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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/09/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 191/2025 R.G. promossa da
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Perini (C.F. C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Durini n. 2 ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Graziella Marmo (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._3
studio del difensore in Bologna, Via Santo Stefano n. 75 resistente
Oggetto: Ipoteca.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adìto Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis: Nel merito: • accertata e dichiarata l'estinzione del credito portato nella ordinanza n. 2213/2021 del Tribunale di Bologna, ordinare al
Conservatore dell'Agenzia Entrate competente per territorio e di cui al doc. 2, la cancellazione immediata dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla sig.ra Controparte_1
sull'immobile sito in CA (RO), meglio indicato nel doc. 2 citato;
• per tutti i motivi esposti in atti in fatto e in diritto, condannare la sig.ra al risarcimento Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi da per il mancato consenso alla cancellazione Parte_1
1 della ipoteca giudiziale sub doc. 2, pari alla somma di € 80.000,00, oltre interessi di legge maturati dal dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
• per tutti i motivi esposti in atti in fatto e in diritto, accertare e dichiarare in mora la sig.ra CP_1
quanto alle spese liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n.
[...]
1127/2024, a far data dalla offerta reale di pagamento, con tutte le conseguenze che il caso comporta. In ogni caso: con il favore delle spese e compensi di lite. In via istruttoria (…)”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale e nel merito: respingere tutte le domande proposte da nei confronti Pt_1
di in quanto infondate, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi legali oltre IVA e CPA come per legge. Ci si oppone alla prova testimoniale ex adverso dedotta, attesa l'incapacità del teste, ing. Testimone_1 per l'interesse dello stesso al presente giudizio (…)”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. ritualmente notificato, (per brevità Parte_1
Parte anche solo “ ) conveniva in giudizio esponendo: Controparte_1
- che in data 6 agosto 2021 il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 2213/2021 (r.g.n.
1592/2021), condannava la ricorrente “al pagamento in favore di , ai Controparte_1 sensi e per gli effetti dell'articolo 1385 comma 2 seconda parte c.c., della somma di €
50.000,00 quale doppio caparra, oltre interessi legali dal 12 dicembre 2019 sino al Parte saldo quanto alla somma di € 25.000,00 incassata da a titolo di caparra confirmatoria, e dalla domanda sino al saldo quanto alla restante somma di € 25.000,00
(spettante alla a titolo di raddoppio caparra)” e sanciva altresì che “ai sensi CP_1 dell'articolo 702 ter comma 5 c.p.c. la presente ordinanza è provvisoriamente esecutiva
e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione”;
- che in forza della predetta ordinanza iscriveva ipoteca giudiziale per Controparte_1
l'importo di € 50.000,00 sull'immobile di proprietà di sito in CA (Rovigo) e Parte
notificava l'atto di precetto per il recupero della somma di € 50.000,00 oltre interessi, onorari precetto, e le spese di notifica ed “eventuali successive occorrende”;
2 - di aver corrisposto a quanto dovuto in forza della predetta ordinanza, Controparte_1 riservandosi il diritto di impugnativa;
- di aver impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna n. 2213/2021 avanti la Corte
d'Appello e di aver successivamente proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che confermava l'ordinanza impugnata e Parte condannava al pagamento delle spese legali, pari a € 12.256,60;
- che le parti si accordavano per procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale;
- che la non si presentava agli incontri fissati presso il Notaio, condizionando CP_1
l'assenso alla cancellazione dell'ipoteca al pagamento, oltre che della somma di €
12.256,60 quali spese legali del secondo grado di giudizio, anche della somma di €
1.508,75 sostenuta per la registrazione dell'ordinanza di primo grado e di € 367,70 per la registrazione della sentenza di appello 1127/2024;
-di aver pagato le spese di registrazione persino in misura maggiore e di vantare quindi diritto al rimborso dell'eccedenza;
-che nel mese di novembre 2024 rifiutava ancora di dare l'assenso alla Controparte_1 cancellazione dell'ipoteca in quanto riteneva che “l'ipoteca è stata iscritta nel 2021 a garanzia di un credito non ancora accertato con sentenza passata in giudicato, conseguentemente permane il diritto” e notificava il pignoramento immobiliare sull'immobile di CA (Rovigo), oggetto di ipoteca, per il recupero delle spese di lite del grado di appello;
Parte
- che in data 1° giugno 2024 la società T13 S.r.l offriva ad di acquistare gli immobili di CA al prezzo di € 30.000,00 condizionando l'offerta alla cancellazione Parte dell'ipoteca e, contestualmente, offriva ad anche l'incarico per la progettazione della ristrutturazione degli immobili tramite demolizione e ricostruzione e per la riqualificazione del lotto al prezzo a corpo di € 50.000,00, pertanto la mancata Parte cancellazione dell'ipoteca aveva comportato un danno ad di € 80.000,00.
In punto di diritto allegava l'avvenuta estinzione, ai sensi dell'art. 2878, comma 1, n. 3)
c.c., dell'obbligazione sulla base della quale era stata iscritta l'ipoteca giudiziale, a seguito del pagamento integrale delle somme oggetto di condanna di cui all'ordinanza del Tribunale di Bologna, costituendo il dispositivo dell'ordinanza de qua il solo titolo posto a fondamento dell'iscrizione dell'ipoteca.
3 Conseguentemente deduceva che l'obbligazione di pagamento delle spese di lite del processo in grado di appello e della tassa di registrazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna erano diverse e ulteriori rispetto a quella, estinta, contenuta nel titolo giudiziale (costituito, come sopra esposto, dal dispositivo dell'ordinanza citata) con cui era stata iscritta l'ipoteca.
Infine, deduceva la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1208, comma 2, c.c. per la messa in mora della resistente a far data dalla formulazione dell'offerta reale, ossia l'offerta di pagamento delle somme relative alle spese di lite del grado di appello, offerta che veniva subordinata all'estinzione della ipoteca.
Concludeva chiedendo, previo accertamento dell'estinzione del credito portato dall'ordinanza n. 2213/2021 del Tribunale di Bologna, la cancellazione immediata dell'ipoteca giudiziale iscritta dalla la condanna della resistente al risarcimento CP_1
di tutti i danni subiti e subendi da per il mancato consenso alla cancellazione Parte_1 della ipoteca giudiziale, pari alla somma di € 80.000,00, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria ed inoltre accertare e dichiarare in mora la quanto alle CP_1 spese liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1127/2024, a far data dalla offerta reale di pagamento.
1.1. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente.
Previa ricostruzione dei fatti e allegazione di diversi e ulteriori crediti vantati nei Parte confronti di la resistente deduceva che a seguito della notifica dell'atto di precetto unitamente all'ordinanza del Tribunale di Bologna, con cui chiedeva il pagamento della Parte somma di € 50.517,03, la società debitrice tra il mese di ottobre 2021 e il mese di dicembre 2021, in pendenza di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme liquidate nella predetta ordinanza, provvedeva al pagamento del dovuto con bonifico. Parte Precisava che restituiva ad l'eccedente somma di € 103,00 mediante assegno circolare e successivamente rilasciava la dichiarazione con la quale acconsentiva ai terzi pignorati di svincolare con effetto immediato tutte le somme e/o altri diritti di proprietà di eventualmente vincolati e che la procedura non sarebbe stata iscritta a ruolo. Parte_1
4 Allegava inoltre di aver provveduto in data 12.10.2022 al pagamento dell'imposta di registro relativa all'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna e ammontante ad € Parte 1.508,75 mai rimborsata da nonostante i solleciti. Parte Esponeva che in data 29.10.2024 notificava ad l'atto di precetto per il pagamento della somma di € 12.600,95 e, atteso il mancato pagamento, iniziava il procedimento di esecuzione immobiliare sull'immobile sito in CA (RO) Via Lungo Po n. 81, avanti al
Tribunale di Rovigo – RGE 9/2025 conclusosi con l'estinzione anticipata della procedura per antieconomicità della stessa ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. Parte Allegava che era debitrice della complessiva somma di € 17.721,01, oltre interessi di legge, dovuti a titolo di: quota parte dell'imposta di registro dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, pari alla somma di € 754,37; spese di lite liquidate con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna a definizione del procedimento di appello (RG 1597/2021), pari alla somma di € 12.256,60 e somme liquidate con ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo a definizione del procedimento RGE 9/2025, di € 4.710,04.
Sosteneva che l'ipoteca non poteva essere cancellata in quanto il titolo sulla scorta del quale era stata iscritta, ossia l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna, non era Parte passato in giudicato, attesa la pendenza del ricorso in Cassazione;
inoltre, essendo ancora debitrice verso la sussisteva l'interesse a mantenere l'iscrizione CP_1
dell'ipoteca. Parte In ordine al lamentato danno subito da per impossibilità di vendere l'immobile gravato da ipoteca, deduceva l'insussistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione dell'ipoteca, contestando la valenza probatoria della documentazione attestante l'offerta di acquisto.
Infine, quanto alla domanda di accertamento della validità dell'offerta, contestava Parte l'effettuazione da parte di di un'offerta reale ex art. 1209 c.c. ed in ogni caso deduceva che l'importo dell'assegno consegnato al Notaio non era nemmeno sattisfattivo delle ragioni creditorie della mancando l'importo relativo alla quota CP_1
parte dell'imposta di registro.
5 1.2. Dopo la prima comparizione delle parti all'udienza del 07.05.2025, alla successiva udienza del 10.09.2025 le parti discutevano oralmente e la causa era trattenuta in decisione ex art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
Preliminarmente si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1. La domanda di cancellazione dell'ipoteca giudiziale per estinzione dell'obbligazione è fondata e va accolta.
Innanzitutto, occorre precisare che l'ipoteca di cui si chiede la cancellazione è stata iscritta da in data 6.8.2021 al Registro Generale n. 6854 e Registro Controparte_1
Particolare n. 916 avente ad oggetto beni immobili di proprietà di siti in CA Parte_1
(RO), censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 8, part. 188 sub 3, part. 187 e part. 359.
Risulta documentato che l'ipoteca giudiziale per cui è causa è stata iscritta in base all'ordinanza del Tribunale di Bologna n. 2213/2021, r.g.n. 1592/2021 (doc. 1 ricorrente), con cui la ricorrente veniva condannata “al pagamento in favore Parte_1
di , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1385 comma 2 seconda parte Controparte_1
c.c., della somma di € 50.000,00 quale doppio caparra, oltre interessi legali dal 12 Parte dicembre 2019 sino al saldo quanto alla somma di € 25.000,00 incassata da a titolo di caparra confirmatoria, e dalla domanda sino al saldo quanto alla restante somma di
€ 25.000,00 (spettante alla a titolo di raddoppio caparra)”. CP_1
Nell'iscrizione ipotecaria risultante dall'ispezione allegata in giudizio (doc. 2 ricorrente) si legge infatti testualmente: “Si iscrive ipoteca giudiziale a carico della società
[...]
con sede a Bologna (BO), in forza di ordinanza n. 1592/2021 del Tribunale di Pt_1
Bologna”.
6 È dunque lapalissiano che l'ipoteca giudiziale è stata iscritta a garanzia dell'obbligazione sorta in virtù della condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nella summenzionata ordinanza del Tribunale di Bologna.
Inoltre, come stabilito dall'art. 2878, comma 1, n. 3) c.c., l'ipoteca si estingue, tra l'altro, con “l'estinguersi dell'obbligazione”. Parte Nel caso di specie non è contestato che abbia corrisposto alla quanto dovuto CP_1 sulla base del provvedimento di condanna n. 2213/2021.
La circostanza è confermata pure dalla resistente nella missiva datata 10.12.2021 con la quale la medesima ha acconsentito ai terzi di cui al pignoramento richiesto nei confronti del ricorrente di svincolare con effetto immediato tutte le somme e/o altri titoli di proprietà di dagli stessi eventualmente vincolati “in quanto il debito è estinto” Parte_1
(doc.
3.2 ricorrente). Peraltro, nella comparsa di risposta, afferma: “In data 30.09.2021, Parte la notificava atto di precetto unitamente alla predetta ordinanza ad chiedendo CP_1 il pagamento della somma di € 50.517,03. Tra il mese di ottobre 2021 e il mese di dicembre 2021, in pendenza di pignoramento presso terzi per il recupero delle somme liquidate nella predetta ordinanza (doc. 6 – atto di pignoramento presso terzi), Pt_1 il legale rappresentante di quest'ultima, sig.ra , unitamente al di lei Persona_1
marito, nonché il socio della sig. , bonificavano il dovuto Pt_1 Testimone_1 alla Sig.ra come da distinta di bonifico allegata dalla convenuta come documento CP_1
8, provvedendo alla restituzione ad “della somma dalla stessa in eccesso Parte_1 versata ed ammontante ad € 103,00” all'esito dei conteggio conseguenti alla rinuncia del pignoramento mobiliare” (cfr. pag. 3 comparsa di risposta).
Le deduzioni di parte convenuta in ordine al preteso diritto di mantenimento dell'iscrizione ipotecaria fino al passaggio in giudicato dell'ordinanza del Tribunale di
Bologna, non ancora intervenuto essendo pendente il giudizio di Cassazione, a cautela Parte delle obbligazioni sorte in capo ad fino alla definitività dell'ordinanza del
Tribunale di Bologna, non possono trovare accoglimento. Parte Infatti, le somme di cui la si afferma ancora creditrice nei confronti di ovvero CP_1
le spese legali liquidate a suo favore nella sentenza della Corte di Appello di Bologna e le spese di registrazione dell'ordinanza e della sentenza di secondo grado, non trovano
7 titolo nel dispositivo del provvedimento del Tribunale di Bologna posto alla base dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili di proprietà della società ricorrente.
Nel caso di specie, il comprovato adempimento integrale dell'obbligazione da parte di Parte e quindi l'estinzione dell'obbligazione rappresenta una causa di estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878 co. 1, n. 3, c.p.c. e per tale ragione deve prescindersi dal passaggio in giudicato del provvedimento del Tribunale di Bologna, non essendo indispensabile la definitività del titolo, qualora sia stato adempiuto dal debitore ai fini della cancellazione dell'ipoteca. Si osserva, peraltro, che le impugnazioni sono state Parte proposte proprio da per ottenere, semmai, una riforma a sé favorevole della pronuncia di condanna;
pertanto, in nessun caso permane il diritto della a CP_1
mantenere l'ipoteca.
L'ipoteca giudiziale deve pertanto essere cancellata, in quanto il credito su cui si fonda Parte è stato interamente pagato ad non potendo essere mantenuta per altri e diversi Parte crediti. Si osserva, infatti, che la sentenza della Corte d'Appello che ha condannato al pagamento delle spese legali rappresenta essa stessa un titolo valido per l'iscrizione di ipoteca, ma in alcun modo tale sentenza può essere sovrapponibile al precedente titolo giudiziale.
Deve, per quanto precede, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per cui è causa ai sensi dell'art. 2884 c.c. Parte 3. Non può accogliersi, invece, la domanda di di risarcimento del danno quantificato in € 80.000,00 per impossibilità di vendere al terzo T13 s.r.l. l'immobile gravato da ipoteca, asseritamente derivato dal mancato consenso alla cancellazione dell'ipoteca da parte della CP_1
Sul punto va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio alla libera commerciabilità del bene derivante dalla omessa cancellazione dell'ipoteca, limitandosi ad allegare l'offerta di acquisto da parte della società T13 s.r.l. degli immobili ipotecati (doc. 22 ricorrente) e la contestuale proposta del terzo proponente di affidare alla società ricorrente la progettazione per la ristrutturazione dell'immobile per il prezzo a corpo di € 50.000,00 (doc. 23 parte ricorrente).
Inoltre, si osserva che è stata solo dedotta e non provata la decisione di di Parte_1 alienare gli immobili e di essere stato impossibilitato a farlo per la presenza del vincolo.
8 La proposta di acquisto dell'immobile da parte di terzi asseritamente subordinata all'assenza di vincoli non appare neppure sufficiente a dimostrare che l'offerta di Parte acquisto sarebbe stata accettata da anche in assenza dell'iscrizione ipotecaria.
Pertanto, la domanda va respinta.
4. Da ultimo, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare, ai sensi dell'art. 1207
c.c., la validità dell'offerta per la costituzione in mora del creditore quanto alle spese liquidate nella sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1127/2024. Dagli atti Parte emerge infatti che in data 11.06.2024 aveva depositato presso il Notaio scelto dalle parti un assegno circolare relativo alle spese legali di cui al secondo grado di giudizio.
Da quel momento, pertanto, si producono gli effetti della mora del creditore con riferimento a quel credito, posto che la si era rifiutata (illegittimamente) di CP_1 cancellare l'ipoteca a cui l'offerta reale era subordinata. Al contrario, nessun accertamento ai sensi dell'art. 1207 c.c. può essere dichiarato con riferimento alle altre somme di denaro di cui la si dichiara creditrice, che non sono oggetto del presente CP_1
giudizio e di cui non è stata provata l'offerta reale.
5. Attesa la soccombenza reciproca tra le parti, le spese processuali sono compensate nella misura di un terzo, restando per i due terzi in capo alla resistente e Controparte_1
sono liquidate per intero nel dispositivo in ragione del valore della causa dichiarato da parte ricorrente -scaglione compensi da € 52.000,00 a 260.000,00- ed in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 2022, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria, esclusivamente documentale, nonché per la fase decisionale, attesa la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Ordina al Conservatore dell'Ufficio Provinciale di Rovigo - Servizio di
Pubblicità Immobiliare- la cancellazione, a norma dell'art. 2884 c.c. delle seguenti formalità, a spese di e precisamente: ipoteca giudiziale Controparte_1 iscritta in data 6.8.2021 da in forza di ordinanza n. 2213/2021 Controparte_1
9 (r.g.n. 1592/2021) emessa dal Tribunale di Bologna in data 16.7.2021, Registro
Generale n. 6854 e Registro Particolare n. 916 sui beni immobili siti in CA
(RO) di proprietà di censiti al NCEU di detto Comune al Foglio 8, Parte_1
part. 188 sub 3, part. 187 e part. 359;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla ricorrente;
3) accerta ai sensi dell'art. 1207 c.c. la validità dell'offerta reale da parte di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per la somma di € Pt_1
12.256,60 a far data dal 11.06.2024;
4) condanna a rifondere ad in persona del legale Controparte_1 Parte_1
rappresentante pro tempore, due terzi delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano per l'intero in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, Iva e CPA come per legge ed € 813,00 per spese anticipate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Rovigo, 13.09.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
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