CA
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Maria Casaregola Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2220 dell'anno 2022, vertente tra
( ) e ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Di Martino e Massimiliano C.F._2
Cicoria, giusta procura in atti.
CP_1
e
[...]
(C.F. ), in persona del curatore p.t., Avv. Francesco De Controparte_2 P.IVA_1
Santis, rappresentato e difeso dall' Avv. Cristina Taurasi, giusta delega in atti.
-APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 3143/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 29.03.2022.
CONCLUSIONI: Per gli appellanti: revocata l'impugnata sentenza n. 3143/2022, pubblicata il 29.03.2022: 1) nel merito, rigettare le avverse domande, tanto di esecuzione in forma specifica quanto di risoluzione per inadempimento, in quanto infondate e peregrine in fatto ed in diritto;
2) in via gradata e riconvenzionale, vista l'eccezione di rescissione ex art. 1448 c.c., accertare lo sfruttamento dello stato di bisogno e la sussistenza di sproporzione tra le due prestazioni ed in conseguenza di ciò, dichiarare rescisso il contratto per Notar del 30 aprile 2013, con conseguente diritto di Per_1
parte dichiarante a trattenere la caparra confirmatoria versata a titolo di risarcimento od una differente somma che il Giudice riterrà gusta secondo equità; 3) in via ulteriormente gradata e riconvenzionale, vista l'eccezione di risoluzione sia giudiziale sia di diritto, accertata la gravità dell'inadempimento, dichiarare risoluto il contratto per Notar del 30 aprile 2013, con Per_1 conseguente diritto di parte dichiarante a trattenere la caparra confirmatoria versata”; con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato: “1) dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello principale;
in via incidentale, nella denegata ipotesi di accoglimento del 5° e 6° motivo di appello, 2) dichiarare inammissibili le domande riconvenzionali, o comunque, le eccezioni riconvenzionali di risoluzione del preliminare per il grave inadempimento o per il decorso del termine di cui all'art. 1454 c.c., nonché di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 1448 c.c. perché tardive;
ai sensi dell'art. 348
c.p.c., nella denegata ipotesi di riforma della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., 3) risolvere il contratto preliminare concluso in data 30.04.2013 tra le parti in causa e, tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata da parte attrice nel primo grado di giudizio, condannarle in solido alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dalla società in bonis, per un importo pari ad euro 184.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed CP_2
interessi di legge a far data dai singoli versamenti;
4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del l.r.p.t., conveniva in CP_2
giudizio e , esponendo: 1) che essa attrice, in data 30 Parte_1 Parte_2
aprile 2013, aveva sottoscritto con e un contratto Parte_1 Parte_2 preliminare di cessione d'azienda e cessione di immobili (analiticamente descritti nell'atto di citazione), a rogito del Notaio , a mezzo del quale, i suindicati promittenti Persona_2 venditori si obbligavano a trasferirle alcuni terreni e la relativa azienda agrituristica;
2) che il corrispettivo della cessione veniva convenuto in euro 144.000,00; 3) che, in ossequio alle pattuizioni intercorse, veniva corrisposto in favore dei promittenti venditori l'importo di euro
92.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegni bancari non trasferibili di vario importo, e di un assegno circolare di euro 32.000,00; 4) che la somma residua di euro 52.000,00 sarebbe stata versata entro e non oltre la stipula del contratto definitivo di cessione;
5) che, in data
18 aprile 2014, il Notaio certificava che le parti non procedevano alla stipula dell'atto Per_1
definitivo, in quanto i promittenti venditori non accettavano, quale mezzo di pagamento del saldo del prezzo, un assegno bancario non trasferibile intestato a;
6) che, pertanto, i Parte_1
promittenti venditori avevano posto in essere una condotta gravemente inadempiente, essendo del tutto immotivato il rifiuto di ricevere a tale titolo l'assegno predetto, attesi anche i precedenti pagamenti intercorsi tra le parti, avvenuti con le medesime modalità, invero mai contestate.
