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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa ROSA LAROCCA Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n.544 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.109/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 31.1.2018 e pubblicata l'1.2.2018, e vertente tra
(c.f. , in qualità di procuratrice con Parte_1 P.IVA_1 rappresentanza della in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Gallo presso il cui studio in Potenza, alla Via N. Sauro n.52, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
(c.f. ), (c.f. ) e CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Controparte_3 C.F._3
Mariano Romaniello presso il cui studio in Potenza, alla Via Messina n.35, elettivamente domiciliano;
in persona del curatore speciale Avv. Giovanni De Somma, giusta ordinanza di Controparte_4 nomina resa il 16.5.2019 dalla Corte di Appello di Potenza, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanni De Somma presso il cui studio in Potenza, alla Via Vaccaro n.67, elettivamente domicilia;
APPELLATI
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n.109/2018 emessa il 31.1.2018 e pubblicata l'1.2.2018 il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, decidendo sulla opposizione ex art.645 c.p.c. proposta da CP_4
in persona del legale rappresentante p.t., e dai sigg. e
[...] CP_1 CP_2 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n.702/2005 emesso il 22.10.2005 dal Tribunale di Matera su CP_3
ricorso della decreto Controparte_5 con il quale era stato intimato agli opponenti il pagamento della somma di € 13.527,28, oltre interessi, in virtù di scoperto di conto corrente bancario, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n.702/2005 emesso il 22.10.2005 e condannava l'istituto bancario al pagamento delle spese processuali e di quelle occorse per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con atto di citazione notificato il 29.8.2018 la in qualità di Parte_1
procuratrice con rappresentanza della Parte_2
proponeva appello avverso la suindicata sentenza sollecitandone la riforma sul rilievo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 c.p.c. ed invocando la riforma della sentenza impugnata.
Con comparsa depositata il 25.2.2019 si costituivano in giudizio i sigg. , CP_1 CP_2
e i quali contestavano la fondatezza dei motivi articolati a sostegno del proposto Controparte_3
gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Attesa l'intervenuta cancellazione dall'Albo degli Avvocati del procuratore che aveva rappresentato e difeso in primo grado la società e preso atto del sopravvenuto decesso del sig. Controparte_4
già amministratore unico della predetta società, la Corte con ordinanza del CP_6
26.3.2019 faceva carico alla parte appellante di procedere per la nomina di un curatore speciale della e, all'esito, di rinnovare la notificazione dell'atto di appello al curatore Controparte_4
speciale.
Avanzata con ricorso, ad opera dell'appellante, l'istanza di nomina di un curatore speciale nell'interesse della e disposta, a cura della Corte, con ordinanza del 16.5.2019 la Controparte_4
nomina del curatore speciale nella persona dell'Avv. Giovanni De Somma, il contraddittorio veniva instaurato nei confronti del curatore speciale della il quale si costituiva in Controparte_4
giudizio con comparsa depositata il 29.10.2019, contestando la fondatezza dell'appello e concludendo per il rigetto dello stesso con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 27.2.2024 la Corte, preso atto che l'Avv. Giovanni De Somma, unico procuratore costituito dell'appellata con atto depositato il 30.12.2023 aveva Controparte_7
comunicato di essere stato assunto quale direttore di cancelleria presso il Ministero della Giustizia e di non poter più esercitare la professione di avvocato, sicché ha espressamente richiesto la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso ex art.303 c.p.c. depositato l'11.3.2024 la Parte_2
chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo ed a tanto faceva
[...]
seguito in data 12.3.2024 il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
Con istanza depositata il 14.3.2024 il dott. Giovanni De Somma, già cancellato dall'Albo degli
Avvocati con provvedimento adottato il 16.1.2024 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Potenza, sollecitava la pronuncia di provvedimento espresso di revoca della nomina quale curatore speciale della nomina avvenuta con provvedimento del 16.5.2019. Controparte_4
pag. 2 Con ordinanza emessa il 19.3.2024 la Corte, in accoglimento dell'istanza avanzata, tenuto conto altresì del fatto che il dott. Giovanni De Somma aveva allegato e comprovato che la società
[...]
con deliberazione dell'assemblea in data 21.11.2022, aveva provveduto alla formale CP_4 nomina dell'amministratore unico a tempo indeterminato, il quale per legge aveva assunto anche la rappresentanza legale della società, revocava la nomina del dott. Giovanni De Somma quale curatore speciale della Controparte_4
Con comparsa depositata il 19.6.2024 si costituivano nel giudizio riassunto i sigg. CP_1
e , riportandosi alle difese già articolate in atti. CP_2 Controparte_3
Peraltro, l'Avv. Rocco Mariano Romaniello, costituitosi quale procuratore dei sigg. CP_1
e , depositava atto pubblico per notaio del CP_2 Controparte_3 Persona_1
13.6.2024 con il quale lo stesso professionista era stato nominato procuratore speciale della
[...]
in relazione al presente giudizio di impugnazione, nomina effettuata da in CP_4 CP_1
veste di Amministratore Unico della predetta società.
Con note scritte depositate il 14.10.2024 l'Avv. Michele Gallo, in veste di procuratore ad litem della in qualità di procuratrice con rappresentanza della Parte_1 Parte_1 [...]
e l'Avv. Rocco Mariano Romaniello, nella dichiarata Parte_2
qualità di procuratore della chiedevano un rinvio della trattazione della causa Controparte_4
fissata per il 15.10.2024 sul presupposto che tra le parti fosse stato raggiunto un accordo transattivo soltanto da formalizzare.
Con provvedimento del 15.10.2024 la Corte rinviava la causa all'udienza del 3.12.2024 e con successivo provvedimento del 4.12.2024 disponeva, su sollecitazione delle parti, un ulteriore differimento dell'udienza al 4.2.2025 sempre in vista della formalizzazione dell'accordo transattivo.
Per effetto di decreto depositato il 21.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 4.2.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato (h.9,00 del
4.2.2025) nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento pubblicato il 4.2.2025 assegnava alle parti nuovo termine perentorio sino al giorno 4.3.2025, ore
9,00, per il deposito delle note scritte, come previsto dall'art. 127 ter co.4 c.p.c.
Faceva seguito un provvedimento di rinvio d'ufficio all'1.7.2025 adottato dalla Corte in data
4.3.2025.
Per effetto di decreto depositato il 13.6.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 1.7.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma ancora una volta entro il termine perentorio all'uopo fissato (h.9,00 del giorno 1.7.2025) nessuna delle parti depositava le note scritte.
pag. 3 MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art.127 ter co.4 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte entro due successivi termini, perentori per legge, fissati dalla Corte.
L'art.127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, al comma 2 stabilisce: “Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note”.
Nel caso in esame, con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 21.11.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 3.12.2024 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ed è stato assegnato alle parti il termine perentorio sino alle h.9,00 del 3.12.2024 per il deposito stesso. Entro il detto termine nessuna delle parti ha depositato le note scritte.
L'art.127 ter c.p.c., al comma 4 stabilisce espressamente che: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
In aderenza al dettato della norma appena evocata la Corte, preso atto del mancato deposito telematico di note scritte entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del 4.2.2025) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 21.1.2025, con ordinanza pubblicata il 4.2.2025 ha assegnato alle parti un nuovo termine perentorio sino al giorno 4.3.2025, ore 9,00, per il deposito delle note scritte.
Rinviata d'ufficio l'udienza all'1.7.2025, ancora una volta entro il termine perentorio (sino alle h.9,00 del giorno 1.7.2025) fissato con il decreto ex art.127 ter c.p.c. depositato il 13.6.2025, nessuna delle parti costituite ha depositato le note scritte entro il termine perentorio fissato.
È opportuno precisare che l'art.127 ter co.2 e 4 c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. n.149/2022 ed a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili a tale data già pendenti davanti alla Corte di Appello.
Inoltre, la espressa qualificazione normativa dei menzionati termini come “perentori” comporta che, una volta che ciascuno di essi sia giunto a scadenza, sia precluso alle parti di fare luogo al deposito delle note scritte e che, ove il deposito comunque avvenga oltre la scadenza del termine, le note depositate non abbiano nessuna validità ed efficacia processuale ed il giudice non possa tenerne conto.
Pertanto, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti pag. 4 le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori ex art.127 ter c.p.c. fissati per due volte consecutive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo.
Al riguardo, va rilevato che a norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. - nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69 – “L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”. Ai sensi dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Peraltro, la disposizione processuale dell'art.307 ult.co. c.p.c. anche nella sua precedente formulazione prevedeva che l'estinzione del processo per inattività delle parti venisse dichiarata con sentenza del collegio se dinanzi a questo essa fosse stata eccepita.
Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Ai sensi dell'art.310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.109/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
31.1.2018 e pubblicata l'1.2.2018, proposto dalla in qualità di Parte_1
procuratrice con rappresentanza della Parte_2
con atto di citazione notificato il 29.8.2018 nei confronti dei sigg. e CP_1 CP_2
nonché nei confronti della società in persona del legale Controparte_3 Controparte_4
rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art.127 ter co.4 c.p.c.;
- Dichiara il passaggio in giudicato della sentenza n.109/2018 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 31.1.2018 e pubblicata l'1.2.2018;
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso a Potenza, nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
pag. 5 (Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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