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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/10/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2529/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale e vertente tra tra
(cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
EL BR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Orti I n.1 Catanzaro, giusta procura in atti
- attore -
e
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Peppino Mariano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro, piazza Le Pera n.9 , giusta procura in atti
- convenuta –
residente in [...] Controparte_2
-Convenuto contumace-
Conclusioni: come da verbale del 3.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
ed al fine di sentirli condannare al pagamento dei danni subiti in occasione CP_2 CP_1 del sinistro occorsogli in data 24.12.2020 allorquando ebbe a verificarsi lo scontro tra il motociclo tg CV78478 da lui condotto, privo di copertura assicurativa, e l'autovettura Opel Corsa tg.
CK402SG, assicurata con , condotta da il quale, nel percorrere via CP_1 Controparte_2
1 ES ES in Miglierina, invadeva l'opposta corsia di marcia lungo la quale viaggiava il motociclo, impattandolo frontalmente.
In seguito alla collisione, il motociclo ha riportato danni la cui riparazione è stata considerata antieconomica mentre l'attore ha riportato una frattura diafisiaria femore sx – contusioni multiple cui sono seguiti centocinque giorni di convalescenza.
Per tali ragioni, ravvisata la responsabilità esclusiva in capo al conducente dell'autoveicolo ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni materiali e non, oltre al pagamento CP_3 delle spese legali per la fase stragiudiziale.
1.2 Si è costituita in giudizio che, nell'opporsi alla domanda avversaria, ha, CP_1 nel merito, rilevato che la colpa nella causazione del sinistro fosse addebitabile in via esclusiva al conducente del motociclo, odierno attore, il quale nel percorrere una curva ad alta velocità, perdeva il controllo del mezzo ed invadendo la corsia opposta si scontrava con l'autovettura condotta da cosi come accertato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro che avevano altresì CP_2 elevato nei confronti di le contravvenzioni relative alla scopertura assicurativa del Parte_1 mezzo, la guida con patente diversa da quella prevista per la conduzione del veicolo di sua proprietà
e la guida in stato di ebrezza.
In ordine al quantum risarcitorio, ha rilevato l'infondatezza della domanda nonché l'esosità della pretesa, priva di adeguato riscontro probatorio.
Con riferimento alla richiesta di rimborso spese legali per la fase stragiudiziale ne ha contestato la debenza.
Per tali ragioni, ha concluso per il rigetto della domanda avversaria ed in subordine per la riduzione del quantum in ragione di una responsabilità concorrente tra i conducenti.
La causa è stata istruita con prova testimoniale e documentale e all'esito è stata rinviata all'udienza del 03.10.2025 per la discussione orale.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa con la presente sentenza all'esito dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 La domanda proposta dall'attore è infondata e va rigettata.
Occorre premettere che, nel caso di scontro tra veicoli, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 1198 del 1997; Cass. Civ. n. 5783 del 1997; Cass. n. 7479 del 2020), l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro è insufficiente ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno subito dai veicoli, sancita dall'art. 2054, comma 2, c.c., nel senso che, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la
2 presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In altri termini,
l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico
(cfr. Cass. Civ. n. 195 del 2007; Cass. Civ. n. 6797 del 1987; Cass., Sez. VI, n. 4201/2022).
Solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (tra le tante, Cass. n.
4648/1999) con la precisazione la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 12884 del 2021).
L'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr. Cass. 15/01/2003, n. 477); ma ciò non esclude che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria pur indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente (Cass., 15/09/2020, n. 19115); pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (Corte di Cassazione n. 124 del 2016), salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
3. Tanto premesso, risulta pacifico il fatto storico dell'urto tra il veicolo assicurato con la compagnia assicurativa odierna convenuta e il motociclo condotto dall'attore nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in atti;
risulta invece specificamente contestata, da parte della compagnia, la dinamica dell'incidente descritta dall'attore nell'atto introduttivo, la quale ha di contro dedotto la responsabilità esclusiva o quanto meno concorrente del conducente il motociclo nella causazione del sinistro.
Occorre, pertanto, verificare se sia o meno possibile accertare la dinamica dell'incidente alla
3 luce delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria svolta.
Orbene, il compendio probatorio rilevante ed utilizzabile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è costituito dal rapporto redatto dai Carabinieri con in allegato i rilievi fotografici, dal quale è possibile la rilevazione del punto di contatto tra i mezzi.
Appare inattendibile la testimonianza resa da , il quale ha reso una Testimone_1 deposizione del tutto compiacente ed inverosimile.
Questi, infatti, dichiarava di trovarsi a bordo di un veicolo che seguiva il motociclo condotto dall'attore a circa 10/12 metri e di aver visto l'auto proveniente dalla corsia opposta invadere quella sulla quale transitava il motociclo, attingendolo frontalmente, e di essere tuttavia riuscito a frenare.
Non essendo stato identificato tra i soggetti presenti sul luogo del sinistro ha dichiarato:
“quando è intervenuta la pattuglia dei carabinieri mi ero già allontanato, perché il mio conoscente era già stato portato via dall'ambulanza”.
Tale ultima dichiarazione appare inveritiera ed in netto ed inconciliabile contrasto con quanto rilevato dai Carabinieri intervenuti sul posto i quali hanno invece riferito che “Giunti sul posto, in via dei Mastri Miglierinesi altezza civico 80 circa del suddetto Comune, alle successive ore 18:15 circa, si constatava sul posto la presenza di personale medico con autolettiga che prestava soccorso all'unico ferito”.
Dunque, è inveritiero che il si fosse allontanato per essere già stato trasportato Tes_1 presso struttura ospedaliera, essendo al momento dell'intervento dei Carabinieri, il personale medico e l'attore erano ancora presenti sui luoghi di causa.
In ragione dell'evidente contrasto tra il dichiarato dal teste e il verbale degli operanti intervenuti sul posto, può dedursi che potesse non essere stato affatto presente Testimone_1 sul luogo del sinistro;
è inverosimile che il teste, conoscente dell'attore, ancora nella fase in cui si stava prestando soccorso al ebbe ad allontanarsi dal teatro del sinistro, senza accertarsi Pt_1 delle sue condizioni di salute, essendo certo che il non venne identificato tra i presenti Tes_1 dalle FFOO intervenute.
Appare poi inverosimile che egli sia riuscito a vedere la dinamica del sinistro seguendo il motociclo, atteso che il sinistro avvenne subito dopo una curva, che verosimilmente impediva la visibilità al . Ed, ancora, se egli avesse seguito l'attore con la sua vettura difficilmente Tes_1 sarebbe riuscito ad evitare l'impatto, avendo dichiarato di essere a pochi metri di distanza dal primo;
né gli operanti ebbero a rilevare segni di frenata lungo la corsia di marcia asseritamente percorsa da questi.
Minata l' attendibilità del testimone di parte attrice, sulla base dei dati oggettivi emersi a
4 seguito dei rilievi fotografici svolti dalle autorità, ossia la presenza di detriti in maggior parte sulla corsia di marcia percorsa dall'autovettura del facendo applicazione del principio civilistico CP_2 del più “probabile che non” che ispira l'accertamento del nesso causale nell'ambito della responsabilità civile nonché secondo la comune esperienza per cui in caso di scontro tra veicoli i frammenti dei veicoli danneggiati si concentrano maggiormente nel punto in cui è avvenuto lo scontro, deve ritenersi che l'urto tra i due mezzi si sia verificato proprio sulla corsia percorsa dal a causa dell'invasione da parte del motociclo della corsia opposta di marcia. CP_2
Le risultanze istruttorie, pertanto, depongono per il superamento della presunzione di pari responsabilità tenuto conto che ha tenuto una condotta di guida assolutamente vietata Parte_1
e di una gravità tale da costituire causa esclusiva del sinistro, guidando pure in stato di ebbrezza e senza neppure il titolo abilitativo alla guida, mentre , uscendo da una curva e Controparte_2 trovandosi la carreggiata opposta occupata non avrebbe potuto far niente per evitare l'impatto
(Cass., 15/09/2020, n. 19115).
La domanda risarcitoria proposta dall'attore pertanto deve essere rigettata.
4. Al rigetto della domanda segue il rigetto della richiesta di rimborso delle spese legali stragiudiziali atteso che tali spese, diversamente dalle spese legali, hanno natura di danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova (Cassazione civile sez. III, 17/05/2022,
n.15732) sicché il rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale è strettamente legato al buon esito della domanda principale e presuppone che il danno sia risarcibile.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), riconoscendo i compensi in misura prossima a quella minima per le attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche complesse, sullo scaglione di valore fino ad € 52.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta nei confronti di Parte_1 CP_1
- Condanna al pagamento, in favore delle spese del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
- Nulla per le spese con riferimento a che non ebbe a costituirsi. Controparte_2
Catanzaro, lì 03/10/2025
Il Giudice dott. Adele Ferraro
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