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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 6176/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6176
R.G. del 2024 e trattata secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, introdotta
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù della Parte_1 C.F._1 procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso in opposizione, dall'avv. Roberto Marchegiani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
OPPONENTE -
CONVENUTO IN SENSO SOSTANZIALE contro
Avv. TRIGGIANI ND NO, (c. f. ) difeso personalmente C.F._2 ex art. 86 c.p.c.
OPPOSTO-
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto condanna al pagamento del compenso professionale di avvocato maturato nel giudizio amministrativo;
1 conclusioni: all'udienza del 9 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Triggiani rappresenta di aver depositato dichiarazione in cui revoca
l'adesione alla proposta conciliativa del giudice e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta;
ribadisce l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza perché nella email ricevuta non vi è la relata di notifica, ma soltanto il file formato .pm7.L'avv.
Marchegiani conclude riportandosi al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed eccepisce l'inammissibilità della revoca e in ogni caso chiede la condanna alle spese, laddove dovesse essere ritenuta inammissibile, la liquidazione del compenso per l'ulteriore attività difensiva per lo svolgimento dell'udienza odierna di discussione orale che è stato costretto a fare”.
Si riportano qui di seguito le rispettive conclusioni rassegnate nelle prime memorie istruttorie:
- per l'opponente: “accertare e dichiarare la nullità e-o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo”;
- per l'opposto: a) rigetti la opposizione avversaria per tutte le motivazioni rappresentate in questa comparsa di costituzione che qui si richiamano (causa di diritto amministrativo, mancata prescrizione, omessa notificazione). Confermi, invece, la efficacia e validità del decreto ingiuntivo notificato. b) Per l'effetto, provveda a renderlo esecutivo ovvero, dato che la opposizione, peraltro infondata, non è supportata da alcuna prova scritta (art. 648 c.p.c.), disporre la provvisoria esecutività del provvedimento. c) Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247 emesso da questo tribunale il 15 ottobre 2024, a lui notificato a mezzo posta il 23 ottobre 2024, depositando ricorso ex artt. 281unecies c.p.c. e art. 14 g.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, notificando all'avv. Triggiani il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo pec del 17 dicembre
2024 (come documentato dall'opponente con i depositi del 23 dicembre 2024 e del 12 maggio 2025).
Con la domanda monitoria l'avv. Triggiani ha domandato il pagamento del compenso a lui spettante per aver svolto la prestazione professionale di avvocato a favore di nel Pt_1 giudizio amministrativo n. 250/2006 dinanzi al TAR Marche.
Per provare lo svoglimento della prestazione l'avv. Triggiani ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR Marche. Ha quindi domandato il pagamento del
2 compenso maturato pari a € 14.937,50, affermando di averlo quantificato considerando il valore della causa come indeterminato e applicando i parametri medi.
In punto di fatto, l'avv. Triggiani ha allegato che il processo amministrativo è stato introdotto con ricorso notificato il 10 marzo 2006 e depositato il 30 marzo successivo che è stato estinto con ordinanza del TAR AN del 29 maggio 2023 (all. 5 fascicolo monitorio), notificata allo stesso avv. Triggiani. Ha quindi allegato che il diritto al pagamento non sarebbe prescritto.
Sempre in punto di fatto, l'avv. Triggiani ha depositato una scrittura privata sottoscritta anche da datata 30 aprile 2014 nella quale l'avv. Triggiani, Parte_1 facendo esplicito riferimento alla causa TAR n. 250/2006, dichiarava testualmente: “consegno
a tutti gli atti in originale che posseggo. Lo stesso dichiara di non aver Parte_1 Parte_1 più nulla a pretendere a qualsiasi titolo dall'Avv. ND NO Triggiani. L'Avv. ND NO
Triggiani non ha nulla a pretendere da ad eccezione della parcella professionale.” (enfasi Parte_1 aggiunta ndr; doc. n. 2 fascicolo monitorio).
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: Parte_1
- l'estinzione del debito, in quanto il rapporto professionale si sarebbe interrotto il 30 aprile 2014 quando, a seguito di revoca del mandato da parte di le parti Pt_1 proprio con la scrittura privata del 30.04.2014 (allegata dallo stesso avvocato al ricorso monitorio), hanno regolato le rispettive residue pretese e che poi :
“Successivamente il sig. regolava anche quest'ultima pendenza per vie brevi, tanto Parte_1 che l'Avvocato Triggiani non ha più rivolto alcuna richiesta di pagamento”;
- la prescrizione del credito ex art. 2956, n. 2 cc. e 2957, secondo comma c.c. secondo cui i compensi professionali per l'opera prestata si prescrivono in tre anni che decorrono (per le competenze dovute agli avvocati, procuratori, patrocinatori legali),
o dalla decisione della lite, o, se interventua prima, dalla revoca del mandato, o in ogni caso dall'interruzione del rapporto professionale. Poiché non si sarebbe verificato tempestivamente alcun evento interruttivo della prescrizione, il credito invocato dall'avv. Triggiani sarebbe estinto per prescrizione.
L'avv. Triggiani costituendosi nel giudizio di opposizione, preliminarmente, ha eccepito:
3 - la tardività della notifica del ricorso ex art. 281 undecies c.c. e il conseguente vizio della vocatio in ius sostenendo che: “Il procedimento semplificato di cognizione (ex art. 281 undecies
c.p.c.) prevede, poi, che si instauri il giudizio unicamente a seguito della notificazione dell'atto e del decreto che fissa la data del processo, non bastando a tal fine il solo deposito del ricorso in opposizione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza nr. 17325 del 25.08.2015). La comunicazione è intervenuta il
17.12.2024, dopo i 40 giorni per la opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il decreto ingiuntivo è da considerarsi già esecutivo. Il tempo trascorso fra la notificazione del decreto ingiuntivo e la comunicazione del giudizio di cognizione semplificato è di 55 giorni (23.10.2024 – 17.12.2024); ben oltre, quindi, il termine utile per l'opposizione”;
- l'erroneità della forma dell'atto introduttivo e del rito scelto: in particolare “ La opposizione al decreto ingiuntivo deve essere effettuata, in questo caso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con atto di citazione e non con ricorso, anche perché il procedimento speciale, ex art. 14 del d.l.vo
150/2011, riguarda, secondo la lettera della legge, i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali civili, rimanendo esclusi i procedimenti amministrativi (e penali). Quindi non si può depositare alcun ricorso nel nostro caso”.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo sarebber esecutivo in quanto: “la comunicazione del ricorso e del decreto che ha fissato l'udienza è stata effettuata il 17.12.2024 (all. 6) per cui si eccepisce al riguardo: a) che la notificazione è inesistente;
b) che il decreto ingiuntivo notificato è diventato esecutivo. Sono stati inviati da controparte, via pec, infatti, solamente gli allegati in formato .p7m senza alcuna relata di notifica ovvero attestazione;
la conformità deve essere presente anche nella relata;
questa, disciplinata dalle specifiche tecniche ministeriali (art. 196 undecies disp. att. c.p.c.). La presente costituzione non sana alcun difetto per cui la notifica, si insiste, è inesistente come dimostrano gli atti che si depositano (comunicazione ricevuta e notifica precedente - all. 7)”.
In punto di fatto, l'avv. Triggiani ha contestato di aver ricevuto il pagamento del compenso professionale e che l'allegazione del pagamento sarebbe in contraddizione con l'eccezione di prescrizione. Del prospettato pagamento non vi sarebbe prova.
2. Alla prima udienza del 25 marzo 2025, è stata formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: rinuncia agli atti e alla domanda a spese compensate;
entrambe le parti hanno dato positivo riscontro accettando la proposta, rispettivamente il 7 aprile 2025 e l'avv. Triggiani il 16 aprile 2025. Parte_1
4 Tuttavia, il 7 maggio 2025 l'avv. Triggiani ha depositato atto di revoca dell'accettazione della proposta conciliativa, cosicché all'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente si rileva che non fondata è l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che risulta essere ritualmente avvenuta: quanto alla relata di notifica e alla forma dei documenti notificati all'opposto, l'avv. Marchegiani, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice all'ultima udienza, ha depositato prova dell'avvenuta ricezione della pec di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione udienza, dalla quale risulta altresì la tempestività dell'opposizione.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito. Quando il giudizio è introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso. Preliminarmente alla notifica alla controparte, occorre l'intervento del giudice, che con proprio decreto, individua il giorno di udienza in cui le parti devono comparire;
cosicché per la valutazione della tempestività del termine per introdurre l'opposizione si tiene conto del giorno del deposito del ricorso, non già della notifica all'opposto di tale atto, che dipende, come espressamente previsto dall'art 281 undecies c.p.c., dal decreto con cui il giudice fissa il giorno di udienza che deve essere notificato al resistente insieme all'atto di parte.
In tale caso entrambi i termini risultano essere stati rispettati: il decreto ingiuntivo è del 15 ottobre 2024 e notificato a il 23 ottobre 2024; il ricorso in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, ex art. 281 undecies c.p.c. è stato depositato in data 28 novembre 2024, dunque nei 40 giorni utili per proporre opposizione;
in seguito il giudice, in applicazione dell'art. 281undecies c.p.c., ha emesso il decreto di fissazione udienza (fissata al
28 marzo 2025) nel quale è stato ordinata al ricorrente la notificazione del ricorso e del decreto almeno quaranta giorni prima della data fissata, termine che è stato correttamente osservato, in quanto risulta che l'avv. Marchegiani ha compiuto la notifica via pec in data 17 dicembre 2024 (come da atti depositati il 12.5.2025).
Ad abundantiam sul punto va comunque rilevato che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la costituzione del convenuto è atto idoneo a sanare il vizio della citazione poiché il contraddittorio risulta integralmente instaurato: tale è la ratio dell'art. 5 164, comma terzo c.p.c. secondo cui la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, salvo alcuni specifici che tuttavia non sono stati invocati dal convenuto.
Pertanto parte convenuta risulta correttamente evocata in giudizio.
Non è accoglibile l'eccezione sul vizio della forma dell'atto introduttivo, e conseguentemente sul rito instaurato dall'opponente, che si è riferito al rito disciplinato dall'art. 14 d. lgs. 150/2011.
E' pacifico, e sul punto si concorda con le argomentazioni dell'avv. Triggiani, che l'art
14 cit., nel delimitare l'ambito applicativo della procedura speciale per il recupero dei compensi degli avvocati, si riferisca ad onorari maturati nei giudizi civili.
Tuttavia, proprio perché nessuna norma processuale disciplina il rito applicabile per le controversie riguardanti compensi maturati nei giudizi penali e amministrativi, al pari di qualsiasi altra controversia di natura civile, è rimessa all'attore la scelta di introdurre il giudizio ordinario di cognizione con atto di citazione, ovvero optare per il rito semplificato, che si introduce con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
Sul punto dirimente è l'intervenuta modifica dell'art. 645 c.p.c. da parte del d.lgs. n.
164 del 31 ottobre 2024 (che si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio
2023, come specificato dall'art. 7) che ha abrogato il riferimento all'atto di citazione.
Pertanto è sicuramente ammissibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo, indifferentemente, mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione ovvero mediante deposito del ricorso ex art. 281undecies c.p.c.
Peraltro, anche prima della citata riforma parte della giurisprudenza di legittimità riteneva ammissibile la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche mediante ricorso (cfr. Cass. n. 34501 del 2022 che ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss.
c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile
6 in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica”; cfr. nello stesso senso
Cass. n. 25543 del 2023).
La proponibilità dell'opposizione con ricorso determina il rigetto dell'eccezione poiché si realizza un'ipotesi di errore nella scelta del rito speciale (ex art. 14 cit.) che non influisce sulla forma dell'atto introduttivo, e dunque non pregiudica né impedisce la prosecuzione del giudizio il quale, anche in virtù della conversione disposta dal giudice all'udienza del 9 maggio 2025, segue le regole del rito semplificato di cognizione.
4. Ammissibile risulta la revoca all'accettazione della proposta conciliativa, in quanto la dichiarazione depositata dall'avv. Triggiani non risulta configurare atto inquadrabile nell'ambito di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. né di una rinuncia all'azione, al diritto sostanziale, ma una mera dichiarazione contenente disponibilità ad addivenire alla successiva conciliazione nelle forme di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c.
5. Nel merito va accolta l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dell'opponente.
La prescrizione presuntiva è una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria. La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia già stato effettuato. La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti.
L'elemento costitutivo della prima e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la seconda è fondata sulla presunzione dell'adempimento dell'obbligo.
Pertanto non vi è alcuna incompatibilità tra l'allegazione di aver adempiuto e l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nella specie, l'opponente in prima battuta ha eccepito l'estinzione del debito affermando di aver pagato, deducendo di aver regolato “per vie brevi” il compenso professionale. Compatibile con tale allegazione è l'eccezione d'intervenuta prescrizione breve del diritto per decorso del termine di tre anni.
Il diritto fatto valere dall'avv. Triggiani risulta prescritto. Infatti dai documenti depositati in atti risulta che ha revocato il mandato all'avv. Triggiani il Parte_1 quale, in data 30.4.2014 ha sottoscritto una scrittura privata in cui, con specifico riferimento
7 al processo amministrativo n. 250/2006, ha dato atto dell'interruzione del rapporto professionale dichiarando di consegnare tutti gli atti del processo all'assistito, e di aver a pretendere solo la parcella professionale. Che il mandato si fosse interrotto si evince anche dalla mail del 7.1.2015 nella quale l'avv. Triggiani sollecitava a provvedere Parte_1 alla nomina di un nuovo difensore e per tale ragione scriveva: “Caro il 14.01.2015 Parte_1 viene la causa in Corte di Appello di AN (quella del contro la Regione ove siamo intervenuti). CP_1
Io ho già rinunciato al mandato e te l'ho scritto, ma la causa esce ancora a nome mio. Ebbene o lo dichiari a verbale che quale altro avvocato mi sostituisce oppure la causa andrà avanti a mio nome. Cosa vuoi fare?
Fammi sapere” (email del 7.1.2015).
L'avvenuta interruzione del rapporto professionale (sia essa su iniziativa dell'assistito sia su iniziativa del difensore, a tal fine irrilevante), permette di individuare la data dalla quale decorre il termine prescrizionale del compenso professionale oggetto del presente giudizio: nello specifico l'art 2957, secondo comma c.c. stabilisce che i termini prescrizionali (per le competenze dovute agli avvocati, procuratori, patrocinatori legali), decorrono dalla decisione della lite o, se intervenuto prima, dalla revoca del mandato, e in ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento in cui risulta interrotto il rapporto con il cliente
(cfr. Cass. n.40626 del 2021, nello stesso senso Cass. n. 18808 del 2015 e Cass. n.7281 del
2012), circostanza non contestata, che va temporalmente collocata il 30 aprile 2014.
Pertanto, il credito azionato dall'opposto risulta prescritto in data 30 aprile 2017.
Ad escludere la prescrizione non rileva né l'ordinanza del 29 maggio 2023 del TAR
Marche che ha dichiarato l'interruzione del processo amministrativo, né la circostanza per cui la cancelleria del TAR Marche ha comunicato anche all'avv. Triggiani la notizia dell'avvenuto deposito delle ordinanze del 1.6.23 e del 13.6.23: tali fatti sono del tutto inconferenti e neutri rispetto al rapporto tra le parti in causa che si era già da anni interrotto.
Peraltro, nella stessa ordinanza del 29.5.23 il TAR nell'epigrafe dà atto che il difensore di era l'avv. Marchegiani. Pt_1
Le richieste di pagamento allegate dall'opposto non possono considerarsi come atti di messa in mora tempestivi, essendo intervenute la prima il 25 marzo 2022 e la seconda il 10 luglio 2023, a termine prescrizionale oramai decorso.
Pertanto, va accolta l'eccezione dell'opponente di avvenuta prescrizione del credito.
8 Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m.
n. 55 del 2014, parametri previsti per le fasi effettivamente svolte, medi per quelle di studio e introduttiva e parametro minimo per la fase decisionale (atteso il mancato deposito di scritti difensivi) previsti per le cause di valore pari al petitum, oltre rimborso delle spese non imponibili.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2024 proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 28 novembre 2024 e, per l'effetto, revoca il citato decreto ingiuntivo;
2) condanna ND NO Triggiani a rimborsare a le spese processuali Parte_2 da quest'ultimo anticipate, liquidate in € 2.547, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15 %,
IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 145,5 per rimborso spese non imponibili.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
AN, 16 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA redatta ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 6176
R.G. del 2024 e trattata secondo le forme del procedimento semplificato di cognizione, introdotta
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù della Parte_1 C.F._1 procura redatta su foglio separato e firmata telematicamente dal difensore unitamente al ricorso in opposizione, dall'avv. Roberto Marchegiani, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
OPPONENTE -
CONVENUTO IN SENSO SOSTANZIALE contro
Avv. TRIGGIANI ND NO, (c. f. ) difeso personalmente C.F._2 ex art. 86 c.p.c.
OPPOSTO-
ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto condanna al pagamento del compenso professionale di avvocato maturato nel giudizio amministrativo;
1 conclusioni: all'udienza del 9 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Triggiani rappresenta di aver depositato dichiarazione in cui revoca
l'adesione alla proposta conciliativa del giudice e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta;
ribadisce l'eccezione di inesistenza della notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza perché nella email ricevuta non vi è la relata di notifica, ma soltanto il file formato .pm7.L'avv.
Marchegiani conclude riportandosi al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo ed eccepisce l'inammissibilità della revoca e in ogni caso chiede la condanna alle spese, laddove dovesse essere ritenuta inammissibile, la liquidazione del compenso per l'ulteriore attività difensiva per lo svolgimento dell'udienza odierna di discussione orale che è stato costretto a fare”.
Si riportano qui di seguito le rispettive conclusioni rassegnate nelle prime memorie istruttorie:
- per l'opponente: “accertare e dichiarare la nullità e-o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocarlo”;
- per l'opposto: a) rigetti la opposizione avversaria per tutte le motivazioni rappresentate in questa comparsa di costituzione che qui si richiamano (causa di diritto amministrativo, mancata prescrizione, omessa notificazione). Confermi, invece, la efficacia e validità del decreto ingiuntivo notificato. b) Per l'effetto, provveda a renderlo esecutivo ovvero, dato che la opposizione, peraltro infondata, non è supportata da alcuna prova scritta (art. 648 c.p.c.), disporre la provvisoria esecutività del provvedimento. c) Vinte le spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'attore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247 emesso da questo tribunale il 15 ottobre 2024, a lui notificato a mezzo posta il 23 ottobre 2024, depositando ricorso ex artt. 281unecies c.p.c. e art. 14 g.lgs. n. 150 del 2011 e, successivamente, notificando all'avv. Triggiani il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo pec del 17 dicembre
2024 (come documentato dall'opponente con i depositi del 23 dicembre 2024 e del 12 maggio 2025).
Con la domanda monitoria l'avv. Triggiani ha domandato il pagamento del compenso a lui spettante per aver svolto la prestazione professionale di avvocato a favore di nel Pt_1 giudizio amministrativo n. 250/2006 dinanzi al TAR Marche.
Per provare lo svoglimento della prestazione l'avv. Triggiani ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi al TAR Marche. Ha quindi domandato il pagamento del
2 compenso maturato pari a € 14.937,50, affermando di averlo quantificato considerando il valore della causa come indeterminato e applicando i parametri medi.
In punto di fatto, l'avv. Triggiani ha allegato che il processo amministrativo è stato introdotto con ricorso notificato il 10 marzo 2006 e depositato il 30 marzo successivo che è stato estinto con ordinanza del TAR AN del 29 maggio 2023 (all. 5 fascicolo monitorio), notificata allo stesso avv. Triggiani. Ha quindi allegato che il diritto al pagamento non sarebbe prescritto.
Sempre in punto di fatto, l'avv. Triggiani ha depositato una scrittura privata sottoscritta anche da datata 30 aprile 2014 nella quale l'avv. Triggiani, Parte_1 facendo esplicito riferimento alla causa TAR n. 250/2006, dichiarava testualmente: “consegno
a tutti gli atti in originale che posseggo. Lo stesso dichiara di non aver Parte_1 Parte_1 più nulla a pretendere a qualsiasi titolo dall'Avv. ND NO Triggiani. L'Avv. ND NO
Triggiani non ha nulla a pretendere da ad eccezione della parcella professionale.” (enfasi Parte_1 aggiunta ndr; doc. n. 2 fascicolo monitorio).
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo: Parte_1
- l'estinzione del debito, in quanto il rapporto professionale si sarebbe interrotto il 30 aprile 2014 quando, a seguito di revoca del mandato da parte di le parti Pt_1 proprio con la scrittura privata del 30.04.2014 (allegata dallo stesso avvocato al ricorso monitorio), hanno regolato le rispettive residue pretese e che poi :
“Successivamente il sig. regolava anche quest'ultima pendenza per vie brevi, tanto Parte_1 che l'Avvocato Triggiani non ha più rivolto alcuna richiesta di pagamento”;
- la prescrizione del credito ex art. 2956, n. 2 cc. e 2957, secondo comma c.c. secondo cui i compensi professionali per l'opera prestata si prescrivono in tre anni che decorrono (per le competenze dovute agli avvocati, procuratori, patrocinatori legali),
o dalla decisione della lite, o, se interventua prima, dalla revoca del mandato, o in ogni caso dall'interruzione del rapporto professionale. Poiché non si sarebbe verificato tempestivamente alcun evento interruttivo della prescrizione, il credito invocato dall'avv. Triggiani sarebbe estinto per prescrizione.
L'avv. Triggiani costituendosi nel giudizio di opposizione, preliminarmente, ha eccepito:
3 - la tardività della notifica del ricorso ex art. 281 undecies c.c. e il conseguente vizio della vocatio in ius sostenendo che: “Il procedimento semplificato di cognizione (ex art. 281 undecies
c.p.c.) prevede, poi, che si instauri il giudizio unicamente a seguito della notificazione dell'atto e del decreto che fissa la data del processo, non bastando a tal fine il solo deposito del ricorso in opposizione
(cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza nr. 17325 del 25.08.2015). La comunicazione è intervenuta il
17.12.2024, dopo i 40 giorni per la opposizione al decreto ingiuntivo, per cui il decreto ingiuntivo è da considerarsi già esecutivo. Il tempo trascorso fra la notificazione del decreto ingiuntivo e la comunicazione del giudizio di cognizione semplificato è di 55 giorni (23.10.2024 – 17.12.2024); ben oltre, quindi, il termine utile per l'opposizione”;
- l'erroneità della forma dell'atto introduttivo e del rito scelto: in particolare “ La opposizione al decreto ingiuntivo deve essere effettuata, in questo caso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., con atto di citazione e non con ricorso, anche perché il procedimento speciale, ex art. 14 del d.l.vo
150/2011, riguarda, secondo la lettera della legge, i compensi legali dovuti per prestazioni giudiziali civili, rimanendo esclusi i procedimenti amministrativi (e penali). Quindi non si può depositare alcun ricorso nel nostro caso”.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo sarebber esecutivo in quanto: “la comunicazione del ricorso e del decreto che ha fissato l'udienza è stata effettuata il 17.12.2024 (all. 6) per cui si eccepisce al riguardo: a) che la notificazione è inesistente;
b) che il decreto ingiuntivo notificato è diventato esecutivo. Sono stati inviati da controparte, via pec, infatti, solamente gli allegati in formato .p7m senza alcuna relata di notifica ovvero attestazione;
la conformità deve essere presente anche nella relata;
questa, disciplinata dalle specifiche tecniche ministeriali (art. 196 undecies disp. att. c.p.c.). La presente costituzione non sana alcun difetto per cui la notifica, si insiste, è inesistente come dimostrano gli atti che si depositano (comunicazione ricevuta e notifica precedente - all. 7)”.
In punto di fatto, l'avv. Triggiani ha contestato di aver ricevuto il pagamento del compenso professionale e che l'allegazione del pagamento sarebbe in contraddizione con l'eccezione di prescrizione. Del prospettato pagamento non vi sarebbe prova.
2. Alla prima udienza del 25 marzo 2025, è stata formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: rinuncia agli atti e alla domanda a spese compensate;
entrambe le parti hanno dato positivo riscontro accettando la proposta, rispettivamente il 7 aprile 2025 e l'avv. Triggiani il 16 aprile 2025. Parte_1
4 Tuttavia, il 7 maggio 2025 l'avv. Triggiani ha depositato atto di revoca dell'accettazione della proposta conciliativa, cosicché all'udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente si rileva che non fondata è l'eccezione di nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, che risulta essere ritualmente avvenuta: quanto alla relata di notifica e alla forma dei documenti notificati all'opposto, l'avv. Marchegiani, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice all'ultima udienza, ha depositato prova dell'avvenuta ricezione della pec di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo con il decreto di fissazione udienza, dalla quale risulta altresì la tempestività dell'opposizione.
Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito. Quando il giudizio è introdotto con ricorso la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso. Preliminarmente alla notifica alla controparte, occorre l'intervento del giudice, che con proprio decreto, individua il giorno di udienza in cui le parti devono comparire;
cosicché per la valutazione della tempestività del termine per introdurre l'opposizione si tiene conto del giorno del deposito del ricorso, non già della notifica all'opposto di tale atto, che dipende, come espressamente previsto dall'art 281 undecies c.p.c., dal decreto con cui il giudice fissa il giorno di udienza che deve essere notificato al resistente insieme all'atto di parte.
In tale caso entrambi i termini risultano essere stati rispettati: il decreto ingiuntivo è del 15 ottobre 2024 e notificato a il 23 ottobre 2024; il ricorso in Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo, ex art. 281 undecies c.p.c. è stato depositato in data 28 novembre 2024, dunque nei 40 giorni utili per proporre opposizione;
in seguito il giudice, in applicazione dell'art. 281undecies c.p.c., ha emesso il decreto di fissazione udienza (fissata al
28 marzo 2025) nel quale è stato ordinata al ricorrente la notificazione del ricorso e del decreto almeno quaranta giorni prima della data fissata, termine che è stato correttamente osservato, in quanto risulta che l'avv. Marchegiani ha compiuto la notifica via pec in data 17 dicembre 2024 (come da atti depositati il 12.5.2025).
Ad abundantiam sul punto va comunque rilevato che, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, la costituzione del convenuto è atto idoneo a sanare il vizio della citazione poiché il contraddittorio risulta integralmente instaurato: tale è la ratio dell'art. 5 164, comma terzo c.p.c. secondo cui la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, salvo alcuni specifici che tuttavia non sono stati invocati dal convenuto.
Pertanto parte convenuta risulta correttamente evocata in giudizio.
Non è accoglibile l'eccezione sul vizio della forma dell'atto introduttivo, e conseguentemente sul rito instaurato dall'opponente, che si è riferito al rito disciplinato dall'art. 14 d. lgs. 150/2011.
E' pacifico, e sul punto si concorda con le argomentazioni dell'avv. Triggiani, che l'art
14 cit., nel delimitare l'ambito applicativo della procedura speciale per il recupero dei compensi degli avvocati, si riferisca ad onorari maturati nei giudizi civili.
Tuttavia, proprio perché nessuna norma processuale disciplina il rito applicabile per le controversie riguardanti compensi maturati nei giudizi penali e amministrativi, al pari di qualsiasi altra controversia di natura civile, è rimessa all'attore la scelta di introdurre il giudizio ordinario di cognizione con atto di citazione, ovvero optare per il rito semplificato, che si introduce con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c.
Sul punto dirimente è l'intervenuta modifica dell'art. 645 c.p.c. da parte del d.lgs. n.
164 del 31 ottobre 2024 (che si applica a tutti i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio
2023, come specificato dall'art. 7) che ha abrogato il riferimento all'atto di citazione.
Pertanto è sicuramente ammissibile proporre opposizione a decreto ingiuntivo, indifferentemente, mediante notificazione dell'atto di citazione in opposizione ovvero mediante deposito del ricorso ex art. 281undecies c.p.c.
Peraltro, anche prima della citata riforma parte della giurisprudenza di legittimità riteneva ammissibile la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo anche mediante ricorso (cfr. Cass. n. 34501 del 2022 che ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss.
c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile
6 in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica”; cfr. nello stesso senso
Cass. n. 25543 del 2023).
La proponibilità dell'opposizione con ricorso determina il rigetto dell'eccezione poiché si realizza un'ipotesi di errore nella scelta del rito speciale (ex art. 14 cit.) che non influisce sulla forma dell'atto introduttivo, e dunque non pregiudica né impedisce la prosecuzione del giudizio il quale, anche in virtù della conversione disposta dal giudice all'udienza del 9 maggio 2025, segue le regole del rito semplificato di cognizione.
4. Ammissibile risulta la revoca all'accettazione della proposta conciliativa, in quanto la dichiarazione depositata dall'avv. Triggiani non risulta configurare atto inquadrabile nell'ambito di una rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. né di una rinuncia all'azione, al diritto sostanziale, ma una mera dichiarazione contenente disponibilità ad addivenire alla successiva conciliazione nelle forme di cui all'art. 88 disp. att. c.p.c.
5. Nel merito va accolta l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dell'opponente.
La prescrizione presuntiva è una presunzione legale iuris tantum con limitata possibilità di prova contraria. La ratio dell'istituto consiste nel fatto che la legge, in ordine ad alcuni rapporti della vita quotidiana per i quali il pagamento avviene di solito senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta, presume che il pagamento sia già stato effettuato. La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti.
L'elemento costitutivo della prima e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la seconda è fondata sulla presunzione dell'adempimento dell'obbligo.
Pertanto non vi è alcuna incompatibilità tra l'allegazione di aver adempiuto e l'eccezione di prescrizione presuntiva.
Nella specie, l'opponente in prima battuta ha eccepito l'estinzione del debito affermando di aver pagato, deducendo di aver regolato “per vie brevi” il compenso professionale. Compatibile con tale allegazione è l'eccezione d'intervenuta prescrizione breve del diritto per decorso del termine di tre anni.
Il diritto fatto valere dall'avv. Triggiani risulta prescritto. Infatti dai documenti depositati in atti risulta che ha revocato il mandato all'avv. Triggiani il Parte_1 quale, in data 30.4.2014 ha sottoscritto una scrittura privata in cui, con specifico riferimento
7 al processo amministrativo n. 250/2006, ha dato atto dell'interruzione del rapporto professionale dichiarando di consegnare tutti gli atti del processo all'assistito, e di aver a pretendere solo la parcella professionale. Che il mandato si fosse interrotto si evince anche dalla mail del 7.1.2015 nella quale l'avv. Triggiani sollecitava a provvedere Parte_1 alla nomina di un nuovo difensore e per tale ragione scriveva: “Caro il 14.01.2015 Parte_1 viene la causa in Corte di Appello di AN (quella del contro la Regione ove siamo intervenuti). CP_1
Io ho già rinunciato al mandato e te l'ho scritto, ma la causa esce ancora a nome mio. Ebbene o lo dichiari a verbale che quale altro avvocato mi sostituisce oppure la causa andrà avanti a mio nome. Cosa vuoi fare?
Fammi sapere” (email del 7.1.2015).
L'avvenuta interruzione del rapporto professionale (sia essa su iniziativa dell'assistito sia su iniziativa del difensore, a tal fine irrilevante), permette di individuare la data dalla quale decorre il termine prescrizionale del compenso professionale oggetto del presente giudizio: nello specifico l'art 2957, secondo comma c.c. stabilisce che i termini prescrizionali (per le competenze dovute agli avvocati, procuratori, patrocinatori legali), decorrono dalla decisione della lite o, se intervenuto prima, dalla revoca del mandato, e in ogni caso, per consolidata giurisprudenza di legittimità, dal momento in cui risulta interrotto il rapporto con il cliente
(cfr. Cass. n.40626 del 2021, nello stesso senso Cass. n. 18808 del 2015 e Cass. n.7281 del
2012), circostanza non contestata, che va temporalmente collocata il 30 aprile 2014.
Pertanto, il credito azionato dall'opposto risulta prescritto in data 30 aprile 2017.
Ad escludere la prescrizione non rileva né l'ordinanza del 29 maggio 2023 del TAR
Marche che ha dichiarato l'interruzione del processo amministrativo, né la circostanza per cui la cancelleria del TAR Marche ha comunicato anche all'avv. Triggiani la notizia dell'avvenuto deposito delle ordinanze del 1.6.23 e del 13.6.23: tali fatti sono del tutto inconferenti e neutri rispetto al rapporto tra le parti in causa che si era già da anni interrotto.
Peraltro, nella stessa ordinanza del 29.5.23 il TAR nell'epigrafe dà atto che il difensore di era l'avv. Marchegiani. Pt_1
Le richieste di pagamento allegate dall'opposto non possono considerarsi come atti di messa in mora tempestivi, essendo intervenute la prima il 25 marzo 2022 e la seconda il 10 luglio 2023, a termine prescrizionale oramai decorso.
Pertanto, va accolta l'eccezione dell'opponente di avvenuta prescrizione del credito.
8 Per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., condanna parte opposta a rimborsare a parte opponente le spese processuali da quest'ultima anticipate, liquidate in applicazione del d.m.
n. 55 del 2014, parametri previsti per le fasi effettivamente svolte, medi per quelle di studio e introduttiva e parametro minimo per la fase decisionale (atteso il mancato deposito di scritti difensivi) previsti per le cause di valore pari al petitum, oltre rimborso delle spese non imponibili.
P.Q.M.
1) accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1247/2024 proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 28 novembre 2024 e, per l'effetto, revoca il citato decreto ingiuntivo;
2) condanna ND NO Triggiani a rimborsare a le spese processuali Parte_2 da quest'ultimo anticipate, liquidate in € 2.547, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15 %,
IVA e CPA, per compenso professionale, ed € 145,5 per rimborso spese non imponibili.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
AN, 16 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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