Sulla base di tali circostanze, l'attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti all'obbligo di concludere il contratto definitivo;
chiedeva di accertare e dichiarare il diritto di parte attrice ad acquistare i beni immobili di causa, e che fosse pronunciata pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c., pronuncia di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita, tale da produrre gli effetti del contratto non concluso. In via meramente subordinata, in ipotesi di violazione di legge imputabili in capo a parte promittente venditrice e/o di altra causa e/o di impossibilità giuridica o fisica del bene promesso e/o, comunque, di impedimenti di fatto o diritto che rendessero comunque impossibile il trasferimento dell'immobile per cui è causa - e comunque, in caso di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale – l'attrice chiedeva dichiarare risolto il contratto preliminare, condannando in solido i convenuti, e tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata da parte attrice, alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata.
Costituitisi con comparsa depositata il 20.9.2016, i convenuti e Parte_1 Parte_2 eccepivano l'infondatezza sia in fatto che in diritto della domanda attorea;
chiedevano in
[...]
via riconvenzionale la rescissione del contratto preliminare per lesione ex art. 1448 c.c., atteso lo sfruttamento del loro asserito stato di bisogno e la sproporzione tra le due prestazioni e, in subordine, la risoluzione per inadempimento della società attorea per diverse motivazioni, così sintetizzate: a) per mancata manutenzione dell'azienda, a cui era invece tenuta, in forza della scrittura del 30.04.2023; b) per non aver correttamente adempiuto al proprio obbligo assunto con il contratto preliminare, avendo offerto il pagamento, in sede di stipula del definitivo, con assegno bancario, e dunque con un mezzo anomalo di pagamento;
c) ai sensi dell'art. 1454 c.c., come da ulteriore diffida notificata l'8.05.2014; in ogni caso, con conseguente diritto di ritenere la caparra confirmatoria a titolo di risarcimento del danno.
All'udienza del 15.05.2017, si costituiva in giudizio il fallimento della società con il CP_2 patrocinio del nuovo difensore, rappresentando al Tribunale l'intervenuto fallimento della società originaria attrice, dichiarato in data 13.05.2016, con sentenza n. 138/2016; pertanto, con ordinanza del 01.06.2017, il Tribunale di Napoli, attesa l'intervenuta e spontanea costituzione del fallimento, pur disponendo la prosecuzione del giudizio senza interromperlo, dichiarava la nullità ed inutilizzabilità dell'attività processuale svolta successivamente al 13.5.2016 (data di dichiarazione del fallimento della , fissando l'udienza del 23.10.2017 in prosieguo di prima comparizione, CP_2 rinviata poi d'ufficio ad altra data.
In data 24.05.2018, i convenuti e depositavano una nuova comparsa di Pt_1 Parte_2
costituzione, riproponendo tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali contenute nella originaria comparsa di costituzione e risposta del 20.09.2016.
Con sentenza n. 3143/2022, pubblicata il 29/03/2022, il Tribunale di Napoli preliminarmente dichiarava l'ammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, disattendendo la diversa prospettazione del fallimento. Il Tribunale riteneva, infatti, che la nullità di tutta l'attività processuale svolta successivamente al 13.05.2016 – data della dichiarazione di fallimento della
– rilevata con l'ordinanza dell'1.06.2017 dal Giudice Istruttore, non involgesse anche la CP_2
comparsa di costituzione dei convenuti depositata il 20.09.2016, in quanto, anche se depositata dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento, essa avveniva nel rispetto dei termini concessi dalla società attrice, nell'avvertimento ex art. 163 c.p.c., contenuto nell'atto di citazione notificato, e nel rispetto della prima udienza di comparizione delle parti. Il Tribunale dava atto, inoltre, che era la stessa ordinanza del giudice istruttore a limitare espressamente gli atti processuali travolti dalla nullità, solo al provvedimento di concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. successivamente depositate. Pertanto, dichiarava la tempestività delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti, i quali con le successive comparse di costituzione, comunque depositate nel corso del giudizio, si richiamavano sostanzialmente alle difese e domande in precedenza proposte. Nel merito, il Tribunale accoglieva la domanda attorea per evidente inadempimento dei convenuti, i quali, pur avendo ricevuto vari acconti in sede di stipula del preliminare mediante assegni bancari, invero mai contestati, rifiutavano, dinanzi al Notaio, di stipulare il definitivo, non volendo accettare l'assegno bancario offerto dalla società, nonostante le pregresse identiche modalità di pagamento avessero ingenerato un legittimo affidamento nell'acquirente nel poter provvedere al saldo del prezzo mediante le stesse forme. Il giudice di prime cure, pertanto, riteneva tale rifiuto illegittimo e contrario ai principi di correttezza e buona fede, alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte, nella pronuncia a
SS. UU. n. 13658/10, secondo cui non può ritenersi legittimo, se non giustificato da comprovati specifici motivi, il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento di un'obbligazione pecuniaria, con un altro sistema di pagamento che comunque assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta.
Il Tribunale rigettava poi la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della società, ritenendo non provata la mancata manutenzione dell'azienda agricola;
rigettava altresì, la domanda di risoluzione di diritto per il decorso del termine per la stipula del definitivo, non potendo detto termine, nel caso di specie, ritenersi essenziale;
riteneva, altresì, infondata la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la rescissione ex art. 1448
c.c., non sussistendone i presupposti. Invero, secondo la tesi sostenuta in sentenza, non era possibile ravvisare né l'eccedenza ultra dimidium della prestazione esistente rispetto alla controprestazione, posto che, nella determinazione del prezzo, le parti avevano debitamente tenuto conto di specifiche circostanze e delle particolari condizioni inerenti ai beni in questione, né lo stato di bisogno in cui versavano i convenuti, per carenza di prova. In conseguenza di quanto premesso, il Tribunale, in conclusione, accoglieva la domanda attorea e per l'effetto trasferiva in favore del
[...]
ai sensi dell'art. 2932 c.c., i beni oggetto di causa;
condannava il attore al CP_3 CP_3 versamento, in favore dei convenuti, della somma di € 52.000,00, subordinando l'efficacia traslativa al suddetto pagamento;
infine, rigettava le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, con condanna degli stessi alle spese di lite.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.05.2022, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di
[...]
censura.
Con il primo motivo di appello si è inteso censurare la sentenza nella parte in cui è stato accertato l'inadempimento dei convenuti alla stipula del contratto definitivo e, per converso, è stata rigettata l'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti nei confronti dell'attore, attesa la legittimità del rifiuto dei promittenti venditori di accettare, in sede di stipula del contratto definitivo, quale saldo del prezzo, un assegno bancario, da intendersi - contrariamente a quanto sostenuto dal
Tribunale – quale mezzo di pagamento che, in re ipsa, non garantisce certezza di copertura;
gli appellanti evidenziavano altresì, che nessun legittimo affidamento poteva nascere in capo alla sulla bontà di tale mezzo di pagamento, accettato al momento della stipula del contratto CP_2 preliminare, stante la diversità strutturale e funzionale tra quest'ultimo e il contratto definitivo. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza nel punto in cui non è stato accertato l'inadempimento del fallimento, che, essendosi limitato a costituirsi e a ribadire le istanze della in bonis contenute nell'atto di citazione, non avrebbe offerto la prestazione CP_2 dovuta nei modi di legge, come previsto dall'art. 2932 c.c, e cioè mediante una seria manifestazione della volontà di eseguire la controprestazione, espressa in qualsiasi modo che escludesse dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere.
Con il terzo motivo di appello, in estrema sintesi, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inadempimento della fallita per la mancata dedotta manutenzione dell'azienda agricola.
Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il
Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di risoluzione di diritto del preliminare di compravendita, ritenendo che il termine per la stipula del definitivo non avesse natura di termine essenziale. Invero, secondo la tesi prospettata, la pronuncia sul punto sarebbe frutto di un errore di comprensione, non avendo, gli appellanti, mai chiesto la risoluzione per decorrenza del termine di mesi tre contemplato nel preliminare, bensì la risoluzione del preliminare per decorrenza del termine di 15 giorni ex art. 1454 c.c., giusta diffida ad adempiere ritualmente notificata l'8 maggio
2014.
Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di rescissione del contratto preliminare per lesione ultra dimidium della prestazione esistente rispetto alla controprestazione, avendo il Giudice errato nel ritenere che le parti, nella determinazione del valore dell'azienda, avessero correttamente considerato: a) il pignoramento immobiliare intrapreso dalla MPS Gestione Crediti Banca S.p.A; b) che l'agriturismo versava in condizioni tali da richiedere diversi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) che i promittenti venditori continuavano a partecipare alla gestione dell'azienda e, dunque, agli utili della stessa. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere non provato lo stato di bisogno degli odierni appellanti, invero esistente e ben riscontrabile alla luce dei documenti depositati in primo grado, afferenti le due procedure esecutive sussistenti contro e Pt_1 [...]
da cui risulterebbe, con tutta evidenza, la difficoltà economica in cui versavano gli stessi. Pt_2
Con il sesto motivo di appello, gli appellanti hanno infine censurato la sentenza nel punto in cui il
Tribunale ha accolto la domanda di trasferimento degli immobili, ritenendo non sussistenti impedimenti all'accoglimento della domanda di trasferimento dei beni oggetto del contratto preliminare. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel porre a fondamento di tale decisione, la circostanza della mancata eccezione, da parte dei convenuti, di irregolarità urbanistiche e catastali degli immobili promessi in vendita (invero rilevabile anche d'ufficio), e la documentazione depositata dal , invero non utilizzabile poiché depositata in violazione di ogni regola CP_3
processuale, addirittura oltre il termine della precisazione delle conclusioni.
Sulla base di tali elementi, la parte appellante ha richiesto la riforma integrale della sentenza impugnata, concludendo, nel merito, per il rigetto delle avverse domande;
in via gradata e riconvenzionale, gli appellanti hanno richiesto di dichiarare rescisso il contratto preliminare;
in via ulteriormente gradata e riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto preliminare;
in ogni caso, con conseguente diritto di parte dichiarante a trattenere la caparra confirmatoria versata;
con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Costituitosi, l'appellato si è opposto alle argomentazioni proposte in Controparte_3 appello chiedendone il rigetto, proponendo altresì appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale. Con un unico motivo di impugnazione, l'appellante incidentale ha dedotto la violazione dell'art. 43, co. 1° e 3°, L.F.: Il giudice di primo grado, avrebbe errato nel ritenere ammissibili le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, a causa di un'errata lettura dell'ordinanza resa in data 01.06.2017 dal G.I., che, dichiarando la nullità di tutte le attività processuali compiute dopo la declaratoria di fallimento, aveva inteso travolgere, con tutta evidenza, anche l'originaria comparsa di costituzione e di risposta depositata in cancelleria il 20.09.2016.
Secondo la tesi sostenuta da parte appellante, i convenuti, preso atto della nullità di tale costituzione, si sarebbero dovuti costituire nuovamente in giudizio, per l'udienza in prosieguo di prima comparizione del 23.10.2017, depositando una nuova comparsa di costituzione e di risposta entro il 03.10.2017, riproponendo tutte le eccezioni e le domande riconvenzionali in precedenza proposte. Essendosi, invece, i convenuti costituiti nuovamente solo in data 24.05.2018, le domande riconvenzionali/eccezioni riconvenzionali sarebbero senz'altro tardive e pertanto inammissibili.
Infine, solo in subordine all'eventuale accoglimento del primo motivo di appello con conseguente rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., l'appellato ha specificatamente reiterato la domanda proposta in primo grado, con conseguente dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento, e diritto alla restituzione della caparra consegnata agli appellanti, in esecuzione del contratto preliminare, ai sensi dell'art. 1385 II c.c.
Alla udienza del 18.12.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto sussistente il loro inadempimento alla stipula del contratto definitivo, attesa la illegittimità del rifiuto di accettare, in sede di stipula del contratto definitivo e quale saldo del prezzo, un assegno bancario non trasferibile intestato a per l'importo di € Parte_1 52.000,00, somma residua sull'intero ammontare pattuito per la compravendita pari ad €
144.000,00..
Nella decisione adottata e qui censurata, il Tribunale ha valutato sia il principio affermato dalla
Corte di Cassazione, nella pronuncia a SS.UU. N. 13658/10 (secondo cui non può ritenersi legittimo, se non giustificato da comprovati specifici motivi, il rifiuto del creditore di ricevere il pagamento di un'obbligazione pecuniaria, con un altro sistema di pagamento che comunque assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta), sia la circostanza che, in sede di preliminare, i pagamenti degli acconti erano avvenuti tutti già con assegni bancari, regolarmente accettati dai contraenti, senza che questi formulassero alcuna eccezione o richiesta, contribuendo, così, a far nascere nella società, un legittimo affidamento sulla bontà di tale mezzo di pagamento.
