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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 04/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 96/2024 R.G.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
-dott. Elena Quaranta consigliere rel ha pronunciato, all'esito della riserva in decisone assunta il 23.5.2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, in materia di lavoro ed avente ad oggetto: “reclamo in materia di impugnativa di licenziamento” promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Moffa, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti reclamante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Parte_2
difeso dall'Avv. Angela Fiore, elettivamente domiciliata come in atti reclamato
e contro
, in persona del legale rappresentante p.t Controparte_1
E in persona del legale rappresentante p.t CP_2
Reclamati- contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti si sono riportate ai rispettivi atti insistendo la reclamante per l'accoglimento e la reclamata per il rigetto del reclamo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 10.06.2024, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in veste di Giudice del lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierna reclamante avverso l'ordinanza emessa il 10.10.2023 dal medesimo Tribunale ai sensi dell'art. 1, comma 49, l.
92/2012. Con l'ordinanza e la successiva sentenza il Tribunale ha rigettato le domande con cui l'odierna reclamante ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla in data 20.6.2022. Parte_2
2. In primo grado la ricorrente, con ricorso ex legge Fornero, esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze della Gestione sino al 20.06.2022 come Parte_2
commessa (dal 2008 alle dipendenze della poi ceduta alla Gestione Commerciale CP_3 come precisato nel verbale dell'udienza del 4.4.23) presso i punti vendita del (nei Parte_3
3 anni precedenti il licenziamento esclusivamente presso il punto vendita “COIN Casa”);
-di aver ricevuto il 27.4.2022 preavviso di licenziamento per g.m.o. (unitamente alle colleghe
, e ] motivato dalla decisione di chiudere Controparte_4 Controparte_5 Parte_4
il punto vendita denominato BLUKIDS;
-che vi erano già stati altri 8 recessi il 5/04/2022, a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo (per la chiusura di 5 punti vendita);
-che il 3.5.2022 l' aveva invitato (con riferimento ai preavvisi del 27.4) la Gestione CP_6
Commerciale a proseguire la procedura di riduzione collettiva di personale prevista dalla L.
223/1991 ma che la Gestione Comm.le aveva replicato che la scelta di chiudere il punto vendita
Blukids non era legata ad una situazione di crisi ma unicamente alla conclusione di un contratto di locazione con OV S.p.A.” (che a sua volta aveva locato a che aveva aperto l' CP_7 CP_8
assorbente il marchio Blukids);
-di essere stata licenziata il 22.06.2022 con decorrenza dal 16.06.2022;
-di aver regolarmente lavorato il 20.06.2022 presso il punto vendita AL (presso il quale era da sempre stata comandata in pendenza del rapporto di lavoro con orario 09:00-13:00); -di non aver mai lavorato presso il punto vendita Blukids ma solo presso il punto vendita “COIN” (poi concesso in affitto/locazione ad e che presso il punto vendita Blukids erano assegnate Controparte_2
– – e;
Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
-che nell'elenco dei dipendenti di cui al licenziamento collettivo era errato il riferimento alla propria posizione in quanto indicata quale data di assunzione il 26.3.2010 anziché la (effettiva) data dell'1.1.2009, così falsando gli anni di anzianità in 12 anziché nei (corretti) 13; -che la collega , destinataria della procedura di licenziamento per g.m.o. era andata a Pt_4 lavorare alle dipendenze della presso il punto vendita ” e che altre lavoratrici CP_7 CP_8
( , e , oltre a dimessasi Persona_1 Persona_5 CP_9 Persona_2
in pendenza della procedura di licenziamento collettivo) a seguito della procedura di licenziamento collettivo erano state riassegnate in forza nei punti vendita presenti presso il C.C. e Pt_3
concessi in locazione dalla Gestione Comm.le alla società (costituita ad hoc in data Controparte_2
19.05.2022, con sede legale identica alla Gestione Comm.le: Campobasso Viale Giuseppe Ferro snc);
-che la società era riconducibile alla Gestione Comm.le S.r.l., e per essa ad Controparte_2 [...]
in quanto: gli uffici amministrativi e/o contabili della si Persona_6 Controparte_2
trovano ubicati all'interno dello stesso stabile ove sono ubicati gli uffici di proprietà della odierna resistente;
le utenze telefoniche in uso alla sono tutte riconducibili a Gestione Controparte_2
Comm.le S.r.l.; le dipendenti di utilizzano lo stesso sistema di badge marcatempo Controparte_2
per le presenze e/o permessi lavorativi che venivano utilizzati da Gestione Comm.le S.r.l.; i soci della risultano essere – che da sempre collaborava con Gestione Controparte_2 Controparte_10
Comm.le quale consulente e/o coordinatore delle attività legate alla gestione di centri commerciali e – “prossimo congiunto” del gruppo per il versamento degli incassi del Parte_5 Per_6 punto vendita “Coin” gestito da si ricorre alle medesime modalità e si utilizza la Controparte_2 medesima “cassa continua” gestita in via esclusiva da Gestione Comm.le S.r.l.s.; le giornate di assenza e/o richieste di cambi turno vengono gestite ed evase per il tramite del socio Parte_5
e da;
i turni di lavoro vengono predisposti dal socio
[...] Persona_6 Parte_5
e da;
le comunicazioni a mezzo e-mail alle dipendenti di
[...] Persona_6 CP_2
vengono evase anche tramite mezzi e canali mail e/o numeri telefonici in uso a Gestione
[...]
Comm.le S.r.l.; tutte le attività che interessano il C.C. nel suo complesso vengono gestite Pt_3
e/o organizzate e/o pianificate dall'unico centro di imputazione che è Gestione Comm.le S.r.l.;
-che la crisi economica posta a fondamento del licenziamento collettivo non era stata registrata presso i punti vendita di Termoli ( ); Parte_6
-che la posizione dei dipendenti presso i punti vendita del non era stata valutata in Parte_3
Contr termini di repechage presso i punti vendita presenti su Termoli e/o presso la CP_1
e/o altra società comunque appartenente al noto “Gruppo Larivera”;
-che vi erano state numerose cessioni e/o trasferimenti e/o affitto/comodato di azienda poste/i in essere con decorrenza dal 5.11.2020 e sino al 6.12.2021 (ben 15) al fine di smantellare la società in perdita (la Gestione Commerciale), licenziare tutti o quasi tutti i dipendenti e costituire una nuova società il 19.05.2022 (appunto che di fatto subentrava a Gestione Comm.le Controparte_2
S.r.l. nella conduzione dei punti vendita del Parte_3
-che la ragione posta a base del licenziamento (conclusione contratto di locazione con la OV
S.p.A.) era pretestuosa e non fondava il g.m.o.;
-che l'assenza di g.m.o. era provata dal fatto che 3 dipendenti licenziate con la procedura collettiva era state riassunte da e assegnate al punto vendita “COIN”; Controparte_2
-che il trasferimento del punto vendita “COIN Casa” in favore della eludeva la Controparte_2
normativa relativa ai licenziamenti (collettivi e individuali);
-che la Gestione Comm.le S.r.l.si era precostituita lo stato di crisi attraverso contratti di affitto in favore di terze società dei punti vendita alla stessa riconducibili nel periodo immediatamente precedente l'avvio delle procedure di licenziamento e che tali punti vendita avevano continuato ad operare all'interno del C.C. (COIN gestito da “Carpisa” concesso in Pt_3 Controparte_2 affitto alla “Blukids” assorbito dal marchio “ ”); CP_11 CP_8
-che per 2 dei 5 punti vendita coinvolti nel licenziamento collettivo la chiusura risaliva a circa due anni prima l'avvio della procedura stessa (Doppelganger chiuso a novembre 2020 e
Suits chiuso a febbraio 2021); che delle 12 dipendenti in totale licenziate 4 erano state ricollocate presso i punti vendita concessi in affitto a terze società, 3 delle quali assunte da ( , , Controparte_2 Persona_1 Persona_7
; Persona_8
-che la graduatoria posta a base dei licenziamenti collettivi era viziata in quanto non vi era distinzione tra personale assunto full-time e part-time con diverse percentuali orarie, non erano state considerate le unità locali di Termoli nonostante l'identità del CCNL applicato e l'identità della attività di vendita svolta;
-di essersi occupata presso il punto vendita Coin Casa non solo della vendita ai clienti ma anche del carico e scarico della merce, dell'esposizione della merce, della cassa, dell'inventario a fine anno;
-che era stato violato l'obbligo di repechage con generica motivazione potendosi valutare la sua competenza professionale sia per gli altri punti vendita operanti presso il (tra cui Parte_3
“AL Weijl” e “Coin Casa”) sia per quelli operanti su Termoli;
-che dalla visura storica e dagli atti amministrativi e finanziari di Gestione Comm.le S.r.l. si evinceva che la stessa opera(va) sotto la direzione ed il coordinamento ex art. 2497 c.c. della
[...]
e, come tale, parte di una ben più ampia compagine societaria, che annovera al suo CP_1
interno diverse società tutte aventi sede legale in Via Giuseppe Ferro s.n.c.;
-che l'obbligo di repechage gravava quindi anche sulla;
CP_1 -che la provvede(va) al pagamento in favore dei dipendenti della Gestione Controparte_1
Comm.le S.r.l. delle retribuzioni, degli interessi e delle competenze legali oggetto dei diversi decreti ingiuntivi richiesti ed emessi dal Tribunale di Campobasso – Sez. Lavoro;
-che la cessione aziendale da Gestione Comm.le S.r.l. ad (in particolare del punto Controparte_2
vendita “Coin Casa” cui era assegnata) configurava un trasferimento di un ramo d'azienda con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c.;
-che vi era stata una “cessione occulta” attesi i collegamenti di parentela tra i soci, amministratori
CP_1 e responsabili ( ed e e/o rapporti di Persona_6 Parte_5
lavoro/consulenza intrattenuti tra la stessa Gestione Comm.le e , socio della Controparte_10
l'identità sostanziale della ragione sociale (S.r.l. e , l'identità della sede Controparte_2 CP_2
legale e degli uffici amministrativo-contabili, l'identità dell'oggetto sociale, l'utilizzo dei medesimi beni strumentali (badge marcatempo – cassa continua), l'identità dell'utenza telefonica e delle procedure contabili/amministrative, l'identità del punto vendita gestito all'interno del
[...]
Pt_3
-che immediatamente dopo il licenziamento, Gestione Comm.le S.r.l. aveva ceduto il punto vendita
“Coin Casa” ad che aveva riassunto 3 dipendenti licenziate da Gestione Comm.le Parte_7
S.r.l.;
-che il trasferimento aziendale comportava l'applicazione del regime di solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti lavorativi già maturati;
-di aver diritto alla reintegra nel posto di lavoro (anche a carico della in via principale) CP_1
con effetto immediato, ed al conseguente risarcimento del danno subito;
-che, in via subordinata, si doveva accertare la sussistenza di un trasferimento d'azienda ex articolo 2112 c.c. tra Gestione
Comm.le S.r.l. e con condanna di quest'ultima alla immediata reintegrazione nel Controparte_2
posto di lavoro.
3. Tanto esposto la formulava le seguenti conclusioni: “ IN VIA PRINCIPALE Parte_1
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento per
g.m.o. adottato nei confronti della SI.ra per le violazioni tutte Parte_8
evidenziate in diritto;
b) Per l'effetto, annullare il disposto licenziamento per g.m.o. e ordinare alla Gestione Comm.le
S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., unitamente alla controllante in persona Controparte_1
del legale rappr.te p.t., la reintegra nel posto di lavoro della SI.ra , Parte_8 con conseguente riconoscimento all'adeguamento della posizione previdenziale e contributiva della stessa dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi, ex art. 18 Stat. Lav.; c) Condannare la unitamente alla capogruppo nonché controllante Parte_2
al pagamento in favore della ricorrente della indennità risarcitoria Controparte_1
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE
d) Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale tesa alla reintegra della
SI.ra nel posto di lavoro, e comunque accertata e dichiarata Parte_8
l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento per g.m.o., condannare la Gestione
Commerciale S.r.l., unitamente alla controllante ex art. 2497 c.c., al Controparte_1
pagamento in favore della ricorrente della indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ex art. 18 Stat. Lav.;
IN VIA SUBORDINATA
e) Accertare dichiarare la sussistenza di un trasferimento d'azienda ex articolo 2112 c.c. tra
Gestione Comm.le S.r.l., in qualità di azienda cedente, e le società subentrata alla Controparte_2 prima nella gestione del punto vendita “Coin Casa”, in qualità di cessionaria;
f) Per l'effetto, dichiarare la nullità del licenziamento intimato dalla società Gestione Comm.le
S.r.l. perché disposto in frode alla legge ex art. 18 co. 1 L. 330/70 (Statuto dei Lavoratori) con conseguente condanna della in persona del legale rapp.te p.t., all'immediata Controparte_2
reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato dalla stessa, con ripristino del rapporto dalla data del licenziamento illegittimo fino al giorno dell'effettiva reintegrazione, con regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa e con condanna in favore della SI.ra , al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore (in Parte_1 misura pari ad euro 851,34 minimo retributivo), fermo restando il diritto d'opzione, oltre interessi legali e rivalutazione”.
4. Si costituivano e replicavano: Parte_2 CP_2
-che la LARIVERA S.p.A. risultava essere proprietaria sia dell'intero fabbricato a destinazione direzionale (cd. Palazzo di Vetro) sito in Campobasso alla Via Giuseppe Ferro e sia del centro commerciale Pt_3 che l'1.6.2022 era stato sottoscritto contratto di locazione tra la società
[...]
e avente ad oggetto un'area - identificata al NCEU di Parte_9 CP_2
Campobasso, foglio 33, particella 874 sub. 36 - al fine di consentire a quest'ultima lo svolgimento di attività amministrative e direzionali;
-che il 22.6.22 era stato sottoscritto contratto di affiliazione tra e la COIN;
Controparte_2 -che il 5.8.22 era stato sottoscritto contratto di affitto di ramo d'azienda tra
[...]
e avente ad oggetto il negozio COIN;
Parte_2 CP_2
-che non era vero che gli uffici contabili di fossero di proprietà di CP_2 [...]
bensì di e concessi in locazione ad;
Parte_2 Parte_9 CP_2
-che l'1.1.14 concedeva in locazione alla Parte_9 Parte_10
l'immobile denominato “Centro Commerciale Monforte” prevedendosi la facoltà della
[...]
Immobiliare di stipulare contratti di affitto di ramo di azienda e di sublocazione a terzi;
-che la era stata incorporata da che Parte_10 Parte_2 subentrava nel predetto contratto di locazione e stipulava con tutti gli operatori esercenti all'interno del tra i quali anche , diversi contratti di affitto di ramo d'azienda aventi Pt_3 CP_2 medesimo oggetto e, segnatamente, la concessione in affitto dei locali aziendali siti all'interno del
Pt_3
-che gli uffici di erano ubicati all'interno dello stesso stabile ove erano ubicati quelli CP_2
di ma mentre quelli della prima si trovavano al piano terreno, Parte_2 quelli della seconda si trovavano all'ottavo piano (nello stesso edificio erano ubicati anche gli uffici della ); CP_13
-che non era vero che le utenze telefoniche in uso ad fossero riconducibili a CP_2
Parte_2 che aveva le utenze relative all'energia elettrica ad essa intestate;
CP_2
-che i dipendenti di utilizzavano lo stesso sistema badge di quelli di CP_2 [...]
in quanto il detto sistema era stato ideato a sviluppato dalla società Parte_2
– altra società facente parte del gruppo – ed utilizzato anche dai dipendenti della Pt_11
; Parte_12
-che la cassa continua utilizzata per il versamento degli incassi del punto vendita COIN non era più utilizzata da che non aveva più negozi da gestire ed era usata Parte_2 anche da altri operatori essendo l'unica presente all'interno del detto centro commerciale;
-che le istruzioni e le disposizioni relative a giornate di assenza, permessi e turni venivano impartite unicamente da legale rappresentante di e non dipendente di Parte_5 CP_2
(così come non era dipendente la sig.ra Parte_2 Persona_6
);
[...]
-che le attività che interessavano il Centro Commerciale non erano più gestite da Pt_3
(che non aveva più alcuna attività); Parte_2
Pt_1
-che la aveva poi deciso di affidare la gestione del punto vendita (dove era CP_14 CP_8
alla che aveva assunto la;
[...] CP_7 Pt_4 -che nessuno dei dipendenti licenziati da negli ultimi 12 mesi era Parte_2
stato riassunto dalla;
CP_7
che Gestione Commerciale non gestisce più nessun punto vendita di prodotti di abbigliamento e di non aver assunto negli ultimi 12 mesi personale adibito alla mansione di commessa di negozio di abbigliamento;
-che tutti i dipendenti licenziati (in totale 12) svolgevano le stesse mansioni;
-che anche calcolando gli anni di anzianità della ricorrente in 13 anziché 12 nulla sarebbe cambiato ai fini dell'individuazione dei dipendenti da licenziare (sarebbe stata dodicesima);
-che, a differenza di GESTIONE COMMERCIALE, non era soggetta a controllo e CP_2
direzione da parte di;
CP_1
che il Tribunale di Campobasso aveva già escluso la codatorialità tra le varie aziende facenti parte del gruppo (sentenza del 24/02/2021); Per_6
-che la (che non ha dipendenti) aveva ad oggetto unicamente attività connesse CP_1 all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario;
-che non poteva in nessun modo essere considerata una società del gruppo, atteso che CP_2
aveva una propria struttura organizzativa e produttiva, non integrava le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo, aveva un coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario nel proprio legale rappresentante che impartiva ordini e direttive al personale dipendente, non utilizzava le prestazioni lavorative da parte delle varie società del gruppo “ ”, i suoi uffici Per_6
erano di proprietà non di ma di e Parte_2 Parte_9
concessi in locazione;
-che le mansioni svolte dalla ricorrente potevano essere prestate solo nei confronti della propria datrice di lavoro e non indifferentemente nei confronti di tutte le appartenenti al gruppo;
-che la circostanza che la avesse pagato dei debiti di alcune società del gruppo Controparte_1
non era sufficiente ai fini della configurazione di un unico centro d'imputazione, potendo al massimo indicare un mero collegamento economico funzionale;
-che era incontestato che il punto vendita denominato “BLUE KIDS” era stato chiuso e che era irrilevante che altra società estranea lo aveva riaperto, assumendo una ex dipendente;
-che non vi poteva essere, ai fini del repchage, comparazione con gli addetti alle attività di pulizia, edile e vigilanza;
che non vi poteva essere comparazione neppure con il personale dei punti vendita di Termoli perché addetti alla vendita di merci di tipologia diversa (generi alimentari e pane e non abbigliamento); -che non vi era stata alcuna cessione di azienda ex art. 2112 c.c. con ma solo un CP_2 contratto di affitto di un locale sito all'interno del centro commerciale ( aveva poi CP_2
sottoscritto un contratto di affiliazione direttamente con la COIN).
5. La ure si costituiva ed eccepiva la propria carenza di legittimazione Controparte_1 passiva contestando l'allegata codatorialità..
6. Il Tribunale rigettava le domande. Quanto all'eccezione per cui il licenziamento della ricorrente e quello, contestuale, di altre tre colleghe dovesse rientrare nella procedura precedentemente attivata di licenziamento collettivo, il Giudice rilevava, in via assorbente, come la ricorrente sarebbe stata parimenti licenziata laddove anche la chiusura del punto vendita Blue
Kids fosse rientrata nella nozione di crisi posta a fondamento della procedura di licenziamento collettivo, in quanto, anche considerando la superiore anzianità dedotta in ricorso, la ricorrente avrebbe ricoperto una posizione deteriore rispetto a quella della che nella graduatoria Pt_14
stilata per il licenziamento collettivo era la prima a non essere colpita dal recesso collettivo.
7. Rilevava, ancora, il Giudice a quo come non fosse possibile pronunciare un' eventuale reintegrazione della all'interno del avendo la Parte_1 Parte_15
Gestione Commerciale allegato di non essere più proprietaria di alcuna attività commerciale sita in quel Centro.
8. Ancora, il Tribunale escludeva la sussistenza di un obbligo di repechage nell'ambito delle attività di cui la Gestione Commerciale era titolare nel Centro Commerciale di Termoli osservando che: la Suprema Corte ammette l'obbligo di verificare l'idoneità di un dipendente da licenziare con riferimento ad altri reparti merceologici solo laddove quel lavoratore abbia già svolto mansioni in quel reparto anche in precedenza (cfr. Cassazione n.203/15, 6086/21, 33889/22), mentre nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia sempre svolto mansioni di commessa di abbigliamento/prodotti casa ed invece a Termoli le attività di vendita riguardano la grande distribuzione di generi alimentari ed il pane (nonché attività di ristorazione) alle quali la ricorrente non è stata mai addetta. Ne deriva, secondo il provvedimento impugnato, che i lavoratori presso le attività di Campobasso non siano comparabili con quelli che lavorano a
Termoli e di conseguenza tale infungibilità esclude il repechage presso le attività localizzate a
Termoli.”
9. La sentenza appellata escludeva, altresì, la prova di una codatorialità in capo alla società controllante NI Holding sul rilievo che la ricorrente ha sempre prestato la sua attività lavorativa solo per la Gestione Commerciale e mai in favore della o di altre società del gruppo. CP_1
10. Quanto, infine, alla domanda, subordinata, di reintegrazione nei confronti di fondata Parte_7 sull'intervenuto affitto di ramo di azienda tra la Gestione Commerciale e la e sulla CP_2 allegazione secondo cui il licenziamento del 20.6.2022 sarebbe stato effettuato al solo fine di evitare che nel successivo affitto di ramo di azienda si producessero gli effetti di successione nei rapporti di lavoro previsti dall'art. 2112 c.c, il provvedimento impugnato la riteneva inammissibile nell'ambito del rito Fornero, in quanto domanda fondata su fatti costitutivi diversi, motivando come segue: “Precisato che la adibizione esclusiva della ricorrente al punto vendita Coin casa sembrerebbe smentita dalle stesse allegazioni di cui al ricorso (punto 13 del ricorso laddove riferisce che il giorno 20.6.22 ha lavorato presso il diverso punto vendita AL presso il quale era da sempre stata comandata) risulta pacifico come il contratto di affitto sia intervenuto il 5.8.22, quindi dopo il licenziamento della ricorrente e relativamente ad un punto vendita che non era stato
“investito” da alcuna delle ragioni poste a base sia del licenziamento collettivo sia di quello plurimo che ha coinvolto la ricorrente. Infatti la ricorrente ha impugnato il licenziamento con decorrenza da giugno 2022 motivato dalla chiusura di un punto vendita diverso da Coin Casa
(oggetto del contratto di affitto) ceduto poi ad agosto 2022. Tali rilievi escludono (nell'ambito del perimetro disegnato dal rito Fornero attivato dalla ricorrente) la possibilità di affrontare la dedotta domanda spiegata in via subordinata nei confronti di in quanto fondata su fatti CP_2
costitutivi diversi (trasferimento ramo azienda negozio Coin) da quelli posti a base del licenziamento impugnato (chiusura negozio BluKids) e, come tale, inammissibile”
Per tale motivo il Giudice a quo ha ritenuto di non dover esaminare le questioni dedotte dalla ricorrente relative agli aspetti di comunanza tra le due società (Gestione Commerciale ed Pt_7
[...
poiché queste non rilevavano con riferimento alla impugnativa del licenziamento del 20.6.2022 che era motivato dalla chiusura di un punto vendita ( diverso da quello (Coin Casa) che Pt_13
era stato oggetto del contratto di affitto di azienda.
11. Avverso la sentenza ha proposto appello la lavoratrice soccombente. Con il primo motivo
l'impugnante cesura la sentenza là dove ha ritenuto sussistente il giustificato motivo di licenziamento in quanto dovuto alla chiusura del punto vendita senza dare rilievo alla Pt_13
circostanza che essa ricorrente prestava la sua attività in altro punto vendita (COIN CASA) non oggetto di chiusura e che quindi il proprio licenziamento non era coerentemente riferibile alla scelta organizzativa di chiusura del punto vendita Pt_13
Rileva che la conferma dell'insussistenza di un giustificato motivo oggettivo si trae dal fatto che ben 3 dipendenti tra quelle licenziate sono state poco dopo nuovamente assunte alle dipendenze della società per lavorare presso il punto vendita COIN CASA, nel frattempo preso in CP_2
affitto da detta società. 12. Censura, anche, la parte della decisione in cui il Giudice ha ritenuto infondata la domanda di reintegra in quanto la Gestione Commerciale aveva allegato di non essere più titolare di alcun punto vendita nel Centro Commerciale Monforte.
Al riguardo l'appellante evidenzia che, al fine di valutare la legittimità del licenziamento, la sentenza avrebbe dovuto fare riferimento alla situazione esistente alla data dello stesso (20.6.2022)
e non a quella, prospettata dalla resistente, riferita ad un momento successivo. Rileva che, in ogni caso, l'affermazione della Gestione Commerciale di non essere più titolare di nessun punto vendita nel Centro Monforte era smentita agli atti essendo essa titolare del punto vendita COIN CASA tanto è vero che lo aveva concesso in affitto alla società . CP_2
13. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto violato l'obbligo di repechage.
Ha evidenziato che durante il rapporto di lavoro essa ricorrente si è occupata delle gestione completa del punto vendita COIN CASA provvedendo oltre che alla vendita della merce, al carico e scarico ed all' esposizione della stessa, alla cassa ed all'inventario a fine anno.
Che sussiste piena fungibilità tra le mansioni svolte da essa appellante e quelle degli altri dipendenti della Gestione Commerciale, operanti sia nel Centro Monforte di Campobasso sia presso gli esercizi in Termoli.. in quanto sono tutti commessi addetti alla vendita al dettaglio, con rapporti di lavoro regolati dal medesimo CCNL e che è, sotto tale profilo, del tutto irrilevante che la vendita abbia ad oggetto capi di abbigliamento piuttosto che generi alimentari.
14. Contesta, ancora, la ritenuta mancata sussistenza di un obbligo di repechage anche nei confronti della società , evidenziando che la sussistenza di una codatorialità si evince Controparte_1 dal fatto che le relazioni esistenti all'interno del gruppo controllato dalla sono Controparte_1
tali da avere dato vita ad un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro stante l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva;
che è la controllante a dirigere Controparte_1
tutte le scelte organizzative della Gestione che le due società hanno anche lo Parte_2
stesso legale rappresentante ). Persona_9
15. Rileva, inoltre, l'appellante che il Giudice ha, illegittimamente, ritenuto provato che la
[...]
non abbia dipendenti sulla base della solo dichiarazione operata dalla Parte_16
controparte Parte_2
16. Con il terzo motivo l'impugnante contesta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di reintegrazione proposta in via subordinata nei confronti di ritenendola, erroneamente, fondata su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base Parte_7 dell'impugnativa del licenziamento per assenza di giustificato motivo oggettivo. Rileva come entrambe le domande riguardino l'impugnativa del licenziamento intimato il
20.6.2022 di cui si è dedotta l'illegittimità anche in relazione al fatto che esso sia intervenuto nell'imminenza della stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda avente ad oggetto il punto vendita COIN CASA alla quale essa lavoratrice era addetta e che ciò abbia comportato la conseguente disapplicazione della successione dell'affittuario nei rapporti di lavoro, sancita dall'art 2112 c.c..
Deduce che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto accogliere la richiesta di reintegrazione della lavoratrice considerando che l'intervenuto affitto della COIN CASA ad non aveva CP_2
fatto venire meno la titolarità del punto vendita in questione in capo alla cedente
[...]
Parte_2
Deduce, ancora, che con l'affitto si è realizzato un trasferimento di azienda al quale devono applicarsi le regole di cui all'art. 2112 c.c. con conseguente passaggio dei rapporti di lavoro in capo all'affittuaria.
Che, in proposito, è irrilevante che il contratto di affitto di ramo di azienda sia stato registrato il
5.8.2022 e, quindi, in data successiva al licenziamento atteso che, nel caso di specie, la gestione del punto vendita da parte di è subentrata a quella di senza Parte_7 Parte_2 soluzione di continuità e senza sospensione dell'attività del punto vendita e, tuttavia, senza che vi sia stata la successione nei rapporti di lavoro che sarebbe imposta dall'art. 2112 cod. civ.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado.
18. La Gestione Commerciale srl si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo le difese proposte in primo grado.
19. e non si sono costituite in appello e ne va, pertanto, dichiarata la Controparte_1 CP_2
contumacia.
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20. Il reclamo è fondato con riferimento al secondo motivo, con il quale è dedotta violazione dell'obbligo di “repechage”.
La giurisprudenza è costante nell'affermare che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è onerato non solo dell'obbligo di provare la sussistenza in concreto delle ragioni di fatto, attinenti all'organizzazione del lavoro ed all'incidenza sulla posizione del lavoratore, che lo hanno indotto a risolvere il rapporto di lavoro con uno o più dipendenti. La parte datoriale, infatti, è tenuta a provare che non sussiste, all'interno della propria struttura, la possibilità di repêchage, ovverosia la possibilità di ricollocare il lavoratore adibendolo a mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, od anche, secondo la nuova formulazione dell'art 2103 cod civ,
a mansioni rientranti nel medesimo livello di inquadramento.
Con riguardo all' aspetto relativo all'ampiezza dell'ambito di valutazione del repechage, è stato osservato che la verifica dell'impossibilità della ricollocazione deve riguardare non solo il reparto o la sede alla quale era addetto il lavoratore, bensì l'intera azienda quindi anche sedi ubicate in
Comuni diversi da quello in cui operava il lavoratore licenziato- Cass 22163/20028 “Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, l'onere, incombente sul datore di lavoro, di dimostrare l'impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza (c.d. repechage), concernendo un fatto negativo, va assolto mediante la dimostrazione di fatti positivi corrispondenti, quali la circostanza che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori, ovvero che, dopo il licenziamento e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati. Siffatta dimostrazione deve concernere tutte le sedi dell'attività aziendale, essendo sufficiente la limitazione alla sede cui era addetto il lavoratore licenziato solo nell'ipotesi di preliminare rifiuto del medesimo a trasferirsi altrove”
L' obbligo di repechage incontra, però, un limite nel difetto della capacità professionale richiesta per occupare il diverso posto di lavoro, la cui prova incombe sempre sul datore di lavoro. (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 27/09/2018, n. 23340 In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'obbligo di provare - in base a circostanze oggettivamente riscontrabili - che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda, altrimenti il rispetto dell'obbligo di "repechage" risulterebbe sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore”.
La Corte di Cassazione ha precisato che, anche nella vigenza del novellato art. 2103 cod. civ.
l'obbligo del datore di lavoro non si spinge al punto di considerare, come posizione utile ai fini del repêchage quella che in nessun modo sia riferibile alla professionalità posseduta dal lavoratore.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 19/04/2024, n. 10627.
In altri termini, il principio applicato nella giurisprudenza di legittimità è quello per cui ai fini del repechage vengono in rilievo tutte le mansioni dell'organigramma aziendale che siano compatibili con il bagaglio professionale del prestatore - cioè che non siano disomogenee e incoerenti con la sua competenza.
Le pronunce non trascurano, inoltre, che la prova che incombe sul datore di lavoro è una prova negativa, sicchè ciò che gli si richiede è di provare elementi indiziari “persuasivi” circa l'impossibilità di collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale La Suprema Corte ha, in particolare, precisato che “trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro ha sostanzialmente l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa
l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale;
usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (cfr. Cass. n 6497 del 2021).
La giurisprudenza è poi ormai dominante nel senso che sul lavoratore non incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
L'applicazione di tali principi al caso in esame, comporta la necessità di accertare se dagli atti di causa emergano elementi sufficienti a far ritenere che la non potesse essere adibita Parte_1 ad un diverso posto di lavoro nell'organigramma aziendale e se, pertanto, sia adempiuto l'onere probatorio a carico del datore di lavoro.
Dagli atti di causa emergono i seguenti fatti rilevanti ai fini della decisione su tale aspetto.
La ricorrente era assunta con la qualifica di commessa di negozio inquadrata nel IV livello contrattuale..
Ella aveva svolto mansioni di commessa nei punti vendita siti nel Centro Commerciale Pt_3
In particolare risulta che ella avesse lavorato come commessa in negozio di prodotti per la casa
(COIN CASA) e in negozi di abbigliamento (MOTIVI e TALLY).
Il Contratto Collettivo applicato alla ricorrente ed agli altri dipendenti della Gestione Commerciale srl era il CCNL Turismo, Pubblici Esercizi, Terziario Distribuzione Servizi (ad eccezione che per i dipendenti del panificio di Termoli regolati dal CCNL panificatori).
Nella memoria di costituzione in primo grado (fase sommaria) la ha Parte_2
affermato che essa società datrice di lavoro operava nel settore del Commercio, che gestiva diversi punti vendita sia in Campobasso sia in Termoli che aveva alle proprie dipendenze complessivamente 66 dipendenti di cui 28 operanti nei punti vendita di Campobasso e 36 nei punti vendita di Termoli;
che i punti vendita gestiti in Termoli erano tre: un supermercato ( , Parte_6
un panificio e un ristorante.
Ha motivato l'impossibilità di adibire la ai punti vendita siti in Termoli con il fatto Parte_1
che le mansioni svolte dalla ricorrente non fossero fungibili con quelle svolte dai lavoratori operanti in Termoli a causa della diversità delle attività esercitate a Campobasso e a Termoli.
In particolare, ha dedotto che la ricorrente aveva sempre svolto mansioni di commessa in negozi di abbigliamento e prodotti per la casa mentre gli esercizi commerciali in Termoli erano un ristorante (il BISTRO') un panificio che vendeva pane (ai cui dipendenti veniva applicato anche un diverso contratto collettivo- CCNL panificatori) ed un supermercato che vendeva esclusivamente prodotti alimentari ( . Affermava la resistente che le mansioni non Parte_6
potevano essere ritenute fungibili tra loro in quanto uno stesso lavoratore, pur con qualifica di venditore, non può indifferentemente essere addetto alla vendita di merci di genere diverso.
In sostanza, quindi, per escludere il repechage in relazione ai negozi Parte_2
gestiti in Termoli, non ha provato, e neanche dedotto, che nei punti vendita di Termoli non fossero disponibili posti di commessa, perché già occupati da altri lavoratori e di non avere assunto nuovi lavoratori con tale qualifica in Termoli, ma ha affermato che la ricorrente, pur assunta con la qualifica di commessa di negozio, non avesse la capacità professionale per svolgere le mansioni di commessa in quegli esercizi commerciali perché vendevano merci diverse da quella di cui ella si era occupata (pane, generi alimentari e non capi di abbigliamento).
Tale conclusione, fatta propria dalla sentenza di primo grado, è censurabile in quanto, nel caso specifico, la diversa tipologia di merce venduta non può, ragionevolmente, fondare la conclusione che la ricorrente non avesse la capacità professionale per svolgere le mansioni di commessa, rientranti proprio nella qualifica contrattuale per la quale era assunta (commessa di negozio inquadrata nel IV Livello).
Giova, al riguardo, rilevare che l'art 2103 cod.civ., nella sua attuale formulazione, rende esigibili a vantaggio dell'impresa mansioni comunque appartenenti alla categoria legale e al livello contrattuale di quelle in precedenza svolte dal dipendente, e pertanto ha reso più stringente, a vantaggio della stabilità del rapporto di lavoro, l'onere gravante sul datore di lavoro di provare l'oggettiva impossibilità di assegnare al dipendente, in caso di soppressione del suo posto di lavoro, mansioni diverse incluse nel medesimo livello contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che: in tema di verifica dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva costituisce un elemento che il giudice deve valutare per accertare in concreto se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado - sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore medesimo e avuto riguardo alla specifica formazione e all'intera esperienza professionale del dipendente - di espletare le mansioni di chi è inquadrato nello stesso livello. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale la domanda di impugnativa di licenziamento intimato ad una lavoratrice, a seguito della soppressione del posto di cassiera fissa, era stata rigettata sul mero rilievo, da un lato, che la lavoratrice medesima non avesse mai svolto mansioni - le uniche rimaste dopo la riorganizzazione aziendale - di addetta al bancone o ai tavoli, e, dall'altro, che successive assunzioni avevano interessato esclusivamente lavoratori adibiti a mansioni di cameriere, aiuto cuoco e lavapiatti).
(Cass, 31561/2023).
In merito alla propria esperienza professionale, la ricorrente ha dedotto di avere gestito in autonomia il punto vendita COIN CASA provvedendo a carico e scarico della merce, esposizione della stessa, vendita alla clientela, gestione della cassa ed inventario, circostanze non contestate dal datore di lavoro, sicché le sue capacità professionali possono ritenersi adeguate a farle svolgere le mansioni di commessa (rientranti nel suo inquadramento professionale e nella tipologia di mansioni già svolte) nel supermercato o nel panificio della resistente. Invero, la circostanza che la merce sia costituita da un prodotto alimentare piuttosto che da un capo di abbigliamento non implica un diverso bagaglio di competenze per svolgere le mansioni proprie del profilo di commesso che la ricorrente aveva svolto negli anni.
Concludendo, parte datoriale non ha fornito prova adeguata dell'impossibilità di occupare la ricorrente come commessa nel supermercato o nel panificio siti in Termoli, ciò che dà luogo a violazione dell'obbligo di repechage e ad insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
La reclamata non ha neanche provato di avere offerto alla l'opportunità di reimpiego Parte_1
in mansioni inferiori che pure rientra nell'obbligo di repechage gravante sul datore di lavoro.
La violazione di detto obbligo determina l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
21. Quanto alla tutela applicabile risulta in atti che la ricorrente era stata assunta in data antecedente al 7.3.2015 (nel 2009) e che il datore di lavoro occupava nell'unità produttiva di Campobasso più di 15 dipendenti.
Discende da quanto esposto l'applicabilità dell'art. 18 comma 7 L. n. 300 del 1970, con riconoscimento, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/21 e n. 125/22, della tutela di cui al comma 4 dell'art. 18. (v. Cass. 31451/23, secondo cui "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "insussistenza dei fatto" - fatto intendersi comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore - va applicata la sanzione reintegratoria").
Spetta, dunque, alla ricorrente la reintegrazione nel posto di lavoro e la corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, comunque non superiore a 12 mensilità, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del recesso al saldo.
La resistente dovrà inoltre essere condannata al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati in favore della ricorrente dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nei limiti di cui all'art. 18, comma 4 St. Lav., e con maggiorazione di interessi nella misura legale.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello.
22. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte di Appello in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n 185/2024 del 10.6.2024, qui proposto con ricorso del 10.7.2024, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: dichiara la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
accoglie, per quanto di ragione, il reclamo e annulla il licenziamento intimato alla ricorrente il
20/6/2022; condanna in persona del legale rappresentate p.t. a reintegrare la Parte_2
ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere alla stessa un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, non superiore a 12 mensilità, con maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria su base Istat dalla data del licenziamento e fino all'effettivo saldo;
condanna la resistente al versamento dei contributi assistenziali e Parte_2
previdenziali maturati dalla ricorrente dal momento del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nei limiti di cui all'art. 18, comma 4 St. Lav. e con maggiorazione di interessi nella misura legale;
condanna la società resistente Gestione Commerciale srl a rifondere alla ricorrente le spese di lite del doppio grado, che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge (iva e cpa).
Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella