Ordinanza cautelare 10 luglio 2015
Sentenza 30 dicembre 2021
Parere definitivo 23 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/03/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01777/2025REG.PROV.COLL.
N. 00919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 919 del 2022, proposto da SU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo Satta in Roma, Foro Traiano 1a;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 13616 del 20 dicembre 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Luigi Quinto e Anna Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è il provvedimento prot. n. SE/P20140185955 del 22 dicembre 2014 di diniego di riconoscimento della tariffa incentivante di cui al d.m. 5 maggio 2011 (c.d. quarto conto energia).
2. I fatti di causa, come emergenti dal ricorso introduttivo e dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado, sono i seguenti:
-in data 28 giugno 2011, SU S.r.l. presentava, ai sensi del d.m. 5 maggio 2011, richiesta di iscrizione nel Registro Grandi Impianti per l’impianto fotovoltaico n. 609626, sito in località Ruffano (Le), di potenza inferiore ad 1 MW, collocandosi in posizione utile per la fruizione degli incentivi;
- con nota prot. n. 155889 del 12 settembre 2012 il SE comunicava alla società la decadenza dall’iscrizione al Registro per il mancato invio, entro il termine di sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, della certificazione di fine lavori, come prescritto dagli art. 6, comma 3, lett. b) e 9, comma 1 del d.m. 5 maggio 2011;
-il sopra indicato provvedimento veniva impugnato da SU con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sezione III ter , che, con sentenza n. 1807/2014, lo accoglieva, rilevando che l’impianto era stato comunque ultimato entro il termine previsto dalla disciplina transitoria dettata dall’art. 1 d.l. n. 1/2012, conv. dalla l. n. 27/2012. Tale disposizione consente l’ammissione agli incentivi degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali sia stata presentata richiesta di titolo entro il 1° gennaio 2011 e a condizione che siano entrati in esercizio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (ossia entro il 24 maggio 2012);
-in ottemperanza alla sentenza, il SE avviava il procedimento di ammissione alla tariffa incentivante e, con comunicazione del 1 novembre 2014, chiedeva alla società chiarimenti con riguardo a: i) l’adeguamento della connessione di una parte dell’impianto fotovoltaico, per una quota di potenza pari a 239 kw, avvenuto oltre il termine perentorio del 24 maggio 2012 indicato dal d.l. 1/2012; ii) la difformità riscontrata tra la comunicazione di fine lavori, relativa all’impianto fotovoltaico di potenza pari a 760 kw, inviata il 24 maggio 2012 al gestore di rete ai fini dell’allaccio alla rete elettrica, e la comunicazione di fine lavori nonché la perizia asseverata presentate al SE ai fini dell’ottenimento degli incentivi pubblici, relative al medesimo impianto fotovoltaico dichiarato di potenza pari a 999 kw. Il SE evidenziava, inoltre, che “ dall’analisi dei valori relativi all’energia prodotta in possesso della Scrivente, risulta che l’impianto fotovoltaico in oggetto ha immesso energia in rete solo a partire dalla data del 20 giugno 2012 ”;
-con provvedimento del 22 dicembre 2014 il gestore respingeva l’istanza di incentivo in ragione del contrasto tra le diverse dichiarazioni rese dalla parte in ordine allo stato di fatto sussistente alla data del 24 maggio 2012, rilevando che la documentazione ENEL relativa all’allaccio (Allegato Q), “ impedisce di ritenere che si sia perfezionata, al 24 maggio 2012, la condizione cui all’art. 65 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ” (ovvero, che l’impianto sia entrato in esercizio nella data indicata).
3. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, SU chiedeva l’annullamento del provvedimento di diniego per i seguenti motivi:
I. errore su presupposti di fatto e di diritto; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. 28/2011; violazione e falsa applicazione dell’art.9, comma 1, del DM 5 maggio 2011; eccesso di potere per genericità e difetto di motivazione; sviamento; violazione del legittimo affidamento;
II. in subordine, il SE avrebbe dovuto concedere la tariffa di cui al IV conto energia quantomeno per la sola potenza risultante “dalla dichiarazione di rinuncia” effettuata dal soggetto responsabile il 24/05/2012; il SE ha omesso di operare un bilanciamento degli interessi in gioco, sacrificando gli interessi della società.
4. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , con sentenza n. 13616 del 30 dicembre 2021- dopo aver respinto l’istanza della ricorrente di riunione con il giudizio r.g.n. 7721/2015 - respingeva il ricorso, rilevando che: a) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.m. 5 luglio 2012 la “d ata di entrata in esercizio dell’impianto ” coincide con la “ data in cui si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico ”. Dunque, il primo funzionamento dell’impianto presuppone che l’impianto inizi a produrre energia con la potenza originariamente dichiarata; b) l’impianto non era entrato in esercizio entro il termine di legge per l’intera potenza dichiarata in sede di iscrizione al Registro ma per una potenza inferiore; c) non ha, peraltro, alcun rilievo la dedotta differenza tra “potenza di immissione” e “potenza nominale”, posto che la disciplina di riferimento non accenna ad alcuna distinzione in merito; d) non può essere accolta la domanda subordinata di riconoscimento dell’incentivo per una potenza ridotta alla luce del principio di autoresponsabilità e in considerazione del carattere non veritiero della dichiarazione.
5. SU s.r.l. ha interposto appello, notificato in data 2 febbraio 2022, articolando cinque motivi di diritto.
6. Si è costituito in giudizio il SE che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
7. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. All’udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato.
10. Con cinque motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, SU deduce che:
i) il T.a.r. avrebbe erroneamente richiamato, al fine di stabilire la data di entrata in esercizio dell’impianto, l’art. 2 comma 1 lett. b) d.m. 5.07.2012 (quinto conto energia), mentre la fattispecie sarebbe disciplinata dal d.m. 5 luglio 2011 (quarto conto energia) che, a differenza del d.m. del 2012, non richiederebbe, ai fini dell’entrata in esercizio, che l’impianto, oltre ad essere collegato alla rete elettrica, debba anche essere contestualmente in funzione e produrre materialmente energia;
ii) la società non avrebbe mai fornito dati differenti tra la perizia asseverata e lo stato di fatto alla data di entrata in esercizio dell’impianto;
iii) il provvedimento di diniego si fonderebbe su un artato equivoco: il SE utilizzerebbe in maniera indistinta i termini potenza nominale, potenza di immissione, allacciamento, potenza dell’impianto, ecc. per “creare” l’inadempimento della società. L’impianto, sin dalla sua messa in esercizio, avrebbe avuto una potenza nominale pari 999kwp, mentre la sola potenza di immissione sarebbe stata pari a 760 kw;
iv) la contestata- ma inesistente- contraddizione tra le dichiarazioni effettuate e quella contenuta nell’Allegato Q (dichiarazione di conferma allacciamento), sarebbe comunque irrilevante ai fini della concessione delle invocate tariffe incentivanti poiché, rispetto all’accertamento dei tecnici ENEL (che hanno certificato in data 18/06/2012 l’esistenza di un impianto della potenza elettrica nominale di 999kw, esattamente corrispondente a quello di progetto), nessun potere sarebbe attribuito al SE e, comunque, nessun potere sarebbe stato legittimamente e tempestivamente esercitato dal medesimo;
v) in via di estremo subordine, anche ad ammettere, per assurdo, che ciò che rileva è la potenza di immissione in rete, certamente il SE avrebbe dovuto, nel bilanciamento degli interessi in gioco, concedere il beneficio incentivante rapportato alla minore potenza di 760 kw, non avendo la società reso false dichiarazioni.
11. I motivi sono infondati.
12. Gli assunti difensivi in ordine all’insussistenza dell’oggettiva discordanza, rilevata nel provvedimento impugnato, tra le dichiarazioni rese dalla società al SE e all’ENEL con riguardo alla data di entrata in esercizio dell’impianto sono smentiti dalla documentazione in atti, da cui risulta che:
a) in data 21 luglio 2014 il soggetto responsabile chiedeva la tariffa incentivante per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 999,90 kw, dichiarando che lo stesso era entrato in esercizio il 24 maggio 2012, termine ultimo sancito dall’art. 65 d.l. 1/2012, conv. dalla l. 27/2012;
b) in data 24 maggio 2012 SU trasmetteva al SE la comunicazione di fine lavori e la perizia tecnica asseverata che attestavano -anche ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 445/2000- l’avvenuto completamento alla medesima data (24 maggio 2012) dell’intero impianto monosezione di potenza pari a 999 kw, sia dal punto di vista strutturale che da quello elettrico;
c) sempre in data 24 maggio 2012, alle ore 13,28, la società trasmetteva, via fax, ad EL la dichiarazione di rinuncia alla potenza di 0,9 MW e di accettazione della potenza di 0,76 MW, nonché la dichiarazione di fine lavori, sottoscritta dal tecnico incaricato, di un impianto di potenza pari a 760 kw, in palese discordanza con quanto comunicato lo stesso giorno al SE;
d) poche ore dopo l’invio del fax sopra indicato, alle ore 17,30 veniva eseguito il sopralluogo dei tecnici di EL che procedevano all’allacciamento dell’impianto per una potenza pari a 760 kw, come risulta dal verbale di allaccio e dall’allegato Q (dichiarazione di conferma allacciamento);
e) la soluzione tecnica minima di connessione e l’attestazione GAUDÌ riportano entrambe un valore di potenza di 760 kw. In particolare: 1) la STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) è stata elaborata da ENEL in riscontro alla richiesta di connessione di un impianto di potenza apparente nominale (kVA) pari a 0,760 (comunicazione EL prot. n. 946020 del 3/09/2010); 2) la sezione “dettaglio impianto” dell’attestazione GAUDÌ indica, oltre alla data di esercizio presunto (24/05/2012), i dati tecnici dell’impianto, riportando una “potenza apparente nominale” e una “potenza attiva nominale del generatore” pari a 760 kw. Da tale attestazione risulta, inoltre, che l’impianto è costituito da due sezioni (sezione 1 di potenza nominale 760 kw e sezione 2 di potenza nominale 239 kw), mentre la dichiarazione di fine lavori e la perizia tecnica asseverata sub b) si riferiscono entrambe ad un impianto monosezione di potenza complessiva di 990 kw.
f) in data 6 giugno 2012 - due settimane dopo la data dichiarata di fine lavori- il soggetto responsabile ha trasmesso ad EL una comunicazione con cui dichiarava di aver “ provveduto nella immediatezza dell’allacciamento a terminare i lavori di connessione del generatore sino alla potenza di picco pari a 999 kW, come da titolo autorizzativo (…) ”;
g) con nota del 16 luglio 2012 EL comunicava che non era possibile accogliere la richiesta di adeguamento, poiché era necessario presentare “ una nuova richiesta di connessione ” , indicando, oltre alla potenza già disponibile in connessione e la nuova potenza da immettere in rete, anche “ la potenza nominale dell’impianto che si intende adeguare ”;
h) in data 16 maggio 2014 il gestore di rete rilasciava i verbali per un intervento di “ aumento di potenza a 999 kw per fornitura già attiva con kw 760 (fotovoltaico) ”.
13. Le evidenze documentali confermano che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, alla data del 24 maggio 2012 l’impianto non era stato completato né era entrato in esercizio per l’intera potenza dichiarata, essendo stato connesso alla rete per una potenza pari a soli 760 kw.
14. Del resto, è la medesima società a dichiarare, con nota trasmessa ad EL in data 6 giugno 2012, di aver provveduto “ nella immediatezza dell’allacciamento ” ( rectius , in epoca posteriore al sopralluogo EL del 24 maggio 2012 e alla connessione in parallelo per 760 kw) a “ terminare i lavori di connessione del generatore ” sino alla potenza di picco pari a 999 kw: ciò conferma che alla del sopralluogo del 24 maggio 2012 i lavori non erano ancora terminati.
15. Quanto alla scissione tra potenza nominale e potenza in immissione, di essa non se ne rinviene alcuna traccia nel testo del d.m. 5 maggio 2011, che fissa in maniera tassativa i presupposti per l’ammissione all’incentivo. Tale distinzione, oltre ad essere smentita dagli atti (cfr. attestato GAUDI’ ove si indica un impianto di potenza nominale pari a 760 kw), non è stata nemmeno provata dall’istante che si limita solo ad affermare che la potenza effettivamente immessa è solo una quota della maggiore potenza nominale dell’impianto, interamente completato.
16. Ciò che, invece, emerge dagli atti è -giova ribadire- l’oggettiva discordanza tra la comunicazione di fine lavori e la perizia tecnica asseverata inviate al SE (entrambe datate 24 maggio 2012) che attestano il completamento, strutturale ed elettrico, di un impianto di 990 kw e la comunicazione di fine lavori inviata il medesimo giorno (24 maggio 2012) al gestore di rete che attesta il completamento, strutturale ed elettrico, di un impianto di 760 kw.
17. A nulla rilevano sia la dichiarazione di rinuncia ad una parte della potenza -trasmessa via fax da SU ad EL (e non anche a SE), insieme alla dichiarazione di fine lavori dell’impianto di 760 kw, alle ore 13,28 del 24 maggio 2012, ossia poche ore prima del sopralluogo dei tecnici per l’allacciamento– sia il verbale di sopralluogo tecnico del 18 giugno 2012, che attesta (e non può che attestare) la completezza dell’impianto (solo) a quella data e non alla data termine del 24 maggio 2012.
18. Rimangono insuperati, per un verso, l’oggettiva discrasia tra le dichiarazioni e, per altro verso, l’effettivo adeguamento dell’impianto fotovoltaico per una quota di potenza pari a 239 kw oltre il termine perentorio di legge.
19. Per tale ragione, correttamente il SE ha escluso il diritto al beneficio per difetto del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) d.m. 5 maggio 2011, in quanto l’impianto oggetto di iscrizione e di richiesta di incentivazione (di potenza pari a 990 kw) non era stato collegato in parallelo al sistema elettrico entro il 24 maggio 2014: a quella data, infatti, risultava realizzato e collegato un impianto di potenza pari a 760 kw, a cui è stata successivamente aggiunta un’altra sezione di 239 kw.
20. Da quanto appena osservato discende l’irrilevanza dell’erroneo richiamo, ad opera del T.a.r., all’art. 2, comma 1 lett. b), d.m. 5.07.2012 (quinto conto energia), anziché all’art. 3, comma 1 lett. c), d.m. 5.05.2011 (quarto conto energia) poiché entro il termine di legge (quantomeno) la parte elettrica non era stata, in ogni caso, completata.
21. Al riguardo, il collegio richiama i consolidati principi giurisprudenziali (Cons. Stato, sez. II, n. 2254, n. 5044, n. 9267 e n. 9976 del 2024; n. 10920 e n. 4913 del 2023 e n. 5576 del 2022), secondo cui:
a) è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici (sia in sede procedimentale che processuale), ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (prova che non è stata data nel caso di specie);
b) trattandosi di benefici di derivazione europea i presupposti devono essere accertati in modo rigoroso alla luce del principio di autoresponsabilità dell’impresa;
c) la non corrispondenza al vero dei dati dichiarati ha di per sé rilievo decadenziale dai benefici, giacché, in un sistema basato sulle autodichiarazioni, la funzionalità delle operazioni, le esigenze di celerità procedimentale e di parità di trattamento nonché il principio di autoresponsabilità impongono un onere di veritiera dichiarazione di tutti i dati in possesso dell'interessato. Ne discende che la produzione di documentazione non conforme, lungi dal configurare una violazione meramente formale, integra una violazione rilevante, che osta all’erogazione degli incentivi, impedendo al Gestore di riscontrare la presenza dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio, a prescindere dal dolo o la colpa della società interessata ed escludendosi la possibilità di soccorso istruttorio;
d) non ha alcuna rilevanza la circostanza che la dichiarazione non veritiera si sia rivelata in concreto innocua o priva di effettivi vantaggi concreti, poiché la normativa di riferimento, ispirata ad un rigore giustificato dalla peculiare materia (si tratta di incentivi pubblici di rilevante entità che comportano l’esborso di risorse finanziarie pubbliche per loro natura limitate), pone particolare enfasi sulle difformità circa le informazioni rilevanti ai fini della ammissione al beneficio.
22. La non veritiera dichiarazione dello stato di fatto ed il difetto del requisito di entrata in esercizio dell’impianto entro il termine di legge ostano all’ammissione all’incentivo nella sua interezza ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs 28/2011 e art. 21, comma 2, d.m. del 2011 (cfr., anche 75 del d.P.R. n. 445/2000 che dispone la decadenza integrale dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera), senza alcuna possibilità di riconoscimenti parziali e limitati.
23. La modifica ex post dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di iscrizione al registro -come preteso dall’appellante- è preclusa dalla natura selettiva della procedura e dall’esigenza di tutela della par condicio dei partecipanti.
24. Quanto, infine, alla lamentata violazione della buona fede e dell’affidamento riposto dalla società sull’acquisizione tariffa incentivante, ci si limita ad osservare che: a) la tutela dell’affidamento trova un limite nell’autoresponsabilità e non può essere invocata dall’operatore che abbia reso dichiarazioni non veritiere in sede di ammissione; b) la mancata conclusione dei lavori entro il termine di legge è emersa solo a seguito della richiesta di ammissione alla tariffa incentivante del 21 luglio 2014 e acquisizione, da parte del SE, della documentazione nella disponibilità del gestore di rete; c) il difetto del requisito dell’entrata in esercizio entro il termine di legge osta al riconoscimento del beneficio senza alcuno spazio per il bilanciamento dei contrapposti interessi, attesa la natura vincolata del diniego.
25. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
26. Sussistono giustificati motivi, in ragione della novità e della peculiarità della questione, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO