Articolo 4 della Legge 11 febbraio 1980, n. 19
Articolo 3Articolo 5
Versione
29 febbraio 1980
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Versione
4 agosto 1988
Art. 4.
Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalita' previste all' articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361 , compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 26 luglio 1988, n. 875 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1988, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 , ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio") nella parte in cui non contempla tra i destinatari dei benefici in essa previsti i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni o assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste dall'art. 1 di detta legge".
Entrata in vigore il 4 agosto 1988
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