Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Daniele Colucci Consigliere
All' esito udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 2371 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Amalia Rizzo, Anna Grazia Sommaruga , Andrea Biondi e Marcello Parte_1
Giustiniani
Appellante
E
rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara presso cui elete dom.to in Aversa via Salvo Controparte_1
D' Acquisto 200
Appellato
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 27.8.2024 , la chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale Parte_1 di Nola n. 477 del 28.2.2024 che aveva accolto la domanda dell'appellato al pagamento dell'indennità di trasferta.
Con il primo motivo di ricorso, la censurava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che Pt_1 all'appellato spettasse l'indennità di trasferta per il pernottamento nella misura di 900,00 euro mensili indipendentemente dall'effettive notti trascorse fuori casa per esigenze aziendali.
Con il secondo motivi di appello, la società rilevava che la sentenza era errata nella parte in cui aveva attributo la indennità di trasferta anche per i giorni in cui l'appellato non aveva lavorato in trasferta .
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduceva che la sentenza era altresì da criticare nella parte in cui aveva calcolato le aliquote fiscali e previdenziali sulla trasferta.
All'esito dell'udienza di discussione tenutasi ex art. 127 ter cpc , la Corte assegna la causa a sentenza .
Motivi della decisione
In primo luogo va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato. Le censure mosse dalla non potevano che essere all'interpretazione giuridica del contratto integrativo del Parte_1
2016 sulle trasferte proponendo e riproponendo la propria non accolta dalla Giudice di primo grado con una motivazione ritenuta erronea.
Nel merito l'appello però non può essere accolto. L'interpretazione fornita dalla Giudice di primo grado è corretta e aderente a quanto il contratto stabilisce secondo le regole ermeneutiche previste dagli art. 1362 esse cc.
La trasferta in esame è sicuramente una trasferta lunga perché aveva avuto la durata superiore ad un mese ed aveva avuto luogo a Frosinone tra il 12.4.2021 e il 31.12. dello stesso anno e tale circostanza è pacifica tra le parti.
Il primo capoverso dell'accordo stabilisce univocamente e senza possibilità di dubbio che “ per tali trasferta
(lunghe ndr) sarà applicato esclusivamente il regime a forfait”. La clausola quindi attribuisce al regime forfettario la natura giuridica di regime ordinario , normale , applicabile sempre.
Le eccezioni dovranno essere previste da altre clausole applicate secondo quanto stabilito dalle stesse.
Il regime a forfait non è calibrato sulle giornate di effettiva trasferta ma ricomprende tutto il mese senza decurtazioni e indipendentemente dal costo della trasferta che può essere anche maggiore .
D'altra parte per questa trasferta quantificata in euro 1500,00 al mese non è prevista alcuna eccezione o diversa possibilità di pagamento e di conteggio. Quindi risulta illegittima la condotta dell'appellante che ha decurtato sulla base del ragionamento esposto nella narrativa della sentenza l'indennità in questione. I calcoli effettuati dall'appellato sono corretti e fondati sui cedolini paga della per differenza. Pt_1
Circa la indennità di trasferta per il pernottamento vale lo stesso argomento con delle precisazioni dovute alla presenza di eccezioni al regime forfettario di pagamento.
Il contratto integrativo prevede tre ipotesi di pagamento della trasferta .
Il primo è il rimborso a forfait. Il contratto integrativo stabilisce che esso è ammesso non autorizzato nel senso che è una forma di rimborso prevista. Anzi il rimborso forfettario è previsto dopo l'eccezione del rimborso a piè di lista e distaccato dalla precedente frase su rimborso da un punto come a staccare anche le due ipotesi.
Il secondo è il voucher alberghiero prepagato che però non era stato mai fornito al dipendente.
Quindi l'appellato non avrebbe potuto pernottare in nessun albergo di Frosinone senza il voucher con la indicazione del nome dell'albergo dove alloggiare.
Il terzo , eccezionale e alternativo alla forma di rimborso con il voucher era il rimborso a piè di lista che doveva essere autorizzato e il rimborso documentato.
Ma di tale autorizzazione non vi è traccia negli atti né la ha allegato di averla disposta . Di Pt_1 conseguenza in assenza di eccezioni circa il tipo di rimborso per il pernottamento , l'indennità andava corrisposta nella misura forfettaria che è sempre quella ordinaria come prima evidenziato. Né può essere condivisa la tesi della società appellante secondo cui l'indennità andava commisurata all'effettivo pernottamento perché tale interpretazione è esclusa dalla natura eccezionale di tale rimborso tanto da dover essere autorizzato e pagato dopo aver presentato la documentazione relativa. Né ha pregio la tesi dell'appellante secondo cui l'appellato non avrebbe mai pernottato a Frosinone data la distanza non eccezionale dal località di residenza (140 Km).
A parte il fatto che non vi è la prova di un pernottamento presso la propria abitazione da parte dell'appellato cui era onerato il datore di lavoro , ma va rimarcato che i 140 km andavano raddoppiati a 280 per il percorso di andata e ritorno da fare tutti i giorni per otto mesi. Il rimborso forfettario anche in questo caso non prevedeva alcuna decurtazione o riduzione altrimenti non avrebbe avuto senso definirlo in quel modo.
Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto anche perchè dipendente dagli altri due.
La società ha calcolato male l'aliquota perché l'ha applicata su di una indennità inferiore corrispondente a quella effettivamente versata . I calcoli effettuati dalla parte appellata già dal primo grado e contenuti nella sentenza sono corretti ed esatti e non sono stati contestati nel loro ammontare ma solo sulla base errata di una diversa erogazione delle indennità di trasferta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così decide:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Napoli 28.1.2025
Il Presidente rel