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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/10/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3614/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB SS RE - Presidente
Dott. AN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3614/2024
TRA
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francia Parte_2 C.F._2
PA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, C.F._3 piazza XXIV Maggio n. 9;
- APPELLANTI
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gallegari (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Pavia, via Griziotti n. 2/a;
1 R.G. N. 3614/2024
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
Per e Parte_1 Parte_3
“Voglia l'On.le Corte d'Appello così giudicare:
- In via pregiudiziale e cautelare SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA N. 1472/2024 DEL TRIBUNALE DI PAVIA per tutti i motivi del presente atto;
-In via principale : Riformare la sentenza n. 1472/24 resa dal Tribunale di Pavia in causa 2213/22 pubb. Il giorno 12.11.24, notificata il 13.11.24, come di seguito
- Respingere ogni altra domanda così come allo stato formulata dall'attrice, con vittoria per compensi professionali, anticipazioni ed oneri fiscali del presente giudizio e del procedimento per A.T.P. r.g. 1264/2020. In via riconvenzionale: Condannarsi la a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1 e la somma di € 12.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di Parte_2 causa, per i danni arrecati agli esponenti a seguito di infiltrazioni verificatesi per vizi delle opere eseguite dall'attrice per conto del sul lastrico solare e tetto sovrastante i Controparte_3 locali di loro proprietà, operando la compensazione delle somme a tale titolo dovute ai convenuti, sino a concorrenza delle rispettive voci di eventuale credito. In via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli:
1. Vero che tutti gli infissi di alluminio termico delle finestre dell'appartamento, erano stati rinnovati ed istallati 4 anni prima.
2. Vero che gli infissi del salone e delle camere da letto prima dei lavori di all'interno CP_1 dell'immobile, erano privi di incisioni o comunque di danni o ammaloramenti.
3. Vero che una porta finestra della cucina presenta una bruciatura da fiamma ossidrica in parte mascherata dal coprifilo, mentre un'altra ha il telaio piegato, lesioni prima inesistenti. cpc
4. Vero che i pavimenti del disimpegno e delle camere da letto,prima dei lavori, erano tutti allo stesso livello e tali locali e presentavano tutti l'altezza minima consentita di m. 2,70. 5. Vero che attualmente l'altezza dei suddetti locali è inferiore a m. 2,70, altezza minima consentita dai regolamenti urbanistici ed igienici. Geom. La CA
6. Vero che le porte dei locali che si affacciano sul disimpegno hanno altezze diverse.
7. Vero che alcune porte mostrano una “luce” rispetto al pavimento e anche se adiacenti, si presentano ad altezze diverse.
8. Vero che mai i coniugi hanno autorizzato la presenza del gradino in queste stanze e la Parte_1 riduzione dell'altezza.
9. Vero che il dipendente della ditta Artigianvetro, nella primavera del 2022, ha chiuso con silicone spazi tra gli infissi ed il pavimento e le pareti che facevano filtrare aria ed acqua dalla porta finestra della cucina. Teste: dipendente ditta Artigianvetro signor Alex.
10. Vero che i lavori nell'appartamento sono iniziati il 21.12.2018;
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11. Vero che l'Impresa per istallare l'argano per il carico di materiale edilizio e scarico delle macerie, ha tagliato la ringhiera davanti al bagno del 3° piano, appoggiando l'argano sul pavimento rovinando la pietra di serizzo;
12. Vero che l'arch. è stato indicato ai convenuti quale direttore dei lavori, dall'Impresa CP_4
. CP_1 13) vero che e hanno dovuto far eseguire i lavori dell'impianto di Parte_1 Parte_2 riscaldamento a pellet da altra ditta per mancata consegna di certificazione di conformità e mancato completamento dell'impianto stesso. Teste Geom. La CA e Titolare impresa esecutrice. Si indicano a teste su tutti i capitoli, anche a prova contraria su quelli avversari eventualmente ammessi, i signori: , , . . Si Controparte_5 CP_6 Persona_1 Persona_2 indica altresì a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da controparte il Geom. La CA nonché a conferma della relazione dello stesso depositata in atti;
si indicano inoltre a testi il legale rappresentante della ditta Metra a conferma del preventivo prodotto al n.8 ed il Geom. CP_7 a conferma del documento n.
3. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1)in via preliminare:
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori e – contro laSentenza Parte_1 Parte_2 n. 1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del12/11/2024, del Tribunale di Pavia – ai sensi degli art. 342 e art. 348-bis c.p.c., in quanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., e manifestamente infondato, in ragione della carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento;
2)nel merito, in via principale:-respingere l'appello proposto dai signori e – contro la Sentenza n.1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. Parte_1 Parte_2 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024, – perché infondato in fatto e Controparte_8 in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenzan.1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024 ;-respingere le eccezioni avanzate da Controparte_8 controparte con riferimento alla provvisoria esecutorietàdella Sentenza n. 1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del12/11/2024 del Tribunale di Pavia, e quindi confermare la provvisoria esecutorietà di talesentenza;
3)nel merito ed in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto anche parzialmentefondato il gravame proposto dagli appellanti:-accertare e dichiarare che la ha eseguito opere edili, commissionate dai signoriCasamento e Controparte_1 con riferimento al contratto d'appalto relativo all'immobile sito inTravacò Siccomario via Parte_1 G. di Vittorio 4, per il valore economico complessivo pari ad €53.746,00, oltre iva (10%) e quindi € 59.120,60, oppure nella somma maggiore o minorequantificata nel corso del processo;
-accertare e dichiarare che la differenza tra il valore economico delle opere eseguitedall'appaltatrice, e le somme versate in acconto dai committenti all'appaltatrice (pari ad €20.000,00 oltre iva 10 %, e quindi € 22.000,00), ammonta ad € 37.120,60, oppure nella sommamaggiore o minore quantificata nel corso del processo, e per l'effetto condannare i signoriCasamento e al pagamento a Parte_1 favore della della somma pari ad €37.120,60, oppure nella somma maggiore o Controparte_1 minore quantificata nel corso del processo, il tuttooltre interessi di mora determinati anche ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c.;4)in ulteriore subordine, nel caso in cui fosse ritenuto anche parzialmente fondato ilgravame proposto dagli appellanti:
-accogliere l'appello incidentale condizionato proposto avverso al solo capo della sentenzache ha statuito sulla applicazione dell'aliquota i.v.a. del 4% in luogo di quella corretta (10%)con
