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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
RG N. 11727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Enzo Gaspare Parte_1 Lamuraglia;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 12.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, considerato che all'atto del ricorso amministrativo il ricorrente aveva depositato ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
(richiesta datata 19.03.2024).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 251,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari,12.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Enzo Gaspare Parte_1 Lamuraglia;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1 Leonardis;
all'udienza del 12.02.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, attesa l'avvenuta liquidazione della prestazione nelle more del presente giudizio da parte dell'istituto previdenziale.
Condanna l alla rifusione delle spese processuali in favore CP_1 della controparte, in misura pari ai minimi, considerato che all'atto del ricorso amministrativo il ricorrente aveva depositato ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
(richiesta datata 19.03.2024).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della parte ricorrente -che liquida in complessivi Euro 251,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-da distrarre.
Bari,12.02.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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