Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Rapporto di lavoro subordinato
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1351/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Calderon Cerna Ceveriano) Parte_1
- ricorrente -
contro
(avv. Francesca Capezzali) Controparte_1
- resistente -
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
10.6.2025, la seguente
SENTENZA
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso da questo Ufficio in funzione di Giudice civile nei propri confronti ad istanza di , Controparte_1 Parte_1
nei limiti che ancora interessano in questa sede, ha chiesto “in via
[...]
riconvenzionale”, di accertare di essere creditore di “quale titolare delle Controparte_1
attività di B&B DILA' E del Negozio ut supra descritto” per attività lavorativa svolta a favore dello stesso per la somma di euro 66.808,81. Nell'atto il ha dedotto che Pt_1
le fra le parti v'è stata una “…relazione sentimentale, dalla quale sono scaturiti una serie di
rapporti economici, finalizzati ad un progetto economico comune…”, specificando che hanno acquistato la proprietà di un immobile ubicato in Assisi in Via Fontebella “…al fine di
iniziare un'attività di B&B nonché di negozio commerciale al piano terra….” ed aggiungendo che “…La vicenda di cui all'immobile di Via Fontebella, poi, come da progetto comune delle
denominazione DILA' il quale comprendeva anche Parte_2
il negozio commerciale realizzato al piano terra (visura camera commercio doc.8). Per tale
ristrutturazione provvedeva il Sig. , come da bonifici quivi allegati in parte (doc.9), Pt_1
versando al euro 25 mila in data 2.11.2021, e 4.11.2011. Come da accordi tra le parti, il CP_1
mutuo fu onorato dai proventi di tali attività, le quali veniva gestite quotidianamente ed
esclusivamente dal sig. quale direttore del B&B e commesso del negozio.
4. In seguito, Pt_1
non essendo possibile vivere nel B&B stante l'utilizzo per l'attività, le parti decidevano di
acquisire un nuovo immobile nel mese di marzo 2022, in Palazzo Assisi Via degli Ulivi….In
data 04.07.2022 il Sig. acquistava la quota del 50 percento del B&B per euro 90 mila CP_1
seppur sottostimato rispetto al valore acquisito (doc.10 atto notarile) versati al con Pt_1
assegno circolare (doc.11). restando esclusa ed ancora in comproprietà il negozio commerciale e
la retribuzione per il lavoro svolto dal dal 2021 sino a settembre 2023….”. Il Pt_1 Pt_1
ha sostenuto di non dovere restituire alcuna somma di denaro al , in quanto, al CP_1
più, le obbligazioni adempiute vanno ascritte al perimetro dell'art. 2934 c.c. e non sono ripetibili ed in ragione dell'attività lavorativa non remunerata disimpegnata, descritta nei termini seguenti: il “…ha svolto attività lavorativa per il B& B DILA' di Pt_1 [...]
da marzo 2021 a marzo 2023 nonché per il negozio denominato Second Hand CP_1
Vintage di da marzo 2023 a Settembre 2023…” e “…ha lavorato da maggio Controparte_1
2022 sino a settembre 2023, oltre 40 ore settimanali, per un importo dovuto di euro
31942.49solo per le ore ordinarie (40 ore settimanali), al quale andranno poi aggiunti
straordinari festività, rivalutazione monetaria ed interessi…”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in sede civile, il ha CP_1
rilevato di avere estinto personalmente (nel 2018) il mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile di Via Fontebella, ha chiarito che entrambe le parti ne hanno finanziato la ristrutturazione, ha dedotto che il ricorrente, nello stesso periodo in cui ha affermato di avere svolto compiti di direttore del Bed ha svolto attività di assistente Parte_3
ATA presso, l'Istituto comprensivo Assisi 2 di Santa Maria degli Angeli. Ha rilevato che l'immobile ubicato in Palazzo di Assisi è stato acquistato esclusivamente dal
22 ragione per la quale l'erogazione di denaro da parte del resistente è avvenuta Pt_1
a titolo di prestito.
3. A seguito di ordinanza riservata del 25.10.2024 pronunciata dal Giudice civile dr.
Marzullo, la domanda “riconvenzionale” è stata separata e, per effetto di provvedimento del Presidente della III sezione civile, assegnata allo scrivente.
4. Nel termine assegnato ai sensi dell'art. 426 c.p.c., parte ricorrente ha dichiarato di avere (le enfasi sono apposte in questa sede) “…svolto attività lavorativa per il
[...]
da marzo 2022 (indicato erroneamente per errore materiale Parte_4
in atto di citazione in 2021 e ricalcolo spettanze e reso noto con la memoria n. 1 ex art. 183
cpc comma VI del procedimento di opposizione a d.i.) (doc. 4) sino a marzo 2023 nonché per
il negozio denominato Second Hand Vintage di da marzo 2023 a Controparte_1
Settembre 2023…” (pag. 2 memoria integrativa) ed ha aggiunto che, per il rapporto lavorativo afferente alla struttura bed and breakfast egli deve essere inquadrato nel
“livello primo” del CCNL “Turismo”, aggiungendo che di essersi occupato di prenotazioni, accoglienza, pulizie, ricevimento ospiti e registrazioni di presenza presso la Questura, mentre il si interessava solo della gestione degli incassi e dei CP_1
rapporti bancari. Ha rilevato che la struttura è stata inaugurata nel mese di agosto
2022, ma che dal mese di marzo 2022 è stato impegnato nel seguire i lavori di ristrutturazione e nelle attività preparatorie prodromiche che vanno dalla sistemazione dei locali alle vettovaglie alle prenotazioni. Ha, quindi, quantificato le spettanze,
deducendo di avere lavorato 40 ore settimanali spalmate su sette giorni, specificando che all'importo dovuto avrebbero dovuto essere sommati “straordinari, festività,
rivalutazione monetaria ed interessi”. Con riguardo all'attività commerciale del negozio di abbigliamento e souvenir “sia in Bastia Umbra” “che nel negozio di Via Fontebella in
Assisi”, ha dichiarato di dover essere inquadrato quale “…responsabile in totale
autonomia di gestione oltre che addetto alle vendite livello 2…” nel secondo livello del
CCNL terziario commercio e di dovere percepire emolumenti per 40 ore lavorative settimanali per 7 giorni. Ha dichiarato di essersi diviso fra le attività commerciali dei due negozi di abbigliamento fra marzo 2022 e febbraio 2023, rilevando che si trattava di negozi ad orario continuato e che quello di Assisi era aperto anche sabato, domenica e
33 a tarda sera per esigenze turistiche, mentre per il periodo da marzo a settembre 2023
aveva operato soltanto per il negozio di Assisi.
Nella memoria di replica, il ha eccepito la nullità del ricorso per CP_1
indeterminatezza e ne ha ribadito l'infondatezza, riferendo che il , sin dall'a.s. Pt_1
2020/21, ha svolto esclusivamente attività lavorativa di collaboratore scolastico per l'intera durata dell'anno sulla base di contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno sicché, a dare per vera la sua ricostruzione dei fatti, egli avrebbe lavorato 160
ore settimanali. Ha obiettato di essere sempre stato il solo ad occuparsi delle sue attività, a partire dal Bed and Breakfast, struttura inaugurata nel mese di agosto 2022
(essendo dovuto alla qualità di proprietario il fatto che il abbia seguito i lavori Pt_1
di ristrutturazione), che durante la prima parte della mattinata egli si occupava delle colazioni e delle pulizie e dalle 11,00 apriva il negozio posto nello stesso immobile e dalla stessa postazione disimpegnava compiti di reception.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata discussa all'udienza del 10.6.2025.
5. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
5.1 Va disattesa in premessa l'eccezione di nullità delle domande avanzate dal ricorrente, che tendono chiaramente a conseguire l'accertamento dell'esistenza di un
(in realtà di due come si evince dalla prospettazione di distinti inquadramenti contrattuali) rapporto di lavoro subordinato prestato alle dipendenze del resistente. Se
è vero che le domande siano gravemente carenti dal punto di vista dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto, è altresì vero che ciò ne determina, come si dirà, il rigetto nel merito.
5.2 È indispensabile premettere, dal punto di vista metodologico, che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presuppone innanzitutto la prova, gravante su chi ne rivendica l'accertamento, dell'esistenza di un sinallagma che prevede lo scambio tra la prestazione di un'attività materiale e/o intellettuale e il pagamento di una retribuzione. Ciò posto, l'art. 2094 c.c. identifica il prestatore di lavoratore subordinato in colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
44 Secondo il consolidato orientamento del S.C. (sez. lav., n. 5645 del 9.3.2009; id, n.
4500/2007), si ha rapporto di lavoro subordinato laddove il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie assoggettandosi al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Solo laddove vi siano difficoltà nell'indagare tale eterodirezione può farsi ricorso, in via sussidiaria, alla valutazione combinata di elementi come la retribuzione fissa e calcolata ratione
temporis, la continuità della prestazione e l'osservanza di un orario, i quali, se considerati uti singuli non assumono valenza decisiva, ma possono tuttavia disegnare un quadro complessivo di indizi gravi, precisi e concordanti della subordinazione.