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riferimento alla quantificazione del valore delle opere eseguite dalla e Controparte_1 cosìdichiarare che l'importo totale lordo dei lavori eseguiti dall'appellata ammonta ad € 56.002,70, anziché € 52.948,012, e conseguentemente, l'importo dovuto alla Controparte_1 ammonta ad € 29.002,70, con ogni consequenziale statuizione;
-accogliere l'appello incidentale condizionato proposto avverso al solo capo della sentenza cheha riconosciuto i presunti danni lamentati dai committenti, pari ad € 5.000,00, e così dichiarareche l'importo totale lordo dei lavori eseguiti dall'appellata ammonta ad € 56.002,70, che gliacconti versati dagli appellanti ammontano
€ 22.000,00 [€ 20.000,00 + i.v.a. 10% (€2.000,00)], conseguentemente, l'importo dovuto alla
[...] ammonta ad € 34.002,70;5)In ogni caso, confermare la Sentenza n. 1472/2024 pubbl. il CP_1 12/11/2024 RG n.4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024, del Tribunale di Pavia, impugnata, nella partein cui ha disposto la rifusione a favore della delle spese per le Controparte_1 consulenzetecniche della procedura per A.T.P. nonché del primo grado di giudizio, ed anche delle spese dilite della procedura per A.T.P. e del primo grado.6)In via istruttoria si chiede che vengano ammessi i documenti di seguito elencati;
In ogni caso e condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio a favore dell'appellata (D.M. 55/ 2014, come modif., oltre spese e oneri accessori).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio e chiedendo il pagamento di € 37.120,60, pari alla Parte_2 Parte_1 differenza tra il valore delle opere dalla stessa eseguite in qualità di appaltatrice e le somme versate in acconto dai committenti.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- con contratto d'appalto, e le avevano commissionato l'esecuzione di opere Parte_2 Parte_1 edili presso la propria abitazione;
- i committenti proponevano ricorso per ATP per accertare i vizi riscontrati nelle opere commissionate e, in particolare, lamentavano la mancata esecuzione di 9 opere e la presenza di vizi nel numero di 50 su quelle realizzate;
- il CTU, in sede di ATP, aveva ritenuto fondate solo 28 delle contestazioni sollevate dai committenti e aveva accertato un credito in favore dell'appaltatrice pari a € 11.119,23, quantificazione che veniva contestata dalla perché comprendeva anche costi di CP_1 eliminazione di vizi attinenti a lavori non eseguiti dalla stessa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo che:
- a erano stati commissionati dal Condominio anche lavori sul lastrico solare e sul tetto CP_1 dell'edificio sovrastante l'immobile dei committenti, a causa dei quali si erano verificate infiltrazioni d'acqua nella propria abitazione;
- non tutti i lavori erano stati eseguiti e inoltre sussistevano vizi e difetti in quelli completati.
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Domandavano pertanto il rigetto della domanda di pagamento del saldo svolta dagli attori, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni, pari a €12.000,00.
La causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi, assunto supplemento peritale a mezzo dello stesso CTU del procedimento per ATP, al fine di accertare l'imputabilità dei vizi e difetti alla CP_1
[...]
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1472/2024, pubblicata in data 12.11.2024, il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda di e condannato i convenuti al pagamento, in solido, dell'importo di € 25.948,01 CP_1 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c..
Nella specie, il Tribunale, sulla base delle risultanze dell'indagine peritale, ha accertato che solo una parte dei vizi e difetti riscontrati dai committenti fosse attribuibile alla , e anche quelli CP_1 indicati in ATP andavano ridimensionati. Ha proceduto quindi ad una quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi, parametrati sulle indicazioni del CTU, ma poi liquidati in via equitativa, in
€5.000,00.
Pertanto, a fronte di un valore dei lavori eseguiti dalla ditta quantificati in € 50.911,55 oltre iva al
4% (€ 52.948,012), il Tribunale ha detratto la somma di € 5.000 riconosciuta per i vizi e la somma di € 22.000,00 già versata a titolo di acconto dai committenti, e quindi ha riconosciuto un credito in favore della ditta appaltatrice pari a € 25.948,012.
Ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta, ritenendo che non vi fosse prova che i danni da infiltrazione lamentati dai convenuti fossero riconducibili ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sul lastrico solare che sovrastava il loro immobile.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da e sulla base dei seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
I) “erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sui convenuti in relazione alla domanda riconvenzionale” .
Lamentano il mancato riconoscimento della responsabilità dell'impresa per le CP_1 infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile, che sostengono essere state causate dai lavori di rifacimento del lastrico solare svolti dall'impresa. A tal proposito, ritengono di aver adempiuto correttamente al proprio onere probatorio con la documentazione prodotta in atti,
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in particolare con la perizia redatta in sede di ATP, dalla quale emergerebbe che i lavori sul lastrico solare erano stati commissionati ad e che erano stati eseguiti CP_1 irregolarmente.
II) “errata valutazione delle prove e nullità della perizia”.
Censurano inoltre la valutazione delle prove documentali e testimoniali assunte in giudizio e deducono la nullità della CTU raccolta in sede contenziosa, ritenendo che sia stata espletata in maniera irregolare e illegittima, trattandosi di una rielaborazione della perizia redatta tre anni prima in sede di ATP, senza effettuare i dovuti sopralluoghi.
Hanno concluso pertanto chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma della sentenza. In via riconvenzionale hanno riproposto domanda di pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Si è costituita in giudizio , proponendo appello incidentale condizionato sulla base dei CP_1 seguenti motivi:
I) “impugnazione del capo primo della sentenza – limitatamente all'applicazione dell'aliquota
i.v.a. del 4% in luogo di quella corretta (10%) con riferimento alla quantificazione del valore delle opere eseguite dalla violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b), Controparte_1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 2, co. 11, L. 191/2009”.
Lamenta l'applicazione dell'iva al 4% sulle somme determinate quale valore economico delle opere realizzate, sostenendo che, venendo in rilievo interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'aliquota applicabile a titolo di iva è del 10%, con conseguente riconoscimento di un credito in suo favore pari a €29.002,70.
II) “Impugnazione del capo primo della sentenza – limitatamente al riconoscimento dei presunti danni, pari ad euro 5.000,00, patiti dai committenti- violazione degli artt. 1218
e ss c.c.”
Sostiene che non risultano imputabili alla né i difetti riscontrati nella CP_1
“copertura aggiuntiva boiler da esterno” e nella posa del “termosifone bagno grande”, né il mancato collaudo della vasca idromassaggio e la muffa presente nelle spallette interne dei serramenti che non sarebbe riconducibile in alcun modo ai lavori eseguiti.
Ha concluso quindi domandando, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, chiedendo, altresì, in via condizionata, la parziale riforma della sentenza per gli anzidetti motivi.
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All'udienza dell'8.05.2025 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva e la consigliera istruttrice ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 25.09.2025.
Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione, poi delibata nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto premettere che il gravame contestato risulta esposto e articolato in maniera generica e non sufficientemente chiara, tale da delimitare l'esatto ambito della censura mossa alla sentenza.
Parte appellante, infatti, prova a contestare la pronuncia del primo giudice lamentando il mancato riconoscimento della somma di € 12.000,00 richiesta, in via riconvenzionale, quale risarcimento dei danni da infiltrazione asseritamente imputabili alla , per le lavorazioni da questa svolte sul CP_1 lastrico solare e commissionate dal Tuttavia, nell'argomentare le proprie doglianze, CP_3 lamenta confusamente anche il mancato riconoscimento di ulteriori vizi che asserisce essere stati riconosciuti dal CTU in sede di ATP ma non dal Tribunale quali, nella specie, i danni riferiti agli infissi.
Non sembra quindi agevole delimitare l'oggetto della specifica doglianza, se riferito al solo mancato riconoscimento dei danni da infiltrazione, che asserisce essere dovuti ai lavori commissionati dal , ovvero anche ai danni riferiti ai lavori commissionati dalla stessa CP_3 parte appellante.
Occorre infatti rilevare che tra i plurimi vizi contestati con il ricorso per accertamento tecnico preventivo dall'odierna appellante rientrano anche i danni da infiltrazioni. Tuttavia, tali danni non sono stati ricondotti ai lavori eseguiti nel suo appartamento bensì a quelli affidati dal CP_3 alla medesima impresa appaltatrice, riguardanti il lastrico solare sovrastante. Questa distinzione risulta essenziale, considerata la presenza di due distinti rapporti contrattuali e il fatto che in giudizio sia stato dedotto esclusivamente quello intercorrente tra la e i committenti CP_1
e . Parte_1 Parte_2
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Ed infatti, se anche dovesse ritenersi che gli appellanti siano legittimati, quali condomini, a far valere un diritto al risarcimento del danno sulla loro proprietà esclusiva per le infiltrazioni asseritamente riconducibili ai lavori eseguiti sul lastrico solare, - oggetto del contratto tra l'impresa e il (doc. 19 fasc. I grado attrice) -, tuttavia quest'ultimo rapporto non è oggetto del CP_3 presente giudizio, che gli attori hanno instaurato con riguardo al diverso contratto d'appalto concluso tra le e i committenti (doc. 10 fasc. I grado attrice). CP_1 Controparte_9
Pertanto non coglie nel segno la censura degli appellanti che, evidenziando confusamente le risultanze dell'elaborato peritale raggiunte in sede di ATP, tentano di strumentalizzarle per dimostrare la fondatezza della pretesa di ottenere € 12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni. Gli stessi infatti non considerano che, in primo luogo, i quesiti rivolti al CTU, sia in sede di ATP, sia in sede di supplemento della CTU, non riguardavano l'indagine circa la riconducibilità dei vizi ai lavori commissionati dal e, in secondo luogo, che l'indagine CP_3 peritale ha assicurato una valutazione complessiva ed esaustiva di tutti i vizi lamentati in questa sede, individuando quali fossero riconducibili alle lavorazioni eseguite dalla CP_1 nell'immobile dei committenti.
Invero il CTU, nella relazione espletata nel giudizio di primo grado, ha proceduto ad una scrematura tra tutti i vizi evidenziati nell'ATP, distinguendo tra “vizi reclamati ma non sussistenti o non riscontrati durante le attività peritali, o non univocamente attribuibili alle fasi lavorative oggetto di contenzioso (viola), le voci relative a vizi riscontrati ma non direttamente attribuibili a
( e le voci che, pur presenti nei computi, essendo in capo al , non sono CP_1 CP_10 CP_3 assumibili nel contenzioso attuale (rosso), a quel punto, le voci non evidenziate, sono quelle che riguardano vizi riscontrati con responsabilità diretta attribuibile a , o vizi intesi come CP_1 lavorazioni non eseguite o documenti non forniti” (pag.10 CTU giudizio di primo grado).
Si aggiunga che, quanto ai vizi relativi agli infissi, riferibili ai punti 20, 21 e 59 della relazione tecnica e che parte appellante lamenta non essere stati imputati alla ditta appaltatrice, il CTU afferma che “20. Si riscontrano delle incisioni nelle finestre (…) coprifili modificati e/o bruciati con parte dei telai – il vizio sussiste (…) a fronte della documentazione esaminata non è possibile chiarire univocamente se gli stessi siano stati causati dall'impresa durante le lavorazioni o fossero presenti già precedentemente rispetto all'intervento dell'impresa stessa (voce in viola); 21. (…) il vizio sussiste- costo derivante da negligenza dell'impresa, non presente nel consuntivo di , CP_1 non presente nel computo metrico, sono stati sostituiti gli elementi danneggiati, nient'altro risulta imputabile a (voce in verde); 59. (…) il vizio relativo ai serramenti non sussiste, mentre CP_1
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l'impossibilità di utilizzare il termosifone sussiste (voce in nero) ”. (pagg. 5 e 9 CTU giudizio primo grado).
Il Tribunale, quindi, facendo proprie queste risultanze della CTU, ha concluso che “quanto ai punti
20, 21 e 59, il CTU ha escluso come imputabile alla impresa il danno agli avvolgibili, punto 21, non essendo emerso che detto danno sia stato cagionato da questa;
analogamente anche al danno di cui al punto 20; mentre al punto 59 vi è il solo danno riscontrato in ordine alla impossibilità di utilizzo del termosifone. Il CTU ha affermato che non vi sono vizi ai serramenti;
peraltro in tutto il giudizio non risulta nemmeno allegata, né dalla parte, né dal CTU, una fotografia relativa a detti serramenti, per cui non si comprende in cosa dovrebbero consistere i vizi predetti” (pag. 12 sentenza).
Quanto alla riconducibilità dei danni da infiltrazioni alla e, nello specifico, all'intervento CP_1 commissionato dal sul lastrico solare, oltre alle problematiche inerenti l'ammissibilità CP_3 di una domanda relativa ad un contratto diverso da quello in relazione al quale si controverte nel presente giudizio, in ogni caso – come evidenziato dal tribunale - non vi è alcun riscontro in atti che possa far ritenere provata la riconducibilità dei danni lamentati, che quantificano in € 12.000, ai diversi lavori sul lastrico solare commissionati dal CP_3
Al riguardo si limitano ad allegare solo una perizia (all. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. sub doc. 5a fascicolo convenuta) che rileva: “in prossimità delle porte finestre (…) macchie prodotte da formazione di infiltrazione d'acqua e si rilevano fessurazioni orizzontali e verticali lungo l'unione delle murature perimetrali lato nord ovest e lungo la parete perimetrale” (pag.4).
In particolare, con riferimento al fattore scatenante, il perito di parte lo individua negli “elevati livelli di umidità all'interno degli edifici (…) le cause dei fenomeni distruttivi riscontrati potrebbero essere attribuite a eventi legati direttamente ed indirettamente dalle precipitazioni atmosferiche ed al conseguente deflusso delle acque meteoriche con ristagno ed infiltrazioni d'acqua e per le non adeguate opere di impermeabilizzazione, protezione e stillicidio” (pag. 23 ctp sub doc. 5a fasc. I grado convenuti).
Di talché non può sostenersi, neppure secondo un parametro di ragionevole probabilità, che le infiltrazioni siano riconducibili proprio a quelle lavorazioni, commissionate dal Condominio, che la ha eseguito sul lastrico solare. Sul punto, infatti, i committenti non hanno dedotto CP_1 alcunché rispetto a tali lavorazioni, limitandosi a produrre la relazione del proprio consulente che, in ogni caso, non pare dirimente ai fini della prova del nesso eziologico tra i danni da infiltrazioni e i lavori sul lastrico solare. 9 R.G. N. 3614/2024
Ad avviso della Corte, pertanto, correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda riconvenzionale avete ad oggetto il pagamento degli ulteriori € 12.000.
Anche il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante contesta le risultanze della CTU espletata in primo grado e ne eccepisce la nullità, deve ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento.
Nella specie, gli appellanti lamentano la quantificazione dei costi dovuti per emendare i vizi che il primo giudice individua equitativamente in € 5.000,00, pur a fronte di una diversa valutazione effettuata dal CTU in sede di ATP, quando erano stati quantificati in € 15.020,16 (all. 1 CTU).
È ben vero, come sostiene l'appellante, che in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU allegava un conteggio dei costi pari a €15.020,16, ma lo stesso conteggio è stato rivisto e rimodulato nella successiva consulenza tecnica, anche se non in termini precisi quanto alla quantificazione. Di talché, a fronte di un'evidente discrepanza, il primo giudice correttamente ha effettuato una valutazione, che integrando i dati del CTU, ha portato ad una quantificazione di tipo equitativo, giungendo a quantificare i costi dovuti per rimuovere i vizi in € 5.000,00. Del resto, non si tratta di una valutazione acritica e arbitraria, bensì basata sugli specifici parametri tecnici individuati dal CTU e posti a fondamento dell'indagine peritale.
Non colgono nel segno neppure le critiche che riguardano l'asserita nullità della perizia perché, a detta dell'appellante, il CTP non sarebbe stato convocato e non sarebbero stati effettuati i dovuti sopralluoghi. Innanzitutto, giova rilevare che la CTU è stata espletata nel contraddittorio tra le parti in quanto, fissato l'inizio delle operazioni peritali per il 22.11.2023 all'udienza dell'8.11.2023, il relativo verbale veniva trasmesso e notificato alle parti e ai loro difensori che quindi avevano la possibilità di partecipare alle operazioni tramite i propri consulenti. Del resto, sia il CTP di parte attrice, sia il CTP di parte convenuta hanno potuto sottoporre le proprie osservazioni alle valutazioni del CTU, che quest'ultimo ha puntualmente esaminato.
Si è già detto, inoltre, che al CTU, nell'ambito del giudizio di primo grado, è stato chiesto di individuare quali vizi e omissioni, già riscontrati nella procedura per ATP e riportati nella sua relazione tecnica, fossero relativi ai lavori commissionati ed eseguiti dalla , dunque il CP_1 sopralluogo esulava dall'ambito oggetto dell'incarico essendo già stato condotto in sede di ATP, e non essendo necessario per la tipologia di quesito integrativo commissionato.
Non convince neppure l'ulteriore assunto dell'appellante che, nel ribadire la nullità della perizia espletata nel giudizio di primo grado, tenta di fondare tale eccezione su una presunta mancata
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valutazione dei fatti oggetto della domanda riconvenzionale. Invero parte appellante in sede di ATP non aveva fatto riferimento ai danni da infiltrazioni d'acqua, né aveva domandato l'espletamento di
CTU in ordine alla riconducibilità di tali danni ai lavori svolti sul lastrico solare da CP_11 commissionati dal . CP_3
In definitiva, la relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, e confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Alla luce di quanto sopra va pertanto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado (esclusa la fase istruttoria, non espletata in questa sede) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da e contro la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1472/2024, pubblicata in data 12.11.2024 che, per l'effetto, conferma;
2. condanna e a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 01.10.2025
La Consigliera rel Il Presidente
AN NT LB SS RE
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. LB SS RE - Presidente
Dott. AN NT - Consigliera rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 3614/2024
TRA
DA
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Francia Parte_2 C.F._2
PA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pavia, C.F._3 piazza XXIV Maggio n. 9;
- APPELLANTI
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gallegari (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Pavia, via Griziotti n. 2/a;
1 R.G. N. 3614/2024
-APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)
Per e Parte_1 Parte_3
“Voglia l'On.le Corte d'Appello così giudicare:
- In via pregiudiziale e cautelare SOSPENDERE LA PROVVISORIA ESECUTORIETÀ DELLA SENTENZA N. 1472/2024 DEL TRIBUNALE DI PAVIA per tutti i motivi del presente atto;
-In via principale : Riformare la sentenza n. 1472/24 resa dal Tribunale di Pavia in causa 2213/22 pubb. Il giorno 12.11.24, notificata il 13.11.24, come di seguito
- Respingere ogni altra domanda così come allo stato formulata dall'attrice, con vittoria per compensi professionali, anticipazioni ed oneri fiscali del presente giudizio e del procedimento per A.T.P. r.g. 1264/2020. In via riconvenzionale: Condannarsi la a rimborsare in favore di Controparte_1 Parte_1 e la somma di € 12.000,00 o quella maggiore o minore che risulterà in corso di Parte_2 causa, per i danni arrecati agli esponenti a seguito di infiltrazioni verificatesi per vizi delle opere eseguite dall'attrice per conto del sul lastrico solare e tetto sovrastante i Controparte_3 locali di loro proprietà, operando la compensazione delle somme a tale titolo dovute ai convenuti, sino a concorrenza delle rispettive voci di eventuale credito. In via istruttoria ammettersi i seguenti capitoli:
1. Vero che tutti gli infissi di alluminio termico delle finestre dell'appartamento, erano stati rinnovati ed istallati 4 anni prima.
2. Vero che gli infissi del salone e delle camere da letto prima dei lavori di all'interno CP_1 dell'immobile, erano privi di incisioni o comunque di danni o ammaloramenti.
3. Vero che una porta finestra della cucina presenta una bruciatura da fiamma ossidrica in parte mascherata dal coprifilo, mentre un'altra ha il telaio piegato, lesioni prima inesistenti. cpc
4. Vero che i pavimenti del disimpegno e delle camere da letto,prima dei lavori, erano tutti allo stesso livello e tali locali e presentavano tutti l'altezza minima consentita di m. 2,70. 5. Vero che attualmente l'altezza dei suddetti locali è inferiore a m. 2,70, altezza minima consentita dai regolamenti urbanistici ed igienici. Geom. La CA
6. Vero che le porte dei locali che si affacciano sul disimpegno hanno altezze diverse.
7. Vero che alcune porte mostrano una “luce” rispetto al pavimento e anche se adiacenti, si presentano ad altezze diverse.
8. Vero che mai i coniugi hanno autorizzato la presenza del gradino in queste stanze e la Parte_1 riduzione dell'altezza.
9. Vero che il dipendente della ditta Artigianvetro, nella primavera del 2022, ha chiuso con silicone spazi tra gli infissi ed il pavimento e le pareti che facevano filtrare aria ed acqua dalla porta finestra della cucina. Teste: dipendente ditta Artigianvetro signor Alex.
10. Vero che i lavori nell'appartamento sono iniziati il 21.12.2018;
2 R.G. N. 3614/2024
11. Vero che l'Impresa per istallare l'argano per il carico di materiale edilizio e scarico delle macerie, ha tagliato la ringhiera davanti al bagno del 3° piano, appoggiando l'argano sul pavimento rovinando la pietra di serizzo;
12. Vero che l'arch. è stato indicato ai convenuti quale direttore dei lavori, dall'Impresa CP_4
. CP_1 13) vero che e hanno dovuto far eseguire i lavori dell'impianto di Parte_1 Parte_2 riscaldamento a pellet da altra ditta per mancata consegna di certificazione di conformità e mancato completamento dell'impianto stesso. Teste Geom. La CA e Titolare impresa esecutrice. Si indicano a teste su tutti i capitoli, anche a prova contraria su quelli avversari eventualmente ammessi, i signori: , , . . Si Controparte_5 CP_6 Persona_1 Persona_2 indica altresì a prova contraria su tutti i capitoli dedotti da controparte il Geom. La CA nonché a conferma della relazione dello stesso depositata in atti;
si indicano inoltre a testi il legale rappresentante della ditta Metra a conferma del preventivo prodotto al n.8 ed il Geom. CP_7 a conferma del documento n.
3. Con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1)in via preliminare:
-dichiarare inammissibile l'appello proposto dai signori e – contro laSentenza Parte_1 Parte_2 n. 1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del12/11/2024, del Tribunale di Pavia – ai sensi degli art. 342 e art. 348-bis c.p.c., in quanto privo dei requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., e manifestamente infondato, in ragione della carenza di ragionevoli probabilità di accoglimento;
2)nel merito, in via principale:-respingere l'appello proposto dai signori e – contro la Sentenza n.1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. Parte_1 Parte_2 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024, – perché infondato in fatto e Controparte_8 in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenzan.1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024 ;-respingere le eccezioni avanzate da Controparte_8 controparte con riferimento alla provvisoria esecutorietàdella Sentenza n. 1472/2024 pubbl. il 12/11/2024 RG n. 4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del12/11/2024 del Tribunale di Pavia, e quindi confermare la provvisoria esecutorietà di talesentenza;
3)nel merito ed in via subordinata, nel caso in cui fosse ritenuto anche parzialmentefondato il gravame proposto dagli appellanti:-accertare e dichiarare che la ha eseguito opere edili, commissionate dai signoriCasamento e Controparte_1 con riferimento al contratto d'appalto relativo all'immobile sito inTravacò Siccomario via Parte_1 G. di Vittorio 4, per il valore economico complessivo pari ad €53.746,00, oltre iva (10%) e quindi € 59.120,60, oppure nella somma maggiore o minorequantificata nel corso del processo;
-accertare e dichiarare che la differenza tra il valore economico delle opere eseguitedall'appaltatrice, e le somme versate in acconto dai committenti all'appaltatrice (pari ad €20.000,00 oltre iva 10 %, e quindi € 22.000,00), ammonta ad € 37.120,60, oppure nella sommamaggiore o minore quantificata nel corso del processo, e per l'effetto condannare i signoriCasamento e al pagamento a Parte_1 favore della della somma pari ad €37.120,60, oppure nella somma maggiore o Controparte_1 minore quantificata nel corso del processo, il tuttooltre interessi di mora determinati anche ai sensi dell'art. 1284 quarto comma c.c.;4)in ulteriore subordine, nel caso in cui fosse ritenuto anche parzialmente fondato ilgravame proposto dagli appellanti:
-accogliere l'appello incidentale condizionato proposto avverso al solo capo della sentenzache ha statuito sulla applicazione dell'aliquota i.v.a. del 4% in luogo di quella corretta (10%)con
3 R.G. N. 3614/2024
riferimento alla quantificazione del valore delle opere eseguite dalla e Controparte_1 cosìdichiarare che l'importo totale lordo dei lavori eseguiti dall'appellata ammonta ad € 56.002,70, anziché € 52.948,012, e conseguentemente, l'importo dovuto alla Controparte_1 ammonta ad € 29.002,70, con ogni consequenziale statuizione;
-accogliere l'appello incidentale condizionato proposto avverso al solo capo della sentenza cheha riconosciuto i presunti danni lamentati dai committenti, pari ad € 5.000,00, e così dichiarareche l'importo totale lordo dei lavori eseguiti dall'appellata ammonta ad € 56.002,70, che gliacconti versati dagli appellanti ammontano
€ 22.000,00 [€ 20.000,00 + i.v.a. 10% (€2.000,00)], conseguentemente, l'importo dovuto alla
[...] ammonta ad € 34.002,70;5)In ogni caso, confermare la Sentenza n. 1472/2024 pubbl. il CP_1 12/11/2024 RG n.4574/2022 Repert. n. 2213/2024 del 12/11/2024, del Tribunale di Pavia, impugnata, nella partein cui ha disposto la rifusione a favore della delle spese per le Controparte_1 consulenzetecniche della procedura per A.T.P. nonché del primo grado di giudizio, ed anche delle spese dilite della procedura per A.T.P. e del primo grado.6)In via istruttoria si chiede che vengano ammessi i documenti di seguito elencati;
In ogni caso e condannare gli appellanti alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio a favore dell'appellata (D.M. 55/ 2014, come modif., oltre spese e oneri accessori).”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti ) conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio e chiedendo il pagamento di € 37.120,60, pari alla Parte_2 Parte_1 differenza tra il valore delle opere dalla stessa eseguite in qualità di appaltatrice e le somme versate in acconto dai committenti.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva che:
- con contratto d'appalto, e le avevano commissionato l'esecuzione di opere Parte_2 Parte_1 edili presso la propria abitazione;
- i committenti proponevano ricorso per ATP per accertare i vizi riscontrati nelle opere commissionate e, in particolare, lamentavano la mancata esecuzione di 9 opere e la presenza di vizi nel numero di 50 su quelle realizzate;
- il CTU, in sede di ATP, aveva ritenuto fondate solo 28 delle contestazioni sollevate dai committenti e aveva accertato un credito in favore dell'appaltatrice pari a € 11.119,23, quantificazione che veniva contestata dalla perché comprendeva anche costi di CP_1 eliminazione di vizi attinenti a lavori non eseguiti dalla stessa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, eccependo che:
- a erano stati commissionati dal Condominio anche lavori sul lastrico solare e sul tetto CP_1 dell'edificio sovrastante l'immobile dei committenti, a causa dei quali si erano verificate infiltrazioni d'acqua nella propria abitazione;
- non tutti i lavori erano stati eseguiti e inoltre sussistevano vizi e difetti in quelli completati.
4 R.G. N. 3614/2024
Domandavano pertanto il rigetto della domanda di pagamento del saldo svolta dagli attori, e, in via riconvenzionale, la condanna dell'appaltatrice al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni, pari a €12.000,00.
La causa veniva istruita tramite l'escussione dei testi, assunto supplemento peritale a mezzo dello stesso CTU del procedimento per ATP, al fine di accertare l'imputabilità dei vizi e difetti alla CP_1
[...]
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1472/2024, pubblicata in data 12.11.2024, il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda di e condannato i convenuti al pagamento, in solido, dell'importo di € 25.948,01 CP_1 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c..
Nella specie, il Tribunale, sulla base delle risultanze dell'indagine peritale, ha accertato che solo una parte dei vizi e difetti riscontrati dai committenti fosse attribuibile alla , e anche quelli CP_1 indicati in ATP andavano ridimensionati. Ha proceduto quindi ad una quantificazione dei costi per l'eliminazione dei vizi, parametrati sulle indicazioni del CTU, ma poi liquidati in via equitativa, in
€5.000,00.
Pertanto, a fronte di un valore dei lavori eseguiti dalla ditta quantificati in € 50.911,55 oltre iva al
4% (€ 52.948,012), il Tribunale ha detratto la somma di € 5.000 riconosciuta per i vizi e la somma di € 22.000,00 già versata a titolo di acconto dai committenti, e quindi ha riconosciuto un credito in favore della ditta appaltatrice pari a € 25.948,012.
Ha rigettato la domanda riconvenzionale di parte convenuta, ritenendo che non vi fosse prova che i danni da infiltrazione lamentati dai convenuti fossero riconducibili ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sul lastrico solare che sovrastava il loro immobile.
L'appello
La sentenza è stata impugnata da e sulla base dei seguenti motivi: Parte_1 Parte_2
I) “erronea pronuncia in merito al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sui convenuti in relazione alla domanda riconvenzionale” .
Lamentano il mancato riconoscimento della responsabilità dell'impresa per le CP_1 infiltrazioni d'acqua nel proprio immobile, che sostengono essere state causate dai lavori di rifacimento del lastrico solare svolti dall'impresa. A tal proposito, ritengono di aver adempiuto correttamente al proprio onere probatorio con la documentazione prodotta in atti,
5 R.G. N. 3614/2024
in particolare con la perizia redatta in sede di ATP, dalla quale emergerebbe che i lavori sul lastrico solare erano stati commissionati ad e che erano stati eseguiti CP_1 irregolarmente.
II) “errata valutazione delle prove e nullità della perizia”.
Censurano inoltre la valutazione delle prove documentali e testimoniali assunte in giudizio e deducono la nullità della CTU raccolta in sede contenziosa, ritenendo che sia stata espletata in maniera irregolare e illegittima, trattandosi di una rielaborazione della perizia redatta tre anni prima in sede di ATP, senza effettuare i dovuti sopralluoghi.
Hanno concluso pertanto chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e, nel merito, la riforma della sentenza. In via riconvenzionale hanno riproposto domanda di pagamento della somma di € 12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni.
Si è costituita in giudizio , proponendo appello incidentale condizionato sulla base dei CP_1 seguenti motivi:
I) “impugnazione del capo primo della sentenza – limitatamente all'applicazione dell'aliquota
i.v.a. del 4% in luogo di quella corretta (10%) con riferimento alla quantificazione del valore delle opere eseguite dalla violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b), Controparte_1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 2, co. 11, L. 191/2009”.
Lamenta l'applicazione dell'iva al 4% sulle somme determinate quale valore economico delle opere realizzate, sostenendo che, venendo in rilievo interventi di recupero del patrimonio edilizio, l'aliquota applicabile a titolo di iva è del 10%, con conseguente riconoscimento di un credito in suo favore pari a €29.002,70.
II) “Impugnazione del capo primo della sentenza – limitatamente al riconoscimento dei presunti danni, pari ad euro 5.000,00, patiti dai committenti- violazione degli artt. 1218
e ss c.c.”
Sostiene che non risultano imputabili alla né i difetti riscontrati nella CP_1
“copertura aggiuntiva boiler da esterno” e nella posa del “termosifone bagno grande”, né il mancato collaudo della vasca idromassaggio e la muffa presente nelle spallette interne dei serramenti che non sarebbe riconducibile in alcun modo ai lavori eseguiti.
Ha concluso quindi domandando, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello, chiedendo, altresì, in via condizionata, la parziale riforma della sentenza per gli anzidetti motivi.
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All'udienza dell'8.05.2025 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva e la consigliera istruttrice ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 25.09.2025.
Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione, poi delibata nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto premettere che il gravame contestato risulta esposto e articolato in maniera generica e non sufficientemente chiara, tale da delimitare l'esatto ambito della censura mossa alla sentenza.
Parte appellante, infatti, prova a contestare la pronuncia del primo giudice lamentando il mancato riconoscimento della somma di € 12.000,00 richiesta, in via riconvenzionale, quale risarcimento dei danni da infiltrazione asseritamente imputabili alla , per le lavorazioni da questa svolte sul CP_1 lastrico solare e commissionate dal Tuttavia, nell'argomentare le proprie doglianze, CP_3 lamenta confusamente anche il mancato riconoscimento di ulteriori vizi che asserisce essere stati riconosciuti dal CTU in sede di ATP ma non dal Tribunale quali, nella specie, i danni riferiti agli infissi.
Non sembra quindi agevole delimitare l'oggetto della specifica doglianza, se riferito al solo mancato riconoscimento dei danni da infiltrazione, che asserisce essere dovuti ai lavori commissionati dal , ovvero anche ai danni riferiti ai lavori commissionati dalla stessa CP_3 parte appellante.
Occorre infatti rilevare che tra i plurimi vizi contestati con il ricorso per accertamento tecnico preventivo dall'odierna appellante rientrano anche i danni da infiltrazioni. Tuttavia, tali danni non sono stati ricondotti ai lavori eseguiti nel suo appartamento bensì a quelli affidati dal CP_3 alla medesima impresa appaltatrice, riguardanti il lastrico solare sovrastante. Questa distinzione risulta essenziale, considerata la presenza di due distinti rapporti contrattuali e il fatto che in giudizio sia stato dedotto esclusivamente quello intercorrente tra la e i committenti CP_1
e . Parte_1 Parte_2
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Ed infatti, se anche dovesse ritenersi che gli appellanti siano legittimati, quali condomini, a far valere un diritto al risarcimento del danno sulla loro proprietà esclusiva per le infiltrazioni asseritamente riconducibili ai lavori eseguiti sul lastrico solare, - oggetto del contratto tra l'impresa e il (doc. 19 fasc. I grado attrice) -, tuttavia quest'ultimo rapporto non è oggetto del CP_3 presente giudizio, che gli attori hanno instaurato con riguardo al diverso contratto d'appalto concluso tra le e i committenti (doc. 10 fasc. I grado attrice). CP_1 Controparte_9
Pertanto non coglie nel segno la censura degli appellanti che, evidenziando confusamente le risultanze dell'elaborato peritale raggiunte in sede di ATP, tentano di strumentalizzarle per dimostrare la fondatezza della pretesa di ottenere € 12.000,00 a titolo di risarcimento dei danni da infiltrazioni. Gli stessi infatti non considerano che, in primo luogo, i quesiti rivolti al CTU, sia in sede di ATP, sia in sede di supplemento della CTU, non riguardavano l'indagine circa la riconducibilità dei vizi ai lavori commissionati dal e, in secondo luogo, che l'indagine CP_3 peritale ha assicurato una valutazione complessiva ed esaustiva di tutti i vizi lamentati in questa sede, individuando quali fossero riconducibili alle lavorazioni eseguite dalla CP_1 nell'immobile dei committenti.
Invero il CTU, nella relazione espletata nel giudizio di primo grado, ha proceduto ad una scrematura tra tutti i vizi evidenziati nell'ATP, distinguendo tra “vizi reclamati ma non sussistenti o non riscontrati durante le attività peritali, o non univocamente attribuibili alle fasi lavorative oggetto di contenzioso (viola), le voci relative a vizi riscontrati ma non direttamente attribuibili a
( e le voci che, pur presenti nei computi, essendo in capo al , non sono CP_1 CP_10 CP_3 assumibili nel contenzioso attuale (rosso), a quel punto, le voci non evidenziate, sono quelle che riguardano vizi riscontrati con responsabilità diretta attribuibile a , o vizi intesi come CP_1 lavorazioni non eseguite o documenti non forniti” (pag.10 CTU giudizio di primo grado).
Si aggiunga che, quanto ai vizi relativi agli infissi, riferibili ai punti 20, 21 e 59 della relazione tecnica e che parte appellante lamenta non essere stati imputati alla ditta appaltatrice, il CTU afferma che “20. Si riscontrano delle incisioni nelle finestre (…) coprifili modificati e/o bruciati con parte dei telai – il vizio sussiste (…) a fronte della documentazione esaminata non è possibile chiarire univocamente se gli stessi siano stati causati dall'impresa durante le lavorazioni o fossero presenti già precedentemente rispetto all'intervento dell'impresa stessa (voce in viola); 21. (…) il vizio sussiste- costo derivante da negligenza dell'impresa, non presente nel consuntivo di , CP_1 non presente nel computo metrico, sono stati sostituiti gli elementi danneggiati, nient'altro risulta imputabile a (voce in verde); 59. (…) il vizio relativo ai serramenti non sussiste, mentre CP_1
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l'impossibilità di utilizzare il termosifone sussiste (voce in nero) ”. (pagg. 5 e 9 CTU giudizio primo grado).
Il Tribunale, quindi, facendo proprie queste risultanze della CTU, ha concluso che “quanto ai punti
20, 21 e 59, il CTU ha escluso come imputabile alla impresa il danno agli avvolgibili, punto 21, non essendo emerso che detto danno sia stato cagionato da questa;
analogamente anche al danno di cui al punto 20; mentre al punto 59 vi è il solo danno riscontrato in ordine alla impossibilità di utilizzo del termosifone. Il CTU ha affermato che non vi sono vizi ai serramenti;
peraltro in tutto il giudizio non risulta nemmeno allegata, né dalla parte, né dal CTU, una fotografia relativa a detti serramenti, per cui non si comprende in cosa dovrebbero consistere i vizi predetti” (pag. 12 sentenza).
Quanto alla riconducibilità dei danni da infiltrazioni alla e, nello specifico, all'intervento CP_1 commissionato dal sul lastrico solare, oltre alle problematiche inerenti l'ammissibilità CP_3 di una domanda relativa ad un contratto diverso da quello in relazione al quale si controverte nel presente giudizio, in ogni caso – come evidenziato dal tribunale - non vi è alcun riscontro in atti che possa far ritenere provata la riconducibilità dei danni lamentati, che quantificano in € 12.000, ai diversi lavori sul lastrico solare commissionati dal CP_3
Al riguardo si limitano ad allegare solo una perizia (all. memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. sub doc. 5a fascicolo convenuta) che rileva: “in prossimità delle porte finestre (…) macchie prodotte da formazione di infiltrazione d'acqua e si rilevano fessurazioni orizzontali e verticali lungo l'unione delle murature perimetrali lato nord ovest e lungo la parete perimetrale” (pag.4).
In particolare, con riferimento al fattore scatenante, il perito di parte lo individua negli “elevati livelli di umidità all'interno degli edifici (…) le cause dei fenomeni distruttivi riscontrati potrebbero essere attribuite a eventi legati direttamente ed indirettamente dalle precipitazioni atmosferiche ed al conseguente deflusso delle acque meteoriche con ristagno ed infiltrazioni d'acqua e per le non adeguate opere di impermeabilizzazione, protezione e stillicidio” (pag. 23 ctp sub doc. 5a fasc. I grado convenuti).
Di talché non può sostenersi, neppure secondo un parametro di ragionevole probabilità, che le infiltrazioni siano riconducibili proprio a quelle lavorazioni, commissionate dal Condominio, che la ha eseguito sul lastrico solare. Sul punto, infatti, i committenti non hanno dedotto CP_1 alcunché rispetto a tali lavorazioni, limitandosi a produrre la relazione del proprio consulente che, in ogni caso, non pare dirimente ai fini della prova del nesso eziologico tra i danni da infiltrazioni e i lavori sul lastrico solare. 9 R.G. N. 3614/2024
Ad avviso della Corte, pertanto, correttamente il Tribunale ha disatteso la domanda riconvenzionale avete ad oggetto il pagamento degli ulteriori € 12.000.
Anche il secondo motivo di appello, con il quale parte appellante contesta le risultanze della CTU espletata in primo grado e ne eccepisce la nullità, deve ritenersi infondato e non meritevole di accoglimento.
Nella specie, gli appellanti lamentano la quantificazione dei costi dovuti per emendare i vizi che il primo giudice individua equitativamente in € 5.000,00, pur a fronte di una diversa valutazione effettuata dal CTU in sede di ATP, quando erano stati quantificati in € 15.020,16 (all. 1 CTU).
È ben vero, come sostiene l'appellante, che in sede di accertamento tecnico preventivo, il CTU allegava un conteggio dei costi pari a €15.020,16, ma lo stesso conteggio è stato rivisto e rimodulato nella successiva consulenza tecnica, anche se non in termini precisi quanto alla quantificazione. Di talché, a fronte di un'evidente discrepanza, il primo giudice correttamente ha effettuato una valutazione, che integrando i dati del CTU, ha portato ad una quantificazione di tipo equitativo, giungendo a quantificare i costi dovuti per rimuovere i vizi in € 5.000,00. Del resto, non si tratta di una valutazione acritica e arbitraria, bensì basata sugli specifici parametri tecnici individuati dal CTU e posti a fondamento dell'indagine peritale.
Non colgono nel segno neppure le critiche che riguardano l'asserita nullità della perizia perché, a detta dell'appellante, il CTP non sarebbe stato convocato e non sarebbero stati effettuati i dovuti sopralluoghi. Innanzitutto, giova rilevare che la CTU è stata espletata nel contraddittorio tra le parti in quanto, fissato l'inizio delle operazioni peritali per il 22.11.2023 all'udienza dell'8.11.2023, il relativo verbale veniva trasmesso e notificato alle parti e ai loro difensori che quindi avevano la possibilità di partecipare alle operazioni tramite i propri consulenti. Del resto, sia il CTP di parte attrice, sia il CTP di parte convenuta hanno potuto sottoporre le proprie osservazioni alle valutazioni del CTU, che quest'ultimo ha puntualmente esaminato.
Si è già detto, inoltre, che al CTU, nell'ambito del giudizio di primo grado, è stato chiesto di individuare quali vizi e omissioni, già riscontrati nella procedura per ATP e riportati nella sua relazione tecnica, fossero relativi ai lavori commissionati ed eseguiti dalla , dunque il CP_1 sopralluogo esulava dall'ambito oggetto dell'incarico essendo già stato condotto in sede di ATP, e non essendo necessario per la tipologia di quesito integrativo commissionato.
Non convince neppure l'ulteriore assunto dell'appellante che, nel ribadire la nullità della perizia espletata nel giudizio di primo grado, tenta di fondare tale eccezione su una presunta mancata
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valutazione dei fatti oggetto della domanda riconvenzionale. Invero parte appellante in sede di ATP non aveva fatto riferimento ai danni da infiltrazioni d'acqua, né aveva domandato l'espletamento di
CTU in ordine alla riconducibilità di tali danni ai lavori svolti sul lastrico solare da CP_11 commissionati dal . CP_3
In definitiva, la relazione del CTU merita di essere pienamente condivisa sotto il profilo tecnico, trattandosi di indagine condotta nel rispetto del contraddittorio con le parti, compiuti gli approfondimenti tecnici necessari, con attenta disamina degli atti di causa, e confluita in un elaborato chiaro, lineare e privo di contraddizioni interne.
Alla luce di quanto sopra va pertanto confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado (esclusa la fase istruttoria, non espletata in questa sede) seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ricorrono inoltre i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta l'appello proposto da e contro la sentenza del Parte_2 Parte_1
Tribunale di Pavia n. 1472/2024, pubblicata in data 12.11.2024 che, per l'effetto, conferma;
2. condanna e a rifondere a le spese del Parte_2 Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che determina in complessivi € 3.966,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 01.10.2025
La Consigliera rel Il Presidente
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