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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 3798/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa EL Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 3798/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], PA C.F._1 elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Viale XI Febbraio, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Speranzini
Antonella che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Misano Adriatico (RN), Via Del Mare, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Sassi Raffaella che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 07.12.2021, ha convenuto in giudizio PA
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in San Giovanni in CP_1
Marignano (RN) in data 19/09/2009, di aver ivi fissato la residenza coniugale presso l'abitazione sita in via
Cupa n. 689, di proprietà dei genitori della sig.ra e che dall'unione è nata il CP_1 Persona_1
15/12/2010.
Il ricorrente ha proseguito affermando che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Rimini del
16/5/2017, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate che prevedevano: l'affidamento congiunto della minore con collocazione e residenza presso la madre, il diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente previo avviso e comunque tutti i giovedì con pernotto e due fine settimana al mese alternati, un contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia di Euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione degli assegni familiari in capo alla madre quale genitore collocatario ed una moratoria di diciotto mesi prima dei quali i coniugi si impegnavano a non presentare nuovi partner alla minore.
Sul piano delle dinamiche familiari, il ricorrente ha esposto che, in seguito alla separazione consensuale, la moglie, con condotte alienanti, avrebbe ostacolato il rapporto padre-figlia compromettendone gravemente la relazione genitoriale - tanto da indurre la minore a rifiutare di incontrarlo e relegandolo esclusivamente al ruolo di “soggetto pagatore” - e ha accusato la moglie di assumere in autonomia le decisioni inerenti la minore.
Il ha, pertanto, chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_1 la e la determinazione a proprio carico di un contributo mensile al mantenimento ordinario della CP_1 figlia in Euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, nonché in via incidentale ex art. 709 ter cpc. la pronuncia di ammonimento nei confronti della Principi per violazione delle disposizioni in materia di diritto di visita, regolamentandolo nuovamente,
e la condanna della Principi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore della minore e proprio per il reiterato comportamento assunto ed integrante la c.d. sindrome di alienazione parentale.
La si è costituita in giudizio e, pur associandosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dal marito, deducendo di non aver mai ostacolato il diritto di visita del padre e rappresentando che il rapporto conflittuale tra lo stesso e la figlia era conseguenza unicamente dai comportamenti a lui riconducibili.
La resistente ha riferito che il rapporto padre-figlia post-separazione, dopo un iniziale andamento regolare, si
è incrinato a partire dal giugno del 2018 quando la minore, di ritorno dal campeggio trascorso con il padre e la sua compagna ( , ha iniziato a manifestare paura, rabbia e turbamento nei confronti del padre Persona_2 tanto da non volerlo più frequentare per oltre un anno, se non qualche ora la domenica pomeriggio presso la casa materna. La ha proseguito affermando di aver scoperto solo in seguito il motivo di tale disagio e rifiuto, CP_1 quando la minore ha trovato il coraggio di raccontare una serie di episodi dalla stessa vissuti con disagio tra il 2017 ed il 2018 a causa di comportamenti, a suo dire, poco tutelanti e protettivi del padre.
In particolare ha riferito di come la figlia abbia confidato dapprima alla propria insegnante, e solo dopo anche alla madre, che nel corso di un week end trascorso nel marzo del 2017 a casa del padre e della sua compagna, il padre l'avrebbe fatta dormire nel letto con due suoi amici che stava ospitando in casa e di essersi svegliata la mattina seguente, intontita e senza pantaloni nè slip addosso, senza ricordare nulla di quanto accaduto ed il padre, una volta messo al corrente del fatto, avrebbe minimizzato la questione, intimandole di non raccontare mai nulla a nessuno. Oltre a ciò, la minore avrebbe raccontato che in più occasioni tra il 2017 ed il 2018, mentre si trovava in compagnia del padre, della sua compagna e di altri loro amici, era stata coinvolta in giochi ambigui e travestimenti in cui le venivano fatti indossare completi intimi e calze a rete e che in un'occasione era stata baciata in bocca da uno di questi conoscenti.
In seguito a tali narrazioni, la Dirigente Scolastica dell'istituto frequentato da si è immediatamente PE1 attivata presso i Carabinieri di Cattolica per metterli al corrente dei gravi fatti raccontati dalla minore facendo partire la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e, all'esito delle indagini esperite (Sit e audizione della minore in presenza della Consulente Tecnica della Procura Dott.ssa
), la successiva iscrizione del nel registro degli indagati per il reato di cui agli artt. Persona_3 Pt_1
81 e 609 quinqiues c.p, (corruzione di minore) che ha originato il procedimento penale RGNR. 528/21, successivamente archiviato per insufficienza di prove.
Contestualmente si è aperto anche il procedimento avanti al Tribunale dei minori di Ancona RG n. 95/2021, poi trasferito per competenza al Tribunale dei Minorenni di Bologna che, con decreto provvisorio del
25.10.2021, ha incaricato i Servizi Sociali di Riccione di svolgere un'indagine socio ambientale sulla minore e sulla situazione familiare, di attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità avente ad oggetto sia il rapporto tra i coniugi, sia quello padre-figlia e ha caldeggiato la prosecuzione del percorso psicologico già nel frattempo intrapreso privatamente dalla minore.
La resistente ha allegato che, in seguito, la minore si è aperta ad ulteriori confidenze, raccontandole altri episodi in cui il padre avrebbe assunto atteggiamenti maneschi nei suoi confronti e svalutato il suo aspetto fisico dicendole che era grassa e che doveva dimagrire.
La Principi ha, pertanto, chiesto in via principale l'affido super esclusivo della minore in proprio favore con potere decisionale autonomo sulle questioni di maggior interesse della minore o, in via subordinata,
l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della minore;
il collocamento della minore presso di sé, con diritto di visita del padre in forma protetta ed il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di Euro 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. Inoltre in via incidentale ha chiesto ex art. 709 ter cpc il risarcimento dei danni in favore proprio e della minore, da liquidarsi in via equitativa, per avere il D'GE posto in essere dei comportamenti ostacolanti il corretto svolgimento dei provvedimenti di affidamento e che hanno arrecato un grave pregiudizio psico-fisico alla minore. All'udienza presidenziale del 22.02.2022, sono state ascoltate le parti le quali hanno insistito nelle proprie richieste ed in particolare il ricorrente, respingendo ogni accusa di abuso nei confronti della figlia, ne ha chiesto l'affido condiviso seppur con limitazione sulle questioni scolastiche e parascolastiche;
il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si è riservato ogni provvedimento all'esito della relazione di aggiornamento sulla minore da parte del Servizio Sociale di Riccione che ha già in carico il nucleo familiare.
Con ordinanza del 29.02.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, sono stati pertanto adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 cpc. con i quali il Presidente, in considerazione della mancanza di rapporti tra genitori e della loro incapacità a gestire la cogenitorialità, così come rilevato dai Servizi Sociali, nonché della mancata collaborazione del padre con i Servizi per ricostruire un rapporto con la figlia, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, ed incaricato il Servizio Sociale di elaborare un calendario di visite vigilate padre-figlia, ferme le prescrizioni già adottate dalla Procura dei Minori di Bologna con provvedimento del 25.10.2021 e ferme le disposizioni economiche di cui alla separazione consensuale.
All'udienza del 18.5.2022, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo richiesta dalle parti e successivamente emessa con sentenza n. 620/2022, pubblicata in data
28.6.2022.
Contestualmente il Collegio, con ordinanza del 9.6.2022, ha rimesso la causa davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione ed ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, cpc. rinviando all'udienza di trattazione scritta del 12.4.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento dell'8.07.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 13.4.2023, ha ritenuto opportuno disporre CTU sulla condizione psicofisica e sulla situazione familiare della minore, anche al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti e di indicare il regime di affidamento e visita più consono, nominando come CTU la Dott.ssa alla quale ha altresì demandato Persona_4
l'ascolto della minore. Inoltre, ha richiesto una relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali, riservandosi all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Prestato il giuramento di rito all'udienza del 13.9.2023, il CTU, prima di proseguire con le attività peritali, ha più volte segnalato al Giudice il persistente mancato versamento dell'acconto da parte del ricorrente il quale non vi ha mai provveduto nonostante l'invito rivoltogli dal Giudice con decreto del 18.10.2023.
Malgrado ciò il CTU, in assenza di un provvedimento di sospensione delle attività, ha portato a termine l'incarico e depositato la relazione tecnica in data 3.02.2024.
Con provvedimento dell'8.4.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriori adempimenti istruttori, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2024 ex art. 127 ter cpc. nonché disposto il ripristino da parte dei Servizi Sociali degli incontri vigilati padre-figlia e la ripresa del percorso di sostegno alla bigenitorialità.
All'udienza del 29.5.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. Si precisa che il ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la domanda ex art. 709 ter cpc., di fatto rinunciandovi. Allo stesso tempo, ha chiesto che venga disposto a suo carico il contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia nella somma -inferiore- di Euro 200,00 ed ha domandato il rinnovo della Ctu ritenendola non rispondente alla realtà.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tanto premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
1. Quanto al regime di affidamento della minore, si evidenzia, anzitutto, che parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento super esclusivo in proprio favore o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della figlia in considerazione della eccepita inidoneità genitoriale del sig. . Pt_1
In tema di affidamento della prole, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n.
31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori. Del resto, l'art. 337 quater cc consente al Giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (ex plurimis Cass. 26587/2009).
L'affido si dice super-esclusivo quando viene attribuita al genitore affidatario la facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione, salute e residenza abituale, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super- esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Così individuati i principi rilevanti nel caso di specie, occorre esaminare le richieste di affidamento formulate dalle parti alla luce delle risultanze della CTU del 3 febbraio 2024 e delle relazioni dei Servizi
Sociali in atti.
Dai colloqui tenuti dalla consulente con i genitori della minore, singolarmente ed in coppia, è stata tratteggiata una figura paterna assente e disinteressata alla figlia, completamente delegante della cura e gestione della minore nei confronti della ex moglie. Il si è dichiarato difatti estraneo a tutto ciò Pt_1 che riguarda l'approccio relazionale della figlia con figure esterne alla famiglia, alla sua cura ed igiene PE personale, alle frequentazioni di ed alla gestione della sua sessualità, come pure all'aspetto scolastico e parascolastico della minore, delegando tutto alla tanto che, si legge nella relazione, il CP_1 Pt_1
“Non vede pericoli per la figlia e non sente quindi di dover prestare particolari attenzioni. Motiva questo riferendosi alla protezione che la famiglia di EL offre e che non può contestare in nessun modo”.
Quanto alla regolarità degli incontri padre-figlia, è stata rilevata dalla Consulente una mancata collaborazione del con i Servizi Sociali incaricati di calendarizzare e svolgere le visite protette Pt_1 padre-figlia: ”…da 5/6 mesi il padre non vede la figlia a causa degli incontri protetti. L'uomo afferma che agli ultimi incontri non si è presentato perché lavorava e i Servizi non gli sarebbero andati incontro su niente. Sostiene che i lavorano in orari strani e qualche volta si sono visti in pausa pranzo ma doveva CP_2 pagare il mangiare anche all'Assistente Sociale, cosa che all'uomo non stava bene. Aveva quindi proposto di spostare gli incontri al Sabato ma il Servizio non era attivo il fine settimana...La scrivente, in base alla esperienza vissuta dallo stesso, gli ha quindi rinnovato la domanda su quali fossero gli orari ideali per vedere la figlia in tali incontri. La risposta è stata ancora il sabato, la sera dopo le 18.00 o nelle pause pranzo dalle 12.30 alle 13.30, non tenendo quindi conto degli orari di servizio ed orari scolastici della figlia….”. Sotto il profilo della coppia genitoriale, la Consulente Dott.ssa ha rilevato, confermando quanto già PE4 sottolineato dai Servizi Sociali, l'alta conflittualità della coppia, rimasta irrisolta, e la mancanza di collaborazione tra le parti, tanto che il ha bloccato tutti i contatti telefonici della ex moglie Pt_1 comunicando con lei esclusivamente via mails alle quali, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non rispondere in quanto di carattere economico per spese (straordinarie) della figlia che non è in grado di sostenere a causa di una sua presunta indisponibilità economica.
Passando all'ascolto della minore condotto dalla Consulente in sede di CTU, vengono in rilievo alcuni PE passaggi in cui parla del bel rapporto che ha con la madre ed i nonni materni e di come gli stessi siano sempre presenti nella sua vita e attenti ai suoi bisogni, mentre dipinge il padre come assente, disinteressato e screditante nei suoi confronti, soprattutto per il suo aspetto fisico, e di come non abbia più fiducia in lui: “
Di fatto sono 5/6 mesi che figlia e padre non si vedono: a parte che il genitore non si è presentato agli ultimi incontri protetti, la minore non vuole saperne di incontrarlo, sottolineando che sta bene senza di lui.
Riferisce che il suo stato d'animo attuale è rappresentato da rabbia, tristezza e confusione. Infatti la stessa non sa se lo vuole rivedere o al contrario riavvicinarsi e in questo disorientamento provato, preferisce PE mantenere le distanze. Indagando sulla separazione asserisce di non essersi nemmeno accorta della separazione poiché il padre è sempre stato fuori casa e quindi per lei non è cambiato niente….. Secondo PE
la cosa peggiore che i genitori vivono nella separazione è il fatto di non riuscire a comunicare. La cosa migliore è che lei non vede il babbo. Non c'è mai stato un calendario stabile delle visite perché lui cambiava spesso gli orari di lavoro e non era possibile stabilire un appuntamento fisso. Negli ultimi incontri protetti poi, non si è presentato proprio, a volte avvisando e a volte no… Se avesse l'opportunità di cambiare qualcosa della sua situazione, sarebbe quella di eliminare i litigi tra i genitori perché stanca di questo. … Della madre apprezza tutto, del padre non riesce a trovare nulla di bello perché a dire della minore non l'ha fatta sentire parte della sua vita. Si sente da lui esclusa e non accettata… Si sente invece protetta dalla madre e dai nonni materni perché sono tutti molto attenti al suo benessere psicofisico... Le è stato chiesto quale messaggio vorrebbe fosse portato al Giudice: la risposta è stata quella di farle non vedere il padre perché al momento non ha nessuna intenzione di perdonarlo”.
Nel momento in cui la Consulente chiede di delineare un profilo dei genitori, la minore, rispetto alla madre, riferisce che la stessa rispetta i suoi sentimenti e non vorrebbe cambiare nulla di lei, sentendosi accettata e compresa. Del padre, invece, riferisce che non sempre rispetta i suoi sentimenti e lo vorrebbe diverso, più presente e comprensivo. PE Tali dinamiche familiari vissute da sono state confermate dai test somministrati alle parti durante le operazioni peritali laddove il rapporto madre-figlia è risultato essere “simbiotico”, connotato da una iperprotettività del genitore, non patologica, che può determinare una dipendenza ed a sua volta fragilità e confusione nel figlio;
mentre il padre “si è mostrato completamente distratto dai suoi pensieri ossessivi e paranoici legati al lavoro, non garantendo così alcuna possibile tutela della figlia, con l'evidente risultato di apparire un genitore assente e disinteressato”. Rispondendo ai quesiti alla stessa sottoposti, la Dott.ssa , in punto di condizione psicofisica della PE4 PE minore, ritiene che gli eventi raccontati da siano credibili nei contenuti “ma la loro interpretazione risulti viziata dalle emozioni provate dalla ragazza….. la minore appare decisa e sicura di sé, ma in realtà emerge una personalità fragile e confusa. Quest'ultimo aspetto è strettamente connesso al legame simbiotico con la madre che non le permette di sviluppare appieno la sua individualità”.
Quanto al quesito sulle capacità genitoriali, il CTU ha delineato due profili genitoriali completamente differenti: “Da un lato c'è la madre, che risulta accudente, ma anche iperprotettiva, che risponde positivamente ai bisogni della minore, avvicinandosi a quello che è lo stile più adeguato, che viene definito autorevole, Dall'altro c'è il padre, il quale fatica a comprendere i bisogni e lo stato mentale della figlia.
