Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 11932 dell'anno 2020 promossa da avv. FALANGA ANNIBALE ); Parte_1
CONTRO
(avv. CONIGLIARO SERGIO ) Controparte_1 [...]
; CP_2
E NEI CONFRONTI DI
(avv. GALLO Controparte_3
ACCURSIO )
Si da atto che sono presenti l'avv. FALANGA ANNIBALE per Parte_1
l'avv. Diomede in sostituzione dell'avv. GALLO ACCURSIO per
[...]
Controparte_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11932 dell'anno 2020 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
elettivamente domiciliato in VIA LOMBARDIA, 19 Parte_1
90144 PALERMO, presso l'Avv. FALANGA ANNIBALE che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
elettivamente domiciliato in C/O AVV LIGA Controparte_1
PASQUALE VIA VIRGILIO N.11 91100 TRAPANI, presso l'Avv.
CONIGLIARO SERGIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
CP_2
– convenuto –
E NEI CONFRONTI
elettivamente Controparte_3
domiciliato in C/O AVV. A. PIRITORE VIA ROCCO SOLINA 2 presso l'avv.
GALLO ACCURSIO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
2 – terzo chiamato –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, unitamente ad al fine di CP_2
sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale occorso a Palermo nel giugno del 2018.
Deduceva l'attore che in data 11.06.2018 alle ore 10.15, alla guida del proprio motociclo BMW 850 R tg BF99665 assicurato per la con la CP_4
, mentre viaggiava lungo la carreggiata centrale di Viale Regione CP_3
Siciliana, direzione Trapani, giunto all'altezza della clinica D'Anna, dopo aver azionato l'indicatore direzionale destro quando si accingeva ad impegnare lo svincolo per immettersi nella corsia laterale, veniva urtato alla fiancata sinistra dal veicolo Fiat Idea tg CT170ES, di proprietà del convenuto e assicurato per la R.C.A dalla CP_2 Controparte_5
il quale, proveniente da tergo, dopo aver parzialmente superato il motociclo, effettuava la stessa manovra intercettando la traiettoria del motociclo provocandone la rovinosa caduta.
A seguito dell'incidente l'attore riportava lesioni fisiche, per le quali veniva trasportato tramite 118 al P.S dell'Ospedale Civico di Palermo e,
successivamente, veniva sottoposto a vari interventi chirurgici (si veda la
3 cartella clinica in atti).
Tanto premesso l'attore concludeva chiedendo di “Ritenere e dichiarare
che il sinistro in oggetto si è verificato per fatto e colpa del conducente
CP_2
-conseguentemente condannare i convenuti in solido o a diverso titolo al
risarcimento dei danni patrimoniali e non (lesioni fisiche, danno morale ed
esistenziale, spese di cure, perdita reddituale e danno alla capacità
lavorativa specifica, danni al mezzo, al casco e all'orologio), che verranno
determinati in esito all'istruttoria, con rivalutazione delle somme e gli
interessi, dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Mentre restava contumace, si costituiva in giudizio la CP_2
che eccepiva l'improcedibilità e inammissibilità Controparte_1
della domanda attorea contestando altresì, la dinamica del sinistro così
come descritta, nonché il quantum debeatur per l'eccessività della pretesa risarcitoria.
Concludeva chiedendo di:
“Preliminarmente ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda
attorea, stante il vizio che affligge la fase stragiudiziale destinata al
tentativo di stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
-Ancora preliminarmente, ritenere e dichiarare l'inammissibilità e
improponibilità della domanda ai sensi di quanto previsto dagli artt. 145 e
148 d.Lgs. n. 209/2005;
-In via subordinata e nel merito, senza recesso alcuno dalle superiori
eccezioni dal carattere principale ed assorbente, rigettare tutte le domande
e conclusioni formulate dall'attore perché infondate in fatto e in diritto o con
4 altra statuizione;
-Condannare parte attrice alle spese del presente giudizio ovvero,
nell'ipotesi subordinata, compensarle integralmente.
Con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio la
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, nella qualità di impresa assicuratrice del motociclo di proprietà del chiedendo il rigetto della domanda e comunque Pt_1
contestando nel quantum le pretese risarcitorie rispetto ai reali danni causati dal sinistro.
Dopo la concessione, su richiesta dei procuratori delle parti, dei termini
183 co 6 c.p.c. la causa veniva istruita con interrogatorio formale delle parti, prova per testi e CTU e, infine, discussa e decisa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c
Tanto premesso, tornando al merito della causa deve rilevarsi che, sulla scorta del complessivo compendio probatorio acquisito, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice è parzialmente fondata e può essere accolta nei termini che seguono.
In punto di fatto, sebbene sia pienamente comprovato l'accadimento del sinistro, non è invece superata la presunzione di pari responsabilità nello scontro tra veicoli prevista dall' art.2054 comma 2 c.c.
Secondo quanto ricostruito nel rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della polizia municipale, sulla scorta delle dichiarazioni delle parti, contrastanti tra loro, e degli segni d'urto riportati dai veicoli coinvolti, non è stato possibile stabilire chi tra questi abbia intercettato l'altrui direttrice di marcia con conseguente responsabilità nella
5 causazione nel sinistro, tant'è che non è stato emesso alcun provvedimento sanzionatorio a carico dei soggetti interessati dai vigili urbani intervenuti.
Nella relazione emerge infatti che “ alla guida CP_2
dell'autovettura Fiat Idea tg CT170 ES, circolava su Via Regione Siciliana
S/E carreggiata centrale con provenienza via E. Basile e direttrice
Calatafimi, quando pervenuto all'altezza del by pass per l'immissione sulla
carreggiata laterale, altezza civico 900, si serviva di esso per accedere
sulla laterale ed entrava in collisione con la propria fiancata destra contro
la fiancata sinistra del motociclo Bmw 850r, tg BF99665 che condotto da
circolava sulla stessa via alla sua destra e che anch'egli Parte_1
si immetteva dalla carreggiata centrale sulla carreggiata laterale
servendosi del sopra detto bypass. Gli agenti hanno così concluso che:
ADR “Considerata la tipologia d'urto e le dichiarazioni contrastanti, non
essendo possibile stabilire chi dei due abbia intercettato l'altrui direttrice di
marcia non si emettono provvedimenti”.
Pertanto, a parere del decidente, non ci sono elementi sufficientemente solidi per ricostruire in modo univoco il sinistro e superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Anche le parti, escusse in sede di interrogatorio formale hanno fornito versioni del sinistro nettamente contrastanti.
Il convenuto ha dichiarato: “L'attore non ha azionato la freccia CP_2
prima di svoltare e comunque io ero davanti e sono stato colpito
lateralmente sul lato destro dalla moto condotta dall'attore, che
naturalmente è caduto. Non provenivo da dietro. Non ricordo il punto esatto
6 in cui sono stato colpito”.
L'attore, dal canto suo, interrogato sui fatti di causa ha dichiarato: “Nego
di aver effettuato un sorpasso da destra, sono stato attinto dal veicolo
condotto dal convenuto all'altezza della testata del motore (parte centrale
anteriore). La ruota anteriore destra della macchina ha colpito la mia moto
sul lato sx e sono caduto a terra”.
Quanto alla prova col teste , pur egli confermando il Testimone_1
verificarsi del sinistro, non può essere valorizzata fino al punto da ritenere accertata la dinamica nel senso spiegato in citazione. Il teste escusso ha dichiarato: ADR “Mi trovavo con il mio furgone da lavoro sul
controviale di Viale Regione Siciliana quando davanti a me a pochissima
distanza ho visto il sinistro. La moto condotta dall'attore si stava
immettendo nel controviale quando è stata colpita dalla macchina del
convenuto (non ricordo il modello, ma era scura) che tentava di sorpassarla
a SX. La moto è stata colpita sul fianco SX ed è caduta a terra a
pochissima distanza da me.
ADR ricordo che la freccia era azionata, la macchina veniva da dietro e
tentava il sorpasso.
ADR io non mi sono fermato a prestare soccorso, c'erano altre persone. ADR
specifico che mi trovavo nel controviale in direzione trapani e che il sinistro
è avvenuto nello svincolo che si trova a poca distanza dal negozio
Trionfante Antichità, poco dopo via Altofonte.
ADR non ricordo il tipo di moto, era una moto di alta cilindrata se non
ricordo male scura.
Tale dichiarazione non ha contribuito a fare sufficiente chiarezza sulla
7 dinamica del sinistro. Non è chiaro, infatti, come i due veicoli oggetto del sinistro abbiano potuto collidere mentre erano entrambi impegnati a cambiare corsia spostandosi dalla carreggiata centrale e servendosi della rampa laterale per immettersi nel controviale del Viale Regione Siciliana
all'altezza del civico 900. Potrebbe infatti ragionevolmente ritenersi sia che la collisione sul lato posteriore sx del motociclo sia derivata da un errato tentativo di sorpasso da parte dell'autovettura del convenuto, sia da un cambio di traiettoria imprevedibile ed imprudente da parte del mezzo dell'attore che avrebbe intercettato la direttrice di marcia della Fiat
Idea che stava effettuando la stessa manovra di immissione sul controviale.
Da ultimo, ma non per importanza, va aggiunto che nel giudizio penale instaurato a carico del convenuto per il reato di cui all'art. 590 bis CP_2
c.p. è stata richiesta al Gip su istanza del PM l'archiviazione non sussistendo elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ciò è un ulteriore argomento di prova che può essere liberamente valorizzato nel presente giudizio e concorre a formare il convincimento del giudice nel senso sopra indicato.
Non essendo possibile ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, appare necessario applicare la presunzione di pari responsabilità nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054 c.c.
Per l'esatta determinazione di tali danni va considerato il contenuto della relazione predisposta dal CTU nominato nell'odierno giudizio, i cui esiti devono essere condivisi, stante la logicità e coerenza delle argomentazioni addotte dal perito, nonché l'oggettività del metodo di indagine seguito.
8 Ebbene il CTU nel rispondere ai quesiti: “Riferisca il CTU in ordine ai
danni patiti dall'attore che siano eziologicamente riconducibili al sinistro
per cui è causa quantificando l'invalidità permanente e temporanea avendo
speciale riguardo alla situazione di salute pregressa dell'attore; valutare la
congruità delle spese sostenute e documentate in atti;
verificare se le
lesioni patite siano compatibili con la dinamica descritta in citazione” ha ritenuto plausibile, sia in riferimento alla dinamica che all'idoneità della vis lesiva, il nesso causale tra le circostanze del sinistro riportato in atti e le lesioni refertate.
Il CTU ha poi ritenuto equo riconoscere un danno biologico in misura pari al 18%, riconoscendo inoltre un'invalidità temporanea assoluta pari a giorni 20; un periodo di ITP al 75% pari a 10 giorni;
un ITP al 50% pari a
20 giorni;
e un ITP al 25% pari a 20 giorni.
Con riferimento alle spese mediche, queste sono state ritenute comprovate e pertinenti per un importo pari ad euro 1.142,24.
Il CTU, inoltre, ha ritenuto che i postumi residuati al trauma patito abbiano avuto un'incidenza lieve-moderata sulla capacità lavorativa specifica dell'attore, di professione odontoiatra, in considerazione dell'ipofunzione articolare residua a carico della spalla e del polso di sinistra e del modesto deficit stenico all'arto superiore omolaterale.
Questo giudice aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Per la liquidazione del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno
“biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti
9 espressi dalla sent. n° 12408/2001 che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale (si veda anche Cass. n° 14402/2011).
Indi, questo Tribunale, prende atto dello sviluppo giurisprudenziale degli ultimi anni in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, e le applica nell'ultima versione del 2024.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 50 anni, spetterà il seguente risarcimento pari ad euro 48.520,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, il cui punto risulta, nelle tabelle, già aumentato dei profili di patimento e di sofferenza morale, ascrivibile alla sfera dinamico-relazionale dei danneggiati.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 4.887,50 in valori attuali, per l'inabilità
totale, e per l'inabilità parziale.
Il risarcimento complessivo dovuto all'attore è, dunque, pari ad euro
54.549,74.
Non può essere accolta la domanda formulata da parte attrice per il ristoro del danno per le perdite lavorative e per la perdita della capacità
lavorativa specifica, non essendo stata fornita in giudizio la relativa prova.
Quanto al danno per il danneggiamento del mezzo e del casco che l'attore indossava al momento del sinistro, non essendo stato comprovato il
10 relativo danno (la CTU sarebbe stata del tutto esplorativa ed il preventivo non comprova l'avvenuto effettivo esborso delle somme ivi indicate)
nessuna somma può essere liquidata a tale titolo.
Al contrario può essere risarcito il costo per la riparazione dell'orologio
(euro 310,00) il cui esborso è comprovato dalla produzione dello scontrino e dall'assenza di ogni specifica contestazione a riguardo da parte della convenuta.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza
17/2/1995 n° 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Il risarcimento complessivo che la compagnia assicurativa convenuta.
11 dovrà essere condannata a corrispondere a è di euro Parte_1
60.059,95.
Su tale somma va però effettuata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 2054 c.c. per la prima evidenziata corresponsabilità da parte dell'attore nel sinistro.
In definitiva la compagnia convenuta andrà condannata in solido con al pagamento in favore di di euro CP_2 Parte_1
30.030,00 oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
Per quanto riguarda invece la Controparte_3
intervenuta volontariamente, nulla va disposto considerato
[...]
che nessuna domanda è stata formulata nei suoi riguardi e le sue domande sono state comunque rigettate.
Le spese di lite vanno poste in solido a carico dei convenuti soccombenti mentre sussistono le ragioni previste dal codice per compensare le spese di lite tra e tutte le altre parti. CP_3
Esse si liquidano come in dispositivo sulla base della complessità bassa della causa e del suo valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Accoglie parzialmente le domande di Parte_1
− Condanna in solido e Controparte_1 CP_2
a pagare all'attore la somma pari ad euro 30.030,00, oltre gli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo.
12 − Rigetta tutte le altre domande;
− Condanna in solido e Controparte_1 CP_2
al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro
7.052,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e rimborso spese forfettarie come per legge oltre alle spese per la CTU da porsi definitivamente a carico dei convenuti;
− Compensa le spese tra tutte le altre parti.
− Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 31.03.2025.
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro–
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