CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2367/2023 promossa da:
Parte_1 (C.F. con il patrocinio dell'Avv. ALFISI REMO P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FABBIANI Controparte_1 C.F._1 FRANCESCA (CF C.F._2
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 937/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 02/11/2023
CONCLUSIONI
In data 22.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Nel merito, in principalità: a. Accertare, dichiarare e statuire che
non ha titolo per l'occupazione dell'unità immobiliare de qua e, per l'effetto, Controparte_1 ordinare e condannare quest'ultima di rilasciarla immediatamente libera da persone e cose nella disponibilità del ricorrente;
b. Condannare al pagamento delle indennità di Controparte_1 occupazione dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi delle singole scadenze sino al soddisfo;
c. Con riserva di ulteriormente agire per ottenere risarcimento dei danni che P_
pagina 1 di 12 abbia eventualmente cagionato all'immobile; d. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni P_ ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello della resistente sui seguenti capitoli: 1) “Vero che attualmente occupate l'immobile di proprietà della Società Fallita Edilcentro SNC di sito in Chiusi alla Via Pepe 19, in forza di Parte_1 omologa di separazione del Tribunale di Montepulciano del 25/09/2012”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa e contraria istanza eccezione deduzione e richiesta: In via cautelare: in tesi - Accertato quanto in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 937/2023 Tribunale di Siena non ravvisandosi nel caso concreto la ricorrenza di giusti motivi d'urgenza ed i gravi motivi ex art. 281 c.p.c. in ipotesi: qualora sia riconosciuta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente alla domanda principale alla luce dell'offerta della P_ di rilasciare l'immobile della riconoscere ad ogni modo la provvisoria esecuzione del capo della sentenza relativa alla condanna della LA medesima al pagamento delle spese legali ed al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ex art. 96 c.p.c.. per il comportamento processuale tenuto dalla stessa LA . nel merito: - rigettare le domande della appellata Parte_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non provate e Controparte_1 per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- condannare la LA del
[...] al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1 c.p.c. - condannare la alla Parte_3 rifusione delle spese legali in favore della con conferma delle spese del primo Controparte_1 grado e del secondo grado giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il Parte_1
(di seguito anche solo “ ” o “ ”) conveniva in giudizio, innanzi
[...] Parte_1 Pt_3 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
937/2023, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 02/11/2023, con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla LA, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite oltre che alla somma di € 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1. – Il giudizio di primo grado.
1.1. – La LA aveva adito il Tribunale di Siena, affinché, previo accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte di , dell'abitazione ubicata in Chiusi (SI), via Pepe, 19, di Controparte_1 proprietà della fallita ne ottenesse il rilascio e sentisse condannare la stessa Parte_1
al pagamento dell'indennità d'occupazione dal dì del dovuto fino alla data della P_ riconsegna, oltre interessi, con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni causati all'immobile.
In fatto ed in diritto, esponeva che:
- l'immobile, prima della dichiarazione di fallimento della società , era stato assegnato Parte_1
pagina 2 di 12 alla per effetto del decreto di omologa della separazione consensuale tra lei e l'allora suo P_ marito emesso, in data 25.9.2012, dal Tribunale di Montepulciano;
Persona_1
- tuttavia, il decreto non era mai stato trascritto: di conseguenza, esso poteva dirsi efficace solo fino al termine del nono anno dalla data dell'assegnazione (e cioè fino al 25 settembre 2021) ex art. 155 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie);
- in data 8 settembre 2020, la curatela aveva – invano – intimato alla resistente di riconsegnare l'immobile;
- parimenti nessun esito positivo aveva avuto l'intentato procedimento di mediazione, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 integralmente la domanda avversaria.
In particolare, la resistente rilevava che:
- ella, di comune accordo con l'allora marito aveva trasferito nel 2005 la Persona_1 proprietà dell'immobile alla società , di cui il marito era socio, accettando altresì di Parte_1 rinunciare alla propria quota del 50% del prezzo della vendita, con l'intento dichiarato di agevolare la società, che all'epoca si trovava in difficoltà finanziaria;
- l'assegnazione a suo favore disposta con il decreto di omologa trovava giustificazione proprio nell'ottica di questo trasferimento;
- la curatela fallimentare non si era opposta alle condizioni stabilite con il ricorso omologato, quantomeno fino alla notifica dell'intimazione dell'8 settembre 2020 né aveva prodotto in giudizio il titolo in forza del quale aveva deciso di agire in giudizio;
- comunque, la fattispecie in esame non aveva alcuna attinenza con lo schema giuridico della locazione, detenendo la l'immobile sulla base di un diritto di natura diversa, riconosciutole P_ dal decreto di omologa incontestato dalla curatela e preesistente al fallimento;
- in ogni caso, da tale situazione di fatto non poteva derivare alcuna conseguenza negativa alla resistente per non aver trascritto il provvedimento di omologa, poiché esso, dotato di data certa, era senz'altro opponibile al terzo acquirente;
- pertanto, anche in assenza di trascrizione, alla spettava il diritto di abitazione per P_ almeno nove anni a partire dalla data della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'art. 155 quater c.p.c.;
- la domanda di condanna al pagamento dell'indennità d'occupazione era infondata perché sfornita della prova del danno;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della LA ex art. 96 c.p.c.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale pagina 3 di 12 rigettava la domanda, riconoscendo che la era titolata a detenere l'immobile in forza del P_ decreto di omologa del Tribunale di Montepulciano;
la curatela, che non poteva essere considerata soggetto terzo nella vicenda processuale, bensì subentrante nella società fallita, non aveva dimostrato il venir meno delle esigenze connesse all'uso familiare.
Condannava, infine, il fallimento al pagamento della somma di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c., tenuto conto delle sue varie “reticenze” nell'introdurre la lite, nonché alla refusione delle spese legali
(quantificate in € 3.000,00).
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'occupazione senza titolo era in realtà sussistente dal momento che essa si configura non soltanto quando manchi il titolo che la giustifichi, di qualunque natura esso sia, ma anche quando esso abbia perso validità o efficacia.
Nella specie, il provvedimento di omologa che aveva disposto l'assegnazione alla della P_ casa coniugale, non trascritto, aveva perso efficacia già nel settembre del 2021, comportando per il periodo successivo l'occupazione senza titolo;
2) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse provato il venir meno delle esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile, fondandosi su un precedente (SS UU
20448/2014) totalmente inconferente.
Ad ogni modo, anche a voler considerare il rapporto dedotto in giudizio come comodato, il primo giudice avrebbe dovuto tener conto del principio secondo cui dal fallimento del comodante scaturisce l'obbligo del comodatario di restituire il bene al curatore, anche ove applicabile l'art. 1809, comma 2, c.c., affinché i creditori possano essere soddisfatti tramite la liquidazione del bene.
Restava pur sempre fermo che l'art. 155 quater c.c., in combinato disposto con l'art. 2643 c.c. da esso richiamato, avrebbe reso impossibile opporre alla curatela il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, poiché mai trascritto e comunque successivo all'atto di acquisto della proprietà dell'immobile, risalente al 2005;
3) il primo giudice si era pronunciato su circostanze nemmeno eccepite dalle parti e, comunque, completamente irrilevanti ai fini decisionali;
4) le varie circostanze di fatto richiamate dal giudice sullo stato d'indigenza e di malattia della resistente nonché sulla sua presunta rinuncia alla metà del prezzo di vendita erano sfornite di prova, smentite dagli atti di causa e comunque inconferenti ai fini del decidere.
5) insussistenti erano le condizioni per la condanna della LA ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., non potendo la sua condotta processuale ritenersi connotata da mala fede o colpa grave.
pagina 4 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 22.2.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1.1. – Assume valenza dirimente la circostanza, del tutto pretermessa dal tribunale, per cui il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi e Controparte_1
depositato in data 2.10.2012, non sia stato trascritto. Persona_1
Non risulta, quindi, soddisfatta la condizione prevista dall'art. 155-quater c.c. – ratione temporis applicabile al presente giudizio – al fine di rendere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale opponibile a terzi.
3.1.1.a. – Difatti, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale: “l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155- quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata
(trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre
1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155- quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega
pagina 5 di 12 legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.4.2022,
n. 12387).
In particolare, nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'art. 155-quater c.c.,
è disposizione in vigore dal 1 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, del
D.Lgs. n. 154 del 2013, artt. 106 e 108, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'art. 337-sexies c.c.; per questo motivo, in particolare, la novella in parola rileva nella fattispecie in esame, in cui l'assegnazione della casa coniugale è stata pronunciata nel 2010;
l'evocato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c."; la previsione - applicabile anche all'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di divorzio in adesione a Corte Cost. n. 454 del 1989 - contiene una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilità non è dettata dall'art. 2643 c.c., bensì dall'art. 2644 c.c.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644 c.c.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione […] Ne deriva la conclusione per cui, dall'introduzione dell'art. 155-quater c.c., l'assegnazione della casa coniugale
è trascrivibile come tale e non agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., e perciò sarà opponibile solo se e quando trascritta”.
Vero è che nella specie non si è in presenza di un conflitto tra il coniuge assegnatario (
[...]
) e l'eventuale acquirente dal proprietario (la fallita ) dell'immobile, P_ Parte_1 discutendosi dell'opponibilità dell'assegnazione della casa familiare nei confronti di una procedura concorsuale.
Ed è altrettanto vero che l'apertura del fallimento non comporta, in capo al fallito, la perdita della titolarità dei propri beni né un trasferimento di situazioni possessorie, determinando solo un'incapacità del fallito di disporne e di goderne (cfr. Cass. civ. n. 16853/2005).
Sennonché la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione assume rilevanza, in ambito fallimentare, ai sensi dell'art. 45 l.f. (ratione temporis applicabile nei confronti della
), secondo cui “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute Parte_1 dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
Quindi, se l'art. 155-quater c.c. richiede la trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini della sua opponibilità ai terzi, è evidente che l'omessa trascrizione determinerà l'inopponibilità del pagina 6 di 12 predetto provvedimento anche nei confronti della procedura fallimentare ex art. 45 l.f.
3.1.1.b. – Bisogna, tuttavia, dare atto di un secondo orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 13.1.2021, n. 377).
In tale arresto, la Suprema Corte muove da una ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia
(“i) per effetto della L. 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa nel giudizio di separazione personale è stata regolata dall'art. 155 c.c., comma 4, che ha disposto che
l'abitazione in essa "spetta, di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli", comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 454 del 27/7/1989 nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento ai fini dell'opponibilità ai terzi;
ii) nel diverso ambito dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della L. n. 898 del 1970, art. 6, nel testo novellato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, sancisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.";
iii) la L. 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso, ha introdotto l'art. 155-quater c.c., secondo il quale, tra l'altro - nella logica di un'adozione prevalente del nuovo modulo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori - "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" e ha esteso, con l'art. 4, il procedimento anche per la pronuncia dei provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati;
iv) successivamente, il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in tema di revisione delle
pagina 7 di 12 disposizioni vigenti in materia di filiazione, ha abrogato l'art. 155-quater e ha trasferito il relativo contenuto disciplinare nell'art. 337-sexies c.c., il quale, giusta quanto disposto dall'art. 337-bis
c.c., si applica anche ai casi di "separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio", benchè per lo scioglimento sopravviva comunque anche della L. n. 878 del 1970, art. 6.”), rilevando che l'art. 155-quater c.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) – laddove aveva sancito che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" – “altro non aveva fatto che recepire la disciplina del precedente art. 155 c.c., come integrata (proprio con riferimento all'esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilità ai terzi) dalla sentenza della Corte costituzionale n.
454 del 1989”.
A ciò segue anche una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione (“secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, e per quanto qui di stretto interesse: i) l'assegnazione della casa costituisce in capo all'assegnatario un diritto personale di godimento e non un diritto reale
(cfr., ex multis, Cass. n. 11096 del 2002; Cass. n. 17843 del 2016; Cass. n. 1744 del 2018; Cass.
n. 9990 del 2019); ii) ove la casa sia stata alienata, e ciò soltanto dopo l'assegnazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorchè non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. n. 9990 del 2019; Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n.
15367 del 2015, resa peraltro in materia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con principi, però, applicabili anche alla separazione); iii) l'opponibilità opera su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione, costituente il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, di regola in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa
(cfr. Cass. n. 15367 del 2015)”) per pervenire all'affermazione del principio secondo cui
“l'opponibilità del previo provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto, anche al terzo successivamente resosi acquirente dell'immobile, opera finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale”.
Quindi, nel caso sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte è giunta ad affermare che “la già avvenuta assegnazione (rimasta incontroversa), in favore della S., della casa familiare aveva
pagina 8 di 12 comunque determinato il sorgere, in capo alla stessa, di un diritto personale di godimento "sui generis": diritto che, benché non trascritto sarebbe stato comunque opponibile ai terzi (nella specie il sopravvenuto Fallimento del R.)”, senza, tuttavia, affrontare il problema relativo all'applicazione dell'art. 45 l.f.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione, nel citato arresto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 6 comma 6 L. 898/1970 (ma v. Cass. Civ., sez. I, 20144/2009 che, richiamando Corte Cost.
454/1989, ha ritenuto dubbio che si possa estendere il regime previsto da tale ultima norma anche alla separazione personale) che, a sua volta, richiamava l'art. 1599 c.c. (il cui comma terzo stabilisce che le locazioni di immobili non trascritte possano essere opposte al terzo acquirente nei limiti del novennio dall'inizio della locazione, purché abbiano data certa anteriore alla vendita).
In ogni caso, anche a voler seguire tale impostazione, la domanda di rilascio proposta dalla
LA sarebbe stata meritevole ugualmente di accoglimento, laddove si consideri che il provvedimento di assegnazione, emesso in data 2.10.2012, ha cessato di essere ad essa opponibile in data 2.10.2021 (data di scadenza del novennio) e, quindi, in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (avvenuta con ricorso depositato il 13.1.2023).
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellata secondo cui il novennio decorrerebbe dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di tesi che contrasta con l'art. 1599, comma 3, c.c. che individua la decorrenza del termine dalla data di inizio del rapporto di detenzione (nella specie, coincidente con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale).
3.2. – Né può essere condivisa la tesi dell'appellata, erroneamente recepita dal primo giudice, secondo cui il fallimento sarebbe subentrato nel contratto di compravendita dell'8.3.2005 con cui i coniugi ed hanno venduto, pro quota, alla Persona_1 Controparte_1 Parte_1
(società di cui il primo era socio illimitatamente responsabile insieme alla sorella Parte_4
, entrambi successivamente dichiarati falliti in proprio) l'immobile per cui è causa al
[...] prezzo di € 145.00,00, di cui i venditori hanno rilasciato “ampia e finale quietanza liberatoria e a saldo” (cfr. art. 3 dell'atto pubblico di vendita).
Trattasi, infatti, di atto che, all'epoca del fallimento di (dichiarato in data 17.4.2015), si Parte_1 era già perfezionato, di talché non è neppure ipotizzabile il potere del Curatore di sciogliersi dallo stesso ex art. 72 l.f.
Peraltro, non risulta provato nemmeno che tra e la fosse stato stipulato un Parte_1 P_ contratto di comodato (non rivenendosi alcuna pattuizione al riguardo nel citato atto di compravendita).
Tale circostanza è stata, comunque, dedotta dalla , per la prima volta, solo in questo P_ grado di giudizio, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di pagina 9 di 12 primo grado ella aveva sostenuto di avere “un diritto di abitazione o comunque un diritto di godimento sui generis ben diverso da quello che può racchiudersi nella locazione e nel comodato”
(pag. 6), il che rende evidente l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte “la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del comodante certamente comporta, per effetto del corrispondente spossessamento del debitore fallito di cui della L. Fall., art. 42, comma 1, l'indubbia acquisizione dell'immobile detenuto dal comodatario alla massa fallimentare;
dall'altro, è altrettanto innegabile la necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento
(attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest'ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima” (cfr. Cass. civ., n. 27938/2018).
Pertanto, anche a voler ritenere esistente un contratto di comodato tra la e la fallita P_
, la LA avrebbe comunque diritto ad ottenere la riconsegna dell'immobile, dovendo Parte_1 le esigenze di liquidazione dell'attivo, per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, considerarsi prevalenti su quelle abitative della . P_
Infine, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non risulta neppure che, nell'atto di compravendita, le parti avessero costituito, a favore della , un diritto di abitazione per P_ compensarla della sua rinuncia al pagamento del prezzo (al fine di finanziare, sia pure indirettamente, la ). Parte_1
Trattasi, infatti, di ricostruzione che collide palesemente con quanto dichiarato dalle parti nel predetto atto pubblico, in cui la parte venditrice ha rilasciato ampia quietanza del pagamento del prezzo, mentre non è stato neppure dedotto (né tanto meno dimostrato) il carattere simulato di tale dichiarazione.
Per quanto esposto, si impone l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile proposta dal
, con conseguente annullamento della condanna ex art. 96 c.p.c. emessa nei suoi Parte_1 confronti.
3.3. – Non può, invece, accogliersi la domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del pregiudizio per l'occupazione sine titulo dell'immobile, essendosi il limitato a sostenere, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si Parte_1 tratterebbe di danno in re ipsa, senza nient'altro allegare.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o
pagina 10 di 12 locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
Nella specie, è evidente che il non abbia assolto al suo onere di allegazione, con Parte_1 specifico riferimento all'uso che esso intendeva fare del bene, sicché si impone il rigetto della domanda.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Ebbene, in ragione della preponderante soccombenza della sulle domande proposte nei P_ suoi confronti, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente poste a suo carico.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 1.806,00
Fase decisionale (valore medio): € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: (valore medio): € 3.045,00
Fase decisionale (valore minimo): € 1.735,00
pagina 11 di 12 Compenso tabellare: € 8.256,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria e si applica il valore minimo per quella decisionale, in quanto articolatasi nella sola discussione orale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 937/2023 emessa dal Tribunale di Siena e
[...] pubblicata il 02/11/2023, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, condanna al rilascio immediato del compendio immobiliare ubicato in Chiusi Controparte_1
(SI), via Guglielmo Pepe n. 19;
2) annulla la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. emessa nei confronti del
[...]
; Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni, per occupazione sine titulo, proposta dal
[...]
; Parte_1
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 8.256,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE – LOCAZIONI
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore all'udienza di discussione del 22.1.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2367/2023 promossa da:
Parte_1 (C.F. con il patrocinio dell'Avv. ALFISI REMO P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. FABBIANI Controparte_1 C.F._1 FRANCESCA (CF C.F._2
APPELLATO/I
avverso la sentenza n. 937/2023 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 02/11/2023
CONCLUSIONI
In data 22.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Nel merito, in principalità: a. Accertare, dichiarare e statuire che
non ha titolo per l'occupazione dell'unità immobiliare de qua e, per l'effetto, Controparte_1 ordinare e condannare quest'ultima di rilasciarla immediatamente libera da persone e cose nella disponibilità del ricorrente;
b. Condannare al pagamento delle indennità di Controparte_1 occupazione dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi delle singole scadenze sino al soddisfo;
c. Con riserva di ulteriormente agire per ottenere risarcimento dei danni che P_
pagina 1 di 12 abbia eventualmente cagionato all'immobile; d. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni P_ ed onorari di entrambi i gradi del giudizio;
In via istruttoria: Ammettersi prova per interpello della resistente sui seguenti capitoli: 1) “Vero che attualmente occupate l'immobile di proprietà della Società Fallita Edilcentro SNC di sito in Chiusi alla Via Pepe 19, in forza di Parte_1 omologa di separazione del Tribunale di Montepulciano del 25/09/2012”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni avversa e contraria istanza eccezione deduzione e richiesta: In via cautelare: in tesi - Accertato quanto in narrativa, rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza n. 937/2023 Tribunale di Siena non ravvisandosi nel caso concreto la ricorrenza di giusti motivi d'urgenza ed i gravi motivi ex art. 281 c.p.c. in ipotesi: qualora sia riconosciuta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza relativamente alla domanda principale alla luce dell'offerta della P_ di rilasciare l'immobile della riconoscere ad ogni modo la provvisoria esecuzione del capo della sentenza relativa alla condanna della LA medesima al pagamento delle spese legali ed al pagamento della somma di Euro 3.000,00 ex art. 96 c.p.c.. per il comportamento processuale tenuto dalla stessa LA . nel merito: - rigettare le domande della appellata Parte_2 nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non provate e Controparte_1 per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
- condannare la LA del
[...] al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 Parte_1 c.p.c. - condannare la alla Parte_3 rifusione delle spese legali in favore della con conferma delle spese del primo Controparte_1 grado e del secondo grado giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.12.2023, ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, il Parte_1
(di seguito anche solo “ ” o “ ”) conveniva in giudizio, innanzi
[...] Parte_1 Pt_3 questa Corte di Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. Controparte_1
937/2023, emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 02/11/2023, con la quale era stata respinta la domanda proposta dalla LA, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite oltre che alla somma di € 3.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
1. – Il giudizio di primo grado.
1.1. – La LA aveva adito il Tribunale di Siena, affinché, previo accertamento dell'occupazione senza titolo, da parte di , dell'abitazione ubicata in Chiusi (SI), via Pepe, 19, di Controparte_1 proprietà della fallita ne ottenesse il rilascio e sentisse condannare la stessa Parte_1
al pagamento dell'indennità d'occupazione dal dì del dovuto fino alla data della P_ riconsegna, oltre interessi, con riserva di agire per il risarcimento degli eventuali danni causati all'immobile.
In fatto ed in diritto, esponeva che:
- l'immobile, prima della dichiarazione di fallimento della società , era stato assegnato Parte_1
pagina 2 di 12 alla per effetto del decreto di omologa della separazione consensuale tra lei e l'allora suo P_ marito emesso, in data 25.9.2012, dal Tribunale di Montepulciano;
Persona_1
- tuttavia, il decreto non era mai stato trascritto: di conseguenza, esso poteva dirsi efficace solo fino al termine del nono anno dalla data dell'assegnazione (e cioè fino al 25 settembre 2021) ex art. 155 quater c.p.c. (applicabile ratione temporis al caso di specie);
- in data 8 settembre 2020, la curatela aveva – invano – intimato alla resistente di riconsegnare l'immobile;
- parimenti nessun esito positivo aveva avuto l'intentato procedimento di mediazione, il che aveva reso necessario il ricorso alle vie legali.
1.2. – Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Controparte_1 integralmente la domanda avversaria.
In particolare, la resistente rilevava che:
- ella, di comune accordo con l'allora marito aveva trasferito nel 2005 la Persona_1 proprietà dell'immobile alla società , di cui il marito era socio, accettando altresì di Parte_1 rinunciare alla propria quota del 50% del prezzo della vendita, con l'intento dichiarato di agevolare la società, che all'epoca si trovava in difficoltà finanziaria;
- l'assegnazione a suo favore disposta con il decreto di omologa trovava giustificazione proprio nell'ottica di questo trasferimento;
- la curatela fallimentare non si era opposta alle condizioni stabilite con il ricorso omologato, quantomeno fino alla notifica dell'intimazione dell'8 settembre 2020 né aveva prodotto in giudizio il titolo in forza del quale aveva deciso di agire in giudizio;
- comunque, la fattispecie in esame non aveva alcuna attinenza con lo schema giuridico della locazione, detenendo la l'immobile sulla base di un diritto di natura diversa, riconosciutole P_ dal decreto di omologa incontestato dalla curatela e preesistente al fallimento;
- in ogni caso, da tale situazione di fatto non poteva derivare alcuna conseguenza negativa alla resistente per non aver trascritto il provvedimento di omologa, poiché esso, dotato di data certa, era senz'altro opponibile al terzo acquirente;
- pertanto, anche in assenza di trascrizione, alla spettava il diritto di abitazione per P_ almeno nove anni a partire dalla data della dichiarazione del fallimento, ai sensi dell'art. 155 quater c.p.c.;
- la domanda di condanna al pagamento dell'indennità d'occupazione era infondata perché sfornita della prova del danno;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della LA ex art. 96 c.p.c.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale pagina 3 di 12 rigettava la domanda, riconoscendo che la era titolata a detenere l'immobile in forza del P_ decreto di omologa del Tribunale di Montepulciano;
la curatela, che non poteva essere considerata soggetto terzo nella vicenda processuale, bensì subentrante nella società fallita, non aveva dimostrato il venir meno delle esigenze connesse all'uso familiare.
Condannava, infine, il fallimento al pagamento della somma di € 3.000,00 ex art. 96 c.p.c., tenuto conto delle sue varie “reticenze” nell'introdurre la lite, nonché alla refusione delle spese legali
(quantificate in € 3.000,00).
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello il per i seguenti motivi: Parte_1
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, l'occupazione senza titolo era in realtà sussistente dal momento che essa si configura non soltanto quando manchi il titolo che la giustifichi, di qualunque natura esso sia, ma anche quando esso abbia perso validità o efficacia.
Nella specie, il provvedimento di omologa che aveva disposto l'assegnazione alla della P_ casa coniugale, non trascritto, aveva perso efficacia già nel settembre del 2021, comportando per il periodo successivo l'occupazione senza titolo;
2) il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse provato il venir meno delle esigenze connesse all'uso familiare dell'immobile, fondandosi su un precedente (SS UU
20448/2014) totalmente inconferente.