Risulta essere un genitore trascurante, poiché poco coinvolto nella sua vita e nella sua educazione e comunica poco. Si limita al fabbisogno materiale (assegno di mantenimento) ed elargisce poco calore emotivo. Non è in grado per i motivi già osservati, di essere una base sicura ed un punto di riferimento per PE
. Un punto comune della coppia genitoriale è la totale assenza della gestione del conflitto e la totale incapacità di negoziazione…. giungendo ad affermare che: la sig.ra , anche se presenta alcune CP_1 lacune (iperprotettività), è dotata di adeguate capacità/responsabilità genitoriali;
il sig. PA
, presentando gravi criticità, risulta NON possedere adeguate capacità/responsabilità genitoriali”.
[...]
La Consulente, pertanto, conclude ritenendo che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per la minore e PE che, per tutelare il benessere psicofisico di ed una sua corretta crescita evolutiva, sia necessario confermare la limitazione della responsabilità genitoriale paterna proponendo il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la medesima, con concessione alla madre del potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, senza il consenso paterno.
Ciò in considerazione del fatto che il padre ha da sempre delegato alla ex moglie ogni decisione sulla figlia senza nulla obiettare e pure in considerazione del fatto che, in caso di urgenza, la coppia, considerata la conflittualità e l'assenza di comunicazione, non sarebbe in grado di prendere decisioni importanti.
Quanto agli incontri padre-figlia, la Consulente ha individuato come soluzione migliore la proroga degli incontri protetti con i Servizi Sociali che dovranno ridefinire la calendarizzazione, con previsione di relazione di aggiornamento semestrale. PE La complessità del nucleo familiare ha, infine, portato la Consulente a consigliare, per , un percorso psicologico mirato a contrastare lo stato confusionale espresso più volte dalla minore, oltre che una valutazione neuropsichiatrica per pianificare una strategia psicoterapeutica strutturata volta ad agire sulle sue fragilità ed insicurezze così da rielaborare quanto le sta accadendo, ma anche di svincolarsi da un legame con la madre che si presenta simbiotico (non a livelli patologici) che non le permette di formare la propria personale identità. Inoltre, la Dott.ssa ha ritenuto opportuno che la intraprenda un percorso PE4 CP_1 psicoterapeutico individuale, mirato al supporto della genitorialità che la porti a diminuire il controllo esercitato sulla figlia e che il intraprenda un percorso psicologico, oltre ad un supporto alla Pt_1 genitorialità, per liberarsi dalle sue ossessioni, entrare più in empatia con il mondo della figlia e recuperare la fiducia della stessa. Infine, la CTU, avendo rilevato lo squilibrio del rapporto di con i nonni materni, PE1 con cui ha uno stretto legame quotidiano, rispetto al rapporto con i nonni paterni, che invece è risultato completamente periferico, ha rappresentato la necessità di estendere l'intervento dei Servizi Sociali anche alla famiglia allargata in modo da creare un rapporto equilibrato della minore sia con i nonni materni, sia con quelli paterni, calendarizzando degli incontri tra gli stessi e la nipote.
Da ultimo, occorre sottolineare come la CTU abbia evidenziato l'indisponibilità mostrata dal ricorrente in sede di operazioni peritali laddove si legge nella relazione: “il sig. fin dalla prima data di Pt_1 convocazione ha rappresentato alla scrivente di non avere tempo da dedicare alla Consulenza, ribadendo ossessivamente e in più circostanze, le sue difficoltà ad assentarsi dal lavoro temendo di perderlo. Nulla sono valsi i tentativi di rassicuralo in tal senso anche a fronte di eventuali attestazioni di giustifica per il datore di lavoro. Il ricorrente, inoltre, pur avendo chiesto lui stesso la CTU, ha dichiarato che non poteva partecipare alle operazioni peritali se non negli orari da lui proposti, che risultavano assolutamente incompatibili con gli impegni della scrivente. Risulta quindi evidente che il ricorrente non ha ben compreso
l'importanza e la finalità di questa Consulenza… Per tali ragioni ostruzionistiche, la presente consulenza si
è conclusa in data 3/11/2023 con un numero esiguo di incontri che comunque hanno fornito tutte le informazioni necessarie per delineare in modo molto chiaro sulla situazione familiare, rendendo così possibile formulare le risposte ai quesiti del Giudice”.
Le osservazioni e le criticità del nucleo familiare osservate dalla Consulente Dott.ssa hanno trovato PE4 conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali i quali, oltre ad aver rilevato “l'assenza ed il poco coinvolgimento del padre che, convocato, non si presentava agli appuntamenti, impedendo ai Servizi Sociali anche solo di redigere il calendario delle visite protette prescritte con ordinanza presidenziale del 29 marzo
2022”, hanno registrato il fallimento del percorso di sostegno alla genitorialità della coppia, affidato al
Centro per le famiglie di Riccione, che “si è interrotto con consapevolezza sulle fatiche del padre a presenziare agli incontri e la conflittualità alta ancora esistente tra i due”.
Inoltre, nell'ultima relazione di aggiornamento del 22.03.2024 i Servizi sociali hanno confermato la profilazione della personalità genitoriali eseguite dalla Dott.ssa : ipercontrollante la madre ed assente PE4 il padre. Difatti si legge: “La scrivente ha cercato di responsabilizzarlo (il padre) sulla costanza a presenziare agli incontri e sul dare una certa regolarità ai contatti telefonici, ma l'immaturità dello stesso confermava la necessità di un supporto individuale e genitoriale per raggiungere una consapevolezza delle proprie criticità… e come la madre nel suo essere ipercontrollante tende da sempre ad anticipare le mancanze del padre che non ha saputo negli anni portare avanti il suo ruolo”. PE Infine hanno dato atto che l'ultimo incontro tra il padre e risale al 29 maggio 2023 e che, da allora, il non ha più chiesto di incontrare sua figlia. Pt_1
Alla luce della CTU e delle relazioni dei Servizi, è evidente che gli atteggiamenti di assenteismo e disinteresse mostrati dal padre nei confronti della figlia, unitamente al comportamento ostruzionistico dallo stesso assunto con i Servizi Sociali e con il CTU, sono espressione della attuale incapacità del ricorrente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e di soddisfare i bisogni della minore, soprattutto in ragione delle fragilità mostrata da quest'ultima.
Viceversa, non sono emerse compromissioni nella capacità genitoriale nella Principi che, al di là della sua
“iperprotettività”, risulta essere idonea a svolgere il suo ruolo di madre, essendo in lei presente sia la dimensione della cura e dell'accudimento, sia quella della regolazione e normatività.
Ciò posto, alla luce di quanto emerso in punto di capacità ed idoneità genitoriale e opportunamente apprezzato il pregiudizio che l'affido condiviso comporterebbe per il benessere psicofisico della minore prefigurato dal CTU, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dalla Dott.ssa . PE4
Pertanto, va disposto l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, assegnando alla stessa il potere di assumere in favore della figlia sia le decisioni ordinarie, sia quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc, in autonomia, senza il consenso dell'altro genitore.
All'affido esclusivo in favore della madre consegue il collocamento della minore presso la stessa cui va assegnata, pur nel silenzio delle parti, la casa coniugale.
2. Quanto alla disciplina relativa alle visite del genitore non collocatario, le parti hanno proposto soluzioni difformi poiché la madre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità protetta e con il monitoraggio dei Servizi
Sociali mentre il padre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità libera.
Il Collegio, considerata la situazione e quanto suggerito dal CTU, ritiene che, allo stato, sia più rispondente all'interesse della minore disporre la proroga degli incontri protetti padre-figlia per il tramite dei Servizi
Sociali secondo il calendario che gli stessi redigeranno, con facoltà di sospenderli se disturbanti.
Inoltre, il Collegio conferma in capo ai Servizi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i Servizi di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici individuali e mirati, così come suggeriti dalla CTU. Inoltre, sempre in aderenza a quanto indicato dalla CTU, si incaricano i Servizi Sociali di attivare un percorso mirato che coinvolga, ove disponibili, anche i nonni della minore, sia materni che paterni, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri.
3. Passando al mantenimento della minore, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, tenendosi presente che, in caso di collocazione prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia ma unicamente la determinazione del suo importo.
A tal fine, occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti. Il ricorrente ha dichiarato in ricorso di essere un imprenditore, percependo un reddito di circa Euro
30.000,00 all'anno e di essere proprietario esclusivo di un immobile. A fronte di ciò, ha prodotto unicamente la dichiarazione dei redditi PF 2021 da cui risulta tuttavia un reddito complessivo di Euro 63.437,00 di cui
Euro 20.971,00 da lavoro dipendente.
Ha inoltre allegato in ricorso, senza nulla documentare, di sostenere spese mensili di Euro 500,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione nonché di Euro 950,00 per il canone di locazione di due capannoni ove svolgerebbe la sua attività imprenditoriale.
Occorre sottolineare come, nel corso del giudizio, il ricorrente abbia più volte rappresentato le sue difficoltà economiche, senza in alcun modo comprovarle, ed abbia dichiarato genericamente all'udienza del 4.04.2024 di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda di Pesaro, senza allegare i relativi guadagni. Inoltre, occorre segnalare che il non ha provveduto a depositare le dichiarazioni Pt_1 dei redditi aggiornate a quelle degli ultimi tre anni, come richiesto dal Giudice.
In un tale contesto di reticenza, è consentito al Giudice di ricorrere a presunzioni semplici e desumere dal contegno delle parti argomenti di prova ex art. 116 cpc. che portano a mantenere ferme le capacità reddituali del ricorrente in quelle dichiarate nel modello PF 2021 pari a complessivi Euro 63.437,00, di cui Euro
20.971,00 da lavoro dipendente.
Quanto, invece, alla capacità economica della resistente, la lavora come educatrice di sostegno a CP_1 tempo determinato e part-time presso la cooperativa Millepiedi di Rimini con uno stipendio mensile di circa
Euro 700,00/800,00 pari ad un reddito netto annuo di circa Euro 8.170,00, come da Certificazione Unica
2024 in atti.
La resistente, che dichiara e comprova di risiedere insieme alla figlia presso l'abitazione dei propri genitori, ma in una unità distinta dalla loro, non risulta avere beni intestati.
Il Collegio, alla luce dei suddetti dati e circostanze, considerato il collocamento della minore presso la madre e la modalità delle visite protette padre-figlia, con conseguente preponderanza dei tempi di permanenza presso la madre, considerata altresì l'età adolescenziale della minore ed i suoi aumentati bisogni legati alla crescita, ritiene equo stabilire in Euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, la PE somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario della figlia minore;
il ricorrente, inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie della minore, per la cui individuazione e gestione le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo ufficio.
4. In merito alla richiesta della resistente di essere autorizzata, in via esclusiva ed autonoma, di richiedere i documenti di espatrio e identità della minore, il Collegio osserva che il provvedimento di affidamento super- esclusivo della figlia in favore della madre consente a quest'ultima di chiedere il rilascio dei predetti documenti in completa autonomia.
5. La domanda con cui la resistente ha chiesto di statuire a carico del ricorrente, ed a favore proprio e della minore, la sanzione del risarcimento danni ex art. 709 ter cpc., non risulta meritevole di accoglimento in quanto generica e non provata. Quanto al mancato rispetto da parte del della moratoria di 18 mesi di cui agli accordi di Pt_1 separazione, è la stessa a dichiarare in comparsa di costituzione e risposta che non ha avuto CP_1 PE ripercussioni sulla minore laddove sostiene che” Inizialmente la frequentazione era serena e quando tornava a casa della madre, appariva felice e tranquilla e dai racconti non traspariva alcuna difficoltà che PE potesse far pensare che non stesse bene con il padre e la nuova compagna”, tanto che la non CP_1 risulta essersi mai opposta a che la minore frequentasse il padre e la nuova compagna prima del termine di moratoria concordato, acconsentendovi. Di conseguenza, non ricorrono gli estremi per la richiesta di condanna ex art. 709 ter cpc.
Né la resistente specifica quali siano esattamente gli altri comportamenti assunti dal ricorrente in violazione del provvedimento di separazione consensuale ed ostacolanti lo svolgimento delle modalità di affidamento
(all'epoca condiviso) in assenza del consenso della madre e tantomeno ha indicato e provato quale sia stato il conseguente grave pregiudizio subito dalla minore a causa di tali comportamenti. Di conseguenza, nessun danno può essere liquidato, neppure ricorrendo ai criteri equitativi.
6. L'esito complessivo del giudizio che vede il principalmente soccombente, unitamente alla sua Pt_1 condotta processuale non collaborativa, avendo ignorato sia l'ammonimento giudiziale al versamento dell'acconto al CTU, sia l'invito a produrre le ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite - liquidate ai sensi del DM D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio - in favore dello Stato, in quanto la CP_1 risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130
DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 06.04.2024, sono poste definitivamente a carico del
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
03/12/2021 da nei confronti di PA CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 620/2022, pubblicata il 28/06/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Giovanni in Marignano (RN) in data 19/09/2009 da e così dispone: PA CP_1
a) affida la figlia minore in via super esclusiva a con collocazione Persona_5 CP_1 presso di lei, e stabilisce che la madre potrà assumere in completa autonomia tutte le decisioni in favore della figlia, anche quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc;
b) assegna la casa familiare a quale genitore collocatario;
CP_1
c) dispone che gli incontri padre-figlia proseguano in modalità protetta, confermando la delega al Servizio
Sociale per la relativa organizzazione, calendarizzazione e monitoraggio e conferendo al Servizio la facoltà di sospenderli se disturbanti;
d) conferma in capo ai Servizi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i Servizi di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici suggeriti dalla CTU, compresa la valutazione neuropsichiatrica della minore;
e) incarica i Servizi Sociali di attivare un percorso mirato che coinvolga anche i nonni materni e paterni della minore, ove disponibili, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri;
f) dispone che i Servizi relazione al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze;
g) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di PA CP_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 500,00 - attualizzabile secondo indice ISTAT - entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
h) rigetta la domanda con cui ha chiesto la condanna di al CP_1 PA risarcimento dei danni ex art. 709 ter cpc;
i) condanna il alla rifusione delle spese di lite della parte resistente, che si liquidano in Pt_1 complessivi Euro 7.616,00, oltre il 15% a titolo di rimborsi generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002;
j) pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 06.04.2024, definitivamente a carico del . Pt_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche ai Servizi Sociali e per l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa EL Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa EL Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 3798/2021 R.G. promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], PA C.F._1 elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Viale XI Febbraio, n. 29, presso lo studio dell'Avv. Speranzini
Antonella che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Misano Adriatico (RN), Via Del Mare, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Sassi Raffaella che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo depositato in data 07.12.2021, ha convenuto in giudizio PA
esponendo di aver contratto matrimonio concordatario celebrato in San Giovanni in CP_1
Marignano (RN) in data 19/09/2009, di aver ivi fissato la residenza coniugale presso l'abitazione sita in via
Cupa n. 689, di proprietà dei genitori della sig.ra e che dall'unione è nata il CP_1 Persona_1
15/12/2010.
Il ricorrente ha proseguito affermando che, con provvedimento di omologa del Tribunale di Rimini del
16/5/2017, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate che prevedevano: l'affidamento congiunto della minore con collocazione e residenza presso la madre, il diritto di visita del padre da esercitarsi liberamente previo avviso e comunque tutti i giovedì con pernotto e due fine settimana al mese alternati, un contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia di Euro 300,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione degli assegni familiari in capo alla madre quale genitore collocatario ed una moratoria di diciotto mesi prima dei quali i coniugi si impegnavano a non presentare nuovi partner alla minore.
Sul piano delle dinamiche familiari, il ricorrente ha esposto che, in seguito alla separazione consensuale, la moglie, con condotte alienanti, avrebbe ostacolato il rapporto padre-figlia compromettendone gravemente la relazione genitoriale - tanto da indurre la minore a rifiutare di incontrarlo e relegandolo esclusivamente al ruolo di “soggetto pagatore” - e ha accusato la moglie di assumere in autonomia le decisioni inerenti la minore.
Il ha, pertanto, chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Pt_1 la e la determinazione a proprio carico di un contributo mensile al mantenimento ordinario della CP_1 figlia in Euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, nonché in via incidentale ex art. 709 ter cpc. la pronuncia di ammonimento nei confronti della Principi per violazione delle disposizioni in materia di diritto di visita, regolamentandolo nuovamente,
e la condanna della Principi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, in favore della minore e proprio per il reiterato comportamento assunto ed integrante la c.d. sindrome di alienazione parentale.
La si è costituita in giudizio e, pur associandosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio, ha contestato la ricostruzione dei fatti offerta dal marito, deducendo di non aver mai ostacolato il diritto di visita del padre e rappresentando che il rapporto conflittuale tra lo stesso e la figlia era conseguenza unicamente dai comportamenti a lui riconducibili.
La resistente ha riferito che il rapporto padre-figlia post-separazione, dopo un iniziale andamento regolare, si
è incrinato a partire dal giugno del 2018 quando la minore, di ritorno dal campeggio trascorso con il padre e la sua compagna ( , ha iniziato a manifestare paura, rabbia e turbamento nei confronti del padre Persona_2 tanto da non volerlo più frequentare per oltre un anno, se non qualche ora la domenica pomeriggio presso la casa materna. La ha proseguito affermando di aver scoperto solo in seguito il motivo di tale disagio e rifiuto, CP_1 quando la minore ha trovato il coraggio di raccontare una serie di episodi dalla stessa vissuti con disagio tra il 2017 ed il 2018 a causa di comportamenti, a suo dire, poco tutelanti e protettivi del padre.
In particolare ha riferito di come la figlia abbia confidato dapprima alla propria insegnante, e solo dopo anche alla madre, che nel corso di un week end trascorso nel marzo del 2017 a casa del padre e della sua compagna, il padre l'avrebbe fatta dormire nel letto con due suoi amici che stava ospitando in casa e di essersi svegliata la mattina seguente, intontita e senza pantaloni nè slip addosso, senza ricordare nulla di quanto accaduto ed il padre, una volta messo al corrente del fatto, avrebbe minimizzato la questione, intimandole di non raccontare mai nulla a nessuno. Oltre a ciò, la minore avrebbe raccontato che in più occasioni tra il 2017 ed il 2018, mentre si trovava in compagnia del padre, della sua compagna e di altri loro amici, era stata coinvolta in giochi ambigui e travestimenti in cui le venivano fatti indossare completi intimi e calze a rete e che in un'occasione era stata baciata in bocca da uno di questi conoscenti.
In seguito a tali narrazioni, la Dirigente Scolastica dell'istituto frequentato da si è immediatamente PE1 attivata presso i Carabinieri di Cattolica per metterli al corrente dei gravi fatti raccontati dalla minore facendo partire la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro e, all'esito delle indagini esperite (Sit e audizione della minore in presenza della Consulente Tecnica della Procura Dott.ssa
), la successiva iscrizione del nel registro degli indagati per il reato di cui agli artt. Persona_3 Pt_1
81 e 609 quinqiues c.p, (corruzione di minore) che ha originato il procedimento penale RGNR. 528/21, successivamente archiviato per insufficienza di prove.
Contestualmente si è aperto anche il procedimento avanti al Tribunale dei minori di Ancona RG n. 95/2021, poi trasferito per competenza al Tribunale dei Minorenni di Bologna che, con decreto provvisorio del
25.10.2021, ha incaricato i Servizi Sociali di Riccione di svolgere un'indagine socio ambientale sulla minore e sulla situazione familiare, di attivare un percorso di sostegno alla bigenitorialità avente ad oggetto sia il rapporto tra i coniugi, sia quello padre-figlia e ha caldeggiato la prosecuzione del percorso psicologico già nel frattempo intrapreso privatamente dalla minore.
La resistente ha allegato che, in seguito, la minore si è aperta ad ulteriori confidenze, raccontandole altri episodi in cui il padre avrebbe assunto atteggiamenti maneschi nei suoi confronti e svalutato il suo aspetto fisico dicendole che era grassa e che doveva dimagrire.
La Principi ha, pertanto, chiesto in via principale l'affido super esclusivo della minore in proprio favore con potere decisionale autonomo sulle questioni di maggior interesse della minore o, in via subordinata,
l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della minore;
il collocamento della minore presso di sé, con diritto di visita del padre in forma protetta ed il contributo al mantenimento della figlia a carico del padre di Euro 600,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. Inoltre in via incidentale ha chiesto ex art. 709 ter cpc il risarcimento dei danni in favore proprio e della minore, da liquidarsi in via equitativa, per avere il D'GE posto in essere dei comportamenti ostacolanti il corretto svolgimento dei provvedimenti di affidamento e che hanno arrecato un grave pregiudizio psico-fisico alla minore. All'udienza presidenziale del 22.02.2022, sono state ascoltate le parti le quali hanno insistito nelle proprie richieste ed in particolare il ricorrente, respingendo ogni accusa di abuso nei confronti della figlia, ne ha chiesto l'affido condiviso seppur con limitazione sulle questioni scolastiche e parascolastiche;
il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si è riservato ogni provvedimento all'esito della relazione di aggiornamento sulla minore da parte del Servizio Sociale di Riccione che ha già in carico il nucleo familiare.
Con ordinanza del 29.02.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, sono stati pertanto adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 cpc. con i quali il Presidente, in considerazione della mancanza di rapporti tra genitori e della loro incapacità a gestire la cogenitorialità, così come rilevato dai Servizi Sociali, nonché della mancata collaborazione del padre con i Servizi per ricostruire un rapporto con la figlia, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso quest'ultima, ed incaricato il Servizio Sociale di elaborare un calendario di visite vigilate padre-figlia, ferme le prescrizioni già adottate dalla Procura dei Minori di Bologna con provvedimento del 25.10.2021 e ferme le disposizioni economiche di cui alla separazione consensuale.
All'udienza del 18.5.2022, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sul vincolo richiesta dalle parti e successivamente emessa con sentenza n. 620/2022, pubblicata in data
28.6.2022.
Contestualmente il Collegio, con ordinanza del 9.6.2022, ha rimesso la causa davanti al Giudice Istruttore per la prosecuzione ed ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, cpc. rinviando all'udienza di trattazione scritta del 12.4.2023 per la decisione sulle istanze istruttorie.
Con provvedimento dell'8.07.2023 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta in data 13.4.2023, ha ritenuto opportuno disporre CTU sulla condizione psicofisica e sulla situazione familiare della minore, anche al fine di verificare la capacità genitoriale di entrambe le parti e di indicare il regime di affidamento e visita più consono, nominando come CTU la Dott.ssa alla quale ha altresì demandato Persona_4
l'ascolto della minore. Inoltre, ha richiesto una relazione di aggiornamento ai Servizi Sociali, riservandosi all'esito la decisione sulle ulteriori istanze istruttorie.
Prestato il giuramento di rito all'udienza del 13.9.2023, il CTU, prima di proseguire con le attività peritali, ha più volte segnalato al Giudice il persistente mancato versamento dell'acconto da parte del ricorrente il quale non vi ha mai provveduto nonostante l'invito rivoltogli dal Giudice con decreto del 18.10.2023.
Malgrado ciò il CTU, in assenza di un provvedimento di sospensione delle attività, ha portato a termine l'incarico e depositato la relazione tecnica in data 3.02.2024.
Con provvedimento dell'8.4.2024 il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriori adempimenti istruttori, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29.5.2024 ex art. 127 ter cpc. nonché disposto il ripristino da parte dei Servizi Sociali degli incontri vigilati padre-figlia e la ripresa del percorso di sostegno alla bigenitorialità.
All'udienza del 29.5.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata successivamente rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. Si precisa che il ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni non ha riproposto la domanda ex art. 709 ter cpc., di fatto rinunciandovi. Allo stesso tempo, ha chiesto che venga disposto a suo carico il contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia nella somma -inferiore- di Euro 200,00 ed ha domandato il rinnovo della Ctu ritenendola non rispondente alla realtà.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che
l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Tanto premesso, la presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie.
1. Quanto al regime di affidamento della minore, si evidenzia, anzitutto, che parte ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, mentre la resistente ha chiesto l'affidamento super esclusivo in proprio favore o, in via subordinata, l'affidamento esclusivo con limitazione del padre sulle decisioni di maggior interesse circa l'istruzione, educazione e salute della figlia in considerazione della eccepita inidoneità genitoriale del sig. . Pt_1
In tema di affidamento della prole, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa la capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. civ., sez. I, 10 dicembre 2018, n.
31902).
La disciplina generale impone dunque una valutazione prioritaria sulla possibilità di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità senza tuttavia inibire al giudice la scelta di soluzioni alternative se giustificate, all'evidenza e da risultanze processuali, da una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale da parte dell'uno o di entrambi i genitori. Del resto, l'art. 337 quater cc consente al Giudice di disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. In particolare, in mancanza di una tipizzazione normativa delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo (ex plurimis Cass. 26587/2009).
L'affido si dice super-esclusivo quando viene attribuita al genitore affidatario la facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione, salute e residenza abituale, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super- esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Così individuati i principi rilevanti nel caso di specie, occorre esaminare le richieste di affidamento formulate dalle parti alla luce delle risultanze della CTU del 3 febbraio 2024 e delle relazioni dei Servizi
Sociali in atti.
Dai colloqui tenuti dalla consulente con i genitori della minore, singolarmente ed in coppia, è stata tratteggiata una figura paterna assente e disinteressata alla figlia, completamente delegante della cura e gestione della minore nei confronti della ex moglie. Il si è dichiarato difatti estraneo a tutto ciò Pt_1 che riguarda l'approccio relazionale della figlia con figure esterne alla famiglia, alla sua cura ed igiene PE personale, alle frequentazioni di ed alla gestione della sua sessualità, come pure all'aspetto scolastico e parascolastico della minore, delegando tutto alla tanto che, si legge nella relazione, il CP_1 Pt_1
“Non vede pericoli per la figlia e non sente quindi di dover prestare particolari attenzioni. Motiva questo riferendosi alla protezione che la famiglia di EL offre e che non può contestare in nessun modo”.
Quanto alla regolarità degli incontri padre-figlia, è stata rilevata dalla Consulente una mancata collaborazione del con i Servizi Sociali incaricati di calendarizzare e svolgere le visite protette Pt_1 padre-figlia: ”…da 5/6 mesi il padre non vede la figlia a causa degli incontri protetti. L'uomo afferma che agli ultimi incontri non si è presentato perché lavorava e i Servizi non gli sarebbero andati incontro su niente. Sostiene che i lavorano in orari strani e qualche volta si sono visti in pausa pranzo ma doveva CP_2 pagare il mangiare anche all'Assistente Sociale, cosa che all'uomo non stava bene. Aveva quindi proposto di spostare gli incontri al Sabato ma il Servizio non era attivo il fine settimana...La scrivente, in base alla esperienza vissuta dallo stesso, gli ha quindi rinnovato la domanda su quali fossero gli orari ideali per vedere la figlia in tali incontri. La risposta è stata ancora il sabato, la sera dopo le 18.00 o nelle pause pranzo dalle 12.30 alle 13.30, non tenendo quindi conto degli orari di servizio ed orari scolastici della figlia….”. Sotto il profilo della coppia genitoriale, la Consulente Dott.ssa ha rilevato, confermando quanto già PE4 sottolineato dai Servizi Sociali, l'alta conflittualità della coppia, rimasta irrisolta, e la mancanza di collaborazione tra le parti, tanto che il ha bloccato tutti i contatti telefonici della ex moglie Pt_1 comunicando con lei esclusivamente via mails alle quali, tuttavia, il ricorrente ha dichiarato di non rispondere in quanto di carattere economico per spese (straordinarie) della figlia che non è in grado di sostenere a causa di una sua presunta indisponibilità economica.
Passando all'ascolto della minore condotto dalla Consulente in sede di CTU, vengono in rilievo alcuni PE passaggi in cui parla del bel rapporto che ha con la madre ed i nonni materni e di come gli stessi siano sempre presenti nella sua vita e attenti ai suoi bisogni, mentre dipinge il padre come assente, disinteressato e screditante nei suoi confronti, soprattutto per il suo aspetto fisico, e di come non abbia più fiducia in lui: “
Di fatto sono 5/6 mesi che figlia e padre non si vedono: a parte che il genitore non si è presentato agli ultimi incontri protetti, la minore non vuole saperne di incontrarlo, sottolineando che sta bene senza di lui.
Riferisce che il suo stato d'animo attuale è rappresentato da rabbia, tristezza e confusione. Infatti la stessa non sa se lo vuole rivedere o al contrario riavvicinarsi e in questo disorientamento provato, preferisce PE mantenere le distanze. Indagando sulla separazione asserisce di non essersi nemmeno accorta della separazione poiché il padre è sempre stato fuori casa e quindi per lei non è cambiato niente….. Secondo PE
la cosa peggiore che i genitori vivono nella separazione è il fatto di non riuscire a comunicare. La cosa migliore è che lei non vede il babbo. Non c'è mai stato un calendario stabile delle visite perché lui cambiava spesso gli orari di lavoro e non era possibile stabilire un appuntamento fisso. Negli ultimi incontri protetti poi, non si è presentato proprio, a volte avvisando e a volte no… Se avesse l'opportunità di cambiare qualcosa della sua situazione, sarebbe quella di eliminare i litigi tra i genitori perché stanca di questo. … Della madre apprezza tutto, del padre non riesce a trovare nulla di bello perché a dire della minore non l'ha fatta sentire parte della sua vita. Si sente da lui esclusa e non accettata… Si sente invece protetta dalla madre e dai nonni materni perché sono tutti molto attenti al suo benessere psicofisico... Le è stato chiesto quale messaggio vorrebbe fosse portato al Giudice: la risposta è stata quella di farle non vedere il padre perché al momento non ha nessuna intenzione di perdonarlo”.
Nel momento in cui la Consulente chiede di delineare un profilo dei genitori, la minore, rispetto alla madre, riferisce che la stessa rispetta i suoi sentimenti e non vorrebbe cambiare nulla di lei, sentendosi accettata e compresa. Del padre, invece, riferisce che non sempre rispetta i suoi sentimenti e lo vorrebbe diverso, più presente e comprensivo. PE Tali dinamiche familiari vissute da sono state confermate dai test somministrati alle parti durante le operazioni peritali laddove il rapporto madre-figlia è risultato essere “simbiotico”, connotato da una iperprotettività del genitore, non patologica, che può determinare una dipendenza ed a sua volta fragilità e confusione nel figlio;
mentre il padre “si è mostrato completamente distratto dai suoi pensieri ossessivi e paranoici legati al lavoro, non garantendo così alcuna possibile tutela della figlia, con l'evidente risultato di apparire un genitore assente e disinteressato”. Rispondendo ai quesiti alla stessa sottoposti, la Dott.ssa , in punto di condizione psicofisica della PE4 PE minore, ritiene che gli eventi raccontati da siano credibili nei contenuti “ma la loro interpretazione risulti viziata dalle emozioni provate dalla ragazza….. la minore appare decisa e sicura di sé, ma in realtà emerge una personalità fragile e confusa. Quest'ultimo aspetto è strettamente connesso al legame simbiotico con la madre che non le permette di sviluppare appieno la sua individualità”.
Quanto al quesito sulle capacità genitoriali, il CTU ha delineato due profili genitoriali completamente differenti: “Da un lato c'è la madre, che risulta accudente, ma anche iperprotettiva, che risponde positivamente ai bisogni della minore, avvicinandosi a quello che è lo stile più adeguato, che viene definito autorevole, Dall'altro c'è il padre, il quale fatica a comprendere i bisogni e lo stato mentale della figlia.
Risulta essere un genitore trascurante, poiché poco coinvolto nella sua vita e nella sua educazione e comunica poco. Si limita al fabbisogno materiale (assegno di mantenimento) ed elargisce poco calore emotivo. Non è in grado per i motivi già osservati, di essere una base sicura ed un punto di riferimento per PE
. Un punto comune della coppia genitoriale è la totale assenza della gestione del conflitto e la totale incapacità di negoziazione…. giungendo ad affermare che: la sig.ra , anche se presenta alcune CP_1 lacune (iperprotettività), è dotata di adeguate capacità/responsabilità genitoriali;
il sig. PA
, presentando gravi criticità, risulta NON possedere adeguate capacità/responsabilità genitoriali”.
[...]
La Consulente, pertanto, conclude ritenendo che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per la minore e PE che, per tutelare il benessere psicofisico di ed una sua corretta crescita evolutiva, sia necessario confermare la limitazione della responsabilità genitoriale paterna proponendo il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre con collocazione presso la medesima, con concessione alla madre del potere di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per la figlia, senza il consenso paterno.
Ciò in considerazione del fatto che il padre ha da sempre delegato alla ex moglie ogni decisione sulla figlia senza nulla obiettare e pure in considerazione del fatto che, in caso di urgenza, la coppia, considerata la conflittualità e l'assenza di comunicazione, non sarebbe in grado di prendere decisioni importanti.
Quanto agli incontri padre-figlia, la Consulente ha individuato come soluzione migliore la proroga degli incontri protetti con i Servizi Sociali che dovranno ridefinire la calendarizzazione, con previsione di relazione di aggiornamento semestrale. PE La complessità del nucleo familiare ha, infine, portato la Consulente a consigliare, per , un percorso psicologico mirato a contrastare lo stato confusionale espresso più volte dalla minore, oltre che una valutazione neuropsichiatrica per pianificare una strategia psicoterapeutica strutturata volta ad agire sulle sue fragilità ed insicurezze così da rielaborare quanto le sta accadendo, ma anche di svincolarsi da un legame con la madre che si presenta simbiotico (non a livelli patologici) che non le permette di formare la propria personale identità. Inoltre, la Dott.ssa ha ritenuto opportuno che la intraprenda un percorso PE4 CP_1 psicoterapeutico individuale, mirato al supporto della genitorialità che la porti a diminuire il controllo esercitato sulla figlia e che il intraprenda un percorso psicologico, oltre ad un supporto alla Pt_1 genitorialità, per liberarsi dalle sue ossessioni, entrare più in empatia con il mondo della figlia e recuperare la fiducia della stessa. Infine, la CTU, avendo rilevato lo squilibrio del rapporto di con i nonni materni, PE1 con cui ha uno stretto legame quotidiano, rispetto al rapporto con i nonni paterni, che invece è risultato completamente periferico, ha rappresentato la necessità di estendere l'intervento dei Servizi Sociali anche alla famiglia allargata in modo da creare un rapporto equilibrato della minore sia con i nonni materni, sia con quelli paterni, calendarizzando degli incontri tra gli stessi e la nipote.
Da ultimo, occorre sottolineare come la CTU abbia evidenziato l'indisponibilità mostrata dal ricorrente in sede di operazioni peritali laddove si legge nella relazione: “il sig. fin dalla prima data di Pt_1 convocazione ha rappresentato alla scrivente di non avere tempo da dedicare alla Consulenza, ribadendo ossessivamente e in più circostanze, le sue difficoltà ad assentarsi dal lavoro temendo di perderlo. Nulla sono valsi i tentativi di rassicuralo in tal senso anche a fronte di eventuali attestazioni di giustifica per il datore di lavoro. Il ricorrente, inoltre, pur avendo chiesto lui stesso la CTU, ha dichiarato che non poteva partecipare alle operazioni peritali se non negli orari da lui proposti, che risultavano assolutamente incompatibili con gli impegni della scrivente. Risulta quindi evidente che il ricorrente non ha ben compreso
l'importanza e la finalità di questa Consulenza… Per tali ragioni ostruzionistiche, la presente consulenza si
è conclusa in data 3/11/2023 con un numero esiguo di incontri che comunque hanno fornito tutte le informazioni necessarie per delineare in modo molto chiaro sulla situazione familiare, rendendo così possibile formulare le risposte ai quesiti del Giudice”.
Le osservazioni e le criticità del nucleo familiare osservate dalla Consulente Dott.ssa hanno trovato PE4 conferma nelle relazioni dei Servizi Sociali i quali, oltre ad aver rilevato “l'assenza ed il poco coinvolgimento del padre che, convocato, non si presentava agli appuntamenti, impedendo ai Servizi Sociali anche solo di redigere il calendario delle visite protette prescritte con ordinanza presidenziale del 29 marzo
2022”, hanno registrato il fallimento del percorso di sostegno alla genitorialità della coppia, affidato al
Centro per le famiglie di Riccione, che “si è interrotto con consapevolezza sulle fatiche del padre a presenziare agli incontri e la conflittualità alta ancora esistente tra i due”.
Inoltre, nell'ultima relazione di aggiornamento del 22.03.2024 i Servizi sociali hanno confermato la profilazione della personalità genitoriali eseguite dalla Dott.ssa : ipercontrollante la madre ed assente PE4 il padre. Difatti si legge: “La scrivente ha cercato di responsabilizzarlo (il padre) sulla costanza a presenziare agli incontri e sul dare una certa regolarità ai contatti telefonici, ma l'immaturità dello stesso confermava la necessità di un supporto individuale e genitoriale per raggiungere una consapevolezza delle proprie criticità… e come la madre nel suo essere ipercontrollante tende da sempre ad anticipare le mancanze del padre che non ha saputo negli anni portare avanti il suo ruolo”. PE Infine hanno dato atto che l'ultimo incontro tra il padre e risale al 29 maggio 2023 e che, da allora, il non ha più chiesto di incontrare sua figlia. Pt_1
Alla luce della CTU e delle relazioni dei Servizi, è evidente che gli atteggiamenti di assenteismo e disinteresse mostrati dal padre nei confronti della figlia, unitamente al comportamento ostruzionistico dallo stesso assunto con i Servizi Sociali e con il CTU, sono espressione della attuale incapacità del ricorrente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e di soddisfare i bisogni della minore, soprattutto in ragione delle fragilità mostrata da quest'ultima.
Viceversa, non sono emerse compromissioni nella capacità genitoriale nella Principi che, al di là della sua
“iperprotettività”, risulta essere idonea a svolgere il suo ruolo di madre, essendo in lei presente sia la dimensione della cura e dell'accudimento, sia quella della regolazione e normatività.
Ciò posto, alla luce di quanto emerso in punto di capacità ed idoneità genitoriale e opportunamente apprezzato il pregiudizio che l'affido condiviso comporterebbe per il benessere psicofisico della minore prefigurato dal CTU, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dalla Dott.ssa . PE4
Pertanto, va disposto l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, assegnando alla stessa il potere di assumere in favore della figlia sia le decisioni ordinarie, sia quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc, in autonomia, senza il consenso dell'altro genitore.
All'affido esclusivo in favore della madre consegue il collocamento della minore presso la stessa cui va assegnata, pur nel silenzio delle parti, la casa coniugale.
2. Quanto alla disciplina relativa alle visite del genitore non collocatario, le parti hanno proposto soluzioni difformi poiché la madre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità protetta e con il monitoraggio dei Servizi
Sociali mentre il padre ne ha chiesto lo svolgimento in modalità libera.
Il Collegio, considerata la situazione e quanto suggerito dal CTU, ritiene che, allo stato, sia più rispondente all'interesse della minore disporre la proroga degli incontri protetti padre-figlia per il tramite dei Servizi
Sociali secondo il calendario che gli stessi redigeranno, con facoltà di sospenderli se disturbanti.
Inoltre, il Collegio conferma in capo ai Servizi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i Servizi di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici individuali e mirati, così come suggeriti dalla CTU. Inoltre, sempre in aderenza a quanto indicato dalla CTU, si incaricano i Servizi Sociali di attivare un percorso mirato che coinvolga, ove disponibili, anche i nonni della minore, sia materni che paterni, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri.
3. Passando al mantenimento della minore, occorre rammentare che entrambi i genitori concorrono all'obbligo di mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter, e che l'obbligazione al mantenimento consiste in un dovere di natura patrimoniale da intendersi in senso ampio, tanto da ricomprendere non solo i bisogni alimentari bensì quanto necessario per la cura, l'assistenza morale e materiale. L'entità del contributo al mantenimento va determinata secondo i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. sulla base dei redditi dei genitori, delle esigenze attuali dei figli, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei termini di permanenza di entrambi i genitori, tenendosi presente che, in caso di collocazione prevalente, è di regola il genitore non collocatario quello obbligato al versamento.
Nel caso di specie, non costituisce profilo controverso la debenza da parte del dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della figlia ma unicamente la determinazione del suo importo.
A tal fine, occorre analizzare i diversi criteri per la quantificazione dell'assegno, partendo dalla capacità economica delle parti. Il ricorrente ha dichiarato in ricorso di essere un imprenditore, percependo un reddito di circa Euro
30.000,00 all'anno e di essere proprietario esclusivo di un immobile. A fronte di ciò, ha prodotto unicamente la dichiarazione dei redditi PF 2021 da cui risulta tuttavia un reddito complessivo di Euro 63.437,00 di cui
Euro 20.971,00 da lavoro dipendente.
Ha inoltre allegato in ricorso, senza nulla documentare, di sostenere spese mensili di Euro 500,00 per il mutuo contratto per l'acquisto della propria abitazione nonché di Euro 950,00 per il canone di locazione di due capannoni ove svolgerebbe la sua attività imprenditoriale.
Occorre sottolineare come, nel corso del giudizio, il ricorrente abbia più volte rappresentato le sue difficoltà economiche, senza in alcun modo comprovarle, ed abbia dichiarato genericamente all'udienza del 4.04.2024 di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato presso un'azienda di Pesaro, senza allegare i relativi guadagni. Inoltre, occorre segnalare che il non ha provveduto a depositare le dichiarazioni Pt_1 dei redditi aggiornate a quelle degli ultimi tre anni, come richiesto dal Giudice.
In un tale contesto di reticenza, è consentito al Giudice di ricorrere a presunzioni semplici e desumere dal contegno delle parti argomenti di prova ex art. 116 cpc. che portano a mantenere ferme le capacità reddituali del ricorrente in quelle dichiarate nel modello PF 2021 pari a complessivi Euro 63.437,00, di cui Euro
20.971,00 da lavoro dipendente.
Quanto, invece, alla capacità economica della resistente, la lavora come educatrice di sostegno a CP_1 tempo determinato e part-time presso la cooperativa Millepiedi di Rimini con uno stipendio mensile di circa
Euro 700,00/800,00 pari ad un reddito netto annuo di circa Euro 8.170,00, come da Certificazione Unica
2024 in atti.
La resistente, che dichiara e comprova di risiedere insieme alla figlia presso l'abitazione dei propri genitori, ma in una unità distinta dalla loro, non risulta avere beni intestati.
Il Collegio, alla luce dei suddetti dati e circostanze, considerato il collocamento della minore presso la madre e la modalità delle visite protette padre-figlia, con conseguente preponderanza dei tempi di permanenza presso la madre, considerata altresì l'età adolescenziale della minore ed i suoi aumentati bisogni legati alla crescita, ritiene equo stabilire in Euro 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, la PE somma dovuta dal padre per il mantenimento ordinario della figlia minore;
il ricorrente, inoltre, contribuirà al 50% delle spese straordinarie della minore, per la cui individuazione e gestione le parti faranno riferimento al protocollo del Tribunale di Bologna in uso presto questo ufficio.
4. In merito alla richiesta della resistente di essere autorizzata, in via esclusiva ed autonoma, di richiedere i documenti di espatrio e identità della minore, il Collegio osserva che il provvedimento di affidamento super- esclusivo della figlia in favore della madre consente a quest'ultima di chiedere il rilascio dei predetti documenti in completa autonomia.
5. La domanda con cui la resistente ha chiesto di statuire a carico del ricorrente, ed a favore proprio e della minore, la sanzione del risarcimento danni ex art. 709 ter cpc., non risulta meritevole di accoglimento in quanto generica e non provata. Quanto al mancato rispetto da parte del della moratoria di 18 mesi di cui agli accordi di Pt_1 separazione, è la stessa a dichiarare in comparsa di costituzione e risposta che non ha avuto CP_1 PE ripercussioni sulla minore laddove sostiene che” Inizialmente la frequentazione era serena e quando tornava a casa della madre, appariva felice e tranquilla e dai racconti non traspariva alcuna difficoltà che PE potesse far pensare che non stesse bene con il padre e la nuova compagna”, tanto che la non CP_1 risulta essersi mai opposta a che la minore frequentasse il padre e la nuova compagna prima del termine di moratoria concordato, acconsentendovi. Di conseguenza, non ricorrono gli estremi per la richiesta di condanna ex art. 709 ter cpc.
Né la resistente specifica quali siano esattamente gli altri comportamenti assunti dal ricorrente in violazione del provvedimento di separazione consensuale ed ostacolanti lo svolgimento delle modalità di affidamento
(all'epoca condiviso) in assenza del consenso della madre e tantomeno ha indicato e provato quale sia stato il conseguente grave pregiudizio subito dalla minore a causa di tali comportamenti. Di conseguenza, nessun danno può essere liquidato, neppure ricorrendo ai criteri equitativi.
6. L'esito complessivo del giudizio che vede il principalmente soccombente, unitamente alla sua Pt_1 condotta processuale non collaborativa, avendo ignorato sia l'ammonimento giudiziale al versamento dell'acconto al CTU, sia l'invito a produrre le ultime dichiarazioni dei redditi aggiornate, giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite - liquidate ai sensi del DM D.M. n. 55/2014 come da dispositivo, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio - in favore dello Stato, in quanto la CP_1 risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Nella condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite non viene applicata la riduzione degli importi spettanti al difensore prevista dall'art. 130
DPR 130/2002 (in termini Cass., Ord. n. 22017 del 11/09/2018: “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”).
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 06.04.2024, sono poste definitivamente a carico del
. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
03/12/2021 da nei confronti di PA CP_1 premesso che con sentenza non definitiva n. 620/2022, pubblicata il 28/06/2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Giovanni in Marignano (RN) in data 19/09/2009 da e così dispone: PA CP_1
a) affida la figlia minore in via super esclusiva a con collocazione Persona_5 CP_1 presso di lei, e stabilisce che la madre potrà assumere in completa autonomia tutte le decisioni in favore della figlia, anche quelle di maggior interesse ex art. 337 quater terzo comma cc;
b) assegna la casa familiare a quale genitore collocatario;
CP_1
c) dispone che gli incontri padre-figlia proseguano in modalità protetta, confermando la delega al Servizio
Sociale per la relativa organizzazione, calendarizzazione e monitoraggio e conferendo al Servizio la facoltà di sospenderli se disturbanti;
d) conferma in capo ai Servizi la presa in carico della minore e del nucleo familiare, incaricando i Servizi di attivare in favore della minore, del padre e della madre tutti i percorsi psicologici e psicoterapeutici suggeriti dalla CTU, compresa la valutazione neuropsichiatrica della minore;
e) incarica i Servizi Sociali di attivare un percorso mirato che coinvolga anche i nonni materni e paterni della minore, ove disponibili, al fine di creare un rapporto equilibrato nonni-nipote, provvedendo ad organizzare e calendarizzare i relativi incontri;
f) dispone che i Servizi relazione al Giudice Tutelare in sede ogni sei mesi, salvo urgenze;
g) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di PA CP_1 mantenimento della figlia minore, la somma mensile di Euro 500,00 - attualizzabile secondo indice ISTAT - entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
h) rigetta la domanda con cui ha chiesto la condanna di al CP_1 PA risarcimento dei danni ex art. 709 ter cpc;
i) condanna il alla rifusione delle spese di lite della parte resistente, che si liquidano in Pt_1 complessivi Euro 7.616,00, oltre il 15% a titolo di rimborsi generali, IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002;
j) pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 06.04.2024, definitivamente a carico del . Pt_1
Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche ai Servizi Sociali e per l'apertura del relativo procedimento davanti al Giudice Tutelare.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa EL Dai Checchi