Ordinanza collegiale 19 maggio 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03259/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3259 del 2021, proposto da GE IA rappresentata e difesa dall’Avv. Raffaele Capuano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) dell’Ordinanza n. 10 del 10 maggio 2021, notificata il successivo 12 maggio 2021, mediante la quale il Comune di Monte di Procida ha ingiunto alla sig.ra IA la demolizione di pretese opere abusive quali: “dal numero di scheda di accatastamento datate 2/03/940 si verifica che l’appartamento posto a piano terra ha subito un ampliamento su una superficie di circa mq 9,60 per h di circa 3,50 pari ad una volumetria di circa mc 33,63, ricavando così un vano letto”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi compreso, per quanto occorre possa, la comunicazione di avvio del procedimento del 6 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 3867 del 19 maggio 2025;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa ER NI MM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato l’8 luglio 2021 e depositato il successivo 28 luglio, la ricorrente – proprietaria dal 1993 iure hereditatis di un’unità immobiliare sita in Monte di Procida alla Via Filomarino, 232 e riportata al Catasto Fabbricati al foglio n. 4 particella 224 sub. 1 e particella 229 sub. 3 (composta da un vano cucina di mq. 13, un wc, un piccolo corridoio mediante il quale si accede ad un vano soggiorno di mq 16 e ad un vano letto di mq 19), risultata dalla fusione di due piccole unità immobiliari – premessa l’edificazione dell’immobile negli anni ’30, impugnava il provvedimento (Ordinanza n. 10 del 10 maggio 2021) con cui il Comune resistente, in esito al sopralluogo del 2 marzo 2021, le aveva ingiunto la demolizione, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi, dell’ampliamento ivi realizzato sine titulo , per una superficie di mq 9,60 per h di circa mt 3,50, pari ad una volumetria di circa 33,63 mc ed utilizzato come vano letto. A sostegno del ricorso, la ricorrente articolava sette ordini di censure, eccependo: 1) la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, perché, successivamente all’adozione dell’avviso di avvio del procedimento (6 maggio 2021), l’Amministrazione non aveva atteso, per la scadenza del termine per presentare osservazioni; 2) l’inadeguata istruttoria/motivazione alla base del provvedimento impugnato, dimostrando le schede catastali “risalenti al 1 febbraio 1940 e 7 giugno 1940 (doc. 5) […] in modo inequivocabile che l’unità immobiliare è stata realizzata prima della entrata in vigore della Legge n. 1150/1942”, allegando apposita perizia 3) l’indeterminatezza del vano abusivo oggetto dell’ordine di demolizione (indicato come vano letto, ma corrispondente al vano “ripostiglio” indicato nella planimetria); 4) in via subordinata, la propria carenza di legittimazione passiva, stante l’intervenuta realizzazione degli abusi in epoca anteriore al suo acquisto (1992); 5) ancora, la carenza di motivazione della base della determinazione adottata sotto il profilo del lungo lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e della valutazione dell’interesse pubblico alla demolizione; 6) l’inapplicabilità della sanzione della demolizione, considerato che l’abuso contestato riguardava una piccola porzione di immobile più grande; 7) l’omessa indicazione delle aree di sedime d acquisire per il caso di omessa ottemperanza all’ordine di demolizione.
1.1. – Il Comune di Monte di Procida, pur ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
2. - Con ordinanza n. 3867 del 19 maggio 2025, il giudizio era interrotto per morte della ricorrente (come da certificato prodotto in giudizio il 9 maggio 2025) ed era riassunto dall’avente causa BI IA con atto depositato il 12 giugno 2025. Anche nel giudizio riassunto, il Comune di Monte di Procida rimaneva contumace.
3.- In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente depositava memoria (22 ottobre 2025).
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
5.- Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Ordinanza n. 10 del 10 maggio 2021, notificata il successivo 12 maggio 2021), con cui il Comune di Monte di Procida ha ingiunto all’originaria ricorrente IA GE la demolizione, con riduzione in pristino dello stato dei luoghi, delle opere realizzate sine titulo presso l’immobile sito alla Via Filomarino, 232, già risultante dalla fusione delle particelle catastali n. 224 e n. 229 di cui al Foglio n. 4; opere consistenti, per quanto qui rileva, in un nuovo vano (ampliamento), utilizzato come vano letto, per una volumetria pari a circa 33,63 mc.
