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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE EX Artt. 22 e ss L. 689/11 iscritta a ruolo al n. 615/24 R.G., discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 10/10/25 e promossa
DA e Parte_1 Parte_2
, in persona dei propri soci e legali rappresentanti
[...] e e con sede Parte_2 Parte_1 Parte_3 legale in 47042 Cesenatico (FC), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Fortibuoni e Fabrizio Briganti, domiciliati in 40122 Bologna – Via Caduti di Cefalonia 2 nello studio Avv. Antonio Romano. Appellante
CONTRO
in persona Controparte_1 del regale rappresentante pro tempore, legalmente rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici di Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, è per legge domiciliata., rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza n. 239/24 emessa dal Tribunale di Forlì in data 18/3/24.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-Con ordinanze Ingiunzione di pagamento e confisca n. 54/23 e n. 55/23 emesse dalla Controparte_1 CP_1
di Rimini rispettivamente il 24 Aprile 2023 ed il 9
[...] maggio 2023, la società e Parte_2 Parte_2 venivano condannati al pagamento a titolo di sanzione amministrativa delle somme sequestrate e confiscate per complessivi euro 1.537,09 per le violazioni contestate in entrambe le ordinanze Prova consistite nella violazione di cui all'articolo tre, lettere ABED del DM 23/01/20, per aver
1 la società opponente posto in commercio delle vongole senza aver fatto eseguire la seconda vagliatura da parte del di violazione astrattamente Controparte_2 CP_1 prevista dalle disposizioni di cui alle lettere A), B) e D) e da quanto previsto all'articolo 10 lettere U e V del decreto leg.vo n. 4/12.
-Avverso tali ordinanza e la società Parte_1 Pt_2 e proponevano opposizione
[...] Parte_2 dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento delle ordinanze.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava le ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca. Rilevava i giudicante come fosse indubbia una condotta inadempiente da parte del che, tenuto ad agevolare CP_2 e soprattutto ad espletare il controllo, segnatamente sulla seconda vagliatura dei bivalvi, non si fosse prodigato in tal senso, ma ciò, secondo il primo giudicante non giustificava una autonoma iniziativa di autocontrollo da parte del pescatore ed una commercializzazione, pur se per prodotti che risulatavano, come nel caso di specie, sostanzialmente conformi ai dettati della normativa. Risultava pacificamente che la società armatrice si fosse adoperata per poter conseguire il doppio vaglio del prodotto ittico ed avesse interloquito col , osservando il CP_2 giudicante che tuttavia l'inerzia del non CP_2 costituiva, a fronte di una normativa estremamente puntuale ed analitica, esimente alcuna per parte ricorrente, che si sarebbe dovuta arrestare e non porre in commercio il prodotto ittico. Parimenti, la presupposta insistita buona fede non poteva essere ravvisata, attesa la chiara e letterale disposizione normativa in materia di misura del pescato.
-Avverso tale sentenza e la soc. Parte_1 Pt_2 e proponevano appello spiegando
[...] Parte_2 i seguenti motivi. A) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'articolo 3) lettera a), b) e d) decr. Min.le 23 gennaio 2020 reiterando quanto sostenuto in sede di dichiarazioni rese ai militanti operanti e nel primo giudizio, relativamente alla circostanza che l'aver posto in commercio le vongole senza aver fatto eseguire la seconda vagliatura da parte del era superato dal fatto della CP_2 insussistenza sostanziale della violazione attinente la non conformità al pescato sulla taglia minima, posto che risultava documentalmente provato negli stessi verbali di sequestro, anche rilevato dal personale veterinario in servizio presso il locale mercato ittico, il carattere fresco e vitale del prodotto e l'assenza di esemplari sotto taglia.
2 B) Con il secondo motivo insistono sulla declinata buona fede, avendo fatto tutto il possibile, in proprio e per il tramite dei loro difensori, affinché il CO.GE.MO. di CP_1 provvedesse alle verifiche e alle certificazioni di legge, curando di immettere nel mercato il prodotto fresco e vitale sottoposto autonomamente a preannunciata ed oggettivamente obbligata seconda vagliatura.
-Si costituiva l'Amministrazione contestando totalmente l'interposto appello e riportandosi ai contenuti decisori della gravata sentenza.
-L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
-A) La società Parte_2 allegava di essere proprietaria della moto pesca Parte_4 armata con draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi ed aveva esposto di aver fatto parte del consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di sino CP_1 al novembre 2021, allorché in esito a contestazioni, ritenute dalla medesima arbitrarie e pretestuose, era stata espulsa. A seguito dell'espulsione, asseritamente tempestivamente impugnata dinanzi al Tribunale di Rimini, sortivano tutta una serie di questioni circa le modalità di pesca del e la tipologia dei dati di bordo da comunicare Parte_4 nonchè la certificazione del prodotto pescato. Sosteneva l'opponente che, pacifica l'applicazione anche per le imbarcazioni non consorziate della normativa inerente le modalità di certificazione del pescato e dagli obblighi in tal senso in capo ai consorzi stessi, inviava al CP_2 inserendo in copia conoscenza le Controparte_1 competenti, plurimi solleciti per dare corso alle relative operazioni, ma l' invito cadeva tuttavia nel vuoto, come pure l'invito con cui alle 10:33 dell 28 dicembre 2023. La società rappresentava alla Guardia costiera di Cesenatico e dalla Capitaneria di porto di che il CP_1 CP_2 ometteva sistematicamente di procedere alla seconda vagliatura, e quindi ometteva la certificazione del prodotto pescato. Tuttavia la anziché intervenire sul Controparte_1
imponendogli dar corso alle verifiche ed alle CP_2 certificazioni cui è tenuto per legge, contestava allo ed alla società armatrice, di aver immesso in Pt_1 commercio 400 chilogrammi di vongole, senza fare eseguire la seconda prevista vagliatura e senza soddisfare i criteri di conformità, rimetendo il relativo verbale di accertamento delle violazioni di legge contestate.
-B) Ciò posto in punto di fatto, l'intera disciplina nella materia oggetto della presente controversia parte dal porre al centro del bene oggetto della pesca e relativa tutela il mollusco bivalve denominato vongola (Chamelea Parte_5 gallina), la quale da vari anni è soggetta a piani particolari di gestione e di ripopolamento da parte delle autorità nazionali ed europee.
3 Nello specifico, il Decreto Ministeriale 23/01/2020 dell'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) prevedeva la “Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della
[...]
(Chamelea gallina)” ad oggi sostituito dal Parte_6 Decreto Ministeriale 02/02/2023, il quale non differisce dal precedente, regolamenta le modalità di pesca e di sbarco a terra del prodotto ittico, avendo come obbiettivo l'efficace sfruttamento della risorsa ittica presente sul territorio e subordina, tale sfruttamento, all'adozione di specifici piani di ripopolamento e controllo. In particolare, la specie è soggetta alla deroga della taglia minima di 25 millimetri a 22 millimetri. Tale deroga è stata subordinata dalla normativa a specifici e precisi controlli allo sbarco, prevedendo non solo una prima vagliatura da parte dell'unità impegnata nella pesca, ma prevedendo altresì un secondo controllo, ossia una seconda vagliatura, in capo ai di Gestione dei CP_2 Molluschi di riferimento, nel Compartimento di Rimini, il di . CP_2 CP_1 Questi Consorzi di gestione sono generalmente composti dalle società proprietarie delle unità che pongono in essere tale tipo pesca. Con il termine vagliatura si intende una sorta di “setaccio” in grado di scriminare la misura del prodotto catturato, permettendo così il rigetto del prodotto sottomisura. Nello specifico, la Capitaneria individuava la violazione procedendo alla relativa contestazione dell'articolo 3, lettere a), b) e d) del D.M. 23/01/2023, il quale prevede, per le unità da pesca non facenti parte del CP_2 l'obbligo di far certificare il prodotto pescato prima di introdurlo in commercio, tramite il Controparte_3
, il quale rilascia la prevista certificazione di
[...] idoneità del prodotto. Ciò premesso, sussiste pienamente la condotta illecita contestata, consistente nell'aver immesso in commercio la soc. “senza far eseguire la seconda Parte_7 vagliatura da parte del di riferimento” e “senza CP_2 soddisfare i criteri di conformità sulla taglia minima certificati dal consorzio di gestione”. Trattasi di fattispecie omissiva comportante la violazione dell'articolo 10, lettera u) del d. leg.vo n°04/2012 il quale prevede che è fatto divieto di “violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali”. In sede di accertamento, i militari operanti rinvenivano il prodotto pescato privo di certificazione presso il mercato ittico, provvedendo ad elevare la sanzione. Orbene, condivisibilmente a quanto ritenuto ed affermato dal primo decidente, la giustificazione addotta per cui l'intervento del era stato richiesto ripetutamente CP_2 ed anche in prossimità dello sbarco tramite pec dalla società non ha e non può avere efficacia esimente.
4 La normativa, estremamente analitica ed esplicita, infatti, non autorizzava di certo a porre in commercio il prodotto ittico privo di certificazione in violazione della normativa, a seguito di un vaglio che, per quanto soggettivamente ritenuto di buona fede, non può aprire ad una soluzione autarchica, tassativamente vietata dalla normativa nazionale e prima ancora da quella europea. Certamente rimane il dubbio su quali strumenti di tutela i pescatori, anche quelli non appartenenti al - CP_2 soprattutto- possano contare di fronte a condotte del di che possano essere di boicottaggio o CP_2 CP_1 meramente conflittuali. Nella specie, anche se il conflitto tra e società CP_2 appellante sembra radicarsi da una vicenda che culminava con un provvedimento di espulsione, ciò non toglie che gli oneri legali del , che sono tenuti alla vagliatura anche CP_2 per le imbarcazioni “non appartenenti al ”, non CP_2 pare possano espandere comportamenti amministrativi ulteriormente “punitivi” in ordine a quel presupposto che ha già dato luogo al provvedimento di espulsione. Ciò non toglie tuttavia che la sanzione si applichi ad una circostanza, la mancanza della seconda vagliatura, che è oggettivamente espressamente definita e richiesta tassativamente nella condotta incriminatrice specifica, rendendo del tutto legittima l'emissione della ordinanza- ingiunzione.
-C) Quanto precede consente di risolvere in senso negativo anche il motivo in ordine alla invocata buona fede. La normativa è ben nota agli operatori, in tutte le sue implicazioni. E' decisivo poi rilevare come il fatto che dovrebbe escludere la riferibilità soggettiva in buona fede della condotta al suo autore si è verificato prima dell'inizio della condotta vietata, sicché “il soggetto che in quelle condizioni si è posto comunque […] non può certamente invocare la insussistenza dell'illecito amministrativo contestato”. (cfr. cit. Cass. sez. II n.10343 del 29.04.2023). L'impugnata sentenza va, pertanto, interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-L'appellante è tenuto altresì al doppio contributo come per legge e di cui in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
5 C)dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 9/10/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa APPELLO in OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE EX Artt. 22 e ss L. 689/11 iscritta a ruolo al n. 615/24 R.G., discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 10/10/25 e promossa
DA e Parte_1 Parte_2
, in persona dei propri soci e legali rappresentanti
[...] e e con sede Parte_2 Parte_1 Parte_3 legale in 47042 Cesenatico (FC), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Gianluca Fortibuoni e Fabrizio Briganti, domiciliati in 40122 Bologna – Via Caduti di Cefalonia 2 nello studio Avv. Antonio Romano. Appellante
CONTRO
in persona Controparte_1 del regale rappresentante pro tempore, legalmente rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici di Bologna, via Alfredo Testoni n. 6, è per legge domiciliata., rappresentata e difesa dall'Avv. presso il cui studio in è elettivamente domiciliata. Appellata
avverso la sentenza n. 239/24 emessa dal Tribunale di Forlì in data 18/3/24.
Conclusioni delle parti: per l' appellante, la riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese ed onorari. Per l'appellato, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari.
Motivi
-Con ordinanze Ingiunzione di pagamento e confisca n. 54/23 e n. 55/23 emesse dalla Controparte_1 CP_1
di Rimini rispettivamente il 24 Aprile 2023 ed il 9
[...] maggio 2023, la società e Parte_2 Parte_2 venivano condannati al pagamento a titolo di sanzione amministrativa delle somme sequestrate e confiscate per complessivi euro 1.537,09 per le violazioni contestate in entrambe le ordinanze Prova consistite nella violazione di cui all'articolo tre, lettere ABED del DM 23/01/20, per aver
1 la società opponente posto in commercio delle vongole senza aver fatto eseguire la seconda vagliatura da parte del di violazione astrattamente Controparte_2 CP_1 prevista dalle disposizioni di cui alle lettere A), B) e D) e da quanto previsto all'articolo 10 lettere U e V del decreto leg.vo n. 4/12.
-Avverso tali ordinanza e la società Parte_1 Pt_2 e proponevano opposizione
[...] Parte_2 dinanzi al Tribunale chiedendo l'annullamento delle ordinanze.
-Con l'impugnata sentenza il Tribunale rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava le ordinanze ingiunzioni di pagamento e confisca. Rilevava i giudicante come fosse indubbia una condotta inadempiente da parte del che, tenuto ad agevolare CP_2 e soprattutto ad espletare il controllo, segnatamente sulla seconda vagliatura dei bivalvi, non si fosse prodigato in tal senso, ma ciò, secondo il primo giudicante non giustificava una autonoma iniziativa di autocontrollo da parte del pescatore ed una commercializzazione, pur se per prodotti che risulatavano, come nel caso di specie, sostanzialmente conformi ai dettati della normativa. Risultava pacificamente che la società armatrice si fosse adoperata per poter conseguire il doppio vaglio del prodotto ittico ed avesse interloquito col , osservando il CP_2 giudicante che tuttavia l'inerzia del non CP_2 costituiva, a fronte di una normativa estremamente puntuale ed analitica, esimente alcuna per parte ricorrente, che si sarebbe dovuta arrestare e non porre in commercio il prodotto ittico. Parimenti, la presupposta insistita buona fede non poteva essere ravvisata, attesa la chiara e letterale disposizione normativa in materia di misura del pescato.
-Avverso tale sentenza e la soc. Parte_1 Pt_2 e proponevano appello spiegando
[...] Parte_2 i seguenti motivi. A) Con il primo motivo, lamentano gli appellanti la violazione e falsa applicazione della norma di cui all'articolo 3) lettera a), b) e d) decr. Min.le 23 gennaio 2020 reiterando quanto sostenuto in sede di dichiarazioni rese ai militanti operanti e nel primo giudizio, relativamente alla circostanza che l'aver posto in commercio le vongole senza aver fatto eseguire la seconda vagliatura da parte del era superato dal fatto della CP_2 insussistenza sostanziale della violazione attinente la non conformità al pescato sulla taglia minima, posto che risultava documentalmente provato negli stessi verbali di sequestro, anche rilevato dal personale veterinario in servizio presso il locale mercato ittico, il carattere fresco e vitale del prodotto e l'assenza di esemplari sotto taglia.
2 B) Con il secondo motivo insistono sulla declinata buona fede, avendo fatto tutto il possibile, in proprio e per il tramite dei loro difensori, affinché il CO.GE.MO. di CP_1 provvedesse alle verifiche e alle certificazioni di legge, curando di immettere nel mercato il prodotto fresco e vitale sottoposto autonomamente a preannunciata ed oggettivamente obbligata seconda vagliatura.
-Si costituiva l'Amministrazione contestando totalmente l'interposto appello e riportandosi ai contenuti decisori della gravata sentenza.
-L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
-A) La società Parte_2 allegava di essere proprietaria della moto pesca Parte_4 armata con draga idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi ed aveva esposto di aver fatto parte del consorzio di gestione della pesca dei molluschi bivalvi di sino CP_1 al novembre 2021, allorché in esito a contestazioni, ritenute dalla medesima arbitrarie e pretestuose, era stata espulsa. A seguito dell'espulsione, asseritamente tempestivamente impugnata dinanzi al Tribunale di Rimini, sortivano tutta una serie di questioni circa le modalità di pesca del e la tipologia dei dati di bordo da comunicare Parte_4 nonchè la certificazione del prodotto pescato. Sosteneva l'opponente che, pacifica l'applicazione anche per le imbarcazioni non consorziate della normativa inerente le modalità di certificazione del pescato e dagli obblighi in tal senso in capo ai consorzi stessi, inviava al CP_2 inserendo in copia conoscenza le Controparte_1 competenti, plurimi solleciti per dare corso alle relative operazioni, ma l' invito cadeva tuttavia nel vuoto, come pure l'invito con cui alle 10:33 dell 28 dicembre 2023. La società rappresentava alla Guardia costiera di Cesenatico e dalla Capitaneria di porto di che il CP_1 CP_2 ometteva sistematicamente di procedere alla seconda vagliatura, e quindi ometteva la certificazione del prodotto pescato. Tuttavia la anziché intervenire sul Controparte_1
imponendogli dar corso alle verifiche ed alle CP_2 certificazioni cui è tenuto per legge, contestava allo ed alla società armatrice, di aver immesso in Pt_1 commercio 400 chilogrammi di vongole, senza fare eseguire la seconda prevista vagliatura e senza soddisfare i criteri di conformità, rimetendo il relativo verbale di accertamento delle violazioni di legge contestate.
-B) Ciò posto in punto di fatto, l'intera disciplina nella materia oggetto della presente controversia parte dal porre al centro del bene oggetto della pesca e relativa tutela il mollusco bivalve denominato vongola (Chamelea Parte_5 gallina), la quale da vari anni è soggetta a piani particolari di gestione e di ripopolamento da parte delle autorità nazionali ed europee.
3 Nello specifico, il Decreto Ministeriale 23/01/2020 dell'allora Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) prevedeva la “Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della
[...]
(Chamelea gallina)” ad oggi sostituito dal Parte_6 Decreto Ministeriale 02/02/2023, il quale non differisce dal precedente, regolamenta le modalità di pesca e di sbarco a terra del prodotto ittico, avendo come obbiettivo l'efficace sfruttamento della risorsa ittica presente sul territorio e subordina, tale sfruttamento, all'adozione di specifici piani di ripopolamento e controllo. In particolare, la specie è soggetta alla deroga della taglia minima di 25 millimetri a 22 millimetri. Tale deroga è stata subordinata dalla normativa a specifici e precisi controlli allo sbarco, prevedendo non solo una prima vagliatura da parte dell'unità impegnata nella pesca, ma prevedendo altresì un secondo controllo, ossia una seconda vagliatura, in capo ai di Gestione dei CP_2 Molluschi di riferimento, nel Compartimento di Rimini, il di . CP_2 CP_1 Questi Consorzi di gestione sono generalmente composti dalle società proprietarie delle unità che pongono in essere tale tipo pesca. Con il termine vagliatura si intende una sorta di “setaccio” in grado di scriminare la misura del prodotto catturato, permettendo così il rigetto del prodotto sottomisura. Nello specifico, la Capitaneria individuava la violazione procedendo alla relativa contestazione dell'articolo 3, lettere a), b) e d) del D.M. 23/01/2023, il quale prevede, per le unità da pesca non facenti parte del CP_2 l'obbligo di far certificare il prodotto pescato prima di introdurlo in commercio, tramite il Controparte_3
, il quale rilascia la prevista certificazione di
[...] idoneità del prodotto. Ciò premesso, sussiste pienamente la condotta illecita contestata, consistente nell'aver immesso in commercio la soc. “senza far eseguire la seconda Parte_7 vagliatura da parte del di riferimento” e “senza CP_2 soddisfare i criteri di conformità sulla taglia minima certificati dal consorzio di gestione”. Trattasi di fattispecie omissiva comportante la violazione dell'articolo 10, lettera u) del d. leg.vo n°04/2012 il quale prevede che è fatto divieto di “violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali”. In sede di accertamento, i militari operanti rinvenivano il prodotto pescato privo di certificazione presso il mercato ittico, provvedendo ad elevare la sanzione. Orbene, condivisibilmente a quanto ritenuto ed affermato dal primo decidente, la giustificazione addotta per cui l'intervento del era stato richiesto ripetutamente CP_2 ed anche in prossimità dello sbarco tramite pec dalla società non ha e non può avere efficacia esimente.
4 La normativa, estremamente analitica ed esplicita, infatti, non autorizzava di certo a porre in commercio il prodotto ittico privo di certificazione in violazione della normativa, a seguito di un vaglio che, per quanto soggettivamente ritenuto di buona fede, non può aprire ad una soluzione autarchica, tassativamente vietata dalla normativa nazionale e prima ancora da quella europea. Certamente rimane il dubbio su quali strumenti di tutela i pescatori, anche quelli non appartenenti al - CP_2 soprattutto- possano contare di fronte a condotte del di che possano essere di boicottaggio o CP_2 CP_1 meramente conflittuali. Nella specie, anche se il conflitto tra e società CP_2 appellante sembra radicarsi da una vicenda che culminava con un provvedimento di espulsione, ciò non toglie che gli oneri legali del , che sono tenuti alla vagliatura anche CP_2 per le imbarcazioni “non appartenenti al ”, non CP_2 pare possano espandere comportamenti amministrativi ulteriormente “punitivi” in ordine a quel presupposto che ha già dato luogo al provvedimento di espulsione. Ciò non toglie tuttavia che la sanzione si applichi ad una circostanza, la mancanza della seconda vagliatura, che è oggettivamente espressamente definita e richiesta tassativamente nella condotta incriminatrice specifica, rendendo del tutto legittima l'emissione della ordinanza- ingiunzione.
-C) Quanto precede consente di risolvere in senso negativo anche il motivo in ordine alla invocata buona fede. La normativa è ben nota agli operatori, in tutte le sue implicazioni. E' decisivo poi rilevare come il fatto che dovrebbe escludere la riferibilità soggettiva in buona fede della condotta al suo autore si è verificato prima dell'inizio della condotta vietata, sicché “il soggetto che in quelle condizioni si è posto comunque […] non può certamente invocare la insussistenza dell'illecito amministrativo contestato”. (cfr. cit. Cass. sez. II n.10343 del 29.04.2023). L'impugnata sentenza va, pertanto, interamente confermata.
-Le spese seguono la soccombenza.
-L'appellante è tenuto altresì al doppio contributo come per legge e di cui in dispositivo.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)rigetta l'appello proposto e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
B)condanna l'appellante al rimborso delle spese in favore dell'appellata del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.915,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge.
5 C)dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 9/10/25.
IL PRESIDENTE rel. ed est.
(Giampiero M. Fiore)
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