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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4273\2022 RG in materia di condominio (riassunzione ex art. 392
c.p.c. in seguito a Cass. ord. 21075/2022), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Sessa Aurunca, Via Parte_1 C.F._1
degli Oleandri, nello studio dell'avv. Luciano Mascolino, c.f. , domicilio C.F._2
digitale che lo rappresenta e difende con l'avv. Raffaele Vento, c.f. Email_1
domicilio digitale appellante C.F._3 Email_2
e
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Torre, c.f. CP_2
, con studio in Napoli, Via G.B. Marino 13/A, domicilio digitale C.F._4 [...]
appellato Email_3
Conclusioni
Come da rispettivi scritti su cui infra.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. – premesso di essere stato amministratore del Parte_1 Controparte_3
1
[...] poli, , 2° fabbricato;
che l'assemblea dei condomini in CP_1 Controparte_1
data 8.11.2007, nell'approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 2006, gli aveva ricono- sciuto un credito per anticipazioni di € 17.093,82 poi ridotto, per effetto di pagamenti parzia- li, a € 11.272,28 – convenne in giudizio il Condominio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per sentirlo condannare al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Il Condominio si costituì; dedusse che difettava la prova delle anticipazioni;
che la delibera
8.11.2007 era stata revocata per omessa convocazione di alcuni condomini;
che l'attore non aveva consegnato i documenti contabili al nuovo amministratore, necessari per redigere il bilancio 2007; in riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore alla consegna della docu- mentazione contabile rimasta in suo possesso.
2. Con sentenza del 7.07.2015 n. 9848, il Tribunale di Napoli Nord rigettò sia la domanda attrice, sia la riconvenzionale, con compensazione delle spese.
In motivazione, il Tribunale osserva: che la delibera 8.11.2007 fu revocata il 27.12.2007; che la fonte del vantato diritto di credito di non potrebbe essere il riconoscimento Parte_1
che di esso fece l'assemblea dei condomini, bensì la corretta e diligente esecuzione della prestazione richiestagli quale amministratore del , in virtù di un rapporto regola- CP_1
to dalle norme sul mandato;
che, nel revocare la delibera 8.11.2007, l'assemblea dei condo- mini aveva sostanzialmente contestato l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'amministratore, come ribadito in successive delibere (ad es., 12.05.2008); che l'attore non ha dato prova, avendone l'onere (Cass. 13533/2001), di aver adempiuto diligentemente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la propria obbligazione, sì da non poter pretendere il pagamento del compenso ad essa sinallagmaticamente legato;
che, in particolare, l'attore non ha pro- dotto alcun documento che comprovi gli esborsi sostenuti per conto del , né ha CP_1
mai specificamente indicato le spese affrontate nell'interesse del e non riscosse, CP_1
né ha mai presentato un rendiconto del proprio operato con i dati contabili necessari (entra- te, uscite e saldo finale), né ha dato altre indicazioni al e poi al giudice per con- CP_1
sentire la verifica delle modalità di esecuzione dell'incarico (Cass. 13878/2010); che anche la domanda riconvenzionale del Condominio è infondata perché generica, in mancanza di alcu- na specifica indicazione dei documenti richiesti e prova della loro esistenza.
3. propose appello. Reiterò la domanda formulata in primo grado e, in subor- Parte_1
dine, chiese disporsi c.t.u. contabile, riservandosi di esibire al consulente copia dei giustifica- tivi di spesa.
2 Si costituì il , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
4. Con sentenza del 27.01.2017 n. 363, la sezione seconda bis di questa Corte rigettò l'ap- pello e condannò alle spese e al doppio contributo. Parte_1
In motivazione, la Corte – premesso che la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate (…) poi- ché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un og- getto specifico posto all'esame dell'organo collegiale – osserva che la mancata produzione della delibera 8.11.2007, indicata come prova del diritto azionato, comporta di necessità il rigetto del gravame.
5. propose ricorso per cassazione, sostenendo tra l'altro che la delibera di ap- Parte_1
provazione del rendiconto e di riconoscimento del debito, sebbene non inserita nel fascicolo dell'appellante, era stata prodotta dal anche in appello, sicché la Corte era te- CP_1
nuta ad esaminarla.
6. La Suprema Corte, con ordinanza 4.07.2022 n. 21075, della quale più innanzi si richia- meranno i passaggi necessari alla decisione, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a questa Corte in diversa composizione.
7. ha riassunto il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: «preliminar- Parte_1
mente dichiarare valida ed efficace la procura alle liti depositate in uno alle due dichiarazioni d'intesa depositate in atti e conseguentemente rigettare ogni avversa eccezione;
nel merito, previo esame della documentazione in atti e del verbale assembleare dell'08/11/2007, ri- formare le sentenze del Tribunale di Napoli n. 9848/2015 e della Corte di Appello di Napoli n.
363/2017 e conseguentemente accogliere la domanda formulata in primo, secondo e terzo grado di giudizio, con condanna del resistente al pagamento della somma di CP_4
euro 11.272,28 oltre interessi in favore del Rag. per le causali di cui agli Parte_1
atti di giudizio;
in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile sulla scorta dei giustificativi di spesa consegnati dall'appellante all'appellato in ori- ginale, con ordine di esibizione e deposito in capo al;
in ogni caso, condannare il CP_1
al pagamento delle spese anche generali, diritti ed onorari del presente giu- CP_4
dizio nonché dei tre precedenti gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario, Avv. Luciano Mascolino».
8. Si è costituito il Condominio, così concludendo: «Preliminarmente affinché il Collegio
3 Giudicante voglia dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente procedimento e del- la relativa procura rilasciata all'Abogado-Avvocato stabilito Luciano Mascolino;
solo in via del tutto subordinata, per la conferma del totale rigetto della domanda proposta dal sig.
[...]
per tutti i motivi già esposti nella impugnata sentenza della Corte d'Appello Parte_2
di Napoli n. 363/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sot- toscritto avvocato per anticipo fattone».
9. Va esaminata preliminarmente l'eccezione del Condominio di nullità dell'atto di rias- sunzione notificato e della procura rilasciata all'avvocato stabilito (abogado) Luciano Masco- lino.
Sostiene infatti il che l'avvocato comunitario, stabilito ma non ancora integra- CP_1
to, mentre può svolgere liberamente attività extragiudiziale in altro stato membro, può inve- ce esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale, previa comunicazione dell'as- sunzione dell'incarico al competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati e a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione di- nanzi all'Autorità adita (Cass. 7079/2022). Non vi può essere un affiancamento in via genera- le a un avvocato abilitato, ma tale integrazione di poteri deve essere fornita per ogni singola procedura;
di conseguenza, l'avvocato affiancante non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. “Non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale e indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito (e affiancato) una piena abilitazione, sottraendolo al controllo dell'avvocato 'affiancante', il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione di intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata” (cfr. sentenza
C.N.F. 29 gennaio 2015 n. 72).
Nel caso in esame – prosegue il – risulta depositata agli atti soltanto un'intesa CP_1
meramente generica e generale, risalente al mese di giugno 2020 tra l'avvocato stabilito
(abogado) Luciano Mascolino e l'avv. Raffaele Vento, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cassi- no, mentre manca del tutto (nella procura e altrove) alcun riferimento alla controversia spe- cifica, come manca la firma dell'avvocato responsabile nell'atto introduttivo, sottoscritto dal solo abogado Luciano Mascolino.
Ne deriverebbe, per il , la nullità sia della procura, sia dell'atto introduttivo. CP_1
10. L'eccezione è infondata. La dichiarazione d'intesa del 3.10.2022, menzionata nell'atto di citazione in riassunzione tra i documenti contestualmente depositati, dopo una premessa
4 di carattere generale sull'affiancamento dell'avv. Raffaele Vento per “la rappresentanza, as- sistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché… disciplinari”, precisa che
“la presente dichiarazione di intesa si intende stipulata e valida per il giudizio relativo all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione (…) n. 21075/2022, da incardinarsi innanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, tra il sig. (…) quale appellante, assistito dall'Abogado - Avvocato Stabili- Parte_1
to Luciano Mascolino in virtù di procura alle liti sottoscritta in suo favore ed il CP_5
[.
in Napoli alla III Traversa Nino Bixio nn. 49/75/81/87 (…)”.
L'affiancamento con l'avv. Vento per lo specifico giudizio è ribadito nella prima pagina dell'atto di citazione in riassunzione.
11. Con l'atto di citazione in riassunzione, – premesso che il giudizio Parte_1
ha ad oggetto anticipazioni di cassa da lui operate quale amministratore del e CP_1
approvate dall'assemblea in data 8.11.2007 – deduce (riportandosi a giurisprudenza consoli- data) che il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si CP_1
fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato oneroso con rappresentanza, sicché l'ammi- nistratore dà prova degli esborsi presentando un rendiconto del proprio operato che com- prenda la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, con il corredo dei documenti giustificativi non soltanto della somma incassata e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde si possa stabilire se il suo operato si sia ade- guato a criteri di buona amministrazione. Spetta poi ai condomini (e quindi al ) – CP_1
tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni compiute, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'even- tuale danno – dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita [Cass. ord. 17.08.2017 n. 20137; Cass.
30.03.2006 n. 7498].
Nel caso in esame, la prova del credito è data – secondo – dalla delibera di ap- Parte_1
provazione del rendiconto in data 8.11.2007 contenente riconoscimento confessorio del de- bito per € 17.093,82 poi ridotto a € 11.272,28 per intervenuti pagamenti in acconto.
12. Replica il che la Suprema Corte lascia impregiudicato l'accertamento di CP_1
quanto eccepito dal stesso: che cioè la copia del verbale assembleare 8.11.2007 CP_1
sia stata inserita da ignoti nella sua produzione successivamente al deposito della sentenza
5 della Corte di merito, sicché il giudice di legittimità, pur dovendo allo stato degli atti smenti- re la Corte d'appello circa l'assenza di quel documento e decidere di conseguenza, ha poi ri- messo la questione alla fase rescissoria. Una volta accertato l'irrituale deposito del verbale di assemblea, non resta che giungere – secondo il – al rigetto dell'originaria do- CP_1
manda attrice.
Quanto alla menzione del verbale 8.11.2007 nell'indice (“foliario degli atti”) del fascicolo di parte di primo grado, il deduce di aver presentato un esposto alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quella che ritiene essere stata una alterazione o manomissione, tanto più che il suo difensore, avv. Torre, è tuttora in possesso della copia fo- tostatica dell'originario indice degli atti riprodotta al momento della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale, onde il formale disconoscimento del documento nella parte in cui risul- ta l'interpolazione successiva della dicitura “08/11/2007”.
In ogni caso, non risulterebbe per il la prova del credito azionato per non ave- CP_1
re l'attore provato di aver adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni di Parte_1
mandatario e di avere sostenuto spese nell'interesse del . CP_1
13. Ritiene questa Corte che sia opportuno muovere dell'ultima parte dell'ordinanza della
Suprema Corte, là dove si esamina e si ritiene fondato il terzo motivo di ricorso: non avere la sentenza di merito considerato che l'esistenza del verbale 8.11.2007 e il relativo contenuto non erano stati oggetto di contestazione e non necessitavano di prova, tanto più che, pro- prio in esecuzione del deliberato, il aveva provveduto anche ad eseguire rimbor- CP_1
si parziali.
La Suprema Corte osserva al riguardo che il Tribunale aveva già preso atto della delibera di riconoscimento del debito, non disconosciuta dal . Il contenuto del verbale era CP_1
riportato nella memoria di costituzione del e trascritto nella sentenza di appello. CP_1
Tanto bastava perché la corte distrettuale fosse tenuta a stabilire “se il testo della delibera risultante dagli atti fosse sufficiente per la definizione della causa (situazione nella quale non sarebbe stato predicabile alcun onere dell'appellante di provvedere al deposito del docu- mento), o se fosse necessaria l'acquisizione del documento nella sua interezza, ove il suo preciso contenuto testuale non corrispondesse a quello emergente, pacificamente, dagli atti delle parti”.
Ciò posto, questa Corte ritiene di poter dire che quanto del verbale in oggetto è riportato nella sentenza di appello n. 363\2017 consente innanzitutto di soprassedere dalla questione
6 relativa all'allegata falsificazione del “foliario degli atti” che, in quanto sottoscritto dal can- celliere, è munito di fede privilegiata, con quanto ne consegue in punto di formalità di disco- noscimento. Quanto di quel verbale è pervenuto per altre vie alla cognizione del giudice è ben sufficiente a dirimere la controversia nel merito perché il riconoscimento del debito da parte del , in quanto dichiarazione di scienza [Cass. ord.
6.02.2020 n. 2758], non CP_1
è revocabile se non alle condizioni (errore di fatto o violenza) di cui all'art. 2732 c.c. [Cass.
25.08.2020 n. 17716; Cass. 20.01.1995 n. 629].
Quanto alla specificità del debito riconosciuto dal Condominio, il carattere apparentemen- te sommario e onnicomprensivo della dichiarazione verbalizzata si spiega con la sua connes- sione al consuntivo allegato e approvato nella medesima circostanza, cosicché è verosimile che il dettaglio delle anticipazioni di cassa da parte dell'amministratore risultasse Parte_1
proprio dal consuntivo e dalle relative pezze d'appoggio. Per altro verso, il , che CP_1
pur cerca di togliere valore giuridico a quel riconoscimento, non ha mai contestato l'afferma- zione dell'attore di aver ricevuto rimborsi parziali, acconti sul maggior credito riconosciuto;
né il Condominio ha spiegato le ragioni (altre) di quei pagamenti e la loro compatibilità con l'asserita inesistenza del credito di . Parte_1
14. Va dunque accolta l'originaria domanda di , con condanna del Parte_1
al pagamento della somma di € 11.272,28 oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
domanda al saldo.
Spese dei quattro gradi di giudizio secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014
e successive modificazioni, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, su rinvio della Corte di cassazione (ordinanza n. 21075\2022), sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , 2° fabbricato,
[...] Controparte_1
così provvede:
a) condanna il 49\75\81\87, 2° fabbricato, al paga- Controparte_1
mento in favore di della somma di € 11.272,28 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla domanda al saldo;
b) condanna il 49\75\81\87, 2° fabbricato, alla rifu- Controparte_1
sione, in favore di , con distrazione in favore dell'avv. Luciano Mascolino, Parte_1
delle spese di lite, liquidate:
7 -- per il primo grado di merito, in € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il secondo grado di merito, in € 3.300,00 per compenso ed € 495,00 per rimborso for- fetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il giudizio di cassazione, in € 1.600,00 per compenso ed € 240,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il giudizio rescissorio, in € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
8
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4273\2022 RG in materia di condominio (riassunzione ex art. 392
c.p.c. in seguito a Cass. ord. 21075/2022), vertente tra
, c.f. con domicilio eletto in Sessa Aurunca, Via Parte_1 C.F._1
degli Oleandri, nello studio dell'avv. Luciano Mascolino, c.f. , domicilio C.F._2
digitale che lo rappresenta e difende con l'avv. Raffaele Vento, c.f. Email_1
domicilio digitale appellante C.F._3 Email_2
e
, c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Torre, c.f. CP_2
, con studio in Napoli, Via G.B. Marino 13/A, domicilio digitale C.F._4 [...]
appellato Email_3
Conclusioni
Come da rispettivi scritti su cui infra.
Ragioni della decisione in fatto e in diritto
Trattenuta la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1. – premesso di essere stato amministratore del Parte_1 Controparte_3
1
[...] poli, , 2° fabbricato;
che l'assemblea dei condomini in CP_1 Controparte_1
data 8.11.2007, nell'approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 2006, gli aveva ricono- sciuto un credito per anticipazioni di € 17.093,82 poi ridotto, per effetto di pagamenti parzia- li, a € 11.272,28 – convenne in giudizio il Condominio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord per sentirlo condannare al pagamento della predetta somma, oltre interessi e spese.
Il Condominio si costituì; dedusse che difettava la prova delle anticipazioni;
che la delibera
8.11.2007 era stata revocata per omessa convocazione di alcuni condomini;
che l'attore non aveva consegnato i documenti contabili al nuovo amministratore, necessari per redigere il bilancio 2007; in riconvenzionale, chiese la condanna dell'attore alla consegna della docu- mentazione contabile rimasta in suo possesso.
2. Con sentenza del 7.07.2015 n. 9848, il Tribunale di Napoli Nord rigettò sia la domanda attrice, sia la riconvenzionale, con compensazione delle spese.
In motivazione, il Tribunale osserva: che la delibera 8.11.2007 fu revocata il 27.12.2007; che la fonte del vantato diritto di credito di non potrebbe essere il riconoscimento Parte_1
che di esso fece l'assemblea dei condomini, bensì la corretta e diligente esecuzione della prestazione richiestagli quale amministratore del , in virtù di un rapporto regola- CP_1
to dalle norme sul mandato;
che, nel revocare la delibera 8.11.2007, l'assemblea dei condo- mini aveva sostanzialmente contestato l'esatto adempimento della prestazione da parte dell'amministratore, come ribadito in successive delibere (ad es., 12.05.2008); che l'attore non ha dato prova, avendone l'onere (Cass. 13533/2001), di aver adempiuto diligentemente, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la propria obbligazione, sì da non poter pretendere il pagamento del compenso ad essa sinallagmaticamente legato;
che, in particolare, l'attore non ha pro- dotto alcun documento che comprovi gli esborsi sostenuti per conto del , né ha CP_1
mai specificamente indicato le spese affrontate nell'interesse del e non riscosse, CP_1
né ha mai presentato un rendiconto del proprio operato con i dati contabili necessari (entra- te, uscite e saldo finale), né ha dato altre indicazioni al e poi al giudice per con- CP_1
sentire la verifica delle modalità di esecuzione dell'incarico (Cass. 13878/2010); che anche la domanda riconvenzionale del Condominio è infondata perché generica, in mancanza di alcu- na specifica indicazione dei documenti richiesti e prova della loro esistenza.
3. propose appello. Reiterò la domanda formulata in primo grado e, in subor- Parte_1
dine, chiese disporsi c.t.u. contabile, riservandosi di esibire al consulente copia dei giustifica- tivi di spesa.
2 Si costituì il , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_1
4. Con sentenza del 27.01.2017 n. 363, la sezione seconda bis di questa Corte rigettò l'ap- pello e condannò alle spese e al doppio contributo. Parte_1
In motivazione, la Corte – premesso che la deliberazione dell'assemblea di condominio che procede all'approvazione del rendiconto consuntivo emesso dall'amministratore ha valore di riconoscimento di debito solo in relazione alle poste passive specificamente indicate (…) poi- ché la ricognizione di debito richiede un atto di volizione, da parte dell'assemblea, su un og- getto specifico posto all'esame dell'organo collegiale – osserva che la mancata produzione della delibera 8.11.2007, indicata come prova del diritto azionato, comporta di necessità il rigetto del gravame.
