Articolo 6 della Legge 18 luglio 1957, n. 614
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 agosto 1957
>
Versione
1 gennaio 1997
Art. 6.
Il Comitato di cui al precedente art. 5 e' cosi' composto:
un funzionario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione avente qualifica superiore a quella di ispettore generale, presidente;
un magistrato del Consiglio di Stato;
un avvocato dello Stato;
cinque rappresentanti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
un rappresentante della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, dei quali uno della Direzione generale del tesoro ed un altro della Ragioneria generale dello Stato;
un rappresentante del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio;
due esperti.
Espleta le funzioni di segretario un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possano essere riconfermati.
Il Ministro per i trasporti provvede con proprio decreto alla nomina del presidente e degli altri componenti il Comitato. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Cessano di applicarsi, ai sensi del comma 1, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 18 luglio 1957, n. 614 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1997