5.1. - In tali termini sinteticamente ripreso il perimento della decisione, ritiene il Collegio doversi anzitutto respingere il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione delle norme in materia di contraddittorio procedimentale, avendo l’Amministrazione inviato una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (6 maggio 2021) e quindi proceduto all’adozione del provvedimento demolitorio a distanza di pochi giorni (10 maggio 2021) senza attendere la scadenza del termine per la produzione di memorie infraprocedimentali. In proposito va osservato che, come noto, in materia di abusi edilizi, i provvedimenti – come quello che ci occupa - recanti ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo , non necessitano, in via generale, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 (Cfr., ex plurimis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; di recente, vd. T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 11/02/2022, n. 403; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, 31/01/2022, n. 273), in quanto in ragione della loro natura vincolata, la partecipazione del privato al procedimento non potrebbe influenzare l’esito della decisione: “in materia di edilizia, in caso di illeciti edilizi l’attività amministrativa volta alla repressione degli abusi è attività assolutamente vincolata, per cui il presupposto dell’irrogazione delle sanzioni è costituito da un mero accertamento di fatto, essendo la valutazione degli interessi già svolta a monte dal legislatore. Pertanto, l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento è inidonea a provocare l’annullamento dell’atto ai sensi del primo periodo dell’art. 21 octies , della L. n. 241 del 1990, secondo il quale “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. (T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 16/10/2024, n. 17863). Tanto chiarito, il medesimo meccanismo di cui all’art. 21 octies l. n. 241 del 1990 non può non ritenersi operativo anche nel caso di specie, in cui, pur essendosi l’Amministrazione in effetti “vincolata” al contraddittorio procedimentale a mezzo dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento in data 6 maggio 2021 (all. 2 al ricorso), il contenuto dell’ordinanza di demolizione, adottata a strettissimo giro (10 maggio 2021) e senza attendere la produzione di memorie da parte della ricorrente, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, con conseguente irrilevanza della dedotta violazione del vincolo (auto)imposto ex art. 7 l. 241/1990. Né si ravvisano nel caso di specie (o sono state dedotte), anche in ragione di quanto appresso si dirà in relazione agli altri motivi di ricorso, le peculiari circostanze di “quei casi eccezionali”, in cui la giurisprudenza citata dal ricorrente, ravvisa, in capo all’Amministrazione chiamata ad adottare provvedimenti repressivi in materia edilizia, un residuo potere di discrezionalità, per il cui esercizio può essere “proficua” l’attivazione del contraddittorio procedimentale con il privato. Né, in aggiunta, il caso che ci occupa è – sotto il profilo della violazione del contraddittorio procedimentale – sovrapponibile a quello affrontato T.A.R. Salerno, 11/03/2020, n.361, ove l’interessato aveva presentato “articolate controdeduzioni” in sede procedimentale (cosa pacificamente non avvenuta nel caso di specie). Il primo motivo va quindi respinto, in quanto infondato.
5.2. – Con il secondo motivo, parte ricorrente sostiene la legittimità della contestata “porzione” in ampliamento, “sicuramente realizzata prima sia della imposizione del vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale (marzo 1964) sia dell’introduzione dell’obbligo di richiedere la licenza edilizia per interventi da realizzare al di fuori del centro abitato (1° settembre 1967)” per come dimostrato: a) dalle schede catastali “risalenti al 1 febbraio 1940 e 7 giugno 1940 (doc. 5) [che] attestano in modo inequivocabile che l’unità immobiliare è stata realizzata prima della entrata in vigore della Legge n. 1150/1942”; b) dall’allegata perizia (doc.6), che riprende, a titolo di confronto, proprio le schede catastali sub a). In proposito e posto che, in via generale, è “sul privato che afferma una diversa epoca di realizzazione del manufatto che incombe l’onere di provare la risalenza dell’immobile ad epoca anteriore” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sentenza, 18/07/2025, n. 5406), osserva il Collegio che, dal raffronto delle citate planimetrie catastali del 1940 con la planimetria attuale contenute nella perizia (raffronto facilitato dalla contiguità dei grafici, contenuti in pagine successive nella depositata perizia), non emerge la corrispondenza del vano “ripostiglio”, identificato con l’ampliamento contestato, con i preesistenti vani cucina e wc, sia per sagoma che per consistenza: mentre il vano “ripostiglio” ha una conformazione rettangolare, l’insieme dei vani wc e cucina (peraltro separati) a una forma ad “elle”, sì da non potersi ravvisare quella “sovrapponibilità” indicata dal perito. Ne consegue, ed in difetto di ulteriori elementi a supporto della doglianza esaminata, che manca in giudizio la prova (incombente su parte ricorrente, come sopra visto) della preesistenza delle opere al 1967. Il secondo motivo di ricorso va quindi anch’esso respinto.
5.3. – Da respingere anche il terzo motivo, con cui parte ricorrente lamenta l’ “indeterminatezza” delle indicazioni fornite al fine di individuare il vano in ampliamento oggetto dell’ordine di demolizione, identificato come “vano letto”: in realtà gli elementi contenuti nel provvedimento impugnato ed in narrativa riportati (superficie, altezza volume ed utilizzo) sono del tutto sufficienti all’individuazione dell’abuso contestato, tanto che agevolmente parte ricorrente lo ha identificato nel “vano ripostiglio” ove era precedentemente posta una brandina (vd. ricorso e perizia allegata). Non si ravvisa pertanto l’indeterminatezza contestata, in grado, in tesi, di inficiare la legittimità dell’impugnata ordinanza.
5.4. - Da rigettare anche i restanti motivi (per il cui riepilogo, per brevità, si rinvia supra al par. 1)), in ragione delle seguenti considerazioni:
- deve ritenersi irrilevante l’estraneità di parte ricorrente al contestato ampliamento: per giurisprudenza amministrativa ormai consolidata, più volte condivisa da questo Tribunale, la dedotta estraneità del proprietario all’abuso commesso non è, di per sé, circostanza idonea ad elidere la legittimità dell’ordinanza di demolizione: “gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono [infatti] dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante l’immobile (l’estraneità agli abusi assumendo comunque rilievo sotto altri profili), applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato” ( ex multis , T.A.R. Lazio Roma II Stralcio, 25/06/2021, n. 7654; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 07/03/2022, n. 1541). Sulla scorta di tali principi – pacifica in giudizio la proprietà dell’immobile oggetto di ampliamento - il quarto motivo di doglianza è infondato e non merita accoglimento;
- in materia edilizia, i provvedimenti recanti sanzioni demolitorie (come quello in esame, adottato ex art. 31 D.P.R. 380/2001), rivestono, come sopra detto in relazione al primo motivo di ricorso, natura vincolata, non necessitando, oltre all’individuazione delle opere realizzate sine titulo , di una specifica ed ulteriore motivazione in ordine alla comparazione degli interessi (pubblico e privato), coinvolti, che l’Amministrazione non è tenuta ad effettuare (cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662 T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 27/04/2020, n. 720; T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 17/03/2020, n. 199; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 22/06/2021, n. 4279; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 04/11/2020, n. 1619). Si aggiunga che “in tema di costruzioni abusive, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non refluisce in un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione”. (cfr., ex multis , di recente T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31/01/2022, n. 48; in senso conforme, T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 22/07/2021, n. 5101), sicché, non merita condivisione il quinto profilo di censura, relativo al lungo lasso di tempo intercorso dalla realizzazione delle opere (l’ampliamento) e all’eventuale affidamento nel frattempo maturato, non potendo tale circostanza incidere sulla natura “reale” dell’abuso (che segue l’immobile nei successivi trasferimenti) e sulla sua sanzionabilità;
- quanto, invece, all’omesso vaglio della possibilità di applicare, in luogo della demolizione, una misura alternativa di natura pecuniaria, (sesto motivo), va invece rilevato che per giurisprudenza amministrativa consolidata e costante, anche di questo Tribunale, in via generale (ed in disparte l’effettiva applicabilità, al caso in esame, dell’istituto) “la mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire ex se un vizio dell’ordine di demolizione delle opere abusive, posto che i presupposti per applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non attengono alla legittimità di quest’ultima, ma possono eventualmente rilevare nella relativa fase dell’esecuzione, previa dimostrazione dell’interessato, in quella sede, dei rischi per la sicurezza statica dell’edificio da demolire e che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev’essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione e nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 11/06/2025, n. 4394; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, 27/11/2023, n. 6503);
- quanto all’omessa definizione dell’area di sedime da acquisire per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica definizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime destinata ad essere gratuitamente acquisita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza alla predetta ingiunzione, potendo la specificazione intervenire nella successiva fase dell’accertamento della medesima inottemperanza (T.A.R. Napoli Campania sez. II, 06 settembre 2013, n. 4199; v., anche, T.A.R. Napoli Campania sez. VI, 04 luglio 2013, n. 3492; Tar Campania, questa sesta sezione, 16 giugno 2011, n. 3194, 11 maggio 2011, n. 2624; Tar Lazio, Roma, sez. I, 07 marzo 2011, n. 2031; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 09 dicembre 2010, n. 2809); il settimo ed ultimo motivo di ricorso è pertanto infondato e come tale va respinto.
5.5. – Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.
5.6. – Nessuna determinazione va assunta con riguardo alle spese di giudizio in considerazione della mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
ER NI MM, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NI MM | GE AN |
IL SEGRETARIO