Ad ogni modo, anche a voler considerare il rapporto dedotto in giudizio come comodato, il primo giudice avrebbe dovuto tener conto del principio secondo cui dal fallimento del comodante scaturisce l'obbligo del comodatario di restituire il bene al curatore, anche ove applicabile l'art. 1809, comma 2, c.c., affinché i creditori possano essere soddisfatti tramite la liquidazione del bene.
Restava pur sempre fermo che l'art. 155 quater c.c., in combinato disposto con l'art. 2643 c.c. da esso richiamato, avrebbe reso impossibile opporre alla curatela il decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, poiché mai trascritto e comunque successivo all'atto di acquisto della proprietà dell'immobile, risalente al 2005;
3) il primo giudice si era pronunciato su circostanze nemmeno eccepite dalle parti e, comunque, completamente irrilevanti ai fini decisionali;
4) le varie circostanze di fatto richiamate dal giudice sullo stato d'indigenza e di malattia della resistente nonché sulla sua presunta rinuncia alla metà del prezzo di vendita erano sfornite di prova, smentite dagli atti di causa e comunque inconferenti ai fini del decidere.
5) insussistenti erano le condizioni per la condanna della LA ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., non potendo la sua condotta processuale ritenersi connotata da mala fede o colpa grave.
pagina 4 di 12 Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, contestava, Controparte_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 22.2.2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
***
3 – L'esame del gravame.
3.1. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono fondati, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata.
3.1.1. – Assume valenza dirimente la circostanza, del tutto pretermessa dal tribunale, per cui il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale dei coniugi e Controparte_1
depositato in data 2.10.2012, non sia stato trascritto. Persona_1
Non risulta, quindi, soddisfatta la condizione prevista dall'art. 155-quater c.c. – ratione temporis applicabile al presente giudizio – al fine di rendere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale opponibile a terzi.
3.1.1.a. – Difatti, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale: “l'assegnazione della casa familiare, disposta in sede di separazione personale o divorzio ai sensi dell'abrogato art. 155- quater c.c., applicabile "ratione temporis, è opponibile ai terzi solo se trascritta anteriormente alla trascrizione del titolo del diritto del terzo sull'immobile, così come previsto dalla norma citata
(trasposta, senza modifiche, nel vigente art. 337- sexies c.c.), e non anche nei limiti del novennio ove non trascritta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 6, legge 1 dicembre
1970, n. 898, e all'art. 1599, comma 3, c.c., perché a seguito dell'introduzione dell'art. 155- quater c.c. l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale, e non più agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., non potendo trarsi argomento contrario dalla circostanza della mancata abrogazione dell'art. 6, c.6 l. n. 898 del 1970, in considerazione dei limiti della delega
pagina 5 di 12 legislativa di cui all'art. 2 della l. n. 219 del 2012” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.4.2022,
n. 12387).
In particolare, nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha evidenziato che “l'art. 155-quater c.c.,
è disposizione in vigore dal 1 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, del
D.Lgs. n. 154 del 2013, artt. 106 e 108, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'art. 337-sexies c.c.; per questo motivo, in particolare, la novella in parola rileva nella fattispecie in esame, in cui l'assegnazione della casa coniugale è stata pronunciata nel 2010;
l'evocato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c."; la previsione - applicabile anche all'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di divorzio in adesione a Corte Cost. n. 454 del 1989 - contiene una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilità non è dettata dall'art. 2643 c.c., bensì dall'art. 2644 c.c.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilità dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'art. 2644 c.c.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione […] Ne deriva la conclusione per cui, dall'introduzione dell'art. 155-quater c.c., l'assegnazione della casa coniugale
è trascrivibile come tale e non agli effetti, non più previsti, dell'art. 1599 c.c., e perciò sarà opponibile solo se e quando trascritta”.
Vero è che nella specie non si è in presenza di un conflitto tra il coniuge assegnatario (
[...]
) e l'eventuale acquirente dal proprietario (la fallita ) dell'immobile, P_ Parte_1 discutendosi dell'opponibilità dell'assegnazione della casa familiare nei confronti di una procedura concorsuale.
Ed è altrettanto vero che l'apertura del fallimento non comporta, in capo al fallito, la perdita della titolarità dei propri beni né un trasferimento di situazioni possessorie, determinando solo un'incapacità del fallito di disporne e di goderne (cfr. Cass. civ. n. 16853/2005).
Sennonché la mancata trascrizione del provvedimento di assegnazione assume rilevanza, in ambito fallimentare, ai sensi dell'art. 45 l.f. (ratione temporis applicabile nei confronti della
), secondo cui “le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute Parte_1 dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori”.
Quindi, se l'art. 155-quater c.c. richiede la trascrizione del provvedimento di assegnazione ai fini della sua opponibilità ai terzi, è evidente che l'omessa trascrizione determinerà l'inopponibilità del pagina 6 di 12 predetto provvedimento anche nei confronti della procedura fallimentare ex art. 45 l.f.
3.1.1.b. – Bisogna, tuttavia, dare atto di un secondo orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di fallimento, una volta ritenuto improduttivo di effetti nei confronti della procedura ex art. 44 l. fall. l'atto traslativo dell'immobile già oggetto di assegnazione come casa familiare in favore del coniuge o del convivente affidatario di figli minori (o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti), la declaratoria di inefficacia non travolge il diritto personale di godimento "sui generis" sorto in capo all'assegnatario, che, in quanto contenuto in un provvedimento di data certa, è suscettibile d'essere opposto, ancorché non trascritto, anche al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione medesima, ovvero, qualora il titolo sia stato in precedenza trascritto, anche oltre i nove anni” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 13.1.2021, n. 377).
In tale arresto, la Suprema Corte muove da una ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia
(“i) per effetto della L. 19 maggio 1975, n. 151, l'assegnazione della casa nel giudizio di separazione personale è stata regolata dall'art. 155 c.c., comma 4, che ha disposto che
l'abitazione in essa "spetta, di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli", comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost. n. 454 del 27/7/1989 nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento ai fini dell'opponibilità ai terzi;
ii) nel diverso ambito dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della L. n. 898 del 1970, art. 6, nel testo novellato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, sancisce che "l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole.
L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c.";
iii) la L. 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso, ha introdotto l'art. 155-quater c.c., secondo il quale, tra l'altro - nella logica di un'adozione prevalente del nuovo modulo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori - "Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" e ha esteso, con l'art. 4, il procedimento anche per la pronuncia dei provvedimenti che disciplinano le condizioni relative ai figli di genitori non coniugati;
iv) successivamente, il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in tema di revisione delle
pagina 7 di 12 disposizioni vigenti in materia di filiazione, ha abrogato l'art. 155-quater e ha trasferito il relativo contenuto disciplinare nell'art. 337-sexies c.c., il quale, giusta quanto disposto dall'art. 337-bis
c.c., si applica anche ai casi di "separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio", benchè per lo scioglimento sopravviva comunque anche della L. n. 878 del 1970, art. 6.”), rilevando che l'art. 155-quater c.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) – laddove aveva sancito che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" – “altro non aveva fatto che recepire la disciplina del precedente art. 155 c.c., come integrata (proprio con riferimento all'esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilità ai terzi) dalla sentenza della Corte costituzionale n.
454 del 1989”.
A ciò segue anche una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione (“secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, e per quanto qui di stretto interesse: i) l'assegnazione della casa costituisce in capo all'assegnatario un diritto personale di godimento e non un diritto reale
(cfr., ex multis, Cass. n. 11096 del 2002; Cass. n. 17843 del 2016; Cass. n. 1744 del 2018; Cass.
n. 9990 del 2019); ii) ove la casa sia stata alienata, e ciò soltanto dopo l'assegnazione, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorchè non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (cfr. Cass. n. 9990 del 2019; Cass. n. 1744 del 2018; Cass. n.
15367 del 2015, resa peraltro in materia cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, con principi, però, applicabili anche alla separazione); iii) l'opponibilità opera su un piano diverso dall'efficacia della pronuncia giudiziale di assegnazione, costituente il titolo in forza del quale il genitore, che non sia titolare in via esclusiva di un diritto reale o personale di godimento dell'immobile, acquisisce il diritto di occuparlo, di regola in quanto affidatario di figli minori o convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa
(cfr. Cass. n. 15367 del 2015)”) per pervenire all'affermazione del principio secondo cui
“l'opponibilità del previo provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto, anche al terzo successivamente resosi acquirente dell'immobile, opera finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale”.
Quindi, nel caso sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte è giunta ad affermare che “la già avvenuta assegnazione (rimasta incontroversa), in favore della S., della casa familiare aveva
pagina 8 di 12 comunque determinato il sorgere, in capo alla stessa, di un diritto personale di godimento "sui generis": diritto che, benché non trascritto sarebbe stato comunque opponibile ai terzi (nella specie il sopravvenuto Fallimento del R.)”, senza, tuttavia, affrontare il problema relativo all'applicazione dell'art. 45 l.f.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione, nel citato arresto, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 6 comma 6 L. 898/1970 (ma v. Cass. Civ., sez. I, 20144/2009 che, richiamando Corte Cost.
454/1989, ha ritenuto dubbio che si possa estendere il regime previsto da tale ultima norma anche alla separazione personale) che, a sua volta, richiamava l'art. 1599 c.c. (il cui comma terzo stabilisce che le locazioni di immobili non trascritte possano essere opposte al terzo acquirente nei limiti del novennio dall'inizio della locazione, purché abbiano data certa anteriore alla vendita).
In ogni caso, anche a voler seguire tale impostazione, la domanda di rilascio proposta dalla
LA sarebbe stata meritevole ugualmente di accoglimento, laddove si consideri che il provvedimento di assegnazione, emesso in data 2.10.2012, ha cessato di essere ad essa opponibile in data 2.10.2021 (data di scadenza del novennio) e, quindi, in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale (avvenuta con ricorso depositato il 13.1.2023).
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellata secondo cui il novennio decorrerebbe dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di tesi che contrasta con l'art. 1599, comma 3, c.c. che individua la decorrenza del termine dalla data di inizio del rapporto di detenzione (nella specie, coincidente con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale).
3.2. – Né può essere condivisa la tesi dell'appellata, erroneamente recepita dal primo giudice, secondo cui il fallimento sarebbe subentrato nel contratto di compravendita dell'8.3.2005 con cui i coniugi ed hanno venduto, pro quota, alla Persona_1 Controparte_1 Parte_1
(società di cui il primo era socio illimitatamente responsabile insieme alla sorella Parte_4
, entrambi successivamente dichiarati falliti in proprio) l'immobile per cui è causa al
[...] prezzo di € 145.00,00, di cui i venditori hanno rilasciato “ampia e finale quietanza liberatoria e a saldo” (cfr. art. 3 dell'atto pubblico di vendita).
Trattasi, infatti, di atto che, all'epoca del fallimento di (dichiarato in data 17.4.2015), si Parte_1 era già perfezionato, di talché non è neppure ipotizzabile il potere del Curatore di sciogliersi dallo stesso ex art. 72 l.f.
Peraltro, non risulta provato nemmeno che tra e la fosse stato stipulato un Parte_1 P_ contratto di comodato (non rivenendosi alcuna pattuizione al riguardo nel citato atto di compravendita).
Tale circostanza è stata, comunque, dedotta dalla , per la prima volta, solo in questo P_ grado di giudizio, atteso che nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di pagina 9 di 12 primo grado ella aveva sostenuto di avere “un diritto di abitazione o comunque un diritto di godimento sui generis ben diverso da quello che può racchiudersi nella locazione e nel comodato”
(pag. 6), il che rende evidente l'inammissibilità dell'eccezione ex art. 345 c.p.c.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte “la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del comodante certamente comporta, per effetto del corrispondente spossessamento del debitore fallito di cui della L. Fall., art. 42, comma 1, l'indubbia acquisizione dell'immobile detenuto dal comodatario alla massa fallimentare;
dall'altro, è altrettanto innegabile la necessità della curatela di riottenere subito quel cespite, libero da persone e cose, per il migliore soddisfacimento
(attraverso una locazione o la vendita dello stesso) dei creditori concorsuali: situazione, quest'ultima, da ritenersi, prevalente rispetto ad eventuali necessità abitative del comodatario, e, come tale, idonea a giustificare il recesso esercitato dalla prima” (cfr. Cass. civ., n. 27938/2018).
Pertanto, anche a voler ritenere esistente un contratto di comodato tra la e la fallita P_
, la LA avrebbe comunque diritto ad ottenere la riconsegna dell'immobile, dovendo Parte_1 le esigenze di liquidazione dell'attivo, per il soddisfacimento dei creditori concorsuali, considerarsi prevalenti su quelle abitative della . P_
Infine, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, non risulta neppure che, nell'atto di compravendita, le parti avessero costituito, a favore della , un diritto di abitazione per P_ compensarla della sua rinuncia al pagamento del prezzo (al fine di finanziare, sia pure indirettamente, la ). Parte_1
Trattasi, infatti, di ricostruzione che collide palesemente con quanto dichiarato dalle parti nel predetto atto pubblico, in cui la parte venditrice ha rilasciato ampia quietanza del pagamento del prezzo, mentre non è stato neppure dedotto (né tanto meno dimostrato) il carattere simulato di tale dichiarazione.
Per quanto esposto, si impone l'accoglimento della domanda di rilascio dell'immobile proposta dal
, con conseguente annullamento della condanna ex art. 96 c.p.c. emessa nei suoi Parte_1 confronti.
3.3. – Non può, invece, accogliersi la domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del pregiudizio per l'occupazione sine titulo dell'immobile, essendosi il limitato a sostenere, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che si Parte_1 tratterebbe di danno in re ipsa, senza nient'altro allegare.
Al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o
pagina 10 di 12 locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza” (cfr. Cassazione civile, S.U. n.
33645 del 15/11/2022).
Nella specie, è evidente che il non abbia assolto al suo onere di allegazione, con Parte_1 specifico riferimento all'uso che esso intendeva fare del bene, sicché si impone il rigetto della domanda.
4 – In punto di spese, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della
Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv.
629993).
Ebbene, in ragione della preponderante soccombenza della sulle domande proposte nei P_ suoi confronti, le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente poste a suo carico.
Tali spese si liquidano secondo il seguente computo ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile-complessità bassa):
A) Spese del giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.204,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 1.806,00
Fase decisionale (valore medio): € 2.905,00
Compenso tabellare: € 7.616,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
B) Spese del giudizio di secondo grado;
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione: (valore medio): € 3.045,00
Fase decisionale (valore minimo): € 1.735,00
pagina 11 di 12 Compenso tabellare: € 8.256,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria e si applica il valore minimo per quella decisionale, in quanto articolatasi nella sola discussione orale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 937/2023 emessa dal Tribunale di Siena e
[...] pubblicata il 02/11/2023, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, condanna al rilascio immediato del compendio immobiliare ubicato in Chiusi Controparte_1
(SI), via Guglielmo Pepe n. 19;
2) annulla la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. emessa nei confronti del
[...]
; Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento danni, per occupazione sine titulo, proposta dal
[...]
; Parte_1
4) condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida: i) per il giudizio di primo grado, in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
ii) per il giudizio di secondo grado in € 8.256,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 22.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 12 di 12