Articolo 2472 del Codice civile
Articolo 2463 bisArticolo 2482 ter
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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30 marzo 2009
Art. 2472.

(Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).

Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel ((registro delle imprese)) per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
Entrata in vigore il 30 marzo 2009
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