Articolo 1 della Legge 26 marzo 1949, n. 163
Articolo 2
Versione
18 maggio 1949
Art. 1.
E' abrogato l'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736 , relativo alla, facolta' di opzione, fra trattamento assicurativo e trattamento di pensione, riconosciuta con detto comma al personale che l'Associazione italiana della Croce Rossa e l'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta possono tenere in servizio, dopo il 15 aprile 1946 per la gestione dei servizi sanitari, di cui ai decreti interministeriali 12 ottobre 1945 e 22 marzo 1946, e dei servizi direttamente connessi.
Entrata in vigore il 18 maggio 1949