Dal raffronto tra la premessa in diritto appena riportata e le – a dir poco – laconiche deduzioni del ricorrente, discende che difetta in radice non solo la prova ma financo l'allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato. Il , infatti, non ha neppure Pt_1
affermato di essere stato assoggettato al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, ma ha genericamente esposto di aver intrattenuto un rapporto di lavoro con il prestando servizio per un orario di lavoro di 40 ore settimanali CP_1
distribuito su sette giorni presso il Bed and Breakfast DILA' nel Controparte_1
periodo corrente da marzo 2022 a marzo 2023 e nel semestre successivo presso il negozio di abbigliamento Second Hand Vintage sempre intestato al resistente. Non ha,
tuttavia, precisato la collocazione, nell'arco temporale settimanale, di tale orario lavorativo, neppure sommariamente quindi non ha neppure affermato di avere dovuto osservare un preciso orario di servizio e non ha né allegato né offerto di provare che detto orario gli era imposto dal resistente o da suoi delegati, non ha sostenuto di dovere chiedere l'autorizzazione del resistente o di altra figura aziendale per potere allontanarsi dal posto di lavoro per qualunque ragione o per riposare. Nulla ha dichiarato in ordine alla pattuizione di una remunerazione, fissa o variabile, lasciando implicitamente e semplicemente intendere di non avere ricevuto alcuna somma per il pagamento delle prestazioni espletate. Non ha riferito, inoltre, alcuna circostanza di fatto utile a far comprendere, in via diretta o per via indiziaria, che l'espletamento dei
55 compiti dichiarati fosse conformato, nelle sue modalità, se non da ordini, quantomeno da direttive impartite dall'asserito datore di lavoro.
Analoga simmetrica lacuna concerne l'offerta di prova testimoniale, atteso che i capitoli deferiscono ai testi dei giudizi (come la conferma dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti) o di circostanze strutturalmente inidonee, per il contenuto che le caratterizza, ad offrire la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., come l'avvenuto espletamento (in modalità non qualificate dal punto di vista dell'eterodirezione) di alcuni compiti del nelle Pt_1
attività facenti capo al resistente. A ciò va aggiunto che è lo stesso ricorrente ad avere illuminato l'infondatezza della sua prospettazione, deducendo nell'atto di citazione,
che fra lui e il esisteva una relazione sentimentale “…dalla quale sono scaturiti CP_1
una serie di rapporti economici, finalizzati ad un progetto economico comune…” ed ha addirittura invocato, quale fatto impeditivo del diritto di rimborso vantato dal resistente in sede civile, che quest'ultimo gli avesse erogato del denaro per adempiere le obbligazioni naturali discendenti dalla relazione esistente. Va da sé che non esiste nessun elemento che consenta di ipotizzare che il abbia svolto un'attività Pt_1
lavorativa in modalità eterodiretta in favore del , difettandone i requisiti CP_1
costitutivi, utili, se non altro, quali indici sintomatici della subordinazione. A ciò va aggiunto, da ultimo, che il non ha contestato l'affermazione (che trova più di Pt_1
un principio di riscontro nell'estratto conto bancario allegato al fascicolo di parte ricorrente), contenuta nella memoria integrativa di replica, secondo cui egli avrebbe prestato attività lavorativa alle dipendenze del Controparte_2
come collaboratore scolastico a tempo pieno, il che rende a dir poco problematica la configurazione ipotetica di un altro rapporto di lavoro dipendente.
5.2 Scrupolo di motivazione – nulla essendo stato domandato né allegato da parte ricorrente – impone di aggiungere che il non ha neppure prospettato di avere Pt_1
collaborato col in modalità etero-organizzata, secondo quanto stabilito dall'art. CP_1
2, primo comma, del d.lgs. n. 81/2015 e s.m. La disposizione in questione novellata, da ultimo, dal d.l. n. 101/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 128/2019,
prevede che: “…A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro
66 subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro
prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal
committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di
esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali..”. Sulla
base dell'ermeneutica suggerita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1663 del
24.1.2020, infatti, la disposizione in esame non ha prodotto una nuova fattispecie,
tertium genus fra lavoro autonomo e subordinato, ma una norma regolatoria che impone di applicare la disciplina del rapporto di lavoro dipendente anche laddove si accerti l'esistenza di un rapporto di collaborazione autonomo connotato da prestazioni di lavoro personali l'organizzazione delle quali viene imposta dal committente. Difetta,
tuttavia, anche in questo caso, l'allegazione, prima ancora che l'offerta di prova, di qualunque circostanza valorizzabile nel senso indicato, tenendo conto dell'assoluta carenza di elementi idonei anche solo a quantificare concretamente la collaborazione che il avrebbe prestato in favore del anche in termini di risultato Pt_1 CP_1
autonomo.
6. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto degli incombenti effettivamente disimpegnati e perciò della sola attività funzionale alla difesa dalla domanda riconvenzionale e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite, nella misura che qui si liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap
come per legge
Perugia, lì 10.6.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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