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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia composta dai ORi magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott,ssa Maria Vicidomini Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. R.G. 2128/2024 promosso da:
, (C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Lombardo, via U. Maspero n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Bruna Ruperto (C.F.:
), del foro di Crotone e con studio in Gallarate (VA) alla Via Don Minzoni n. 2, C.F._2
ed ivi elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
residente a [...] – c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mario Brusatori del Foro di Busto C.F._3
Arsizio, presso il cui studio sito in Gallarate, Via XX Settembre n.6 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
e con l'intervento di
Avv. , costituita in proprio, nella sua qualità di Curatore Speciale del minore Controparte_2
, nato a [...] il [...], domiciliato presso lo studio della predetta in Persona_1
Milano, via Regina Margherita n. 30
e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 17 OGGETTO: ricorso in appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, I Sez. Civ.,
n. 738/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, resa nella causa iscritta la numero di R.G. 549/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, Sig. Parte_1
“Voglia L'ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata
In via Pregiudiziale e cautelare:
- Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti in narrativa ai sensi degli artt 351 c. 2 e 283cpc; in via Preliminare:
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in riferimento al principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" di cui all' art. 112 c.p.c. in via Principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.738/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 549/2024, pubblicata in data 05.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale:
-Rigettare tutte le istanze addotte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nella narrativa;
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi e senza addebito Parte_1 Controparte_1
per alcuno;
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con allocazione presso la madre e con diritto Per_1
del padre a tenerlo con sé tutti i fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alla 20,00 della domenica, nei mesi di permanenza del resistente presso la residenza, e nei mesi in cui svolge l'attività lavorativa fuori sede, riconoscere la possibilità di effettuare videochiamate per almeno due giorni a settimana, in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,00 o in altro orario compatibile con le esigenze lavorative e del minore, da concordarsi preventivamente con la madre;
-nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di giugno ed agosto previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze del minore;
nelle festività natalizie, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni e nelle vacanze pasquali, ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che il bambino trascorrerà con il padre;
pagina 2 di 17 -Disporre che il minore possa frequentare i nonni paterni presso la loro abitazione senza vincoli, osservata l'assenza di ogni rischio alla salute;
-Assegnare la casa familiare al sig. , precisato che, in caso di vendita dell'immobile, lo stesso potrà Pt_1
riconoscere alla ORa una somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila,00) da CP_1
corrispondersi al ricevimento del prezzo di vendita, somma di cui non si prescrivono vincoli di utilizzo;
-tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi, porre a carico del resistente, OR
[...]
, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile non superiore a € 400,00
(quattrocento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
-Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
-prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento vista la rispettiva capacità lavorativa;
-riconoscere, il diritto ed autorizzare la ricorrente ad espletare tutte le pratiche presso l' al fine di CP_3
incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%;
-Assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa che provvederà ad accollarsi le Controparte_1
relative spese, previa intestazione.
In via subordinata:
-in caso di assegnazione della casa familiare alla ORa , porre a carico della stessa l'obbligo di CP_1
accollo delle utenze (luce, acqua ecc.) e degli oneri condominiali ordinari;
-porre a carico del resistente, considerate le condizioni di reddito del OR , l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla ricorrente quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile non superiore a € 200,00 (duecento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
-Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
-riconoscere, il diritto ed autorizzare il resistente sig. ad espletare tutte le pratiche presso l Pt_1 CP_3
al fine di incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%, osservato l'onere
pagina 3 di 17 esclusivo a corrispondere il mutuo della casa familiare a carico del resistente, con esclusione di ogni godimento;
-autorizzare il OR ad asportare dalla casa entro 30 giorni i beni e gli effetti personali;
in ogni Pt_1
caso:
-disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per
l'espatrio dei minori.
In via istruttoria:
Si chiede che il sig. GO venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via Istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
“In via istruttoria:
Si chiede che il sig. venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul Pt_1
nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.”
Con Vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata, Sig.ra Controparte_1
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare in toto la sentenza di primo grado”.
Per il Curatore speciale del minore:
Riserva la presentazione di conclusioni definitive non appena verranno acquisite nuove informazioni, anche con riferimento all'auspicata astensione dal consumo di sostanze alcoliche da parte del sig. . Pt_1
Si chiede che la Corte d'Appello voglia disporre che il Servizio Sociale competente depositi relazione relativa all'andamento degli incontri in spazio neutro tra il minore ed il padre.
pagina 4 di 17 Per il Procuratore Generale:
“Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento. Non ricorre la causa di nullità della sentenza ex art. 112
c.p.c in relazione alla omessa pronuncia sulle domande dell'appellante su automobile e accesso alla casa coniugale, come evidenziato da parte appellata. Corretta la pronuncia della domanda di addebito in capo al OR , in considerazione dello stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di Pt_1
sostanze alcoliche e dei gravissimi comportamenti violenti e maltrattanti in ambito familiare sfociati nel tentato omicidio del figlio di primo letto della moglie per il quale è intervenuta condanna e continuati anche successivamente. Inoltre, valutata la situazione complessiva risultante dagli atti, le condizioni di grave dipendenza alcolica del padre e della estrema pericolosità, il disagio psicologico del minore, vittima di violenza familiare si ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'affidamento super esclusivo del minore alla madre e alla assegnazione della casa familiare Per_1 al minore per tutelare l'equilibrio e la stabilità delle sue abitudini. Pertanto, la decisione assunta risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore. Corretta altresì la decisione relativa all'importo dell'assegno di mantenimento a favore del minore. Non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
CHIEDE la conferma del provvedimento sentenza impugnato con rigetto del reclamo.
Milano, 9 dicembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
In data 13 febbraio 2024 depositava ricorso per separazione giudiziale dal marito Controparte_1
, per fatti addebitabili a quest'ultimo. Chiedeva altresì l'affidamento esclusivo del figlio CP_4 nato dall'unione, di anni 7, a causa delle gravi problematiche di abuso alcolico ed inclinazione Per_1
alla violenza manifestate dal padre durante la convivenza, disponendosi le opportune cautele per l'esercizio del diritto di visita paterno.
Chiedeva infine l'assegnazione del domicilio familiare, di proprietà del marito, nonché la condanna dello stesso a contribuire nel mantenimento del minore con un assegno mensile di € 700,00 omnicomprensivi, oltre al pagamento per intero della rata di mutuo afferente all'abitazione ed al rilascio nel godimento di essa ricorrente dell'autovettura tg. DL 113 SK.
pagina 5 di 17 Chiedeva, ancora, di poter fruire dell'assegno unico familiare in via esclusiva.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'GO, prendendo le seguenti conclusioni nel merito ed in via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, così pronunciare:
Nel merito in via principale :
Rigettare tutte le istanze addotte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nella narrativa;
pronunciare la separazione personale tra i coniugi e senza addebito Parte_1 Controparte_1
per alcuno;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con allocazione presso la madre e con Per_1
diritto del padre a tenerlo con sé tutti i fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alla 20,00 della domenica, nei mesi di permanenza del resistente presso la residenza, e nei mesi in cui svolge l'attività lavorativa fuori sede, riconoscere la possibilità di effettuare videochiamate per almeno due giorni a settimana, in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,00 o in altro orario compatibile con le esigenge lavorative e del minore, da concordarsi preventivamente con la madre;
nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di giugno ed agosto previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze del minore;
nelle festività natalizie, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni e nelle vacanze pasquali, ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che il bambino trascorrerà con il padre;
Disporre che il minore possa frequentare i nonni paterni presso la loro abitazione senza vincoli, osservata l'assenza di ogni rischio alla salute;
Assegnare la casa familiare al sig. , precisato che, in caso di vendita dell'immobile, lo stesso Pt_1
potrà riconoscere alla ORa una somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila,00) da CP_1
corrispondersi al ricevimento del prezzo di vendita, somma di cui non si prescrivono vincoli di utilizzo;
tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi, porre a carico del resistente, OR
[...]
, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio, un Pt_1 assegno mensile non superiore a € 400,00 (quattrocento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà
pagina 6 di 17 fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento vista la rispettiva capacità lavorativa;
riconoscere, il diritto ed autorizzare la ricorrente ad espletare tutte le pratiche presso l' al fine di CP_3
incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%;
Assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa che provvederà ad accollarsi le Controparte_1
relative spese, previa intestazione.
In via subordinata:
in caso di assegnazione della casa familiare alla ORa porre a carico della stessa CP_1
l'obbligo di accollo delle utenze (luce, acqua ecc.) e degli oneri condominiali ordinari;
porre a carico del resistente, considerate le condizioni di reddito del OR , l'obbligo Parte_1
di corrispondere alla ricorrente quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile non superiore a € 200,00 (duecento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
riconoscere, il diritto ed autorizzare il resistente sig. ad espletare tutte le pratiche presso l' Pt_1 CP_3
al fine di incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%, osservato l'onere esclusivo a corrispondere il mutuo della casa familiare a carico del resistente, con esclusione di ogni godimento;
autorizzare il OR ad asportare dalla casa entro 30 giorni i beni e gli effetti personali;
Pt_1
in ogni caso:
disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei minori.
In via istruttoria:
Si chiede che il sig. GO venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.
Con ogni più ampia riserva.
La causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali.
pagina 7 di 17 Dunque il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 4 giugno 2024, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2024, rilevato il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, pronunziava la separazione personale dei coniugi, accogliendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, ritenendo sussistenti “significativi elementi di prova circa l'effettiva sussistenza delle condotte di aggressione fisica e verbale ripetutamente poste in essere dal convenuto nei riguardi della moglie e del figlio di primo letto della donna, sono emersi dalla lettura della sentenza emessa il Pt_2
15/06/2018 dal GUP del Tribunale di Genova, con cui GO è stato condannato alla pena di anni 8 per un reato particolarmente odioso, ossia il tentato omicidio del figliastro, di soli nove anni, mediante annegamento mentre si trovava sotto l'effetto dell'alcol, a nulla rilevando i successivi eventi dedotti dal convenuto, stante la gravità die fatti in questione, che hanno minato al punto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi da rendere del tutto precaria e temporanea la ripresa della convivenza. Del resto, la persistente tendenza del convenuto ad abusare di sostanze alcoliche è pacificamente emersa dal certificato medico emesso nei suoi riguardi dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate l'11/11/2023 in occasione di una grave crisi di vomito ematico”.
Sul punto, il Giudice ha aggiunto che l'allora convenuto aveva affermato di aver seguito un percorso di riabilitazione, senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio.
Quanto ai provvedimenti concernenti la prole, il Tribunale di Busto Arsizio disponeva l'affidamento super esclusivo alla madre del figlio con attribuzione alla medesima del potere di adottare tutte Per_1
le decisioni di maggiore importanza per la vita del bambino, reputando che tale forma di affidamento fosse maggiormente tutelante, in ragione del reiterato abuso di sostanze alcoliche da parte del padre, e della sua indole particolarmente violenta.
Accordava al padre la facoltà di visitare e contattare il figlio secondo le modalità previste in motivazione
(vale a dire con modalità allo stato protette e rimesse alla direzione e vigilanza dei Servizi sociali competenti), ed assegnava alla il domicilio familiare, avendo già ritenuto non rituali le domande CP_1 svolte dall' relativamente al godimento e/o la vendita del domicilio familiare. Pt_1
Poneva a carico dell'GO, in ragione delle di lui capacità economiche, un assegno mensile di € 500, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, così definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Attribuiva alla il 100% dell'assegno unico relativo al figlio. CP_1
Condannava l' al pagamento delle spese del grado. Pt_1
***
SVOLGIMENTO DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
pagina 8 di 17 Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 17 luglio 2024, ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le conclusioni già sopra riportate e, contestualmente, proponendo istanza di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza.
In particolare, l' ha lamentato, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., Pt_1 affermando l'omessa pronuncia sulle domande da lui formulate in primo grado circa l'automobile e circa l'accesso alla casa familiare, affermando, infine, in ragione di tale violazione, la nullità della sentenza.
Invero, l'appellante ha affermato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dal Sig. di “assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa Pt_1 Controparte_1 che provvederà ad accollarsi le relative spese, previa intestazione”, e circa il godimento della abitazione familiare, di cui chiedeva altresì autorizzarsi la vendita, da ciò, a sua detta, nel discenderebbe la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo di appello, il Sig. ha lamentato la carenza dei presupposti per la pronuncia Pt_1
di addebito della separazione a suo carico e la falsa applicazione dell'art. 151 c.p.c. In altri termini, a detta dell'appellante il Giudice di prime cure si sarebbe “limitato” a richiamare la sentenza GUP del
Tribunale di Genova del 2018, nulla statuendo circa il nesso di causa sussistente fra i fatti penalmente rilevanti lui addebitati e la separazione, nesso che dovrebbe reputarsi insussistente, stante il lasso temporale intercorso fra il 2018 e l'odierno giudizio di separazione.
Con il terzo motivo di gravame, relativo all'affidamento super esclusivo del minore alla moglie, parte appellante ha asserito, anche qui, la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, a suo dire, il Giudice di prime cure non avrebbe motivato adeguatamente la decisione di affidare, oltretutto in via super esclusiva, il minore alla madre, non essendo sufficiente, a tal fine, il pregresso abuso di alcolici, comunque in via di risoluzione, ed occasionali comportamenti violenti, posteriormente ai quali, peraltro, la convivenza matrimoniale era ripresa.
Neppure era dimostrato un oggettivo pregiudizio dell'affidamento condiviso per il minore, in ragione della manifesta incapacità o inidoneità di uno dei due genitori ad assumere il compito di curare e di educare il figlio.
Da ciò sarebbe disceso, piuttosto, la violazione del diritto del minore alla bigenitorialità.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo al contributo al mantenimento del figlio e lamentava, altresì, l'erronea valutazione del suo reddito da parte del giudice di primo grado, che pertanto, avrebbe del tutto irragionevolmente aumentato detto contributo portandolo da
300 a 500 euro mensili, riepilogando la propria situazione reddituale come segue:
“reddito lordo annuo da documenti prodotti: euro 32.000,00 lordi;
Retribuzione mensile del sig. GO: circa 2.600,00 euro lordi mensili;
pagina 9 di 17 -Assegno di mantenimento per il minore in sentenza: 500,00 Euro mensili;
I doc di seguito indicati sono in fascicolo di parte/comparsa di costituzione;
-Importo mensile per rata di mutuo: 519,35 euro;
-Rata mensile di finanziamento (per ristrutturazione) DO : 399,80 euro mensili;
-Oneri condominiali casa familiare: 215,00 euro mensili circa, pagati in unica soluzione, come da estratto conto (in fascicolo di parte / doc 2);
-Utenze luce casa familiare: in media 80,00 euro mensili;
-Abbonamento Internet Vodafone casa familiare: 40,00 euro circa mensili;
-Abbonamento Sky, casa familiare: 60,00 euro circa mensili;
RIEPILOGO
-totale retribuzione mensile lorda: circa 2.600,00 euro;
-totale spese mensili: 1.814,00 euro;
-residuo mensile: 785,85 euro lordi
Da prospetto, si evidenza che la somma che residua (inclusa tassazione) è appena sufficiente per le spese di sopravvivenza ed al di sotto della medesima soglia, cui è da aggiungere i costi per l'affitto, che
l'appellante dovrà sostenere se verrà confermata l'assegnazione della casa familiare alla ORa CP_1
“, (cfr. appello, pag. 18);
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l lamentava l'omessa valutazione delle istanze istruttorie Pt_1 formulate in primo grado, “l'erronea valutazione dei fatti e la violazione del diritto di difesa”, la parzialità dell'istruttoria laddove il servizio aveva riportato “gli esiti dell'indagine solo sul rapporto tra la madre ed il figlio, senza perciò dare una valutazione negativa sul padre, ma semplicemente affermando che
l'indagine andava completata con l'audizione del padre”. Insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in riferimento agli aspetti economici.
Instava per la riforma della sentenza anche in punto spese.
2. In data 8 novembre 2024 si costituiva la , contestando interamente il contenuto dell'atto di CP_1
gravame ed instando per la conferma della sentenza impugnata.
3. Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza dell'11 dicembre 2024, fissata per la trattazione. Perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in data 9 dicembre 2024.
4. Con ordinanza in data 11 dicembre 2024, la Corte così testualmente provvedeva:
“entrambi i genitori, che impongono la nomina, nella presente sede, di un Curatore Speciale che possa adeguatamente tutelare, nella pienezza del contraddittorio, i diritti e gli interessi del minore;
Osservato infatti che a mente dell'orientamento ormai consolidato della corte nomofilattica, ogni provvedimento che confermi o disponga apprezzabili limitazioni della responsabilità genitoriale, sia in ordine al potere di adottare le scelte di maggior importanza nell'interesse del minore stesso, o pagina 10 di 17 anche solo, semplicemente, sotto il profilo della regolamentazione dei diritti di visita del genitore non collocatario, costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare e presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2024, n. 11624); Rilevata altresì l'infondatezza, sulla scorta degli elementi probatori in atti, dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non emergendo senz'altro una sua incapacità di fare fronte agli impegni economici impostigli dal provvedimento impugnato, anche in considerazione dell'onere di accudimento e di mantenimento diretto del minore integralmente posto – allo stato - a carico della madre, e non emergendo, del pari, profili di grave ed irreparabile pregiudizio in capo al minore, essendo lo svolgimento dei rapporti con il padre attualmente disciplinato e monitorato dai Sociali territorialmente competenti, che già hanno provveduto, come risulta dalla relazione di aggiornamento datata 9 dicembre 2024, a fissare un incontro conoscitivo con il padre, previsto per la data del 12 dicembre, previo riscontro tossicologico negativo;
P.Q.M.
1. Nomina Curatore Speciale l'avv. , nota all'ufficio, cui demanda, nelle more Controparte_2 della costituzione, la facoltà di organizzare incontri con i genitori e con il minore, al fine di valutare la situazione familiare;
2. Fissa per la costituzione del Curatore Speciale sopra nominato il termine del 3 gennaio 2025;
3. Respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante;
4. Fissa udienza, in forma cartolare, all'8 gennaio 2024 ore 9,30, assegnando alle parti termine per il deposito di note sostitutive del verbale di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro e non oltre le ore 9 del 7 gennaio 2025”.
5. Si costituiva pertanto il Curatore Speciale del minore, avv. , riportandosi al Controparte_2
contenuto della propria comparsa e rilevando il benessere del bambino nell'attuale contesto dei rapporti genitoriali.
6. All'esito dell'udienza in data 8 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la presente decisione.
***
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata.
Ed in particolare, passando a disaminare i motivi di gravame svolti dall' : Pt_1
Sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia.
Palesemente inconsistenti sono le doglianze sollevate avverso la sentenza di prime cure per non aver provveduto in ordine alle richieste avanzate dall' in merito al godimento ed alla disponibilità del Pt_1
domicilio familiare, assegnato alla nonché in merito alla disponibilità della vettura sopra indicata. CP_1
E' infatti appena il caso di rilevare come, nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, non sia pagina 11 di 17 ammissibile l'introduzione di giudizi diretti a regolare i rapporti di natura reale tra le parti, che devono essere regolati nelle sedi opportune, e con le forme processuali prescritte dall'ordinamento per tale tipologia di vertenza.
Sulla pronuncia di addebito.
A detta di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di addebito della separazione in quanto avrebbe tratto prova sufficiente per la relativa pronuncia facendo semplicemente riferimento alla pronuncia del GUP del Tribunale di Genova prodotta in atti, ed al fatto che l'GO è stato condannato alla pena di anni 8 per il tentato omicidio del figlio di primo letto della ORa , all'epoca dei fatti, di soli 9 anni. CP_1 Controparte_5
Anche tenendo conto della gravità delle condotte, parte appellante rilevava come non fosse dimostrata la sussistenza di un nesso di causalità tra gli eventi accaduti nel 2018 e la crisi familiare, invero manifestatasi diversi anni dopo, ed in particolare, dopo che la convivenza tra i coniugi era comunque ripresa, con piena ricostituzione tra essi di comunione materiale e spirituale.
Ritiene quindi erronea e contraria alla legge la pronuncia di prime cure, per aver fatto malgoverno dei principi giuridici in tema di addebito.
Ritiene la Corte che tale motivo di gravame non meriti accoglimento.
Sebbene risponda al vero che pur dopo che il marito si era macchiato di fatti gravissimi ai danni del figlioletto di primo letto della , costei ebbe a riprendere la convivenza matrimoniale con l' , CP_1 Pt_1
poi definitivamente interrottasi, è altrettanto vero che secondo consolidato orientamento della nostra giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazione dei doveri matrimoniali di tale gravità da fondare, di per sé sole, la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore delle stesse, esonerando il giudice di merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che ne sia vittima (cfr. ex multis, Cass. 26 aprile 2024, n. 11208; in senso conforme, Cass. 30 aprile 2024, n. 11631), ed anzi, detti comportamenti rilevano a tal fine anche se posteriori all'insorgere della crisi e rappresentano, a mente di Cass. 16 settembre 2024, n. 24748, violazioni talmente gravi da divenire preponderanti rispetto ad ogni altro comportamento pur preesistente ed efficiente sulla crisi coniugale.
Ovvio che la violenza abbia uguale rilievo anche quando attuata nei confronti dei figli, soluzione che rispecchia il letterale tenore dell'art. 151 c.c. (vedi Trib. Torino 29 luglio 2016 n. 4272, ne Il Familiarista,
2017), ed anche quando la violenza si ripercuota, oltre che sulla persona del coniuge, su soggetti nei cui confronti il coniuge sia legato da profondi vincoli affettivi, oltretutto, nel caso di specie, conviventi con pagina 12 di 17 il nucleo familiare.
Del resto, il concetto di violenza domestica abbraccia anche comportamenti che non rappresentino in via diretta aggressione fisica o psichica di ciascun familiare, ma anche quelle condotte violente e prevaricatrici alle quali la vittima sia semplicemente esposta, secondo la dinamica della cd. “violenza assistita”.
Quanto, poi, al successivo ripristino della convivenza coniugale, è innegabile come detta temporanea ripresa non sia comunque idonea ad elidere l'incidenza di detti comportamenti nel fallimento del matrimonio, cui ha contribuito in modo esiziale anche la disastrosa dipendenza alcolica dell'GO, che poco dopo la riunione del nucleo, abbandonava nuovamente il domicilio familiare, per essere la prosecuzione della convivenza divenuta intollerabile, senza ragionevole dubbio, in ragione delle deprecabili condotte ben descritte dalla , di cui perfino il figlio minore della coppia risulta essersi CP_1
reso purtroppo conto (come risulta dalla relazione redatta dai Servizi sociali in data 3 aprile 2024, in occasione dell'accesso domiciliare) e che trovano riscontro oggettivo nell'avvenuto ricovero dell' , Pt_1
in gravissime condizioni, con vomito emetico, presso il Pronto Soccorso di Gallarate in data 11 novembre 2023, episodio che conferma come l'uomo fosse ben lontano, quanto meno a quella data, dall'essersi affrancato dalla perniciosa dipendenza, giunta a livelli devastanti sul suo fisico e sulla sua psiche.
Vi è dunque ampia prova dell'incidenza causale delle condotte sopra descritte sul fallimento dell'unione coniugale, sicché è pienamente giustificata la pronuncia di addebito emessa dal giudice di primo grado.
Sull'affidamento del figlio e sulla frequentazione paterna. Per_1
Relativamente alla doglianza per cui il Giudice di prime cure nel disporre l'affidamento super esclusivo di sia incorso nel vizio di ultra petita, per avere ecceduto in modo arbitrario i limiti della domanda Per_1
di parte appellata, che in conclusioni richiedeva l'affido esclusivo del minore, si osserva preliminarmente che risponde a pieno e consolidato principio della Corte Suprema quello per il quale, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1, (ora art.337 bis c.c.) e, per il divorzio, dalla l. 1970 /898 art.6 -, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum (Cass., n.25055/17; n. 11412/14).
In altri termini, le decisioni giudiziali sull'affidamento sono sottratte tanto alle scelte dei genitori, quanto alla volontà degli stessi figli, perché demandate esclusivamente alle decisioni del Giudice di merito, il pagina 13 di 17 quale, senza essere in alcun modo vincolato alle domande delle parti, ha la facoltà di assumere anche d'ufficio mezzi di prova e di adottare i provvedimenti più utili a garantire l'interesse morale e materiale del minore, in deroga alle regole generali sulla distribuzione dell'onere della prova, al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed al divieto di pronunciarsi in modo diverso rispetto al tenore delle domande introdotte in lite.
Alla luce del predetto consolidato orientamento della Suprema Corte, cui il Collegio intende dar seguito, la sentenza impugnata non è dunque meritevole di riforma nella parte in cui ha statuito l'affidamento superesclusivo alla madre, indipendentemente dalla specifica conclusione rassegnata in lite.
Quanto poi ai presupposti per la deroga all'affidamento condiviso, la consolidata giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito che indubbiamente questa ultima forma di affidamento è da prediligere in quanto più di ogni altra si presenta idonea a garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, afferma che tuttavia la stessa può essere derogata ogni qualvolta ciò risponda maggiormente all'interesse e morale e materiale della prole (cfr. da ultimo, Cass. 11 ottobre 2024 n. 26517), e deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022).
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).
Tanto premesso, osserva la Corte come la decisione del giudice di prime cure sia da condividersi, atteso che l' ha posto in essere in presenza del figlio condotte altamente traumatizzanti e diseducative, Pt_1
mentre, allo stato, una valutazione comparativa delle due figure genitoriali porta ad individuare senz'altro la come genitore maggiormente capace di attenuare in favore del figlio il trauma della separazione, CP_1
garantendo allo stesso un ambiente domestico sano e sereno, così come risulta anche dalla già citata relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Analoghe garanzie non si rinvengono nella figura genitoriale paterna, la cui ricaduta in comportamenti abusanti, violenti e disdicevoli si è manifestata con preoccupante frequenza in periodo di tempo protratto, da ultimo in epoca assai di recente, con inclinazione a lungo refrattaria.
In sintesi, il giudizio formulato dal Giudice di I grado pare correttamente motivato in ordine alla capacità genitoriale della madre, individuata quale unica affidataria del figlio minore, a seguito di un apprezzamento della condotta così come emersa dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, che hanno pagina 14 di 17 dato atto di un “ valido e solido legame tra il bambino e la madre” , e di un “ un quadro tranquillizzante della condizione di , e ciò anche all'esito del giudizio inerente “ le condotte di reiterato abuso Per_1 di sostanze alcoliche” poste in essere dal convenuto, nonché “ nella sua indole particolarmente violenta”.
Si tratta, ovviamente, di decisione assunta rebus sic stantibus, che potrà essere eventualmente modificata, così come osservato dal Curatore nei propri atti, una volta che da parte dei Servizi Sociali giungano notizie rassicuranti su uno stabile mutamento dell'indole violenta ed abusante dell'GO.
La Corte, in altri termini, non ignora come, da parte dei Servizi, si sia, negli ultimi mesi, riferito di un atteggiamento molto più collaborante da parte dell' , il quale avrebbe preso coscienza della necessità Pt_1
di affrancarsi dall'alcodipendenza, evidenziando infatti risultati negativi agli esami tossicologici, e si sarebbe inoltre prestato , con modi pacati e corretti, agli incontri proposti in spazio neutro organizzati dal Servizio (vedasi in particolare, relazione in data 9 dicembre 2024).
Tuttavia, la Corte ritiene che tale cambiamento sia troppo recente, e non tranquillizzi circa la stabilità della nuova situazione venutasi a creare: è sommamente opportuno, dato che il giudizio non può certo attendere i tempi di rilevazione ed osservazione ipotizzati dalla Curatela, che in atto vengano conservate le attuali modalità di affidamento e collocazione, dando continuità, per le visite, al calendario che verrà stabilito dai Servizi Sociali, ai quali sarà rimessa la scelta di suggerire e richiedere eventuali ampliamenti o liberalizzazioni degli incontri tra ed il padre, qualora se ne ravvisassero i presupposti. Per_1
Sul contributo al mantenimento del figlio minore
In relazione al contributo indiretto posto a carico dell' , deve osservarsi che la misura stabilita dal Pt_1
giudice di prime cure non pare senz'altro sproporzionata rispetto alle capacità economiche del padre, considerando anche tutti gli altri indicatori e parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
In particolare, è incontestabile la sussistenza di un notevole divario tra le capacità economiche della che percepisce ora – come dichiarato all'udienza del 10 aprile 2024, e documentato - un reddito CP_1
mensile lordo pari ad € 1270 circa per 14 mensilità, essendo stata solo da ultimo assunta a tempo indeterminato, somma con la quale, oltretutto, ella deve anche provvedere al mantenimento dell'altro figlio, nato il [...], seco convivente, mentre di contro l' , oltre ad Controparte_5 Pt_1
essere proprietario esclusivo della casa familiare, percepisce un reddito lordo che, nell'anno 2023, era pari ad € 32.121,53, che al netto delle imposte pari ad € 8.222,20, diviene un reddito mensile netto di €
1.991,62.
Vero è che, con suddetto reddito, egli provvede al pagamento del mutuo mensile sull'abitazione di sua proprietà, per un importo di circa 540 euro mensili, e che, di contro, detta abitazione è goduta dalla CP_1
pagina 15 di 17 unitamente al figlio minore delle parti, in forza di provvedimento di assegnazione.
La donna percepisce inoltre il contributo unico erogato in favore del figlio Per_1
E pur tuttavia, occorre rammentare che secondo la Suprema Corte, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, il Giudice deve seguire il criterio di proporzionalità, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma
4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari”
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 2536).
Di ciò tenendo conto, occorre rilevare il dato fondamentale dell'esclusivo carico, in capo alla madre, di tutti i compiti di accudimento e di mantenimento diretto del figlio e del fatto che il padre lo sta Per_1
attualmente vedendo e frequentando solo in modalità protetta.
Tali fattori determinano indubbiamente un netto sbilancio a carico della dell'onere economico e CP_1
personale del mantenimento del figlio, sicché, valutando tutti i fattori sopra esposti, il contributo a carico dell appare congruo e non sprorzionato. Pt_1
Pertanto anche il corrispondente motivo di appello non può essere accolto.
Le spese di lite e le statuizioni conseguenziali.
Le spese di lite di entrambe le parti costituite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente, attribuendo alla causa valore indeterminabile non elevato ed escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Le spese della Curatela devono essere distratte, ai sensi dell'art. 133 Spese di giustizia, a favore dell'Erario.
Ogni altra deduzione ed argomentazione risulta assorbita, e la sentenza impugnata va confermata anche nel resto.
Con decreto a parte si provvederà alla liquidazione delle spettanze della Curatela, a carico dell'Erario.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pagina 16 di 17 del Tribunale di Busto Arsizio n.738 del 2024 del 4 giugno 2024, così dispone: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di entrambe le parti costituite, delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per ciascuna delle parti predette, da pagarsi quanto alla Curatela, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, a favore dell'Erario; dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il pagamento del doppio contributo ex art. 13 co. quater del T.U. n. 115/2002.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere rel.
Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione delle Persone, dei Minori, della Famiglia composta dai ORi magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott,ssa Maria Vicidomini Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. R.G. 2128/2024 promosso da:
, (C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Lombardo, via U. Maspero n. 10, rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Bruna Ruperto (C.F.:
), del foro di Crotone e con studio in Gallarate (VA) alla Via Don Minzoni n. 2, C.F._2
ed ivi elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
residente a [...] – c.f. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Mario Brusatori del Foro di Busto C.F._3
Arsizio, presso il cui studio sito in Gallarate, Via XX Settembre n.6 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
e con l'intervento di
Avv. , costituita in proprio, nella sua qualità di Curatore Speciale del minore Controparte_2
, nato a [...] il [...], domiciliato presso lo studio della predetta in Persona_1
Milano, via Regina Margherita n. 30
e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
pagina 1 di 17 OGGETTO: ricorso in appello, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, I Sez. Civ.,
n. 738/2024, pubblicata il 5 giugno 2024, resa nella causa iscritta la numero di R.G. 549/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante, Sig. Parte_1
“Voglia L'ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata
In via Pregiudiziale e cautelare:
- Concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi tutti esposti in narrativa ai sensi degli artt 351 c. 2 e 283cpc; in via Preliminare:
Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in riferimento al principio di corrispondenza tra "chiesto e pronunciato" di cui all' art. 112 c.p.c. in via Principale e nel merito:
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.738/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 549/2024, pubblicata in data 05.06.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Nel merito in via principale:
-Rigettare tutte le istanze addotte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nella narrativa;
-pronunciare la separazione personale tra i coniugi e senza addebito Parte_1 Controparte_1
per alcuno;
-disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con allocazione presso la madre e con diritto Per_1
del padre a tenerlo con sé tutti i fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alla 20,00 della domenica, nei mesi di permanenza del resistente presso la residenza, e nei mesi in cui svolge l'attività lavorativa fuori sede, riconoscere la possibilità di effettuare videochiamate per almeno due giorni a settimana, in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,00 o in altro orario compatibile con le esigenze lavorative e del minore, da concordarsi preventivamente con la madre;
-nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di giugno ed agosto previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze del minore;
nelle festività natalizie, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni e nelle vacanze pasquali, ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che il bambino trascorrerà con il padre;
pagina 2 di 17 -Disporre che il minore possa frequentare i nonni paterni presso la loro abitazione senza vincoli, osservata l'assenza di ogni rischio alla salute;
-Assegnare la casa familiare al sig. , precisato che, in caso di vendita dell'immobile, lo stesso potrà Pt_1
riconoscere alla ORa una somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila,00) da CP_1
corrispondersi al ricevimento del prezzo di vendita, somma di cui non si prescrivono vincoli di utilizzo;
-tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi, porre a carico del resistente, OR
[...]
, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale Pt_1
contributo per il mantenimento del figlio, un assegno mensile non superiore a € 400,00
(quattrocento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
-Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
-prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento vista la rispettiva capacità lavorativa;
-riconoscere, il diritto ed autorizzare la ricorrente ad espletare tutte le pratiche presso l' al fine di CP_3
incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%;
-Assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa che provvederà ad accollarsi le Controparte_1
relative spese, previa intestazione.
In via subordinata:
-in caso di assegnazione della casa familiare alla ORa , porre a carico della stessa l'obbligo di CP_1
accollo delle utenze (luce, acqua ecc.) e degli oneri condominiali ordinari;
-porre a carico del resistente, considerate le condizioni di reddito del OR , l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla ricorrente quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile non superiore a € 200,00 (duecento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
-Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
-riconoscere, il diritto ed autorizzare il resistente sig. ad espletare tutte le pratiche presso l Pt_1 CP_3
al fine di incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%, osservato l'onere
pagina 3 di 17 esclusivo a corrispondere il mutuo della casa familiare a carico del resistente, con esclusione di ogni godimento;
-autorizzare il OR ad asportare dalla casa entro 30 giorni i beni e gli effetti personali;
in ogni Pt_1
caso:
-disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per
l'espatrio dei minori.
In via istruttoria:
Si chiede che il sig. GO venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via Istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
“In via istruttoria:
Si chiede che il sig. venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul Pt_1
nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.”
Con Vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata, Sig.ra Controparte_1
“Piaccia al giudice adito, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto e confermare in toto la sentenza di primo grado”.
Per il Curatore speciale del minore:
Riserva la presentazione di conclusioni definitive non appena verranno acquisite nuove informazioni, anche con riferimento all'auspicata astensione dal consumo di sostanze alcoliche da parte del sig. . Pt_1
Si chiede che la Corte d'Appello voglia disporre che il Servizio Sociale competente depositi relazione relativa all'andamento degli incontri in spazio neutro tra il minore ed il padre.
pagina 4 di 17 Per il Procuratore Generale:
“Il Sostituto Procuratore Generale Luisa Russo Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento. Non ricorre la causa di nullità della sentenza ex art. 112
c.p.c in relazione alla omessa pronuncia sulle domande dell'appellante su automobile e accesso alla casa coniugale, come evidenziato da parte appellata. Corretta la pronuncia della domanda di addebito in capo al OR , in considerazione dello stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di Pt_1
sostanze alcoliche e dei gravissimi comportamenti violenti e maltrattanti in ambito familiare sfociati nel tentato omicidio del figlio di primo letto della moglie per il quale è intervenuta condanna e continuati anche successivamente. Inoltre, valutata la situazione complessiva risultante dagli atti, le condizioni di grave dipendenza alcolica del padre e della estrema pericolosità, il disagio psicologico del minore, vittima di violenza familiare si ritiene corretta la decisione del Giudice di primo grado in ordine all'affidamento super esclusivo del minore alla madre e alla assegnazione della casa familiare Per_1 al minore per tutelare l'equilibrio e la stabilità delle sue abitudini. Pertanto, la decisione assunta risulta soluzione maggiormente tutelante nell'interesse del minore. Corretta altresì la decisione relativa all'importo dell'assegno di mantenimento a favore del minore. Non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
CHIEDE la conferma del provvedimento sentenza impugnato con rigetto del reclamo.
Milano, 9 dicembre 2024”.
SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
In data 13 febbraio 2024 depositava ricorso per separazione giudiziale dal marito Controparte_1
, per fatti addebitabili a quest'ultimo. Chiedeva altresì l'affidamento esclusivo del figlio CP_4 nato dall'unione, di anni 7, a causa delle gravi problematiche di abuso alcolico ed inclinazione Per_1
alla violenza manifestate dal padre durante la convivenza, disponendosi le opportune cautele per l'esercizio del diritto di visita paterno.
Chiedeva infine l'assegnazione del domicilio familiare, di proprietà del marito, nonché la condanna dello stesso a contribuire nel mantenimento del minore con un assegno mensile di € 700,00 omnicomprensivi, oltre al pagamento per intero della rata di mutuo afferente all'abitazione ed al rilascio nel godimento di essa ricorrente dell'autovettura tg. DL 113 SK.
pagina 5 di 17 Chiedeva, ancora, di poter fruire dell'assegno unico familiare in via esclusiva.
Nel giudizio così radicato si costituiva l'GO, prendendo le seguenti conclusioni nel merito ed in via istruttoria:
Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, così pronunciare:
Nel merito in via principale :
Rigettare tutte le istanze addotte dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti nella narrativa;
pronunciare la separazione personale tra i coniugi e senza addebito Parte_1 Controparte_1
per alcuno;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con allocazione presso la madre e con Per_1
diritto del padre a tenerlo con sé tutti i fine settimana dalle ore 10,00 del sabato fino alla 20,00 della domenica, nei mesi di permanenza del resistente presso la residenza, e nei mesi in cui svolge l'attività lavorativa fuori sede, riconoscere la possibilità di effettuare videochiamate per almeno due giorni a settimana, in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,00 o in altro orario compatibile con le esigenge lavorative e del minore, da concordarsi preventivamente con la madre;
nelle vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi tra i mesi di giugno ed agosto previo accordo con la madre da comunicarsi entro il mese di maggio, compatibilmente alle esigenze del minore;
nelle festività natalizie, dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01 ad anni alterni e nelle vacanze pasquali, ed altre ricorrenze, in alternanza con i genitori. La turnazione comincerà con le prossime festività che il bambino trascorrerà con il padre;
Disporre che il minore possa frequentare i nonni paterni presso la loro abitazione senza vincoli, osservata l'assenza di ogni rischio alla salute;
Assegnare la casa familiare al sig. , precisato che, in caso di vendita dell'immobile, lo stesso Pt_1
potrà riconoscere alla ORa una somma una tantum di euro 10.000,00 (diecimila,00) da CP_1
corrispondersi al ricevimento del prezzo di vendita, somma di cui non si prescrivono vincoli di utilizzo;
tenuto conto della situazione patrimoniale di entrambi, porre a carico del resistente, OR
[...]
, l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento del figlio, un Pt_1 assegno mensile non superiore a € 400,00 (quattrocento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà
pagina 6 di 17 fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
prevedere che non vi sarà alcun contributo reciproco al mantenimento vista la rispettiva capacità lavorativa;
riconoscere, il diritto ed autorizzare la ricorrente ad espletare tutte le pratiche presso l' al fine di CP_3
incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%;
Assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa che provvederà ad accollarsi le Controparte_1
relative spese, previa intestazione.
In via subordinata:
in caso di assegnazione della casa familiare alla ORa porre a carico della stessa CP_1
l'obbligo di accollo delle utenze (luce, acqua ecc.) e degli oneri condominiali ordinari;
porre a carico del resistente, considerate le condizioni di reddito del OR , l'obbligo Parte_1
di corrispondere alla ricorrente quale contributo per il mantenimento del figlio un assegno mensile non superiore a € 200,00 (duecento,00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese con bonifico bancario su conto corrente che la ricorrente dovrà fornire;
Porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese di carattere straordinario a favore del minore, con la precisazione che per la loro determinazione e le modalità di richiesta di rimborso andrà fatto riferimento al Protocollo di Milano 22/11/2017. Le spese straordinarie non concordate resteranno a carico del genitore che le avrà decise in via unilaterale;
riconoscere, il diritto ed autorizzare il resistente sig. ad espletare tutte le pratiche presso l' Pt_1 CP_3
al fine di incassare direttamente l'assegno unico per il nucleo familiare al 100%, osservato l'onere esclusivo a corrispondere il mutuo della casa familiare a carico del resistente, con esclusione di ogni godimento;
autorizzare il OR ad asportare dalla casa entro 30 giorni i beni e gli effetti personali;
Pt_1
in ogni caso:
disporre che i coniugi si diano reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei minori.
In via istruttoria:
Si chiede che il sig. GO venga ascoltato dai Servizi Sociali incaricati al fine di definire l'indagine sul nucleo familiare in modo completo, e conseguentemente fissarsi altra DI (anche in presenza) all'esito, rilevata l'importanza della valutazione di tali aspetti.
Con ogni più ampia riserva.
La causa veniva istruita unicamente mediante produzioni documentali.
pagina 7 di 17 Dunque il Tribunale, all'esito della camera di consiglio del 4 giugno 2024, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2024, rilevato il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, pronunziava la separazione personale dei coniugi, accogliendo la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, ritenendo sussistenti “significativi elementi di prova circa l'effettiva sussistenza delle condotte di aggressione fisica e verbale ripetutamente poste in essere dal convenuto nei riguardi della moglie e del figlio di primo letto della donna, sono emersi dalla lettura della sentenza emessa il Pt_2
15/06/2018 dal GUP del Tribunale di Genova, con cui GO è stato condannato alla pena di anni 8 per un reato particolarmente odioso, ossia il tentato omicidio del figliastro, di soli nove anni, mediante annegamento mentre si trovava sotto l'effetto dell'alcol, a nulla rilevando i successivi eventi dedotti dal convenuto, stante la gravità die fatti in questione, che hanno minato al punto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi da rendere del tutto precaria e temporanea la ripresa della convivenza. Del resto, la persistente tendenza del convenuto ad abusare di sostanze alcoliche è pacificamente emersa dal certificato medico emesso nei suoi riguardi dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gallarate l'11/11/2023 in occasione di una grave crisi di vomito ematico”.
Sul punto, il Giudice ha aggiunto che l'allora convenuto aveva affermato di aver seguito un percorso di riabilitazione, senza, tuttavia, fornire alcun riscontro probatorio.
Quanto ai provvedimenti concernenti la prole, il Tribunale di Busto Arsizio disponeva l'affidamento super esclusivo alla madre del figlio con attribuzione alla medesima del potere di adottare tutte Per_1
le decisioni di maggiore importanza per la vita del bambino, reputando che tale forma di affidamento fosse maggiormente tutelante, in ragione del reiterato abuso di sostanze alcoliche da parte del padre, e della sua indole particolarmente violenta.
Accordava al padre la facoltà di visitare e contattare il figlio secondo le modalità previste in motivazione
(vale a dire con modalità allo stato protette e rimesse alla direzione e vigilanza dei Servizi sociali competenti), ed assegnava alla il domicilio familiare, avendo già ritenuto non rituali le domande CP_1 svolte dall' relativamente al godimento e/o la vendita del domicilio familiare. Pt_1
Poneva a carico dell'GO, in ragione delle di lui capacità economiche, un assegno mensile di € 500, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese di carattere straordinario, così definite dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano. Attribuiva alla il 100% dell'assegno unico relativo al figlio. CP_1
Condannava l' al pagamento delle spese del grado. Pt_1
***
SVOLGIMENTO DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
pagina 8 di 17 Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 17 luglio 2024, ha proposto appello , Parte_1
rassegnando le conclusioni già sopra riportate e, contestualmente, proponendo istanza di sospensione ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c. della provvisoria esecutività della sentenza.
In particolare, l' ha lamentato, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., Pt_1 affermando l'omessa pronuncia sulle domande da lui formulate in primo grado circa l'automobile e circa l'accesso alla casa familiare, affermando, infine, in ragione di tale violazione, la nullità della sentenza.
Invero, l'appellante ha affermato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda formulata dal Sig. di “assegnare l'auto targata DL113SK alla ORa Pt_1 Controparte_1 che provvederà ad accollarsi le relative spese, previa intestazione”, e circa il godimento della abitazione familiare, di cui chiedeva altresì autorizzarsi la vendita, da ciò, a sua detta, nel discenderebbe la nullità della sentenza.
Con il secondo motivo di appello, il Sig. ha lamentato la carenza dei presupposti per la pronuncia Pt_1
di addebito della separazione a suo carico e la falsa applicazione dell'art. 151 c.p.c. In altri termini, a detta dell'appellante il Giudice di prime cure si sarebbe “limitato” a richiamare la sentenza GUP del
Tribunale di Genova del 2018, nulla statuendo circa il nesso di causa sussistente fra i fatti penalmente rilevanti lui addebitati e la separazione, nesso che dovrebbe reputarsi insussistente, stante il lasso temporale intercorso fra il 2018 e l'odierno giudizio di separazione.
Con il terzo motivo di gravame, relativo all'affidamento super esclusivo del minore alla moglie, parte appellante ha asserito, anche qui, la violazione dell'art. 112 c.p.c.
In particolare, a suo dire, il Giudice di prime cure non avrebbe motivato adeguatamente la decisione di affidare, oltretutto in via super esclusiva, il minore alla madre, non essendo sufficiente, a tal fine, il pregresso abuso di alcolici, comunque in via di risoluzione, ed occasionali comportamenti violenti, posteriormente ai quali, peraltro, la convivenza matrimoniale era ripresa.
Neppure era dimostrato un oggettivo pregiudizio dell'affidamento condiviso per il minore, in ragione della manifesta incapacità o inidoneità di uno dei due genitori ad assumere il compito di curare e di educare il figlio.
Da ciò sarebbe disceso, piuttosto, la violazione del diritto del minore alla bigenitorialità.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo al contributo al mantenimento del figlio e lamentava, altresì, l'erronea valutazione del suo reddito da parte del giudice di primo grado, che pertanto, avrebbe del tutto irragionevolmente aumentato detto contributo portandolo da
300 a 500 euro mensili, riepilogando la propria situazione reddituale come segue:
“reddito lordo annuo da documenti prodotti: euro 32.000,00 lordi;
Retribuzione mensile del sig. GO: circa 2.600,00 euro lordi mensili;
pagina 9 di 17 -Assegno di mantenimento per il minore in sentenza: 500,00 Euro mensili;
I doc di seguito indicati sono in fascicolo di parte/comparsa di costituzione;
-Importo mensile per rata di mutuo: 519,35 euro;
-Rata mensile di finanziamento (per ristrutturazione) DO : 399,80 euro mensili;
-Oneri condominiali casa familiare: 215,00 euro mensili circa, pagati in unica soluzione, come da estratto conto (in fascicolo di parte / doc 2);
-Utenze luce casa familiare: in media 80,00 euro mensili;
-Abbonamento Internet Vodafone casa familiare: 40,00 euro circa mensili;
-Abbonamento Sky, casa familiare: 60,00 euro circa mensili;
RIEPILOGO
-totale retribuzione mensile lorda: circa 2.600,00 euro;
-totale spese mensili: 1.814,00 euro;
-residuo mensile: 785,85 euro lordi
Da prospetto, si evidenza che la somma che residua (inclusa tassazione) è appena sufficiente per le spese di sopravvivenza ed al di sotto della medesima soglia, cui è da aggiungere i costi per l'affitto, che
l'appellante dovrà sostenere se verrà confermata l'assegnazione della casa familiare alla ORa CP_1
“, (cfr. appello, pag. 18);
Infine, con l'ultimo motivo di appello, l lamentava l'omessa valutazione delle istanze istruttorie Pt_1 formulate in primo grado, “l'erronea valutazione dei fatti e la violazione del diritto di difesa”, la parzialità dell'istruttoria laddove il servizio aveva riportato “gli esiti dell'indagine solo sul rapporto tra la madre ed il figlio, senza perciò dare una valutazione negativa sul padre, ma semplicemente affermando che
l'indagine andava completata con l'audizione del padre”. Insisteva per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata in riferimento agli aspetti economici.
Instava per la riforma della sentenza anche in punto spese.
2. In data 8 novembre 2024 si costituiva la , contestando interamente il contenuto dell'atto di CP_1
gravame ed instando per la conferma della sentenza impugnata.
3. Le parti depositavano note scritte in vista dell'udienza dell'11 dicembre 2024, fissata per la trattazione. Perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali in data 9 dicembre 2024.
4. Con ordinanza in data 11 dicembre 2024, la Corte così testualmente provvedeva:
“entrambi i genitori, che impongono la nomina, nella presente sede, di un Curatore Speciale che possa adeguatamente tutelare, nella pienezza del contraddittorio, i diritti e gli interessi del minore;
Osservato infatti che a mente dell'orientamento ormai consolidato della corte nomofilattica, ogni provvedimento che confermi o disponga apprezzabili limitazioni della responsabilità genitoriale, sia in ordine al potere di adottare le scelte di maggior importanza nell'interesse del minore stesso, o pagina 10 di 17 anche solo, semplicemente, sotto il profilo della regolamentazione dei diritti di visita del genitore non collocatario, costituisce un'ingerenza nella vita privata e familiare e presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. I, 30 aprile 2024, n. 11624); Rilevata altresì l'infondatezza, sulla scorta degli elementi probatori in atti, dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado formulata dall'appellante ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non emergendo senz'altro una sua incapacità di fare fronte agli impegni economici impostigli dal provvedimento impugnato, anche in considerazione dell'onere di accudimento e di mantenimento diretto del minore integralmente posto – allo stato - a carico della madre, e non emergendo, del pari, profili di grave ed irreparabile pregiudizio in capo al minore, essendo lo svolgimento dei rapporti con il padre attualmente disciplinato e monitorato dai Sociali territorialmente competenti, che già hanno provveduto, come risulta dalla relazione di aggiornamento datata 9 dicembre 2024, a fissare un incontro conoscitivo con il padre, previsto per la data del 12 dicembre, previo riscontro tossicologico negativo;
P.Q.M.
1. Nomina Curatore Speciale l'avv. , nota all'ufficio, cui demanda, nelle more Controparte_2 della costituzione, la facoltà di organizzare incontri con i genitori e con il minore, al fine di valutare la situazione familiare;
2. Fissa per la costituzione del Curatore Speciale sopra nominato il termine del 3 gennaio 2025;
3. Respinge l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante;
4. Fissa udienza, in forma cartolare, all'8 gennaio 2024 ore 9,30, assegnando alle parti termine per il deposito di note sostitutive del verbale di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro e non oltre le ore 9 del 7 gennaio 2025”.
5. Si costituiva pertanto il Curatore Speciale del minore, avv. , riportandosi al Controparte_2
contenuto della propria comparsa e rilevando il benessere del bambino nell'attuale contesto dei rapporti genitoriali.
6. All'esito dell'udienza in data 8 gennaio 2025, svoltasi in modalità cartolari, la Corte, preso atto delle conclusioni delle parti, riservava la presente decisione.
***
Ritiene la Corte che la sentenza di primo grado vada integralmente confermata.
Ed in particolare, passando a disaminare i motivi di gravame svolti dall' : Pt_1
Sulla pretesa nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia.
Palesemente inconsistenti sono le doglianze sollevate avverso la sentenza di prime cure per non aver provveduto in ordine alle richieste avanzate dall' in merito al godimento ed alla disponibilità del Pt_1
domicilio familiare, assegnato alla nonché in merito alla disponibilità della vettura sopra indicata. CP_1
E' infatti appena il caso di rilevare come, nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, non sia pagina 11 di 17 ammissibile l'introduzione di giudizi diretti a regolare i rapporti di natura reale tra le parti, che devono essere regolati nelle sedi opportune, e con le forme processuali prescritte dall'ordinamento per tale tipologia di vertenza.
Sulla pronuncia di addebito.
A detta di parte appellante, il giudice di prime cure avrebbe fatto malgoverno dei principi in tema di addebito della separazione in quanto avrebbe tratto prova sufficiente per la relativa pronuncia facendo semplicemente riferimento alla pronuncia del GUP del Tribunale di Genova prodotta in atti, ed al fatto che l'GO è stato condannato alla pena di anni 8 per il tentato omicidio del figlio di primo letto della ORa , all'epoca dei fatti, di soli 9 anni. CP_1 Controparte_5
Anche tenendo conto della gravità delle condotte, parte appellante rilevava come non fosse dimostrata la sussistenza di un nesso di causalità tra gli eventi accaduti nel 2018 e la crisi familiare, invero manifestatasi diversi anni dopo, ed in particolare, dopo che la convivenza tra i coniugi era comunque ripresa, con piena ricostituzione tra essi di comunione materiale e spirituale.
Ritiene quindi erronea e contraria alla legge la pronuncia di prime cure, per aver fatto malgoverno dei principi giuridici in tema di addebito.
Ritiene la Corte che tale motivo di gravame non meriti accoglimento.
Sebbene risponda al vero che pur dopo che il marito si era macchiato di fatti gravissimi ai danni del figlioletto di primo letto della , costei ebbe a riprendere la convivenza matrimoniale con l' , CP_1 Pt_1
poi definitivamente interrottasi, è altrettanto vero che secondo consolidato orientamento della nostra giurisprudenza di legittimità, le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazione dei doveri matrimoniali di tale gravità da fondare, di per sé sole, la pronuncia di separazione personale con addebito all'autore delle stesse, esonerando il giudice di merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che ne sia vittima (cfr. ex multis, Cass. 26 aprile 2024, n. 11208; in senso conforme, Cass. 30 aprile 2024, n. 11631), ed anzi, detti comportamenti rilevano a tal fine anche se posteriori all'insorgere della crisi e rappresentano, a mente di Cass. 16 settembre 2024, n. 24748, violazioni talmente gravi da divenire preponderanti rispetto ad ogni altro comportamento pur preesistente ed efficiente sulla crisi coniugale.
Ovvio che la violenza abbia uguale rilievo anche quando attuata nei confronti dei figli, soluzione che rispecchia il letterale tenore dell'art. 151 c.c. (vedi Trib. Torino 29 luglio 2016 n. 4272, ne Il Familiarista,
2017), ed anche quando la violenza si ripercuota, oltre che sulla persona del coniuge, su soggetti nei cui confronti il coniuge sia legato da profondi vincoli affettivi, oltretutto, nel caso di specie, conviventi con pagina 12 di 17 il nucleo familiare.
Del resto, il concetto di violenza domestica abbraccia anche comportamenti che non rappresentino in via diretta aggressione fisica o psichica di ciascun familiare, ma anche quelle condotte violente e prevaricatrici alle quali la vittima sia semplicemente esposta, secondo la dinamica della cd. “violenza assistita”.
Quanto, poi, al successivo ripristino della convivenza coniugale, è innegabile come detta temporanea ripresa non sia comunque idonea ad elidere l'incidenza di detti comportamenti nel fallimento del matrimonio, cui ha contribuito in modo esiziale anche la disastrosa dipendenza alcolica dell'GO, che poco dopo la riunione del nucleo, abbandonava nuovamente il domicilio familiare, per essere la prosecuzione della convivenza divenuta intollerabile, senza ragionevole dubbio, in ragione delle deprecabili condotte ben descritte dalla , di cui perfino il figlio minore della coppia risulta essersi CP_1
reso purtroppo conto (come risulta dalla relazione redatta dai Servizi sociali in data 3 aprile 2024, in occasione dell'accesso domiciliare) e che trovano riscontro oggettivo nell'avvenuto ricovero dell' , Pt_1
in gravissime condizioni, con vomito emetico, presso il Pronto Soccorso di Gallarate in data 11 novembre 2023, episodio che conferma come l'uomo fosse ben lontano, quanto meno a quella data, dall'essersi affrancato dalla perniciosa dipendenza, giunta a livelli devastanti sul suo fisico e sulla sua psiche.
Vi è dunque ampia prova dell'incidenza causale delle condotte sopra descritte sul fallimento dell'unione coniugale, sicché è pienamente giustificata la pronuncia di addebito emessa dal giudice di primo grado.
Sull'affidamento del figlio e sulla frequentazione paterna. Per_1
Relativamente alla doglianza per cui il Giudice di prime cure nel disporre l'affidamento super esclusivo di sia incorso nel vizio di ultra petita, per avere ecceduto in modo arbitrario i limiti della domanda Per_1
di parte appellata, che in conclusioni richiedeva l'affido esclusivo del minore, si osserva preliminarmente che risponde a pieno e consolidato principio della Corte Suprema quello per il quale, in materia di affidamento dei figli minori, il Giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale - posto, per la separazione, nell'art. 155 c.c., comma 1, (ora art.337 bis c.c.) e, per il divorzio, dalla l. 1970 /898 art.6 -, rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petitum (Cass., n.25055/17; n. 11412/14).
In altri termini, le decisioni giudiziali sull'affidamento sono sottratte tanto alle scelte dei genitori, quanto alla volontà degli stessi figli, perché demandate esclusivamente alle decisioni del Giudice di merito, il pagina 13 di 17 quale, senza essere in alcun modo vincolato alle domande delle parti, ha la facoltà di assumere anche d'ufficio mezzi di prova e di adottare i provvedimenti più utili a garantire l'interesse morale e materiale del minore, in deroga alle regole generali sulla distribuzione dell'onere della prova, al principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed al divieto di pronunciarsi in modo diverso rispetto al tenore delle domande introdotte in lite.
Alla luce del predetto consolidato orientamento della Suprema Corte, cui il Collegio intende dar seguito, la sentenza impugnata non è dunque meritevole di riforma nella parte in cui ha statuito l'affidamento superesclusivo alla madre, indipendentemente dalla specifica conclusione rassegnata in lite.
Quanto poi ai presupposti per la deroga all'affidamento condiviso, la consolidata giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito che indubbiamente questa ultima forma di affidamento è da prediligere in quanto più di ogni altra si presenta idonea a garantire il diritto del minore alla bigenitorialità, afferma che tuttavia la stessa può essere derogata ogni qualvolta ciò risponda maggiormente all'interesse e morale e materiale della prole (cfr. da ultimo, Cass. 11 ottobre 2024 n. 26517), e deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli (Cass. 21425/2022).
All'esito di simili verifiche il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. 4056/2023; cfr. anche Cass. 32876/2022).
Tanto premesso, osserva la Corte come la decisione del giudice di prime cure sia da condividersi, atteso che l' ha posto in essere in presenza del figlio condotte altamente traumatizzanti e diseducative, Pt_1
mentre, allo stato, una valutazione comparativa delle due figure genitoriali porta ad individuare senz'altro la come genitore maggiormente capace di attenuare in favore del figlio il trauma della separazione, CP_1
garantendo allo stesso un ambiente domestico sano e sereno, così come risulta anche dalla già citata relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Analoghe garanzie non si rinvengono nella figura genitoriale paterna, la cui ricaduta in comportamenti abusanti, violenti e disdicevoli si è manifestata con preoccupante frequenza in periodo di tempo protratto, da ultimo in epoca assai di recente, con inclinazione a lungo refrattaria.
In sintesi, il giudizio formulato dal Giudice di I grado pare correttamente motivato in ordine alla capacità genitoriale della madre, individuata quale unica affidataria del figlio minore, a seguito di un apprezzamento della condotta così come emersa dagli accertamenti svolti dai Servizi Sociali, che hanno pagina 14 di 17 dato atto di un “ valido e solido legame tra il bambino e la madre” , e di un “ un quadro tranquillizzante della condizione di , e ciò anche all'esito del giudizio inerente “ le condotte di reiterato abuso Per_1 di sostanze alcoliche” poste in essere dal convenuto, nonché “ nella sua indole particolarmente violenta”.
Si tratta, ovviamente, di decisione assunta rebus sic stantibus, che potrà essere eventualmente modificata, così come osservato dal Curatore nei propri atti, una volta che da parte dei Servizi Sociali giungano notizie rassicuranti su uno stabile mutamento dell'indole violenta ed abusante dell'GO.
La Corte, in altri termini, non ignora come, da parte dei Servizi, si sia, negli ultimi mesi, riferito di un atteggiamento molto più collaborante da parte dell' , il quale avrebbe preso coscienza della necessità Pt_1
di affrancarsi dall'alcodipendenza, evidenziando infatti risultati negativi agli esami tossicologici, e si sarebbe inoltre prestato , con modi pacati e corretti, agli incontri proposti in spazio neutro organizzati dal Servizio (vedasi in particolare, relazione in data 9 dicembre 2024).
Tuttavia, la Corte ritiene che tale cambiamento sia troppo recente, e non tranquillizzi circa la stabilità della nuova situazione venutasi a creare: è sommamente opportuno, dato che il giudizio non può certo attendere i tempi di rilevazione ed osservazione ipotizzati dalla Curatela, che in atto vengano conservate le attuali modalità di affidamento e collocazione, dando continuità, per le visite, al calendario che verrà stabilito dai Servizi Sociali, ai quali sarà rimessa la scelta di suggerire e richiedere eventuali ampliamenti o liberalizzazioni degli incontri tra ed il padre, qualora se ne ravvisassero i presupposti. Per_1
Sul contributo al mantenimento del figlio minore
In relazione al contributo indiretto posto a carico dell' , deve osservarsi che la misura stabilita dal Pt_1
giudice di prime cure non pare senz'altro sproporzionata rispetto alle capacità economiche del padre, considerando anche tutti gli altri indicatori e parametri di cui all'art. 337 ter c.c.
In particolare, è incontestabile la sussistenza di un notevole divario tra le capacità economiche della che percepisce ora – come dichiarato all'udienza del 10 aprile 2024, e documentato - un reddito CP_1
mensile lordo pari ad € 1270 circa per 14 mensilità, essendo stata solo da ultimo assunta a tempo indeterminato, somma con la quale, oltretutto, ella deve anche provvedere al mantenimento dell'altro figlio, nato il [...], seco convivente, mentre di contro l' , oltre ad Controparte_5 Pt_1
essere proprietario esclusivo della casa familiare, percepisce un reddito lordo che, nell'anno 2023, era pari ad € 32.121,53, che al netto delle imposte pari ad € 8.222,20, diviene un reddito mensile netto di €
1.991,62.
Vero è che, con suddetto reddito, egli provvede al pagamento del mutuo mensile sull'abitazione di sua proprietà, per un importo di circa 540 euro mensili, e che, di contro, detta abitazione è goduta dalla CP_1
pagina 15 di 17 unitamente al figlio minore delle parti, in forza di provvedimento di assegnazione.
La donna percepisce inoltre il contributo unico erogato in favore del figlio Per_1
E pur tuttavia, occorre rammentare che secondo la Suprema Corte, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, il Giudice deve seguire il criterio di proporzionalità, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma
4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari”
(Cass. Civ., Sez. I, Ord., 26/01/2024, n. 2536).
Di ciò tenendo conto, occorre rilevare il dato fondamentale dell'esclusivo carico, in capo alla madre, di tutti i compiti di accudimento e di mantenimento diretto del figlio e del fatto che il padre lo sta Per_1
attualmente vedendo e frequentando solo in modalità protetta.
Tali fattori determinano indubbiamente un netto sbilancio a carico della dell'onere economico e CP_1
personale del mantenimento del figlio, sicché, valutando tutti i fattori sopra esposti, il contributo a carico dell appare congruo e non sprorzionato. Pt_1
Pertanto anche il corrispondente motivo di appello non può essere accolto.
Le spese di lite e le statuizioni conseguenziali.
Le spese di lite di entrambe le parti costituite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente soccombente, attribuendo alla causa valore indeterminabile non elevato ed escludendo la fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
Le spese della Curatela devono essere distratte, ai sensi dell'art. 133 Spese di giustizia, a favore dell'Erario.
Ogni altra deduzione ed argomentazione risulta assorbita, e la sentenza impugnata va confermata anche nel resto.
Con decreto a parte si provvederà alla liquidazione delle spettanze della Curatela, a carico dell'Erario.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' . Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza pagina 16 di 17 del Tribunale di Busto Arsizio n.738 del 2024 del 4 giugno 2024, così dispone: rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di entrambe le parti costituite, delle spese del presente Parte_1
grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, per ciascuna delle parti predette, da pagarsi quanto alla Curatela, ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, a favore dell'Erario; dichiara sussistenti i requisiti ed i presupposti per il pagamento del doppio contributo ex art. 13 co. quater del T.U. n. 115/2002.
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere rel.
Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Pizzi
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