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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 752 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Verga
[...]
n. 16, presso lo studio dell'avv. Silvio Motta, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
24.01.2025, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002503241 relativa ad CP_ atto di accertamento n. .2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022, notificata in data 27.12.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 655,50, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente premetteva che in data 26.10.2020 aveva rassegnato le sue dimissioni da amministratore della società che in data 10.11.2020 aveva invitato la società a liquidare la quota ad essa CP_2 spettante ai sensi dell'art. 2473 c.c.; che la società aveva omesso di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della sua carica di amministratore;
che con nota del 19.02.2024 aveva reiterato Per_ le sue dimissioni;
che aveva ricevuto notifica del ricorso ex art. 2190 c.c. incoato dal sig. innanzi al
Tribunale di Catania - Giudice del Registro, con cui quest'ultimo asseriva di avere rassegnato dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore con nota del 26.01.2022 e, stante l'inerzia della società, aveva chiesto che il Tribunale adito ordinasse con decreto l'iscrizione della cessazione dalla carica di amministratore a far data dal 26.01 2022; che si era costituita nel suddetto giudizio, da un lato non opponendosi alla domanda Per_ formulata dal sig. in sede di ricorso introduttivo, ed, in via riconvenzionale, ritenute le proprie dimissioni rassegnate in data 26.10.2020 chiedeva che il Tribunale adito ordinasse l'iscrizione presso il Registro delle
Imprese della cessazione dall'incarico di amministratore della sig.ra dalla società Parte_1
a far data dal 26.10.2020; che nelle more della definizione del giudizio, aveva fatto espressa CP_2 rinuncia alla carica di Amministratore della società nell'Assemblea Ordinaria dei Soci della CP_2 CP_2
tenutasi in data 20.09.2024, come risulta dal Verbale, in cui sono state ratificate le sue dimissioni;
che
[...]
CP_ aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001797817, (atto di accertamento n.
2100.27/082019.0415939 del 27/08/2019), riferita all'anno 2018, che era stata impugnata con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania - Sez. Lavoro – iscritto al n. 10176/2024 R.G., giudice istruttore Dott.
Pennisi.
Con riferimento all'Ordinanza Ingiunzione oggetto di questo giudizio eccepiva, in ragione di quanto premesso, la sua carenza di legittimazione passiva per aver cessato dalla carica di amministratore con dimissioni de
26.10.2020; la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la prescrizione;
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, con conseguente maturata decadenza;
la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della violazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, ritenuti i gravi motivi su cui
l'opposizione si fonda e ritenuta altresì la fondatezza dei motivi per come spiegati in narrativa, sospendere
l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, in quanto trattasi di somme (sanzioni conseguenti ad CP_ omesso versamento di contributi previdenziali , esclusivamente dovute dalla società quale CP_2 società a responsabilità limitata;
Nel merito, accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente non riveste più la carica di amministratore della società a decorrere dalla data 26/10/2020 e per l'effetto accertare e CP_2 dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza-ingiunzione spiccata nei confronti della ricorrente medesima;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica alla ricorrente dell'atto CP_ prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ossia l'atto di accertamento n.
2 2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022 riferito all'anno 2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa CP_ sottostante;
In via subordinata, accertata l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.
2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022 riferito all'anno 2020, accertare e dichiarare la conseguente CP_ intervenuta caducazione dell' dal potere sanzionatorio di irrogare la sanzione per le violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 senza che il suddetto termine sia stato interrotto dalla notifica nei confronti della ricorrente di alcun atto interruttivo;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta CP_ decadenza dell' dal potere di contestare la violazione al trasgressore, per intervenuto decorso del termine di cui all'articolo 14 ult. comma della Legge n. 689/1981; In ogni caso, per quanto in narrativa, dichiarare illegittima, improponibile o infondata la pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione opposta;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'eccessività e/o la sproporzione della sanzione amministrativa irrogata, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di uguaglianza sostanziale e conseguentemente, dichiarare la riduzione delle sanzioni amministrative nella misura ritenuta di giustizia.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Differita come da ordinanza del 10.09.2025, la causa viene chiamata all'udienza odierna del 22.10.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di titolarità della carica al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verificarsi dei fatti, risolvendosi in una carenza di legittimazione della ricorrente, sul presupposto che era cessata dalla carica di amministratore per dimissioni in data 26.10.2020.
3 Tale eccezione deve ritenersi infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511;
Id. Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_3 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_4 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_5
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
4 Nel caso di specie le violazioni sono relativi al periodo 12/2019, 04/2020, 05/2020, 07/2020, 08/2020 e
09/2020, quindi allorquando la ricorrente ricopriva ancora la carica di legale amministratore della società CP_2
obbligata in solido.
[...]
Ne consegue che la ricorrente deve ritenersi dotata di legittimazione passiva e legittima destinataria dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione. CP_ In ogni caso, alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-
0280 del 03/05/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di sproporzione della sanzione e prescrizione, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.01.2025 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_1 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 339,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 22 Ottobre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 752 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Verga
[...]
n. 16, presso lo studio dell'avv. Silvio Motta, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
24.01.2025, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002503241 relativa ad CP_ atto di accertamento n. .2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022, notificata in data 27.12.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2020 e con le quali veniva richiesto il pagamento della somma di € 655,50, a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 a titolo di spese.
1 Parte ricorrente premetteva che in data 26.10.2020 aveva rassegnato le sue dimissioni da amministratore della società che in data 10.11.2020 aveva invitato la società a liquidare la quota ad essa CP_2 spettante ai sensi dell'art. 2473 c.c.; che la società aveva omesso di provvedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese della cessazione della sua carica di amministratore;
che con nota del 19.02.2024 aveva reiterato Per_ le sue dimissioni;
che aveva ricevuto notifica del ricorso ex art. 2190 c.c. incoato dal sig. innanzi al
Tribunale di Catania - Giudice del Registro, con cui quest'ultimo asseriva di avere rassegnato dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore con nota del 26.01.2022 e, stante l'inerzia della società, aveva chiesto che il Tribunale adito ordinasse con decreto l'iscrizione della cessazione dalla carica di amministratore a far data dal 26.01 2022; che si era costituita nel suddetto giudizio, da un lato non opponendosi alla domanda Per_ formulata dal sig. in sede di ricorso introduttivo, ed, in via riconvenzionale, ritenute le proprie dimissioni rassegnate in data 26.10.2020 chiedeva che il Tribunale adito ordinasse l'iscrizione presso il Registro delle
Imprese della cessazione dall'incarico di amministratore della sig.ra dalla società Parte_1
a far data dal 26.10.2020; che nelle more della definizione del giudizio, aveva fatto espressa CP_2 rinuncia alla carica di Amministratore della società nell'Assemblea Ordinaria dei Soci della CP_2 CP_2
tenutasi in data 20.09.2024, come risulta dal Verbale, in cui sono state ratificate le sue dimissioni;
che
[...]
CP_ aveva ricevuto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001797817, (atto di accertamento n.
2100.27/082019.0415939 del 27/08/2019), riferita all'anno 2018, che era stata impugnata con il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Catania - Sez. Lavoro – iscritto al n. 10176/2024 R.G., giudice istruttore Dott.
Pennisi.
Con riferimento all'Ordinanza Ingiunzione oggetto di questo giudizio eccepiva, in ragione di quanto premesso, la sua carenza di legittimazione passiva per aver cessato dalla carica di amministratore con dimissioni de
26.10.2020; la mancata notificazione dell'atto di accertamento;
la prescrizione;
la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, poiché la presunta notifica del prodromico atto di accertamento era stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, con conseguente maturata decadenza;
la sproporzione della sanzione rispetto alla gravità della violazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “In via preliminare, ritenuti i gravi motivi su cui
l'opposizione si fonda e ritenuta altresì la fondatezza dei motivi per come spiegati in narrativa, sospendere
l'esecuzione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;
In via ulteriormente preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla ricorrente, in quanto trattasi di somme (sanzioni conseguenti ad CP_ omesso versamento di contributi previdenziali , esclusivamente dovute dalla società quale CP_2 società a responsabilità limitata;
Nel merito, accertare e dichiarare che l'odierna ricorrente non riveste più la carica di amministratore della società a decorrere dalla data 26/10/2020 e per l'effetto accertare e CP_2 dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la nullità dell'ordinanza-ingiunzione spiccata nei confronti della ricorrente medesima;
Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'omessa notifica alla ricorrente dell'atto CP_ prodromico all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, ossia l'atto di accertamento n.
2 2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022 riferito all'anno 2020 e, conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata notifica dell'atto di accertamento ad essa CP_ sottostante;
In via subordinata, accertata l'omessa notifica dell'atto di accertamento n.
2100.26/09/2022.0586172 del 26/09/2022 riferito all'anno 2020, accertare e dichiarare la conseguente CP_ intervenuta caducazione dell' dal potere sanzionatorio di irrogare la sanzione per le violazioni di cui dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della L. n. 689/1981 senza che il suddetto termine sia stato interrotto dalla notifica nei confronti della ricorrente di alcun atto interruttivo;
In ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta CP_ decadenza dell' dal potere di contestare la violazione al trasgressore, per intervenuto decorso del termine di cui all'articolo 14 ult. comma della Legge n. 689/1981; In ogni caso, per quanto in narrativa, dichiarare illegittima, improponibile o infondata la pretesa di cui all'ordinanza ingiunzione opposta;
In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'eccessività e/o la sproporzione della sanzione amministrativa irrogata, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e di uguaglianza sostanziale e conseguentemente, dichiarare la riduzione delle sanzioni amministrative nella misura ritenuta di giustizia.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, dichiarava di aver richiesto provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del 16.06.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Differita come da ordinanza del 10.09.2025, la causa viene chiamata all'udienza odierna del 22.10.2025, alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 04.09.2025 e di quello conseguenziale del Presidente del Tribunale Facente Funzioni, e sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente va ritenuta non fondata l'eccezione di carenza di titolarità della carica al momento della notifica dell'ordinanza ingiunzione o del verificarsi dei fatti, risolvendosi in una carenza di legittimazione della ricorrente, sul presupposto che era cessata dalla carica di amministratore per dimissioni in data 26.10.2020.
3 Tale eccezione deve ritenersi infondata, avendo la Corte di Cassazione (Penale, Sez. III, 14.01.2019 n. 1511;
Id. Cass. Pen., Sez III 11.01.2019 n. 17695) precisato che “… il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D. Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poiché la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015,
Rv. 264031). Il soggetto attivo del rapporto previdenziale è solo ed esclusivamente il datore di lavoro il quale, anche quando delega ad altri il versamento delle ritenute, conserva l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo (Sez. 3, n. 34619 del 23/06/2010, , Rv. 248332; Sez. 3, n. 5416 Per_3 del 07/11/2002, Soriano, Rv. 223372; Sez. 3, n. 33141 del 10/04/2002, Rv. 222252). In tale ambito, Per_4 tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, d. l. n. 463 del 1983, resta pertanto colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Ciò perché il pagamento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto solo l'autore del reato, tenuto a sollecitare, nel caso in cui altri abbiano assunto la veste di datore di lavoro, perché succedutisi nella carica sociale, questi perché adempia al pagamento nel termine trimestrale decorrente dalla contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (Sez. 3, n. 39072 del 18/07/2017, Rv. 271473; Sez. 3, n. 19574 del 21/11/2013, Per_5
Assirelli, Rv. 259741). L'imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi dell'art. 2 d. l. 12 settembre 1983,
n. 463, conv. dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all'obbligazione in nome e per conto di quest'ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ. (Sez. 3, n. 30879 del 27/03/2018, Lazzari, Rv. 273335).
6. Nel caso di specie, il ricorrente, che ha ricevuto la diffida di pagamento, sostiene di non essere più tenuto al pagamento perché estraneo alla compagine sociale, avendo cessato la carica di legale rappresentante, e, comunque, di non poter adempiere perché orami estraneo alla stessa. L'assunto difensivo è privo di pregio sotto tutti i profili. Esso è contrario ai principi richiamati in quanto resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, “medio tempore”, ha perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto al profilo dell'impossibilità a provvedere al pagamento, egli poteva, ai fini della causa di non punibilità, adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata.”
4 Nel caso di specie le violazioni sono relativi al periodo 12/2019, 04/2020, 05/2020, 07/2020, 08/2020 e
09/2020, quindi allorquando la ricorrente ricopriva ancora la carica di legale amministratore della società CP_2
obbligata in solido.
[...]
Ne consegue che la ricorrente deve ritenersi dotata di legittimazione passiva e legittima destinataria dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione. CP_ In ogni caso, alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-
0280 del 03/05/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente nonché l'infondatezza dell'eccezioni di carenza di sproporzione della sanzione e prescrizione, le spese possono essere compensate in ragione della metà e la restante metà trova liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 24.01.2025 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna l a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, che previa compensazione in CP_1 ragione della metà, liquida la restante metà in complessivi € 339,00, per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Così deciso in Catania, 22.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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