altro giudizio, perché non convertito in pignoramento nel termine perentorio di gg. 60 dalla pubblicazione della sentenza ex art. 156 disp att. c.p.c.
Al riguardo si osserva che parte attrice ha sostanzialmente domandato di applicare l'art. 669 novies c.p.c., in via analogica, ossia al di fuori dell'ambito applicativo della norma (e pertanto al di fuori delle fattispecie ivi espressamente previste), chiedendo di dichiarare l'inefficacia del sequestro conservativo quale conseguenza della sopravvenuta impossibilità (a suo dire) di tradurre tale sequestro in un processo esecutivo a causa della avvenuta decadenza di parte convenuta dalla possibilità di compiere tardivamente gli adempimenti all'uopo richiesti dall'art. 156 commi primo e secondo disp. att. c.p.e.
La giurisprudenza di legittimità ha statuito che le ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare sono unicamente quelle tassativamente previste dall'art. 669 novies c.p.c.: “Il provvedimento cautelare (nella specie un sequestro conservativo) non perde efficacia nel caso in cui il successivo giudizio di merito sia definito da una sentenza che dichiari nullo il ricorso, essendo prevista la caducazione del provvedimento nelle sole ipotesi tassative di cui all'art. 669 novies cod. proc. civ. (che nella specie trova applicazione nel sistema di efficacia dei provvedimenti cautelari anteriore all'introduzione dell'art. 669 octies comma sesto e settimo cod. proc. civ.). Innanzitutto, la fattispecie in questione (mancata tempestiva effettuazione delle formalità previste dall'art. 156 commi primo e secondo disp att c.p.c.) non rientra nella previsione dell'art. 669 novies quale ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare: infatti, al momento stesso della pronuncia della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva, il sequestro conservativo si converte ope legis in pignoramento cosicché, da quel momento, il sequestro, come tale, non esiste più, ma esiste il pignoramento, quale primo atto del processo esecutivo così (automaticamente) iniziato, ragion per cui, da quel momento in poi, può discutersi esclusivamente della efficacia del pignoramento (non più di quella del sequestro).
La Corte di Cassazione è estremamente costante (se non addirittura granitica) nello statuire tale principio in tali termini: “La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera "ipso iure" nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre
l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. cod. proc. civ., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta
l'inefficacia del pignoramento". (Cass., Sez. 3, Sentenza n 18536 |del 03/09/2007).
Ulteriormente, la Corte di Cassazione sottolinea e chiarisce ancor meglio i suddetti principi, statuendo che: “la trasformazione della misura cautelare in atto iniziale dell'esecuzione avviene, ipso iure, al momento del formarsi del titolo esecutivo” (Cass., Sez.
3, sentenza n. 924/1971) con ciò evidenziando che, per aversi conversione del sequestro conservativo in pignoramento e conseguente inizio del processo esecutivo, le attività di cui al citato art. 156 disp. att. C.p.c. non sono necessarie, essendo allo scopo sufficiente la pronuncia della sentenza di merito che avviene tecnicamente mediante il deposito (da parte del giudice del merito, nella Cancelleria contenzioso) della sentenza di condanna esecutiva;
- che il pignoramento, non è inesistente qualora sia mancata l'annotazione, nel termine perentorio stabilito dal secondo comma dell'art. 156 disp. att. Cod. proc. civ della sentenza di condanna esecutiva a margine della trascrizione del sequestro nei registri immobiliari”
(Cass., Sez. 3, sentenza n. 747/1974), confermando, pertanto, che le attività previste dall'art. 156 cit. sono strumentali, non alla conversione del sequestro in pignoramento che si verifica automaticamente di diritto ma, ad evitare il formarsi di una fattispecie estintiva del processo esecutivo, ormai iniziato con la pronuncia della sentenza di condanna esecutiva e con la conseguente automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Dai principi giurisprudenziale suindicati si desume che la mera pronuncia (mediante deposito nella cancelleria degli affari civili contenziosi) della sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva è, di per sé solo, sufficiente a cagionare, in pari data, la conversione di diritto (ossia automatica) del sequestro conservativo in pignoramento e pertanto l'inizio e la pendenza del processo esecutivo (pur in mancanza di iscrizione a ruolo del processo esecutivo presso la Cancelleria del competente giudice dell'esecuzione)
e che le attività previste dall'art. 156 disp. att. c.p.c. non rilevano giuridicamente, sul piano sostanziale, al fine della attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ma rilevano, sul piano processuale, quali attività di impulso proce ssuale il cui mancato, tempestivo, adempimento può concorrere (non essendo da solo sufficiente) alla formazione di una fattispecie estintiva del processo esecutivo ormai iniziato (quale fattispecie complessa a formazione progressiva o successiva).
Con tali principi sono infatti coerenti le ulteriori seguenti massime dalle quali sono desumibili la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione territorialmente competente e le rituali modalità processuali per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento (nel quale ormai il sequestro conservativo si è convertito) e per la conseguente dichiarazione di estinzione del processo esecutivo (con conseguente ordine di cancellazione delle trascrizioni): “Il provvedimento, con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara estinto il processo esecutivo, a norma dell'art.630 cod. proc. civ., per non avere la parte, a seguito della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, provveduto all'osservanza delle formalità indicate nell'art. 156 disp. Att. Cod. proc. civ., ha forma e contenuto di ordinanza è non è impugnabile con istanza di regolamento di Competenza, ma soltanto con reclamo al collegio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 146 del 14/01/1967); “Per il disposto dell'art 686 cod. proc civ., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così ad iniziarsi il processo esecutivo, di cui sussiste il primo atto (il pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo). L'attività imposta al sequestrante dall'art 156 disp att cod proc civ, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio. Il mancato tempestivo compimento di quell'attività di impulso processuale provoca l'estinzione del processo esecutivo, per il disposto dell'art
630, primo comma, cod proc civ, e conseguenzialmente, per il disposto dell'art 632, primo comma, cod proc civ, la inefficacia del pignoramento in cui si è convertito ipso iure il sequestro conservativo. A norma dell'art 630, secondo comma, cod. proc. civ, l'estinzione, per quel motivo, del processo esecutivo deve essere eccepita dai soggetti interessati 'prima di ogni altra difesa'; e l'ultimo e definitivo momento preclusivo dell'eccezione è l'udienza stabilita, a norma degli artt. 530, secondo comma, e 569, secondo comma, cod. proc. civ., per la fissazione del tempo e delle modalità della vendita”. “L'inefficacia del pignoramento in cui si sia automaticamente convertito il sequestro conservativo, ndr) opera di diritto, ma deve essere eccepita dal debitore esecutato prima di ogni altra difesa (artt. 630 e 562 cod. proc. civ.) nell'ambito del processo esecutivo promosso dal creditore procedente” (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 747 del15/03/1974).
Alla stregua di tali principi si deduce che un soggetto estraneo alla procedura esecutiva non ha, di regola, interesse a chiedere al giudice dell'esecuzione di dichiarare l'inefficacia del pignoramento derivata da quella del precedente sequestro, fatta salva l'ipotesi in cui il creditore procedente, avvalendosi della sentenza di condanna come titolo esecutivo, inizi un'azione esecutiva contro di lui oppure in una sede diversa come azione dichiarativa, poiché in questo caso egli avrebbe interesse ad un accertamento negativo della pretesa esecutiva”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18536 del 03/09/2007).
Alla luce dei principi sanciti nella giurisprudenza, l'estinzione del processo esecutivo per sopravvenuta inefficacia del pignoramento dovuta ad inattività della parte (creditore sequestrante-pignorante) che abbia omesso di compiere tempestivamente le attività prescritte a pena di decadenza dall'art. 156 disp att cpc può essere dichiarata unicamente dal giudice dell'esecuzione (territorialmente competente) mediante provvedimento avente forma di ordinanza a norma dell'art. 630 c.p.c.
Per tutti i motivi sopra esposti la richiesta declaratoria di inefficacia del sequestro cautelare sui beni immobili oggetto di causa non può trovare accoglimento in quanto, per un verso, quale istanza ex art. 669 novies c.p.c., risulta infondata nel merito (posto che il sequestro conservativo non può essere dichiarato inefficace, sia poiché tale fattispecie di inefficacia non risulta espressamente prevista come tale sia poiché il sequestro conservativo non esiste più come tale, essendo stato convertito in pignoramento, e non può, allo stato, neppure ritenersi inutiliter dato, stante la sanabilità della fattispecie complessa estintiva del processo esecutivo ormai iniziato all'esito della automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento); per altro verso, quale istanza di estinzione del processo esecutivo a norma dell'art. 630 c.p.c. (e 632
c.p.c.) non è stata proposta, mediante forme e modalità procedimentali irrituali ed inammissibili, davanti a giudice funzionalmente incompetente ed infine, la suddetta istanza non può neppure qualificarsi alla stregua di domanda di accertamento negativo della pretesa esecutiva non essendo stata così espressamente formulata e non essendo stata proposta con le relative forme e modalità.
Per le ragioni innanzi richiamate va altresì rigettata la domanda spiegata dalla DI srl con la quale si chiede la declaratoria di inefficacia del fondo patrimoniale ex adver so costituito in virtù dell'esistenza del sequestro conservativo giacché, essendosi avverata la conversione ope legis in pignoramento tale domanda non può essere oggetto di scrutinio innanzi a codesto Giudicante funzionalmente incompetente.
Con riguardo alle ulteriori domande avanzate in via riconvenzionale ed in subordine dalla convenuta DI srl va ricordato che: “l'azione revocatoria e quella di simulazione sono del tutto diverse per contenuto e finalità; infatti mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria d'inefficacia, quello impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente (simulazione assoluta) o è diverso da quello apparente (simulazione relativa) e con l'azione si tende ad ottenerne la declaratoria di nullità: inoltre, mentre per l'azione revocatoria è richiesta, in ogni caso, l'esistenza dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza del consilium fraudis, da tali elementi si prescinde, invece, nell'azione di simulazione” (cfr. Cass. 11372/2005); -
“l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto
e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra”.
La differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una "species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta” (cfr. Cass. 21083/2016, che richiama Cass.
17867/2007).
Ciò premesso, nel caso di specie l'odierna convenuta ha proposto cumulativamente l'azione di simulazione e l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901.
La domanda di nullità per simulazione assoluta è infondata per le ragioni che seguono.
Ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (Cass. 13345/2015, che richiama Cass.
25490/2008 e 8188/1994; nello stesso senso, 7945/2017, 6987/2016 e 25612/2015) .
Infatti, con l'azione di simulazione assoluta si mira ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti (cfr. Cass. 9875/2005) e, nell'ipotesi di simulazione assoluta di un atto dedotta da un terzo, è ammessa la prova per presunzioni, in relazione alla quale “spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico” (cfr. Cass. 8892/2020, che richiama Cass. 22801/2014 e 29504/2019).
Ciò chiarito, nel caso di specie la convenuta DI non ha dimostrato che l'atto di costituzione di fondo patrimoniale era stato posto in essere solo apparentemente e che nessun effetto era stato in realtà voluto dai convenuti.
Va osservato che la consapevolezza delle difficili condizioni economiche (anche per la presenza di varie esposizioni debitorie) e del pregiudizio potenziale per i creditori non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per comprovare la simulazione assoluta, che si verifica, come si è detto, quando le parti stipulano un atto di cui non vogliono gli effetti.
Ne segue che i predetti elementi presuntivi non dimostrano l'esistenza di un accordo simulatorio, dovendo perciò rigettarsi la domanda di nullità per simulazione assoluta.
Va, invece fondata la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c..
Com'è noto, con l'azione revocatoria ordinaria prevista dall'art. 2901 c.c. il creditore può domandare che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando dimostri la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
In particolare, il creditore ha l'onere di provare la sussistenza del requisito oggettivo, costituito dall'esistenza di un atto dispositivo a titolo gratuito od oneroso, compiuto dal debitore, in pregiudizio delle sue ragioni creditorie (eventus damni), e del requisito soggettivo, costituito, nel caso di atto a titolo gratuito, dalla consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e, nel caso di atto a titolo oneroso, dalla consapevolezza anche in capo al terzo (scientia damni).
La norma distingue, inoltre, il caso in cui il credito sia sorto prima dell'atto dispositivo e quello opposto in cui lo stesso sia sorto successivamente, ammettendo per entrambi i casi l'azione, ma richiedendo, nel secondo caso, la sussistenza anche del consilium fraudis, ossia della dolosa preordinazione dell'atto al fine di recare pregiudizio.
Nel presente giudizio la convenuta ha dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria.
In primo luogo, ha dimostrato di essere titolare di un credito come accertato con la sentenza non definitiva del 2002, la sentenza n. 2530/2004, confermata sia in sede di gravame che di legittimità.
In secondo luogo, sussiste il requisito oggettivo dell'eventus damni, che si ha ogni qual volta, in conseguenza dell'atto dispositivo del debitore, si profili il pericolo concreto che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa o maggiormente difficoltosa e dispendiosa.
Sul punto, va ricordato che: “a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (cfr. Cass. 1896/2012 e 3676/2011; nello stesso senso, Cass
3866/2020, 4728/2018, 9461/2016 e 1902/2015); - la “rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr., fra tante, Cass. 7423/2021, 19541/2019, 24183/2018, 19207/2018, 9461/2016,
8931/2013 e 7767/2007).
Ciò chiarito, nel caso di specie il pregiudizio per il creditore risulta manifesto, in quanto i convenuti hanno conferito nel fondo patrimoniale gli immobili di loro proprietà e (pur avendone l'onere) non hanno provato che il loro patrimonio residuo fosse sufficiente a soddisfare il creditore.
In terzo luogo, sussiste il requisito soggettivo della scientia damni, dato dalla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio recato al creditore dall'atto dispositivo.
In proposito, va evidenziato che l'atto impugnato è un atto a titolo gratuito, posto in essere in prossimità della sentenza definitiva di condanna.
Più in dettaglio, l'atto di costituzione di fondo patrimoniale del 20 luglio 2004 è un atto a titolo gratuito in quanto, per giurisprudenza costante, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr., fra tante, Cass. 5868/2021,
9641/2020, 25423/2019, 2820/2018, 29298/2017, 9128/2016 e 3568/2015).
Inoltre, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale , seppur precedente alla statuizione sul quantum è di gran lunga successivo alla sentenza che statuiva sull'an debeatur.
Ne segue che non occorre dimostrare nel caso di specie il consilium fraudis e, inoltre, venendo in rilievo un atto a titolo gratuito, non è necessario provare la consapevolezza del terzo, ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore. È stato peraltro evidenziato che non è necessaria la specifica conoscenza della singola ragione di credito a tutela della quale l'azione revocatoria viene esperita, essendo invece sufficiente la conoscenza della riduzione delle garanzie offerte dal debitore in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti degli altri creditori (cfr., fra tante, Cass. 23326/2018, 22365/2007 e 2303/1996).
Nel caso di specie, non è dubbio che i convenuti fossero consapevoli del fatto che l'atto dispositivo (conferimento di immobili nel fondo patrimoniale) comportava la sottrazione alla garanzia del creditore.
Dunque, in accoglimento dell'azione revocatoria proposta, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della DI srl dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20 luglio 2004, per notar Provitera, rep. n. 4521 e racc. n.2136.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti di ogni altra questione di diritto.
Spese processuali
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, si ritiene di dover compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.. Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che “ la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese ( art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi ( art. 92 comma 2 c.p.c.); a tal fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” (
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22/02/2016).
P.Q.M.
Il BU di S. AR C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda principale spiegata dai coniugi IO IA e PA
AU di cancellazione ai sensi dell'art. 2882 c.c. dell'ipoteca giudiziale con nota di trascrizione n.268 del 30.07.2008 RG 36318 Rp. 6102 a favore di DI srl illegittimamente iscritta sugli immobili oggetto di fondo patrimoniale ex art. 167
c.c.;
- Rigetta la reconventio recoventionis tesa alla declaratoria di inefficacia del sequestro conservativo sugli immobili oggetto del fondo patrimoniale;
- Rigetta la domanda proposta in via principale dalla DI srl tesa a far dichiarare l'inefficacia del fondo patrimoniale stante l'esistenza del sequestro conservativo;
- Rigetta la domanda di accertamento della nullità per simulazione assoluta dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale;
- In accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata, dichiara l'inefficacia, nei confronti della DI srl dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato in data 20 luglio 2004, Notaio Fabio Provitera, rep . 4521
Racc. 2136;
- Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così è deciso, Santa AR Capua Vetere lì, 18/3/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO