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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 23/01/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1039/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13035/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Pozzuoli - -- 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3250 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3250 del 25.03.2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli, ai fini del recupero dell'IMU 2021 dovuta e non versata in relazione al possesso di una quota del 33,33% dell'unità immobiliare identificata catastalmente al Fgl. 44 P.lla 569 Sub 16, deducendo di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU in quanto abitazione principale. Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio, deducendo che: l'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 201913, comma 2, del D.L. n. 201/2011 richiede, ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione principale, la sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale in capo al soggetto passivo d'imposta, non potendosi confondere il concetto di “prima casa” rilevante in materia di imposte erariali con quello di “abitazione principale” ai fini IMU. Nell'anno di imposta in argomento il ricorrente non era in possesso del duplice requisito previsto dalla legge (coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale) al fine di beneficiare dell'esenzione relativa all'immobile adibito ad “abitazione principale”, così come risulta dalle verifiche eseguite. Il requisito di cui sopra è risultato carente in quanto il Ricorrente_1 Indirizzo_1sig. è stato residente alla Fabb. A Int. 3 dal 23/11/2017 al 24/06/2024 nel nucleo familiare della nonna, Gagliotta Nominativo_1, senza che, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte della madre, avvenuto in data 21/03/2019, egli abbia ivi trasferito la propria residenza anagrafica. Il ricorrente, infatti, è rimasto anagraficamente residente nel nucleo familiare n. 174080 della nonna fino al 24/06/2024 come peraltro risulta dalla pratica prot. n. 67852 del 25/06/2024 di “Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune” in occasione della quale il ricorrente ha dichiarato il proprio trasferimento presso l'immobile di proprietà identificato catastalmente al Fgl. 44 P.lla 596 Sub 16 (coincidente con quello posto in accertamento), divenendo ivi anagraficamente residente. Pertanto, solo a decorrere da tale data è sopravvenuto uno dei due requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Alla udienza del 19.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Orbene nella fattispecie, ai fini IMU, affinché un'immobile sia classificabile come "abitazione principale" devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1. il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale - ad esempio - usufrutto o diritto di abitazione);
2. la residenza anagrafica;
3. la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo. Risulta pacifica la minore età del ricorrente e la sussistenza della condizione in favore del genitore esercente la potestà di godere del beneficio di cui all'art.13 comma 2 dlgs n.201\2011 e comma 5 art.2 della legge n.124\2013, circostanza sulla quale il Comune di Pozzuoli non ha controdedotto, trattandosi di colonnello in servizio per manente effettivo dell'Aeronautica militare. Circostanza cui consegue l'impossibilità per il ricorrente, nella sua qualità di minore, di fissare una residenza autonoma presso l'abitazione pervenuta in eredità dopo il decesso della madre.
Le spese del giudizio si compensano risultando solo all'esito del giudizio dimostrata la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27 definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13035/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Pozzuoli - -- 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3250 IMU 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 701/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, propone ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3250 del 25.03.2025 emesso e notificato dal Comune di Pozzuoli, ai fini del recupero dell'IMU 2021 dovuta e non versata in relazione al possesso di una quota del 33,33% dell'unità immobiliare identificata catastalmente al Fgl. 44 P.lla 569 Sub 16, deducendo di avere diritto all'esenzione dal pagamento dell'IMU in quanto abitazione principale. Conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio, deducendo che: l'art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 201913, comma 2, del D.L. n. 201/2011 richiede, ai fini della qualificazione dell'immobile come abitazione principale, la sussistenza del requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale in capo al soggetto passivo d'imposta, non potendosi confondere il concetto di “prima casa” rilevante in materia di imposte erariali con quello di “abitazione principale” ai fini IMU. Nell'anno di imposta in argomento il ricorrente non era in possesso del duplice requisito previsto dalla legge (coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale) al fine di beneficiare dell'esenzione relativa all'immobile adibito ad “abitazione principale”, così come risulta dalle verifiche eseguite. Il requisito di cui sopra è risultato carente in quanto il Ricorrente_1 Indirizzo_1sig. è stato residente alla Fabb. A Int. 3 dal 23/11/2017 al 24/06/2024 nel nucleo familiare della nonna, Gagliotta Nominativo_1, senza che, successivamente all'acquisto dell'immobile da parte della madre, avvenuto in data 21/03/2019, egli abbia ivi trasferito la propria residenza anagrafica. Il ricorrente, infatti, è rimasto anagraficamente residente nel nucleo familiare n. 174080 della nonna fino al 24/06/2024 come peraltro risulta dalla pratica prot. n. 67852 del 25/06/2024 di “Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune” in occasione della quale il ricorrente ha dichiarato il proprio trasferimento presso l'immobile di proprietà identificato catastalmente al Fgl. 44 P.lla 596 Sub 16 (coincidente con quello posto in accertamento), divenendo ivi anagraficamente residente. Pertanto, solo a decorrere da tale data è sopravvenuto uno dei due requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale. Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Alla udienza del 19.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. Nel processo tributario, che ha natura impugnatoria volta a contestare la pretesa tributaria attraverso l'impugnazione del provvedimento recante la pretesa stessa, l'onere della prova è declinato come segue:
- l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria spetta all'Amministrazione finanziaria, la quale assume il ruolo di attore in senso sostanziale dal momento che vanta una maggiore pretesa fiscale, cui adempie motivando adeguatamente l'atto impositivo;
- l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria spetta invece al contribuente, che è attore in senso formale.
Orbene nella fattispecie, ai fini IMU, affinché un'immobile sia classificabile come "abitazione principale" devono sussistere contemporaneamente tre condizioni:
1. il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale - ad esempio - usufrutto o diritto di abitazione);
2. la residenza anagrafica;
3. la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo. Risulta pacifica la minore età del ricorrente e la sussistenza della condizione in favore del genitore esercente la potestà di godere del beneficio di cui all'art.13 comma 2 dlgs n.201\2011 e comma 5 art.2 della legge n.124\2013, circostanza sulla quale il Comune di Pozzuoli non ha controdedotto, trattandosi di colonnello in servizio per manente effettivo dell'Aeronautica militare. Circostanza cui consegue l'impossibilità per il ricorrente, nella sua qualità di minore, di fissare una residenza autonoma presso l'abitazione pervenuta in eredità dopo il decesso della madre.
Le spese del giudizio si compensano risultando solo all'esito del giudizio dimostrata la sussistenza dei presupposti per beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, Sezione 27 definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Napoli il 19.1.2026 Il Giudice Dr.ssa Marida Corso