Decreto cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01765/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2024, proposto da
Miluna Food s.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Di Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Teresa Del Prete, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
- del provvedimento del Comune di Frattamaggiore prot. n. 9892 del 5 aprile 2024, avente a oggetto “Provvedimento di sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei locali siti in via Senatore Pezzullo 6, Miluna Food s.r.l.s.”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale (ivi compresa la diffida ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 77 del 1997 notificata in data 22 febbraio 2024), prodromico o collegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frattamaggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, è impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, mediante il quale il Comune di Frattamaggiore ha disposto nei confronti della ricorrente la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in via Senatore Pezzullo n. 6, per la durata di tre giorni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 77/1997, per asserita recidiva nell’occupazione abusiva di suolo pubblico.
1.1 Avverso tale provvedimento è insorta la ricorrente articolando le censure in un unico motivo così rubricato: “erroneità sotto il profilo della illogicità e/o irrazionalità – irragionevolezza - illogicità manifesta – arbitrarietà – eccesso di potere per genericità, insufficiente ed errata motivazione – travisamento dei fatti – ingiustizia manifesta – carenza di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge 77/1997”.
L’Amministrazione, nell’irrogare il provvedimento di sospensione dell’attività, non avrebbe effettuato una necessaria e approfondita istruttoria ai fini della qualificazione della natura pubblica o privata del suolo, presupposto necessario per l’applicazione della sanzione. Il Comune, infatti, in palese vizio di istruttoria, avrebbe posto a fondamento del provvedimento sanzionatorio la natura di suolo pubblico dell’area antistante l’esercizio condotto dalla ricorrente che, invece, risulterebbe privata, come comprovato da regolare contratto di locazione nonché dall’esistenza di un giudizio civile possessorio in corso tra i comproprietari dell’area.
1.2 Ha resistito al gravame il Comune di Frattamaggiore, chiedendo il rigetto per infondatezza dei motivi addotti, in particolare, rilevando che, sebbene l’area antistante sia privata, la stessa avrebbe natura di strada ad uso pubblico in quanto non delimitata da cancelli.
1.3 Si è costituita ad opponendum una dei comproprietari dell’area antistante il locale della ricorrente, affermando che la strada sarebbe solo in parte privata, e pertanto sostenendo la piena legittimità della sanzione irrogata dal Comune.
2. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
3.1 Il provvedimento dirigenziale n. 9892 del 5 aprile 2024, oggetto di impugnativa, dispone la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 marzo 1977, n. 77, sulla base della ritenuta recidiva nell’occupazione abusiva di suolo pubblico.
3.2 Deve, tuttavia, evidenziarsi che la motivazione posta alla base dell’atto impugnato è viziata in ragione della incompleta istruttoria sulla natura giuridica dell’area oggetto di occupazione, che rappresenta presupposto essenziale per la legittima applicazione della disciplina di cui al suddetto art. 6.
La disposizione normativa richiamata prevede, infatti, che la sospensione dell’attività sia disposta in caso di recidiva nell’occupazione abusiva di suolo pubblico, e non di area privata o a regime misto. Ne consegue che l’Amministrazione, prima di applicare la sanzione, avrebbe dovuto accertare in modo puntuale e motivato la natura pubblica del suolo, o quantomeno fornire una qualificazione giuridica chiara e fondata su elementi obiettivi, idonei a sorreggere il richiamo alla disciplina sanzionatoria invocata.
3.3 Nel caso in esame, invece, il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione istruttoria né motiva adeguatamente circa la natura del suolo, esplicitando gli elementi fattuali e documentali da cui l’Amministrazione abbia desunto la presunta natura pubblica dell’area, per poi asserire, solo con le ultime memorie, trattarsi di strada privata a uso pubblico.
Sennonché, la natura pubblica o l’asservimento ad uso pubblico di un bene privato non può essere presunta, né può essere accertata unilateralmente e in via implicita dall’Amministrazione, bensì deve risultare da un’istruttoria chiara, da atti concludenti del proprietario o da situazioni di fatto consolidate e documentate, di cui occorre dar conto nell’atto di irrogazione della sanzione in questione; ciò che non è riscontrabile nella fattispecie in esame.
La società ricorrente, di contro, ha prodotto in giudizio copia del contratto di locazione comprensivo della porzione cortilizia oggetto di contestazione e ha documentato l’esistenza di un contenzioso civile in corso tra i comproprietari dell’area, a conferma della natura privata del suolo.
In presenza di un simile quadro fattuale, emerge con maggiore evidenza il profilo di illegittimità dell’atto impugnato, viziato per carenza dell’istruttoria e di motivazione.
Ed infatti, in difetto di un accertamento pieno e trasparente della natura pubblica del suolo, non può ritenersi legittimamente integrato uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione della misura sanzionatoria in esame.
3.4 Inoltre, va ribadito che solo con la memoria difensiva il Comune introduce la qualificazione dell’area come “privata ad uso pubblico”, valorizzando elementi quali la libera accessibilità, l’assenza di recinzioni e la presenza di un accesso scolastico; tuttavia, tali considerazioni, pur potenzialmente rilevanti, sono state formulate solo successivamente all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, senza alcuna evidenza nel procedimento originario.
Deve, infatti, rilevarsi come le contestazioni svolte dal Comune resistente costituiscono, in effetti, integrazione postuma in sede giudiziale della motivazione del provvedimento impugnato. Esse non trovano congrua rappresentazione nell’atto di sospensione impugnato, dovendosi pertanto, in maniera coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 20/12/2021, n.8449), ribadire l’inammissibilità della motivazione postuma, dedotta dall’Amministrazione in sede giudiziale, di un provvedimento lesivo.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso risulta fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato.
5. Il complesso della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO