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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3007/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice, dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 in data 08/09/2016 al numero 3007/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 386/2016 depositata il 28/06/2016 a definizione del giudizio n.
554/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società Controparte_1
P.VA , rappresentati e difesi, giusta procura a
[...] P.VA_1 margine dell'atto di appello, dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo
Paolino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Galliano Pal. Parte_2
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ercole Trerotola, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla via Nazario Sauro n. 102;
APPELLATO
NONCHÉ
, domiciliato in Rovico (CS) alla via G. Controparte_3
Garibaldi n. 11
APPELLATO CONTUMACE
1 Proc. n. 3007/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
e la società di cui egli è legale rappresentante, ovvero Controparte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
[...]
Tribunale, la e onde Controparte_2 Controparte_3
conseguire la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
386/2016, depositata il 28/06/2016 a definizione del giudizio n. 554/2015
R.G., e per l'effetto sentir pronunciare la condanna in solido delle controparti al risarcimento di tutti i danni patiti (e non riconosciuti in primo grado) in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29/05/2013, alle ore
20.30 circa, sulla S.S. 658 Potenza-Melfi, all'altezza del Km 9+080, tra l'autocarro Mitsubishi L200, di proprietà della società appellante, e il veicolo Alfa Giulietta di proprietà e condotta da , Controparte_3
assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
1.1. In punto di fatto, gli appellanti rappresentavano che il sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa di , il quale – percorrendo Controparte_3
a bordo della propria autovettura la S.S. 658 con direzione Melfi-Potenza
– oltrepassava in velocità una colonna di auto ferme dinanzi a sé e invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, sulla quale marciava l'autocarro di parte appellante, impattando contro di esso e provocando, per l'effetto, danni al veicolo e alla persona del conducente
. Parte_1
1.2. In estrema sintesi, la sentenza conclusiva del procedimento di prime cure (con la quale veniva riconosciuto il concorso di colpa al 50% tra attore e convenuto nella determinazione del sinistro e veniva operata una ulteriore riduzione del danno patrimoniale e non patrimoniale) veniva impugnata, nella presente sede: a) sul rilievo della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre all'accertamento della esclusiva responsabilità del b) per l'erronea liquidazione del CP_3
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danno biologico, che sarebbe avvenuto in violazione dei parametri di cui alla L. n. 57/2001, e di quello patrimoniale, con riferimento al quale non si sarebbe tenuto in debito conto la produzione documentale in atti.
2. Nel presente grado si costituiva soltanto la Controparte_4
deducendo l'infondatezza dell'appello in ragione dei riscontri
[...]
operati dalla Polstrada, confluiti nel relativo verbale in atti.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/12/2024, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. A tal fine, ragioni di ordine logico (prima che giuridico) impongono l'esame del motivo di appello con cui si contesta l'errato governo delle prove e, in sostanza, l'errata individuazione di un concorso di colpa tra il conducente del veicolo attoreo e quello convenuto.
5.1. La fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge uno scontro tra veicoli, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c., sicché è opportuno operare le considerazioni che seguono.
5.1.1. L' art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., un veicolo è “in circolazione” non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. n. 281 del 2015).
5.1.2. La regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., però, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le
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modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria (così ex plurimis Cass. n. 4639 del.2002; Trib. Bari, Sez. III, 15 giugno 2006).
5.1.3. La norma in parola, poi, non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta, dalla quale può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé solo, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (si vedano sul punto Cass. n. 10031 del 2006; n. 29883 del 2008;
n. 18631 del 2015).
In particolare, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che
"l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso" [si vedano Cass. n. 477 del 2003 e
Cass. n. 12444 del 2008; in tempi più recenti l'orientamento è stato confermato: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla
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circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (si confronti Cass. n. 9528 del 2012)].
5.1.4. Ora, se è vero, come accennato, che, in caso di sinistro stradale, la violazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l'eventuale concorso di colpa dell'altro soggetto coinvolto, è altrettanto vero, però, che per quest'ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall'accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all'evento dannoso (si vedano Cass. n. 2834 del 1988; Cass. n. 8622 del 1990; Cass.
n. 1724 del 1998; Cass. n.5226 del 2006; Cass. n. 9550 del 2009; Cass. n.
14064 del 2010; Cass. n. 8885 del 2020; App. Campobasso 10.01.2017;
App. Napoli n. 3246 del 2020; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12884; di recente Cass. ordinanza n. 15152/2023).
L'orientamento testé illustrato trae alimento dal condivisibile convincimento per cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., la regola per la quale l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo – come già rilevato – che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La Suprema Corte ha affermato che il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (come, ad esempio, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione dell'opposta corsia di marcia), l'impossibilità, per l'altro conducente, di fornire la prova
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liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, rischiandosi altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. assuma "l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi" (così Cass. n. 12408 del 2011).
5.1.5. In conclusione, la riferita natura sussidiaria della norma dell'art. 2054, comma secondo, c.p.c. impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato (Cass. n. 9353 del 2019).
5.1.6. Riepilogando e compendiando i principi di elaborazione giurisprudenziale enucleati in subiecta materia, è a dirsi che:
a) la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n.
12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n.
9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884); specularmente, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08);
b) se è vero che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/2004), tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la
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presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n.
1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)" (così Cass., Sez. III, sent.
5/12/2011, n. 26004);
c) la certezza, giudizialmente raggiunta, della colpa nella condotta di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, purché potenzialmente idonea a determinare di per sé sola l'evento, libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).
5.2. Chiarite le coordinate ermeneutiche entro le quali orientare la decisione in parte qua, è d'uopo rilevare come, nel caso di specie, il giudice di pace ha inteso riconoscere un concorso paritario di colpa (ovvero del 50% a carico di ciascun conducente) valorizzando quanto rilevato dalla Polizia
Stradale con il verbale di intervento presente agli atti – nel quale gli agenti accertatori, con accertamento ex post, hanno ricostruito il sinistro imputando al conducente dell'autocarro (ossia l'appellante ) Parte_1
di non aver tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, peraltro in presenza di manto stradale bagnato, e di non esser stato in grado di compiere tutte le manovre richieste per evitare il sinistro, pertanto comminando sanzione per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del
C.d.S.
5.2.1. Ciò posto, quanto alla natura giuridica e all'efficacia probatoria del verbale dell'autorità intervenuta, costituisce orientamento consolidato
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quello per cui a tale atto va conferita efficacia fidefacente (e dunque valore di piena prova sino a querela di falso) soltanto in relazione: i) ai fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro;
ii) alla provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti;
iii) agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Tale fede privilegiata va, invece, esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale e altresì con riguardo alla menzione di circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino,
l'agente non abbia potuto verificare e controllare (Tribunale Patti sez. I,
09/02/2023, n.131; Tribunale Piacenza, sez. I, 20/02/2023 n. 80; Cass., ord.
n. 28149 del 27 settembre 2022; Cass. Sentenza n. 20025 del 06/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Sul punto, particolarmente indicativa si presenta, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione numero 38/2014 del 3 gennaio 2014, che, peraltro, fa espressamente riferimento ad altri significativi precedenti.
In tale pronuncia si legge infatti che è "principio consolidato (tra le tante,
Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Dunque, quante volte i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso (Cass. n. 13195/2013 del
28 maggio 2013).
Ad ogni buon conto, sebbene l'efficacia fidefacente del verbale non possa predicarsi né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico
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ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 29320 del 07/10/2022), è indubbio, nondimeno, che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il P.U. segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti,
“[...] i verbali, per la loro natura di atto pubblico, presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916); anche di recente, infatti, si è ribadito, da parte della Corte della nomofilachia, che “[…] il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
5.2.2. In applicazione di tali principi di diritto, nel caso di specie mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla compagnia assicurativa appellata, la ricostruzione tecnica del sinistro operata dagli agenti accertatori (intervenuti successivamente al sinistro) non poteva ritenersi coperta dall'efficacia fidefacente dell'atto pubblico, in quanto i pubblici ufficiali, intervenuti in seguito al sinistro, ne hanno operato una ricostruzione sulla base di elementi indiziari raccolti successivamente e sottoposti ad una valutazione che, non fondata su elementi obiettivi incontrovertibili, inevitabilmente ha implicato un margine soggettivo di accertamento, come tale opinabile.
Dunque, non era necessaria la proposizione di una querela di falso, dovendosi piuttosto, da parte degli attori (oggi appellanti), offrire una specifica prova contraria idonea a superare anche quella intrinseca attendibilità che connota il verbale, quale atto pubblico.
5.3. Ebbene, nel caso di specie tale prova poteva (e doveva) dirsi validamente raggiunta in ragione della testimonianza di Testimone_1
e delle dichiarazioni confessorie rese da nel corso Controparte_3
dell'interrogatorio formale deferitogli.
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5.3.1. Quest'ultimo, infatti, ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità nella causazione del sinistro chiarendo di essersi spostato nell'avversa corsia di marcia (occupata dal veicolo attoreo) per evitare l'impatto con un'autovettura ferma sulla sua corsia (con direzione Melfi-
Potenza); in particolare, il convenuto (oggi appellato contumace) ha testualmente riferito: "Procedevo in direzione Melfi - Potenza allorquando,
a seguito di un incidente da poco verificatosi, mi sono trovato un'auto Fiat
Panda ferma sulla mia corsia di marcia. Azionai il sistema frenante e per evitare di impattare l'autovettura Fiat Panda mi spostavo sul centro della carreggiata, così impattando l'autocarro condotto da , Parte_1
proveniente dalla corsia opposta. La strada era viscida perché appena piovuto”.
5.3.2. Tali dichiarazioni – la cui natura confessoria avrebbe, già di per sé, potuto orientare la decisione di primo grado – è stata ulteriormente corroborata dalla testimonianza di il quale, escusso Testimone_1
all'udienza del 09/07/2015, nel riferire la dinamica del sinistro, ha dichiarato testualmente: “Ero presente in quanto mi dirigevo da Melfi con direzione Potenza. Era da poco accaduto un sinistro ed io ero incolonnato unitamente ad un'altra autovettura, allorquando un'Alfa di colore bianco ha superato le autovetture in colonna e trovandosi una Panda sulla sua corsia di marcia ferma (ferma per assistere all'incidente) per evitare
l'impatto è andata e finire sulla corsia di marcia opposta, così impattando con l'autocarro condotto da . Sono sceso dalla mia Parte_1
autovettura per prestare soccorso ed ho visto che il conducente dell'autocarro indossava la cintura di sicurezza e non riusciva ad uscire dall'autovettura. Ho assistito all'arrivo dell'autoambulanza che ha soccorso il e l'hanno trasportato in ospedale”. Parte_1
5.3.4. Ebbene, le prove orali convergono inequivocabilmente nel dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il sinistro si è verificato nella corsia di marcia della parte appellante, la quale si è vista invadere la propria corsia dal veicolo condotto da CP_3
il quale, dopo aver superato una colonna di veicoli fermi,
[...] tentando di evitare l'impatto con un'autovettura (Fiat Panda) ferma sul
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proprio senso di marcia (direzione Melfi-Potenza) si spostava nella corsia inversa.
5.3.5. Sono stati, all'evidenza, offerti elementi idonei a smentire e superare la ricostruzione rinvenibile dal verbale della Polstrada, e a tal fine può essere valorizzato anche l'annullamento di quest'ultimo in sede giurisdizionale, proprio sul presupposto dell'assenza di fede privilegiata in relazione alla ricostruzione del sinistro e della credibilità della ricostruzione alternativa offerta dagli odierni appellanti.
Sul punto è appena il caso di rilevare come, indubbio il fatto che l'annullamento del verbale non possa dispiegare efficacia di giudicato esterno tra le parti del presente giudizio, è nondimeno possibile valorizzare tale circostanza quale argomento di prova, valutabile ex art. 116 c.p.c. in uno con le ulteriori risultanze istruttorie in atti.
5.4. Ciò posto, la corretta ricostruzione degli eventi vale a individuare in capo all'appellato contumace la responsabilità esclusiva Controparte_3
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, risultando la sua condotta (consistita nell'invasione della corsia di marcia opposta, peraltro a seguito di un sorpasso imprudente) eziologicamente idonea, di per sé sola, alla causazione del sinistro;
ne consegue che, dovendosi risultare superata la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 c.c., l'appello si apprezza fondato sul punto, e pertanto la sentenza quivi impugnata va riformata nel senso che va escluso il concorso di colpa.
6. Venendo al motivo d'appello con cui si contesta la liquidazione del danno biologico (sulla premessa della piena utilizzabilità delle risultanze della CTU espletata in primo grado, non essendo stata articolata alcuna doglianza sul punto), occorre rilevare quanto segue.
6.1. Anzitutto, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nel 3%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 c.t, per come aggiornata con l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato
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sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
6.1. Ciò posto, nel caso di specie, applicando i parametri tabellari odierni
(ossia aggiornati al 2024), considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (anni 59) e i riscontri operati dal CTU (danno biologico del 3% e
20 gg. di I.T.P. all'80, al 50 e al 25%) si giungerebbe alla seguente liquidazione: € 2.574,76 per danno biologico permanente ed € 1.657,20 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 4.231,96, oltre l'importo di
253,86 per spese mediche documentate e riconosciute anche dal CTU (in relazione al quale si statuirà infra).
6.2. Orbene, tale somma all'evidenza supera l'importo richiesto dagli appellanti a titolo di danno biologico (epurato dall'importo per le spese mediche), quantificato in € 3.573,18, e dunque soltanto sino a tale somma potrà riconoscersi il risarcimento.
6.2.1. Tanto in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che preclude al giudice di travalicare, anche quantitativamente, i confini della domanda allorquando, anche in ragione degli esiti dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della
"aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso (v. Cass. civ., sentenza n. 22330 del
26/09/2017), tali da rendere irrilevante anche la clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura" degli importi a concedersi.
6.2.2. Nel caso di specie, non solo l'espletata CTU consente una puntuale quantificazione degli importi di spettanza, ma si apprezza altresì l'assenza, negli scritti difensivi di parte appellante e nelle relative conclusioni, della suddetta clausola di salvaguardia, piuttosto rinvenendosi la richiesta di condanna alla somma puntualmente e specificamente indicata.
Con la conseguenza che, in applicazione dei suesposti principi, a favore degli appellanti può liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno biologico sia permanente che temporaneo, soltanto la somma complessiva di €
3.573,18.
6.3. A questo punto occorre, tuttavia, tener conto del fatto che l'appellata ha provveduto, in data 09/01/2014, a Controparte_5
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versare all'appellante la somma, a titolo risarcitorio, di € 600,00, accettata dal in 15/01/2014 data a titolo di acconto sul maggior danno da Parte_1
lui subito.
6.3.1. Ebbene, la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. n.
1637/2020, n. 6619/18, n. 25817/17, n. 9950/17).
6.3.2. Effettuando le predette operazioni, si ottiene che il credito risarcitorio di € 3.573,18, devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), è pari ad €
2.945,74, mentre l'acconto di € 600,00 pagato il 15/01/2014, devalutato alla data dell'illecito, è pari ad € 494,64.
Operando la differenza tra i due importi si ottiene che il capitale spettante, alla data dell'illecito, era pari ad € 2.451,10 (€ 2.945,74 - € 494,64).
6.3.3. Calcolando, infine, gli interessi legali al tasso p.t. vigente e la rivalutazione monetaria secondo il criterio sub c), si ottiene che il capitale devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), pari ad € 2.945,74, rivalutato anno per anno e addizionato agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'illecito e il versamento dell'acconto (15/01/2014), ha prodotto l'importo di € 56,76, mentre la risultante della detrazione dell'acconto (devalutato) al predetto capitale, ovvero l'importo di €
2.451,10, rivalutata anno per anno e addizionata agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'acconto (15/01/2014) e la data della liquidazione (28/02/2025, in quanto l'indice ISTAT di Marzo sarà pubblicato dall'ISTAT il 16 Aprile 2025), ha prodotto l'importo di €
849,99.
6.3.4. Detti importi, cumulati con la somma di € 2.451,10, quale risultante della detrazione, dal capitale spettante a titolo risarcitorio, dell'acconto
13 Proc. n. 3007/2016 R.G.
rilasciato dall'assicurazione, entrambi devalutati al momento dell'illecito, andranno a costituire il credito risarcitorio finale vantato dall'attore, pari ad
€ 3.357,85 (€ 2.451,10 + € 56,76 + 849,99).
6.4. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma finale (ossia, in ragione di quanto osservato, già considerato l'importo versato a tal fine in sede stragiudiziale) di € 3.357,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
7. Venendo al motivo di appello relativo alla liquidazione del danno patrimoniale (relativo al danneggiamento dell'autocarro Mitsubishi targato
BH807ET), gli istanti lamentano che il primo Giudice ha liquidato, ingiustamente, a tal titolo la sola somma di € 1500,00, detraendo dall'ammontare di € 7.000,00 (somma determinata in via equitativa) il 50%
a titolo di concorso di colpa dell'attore (e dunque € Parte_1
3500,00), nonché l'acconto di € 2.000,00 versato dalla compagnia assicuratrice prima del giudizio;
tale liquidazione, a dire degli appellanti, sarebbe errata non solo con riguardo all'indebita applicazione del concorso di colpa, bensì anche in quanto non avrebbe correttamente valorizzato le prove – orali e documentali – articolate sul punto.
7.1. Orbene, in ragione di quanto supra osservato ai punti 5. e ss. della motivazione, tale motivo di appello è senz'altro da accogliere quanto al profilo del concorso colposo, che va escluso.
7.2. Ciò posto, si ritiene fondato anche l'ulteriore profilo di doglianza, afferente alla determinazione in concreto della somma spettante a titolo di danno materiale.
7.2.1. Anzitutto è a dirsi che l'art. 1226 c.c. codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice
(Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass.
n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021;
Cass. n. 8941/2022), e ciò in ragione del fatto che la liquidazione equitativa
è esclusivamente funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito, al fine di assicurare l'effettività della tutela
14 Proc. n. 3007/2016 R.G.
risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova (Cass. n.
13288/2007).
7.2.2. Ebbene, nel caso di specie, l'impiego, da parte del primo giudice, di tale potere risulta improprio, in quanto l'istante ha offerto in primo grado elementi probatori a supporto della qualificazione del danno mediante il preventivo relativo ai costi di riparazione (peraltro confermato in sede testimoniale dal suo autore) e le fotografie ritraenti le condizioni del veicolo danneggiato, in uno con la fattura (di € 9.000,00) relativa all'acquisto del veicolo incidentato, avvenuto soltanto un anno prima del sinistro;
lo stesso verbale della Polstrada, utilizzato dal primo giudice quale fondamento del proprio convincimento, sottolinea il carattere notevole dei danni subiti.
7.2.3. Ebbene, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte
15 Proc. n. 3007/2016 R.G.
avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.2.4. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si desume che il primo giudice ha fatto erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto ha ritenuto di non valorizzare l'efficacia probatoria del preventivo prodotto dall'attore (il quale, peraltro, si presenta dettagliato, in quanto contenente la puntuale indicazione delle parti danneggiate, i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera) nonostante lo stesso fosse corroborato da ulteriori elementi di prova a sostegno: il preventivo ha avuto conferma con la testimonianza raccolta all'udienza del 09/07/2015, nella cui sede il titolare dell'officina ne ha confermato il contenuto, affermando che i danni per la riparazione ammontavano a € 11.566,00 oltre VA al 22% e che il costo della riparazione era antieconomica, per cui la società Controparte_1
non ha fatto riparare il mezzo.
[...]
A ciò aggiungasi l'ulteriore elemento, valorizzabile ai fini della quantificazione del danno, della fattura allegata con riferimento all'acquisto di tale veicolo, intervenuto a distanza di un solo anno antecedente al sinistro.
7.2.5. Ne deriva che si presenta erronea – in quanto disancorata dal patrimonio istruttorio acquisito – la determinazione dell'importo di €
7.000,00, in luogo di € 9.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e pertanto la sentenza va riformata anche sul punto.
7.3. Al fine di operare la corretta liquidazione occorre, anche stavolta, tener conto del fatto che, in sede stragiudiziale, gli appellanti hanno ricevuto la somma di € 2.300,00, trattenuta in data 15/11/2013 a titolo di acconto sul maggior avere.
Orbene, applicando le medesime coordinate ermeneutiche e le relative operazioni di conteggio di cui al punto 6.3. e ss. della motivazione, si ottiene che il credito risarcitorio di € 9.000,00, devalutato alla data del sinistro (29/05/2013) è pari ad € 7.419,62, mentre l'acconto di € 2.300,00 pagato il 15/11/2013, devalutato alla data dell'illecito, è pari ad € 1.896,13.
Operando la differenza tra i due importi si ottiene che il danno, alla data dell'illecito, era pari ad € 5.523,49 (€ 7.419,62- € 1.896,13).
16 Proc. n. 3007/2016 R.G.
il capitale devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), ossia € Pt_3
7.419,62, rivalutato anno per anno e addizionato agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'illecito e il versamento dell'acconto
(15/11/2013), ha prodotto l'importo di € 78,89 a titolo di rivalutazione e interessi, mentre la risultante della detrazione dell'acconto (devalutato) al predetto capitale, ovvero l'importo di € 5.523,49, rivalutata anno per anno e addizionata agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'acconto (04/10/2011) e la data della liquidazione (28/02/2025, in quanto l'indice ISTAT di Marzo sarà pubblicato dall'ISTAT il 16 Aprile
2025), ha prodotto l'importo di € 1.964,33.
Detti importi, cumulati con la somma di € 5.523,49, quale risultante della detrazione, dal capitale spettante a titolo risarcitorio, dell'acconto rilasciato dall'assicurazione, entrambi devalutati al momento dell'illecito, andranno a costituire il credito risarcitorio finale vantato dall'attore, pari ad €
7.566,17 (€ 5.523,49 + € 78,89 + € 1.964,33).
7.4. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma finale (ossia, in ragione di quanto osservato, già considerato l'importo versato a tal fine in sede stragiudiziale) di € 7.566,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
8. A tale somma, infine, va aggiunto l'importo di € 253,86 per spese mediche documentate, al cui pagamento vanno condannati gli appellati in solido, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi
(ossia date delle fatture e delle ricevute di pagamento in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo.
9. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali
(Cass. n. 27606/2019), talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum (scaglione da € 5.201
a € 26.000) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado
17 Proc. n. 3007/2016 R.G.
di giudizio, perché non svolta, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari in entrambi i giudizi.
Le spese della CTU di primo grado possono essere allocate a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
3007/2016 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati e Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti,
[...] delle somme di: a) € 3.357,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 7.566,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'autocarro Mitsubishi targato BH807ET; c) €
253,86 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi (ossia date delle fatture e delle ricevute di pagamento in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza e, da tale ultima data, interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo;
2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in €
€ 281,98 per spese vive ed € 2.090,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 395,18 per spese vive ed € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, ai procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Pone le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 27/02/2025
Il Giudice
18 Proc. n. 3007/2016 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
19
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice, dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 in data 08/09/2016 al numero 3007/2016 R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 386/2016 depositata il 28/06/2016 a definizione del giudizio n.
554/2015 R.G.
TRA
(C.F. ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante della società Controparte_1
P.VA , rappresentati e difesi, giusta procura a
[...] P.VA_1 margine dell'atto di appello, dagli Avv.ti Antonio Murano e Vincenzo
Paolino, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in
Vulture (PZ) alla via Galliano Pal. Parte_2
APPELLANTE
E in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ercole Trerotola, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Potenza alla via Nazario Sauro n. 102;
APPELLATO
NONCHÉ
, domiciliato in Rovico (CS) alla via G. Controparte_3
Garibaldi n. 11
APPELLATO CONTUMACE
1 Proc. n. 3007/2016 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'11/12/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1
e la società di cui egli è legale rappresentante, ovvero Controparte_1 convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
[...]
Tribunale, la e onde Controparte_2 Controparte_3
conseguire la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
386/2016, depositata il 28/06/2016 a definizione del giudizio n. 554/2015
R.G., e per l'effetto sentir pronunciare la condanna in solido delle controparti al risarcimento di tutti i danni patiti (e non riconosciuti in primo grado) in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29/05/2013, alle ore
20.30 circa, sulla S.S. 658 Potenza-Melfi, all'altezza del Km 9+080, tra l'autocarro Mitsubishi L200, di proprietà della società appellante, e il veicolo Alfa Giulietta di proprietà e condotta da , Controparte_3
assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2
1.1. In punto di fatto, gli appellanti rappresentavano che il sinistro si fosse verificato per esclusiva colpa di , il quale – percorrendo Controparte_3
a bordo della propria autovettura la S.S. 658 con direzione Melfi-Potenza
– oltrepassava in velocità una colonna di auto ferme dinanzi a sé e invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso, sulla quale marciava l'autocarro di parte appellante, impattando contro di esso e provocando, per l'effetto, danni al veicolo e alla persona del conducente
. Parte_1
1.2. In estrema sintesi, la sentenza conclusiva del procedimento di prime cure (con la quale veniva riconosciuto il concorso di colpa al 50% tra attore e convenuto nella determinazione del sinistro e veniva operata una ulteriore riduzione del danno patrimoniale e non patrimoniale) veniva impugnata, nella presente sede: a) sul rilievo della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, che avrebbero dovuto condurre all'accertamento della esclusiva responsabilità del b) per l'erronea liquidazione del CP_3
2 Proc. n. 3007/2016 R.G.
danno biologico, che sarebbe avvenuto in violazione dei parametri di cui alla L. n. 57/2001, e di quello patrimoniale, con riferimento al quale non si sarebbe tenuto in debito conto la produzione documentale in atti.
2. Nel presente grado si costituiva soltanto la Controparte_4
deducendo l'infondatezza dell'appello in ragione dei riscontri
[...]
operati dalla Polstrada, confluiti nel relativo verbale in atti.
3. La causa, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza dell'11/12/2024, veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. A tal fine, ragioni di ordine logico (prima che giuridico) impongono l'esame del motivo di appello con cui si contesta l'errato governo delle prove e, in sostanza, l'errata individuazione di un concorso di colpa tra il conducente del veicolo attoreo e quello convenuto.
5.1. La fattispecie posta all'attenzione del giudicante involge uno scontro tra veicoli, e pertanto viene in rilievo la norma di cui all'art. 2054 c.c., sicché è opportuno operare le considerazioni che seguono.
5.1.1. L' art. 2054, primo comma, c.c. stabilisce che “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il secondo comma, dipoi, pone una presunzione legale nello stabilire che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ai sensi dell'art. 2054 c.c., un veicolo è “in circolazione” non solo quando sia in marcia ma anche se sosti in luoghi ove si svolga il traffico veicolare, sicché va qualificato come “scontro” qualsiasi urto tra due (o più) veicoli in marcia ovvero tra uno in moto ed uno fermo (Cass. n. 281 del 2015).
5.1.2. La regola di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., però, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le
3 Proc. n. 3007/2016 R.G.
modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta presunzione serba, dunque, la funzione di regola sussidiaria (così ex plurimis Cass. n. 4639 del.2002; Trib. Bari, Sez. III, 15 giugno 2006).
5.1.3. La norma in parola, poi, non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta, dalla quale può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla concreta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta, di per sé solo, il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054
c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (si vedano sul punto Cass. n. 10031 del 2006; n. 29883 del 2008;
n. 18631 del 2015).
In particolare, la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che
"l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso" [si vedano Cass. n. 477 del 2003 e
Cass. n. 12444 del 2008; in tempi più recenti l'orientamento è stato confermato: “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla
4 Proc. n. 3007/2016 R.G.
circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (si confronti Cass. n. 9528 del 2012)].
5.1.4. Ora, se è vero, come accennato, che, in caso di sinistro stradale, la violazione commessa da un conducente non dispensa il giudice dal verificare l'eventuale concorso di colpa dell'altro soggetto coinvolto, è altrettanto vero, però, che per quest'ultimo la prova liberatoria può scaturire anche in modo indiretto dall'accertamento che la condotta del conducente trasgressore è legata da un esclusivo rapporto di causa-effetto all'evento dannoso (si vedano Cass. n. 2834 del 1988; Cass. n. 8622 del 1990; Cass.
n. 1724 del 1998; Cass. n.5226 del 2006; Cass. n. 9550 del 2009; Cass. n.
14064 del 2010; Cass. n. 8885 del 2020; App. Campobasso 10.01.2017;
App. Napoli n. 3246 del 2020; Cassazione civile sez. III, 13/05/2021,
n.12884; di recente Cass. ordinanza n. 15152/2023).
L'orientamento testé illustrato trae alimento dal condivisibile convincimento per cui, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., la regola per la quale l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro (all'uopo occorrendo – come già rilevato – che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere intesa nel senso che, anche quando questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare l'evento, l'apporto causale colposo dell'altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
La Suprema Corte ha affermato che il principio secondo il quale, in tema di scontro tra veicoli e di applicazione dell'art. 2054 c.c., ove sia stato accertato in concreto che uno dei due conducenti ha tenuto una condotta inequivocabilmente idonea a cagionare il danno (come, ad esempio, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente invasione dell'opposta corsia di marcia), l'impossibilità, per l'altro conducente, di fornire la prova
5 Proc. n. 3007/2016 R.G.
liberatoria non implica l'automatico addebito a quest'ultimo di un concorso di colpa, rischiandosi altrimenti che l'applicazione dell'art. 2054 c.c. assuma "l'impropria valenza di clausola limitativa della responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi" (così Cass. n. 12408 del 2011).
5.1.5. In conclusione, la riferita natura sussidiaria della norma dell'art. 2054, comma secondo, c.p.c. impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato (Cass. n. 9353 del 2019).
5.1.6. Riepilogando e compendiando i principi di elaborazione giurisprudenziale enucleati in subiecta materia, è a dirsi che:
a) la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'articolo 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (v Cass., 7/6/2011, n.
12408; Cass., 5/12/2011, n. 26004. E, conformemente, Cass., 4/4/2019, n.
9353; Cass., 13/5/2021, n. 12884); specularmente, la norma non può trovare applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro (cfr. Cass. n. 29883/08);
b) se è vero che, in tema di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti, di norma, non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/2004), tuttavia, una volta che, valutando le condotte di guida di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la
6 Proc. n. 3007/2016 R.G.
presunzione di concorso di colpa dell'articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n. 11772/06, n.
1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro - da parte del giudice - e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale (cfr. Cass. n. 456/05)" (così Cass., Sez. III, sent.
5/12/2011, n. 26004);
c) la certezza, giudizialmente raggiunta, della colpa nella condotta di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli, purché potenzialmente idonea a determinare di per sé sola l'evento, libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, 2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408).
5.2. Chiarite le coordinate ermeneutiche entro le quali orientare la decisione in parte qua, è d'uopo rilevare come, nel caso di specie, il giudice di pace ha inteso riconoscere un concorso paritario di colpa (ovvero del 50% a carico di ciascun conducente) valorizzando quanto rilevato dalla Polizia
Stradale con il verbale di intervento presente agli atti – nel quale gli agenti accertatori, con accertamento ex post, hanno ricostruito il sinistro imputando al conducente dell'autocarro (ossia l'appellante ) Parte_1
di non aver tenuto una velocità consona allo stato dei luoghi, peraltro in presenza di manto stradale bagnato, e di non esser stato in grado di compiere tutte le manovre richieste per evitare il sinistro, pertanto comminando sanzione per violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del
C.d.S.
5.2.1. Ciò posto, quanto alla natura giuridica e all'efficacia probatoria del verbale dell'autorità intervenuta, costituisce orientamento consolidato
7 Proc. n. 3007/2016 R.G.
quello per cui a tale atto va conferita efficacia fidefacente (e dunque valore di piena prova sino a querela di falso) soltanto in relazione: i) ai fatti accertati dagli agenti relativamente alla fase statica del sinistro;
ii) alla provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese dalle parti;
iii) agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Tale fede privilegiata va, invece, esclusa per i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale e altresì con riguardo alla menzione di circostanze relative a fatti che, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino,
l'agente non abbia potuto verificare e controllare (Tribunale Patti sez. I,
09/02/2023, n.131; Tribunale Piacenza, sez. I, 20/02/2023 n. 80; Cass., ord.
n. 28149 del 27 settembre 2022; Cass. Sentenza n. 20025 del 06/10/2016;
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
Sul punto, particolarmente indicativa si presenta, ex multis, la sentenza della Corte di Cassazione numero 38/2014 del 3 gennaio 2014, che, peraltro, fa espressamente riferimento ad altri significativi precedenti.
In tale pronuncia si legge infatti che è "principio consolidato (tra le tante,
Cass., 9 settembre 2008, n. 22662; Cass., 19 aprile 2010, n. 9251; Cass., 9 marzo 2012, n. 3787) quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti".
Dunque, quante volte i fatti riferiti dai pubblici ufficiali autori del rapporto si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale non implicante margini di apprezzamento, per infirmarne la valenza di piena prova occorre la querela di falso (Cass. n. 13195/2013 del
28 maggio 2013).
Ad ogni buon conto, sebbene l'efficacia fidefacente del verbale non possa predicarsi né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico
8 Proc. n. 3007/2016 R.G.
ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento (Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 29320 del 07/10/2022), è indubbio, nondimeno, che, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che il P.U. segnali di avere accertato nel corso dell'indagine per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti,
“[...] i verbali, per la loro natura di atto pubblico, presentano pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. S.U. 3.2.1996, n. 916); anche di recente, infatti, si è ribadito, da parte della Corte della nomofilachia, che “[…] il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. Sez.
3, Ordinanza n. 10376 del 17/04/2024).
5.2.2. In applicazione di tali principi di diritto, nel caso di specie mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla compagnia assicurativa appellata, la ricostruzione tecnica del sinistro operata dagli agenti accertatori (intervenuti successivamente al sinistro) non poteva ritenersi coperta dall'efficacia fidefacente dell'atto pubblico, in quanto i pubblici ufficiali, intervenuti in seguito al sinistro, ne hanno operato una ricostruzione sulla base di elementi indiziari raccolti successivamente e sottoposti ad una valutazione che, non fondata su elementi obiettivi incontrovertibili, inevitabilmente ha implicato un margine soggettivo di accertamento, come tale opinabile.
Dunque, non era necessaria la proposizione di una querela di falso, dovendosi piuttosto, da parte degli attori (oggi appellanti), offrire una specifica prova contraria idonea a superare anche quella intrinseca attendibilità che connota il verbale, quale atto pubblico.
5.3. Ebbene, nel caso di specie tale prova poteva (e doveva) dirsi validamente raggiunta in ragione della testimonianza di Testimone_1
e delle dichiarazioni confessorie rese da nel corso Controparte_3
dell'interrogatorio formale deferitogli.
9 Proc. n. 3007/2016 R.G.
5.3.1. Quest'ultimo, infatti, ha sostanzialmente ammesso la propria responsabilità nella causazione del sinistro chiarendo di essersi spostato nell'avversa corsia di marcia (occupata dal veicolo attoreo) per evitare l'impatto con un'autovettura ferma sulla sua corsia (con direzione Melfi-
Potenza); in particolare, il convenuto (oggi appellato contumace) ha testualmente riferito: "Procedevo in direzione Melfi - Potenza allorquando,
a seguito di un incidente da poco verificatosi, mi sono trovato un'auto Fiat
Panda ferma sulla mia corsia di marcia. Azionai il sistema frenante e per evitare di impattare l'autovettura Fiat Panda mi spostavo sul centro della carreggiata, così impattando l'autocarro condotto da , Parte_1
proveniente dalla corsia opposta. La strada era viscida perché appena piovuto”.
5.3.2. Tali dichiarazioni – la cui natura confessoria avrebbe, già di per sé, potuto orientare la decisione di primo grado – è stata ulteriormente corroborata dalla testimonianza di il quale, escusso Testimone_1
all'udienza del 09/07/2015, nel riferire la dinamica del sinistro, ha dichiarato testualmente: “Ero presente in quanto mi dirigevo da Melfi con direzione Potenza. Era da poco accaduto un sinistro ed io ero incolonnato unitamente ad un'altra autovettura, allorquando un'Alfa di colore bianco ha superato le autovetture in colonna e trovandosi una Panda sulla sua corsia di marcia ferma (ferma per assistere all'incidente) per evitare
l'impatto è andata e finire sulla corsia di marcia opposta, così impattando con l'autocarro condotto da . Sono sceso dalla mia Parte_1
autovettura per prestare soccorso ed ho visto che il conducente dell'autocarro indossava la cintura di sicurezza e non riusciva ad uscire dall'autovettura. Ho assistito all'arrivo dell'autoambulanza che ha soccorso il e l'hanno trasportato in ospedale”. Parte_1
5.3.4. Ebbene, le prove orali convergono inequivocabilmente nel dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il sinistro si è verificato nella corsia di marcia della parte appellante, la quale si è vista invadere la propria corsia dal veicolo condotto da CP_3
il quale, dopo aver superato una colonna di veicoli fermi,
[...] tentando di evitare l'impatto con un'autovettura (Fiat Panda) ferma sul
10 Proc. n. 3007/2016 R.G.
proprio senso di marcia (direzione Melfi-Potenza) si spostava nella corsia inversa.
5.3.5. Sono stati, all'evidenza, offerti elementi idonei a smentire e superare la ricostruzione rinvenibile dal verbale della Polstrada, e a tal fine può essere valorizzato anche l'annullamento di quest'ultimo in sede giurisdizionale, proprio sul presupposto dell'assenza di fede privilegiata in relazione alla ricostruzione del sinistro e della credibilità della ricostruzione alternativa offerta dagli odierni appellanti.
Sul punto è appena il caso di rilevare come, indubbio il fatto che l'annullamento del verbale non possa dispiegare efficacia di giudicato esterno tra le parti del presente giudizio, è nondimeno possibile valorizzare tale circostanza quale argomento di prova, valutabile ex art. 116 c.p.c. in uno con le ulteriori risultanze istruttorie in atti.
5.4. Ciò posto, la corretta ricostruzione degli eventi vale a individuare in capo all'appellato contumace la responsabilità esclusiva Controparte_3
in ordine alla causazione del sinistro per cui è causa, risultando la sua condotta (consistita nell'invasione della corsia di marcia opposta, peraltro a seguito di un sorpasso imprudente) eziologicamente idonea, di per sé sola, alla causazione del sinistro;
ne consegue che, dovendosi risultare superata la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054 c.c., l'appello si apprezza fondato sul punto, e pertanto la sentenza quivi impugnata va riformata nel senso che va escluso il concorso di colpa.
6. Venendo al motivo d'appello con cui si contesta la liquidazione del danno biologico (sulla premessa della piena utilizzabilità delle risultanze della CTU espletata in primo grado, non essendo stata articolata alcuna doglianza sul punto), occorre rilevare quanto segue.
6.1. Anzitutto, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità (quantificate nel 3%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 c.t, per come aggiornata con l'ultimo D.M. 16/07/2024, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato
11 Proc. n. 3007/2016 R.G.
sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
6.1. Ciò posto, nel caso di specie, applicando i parametri tabellari odierni
(ossia aggiornati al 2024), considerata l'età dell'attore al momento del sinistro (anni 59) e i riscontri operati dal CTU (danno biologico del 3% e
20 gg. di I.T.P. all'80, al 50 e al 25%) si giungerebbe alla seguente liquidazione: € 2.574,76 per danno biologico permanente ed € 1.657,20 per danno biologico temporaneo, per un totale di € 4.231,96, oltre l'importo di
253,86 per spese mediche documentate e riconosciute anche dal CTU (in relazione al quale si statuirà infra).
6.2. Orbene, tale somma all'evidenza supera l'importo richiesto dagli appellanti a titolo di danno biologico (epurato dall'importo per le spese mediche), quantificato in € 3.573,18, e dunque soltanto sino a tale somma potrà riconoscersi il risarcimento.
6.2.1. Tanto in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che preclude al giudice di travalicare, anche quantitativamente, i confini della domanda allorquando, anche in ragione degli esiti dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della
"aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso (v. Cass. civ., sentenza n. 22330 del
26/09/2017), tali da rendere irrilevante anche la clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura" degli importi a concedersi.
6.2.2. Nel caso di specie, non solo l'espletata CTU consente una puntuale quantificazione degli importi di spettanza, ma si apprezza altresì l'assenza, negli scritti difensivi di parte appellante e nelle relative conclusioni, della suddetta clausola di salvaguardia, piuttosto rinvenendosi la richiesta di condanna alla somma puntualmente e specificamente indicata.
Con la conseguenza che, in applicazione dei suesposti principi, a favore degli appellanti può liquidarsi, a titolo di risarcimento del danno biologico sia permanente che temporaneo, soltanto la somma complessiva di €
3.573,18.
6.3. A questo punto occorre, tuttavia, tener conto del fatto che l'appellata ha provveduto, in data 09/01/2014, a Controparte_5
12 Proc. n. 3007/2016 R.G.
versare all'appellante la somma, a titolo risarcitorio, di € 600,00, accettata dal in 15/01/2014 data a titolo di acconto sul maggior danno da Parte_1
lui subito.
6.3.1. Ebbene, la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito;
b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023; Cass. n.
1637/2020, n. 6619/18, n. 25817/17, n. 9950/17).
6.3.2. Effettuando le predette operazioni, si ottiene che il credito risarcitorio di € 3.573,18, devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), è pari ad €
2.945,74, mentre l'acconto di € 600,00 pagato il 15/01/2014, devalutato alla data dell'illecito, è pari ad € 494,64.
Operando la differenza tra i due importi si ottiene che il capitale spettante, alla data dell'illecito, era pari ad € 2.451,10 (€ 2.945,74 - € 494,64).
6.3.3. Calcolando, infine, gli interessi legali al tasso p.t. vigente e la rivalutazione monetaria secondo il criterio sub c), si ottiene che il capitale devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), pari ad € 2.945,74, rivalutato anno per anno e addizionato agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'illecito e il versamento dell'acconto (15/01/2014), ha prodotto l'importo di € 56,76, mentre la risultante della detrazione dell'acconto (devalutato) al predetto capitale, ovvero l'importo di €
2.451,10, rivalutata anno per anno e addizionata agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'acconto (15/01/2014) e la data della liquidazione (28/02/2025, in quanto l'indice ISTAT di Marzo sarà pubblicato dall'ISTAT il 16 Aprile 2025), ha prodotto l'importo di €
849,99.
6.3.4. Detti importi, cumulati con la somma di € 2.451,10, quale risultante della detrazione, dal capitale spettante a titolo risarcitorio, dell'acconto
13 Proc. n. 3007/2016 R.G.
rilasciato dall'assicurazione, entrambi devalutati al momento dell'illecito, andranno a costituire il credito risarcitorio finale vantato dall'attore, pari ad
€ 3.357,85 (€ 2.451,10 + € 56,76 + 849,99).
6.4. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma finale (ossia, in ragione di quanto osservato, già considerato l'importo versato a tal fine in sede stragiudiziale) di € 3.357,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
7. Venendo al motivo di appello relativo alla liquidazione del danno patrimoniale (relativo al danneggiamento dell'autocarro Mitsubishi targato
BH807ET), gli istanti lamentano che il primo Giudice ha liquidato, ingiustamente, a tal titolo la sola somma di € 1500,00, detraendo dall'ammontare di € 7.000,00 (somma determinata in via equitativa) il 50%
a titolo di concorso di colpa dell'attore (e dunque € Parte_1
3500,00), nonché l'acconto di € 2.000,00 versato dalla compagnia assicuratrice prima del giudizio;
tale liquidazione, a dire degli appellanti, sarebbe errata non solo con riguardo all'indebita applicazione del concorso di colpa, bensì anche in quanto non avrebbe correttamente valorizzato le prove – orali e documentali – articolate sul punto.
7.1. Orbene, in ragione di quanto supra osservato ai punti 5. e ss. della motivazione, tale motivo di appello è senz'altro da accogliere quanto al profilo del concorso colposo, che va escluso.
7.2. Ciò posto, si ritiene fondato anche l'ulteriore profilo di doglianza, afferente alla determinazione in concreto della somma spettante a titolo di danno materiale.
7.2.1. Anzitutto è a dirsi che l'art. 1226 c.c. codifica uno strumento di liquidazione del danno rimesso al prudente apprezzamento del giudice
(Cass. n. 1636/2020), il cui esercizio è, però, limitato ai soli casi in cui, provata l'effettiva esistenza di danni risarcibili (Cass. n. 20889/2016; Cass.
n. 4310/2018), risulti obiettivamente impossibile o eccessivamente difficile provare il nocumento nel suo preciso ammontare (Cass. n. 2831/2021;
Cass. n. 8941/2022), e ciò in ragione del fatto che la liquidazione equitativa
è esclusivamente funzionale a sopperire alle difficoltà di quantificazione del pregiudizio patito, al fine di assicurare l'effettività della tutela
14 Proc. n. 3007/2016 R.G.
risarcitoria, ma non assume valenza surrogatoria della prova (Cass. n.
13288/2007).
7.2.2. Ebbene, nel caso di specie, l'impiego, da parte del primo giudice, di tale potere risulta improprio, in quanto l'istante ha offerto in primo grado elementi probatori a supporto della qualificazione del danno mediante il preventivo relativo ai costi di riparazione (peraltro confermato in sede testimoniale dal suo autore) e le fotografie ritraenti le condizioni del veicolo danneggiato, in uno con la fattura (di € 9.000,00) relativa all'acquisto del veicolo incidentato, avvenuto soltanto un anno prima del sinistro;
lo stesso verbale della Polstrada, utilizzato dal primo giudice quale fondamento del proprio convincimento, sottolinea il carattere notevole dei danni subiti.
7.2.3. Ebbene, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte
15 Proc. n. 3007/2016 R.G.
avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
7.2.4. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si desume che il primo giudice ha fatto erronea applicazione dei principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto ha ritenuto di non valorizzare l'efficacia probatoria del preventivo prodotto dall'attore (il quale, peraltro, si presenta dettagliato, in quanto contenente la puntuale indicazione delle parti danneggiate, i costi dei pezzi di ricambio e della manodopera) nonostante lo stesso fosse corroborato da ulteriori elementi di prova a sostegno: il preventivo ha avuto conferma con la testimonianza raccolta all'udienza del 09/07/2015, nella cui sede il titolare dell'officina ne ha confermato il contenuto, affermando che i danni per la riparazione ammontavano a € 11.566,00 oltre VA al 22% e che il costo della riparazione era antieconomica, per cui la società Controparte_1
non ha fatto riparare il mezzo.
[...]
A ciò aggiungasi l'ulteriore elemento, valorizzabile ai fini della quantificazione del danno, della fattura allegata con riferimento all'acquisto di tale veicolo, intervenuto a distanza di un solo anno antecedente al sinistro.
7.2.5. Ne deriva che si presenta erronea – in quanto disancorata dal patrimonio istruttorio acquisito – la determinazione dell'importo di €
7.000,00, in luogo di € 9.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e pertanto la sentenza va riformata anche sul punto.
7.3. Al fine di operare la corretta liquidazione occorre, anche stavolta, tener conto del fatto che, in sede stragiudiziale, gli appellanti hanno ricevuto la somma di € 2.300,00, trattenuta in data 15/11/2013 a titolo di acconto sul maggior avere.
Orbene, applicando le medesime coordinate ermeneutiche e le relative operazioni di conteggio di cui al punto 6.3. e ss. della motivazione, si ottiene che il credito risarcitorio di € 9.000,00, devalutato alla data del sinistro (29/05/2013) è pari ad € 7.419,62, mentre l'acconto di € 2.300,00 pagato il 15/11/2013, devalutato alla data dell'illecito, è pari ad € 1.896,13.
Operando la differenza tra i due importi si ottiene che il danno, alla data dell'illecito, era pari ad € 5.523,49 (€ 7.419,62- € 1.896,13).
16 Proc. n. 3007/2016 R.G.
il capitale devalutato alla data dell'illecito (29/05/2013), ossia € Pt_3
7.419,62, rivalutato anno per anno e addizionato agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'illecito e il versamento dell'acconto
(15/11/2013), ha prodotto l'importo di € 78,89 a titolo di rivalutazione e interessi, mentre la risultante della detrazione dell'acconto (devalutato) al predetto capitale, ovvero l'importo di € 5.523,49, rivalutata anno per anno e addizionata agli interessi legali al tasso vigente pro tempore tra la data dell'acconto (04/10/2011) e la data della liquidazione (28/02/2025, in quanto l'indice ISTAT di Marzo sarà pubblicato dall'ISTAT il 16 Aprile
2025), ha prodotto l'importo di € 1.964,33.
Detti importi, cumulati con la somma di € 5.523,49, quale risultante della detrazione, dal capitale spettante a titolo risarcitorio, dell'acconto rilasciato dall'assicurazione, entrambi devalutati al momento dell'illecito, andranno a costituire il credito risarcitorio finale vantato dall'attore, pari ad €
7.566,17 (€ 5.523,49 + € 78,89 + € 1.964,33).
7.4. In definitiva, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, gli appellati vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti, della somma finale (ossia, in ragione di quanto osservato, già considerato l'importo versato a tal fine in sede stragiudiziale) di € 7.566,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
8. A tale somma, infine, va aggiunto l'importo di € 253,86 per spese mediche documentate, al cui pagamento vanno condannati gli appellati in solido, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi
(ossia date delle fatture e delle ricevute di pagamento in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data decorreranno i soli interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo.
9. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali
(Cass. n. 27606/2019), talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al DM 55/14 parametrati al decisum (scaglione da € 5.201
a € 26.000) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado
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di giudizio, perché non svolta, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari in entrambi i giudizi.
Le spese della CTU di primo grado possono essere allocate a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n.
3007/2016 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna gli appellati e Controparte_2 CP_3
in solido tra loro, al pagamento, in favore degli appellanti,
[...] delle somme di: a) € 3.357,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 7.566,17 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dall'autocarro Mitsubishi targato BH807ET; c) €
253,86 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate, oltre interessi legali sugli importi delle singole spese rivalutati anno per anno secondo gli indici Istat, a decorrere dalle date dei relativi esborsi (ossia date delle fatture e delle ricevute di pagamento in atti) fino alla pubblicazione della presente sentenza e, da tale ultima data, interessi legali sull'intera somma rivalutata all'attualità fino al soddisfo;
2. Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in €
€ 281,98 per spese vive ed € 2.090,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 395,18 per spese vive ed € 3.397,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione, per entrambi i gradi di giudizio, ai procuratori dichiaratisi antistatari.
3. Pone le spese di CTU, come liquidate dal primo giudice, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Potenza, lì 27/02/2025
Il Giudice
18 Proc. n. 3007/2016 R.G.
Dott. Generoso Valitutti
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