5. propose ricorso per cassazione, sostenendo tra l'altro che la delibera di ap- Parte_1
provazione del rendiconto e di riconoscimento del debito, sebbene non inserita nel fascicolo dell'appellante, era stata prodotta dal anche in appello, sicché la Corte era te- CP_1
nuta ad esaminarla.
6. La Suprema Corte, con ordinanza 4.07.2022 n. 21075, della quale più innanzi si richia- meranno i passaggi necessari alla decisione, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa a questa Corte in diversa composizione.
7. ha riassunto il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: «preliminar- Parte_1
mente dichiarare valida ed efficace la procura alle liti depositate in uno alle due dichiarazioni d'intesa depositate in atti e conseguentemente rigettare ogni avversa eccezione;
nel merito, previo esame della documentazione in atti e del verbale assembleare dell'08/11/2007, ri- formare le sentenze del Tribunale di Napoli n. 9848/2015 e della Corte di Appello di Napoli n.
363/2017 e conseguentemente accogliere la domanda formulata in primo, secondo e terzo grado di giudizio, con condanna del resistente al pagamento della somma di CP_4
euro 11.272,28 oltre interessi in favore del Rag. per le causali di cui agli Parte_1
atti di giudizio;
in via subordinata, rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento della CTU contabile sulla scorta dei giustificativi di spesa consegnati dall'appellante all'appellato in ori- ginale, con ordine di esibizione e deposito in capo al;
in ogni caso, condannare il CP_1
al pagamento delle spese anche generali, diritti ed onorari del presente giu- CP_4
dizio nonché dei tre precedenti gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito anticipatario, Avv. Luciano Mascolino».
8. Si è costituito il Condominio, così concludendo: «Preliminarmente affinché il Collegio
3 Giudicante voglia dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del presente procedimento e del- la relativa procura rilasciata all'Abogado-Avvocato stabilito Luciano Mascolino;
solo in via del tutto subordinata, per la conferma del totale rigetto della domanda proposta dal sig.
[...]
per tutti i motivi già esposti nella impugnata sentenza della Corte d'Appello Parte_2
di Napoli n. 363/2017. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione al sot- toscritto avvocato per anticipo fattone».
9. Va esaminata preliminarmente l'eccezione del Condominio di nullità dell'atto di rias- sunzione notificato e della procura rilasciata all'avvocato stabilito (abogado) Luciano Masco- lino.
Sostiene infatti il che l'avvocato comunitario, stabilito ma non ancora integra- CP_1
to, mentre può svolgere liberamente attività extragiudiziale in altro stato membro, può inve- ce esercitare il patrocinio in giudizio in maniera occasionale, previa comunicazione dell'as- sunzione dell'incarico al competente Consiglio dell'ordine degli Avvocati e a condizione che operi di concerto con un avvocato regolarmente abilitato all'esercizio della professione di- nanzi all'Autorità adita (Cass. 7079/2022). Non vi può essere un affiancamento in via genera- le a un avvocato abilitato, ma tale integrazione di poteri deve essere fornita per ogni singola procedura;
di conseguenza, l'avvocato affiancante non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. “Non è ammesso un atto di intesa preventiva, a carattere generale e indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l'avvocato stabilito (e affiancato) una piena abilitazione, sottraendolo al controllo dell'avvocato 'affiancante', il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione di intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata” (cfr. sentenza
C.N.F. 29 gennaio 2015 n. 72).
Nel caso in esame – prosegue il – risulta depositata agli atti soltanto un'intesa CP_1
meramente generica e generale, risalente al mese di giugno 2020 tra l'avvocato stabilito
(abogado) Luciano Mascolino e l'avv. Raffaele Vento, iscritto all'Albo degli Avvocati di Cassi- no, mentre manca del tutto (nella procura e altrove) alcun riferimento alla controversia spe- cifica, come manca la firma dell'avvocato responsabile nell'atto introduttivo, sottoscritto dal solo abogado Luciano Mascolino.
Ne deriverebbe, per il , la nullità sia della procura, sia dell'atto introduttivo. CP_1
10. L'eccezione è infondata. La dichiarazione d'intesa del 3.10.2022, menzionata nell'atto di citazione in riassunzione tra i documenti contestualmente depositati, dopo una premessa
4 di carattere generale sull'affiancamento dell'avv. Raffaele Vento per “la rappresentanza, as- sistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché… disciplinari”, precisa che
“la presente dichiarazione di intesa si intende stipulata e valida per il giudizio relativo all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito di ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione (…) n. 21075/2022, da incardinarsi innanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, tra il sig. (…) quale appellante, assistito dall'Abogado - Avvocato Stabili- Parte_1
to Luciano Mascolino in virtù di procura alle liti sottoscritta in suo favore ed il CP_5
[.
in Napoli alla III Traversa Nino Bixio nn. 49/75/81/87 (…)”.
L'affiancamento con l'avv. Vento per lo specifico giudizio è ribadito nella prima pagina dell'atto di citazione in riassunzione.
11. Con l'atto di citazione in riassunzione, – premesso che il giudizio Parte_1
ha ad oggetto anticipazioni di cassa da lui operate quale amministratore del e CP_1
approvate dall'assemblea in data 8.11.2007 – deduce (riportandosi a giurisprudenza consoli- data) che il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse del si CP_1
fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato oneroso con rappresentanza, sicché l'ammi- nistratore dà prova degli esborsi presentando un rendiconto del proprio operato che com- prenda la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale, con il corredo dei documenti giustificativi non soltanto della somma incassata e dell'entità causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde si possa stabilire se il suo operato si sia ade- guato a criteri di buona amministrazione. Spetta poi ai condomini (e quindi al ) – CP_1
tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni compiute, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, nonché a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell'even- tuale danno – dimostrare di avere adempiuto all'obbligo di tenere indenne l'amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita [Cass. ord. 17.08.2017 n. 20137; Cass.
30.03.2006 n. 7498].
Nel caso in esame, la prova del credito è data – secondo – dalla delibera di ap- Parte_1
provazione del rendiconto in data 8.11.2007 contenente riconoscimento confessorio del de- bito per € 17.093,82 poi ridotto a € 11.272,28 per intervenuti pagamenti in acconto.
12. Replica il che la Suprema Corte lascia impregiudicato l'accertamento di CP_1
quanto eccepito dal stesso: che cioè la copia del verbale assembleare 8.11.2007 CP_1
sia stata inserita da ignoti nella sua produzione successivamente al deposito della sentenza
5 della Corte di merito, sicché il giudice di legittimità, pur dovendo allo stato degli atti smenti- re la Corte d'appello circa l'assenza di quel documento e decidere di conseguenza, ha poi ri- messo la questione alla fase rescissoria. Una volta accertato l'irrituale deposito del verbale di assemblea, non resta che giungere – secondo il – al rigetto dell'originaria do- CP_1
manda attrice.
Quanto alla menzione del verbale 8.11.2007 nell'indice (“foliario degli atti”) del fascicolo di parte di primo grado, il deduce di aver presentato un esposto alla Procura della CP_1
Repubblica presso il Tribunale di Napoli per quella che ritiene essere stata una alterazione o manomissione, tanto più che il suo difensore, avv. Torre, è tuttora in possesso della copia fo- tostatica dell'originario indice degli atti riprodotta al momento della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale, onde il formale disconoscimento del documento nella parte in cui risul- ta l'interpolazione successiva della dicitura “08/11/2007”.
In ogni caso, non risulterebbe per il la prova del credito azionato per non ave- CP_1
re l'attore provato di aver adempiuto diligentemente alle proprie obbligazioni di Parte_1
mandatario e di avere sostenuto spese nell'interesse del . CP_1
13. Ritiene questa Corte che sia opportuno muovere dell'ultima parte dell'ordinanza della
Suprema Corte, là dove si esamina e si ritiene fondato il terzo motivo di ricorso: non avere la sentenza di merito considerato che l'esistenza del verbale 8.11.2007 e il relativo contenuto non erano stati oggetto di contestazione e non necessitavano di prova, tanto più che, pro- prio in esecuzione del deliberato, il aveva provveduto anche ad eseguire rimbor- CP_1
si parziali.
La Suprema Corte osserva al riguardo che il Tribunale aveva già preso atto della delibera di riconoscimento del debito, non disconosciuta dal . Il contenuto del verbale era CP_1
riportato nella memoria di costituzione del e trascritto nella sentenza di appello. CP_1
Tanto bastava perché la corte distrettuale fosse tenuta a stabilire “se il testo della delibera risultante dagli atti fosse sufficiente per la definizione della causa (situazione nella quale non sarebbe stato predicabile alcun onere dell'appellante di provvedere al deposito del docu- mento), o se fosse necessaria l'acquisizione del documento nella sua interezza, ove il suo preciso contenuto testuale non corrispondesse a quello emergente, pacificamente, dagli atti delle parti”.
Ciò posto, questa Corte ritiene di poter dire che quanto del verbale in oggetto è riportato nella sentenza di appello n. 363\2017 consente innanzitutto di soprassedere dalla questione
6 relativa all'allegata falsificazione del “foliario degli atti” che, in quanto sottoscritto dal can- celliere, è munito di fede privilegiata, con quanto ne consegue in punto di formalità di disco- noscimento. Quanto di quel verbale è pervenuto per altre vie alla cognizione del giudice è ben sufficiente a dirimere la controversia nel merito perché il riconoscimento del debito da parte del , in quanto dichiarazione di scienza [Cass. ord.
6.02.2020 n. 2758], non CP_1
è revocabile se non alle condizioni (errore di fatto o violenza) di cui all'art. 2732 c.c. [Cass.
25.08.2020 n. 17716; Cass. 20.01.1995 n. 629].
Quanto alla specificità del debito riconosciuto dal Condominio, il carattere apparentemen- te sommario e onnicomprensivo della dichiarazione verbalizzata si spiega con la sua connes- sione al consuntivo allegato e approvato nella medesima circostanza, cosicché è verosimile che il dettaglio delle anticipazioni di cassa da parte dell'amministratore risultasse Parte_1
proprio dal consuntivo e dalle relative pezze d'appoggio. Per altro verso, il , che CP_1
pur cerca di togliere valore giuridico a quel riconoscimento, non ha mai contestato l'afferma- zione dell'attore di aver ricevuto rimborsi parziali, acconti sul maggior credito riconosciuto;
né il Condominio ha spiegato le ragioni (altre) di quei pagamenti e la loro compatibilità con l'asserita inesistenza del credito di . Parte_1
14. Va dunque accolta l'originaria domanda di , con condanna del Parte_1
al pagamento della somma di € 11.272,28 oltre interessi al tasso legale dalla CP_1
domanda al saldo.
Spese dei quattro gradi di giudizio secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014
e successive modificazioni, scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, Sezione quarta civile, definitivamente pronunciando, su rinvio della Corte di cassazione (ordinanza n. 21075\2022), sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , 2° fabbricato,
[...] Controparte_1
così provvede:
a) condanna il 49\75\81\87, 2° fabbricato, al paga- Controparte_1
mento in favore di della somma di € 11.272,28 oltre interessi al tasso Parte_1
legale dalla domanda al saldo;
b) condanna il 49\75\81\87, 2° fabbricato, alla rifu- Controparte_1
sione, in favore di , con distrazione in favore dell'avv. Luciano Mascolino, Parte_1
delle spese di lite, liquidate:
7 -- per il primo grado di merito, in € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il secondo grado di merito, in € 3.300,00 per compenso ed € 495,00 per rimborso for- fetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il giudizio di cassazione, in € 1.600,00 per compenso ed € 240,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
-- per il giudizio rescissorio, in € 3.000,00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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