Entrambi gli argomenti utilizzati dal Giudice risultano non condivisibili. Invero, il principio affermato dalla pronuncia a SS.UU. testé citata deve essere interpretato alla luce della più recente sentenza n. 20643/2014 della Suprema Corte (così come poi confermata anche da Cass. n.
9490/2021) , che, pur richiamando espressamente i principi affermati in precedenza - e dando atto, in applicazione del principio solidaristico, declinato nella correttezza e buona fede dei contraenti, che il rifiuto del creditore di accettare i mezzi di pagamento "diversi", quale appunto l'assegno bancario, deve trovare una ragionevole giustificazione - statuisce però che è “dato oggettivo che
l'assegno bancario non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura, e ciò non è senza conseguenze sul piano della giustificazione del rifiuto del creditore di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario”, chiarendo che la ricorrenza di una valida giustificazione del rifiuto implica un apprezzamento che si sostanzia in un concreto giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Ciò posto, nel caso di specie, valgono le considerazioni che seguono.
In primo luogo, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza richiamata quale “dato oggettivo”, può validamente ritenersi che in presenza di un pagamento effettuato con assegno bancario, e stante l'assenza di specifiche pattuizioni in tal senso (come nel caso di specie), il motivo del rifiuto può astrattamente riferirsi a tale specifica modalità di pagamento, in quanto mezzo non in grado di garantire sicura copertura, a differenza dell'assegno circolare che risulta essere connotato dalla precostituzione della provvista presso la banca, e che dunque assicura la disponibilità immediata della somma dovuta.
Quanto poi alla peculiarità della vicenda in esame, sussistono altri e validi elementi di giudizio per ritenere non condivisibile il ragionamento operato dal primo giudice. In primo luogo, deve rilevarsi che nessun legittimo affidamento poteva nascere in capo alla sulla bontà di tale mezzo di CP_2
pagamento, accettato in occasione del pagamento di acconti – invero, non tutti avvenuti, come erroneamente affermato dal Giudice, mediante assegni bancari (come per l'assegno circolare di euro
32.000,00) - in sede di stipula del contratto preliminare, stante la diversità funzionale esistente tra quest'ultimo e il contratto definitivo. Ed infatti va rilevato, quale ulteriore argomento di valutazione, che risulta con tutta evidenza la diversa rilevanza delle modalità di pagamento offerte in seno ad un preliminare di compravendita di immobili, nel quale il soggetto alienante permane proprietario del cespite contraendo solo l'obbligo di cedere l'immobile in sede di stipula del definitivo e, dunque, può accettare il rischio di un mezzo di pagamento di incerta copertura, rispetto alle modalità di pagamento offerte al momento della stipula del definitivo, che il venditore deve valutare con particolare attenzione quali congrue, affidabili e legittime, atteso che in quell'occasione rilascia quietanza di saldo e trasferisce definitivamente la proprietà all'acquirente, restando dunque, eventualmente, sfornito di tutela reale, laddove l'assegno bancario offerto si rilevi successivamente privo di adeguata copertura, in seguito alla stipula con immediati effetti traslativi.
Ad ulteriore riscontro delle ragioni del rifiuto, va valutata poi la rilevanza della somma, pari ad €
52.000,00, pari a più di un terzo dell'intero importo pattuito per la compravendita, elemento in relazione al quale, la mancanza di garanzia immediata sul buon esito del pagamento offerto a saldo, assume ulteriore rilevanza, sicuramente incidente sulla giustificazione del diniego da parte del venditore di accettare tale modalità di pagamento.
Pertanto, non può ravvisarsi inadempimento dei convenuti poiché, da un lato, non sussisteva alcun legittimo affidamento che imponesse loro di accettare il pagamento a mezzo di assegno bancario, e, dall'altro lato, il rifiuto degli stessi trovava giustificazione nella oggettiva difficoltà di verificarne immediatamente la copertura, ed in considerazione della specifica operazione negoziale posta in essere, a cui conseguiva l'immediato adempimento dell'alienante (costituito dall'effetto traslativo del bene in favore dell'acquirente), rimanendo invece privo di immediato effetto (e verifica)
l'adempimento puntuale della sua controprestazione.
Il motivo è dunque fondato e va conseguentemente accolto, con riforma integrale della sentenza impugnata e rigetto della azione proposta ai sensi dell'art. 2932. C.c.
Connesso all'accoglimento del motivo principale di appello, è l'esame del motivo di appello incidentale proposto dalla parte appellata, con il quale ha richiesto, solo laddove fosse travolta la statuizione ex art. 2932 c.c., di risolvere il contratto preliminare concluso in data 30.04.2013 tra le parti in causa e, tenuto conto della dichiarazione di recesso manifestata da parte attrice nel primo grado di giudizio, condannarle in solido alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata dalla società in bonis, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge a far CP_2
data dai singoli versamenti;
4) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Tale domanda, già proposta in primo grado come domanda subordinata all'eventuale rigetto della domanda ex art. 2932 c.c., non è stata esaminata in quella sede atteso l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, e dunque, considerato invece l'esito demolitivo dell'appello rispetto a tale capo della pronuncia, deve essere esaminata in questa sede.
La domanda è infondata.
Ed infatti, con essa il fallimento promissario acquirente degli immobili ha richiesto la risoluzione del contratto preliminare, invocando, ai sensi dell'art. 1385, II comma c.c., il suo buon diritto ad esigere il doppio della caparra versata nelle mani dei promittenti alienanti, stante il loro inadempimento, ed il recesso da esso esercitato sempre ai sensi della norma invocata, e secondo la giurisprudenza indicata nei propri atti difensivi (Cass. n. 18266/2011). Nella specie, tuttavia, risulta del tutto carente il presupposto in fatto per l'accoglimento di tale domanda ai sensi della norma richiamata, non essendovi prova alcuna dell'inadempimento del promittente venditore, atteso che il suo rifiuto alla stipula del definitivo è avvenuto sulla base di un diniego giustificato, come già ricordato, stante la anomalia del mezzo di pagamento del saldo offerto dal promissario acquirente, senza che dunque possa addebitarsi alla parte venditrice una condotta patologica o contraria alla buona esecuzione del contratto ed ai suoi obblighi di adempimento.
La norma invocata al fine di ottenere la risoluzione e la statuizione del buon diritto alla restituzione della caparra è dunque non pertinente al caso di specie, mancando qualsiasi riscontro – ed anzi essendoci elementi di giudizio di segno contrario – rispetto al dedotto inadempimento della parte promittente venditrice, che è il presupposto in fatto essenziale per statuire il buon diritto alla restituzione della somma corrisposta a titolo di caparra.
Ogni altro motivo di appello proposto in via principale, solo in via gradata al mancato accoglimento del primo motivo, resta assorbito attesa la riforma integrale della pronuncia di primo grado e l'accoglimento della domanda formulata sub 1) delle conclusioni, come indicate in epigrafe.
Resta parimenti assorbito nella decisione, l'esame dell'appello incidentale indicato sub 2) nelle conclusioni della parte appellata, poiché espressamente subordinato all'accoglimento dei motivi di appello sub 5 e 6, non esaminati per quanto appena evidenziato.
Le spese di lite.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, occorre procedere – con riferimento al rapporto processuale tra la parte appellante e quella appellata - ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. fra le tante Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891). E, in base all'esito complessivo della lite, risulta giustificata, ad avviso della Corte, l'applicazione del principio della soccombenza integrale della parte appellata, già attrice in primo grado, a fronte dell'accoglimento dell'appello e del rigetto della domanda originariamente proposta dinanzi al
Tribunale.
In particolare, i compensi professionali spettanti agli appellanti vengono liquidati, come in dispositivo, in base ai parametri medi (ridotti, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate), per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2) relativamente al primo grado e alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo, con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, attesa la domanda proposta.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
13/07/2021, n. 19989).
Le spese vanno dunque liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2220/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 3143/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, per quanto di ragione, e per l'effetto rigetta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dal contro gli stessi. Controparte_3
2. Rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_3
3. Condanna la parte appellata, al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidati complessivamente, già in misura ridotta, in euro 3.809,00 per il primo grado ed in euro 4.996,00 per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge. Napoli, 26.03.2025
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi