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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO IN PERSONA DEL GOP DR. ROSSELLA MAURIZI HA
PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE N.323/2023 R.G.
PROMOSSA DA : , nato a [...] il [...] CF Parte_1 [...]
, residente in [...]. C.F._1
Rappreseentato e difeso dall'Avv. Luciano Pacioni del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, Via
Morbiducci, n.53 in virtù di mandato ad litem allegato in forma telematica all'atto di citazione
CONTRO
: Controparte_1
con sede legale in Altidona alla C.da Calcara, n.
6. CF
[...]
E PI , in persona del suo legale rappresentante P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all'atto di CP_1 costituzione in questo giudizio , congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Simona Cardinali e Sara Talamonti e con loro elettivamente domiciliati presso il loro studio in Fermo, Viale Trento, 98
TERZA CHIAMATA IN CAUSA: , corrente in Milano, Controparte_2
Via Ignazio Cardella, 2 PI in persona del procuratore pro- P.IVA_2 tempore, dott. rappresentata e difesa in virtù di Controparte_3 procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione dall'Avv.
Massimiliano Fraticelli del Foro di Macerata in viale S.G. Bosco, 46 OGGETTO: RESPONSABILITA' EX ART 2049-2051-2052
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA SENTENZA
Con atto di citazione regolarmente notificato il SI. citava Parte_1 in giudizio innanzi a Codesto Tribunale, l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante per sentir accogliere le
[...] conclusioni che qui si intendono riportate e trascritte in ogni loro parte,
e, così ottenere il risarcimento dei danni dal medesimo patiti quando in data 5.06.2022, tuffandosi nella piscina gestita dalla predetta CP_1
batteva il capo su un muretto di pietra che divideva le due
[...] vasche della piscina bambini e grandi ) e di differente profondità procurandosi non meglio precisati danni come conseguenza dell'occorso.
Assumeva l'attore che tali luoghi erano pericolosi stante la mancanza di cartelli che vietavano i tuffi e la mancanza di un'idonea sorveglianza da qui una responsabilità della struttura ex art 2051 -2043 cc Si costituiva in giudizio il , per contestare l'avversa domanda in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto eccependo la sussistenza del caso fortuito, ravvisabile nella condotta imprudente e negligente dell'odierno attore, e, in via cautelativa l'odierna convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della in qualità di garante ai fini della r.c.t., la Controparte_2 quale si costituiva ritualmente dell'odierno giudizio chiedendo l'accoglimento delle conclusioni tutte che anche qui sono da intendersi interamente riportate e trascritte. La fase istruttoria, si articolava nell'acquisizione agli atti di causa di elementi fotografici relativi allo stato dei luoghi che sono dirimenti ai fini del decidere (v. doc.3 prodotto da parte convenuta), nonché nell'escussione dei testi indotti dalle due parti processuali. Più specificatamente per parte attrice sono stati sentiti la
SI.ra , compagna dell'attore e la SI,ra sorella Persona_1 Persona_2 sempre dell'attore mentre per parte convenuta e per la terza chiamata:
, , e CP_4 CP_5 CP_6 Persona_3
(soccorritore) Infine mediante ordinanza emessa da Codesto Giudice, veniva respinta la richiesta CTU da parte dell'attrice e, la causa veniva trattenuta in decisione. Da tutta questa istruttoria è emerso con chiarezza che l'attore nel mezzo della festa nuziale di due amici, si è tuffato nella piscina sbattendo il capo contro la parete che delimita la parte dei bambini da quella degli adulti dove la profondità dell'acqua è maggiore. Il
si sarebbe tuffato senza alcuna rincorsa secondo i testi sentiti per Per_4 parte attrice ( sorella e fidanzata) però annunciato anche dal Tes_1 vocalist che rallegrava la serata i testi invece i testi e Testimone_2 hanno invece riferito il ha preso un minimo di rincorsa e, CP_6 Parte_1 che, ha cercato un tuffo “scenografico” visto che tutti gli invitati lo stavano guardando;
circostanza questa confermata dalla teste e CP_4 he, nonostante l'eccezione di parte attrice è pienamente capace CP_1 di testimoniare poiché socia accomandante della società ., e, da CP_1 ultimo dalla teste che lo ha visto prendere la rincorsa per poi CP_6 lanciarsi di testa nella piscina dei bambini e andare a sbattere contro il muretto divisorio delle due vasche. E, mostrate ai testi sia le foto che le planimetrie tutti confermano lo stato dei luoghi e le circostanze fattuali e, tali da confermare l'assunto portato avanti dalla difesa di parte convenuta. Infatti, il è dotato di due vasche di diversa profondità; CP_1 appena 35 cm per i bambini mentre per gli adulti m. 1,40. Esse sono separate da un muretto divisorio di colore bianco che, altro non è che la parete perimetrale che delimita le due vasche che è leggermente più bassa delle altre al fine di consentire all'acqua di defluire, ma non è certamente un muretto nascosto che sbuca in mezzo alla piscina ( v. testi e sentiti a prova contraria da parte attrice) La zona come Tes_3 CP_6 riferito sempre dai testi era perfettamente illuminata con un faro. E, a riprova di ciò vi è anche il doc.5 prodotto da parte convenuta in cui viene ritratta la foto di una sposa, seduta in posa sopra la parete divisoria, perfettamente illuminata dal fascio di luce;
per cui l'odierno attore trovandosi proprio da quel lato non poteva non vedere tale bordo. Si è molto discusso poi sulla presenza sul luogo dei cartelli di divieto di tuffarsi
E' stato dimostrato che essi ci sono sempre stati. Testimonianza chiara è quella del teste “ ci sono sempre stati;
uno al cancello di ingresso CP_4 della piscina, l'atro, sulla recinzione a ridosso della stessa , e, uno su un palo mobile a bordo della piscina. Tali cartelli sono ben visibili e collocati sui punti centrali”; tutto confermato pienamente da tutti i testi escussi che, hanno riferito le stesse circostanze anche sulle domande di parte attrice. La fattispecie giuridica del presente giudizio è ascrivibile secondo parte attrice, all'ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia prevista e disciplinata dall'art.2051 cc a cui sarebbe in corsa la struttura , quale custode della piscina salvo che non provi il “caso fortuito” Esso va inteso in senso molto ampio, tale da ricomprendere il fatto naturale
(forza maggiore), il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purchè tale fatto costituisca la clausola esclusiva del danno. Come emerso chiaramente dalle foto e, dalle testimonianze emerge che il Parte_2 visibilmente ubriaco, come riferito dai testimoni, si lanciava andando a sbattere in maniera irruenta contro la parete perimetrale della piscina che un fascio di luce che la illumina chiaramente. Che cosa avrebbe potuto fare la convenuta per scongiurare tale evento? Parte attrice fa poi riferimento alla mancata presenza di un bagnino che, in verità data la profondità della vasca non è obbligatoria. La materia è regolata da appositi atti regionali.( delibera n.874 del 20.07/2006, integrata dalle successive delibere della Giunta Regionale n. 785 del 11/6/2008 e 1307 del 2009, versate in atti) i. Nel caso di specie la Suprema Corte di cassazione ha chiarito che” il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicchè, l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno, a seguito di una siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art 2051” cass.5072/2012 Inoltre vi è una recente sentenza della Cassazionen.21675/2023, relativa ad un danno occorso in piscina. La stessa afferma la responsabilità esclusiva ed assorbente del danneggiato, per la sua condotta imprudente e negligente condotta. Orbene, nel caso posto all'attenzione di Codesto Giudice, è stata provata sia oralmente che documentalmente l'assoluta conformità dello stato dei luoghi anche alla legge Si richiama ad abuntatiam la cass.
15.09.2023 n. 26682 e 5.06.2023 n. 15704 La condotta del è stata Pt_3 una condotta imprudente tale da recidere il nesso causale tra la cosa e l'evento. Nel caso di specie, poi, non sarebbero comunque ravvisabile neppure profili di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc, in quanto come evidenziato dal sono state poste tutte le cautele necessarie al fine CP_1 di evitare l'evento e tale da escludere ogni e qualsiasi responsabilita' in capo al . Da ultimo per quel che attiene il quantum debeatur, parte CP_1 attrice non ha offerto un benchè minimo principio di prova in ordine alla sussistenza di postumi permanenti e, direttamente riconducibile all'evento de quo. Infatti non è stata prodotta nessuna perizia medico- legale, limitandosi solo ad una generica richiesta, Viceversa avrebbe dovuta offrire in assolvimento dell'art.2697 cc. Infatti, CTU non è un mezzo istruttorio per sopperire alla mancanza di prova in mancanza di una perizia di parte né, da parte attrice sono state indicate le singole poste di danno e le sue pretese risarcitorie. Pertanto, va rigettata ogni e qualsiasi domanda avanzata nei riguardi della Controparte_7 chiamata dalla convenuta per puro tuziorismo difensivo
Per tutto quanto esposto
PQM
IL GOP DEL TRIBUNALE DI FERMO, contrarris reiectis, per i motivi di cui in narrativa Accerta la totale assenza di responsabilità dell
[...] in ordine al fatto per cui Parte_4
è causa e, per l'effetto rigetta ogni domanda rivolta nei confronti di quest'ultimo in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Tiene indenne da qualsiasi onere risarcitorio la sedente a Milano, via Controparte_8
Ignazio Cardella,n.2 tenuta alla garanzia di cui alla Polizza Assicurativa in atti.
Condanna infine il SI. , al pagamento in favore Parte_1 dell delle spese e competenze di Controparte_1 lite che vengono quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori di Legge e, nei riguardi della quantificati in Euro 1.000,00, oltre Controparte_2
Euro 500 ex art 91 cpc
Fermo, li 7/04/2025 Il GOP dr. Rossella Maurizi