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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, esaurita la discussione orale, all'esito della camera del consiglio del 25 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1603 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio, tra
(C.F.: ), nata in [...] il 19 Parte_1 C.F._1
settembre 1962, residente a [...] e
(C.F.: ), nata in [...] il 13 Parte_2 C.F._2
febbraio 1972, residente a Mosciano Sant'Angelo (TE), in via Bologna snc, entrambe elettivamente domiciliate a Giulianova, in via Lago Del Forno n.
11, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione.
- attrici o ricorrenti -
e
(C.F.: ), nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._3 ottobre 1976, residente a [...], elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, in via F. Petrarca, n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Piergentili, che unitamente e disgiuntamente
1 all'Avv. Davide Iacovozzi, la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta o resistente -
OGGETTO: opposizione all'intimazione di sfratto per morosità (art. 658
c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di discussione orale del 25 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma I, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di intimazione ex art. 658 c.p.c. ritualmente notificato, Pt_1
e sulla premessa di aver stipulato in data 25
[...] Parte_3
settembre 2020, in qualità di locatrici, un contratto di locazione ad uso commerciale debitamente registrato con avente ad Controparte_1
oggetto l'unità immobiliare di loro proprietà sita a Giulianova, in via
Montello, n. 65, hanno convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la predetta conduttrice (instaurando così il giudizio rubricato al R.G. n.
1338/2024), chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità, nonché l'emissione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. per l'importo €
5.609,66 a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie e di imposte.
La sig.ra ritualmente costituita in giudizio, si è opposta CP_1
alla convalida.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 8 luglio 2024, il Tribunale, “rilevato che, nel caso per cui è processo, la morosità di parte conduttrice concerne esclusivamente il mancato pagamento degli oneri accessori (spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'anno 2023), e dell'Imposta Municipale Propria (vecchia “ICI”); considerato che l'ammontare dell'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagare gli oneri accessori, mentre nelle locazioni ad uso abitativo è predeterminato dal legislatore all'art. 5 L.
2 392/1978 (superamento di 2 mensilità di canone), al contrario, nelle locazioni a uso commerciale - come quella per cui è processo -, non è prevista una analoga disposizione normativa che determini l'esatto ammontare degli oneri accessori insoluti ai fini della risoluzione del contratto, dovendo pertanto la gravità dell'inadempimento, che deve avere un'importanza tale da rompere l'equilibrio contrattuale, essere valutata dal giudice;
ritenuto quindi di riservare al merito la valutazione della gravità dell'inadempimento” anche in considerazione del fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta, ha (i) negato l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., (ii) disposto il mutamento del rito e
(iii) assegnato a parte attrice termine di legge (di quindi giorni) per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per l'eventuale prosecuzione all'udienza del 14 ottobre 2024, con la specificazione che, all'esito della stessa, in caso di esito negativo della mediazione obbligatoria, sarebbe stata fissata udienza ai sensi dell'art. 420
c.p.c., con assegnazione di termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria integrative.
Alla predetta udienza, il Tribunale, ritenuta esperita la mediazione, ha fissato ai sensi dell'art. 420 c.p.c. udienza per il 25 marzo 2025 (data odierna), con assegnazione di termine perentorio sino al 28 febbraio 2025 per il deposito di eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante memorie integrative e, esaurita la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come di seguito, mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda tempestivamente sollevata dalla difesa della parte conduttrice nella prima difesa utile, i.e. nelle note di trattazione scritta, depositate in data 12 ottobre 2024, sostitutive dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2024, accoglimento che, per l'effetto, si rivela ostativo rispetto alla disamina del merito della controversia.
Giova, all'uopo, rammentare che la presente controversia rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis d.lgs.
3 28/2010, motivo per cui, con provvedimento dell'8 luglio 2024, parte locatrice è stata onerata di avviare, entro quindici giorni, il citato procedimento di mediazione.
Senonché, nella fattispecie in esame, esaminata meglio la questione, sebbene le sig.re e abbiano effettivamente avviato la Pt_1 Parte_3
procedura di mediazione obbligatoria, non può tuttavia ritenersi che la stessa sia stata ritualmente esperita – come tempestivamente eccepito da parte conduttrice con le note di trattazione scritta, depositate in data 12 ottobre 2024, sostitutive dell'udienza del 14 ottobre 2024 – e ciò a causa della mancata convocazione personale della parte conduttrice, giacché, come si avrà modo di specificare, la comunicazione dell'invito alla procedura risulta essere stata fatta al procuratore costituito della stessa.
Infatti, “La giurisprudenza di merito è ormai unanime nel ritenere che, anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre
Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1° febbraio 2023 n. 178;
Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903)” (cfr. da ultimo, in questi esatti termini, sentenza del Tribunale di Cosenza n. 136/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025).
La esposta soluzione appare condivisibile, in ragione non soltanto della natura e dello scopo del procedimento di mediazione, ma anche considerato che lo stesso d.lgs. n. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo “necessario, infatti che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento” (cfr. sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 136/2025 sopra citata), anche perché non trattasi di atto processuale.
4 Ebbene, nel caso per cui è processo, da un'attenta lettura del verbale negativo dell'organismo di mediazione adito, i.e. la Camera di Commercio
Gran AS d'AL (cfr. allegato alla nota di deposito di parte attrice del 3 settembre 2024), può agevolmente evincersi che, con specifico riguardo alla
“parte invitata” alla mediazione, ossia la sig.ra la stessa è Controparte_1
stata convocata “con comunicazione del 22/08/2024 Prot. 28027 inviata (…) presso il proprio legale Avv. Giovanni Piergentili, stante la causa pendente tra le parti ed il disposto del giudice di introdurre il procedimento di mediazione, a mezzo posta elettronica certificata regolarmente consegnata dal sistema nella casella di destinazione all'indirizzo PEC tratto da ”. Email_1 CP_2
Dunque, la comunicazione dell'invito alla procedura di mediazione
è stata a ben vedere trasmessa al legale della sig.ra anziché CP_1 personalmente alla stessa al suo domicilio (nonostante questo fosse noto, siccome correttamente indicato anche nella domanda di mediazione – cfr. deposito del 12 ottobre 2024 di parte conduttrice contenente la domanda di mediazione), e ciò nonostante il d.lgs. n. 28/2010 non contempli la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, prevedendosi, piuttosto, che l'atto debba essere portato a diretta conoscenza degli interessati, come ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui “Il procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 - volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto - non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Milano n. 7095/2020 pubblicata il 22 ottobre 2020).
Deve inoltre sottolinearsi che alcuna valenza può essere utilmente attribuita da questo punto di vista alla (successiva) comunicazione che
“L'Avv. Giuseppe DI Giandomenico (n.d.r.: il procuratore delle odierne attrici) ha, a sua volta, proceduto (ad inviare) con comunicazione pec del
22.08.2024 (…) all'indirizzo , come si legge nel verbale Email_2
di mediazione in atti, in considerazione del fatto che non risulta che tale indirizzo - diversamente da quello del legale “ Email_1
tratto da ” - sia stato estratto da alcun elenco e che oltretutto, sulla CP_2
base di un controllo effettuato tanto sull'Indice NAzionale Domicili
5 Digitali (INAD)
(https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home), quanto su nella sezione dedicata ai “professionisti” CP_2
(inipec.gov.it/web/guest/cerca- pec? Email_3
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_search_pec_Sea
, Email_4 non risulta abbinato alla odierna resistente (dovendosi a ciò aggiungere che, del resto, la notifica, eseguita in data 30 maggio 2024 alla conduttrice dell'atto di citazione contenente l'intimazione di sfratto per morosità, è avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario mediante consegna a mani della stessa – cfr. citazione depositata in fase sommaria di convalida).
Dunque, alla luce di quanto sopra, deve concludersi che “la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC al difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Catania n. 3464 del 9 luglio 2024).
Deve infine precisarsi che “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (cfr.
Tribunale di Avellino, sentenza n. 178 del 1 febbraio 2023).
Ebbene, dalla lettura della procura alle liti firmata dalla parte conduttrice (ed allegata alla comparsa di costituzione depositata in fase sommaria di convalida R.G. 1338/2024, la quale espressamente è “estesa a tutte le altre procedure in ogni caso ad essa connesse, da essa derivanti o ad essa successiva”), si evince in maniera chiara che la sig.ra ha CP_1 effettuato elezione di “domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Piergentili, in Porto San Giorgio, via F. Petrarca 63”, quindi con esclusivo riferimento alla fase giudiziale, e non anche espressamente con riferimento alla fase
6 stragiudiziale, né nello specifico in relazione al procedimento di mediazione;
di conseguenza, dal momento che la procura alle liti firmata dalla parte conduttrice non contiene alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione e che la notifica eseguita al procuratore costituito non si rivela idonea, per le ragioni sopra illustrate, ad integrare la previsione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 28/2010 e ad assolvere alla funzione che a tale convocazione viene attribuita, deve concludersi che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dalle odierne attrici e che, dunque, per tale ragione, la domanda debba dichiararsi improcedibile, a nulla rilevando che la comunicazione costituisca un adempimento espletato dell'organismo di mediazione.
Infatti, a tal specifico riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la comunicazione avvenga ad opera dell'organismo di mediazione
(e non della parte istante), tuttavia è su quest'ultima, in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, che incombe il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con il corollario per cui la stessa non può utilmente invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione (cfr. sentenza del Tribunale di Cosenza n. 136/2025 sopra citata;
cfr. anche Corte
d'Appello di Venezia sentenza n. 1468/2023), essendo tenuta a monitorare il buon esito della convocazione.
Ogni eventuale ulteriore questione pur formulata dalle parti in lite rimane assorbita dalla pronuncia preliminare di cui sopra.
Stante il tenore della odierna pronuncia, si stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese di lite (Corte Cost. n. 77/2018), in considerazione del fatto che l'interesse alla procedura conciliativa, di cui era sì formalmente onerata parte intimata, è in ogni caso equamente distribuito tra entrambe le parti in causa (l'attore per coltivare la relativa domanda, il convenuto per coltivare la relativa opposizione alla domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata al R.G. 1603/2024 fra le parti indicate
7 in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, esaurita la discussione orale, all'esito della camera del consiglio del 25 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1603 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa all'udienza del 25 marzo 2025, con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio, tra
(C.F.: ), nata in [...] il 19 Parte_1 C.F._1
settembre 1962, residente a [...] e
(C.F.: ), nata in [...] il 13 Parte_2 C.F._2
febbraio 1972, residente a Mosciano Sant'Angelo (TE), in via Bologna snc, entrambe elettivamente domiciliate a Giulianova, in via Lago Del Forno n.
11, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Di Giandomenico, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata all'atto di intimazione.
- attrici o ricorrenti -
e
(C.F.: ), nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._3 ottobre 1976, residente a [...], elettivamente domiciliata in Porto San Giorgio, in via F. Petrarca, n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Piergentili, che unitamente e disgiuntamente
1 all'Avv. Davide Iacovozzi, la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- convenuta o resistente -
OGGETTO: opposizione all'intimazione di sfratto per morosità (art. 658
c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di discussione orale del 25 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 429, comma I, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n.
140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di intimazione ex art. 658 c.p.c. ritualmente notificato, Pt_1
e sulla premessa di aver stipulato in data 25
[...] Parte_3
settembre 2020, in qualità di locatrici, un contratto di locazione ad uso commerciale debitamente registrato con avente ad Controparte_1
oggetto l'unità immobiliare di loro proprietà sita a Giulianova, in via
Montello, n. 65, hanno convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, la predetta conduttrice (instaurando così il giudizio rubricato al R.G. n.
1338/2024), chiedendo la convalida dell'intimato sfratto per morosità, nonché l'emissione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. per l'importo €
5.609,66 a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie e di imposte.
La sig.ra ritualmente costituita in giudizio, si è opposta CP_1
alla convalida.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 8 luglio 2024, il Tribunale, “rilevato che, nel caso per cui è processo, la morosità di parte conduttrice concerne esclusivamente il mancato pagamento degli oneri accessori (spese condominiali ordinarie e straordinarie relative all'anno 2023), e dell'Imposta Municipale Propria (vecchia “ICI”); considerato che l'ammontare dell'inadempimento rispetto all'obbligazione di pagare gli oneri accessori, mentre nelle locazioni ad uso abitativo è predeterminato dal legislatore all'art. 5 L.
2 392/1978 (superamento di 2 mensilità di canone), al contrario, nelle locazioni a uso commerciale - come quella per cui è processo -, non è prevista una analoga disposizione normativa che determini l'esatto ammontare degli oneri accessori insoluti ai fini della risoluzione del contratto, dovendo pertanto la gravità dell'inadempimento, che deve avere un'importanza tale da rompere l'equilibrio contrattuale, essere valutata dal giudice;
ritenuto quindi di riservare al merito la valutazione della gravità dell'inadempimento” anche in considerazione del fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta, ha (i) negato l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c., (ii) disposto il mutamento del rito e
(iii) assegnato a parte attrice termine di legge (di quindi giorni) per introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando la causa per l'eventuale prosecuzione all'udienza del 14 ottobre 2024, con la specificazione che, all'esito della stessa, in caso di esito negativo della mediazione obbligatoria, sarebbe stata fissata udienza ai sensi dell'art. 420
c.p.c., con assegnazione di termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memoria integrative.
Alla predetta udienza, il Tribunale, ritenuta esperita la mediazione, ha fissato ai sensi dell'art. 420 c.p.c. udienza per il 25 marzo 2025 (data odierna), con assegnazione di termine perentorio sino al 28 febbraio 2025 per il deposito di eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante memorie integrative e, esaurita la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come di seguito, mediante lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba trovare accoglimento l'eccezione di improcedibilità della domanda tempestivamente sollevata dalla difesa della parte conduttrice nella prima difesa utile, i.e. nelle note di trattazione scritta, depositate in data 12 ottobre 2024, sostitutive dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2024, accoglimento che, per l'effetto, si rivela ostativo rispetto alla disamina del merito della controversia.
Giova, all'uopo, rammentare che la presente controversia rientra nel novero di quelle per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è, dunque, obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis d.lgs.
3 28/2010, motivo per cui, con provvedimento dell'8 luglio 2024, parte locatrice è stata onerata di avviare, entro quindici giorni, il citato procedimento di mediazione.
Senonché, nella fattispecie in esame, esaminata meglio la questione, sebbene le sig.re e abbiano effettivamente avviato la Pt_1 Parte_3
procedura di mediazione obbligatoria, non può tuttavia ritenersi che la stessa sia stata ritualmente esperita – come tempestivamente eccepito da parte conduttrice con le note di trattazione scritta, depositate in data 12 ottobre 2024, sostitutive dell'udienza del 14 ottobre 2024 – e ciò a causa della mancata convocazione personale della parte conduttrice, giacché, come si avrà modo di specificare, la comunicazione dell'invito alla procedura risulta essere stata fatta al procuratore costituito della stessa.
Infatti, “La giurisprudenza di merito è ormai unanime nel ritenere che, anche nel caso in cui la procedura di mediazione obbligatoria venga promossa in pendenza di giudizio, la comunicazione dell'invito debba essere comunicata alla parte personalmente, mentre l'invio al solo indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore costituito della parte non può ritenersi valido ed efficace (ex multis, tra le più recenti, sentenze Trib. Catanzaro, 7 giugno 2023, n. 924; Trib. Torre
Annunziata, 21 febbraio 2023, n. 529; Trib. Avellino, 1° febbraio 2023 n. 178;
Trib. Palermo 5 settembre 2019, n. 3903)” (cfr. da ultimo, in questi esatti termini, sentenza del Tribunale di Cosenza n. 136/2025, pubblicata il 28 gennaio 2025).
La esposta soluzione appare condivisibile, in ragione non soltanto della natura e dello scopo del procedimento di mediazione, ma anche considerato che lo stesso d.lgs. n. 28/2010 non contempla in nessuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo “necessario, infatti che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato, con la conseguente necessità che questi sia correttamente indicato nella domanda di mediazione, che sia sostanzialmente destinatario dell'invito e sia posto nella condizione di partecipare personalmente al procedimento” (cfr. sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 136/2025 sopra citata), anche perché non trattasi di atto processuale.
4 Ebbene, nel caso per cui è processo, da un'attenta lettura del verbale negativo dell'organismo di mediazione adito, i.e. la Camera di Commercio
Gran AS d'AL (cfr. allegato alla nota di deposito di parte attrice del 3 settembre 2024), può agevolmente evincersi che, con specifico riguardo alla
“parte invitata” alla mediazione, ossia la sig.ra la stessa è Controparte_1
stata convocata “con comunicazione del 22/08/2024 Prot. 28027 inviata (…) presso il proprio legale Avv. Giovanni Piergentili, stante la causa pendente tra le parti ed il disposto del giudice di introdurre il procedimento di mediazione, a mezzo posta elettronica certificata regolarmente consegnata dal sistema nella casella di destinazione all'indirizzo PEC tratto da ”. Email_1 CP_2
Dunque, la comunicazione dell'invito alla procedura di mediazione
è stata a ben vedere trasmessa al legale della sig.ra anziché CP_1 personalmente alla stessa al suo domicilio (nonostante questo fosse noto, siccome correttamente indicato anche nella domanda di mediazione – cfr. deposito del 12 ottobre 2024 di parte conduttrice contenente la domanda di mediazione), e ciò nonostante il d.lgs. n. 28/2010 non contempli la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, prevedendosi, piuttosto, che l'atto debba essere portato a diretta conoscenza degli interessati, come ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui “Il procedimento di cui al d.lgs. 28/2010 - volto alla valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto - non prevede in alcuna sua parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Milano n. 7095/2020 pubblicata il 22 ottobre 2020).
Deve inoltre sottolinearsi che alcuna valenza può essere utilmente attribuita da questo punto di vista alla (successiva) comunicazione che
“L'Avv. Giuseppe DI Giandomenico (n.d.r.: il procuratore delle odierne attrici) ha, a sua volta, proceduto (ad inviare) con comunicazione pec del
22.08.2024 (…) all'indirizzo , come si legge nel verbale Email_2
di mediazione in atti, in considerazione del fatto che non risulta che tale indirizzo - diversamente da quello del legale “ Email_1
tratto da ” - sia stato estratto da alcun elenco e che oltretutto, sulla CP_2
base di un controllo effettuato tanto sull'Indice NAzionale Domicili
5 Digitali (INAD)
(https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home), quanto su nella sezione dedicata ai “professionisti” CP_2
(inipec.gov.it/web/guest/cerca- pec? Email_3
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_search_pec_Sea
, Email_4 non risulta abbinato alla odierna resistente (dovendosi a ciò aggiungere che, del resto, la notifica, eseguita in data 30 maggio 2024 alla conduttrice dell'atto di citazione contenente l'intimazione di sfratto per morosità, è avvenuta a mezzo Ufficiale Giudiziario mediante consegna a mani della stessa – cfr. citazione depositata in fase sommaria di convalida).
Dunque, alla luce di quanto sopra, deve concludersi che “la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo, poiché comunicata tramite PEC al difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente.” (cfr. sentenza del
Tribunale di Catania n. 3464 del 9 luglio 2024).
Deve infine precisarsi che “L'irregolarità della notifica dell'istanza di mediazione non è sanata neppure dalla procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.” (cfr.
Tribunale di Avellino, sentenza n. 178 del 1 febbraio 2023).
Ebbene, dalla lettura della procura alle liti firmata dalla parte conduttrice (ed allegata alla comparsa di costituzione depositata in fase sommaria di convalida R.G. 1338/2024, la quale espressamente è “estesa a tutte le altre procedure in ogni caso ad essa connesse, da essa derivanti o ad essa successiva”), si evince in maniera chiara che la sig.ra ha CP_1 effettuato elezione di “domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Piergentili, in Porto San Giorgio, via F. Petrarca 63”, quindi con esclusivo riferimento alla fase giudiziale, e non anche espressamente con riferimento alla fase
6 stragiudiziale, né nello specifico in relazione al procedimento di mediazione;
di conseguenza, dal momento che la procura alle liti firmata dalla parte conduttrice non contiene alcuna elezione di domicilio con specifico riferimento alla procedura di mediazione e che la notifica eseguita al procuratore costituito non si rivela idonea, per le ragioni sopra illustrate, ad integrare la previsione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 28/2010 e ad assolvere alla funzione che a tale convocazione viene attribuita, deve concludersi che la procedura non sia stata ritualmente instaurata dalle odierne attrici e che, dunque, per tale ragione, la domanda debba dichiararsi improcedibile, a nulla rilevando che la comunicazione costituisca un adempimento espletato dell'organismo di mediazione.
Infatti, a tal specifico riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene la comunicazione avvenga ad opera dell'organismo di mediazione
(e non della parte istante), tuttavia è su quest'ultima, in quanto parte tenuta ad attivare ai fini della procedibilità della domanda la predetta procedura, che incombe il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione, con il corollario per cui la stessa non può utilmente invocare alcuna causa di non imputabilità per la propria negligenza nell'esatta individuazione del destinatario della comunicazione (cfr. sentenza del Tribunale di Cosenza n. 136/2025 sopra citata;
cfr. anche Corte
d'Appello di Venezia sentenza n. 1468/2023), essendo tenuta a monitorare il buon esito della convocazione.
Ogni eventuale ulteriore questione pur formulata dalle parti in lite rimane assorbita dalla pronuncia preliminare di cui sopra.
Stante il tenore della odierna pronuncia, si stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese di lite (Corte Cost. n. 77/2018), in considerazione del fatto che l'interesse alla procedura conciliativa, di cui era sì formalmente onerata parte intimata, è in ogni caso equamente distribuito tra entrambe le parti in causa (l'attore per coltivare la relativa domanda, il convenuto per coltivare la relativa opposizione alla domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa rubricata al R.G. 1603/2024 fra le parti indicate
7 in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 25 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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