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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2024, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 895/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via della Beverara n. 186,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via della Beverara n. 186 entrambi difesi e rappresentati e difeso dall'Avv. Carla Voria presso il cui studio legale sito in Sasso Marconi (BO), Via Bertacchi n. 21 sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento del P.M. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : come da note scritte per l'udienza del 7 novembre 2024
Pm parere favorevole
FATTO
Considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/01/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna (BO) il 20/01/1996 alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via della Beverara n. 186, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al signor il quale continuerà ad abitarci Parte_2 unitamente ai figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , minorenne Per_1 Per_2 non economicamente autosufficiente e studentessa, la quale quindi è collocata prevalentemente presso il padre. L'immobile rimarrà assegnato al marito nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora , di comune accordo tra le parti, si è già trasferita in altra abitazione, a Sasso Parte_1
Marconi (BO), Via Altopiano n. 83.
pagina 1 di 6 - Il mutuo, pari ad oggi a circa 1.000,00 euro mensili per residui 10 anni, rimarrà a carico di entrambi
i coniugi al 50%, come sino ad ora, fino alla sua completa estinzione o sino a quando dovessero intervenire migliori accordi tra i coniugi stessi. Le spese di manutenzione ordinarie saranno a carico del signor le spese di manutenzione Pt_2
straordinaria a carico di entrambi nella misura del 50%.
D.CONDIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_3
1) Affidamento, collocamento e assegnazione casa coniugale
La figlia minore è affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_2 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge. La minore resterà collocata prevalentemente presso il domicilio del padre al quale, conseguentemente viene assegnata l'abitazione familiare sita in Bologna, Via della Beverara n. 186 che continuerà a viverci con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente . Per_1
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore.
2)Diritto di visita della madre
Durante la settimana, dopo la scuola, potrà vedere la madre liberamente, come sta già Per_2 avvenendo in questi mesi. Potrà decidere di rimanere a pernottare dalla madre, previa comunicazione al padre. Analogamente, durante i fine settimana, potrà liberamente decidere di pernottare Per_2 dalla madre, previa comunicazione al padre, anche a mezzo WhatsApp o sms, secondo i migliori accordi intervenuti tra i coniugi.
3)Festività
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il Per_2 criterio dell'alternanza giornaliera e/o settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con Per_2 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
Il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi. Per_2
4)Vacanze da sola, con amici e vacanze studio
Saranno concordate di volta in volta dai genitori tenendo presente le inclinazioni ed i desideri della figlia minore, nonché i costi e gli esborsi necessari in relazione alle possibilità dei genitori.
5)Contributo al mantenimento ordinario della figlia minore. La signora verserà al Parte_1 signor l'importo mensile di € 250,00 tramite accredito sul conto corrente, entro e non Parte_2 oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , assegno Per_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6)Spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio, di cui al protocollo dell'intestato Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 6 I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia quali a titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie e di formazione costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
> nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente. In questo caso il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatsApp
o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
> Le parti espressamente stabiliscono che le spese di abbigliamento e le spese universitarie quali tasse universitarie e libri sono da considerarsi straordinarie da non concordare da ripartire tra i genitori al
50%. Sono escluse le spese relative alla partecipazione a viaggi di studio e progetti che prevedano soggiorno e trasferimento momentaneo (a titolo esemplificativo progetto Erasmus, etc), le quali saranno invece da considerarsi straordinarie da concordare.
Il rimborso di tutte le spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità Per_2 della stessa.
7)Assegno unico.
L'assegno unico, che attualmente viene percepito dal padre dell'importo di circa 50,00 euro, rimarrà integralmente a suo favore. Gli altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di assegno divorzile.
F.Il conto corrente acceso su CheBanca! sul quale insiste il mutuo ipotecario rimarrà cointestato tra le parti al solo fine del pagamento delle predette rate.
G.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
H.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta pagina 3 di 6 ininterrottamente per oltre sei mesi dal 07/03/2024, data dell'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note scritte;
considerato che
con sentenza n. 21/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
il P.M. è così intervenuto “visto, si rinuncia all'impugnazione”; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e ato a OL (BO) il 25/10/1974, celebrato a Parte_2
Bologna (BO) in data 20/01/1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna
(BO) al n. 23 parte II serie A ufficio 01 anno 1996;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione Per_2 con gli obblighi di legge;
i genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
2) colloca la minore presso il padre;
3) dispone che la casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via della Beverara n. 186, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimanga assegnata al signor il quale continuerà Parte_2 ad abitarci unitamente ai figli , maggiorenne, e;
l'immobile rimarrà assegnato al Per_1 Per_2 marito nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4) prende atto che la IG.ra si è già trasferita in altra abitazione, a Sasso Marconi Parte_1
(BO), Via Altopiano n. 83;
5) prende atto che le parti hanno concordato che il mutuo, pari ad oggi a circa 1.000,00 euro mensili per residui 10 anni, rimarrà a carico di entrambi i coniugi al 50%, come sino ad ora, fino alla sua pagina 4 di 6 completa estinzione o sino a quando dovessero intervenire migliori accordi tra i coniugi stessi. Le spese di manutenzione ordinarie saranno a carico del signor le spese di manutenzione straordinaria a Pt_2 carico di entrambi nella misura del 50%;
6) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, con le seguenti modalità:
- durante la settimana, dopo la scuola, potrà vedere la madre liberamente, come sta già Per_2 avvenendo in questi mesi. Potrà decidere di rimanere a pernottare dalla madre, previa comunicazione al padre. Analogamente, durante i fine settimana, potrà liberamente decidere di pernottare dalla Per_2 madre, previa comunicazione al padre, anche a mezzo WhatsApp o sms, secondo i migliori accordi intervenuti tra i coniugi;
-durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il Per_2 criterio dell'alternanza giornaliera e/o settimanale;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre Per_2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi;
Per_2
- le vacanze da sola, con amici e le vacanze studio saranno concordate di volta in volta dai genitori tenendo presente le inclinazioni ed i desideri della figlia minore, nonché i costi e gli esborsi necessari in relazione alle possibilità dei genitori;
7) obbliga la signora a versare al signor l'importo mensile di € 250,00 Parte_1 Parte_2 tramite accredito sul conto corrente, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in Per_2 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio, di cui al protocollo dell'intestato Tribunale di Bologna. I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia quali a titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie e di formazione costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente. In questo caso il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatsApp
o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Le parti espressamente stabiliscono che le spese di abbigliamento e le spese universitarie quali tasse universitarie e libri sono da considerarsi straordinarie da non concordare da ripartire tra i genitori al
50%. Sono escluse le spese relative alla partecipazione a viaggi di studio e progetti che prevedano soggiorno e trasferimento momentaneo (a titolo esemplificativo progetto Erasmus, etc), le quali pagina 5 di 6 saranno invece da considerarsi straordinarie da concordare. Il rimborso di tutte le spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta Per_2 deducibilità della stessa.
9) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga interamente percepito dal IG.
.Gli altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o Parte_2 privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
10) prende atto che le parti dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di assegno divorzile.
11) prende atto che il conto corrente acceso su CheBanca! sul quale insiste il mutuo ipotecario rimarrà cointestato tra le parti al solo fine del pagamento delle predette rate;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di annotare la presente sentenza al margine dell'atto di matrimonio di cui sopra.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del 29.10.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 895/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Bologna in via della Beverara n. 186,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Bologna in via della Beverara n. 186 entrambi difesi e rappresentati e difeso dall'Avv. Carla Voria presso il cui studio legale sito in Sasso Marconi (BO), Via Bertacchi n. 21 sono elettivamente domiciliati.
Con l'intervento del P.M. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni delle parti : come da note scritte per l'udienza del 7 novembre 2024
Pm parere favorevole
FATTO
Considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 24/01/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata oltre alla separazione consensuale anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bologna (BO) il 20/01/1996 alle seguenti condizioni:
“- La casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via della Beverara n. 186, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane assegnata al signor il quale continuerà ad abitarci Parte_2 unitamente ai figli , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e , minorenne Per_1 Per_2 non economicamente autosufficiente e studentessa, la quale quindi è collocata prevalentemente presso il padre. L'immobile rimarrà assegnato al marito nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica. La signora , di comune accordo tra le parti, si è già trasferita in altra abitazione, a Sasso Parte_1
Marconi (BO), Via Altopiano n. 83.
pagina 1 di 6 - Il mutuo, pari ad oggi a circa 1.000,00 euro mensili per residui 10 anni, rimarrà a carico di entrambi
i coniugi al 50%, come sino ad ora, fino alla sua completa estinzione o sino a quando dovessero intervenire migliori accordi tra i coniugi stessi. Le spese di manutenzione ordinarie saranno a carico del signor le spese di manutenzione Pt_2
straordinaria a carico di entrambi nella misura del 50%.
D.CONDIZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO, MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE Persona_3
1) Affidamento, collocamento e assegnazione casa coniugale
La figlia minore è affidata in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori che ne Per_2 cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione con gli obblighi di legge. La minore resterà collocata prevalentemente presso il domicilio del padre al quale, conseguentemente viene assegnata l'abitazione familiare sita in Bologna, Via della Beverara n. 186 che continuerà a viverci con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente . Per_1
I genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore.
2)Diritto di visita della madre
Durante la settimana, dopo la scuola, potrà vedere la madre liberamente, come sta già Per_2 avvenendo in questi mesi. Potrà decidere di rimanere a pernottare dalla madre, previa comunicazione al padre. Analogamente, durante i fine settimana, potrà liberamente decidere di pernottare Per_2 dalla madre, previa comunicazione al padre, anche a mezzo WhatsApp o sms, secondo i migliori accordi intervenuti tra i coniugi.
3)Festività
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il Per_2 criterio dell'alternanza giornaliera e/o settimanale;
durante le vacanze estive trascorrerà con Per_2 ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il
31 maggio di ogni anno.
Il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi. Per_2
4)Vacanze da sola, con amici e vacanze studio
Saranno concordate di volta in volta dai genitori tenendo presente le inclinazioni ed i desideri della figlia minore, nonché i costi e gli esborsi necessari in relazione alle possibilità dei genitori.
5)Contributo al mantenimento ordinario della figlia minore. La signora verserà al Parte_1 signor l'importo mensile di € 250,00 tramite accredito sul conto corrente, entro e non Parte_2 oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , assegno Per_2 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6)Spese straordinarie.
Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio, di cui al protocollo dell'intestato Tribunale di Bologna.
pagina 2 di 6 I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia quali a titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie e di formazione costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
> nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente. In questo caso il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatsApp
o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
> Le parti espressamente stabiliscono che le spese di abbigliamento e le spese universitarie quali tasse universitarie e libri sono da considerarsi straordinarie da non concordare da ripartire tra i genitori al
50%. Sono escluse le spese relative alla partecipazione a viaggi di studio e progetti che prevedano soggiorno e trasferimento momentaneo (a titolo esemplificativo progetto Erasmus, etc), le quali saranno invece da considerarsi straordinarie da concordare.
Il rimborso di tutte le spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta.
La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità Per_2 della stessa.
7)Assegno unico.
L'assegno unico, che attualmente viene percepito dal padre dell'importo di circa 50,00 euro, rimarrà integralmente a suo favore. Gli altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
E. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di assegno divorzile.
F.Il conto corrente acceso su CheBanca! sul quale insiste il mutuo ipotecario rimarrà cointestato tra le parti al solo fine del pagamento delle predette rate.
G.Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
H.Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.” rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta pagina 3 di 6 ininterrottamente per oltre sei mesi dal 07/03/2024, data dell'udienza presidenziale sostituita dal deposito di note scritte;
considerato che
con sentenza n. 21/2024 il Tribunale di Bologna ha omologato le condizioni di cui al ricorso introduttivo, pronunciando la separazione personale dei coniugi;
considerato che
con successiva ordinanza il Tribunale ha pronunciato la remissione in istruttoria per la pronuncia della sentenza di divorzio;
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla figlia minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
il P.M. è così intervenuto “visto, si rinuncia all'impugnazione”; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nata a [...] il [...] e ato a OL (BO) il 25/10/1974, celebrato a Parte_2
Bologna (BO) in data 20/01/1996 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna
(BO) al n. 23 parte II serie A ufficio 01 anno 1996;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) affida ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'educazione, il mantenimento e l'istruzione Per_2 con gli obblighi di legge;
i genitori eserciteranno in modo esclusivo la responsabilità genitoriale per quanto attiene alla gestione degli atti di ordinaria amministrazione, quando avranno la figlia con sé, mentre le scelte più importanti e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della figlia minore;
2) colloca la minore presso il padre;
3) dispone che la casa coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via della Beverara n. 186, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimanga assegnata al signor il quale continuerà Parte_2 ad abitarci unitamente ai figli , maggiorenne, e;
l'immobile rimarrà assegnato al Per_1 Per_2 marito nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente ed in ogni caso fino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4) prende atto che la IG.ra si è già trasferita in altra abitazione, a Sasso Marconi Parte_1
(BO), Via Altopiano n. 83;
5) prende atto che le parti hanno concordato che il mutuo, pari ad oggi a circa 1.000,00 euro mensili per residui 10 anni, rimarrà a carico di entrambi i coniugi al 50%, come sino ad ora, fino alla sua pagina 4 di 6 completa estinzione o sino a quando dovessero intervenire migliori accordi tra i coniugi stessi. Le spese di manutenzione ordinarie saranno a carico del signor le spese di manutenzione straordinaria a Pt_2 carico di entrambi nella misura del 50%;
6) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la figlia liberamente, con le seguenti modalità:
- durante la settimana, dopo la scuola, potrà vedere la madre liberamente, come sta già Per_2 avvenendo in questi mesi. Potrà decidere di rimanere a pernottare dalla madre, previa comunicazione al padre. Analogamente, durante i fine settimana, potrà liberamente decidere di pernottare dalla Per_2 madre, previa comunicazione al padre, anche a mezzo WhatsApp o sms, secondo i migliori accordi intervenuti tra i coniugi;
-durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con seguendo il Per_2 criterio dell'alternanza giornaliera e/o settimanale;
- durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre Per_2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- il compleanno di sarà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, salvo migliori accordi;
Per_2
- le vacanze da sola, con amici e le vacanze studio saranno concordate di volta in volta dai genitori tenendo presente le inclinazioni ed i desideri della figlia minore, nonché i costi e gli esborsi necessari in relazione alle possibilità dei genitori;
7) obbliga la signora a versare al signor l'importo mensile di € 250,00 Parte_1 Parte_2 tramite accredito sul conto corrente, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia , assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in Per_2 anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
8) dispone che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio, di cui al protocollo dell'intestato Tribunale di Bologna. I genitori ripartiranno tra loro nella misura del 50% le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia quali a titolo esemplificativo:
a) spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese universitarie e di formazione costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
c) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- nonché il 50% delle spese straordinarie da concordare preventivamente. In questo caso il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con e-mail o WhatsApp), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con WhatsApp
o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
- Le parti espressamente stabiliscono che le spese di abbigliamento e le spese universitarie quali tasse universitarie e libri sono da considerarsi straordinarie da non concordare da ripartire tra i genitori al
50%. Sono escluse le spese relative alla partecipazione a viaggi di studio e progetti che prevedano soggiorno e trasferimento momentaneo (a titolo esemplificativo progetto Erasmus, etc), le quali pagina 5 di 6 saranno invece da considerarsi straordinarie da concordare. Il rimborso di tutte le spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante l'esborso. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale dovrà essere intestata alla figlia ai fini della corretta Per_2 deducibilità della stessa.
9) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico venga interamente percepito dal IG.
.Gli altri eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o Parte_2 privato per spese universitarie e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella quota del 50%.
10) prende atto che le parti dichiarano di essere rispettivamente autosufficienti e di nulla pretendere a titolo di assegno divorzile.
11) prende atto che il conto corrente acceso su CheBanca! sul quale insiste il mutuo ipotecario rimarrà cointestato tra le parti al solo fine del pagamento delle predette rate;
12) prende atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
13) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bologna di annotare la presente sentenza al margine dell'atto di matrimonio di cui sopra.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del 29.10.2024
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi Dott. Stefano Giusberti
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