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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Motta, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Carmela Lucia Allegra e Manuela Lo Presti, giusta procura in atti;
Appellato - Appellante incidentale
OGGETTO: crediti retributivi - appalto stipulato con pubblica amministrazione - azione ex art. 1676 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 961/2023 del 13.03.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , condannava il Controparte_1
1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Parte_1
5.407,27, oltre accessori.
Preliminarmente, precisava che oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle somme rivendicate a titolo di crediti retributivi direttamente dall'ente comunale, in qualità di committente, in virtù della tutela ex art. 1676 c.c.; conseguentemente, rigettava la domanda di autorizzazione alla Contr chiamata in causa della società appaltatrice nonché l'eccezione CP_3
di improcedibilità formulata dal in ragione della proposizione, da parte del Pt_1
lavoratore, della medesima domanda anche nei confronti del datore di lavoro.
Nel merito, premesso che era incontestato, oltre che documentalmente provato, Contr che aveva lavorato alle dipendenze della dal 10 Controparte_1 Controparte_4
dicembre 2013 al 15 aprile 2015 e che lo stesso era stato adibito all'appalto affidato dal per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, riteneva documentata Parte_1
la sussistenza di una situazione debitoria del committente nei confronti Pt_1
dell'azienda appaltatrice, sulla base del riconoscimento del debito di euro 546.000,00 contenuto nella delibera n.116/2015 prodotta agli atti di causa. Affermava, pertanto, il diritto di di agire nei confronti del ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 1676 c.c.
Precisava che l'ente resistente non aveva tempestivamente contestato la propria esposizione debitoria, né allegato la pendenza del giudizio civile in corso con detta società avente ad oggetto l'accertamento dell'efficacia della transazione stipulata tra le parti. Dichiarava quindi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, formulata dal soltanto con le note del 18 febbraio 2022, di difetto della posizione Pt_1
debitoria alla luce della sentenza n. 181/2020 del 15.1.2020, resa dalla Quarta Sezione del Tribunale di Catania a definizione del procedimento civile summenzionato, per effetto della quale l'accordo transattivo di cui alla delibera n. 116/2015 aveva perso d'efficacia.
2 Analoghe considerazioni svolgeva con riferimento alle note cartolari del
14.09.2022, con le quali l'ente resistente aveva allegato la sentenza della Prima
Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, n. 830/2022, pronunciata all'esito del gravame proposto da avverso la citata sentenza n. 181/2020, Parte_2
trattandosi in entrambi i casi di vicende sopravenute rispetto al momento di iscrizione a ruolo della causa e, comunque, tardivamente dedotte in giudizio. Riteneva infatti il decidente che, già al momento della costituzione in giudizio, il avrebbe Pt_1
dovuto eccepire, quantomeno, la pendenza di una causa avente ad oggetto la transazione in questione, dando poi conto degli esiti del relativo contenzioso alla prima difesa utile. Affermava inoltre che, in ogni caso, la citata sentenza della Corte di Appello non appariva idonea a riverberare i suoi effetti nel giudizio in questione, fino a travolgere i diritti del lavoratore, in quanto il presupposto della esistenza del debito che il committente aveva nei confronti dell'appaltatore andava provato con riferimento al momento in cui il lavoratore aveva proposto la domanda di responsabilità solidale, essendo irrilevante ogni vicenda successiva.
Accoglieva pertanto il ricorso, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i numerosi precedenti del medesimo ufficio e dava atto dell'infondatezza dell'eccezione di decadenza biennale formulata dall'ente resistente solo in seno alle note del 24.02.2023, essendo l'appalto pacificamente cessato in data 15 aprile 2014 e non essendo stata contestata la ricezione da parte del resistente dell'atto Pt_1
formale di diffida inviato a mezzo PEC il 27.06.2016.
Compensava infine le spese di lite, data la complessità delle questioni trattate.
Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente, con atto Pt_1
depositato il 13 aprile 2023. Resisteva al gravame , proponendo a sua Controparte_1
volta appello incidentale, tempestivamente notificato.
3 La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il appellante, richiamato genericamente il contenuto della Pt_1
memoria difensiva di primo grado, censura la sentenza per non avere considerato che l'ente nulla doveva alla impresa aggiudicatrice dell'appalto e Parte_2
datrice di lavoro dell'odierno appellato, con conseguente inoperatività dell'art. 1676
c.c. e infondatezza della domanda.
Deduce che la sentenza n.830/2022 della Prima Sezione della Corte di Appello di
Catania, dichiarando la nullità del contratto di appalto intercorso tra il Parte_1
e la per difetto degli elementi costitutivi dello stesso,
[...] Parte_2
estenderebbe i suoi effetti retroattivamente, erga omnes e ab origine, travolgendo ogni atto successivo, compresi i risultati negoziali che rimarrebbero automaticamente risolti ope legis.
Aggiunge che l'eccezione di nullità è imprescrittibile e rilevabile ex officio in ogni grado del giudizio e che, laddove le prestazioni fossero state effettuate, sussisterebbe un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Precisa che, sulla base della sentenza n. 181/2020 del Tribunale di Catania, il era risultato creditore e non debitore della e che dalla Pt_1 Parte_2
nullità dell'appalto - dichiarata dalla sentenza di secondo grado n. 830/2022 - sarebbe comunque stata travolta anche l'efficacia della transazione posta a fondamento della domanda del lavoratore, con l'effetto che nulla il doveva alla Parte_1 [...]
Parte_3
2. Eccepisce altresì che in ogni caso lo non aveva il diritto di azionare la
[...] CP_1
pretesa vantata nei confronti dell'ente comunale, avendo depositato il ricorso di primo
4 grado soltanto il 7.07.2017, dopo il decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto, avvenuta nell'aprile 2015.
Assume che il decorso di tale termine, data la sua natura decadenziale, è rilevabile d'ufficio e che ogni atto diverso dal deposito tempestivo del ricorso giudiziale è inidoneo ad interromperlo.
3. Reitera poi l'eccezione di mancata prova da parte dello CP_1
dell'espletamento della prestazione lavorativa nell'ambito dell'appalto affidato dal mentre avrebbe errato il tribunale a ritenere tale circostanza pacifica. Pt_1
Lamenta infine che il giudice ha erroneamente identificato e parificato due situazioni diverse, cioè il credito di verso il committente di euro Parte_2
546.000,000 e il minor credito che l'appellato asserisce di vantare direttamente verso quest'ultimo.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. L'appellato nella memoria difensiva eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., nonché la formazione del giudicato su alcuni capi non impugnati dal appellante (in ordine Pt_1
all'eventuale ammissione al passivo dell' Controparte_5
alla carenza di legittimazione passiva del al quantum
[...] Pt_1
debeatur della pretesa del lavoratore e alla sussistenza del credito retributivo fondato su servizio reso in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti). Nel merito, richiama varie pronunce della Suprema Corte e della giustizia amministrativa a supporto della propria linea difensiva, evidenziando che a prescindere dalle due sentenze intervenute (n.181/2020 del Tribunale e n. 830/2022 della Corte di Appello) sussisterebbe comunque il debito del nei confronti della Geo Parte_1
[..
[...] [
nella misura pari ai corrispettivi indicati nelle due aggiudicazioni Controparte_6
(2013 e 2014), ossia somme maggiori a quelle indicate in primo grado dal giudice.
4.1. In via incidentale, al fine di evitare un giudicato implicito, qualora la Corte ritenga che la pec del 2016 non sia idonea ad interrompere il termine di decadenza, impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha dato atto della infondatezza dell'eccezione di decadenza biennale formulata dall'ente, avendo il decidente in tale capo comunque ammesso “l'applicabilità della decadenza biennale”, mentre solo l'azione ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 avrebbe un termine di decadenza biennale, a differenza di quella di cui all'art.1676 c.c.
4.2. Sempre in via incidentale, qualora la Corte ritenga rilevanti ai fini del presente giudizio le sentenze n. 181/2020 del Tribunale di Catania e n. 830/2022 della Corte di Appello di Catania, impugna il capo relativo alla refluenza della nullità del contratto di appalto ai fini dell'azione ex art. 1676 c.c. Ribadisce sul punto che la sentenza n. 830/2022 nulla dice sulla debenza o meno di somme alla Parte_2
per il servizio svolto, in quanto accerta la nullità del contratto di appalto e tale nullità
è da circoscrivere al più sino al 5 ottobre 2014.
Chiede quindi alla Corte di riformare la sentenza con l'accertamento dell'ulteriore credito di per il periodo 6.10.2014 -15.04.2015, come provato Parte_2
dallo in corso di causa attraverso produzione autorizzata e non contestata dal CP_1
Lamenta ancora che il giudice, dopo aver dichiarato l'inammissibilità delle Pt_1
tardive produzioni ed eccezioni del avrebbe dovuto dichiararne Pt_1
l'estromissione dal fascicolo. Impugna altresì la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di rilevare che i conteggi del lavoratore, oltre ad essere stati documentati, non sono stati contestati dall'ente, nonché il capo relativo alla compensazione delle spese, data la condotta processuale del che ha prolungato i tempi del Pt_1
giudizio, senza comunque impedire l'accoglimento del ricorso dello CP_1
6 Chiede, pertanto, alla Corte: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza nella parte in cui ha condannato il al pagamento in favore dello della Parte_1 CP_1
somma di euro 5.407,27, oltre accessori;
in accoglimento dell'appello incidentale, di Contr riformare la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il credito della per il servizio espletato dal 6.10.2014 al 15.04.2015, ammesso dal Controparte_4
con la confessione contenuta nel verbale n.22 del 2014 per euro Parte_1
1.823.806,42 o, in subordine, per euro 140.654,40; di riformare altresì la sentenza nella parte in cui non ha ordinato l'estromissione delle produzioni tardive e delle difese ad esse collegate, nonché nella parte in cui non ha dato atto della mancata contestazione o generica contestazione dei conteggi effettuati dallo con CP_1
conseguente applicazione del principio di non contestazione;
di riformare la sentenza anche nella parte in cui ritiene incidentalmente applicabile la decadenza biennale per l'azione di cui all'art. 1676 c.c.; di condannare, infine, l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dello CP_1
5. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
7 natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
6. Ciò premesso, il collegio ritiene fondato il primo motivo dell'appello principale, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni del gravame. Richiama preliminarmente ex art. 118 disp. att. c.p.c., tra le altre, le sentenze nn. 495/2023,
634/2024 e 1210/2024 di questa Corte, condividendo le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni, rese in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, relative ad altri lavoratori della Parte_2
Con la sentenza n. 181/2020 del 15.01.2020 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'insussistenza del debito del nei confronti della Geo Parte_1 CP_4
[...]
La sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, n.
830/2022, poi, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza n.181/2020, pubblicata il 20.04.2022 e dunque nelle more del giudizio di primo grado e passata in giudicato, ha dichiarato la nullità del rapporto negoziale intercorso tra la e Parte_2
il - rapporto posto a fondamento della pretesa fatta valere dal Parte_1
lavoratore - per mancanza di un contratto redatto nella forma scritta, richiesta ad substantiam, per i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La produzione di tale sentenza è avvenuta tempestivamente nel primo grado di giudizio, con le prime note utili (del 14.09.2022) successive alla pubblicazione della decisione.
In ogni caso, osserva il collegio, la sentenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso e passata in giudicato, con la quale è stata accertata la nullità del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa del lavoratore ex art. 1676 c.c., non può
8 che determinare il rigetto della domanda, in difetto del presupposto della responsabilità del committente. Pt_1
7. L'appello principale pertanto deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dunque rigettata la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
del con il ricorso del 7.07.2017. Parte_1
8. L'appello incidentale, attese le superiori osservazioni in ordine alla mancanza dei presupposti dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. del lavoratore nei confronti del committente, va rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate dall'appellato.
9. Ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto al ricorso introduttivo del giudizio, della sentenza che ha accertato la nullità del contratto di appalto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 251/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Motta, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
avv.ti Carmela Lucia Allegra e Manuela Lo Presti, giusta procura in atti;
Appellato - Appellante incidentale
OGGETTO: crediti retributivi - appalto stipulato con pubblica amministrazione - azione ex art. 1676 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 961/2023 del 13.03.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania, in accoglimento del ricorso proposto da , condannava il Controparte_1
1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Parte_1
5.407,27, oltre accessori.
Preliminarmente, precisava che oggetto del giudizio era l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere il pagamento delle somme rivendicate a titolo di crediti retributivi direttamente dall'ente comunale, in qualità di committente, in virtù della tutela ex art. 1676 c.c.; conseguentemente, rigettava la domanda di autorizzazione alla Contr chiamata in causa della società appaltatrice nonché l'eccezione CP_3
di improcedibilità formulata dal in ragione della proposizione, da parte del Pt_1
lavoratore, della medesima domanda anche nei confronti del datore di lavoro.
Nel merito, premesso che era incontestato, oltre che documentalmente provato, Contr che aveva lavorato alle dipendenze della dal 10 Controparte_1 Controparte_4
dicembre 2013 al 15 aprile 2015 e che lo stesso era stato adibito all'appalto affidato dal per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, riteneva documentata Parte_1
la sussistenza di una situazione debitoria del committente nei confronti Pt_1
dell'azienda appaltatrice, sulla base del riconoscimento del debito di euro 546.000,00 contenuto nella delibera n.116/2015 prodotta agli atti di causa. Affermava, pertanto, il diritto di di agire nei confronti del ai sensi Controparte_1 Parte_1
dell'art. 1676 c.c.
Precisava che l'ente resistente non aveva tempestivamente contestato la propria esposizione debitoria, né allegato la pendenza del giudizio civile in corso con detta società avente ad oggetto l'accertamento dell'efficacia della transazione stipulata tra le parti. Dichiarava quindi inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione, formulata dal soltanto con le note del 18 febbraio 2022, di difetto della posizione Pt_1
debitoria alla luce della sentenza n. 181/2020 del 15.1.2020, resa dalla Quarta Sezione del Tribunale di Catania a definizione del procedimento civile summenzionato, per effetto della quale l'accordo transattivo di cui alla delibera n. 116/2015 aveva perso d'efficacia.
2 Analoghe considerazioni svolgeva con riferimento alle note cartolari del
14.09.2022, con le quali l'ente resistente aveva allegato la sentenza della Prima
Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, n. 830/2022, pronunciata all'esito del gravame proposto da avverso la citata sentenza n. 181/2020, Parte_2
trattandosi in entrambi i casi di vicende sopravenute rispetto al momento di iscrizione a ruolo della causa e, comunque, tardivamente dedotte in giudizio. Riteneva infatti il decidente che, già al momento della costituzione in giudizio, il avrebbe Pt_1
dovuto eccepire, quantomeno, la pendenza di una causa avente ad oggetto la transazione in questione, dando poi conto degli esiti del relativo contenzioso alla prima difesa utile. Affermava inoltre che, in ogni caso, la citata sentenza della Corte di Appello non appariva idonea a riverberare i suoi effetti nel giudizio in questione, fino a travolgere i diritti del lavoratore, in quanto il presupposto della esistenza del debito che il committente aveva nei confronti dell'appaltatore andava provato con riferimento al momento in cui il lavoratore aveva proposto la domanda di responsabilità solidale, essendo irrilevante ogni vicenda successiva.
Accoglieva pertanto il ricorso, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. i numerosi precedenti del medesimo ufficio e dava atto dell'infondatezza dell'eccezione di decadenza biennale formulata dall'ente resistente solo in seno alle note del 24.02.2023, essendo l'appalto pacificamente cessato in data 15 aprile 2014 e non essendo stata contestata la ricezione da parte del resistente dell'atto Pt_1
formale di diffida inviato a mezzo PEC il 27.06.2016.
Compensava infine le spese di lite, data la complessità delle questioni trattate.
Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente, con atto Pt_1
depositato il 13 aprile 2023. Resisteva al gravame , proponendo a sua Controparte_1
volta appello incidentale, tempestivamente notificato.
3 La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il appellante, richiamato genericamente il contenuto della Pt_1
memoria difensiva di primo grado, censura la sentenza per non avere considerato che l'ente nulla doveva alla impresa aggiudicatrice dell'appalto e Parte_2
datrice di lavoro dell'odierno appellato, con conseguente inoperatività dell'art. 1676
c.c. e infondatezza della domanda.
Deduce che la sentenza n.830/2022 della Prima Sezione della Corte di Appello di
Catania, dichiarando la nullità del contratto di appalto intercorso tra il Parte_1
e la per difetto degli elementi costitutivi dello stesso,
[...] Parte_2
estenderebbe i suoi effetti retroattivamente, erga omnes e ab origine, travolgendo ogni atto successivo, compresi i risultati negoziali che rimarrebbero automaticamente risolti ope legis.
Aggiunge che l'eccezione di nullità è imprescrittibile e rilevabile ex officio in ogni grado del giudizio e che, laddove le prestazioni fossero state effettuate, sussisterebbe un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Precisa che, sulla base della sentenza n. 181/2020 del Tribunale di Catania, il era risultato creditore e non debitore della e che dalla Pt_1 Parte_2
nullità dell'appalto - dichiarata dalla sentenza di secondo grado n. 830/2022 - sarebbe comunque stata travolta anche l'efficacia della transazione posta a fondamento della domanda del lavoratore, con l'effetto che nulla il doveva alla Parte_1 [...]
Parte_3
2. Eccepisce altresì che in ogni caso lo non aveva il diritto di azionare la
[...] CP_1
pretesa vantata nei confronti dell'ente comunale, avendo depositato il ricorso di primo
4 grado soltanto il 7.07.2017, dopo il decorso del termine biennale dalla cessazione dell'appalto, avvenuta nell'aprile 2015.
Assume che il decorso di tale termine, data la sua natura decadenziale, è rilevabile d'ufficio e che ogni atto diverso dal deposito tempestivo del ricorso giudiziale è inidoneo ad interromperlo.
3. Reitera poi l'eccezione di mancata prova da parte dello CP_1
dell'espletamento della prestazione lavorativa nell'ambito dell'appalto affidato dal mentre avrebbe errato il tribunale a ritenere tale circostanza pacifica. Pt_1
Lamenta infine che il giudice ha erroneamente identificato e parificato due situazioni diverse, cioè il credito di verso il committente di euro Parte_2
546.000,000 e il minor credito che l'appellato asserisce di vantare direttamente verso quest'ultimo.
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. L'appellato nella memoria difensiva eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., nonché la formazione del giudicato su alcuni capi non impugnati dal appellante (in ordine Pt_1
all'eventuale ammissione al passivo dell' Controparte_5
alla carenza di legittimazione passiva del al quantum
[...] Pt_1
debeatur della pretesa del lavoratore e alla sussistenza del credito retributivo fondato su servizio reso in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti). Nel merito, richiama varie pronunce della Suprema Corte e della giustizia amministrativa a supporto della propria linea difensiva, evidenziando che a prescindere dalle due sentenze intervenute (n.181/2020 del Tribunale e n. 830/2022 della Corte di Appello) sussisterebbe comunque il debito del nei confronti della Geo Parte_1
[..
[...] [
nella misura pari ai corrispettivi indicati nelle due aggiudicazioni Controparte_6
(2013 e 2014), ossia somme maggiori a quelle indicate in primo grado dal giudice.
4.1. In via incidentale, al fine di evitare un giudicato implicito, qualora la Corte ritenga che la pec del 2016 non sia idonea ad interrompere il termine di decadenza, impugna il capo della sentenza in cui il giudice di prime cure ha dato atto della infondatezza dell'eccezione di decadenza biennale formulata dall'ente, avendo il decidente in tale capo comunque ammesso “l'applicabilità della decadenza biennale”, mentre solo l'azione ex art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 avrebbe un termine di decadenza biennale, a differenza di quella di cui all'art.1676 c.c.
4.2. Sempre in via incidentale, qualora la Corte ritenga rilevanti ai fini del presente giudizio le sentenze n. 181/2020 del Tribunale di Catania e n. 830/2022 della Corte di Appello di Catania, impugna il capo relativo alla refluenza della nullità del contratto di appalto ai fini dell'azione ex art. 1676 c.c. Ribadisce sul punto che la sentenza n. 830/2022 nulla dice sulla debenza o meno di somme alla Parte_2
per il servizio svolto, in quanto accerta la nullità del contratto di appalto e tale nullità
è da circoscrivere al più sino al 5 ottobre 2014.
Chiede quindi alla Corte di riformare la sentenza con l'accertamento dell'ulteriore credito di per il periodo 6.10.2014 -15.04.2015, come provato Parte_2
dallo in corso di causa attraverso produzione autorizzata e non contestata dal CP_1
Lamenta ancora che il giudice, dopo aver dichiarato l'inammissibilità delle Pt_1
tardive produzioni ed eccezioni del avrebbe dovuto dichiararne Pt_1
l'estromissione dal fascicolo. Impugna altresì la sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di rilevare che i conteggi del lavoratore, oltre ad essere stati documentati, non sono stati contestati dall'ente, nonché il capo relativo alla compensazione delle spese, data la condotta processuale del che ha prolungato i tempi del Pt_1
giudizio, senza comunque impedire l'accoglimento del ricorso dello CP_1
6 Chiede, pertanto, alla Corte: in via preliminare, di dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, di rigettare il gravame e confermare la sentenza nella parte in cui ha condannato il al pagamento in favore dello della Parte_1 CP_1
somma di euro 5.407,27, oltre accessori;
in accoglimento dell'appello incidentale, di Contr riformare la sentenza nella parte in cui ha omesso di accertare il credito della per il servizio espletato dal 6.10.2014 al 15.04.2015, ammesso dal Controparte_4
con la confessione contenuta nel verbale n.22 del 2014 per euro Parte_1
1.823.806,42 o, in subordine, per euro 140.654,40; di riformare altresì la sentenza nella parte in cui non ha ordinato l'estromissione delle produzioni tardive e delle difese ad esse collegate, nonché nella parte in cui non ha dato atto della mancata contestazione o generica contestazione dei conteggi effettuati dallo con CP_1
conseguente applicazione del principio di non contestazione;
di riformare la sentenza anche nella parte in cui ritiene incidentalmente applicabile la decadenza biennale per l'azione di cui all'art. 1676 c.c.; di condannare, infine, l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dello CP_1
5. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'odierno appellato di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
La censura non merita accoglimento. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente
7 natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
6. Ciò premesso, il collegio ritiene fondato il primo motivo dell'appello principale, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni del gravame. Richiama preliminarmente ex art. 118 disp. att. c.p.c., tra le altre, le sentenze nn. 495/2023,
634/2024 e 1210/2024 di questa Corte, condividendo le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni, rese in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, relative ad altri lavoratori della Parte_2
Con la sentenza n. 181/2020 del 15.01.2020 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'insussistenza del debito del nei confronti della Geo Parte_1 CP_4
[...]
La sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Catania, n.
830/2022, poi, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza n.181/2020, pubblicata il 20.04.2022 e dunque nelle more del giudizio di primo grado e passata in giudicato, ha dichiarato la nullità del rapporto negoziale intercorso tra la e Parte_2
il - rapporto posto a fondamento della pretesa fatta valere dal Parte_1
lavoratore - per mancanza di un contratto redatto nella forma scritta, richiesta ad substantiam, per i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.
La produzione di tale sentenza è avvenuta tempestivamente nel primo grado di giudizio, con le prime note utili (del 14.09.2022) successive alla pubblicazione della decisione.
In ogni caso, osserva il collegio, la sentenza sopravvenuta alla proposizione del ricorso e passata in giudicato, con la quale è stata accertata la nullità del rapporto contrattuale posto a fondamento della pretesa del lavoratore ex art. 1676 c.c., non può
8 che determinare il rigetto della domanda, in difetto del presupposto della responsabilità del committente. Pt_1
7. L'appello principale pertanto deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va dunque rigettata la domanda avanzata da nei confronti Controparte_1
del con il ricorso del 7.07.2017. Parte_1
8. L'appello incidentale, attese le superiori osservazioni in ordine alla mancanza dei presupposti dell'azione diretta ex art. 1676 c.c. del lavoratore nei confronti del committente, va rigettato, restando assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni formulate dall'appellato.
9. Ricorrono i presupposti per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi, tenuto conto della sopravvenienza, rispetto al ricorso introduttivo del giudizio, della sentenza che ha accertato la nullità del contratto di appalto.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
Controparte_1 Parte_1
compensa le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese
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