Ordinanza collegiale 6 dicembre 2024
Improcedibile
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03422/2025REG.PROV.COLL.
N. 04923/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4923 del 2024, proposto da
AN De ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Baroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzolengo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Andrea Conti, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia, n. 251 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo e del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Visti gli artt. 35, comma 1 lett. c), 38 e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. AN De ON ha proposto appello per la riforma della sentenza del Tar Lombardia, Sez. Staccata di Brescia, n. 251 del 2024, che ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso dell’appellante per “ far accertare l’obbligo delle amministrazioni coinvolte di avviare e concludere il procedimento, mediante costituzione del consorzio obbligatorio previsto dall’art. 14, L 126/1958 e dagli artt. 2, 5, 9, decreto luogotenenziale 1/9/1918 n. 1446, con condanna delle stesse a provvedere entro un termine perentorio ”.
In particolare, il ricorrente chiedeva in primo grado al TAR di: “ accertare, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’obbligo del Prefetto di Brescia e/o del Ministero dell’interno, UTG di Brescia e del Comune di Pozzolengo, per gli ambiti di rispettiva competenza, di provvedere sull’istanza di cui alla pec 19.04.2023 e alla pec 22.05.2023, avviando e concludendo il procedimento entro il termine perentorio di 30 giorni o il diverso termine indicato dall’ecc.mo Tribunale, condannandoli in tal senso; accertare, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’obbligo del Prefetto di Brescia e/o del Ministero dell’interno, UTG di Brescia e del Comune di Pozzolengo, per gli ambiti di rispettiva competenza, di costituire il consorzio obbligatorio per le strade vicinali ad uso pubblico previsto dall’art. 14, L 126/1958 e dagli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per provvedere alla manutenzione, ricostruzione, gestione e riparazione della strada vicinale Rovere di Pozzolengo, entro il termine perentorio di 30 giorni o il diverso termine indicato dall’ecc.mo Tribunale, condannandoli in tal senso; in ogni caso: alla luce della prolungata inerzia e dell’urgenza di provvedere, dati i ripetuti incidenti occorsi, nominare fin da ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva dell’amministrazione in caso di ulteriore silenzio o ritardo ”.
Con ordinanza n. 9797 del 6 dicembre 2024 la Sezione ha concesso alle amministrazioni un termine finale per adempiere (30 gg.), nominando il commissario ad acta per il caso di inadempimento.
Il Comune, con nota depositata il 18 marzo 2025, ha comunicato che, con deliberazione del Consiglio Comunale 23.12.2024 n. 46, ha proceduto alla costituzione del Consorzio per cui è causa, nei termini indicati dall’ordinanza n. 9797/24. Ha chiesto, dunque, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Anche l’appellante, con memoria depositata il 14 marzo 2025, preso atto dei documenti depositati dalle controparti in adempimento dell’ordinanza n. 9797/2024, ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse, insistendo per la condanna delle amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse.
Le spese di giudizio possono essere compensate integralmente fra le parti, sussistendone giusti motivi in relazione alle peculiarità e all’andamento della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO