Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 4623
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Sentenza 3 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Immigrazione, in persona del giudice unico, ha pronunciato sentenza in merito al ricorso proposto da una famiglia residente in Brasile, rappresentata e difesa da un avvocato, volta al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di un cittadino italiano nato in Italia nel 1874, emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano. Il Ministero dell'Interno, resistente, è stato dichiarato contumace non essendosi costituito in giudizio. La causa è stata istruita documentalmente e il Pubblico Ministero è intervenuto. I ricorrenti hanno allegato la documentazione necessaria a comprovare la linea di discendenza, inclusi certificati di nascita, matrimonio e un certificato negativo di naturalizzazione dell'avo. Hanno inoltre lamentato l'eccessiva lentezza e l'inefficacia delle procedure consolari in Brasile per il riconoscimento dello status civitatis, ritenendo che tale inerzia equivalga a un diniego del diritto e giustifichi l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo italiano. In ordine alla competenza territoriale, il giudice ha applicato le modifiche introdotte dalla Legge Delega n. 206/2021, che attribuisce la competenza al foro di nascita dell'avo in caso di ricorrenti residenti all'estero, confermando così la competenza del Tribunale di Venezia. Riguardo alla discendenza iure sanguinis, il Tribunale ha accertato che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trova riscontro nella documentazione allegata e che non risulta alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti, come confermato anche dal certificato negativo di naturalizzazione. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione, sottolineando che la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto di volontà esplicito di rinuncia o di acquisto della cittadinanza straniera, circostanze non provate nel caso di specie. È stato altresì considerato che l'inerzia delle autorità consolari brasiliane, pur non costituendo un diniego formale, giustifica l'interesse ad agire in sede giurisdizionale per la ragionevole durata del processo. Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell'Interno e all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni e trascrizioni nei registri di stato civile. Le spese di lite sono state compensate, data la natura della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Venezia, sentenza 03/10/2025, n. 4623
    Giurisdizione : Trib. Venezia
    Numero : 4623
    Data del deposito : 3 ottobre 2025

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