TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/07/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5310/2017 pendente tra:
(C.F. CP_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Pignatiello Nicola (C.F. ; P.IVA_1 C.F._1 ATTRICE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Cilento Andrea (C.F. CP_3 P.IVA_2
); C.F._2 CONVENUTA
OGGETTO: Azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 11.07.2017, la ha convenuto in CP_1 CP_2 giudizio la chiedendo la condanna della stessa al pagamento di € 71.739,20, con CP_3 vittoria delle spese di lite.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto quanto segue:
1 • nel periodo compreso tra giugno 2014 e novembre 2014 ha eseguito opere di scavo, movimento terra, trasporto a rifiuto e noleggio automezzi presso il cantiere della CP_3
sito in Pomigliano D'Arco alla Via Nazionale delle Puglie, finalizzato alla
[...] demolizione di capannoni preesistenti e alla costruzione di nuovi capannoni;
• le opere in questione sono state commissionate dalla Parte_1
[...]
• il corrispettivo dovuto per tali opere, pari complessivamente a € 71.739,20, non è stato versato dalla committente Parte_1
• la avendo tratto vantaggio dalle opere citate, che sono state eseguite presso CP_3 suo cantiere di Pomigliano D'Arco, è tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041
c.c..
1.2 – Con comparsa depositata in data 07.11.2017, si è costituita in giudizio la CP_3 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c.; inoltre, ha rilevato quanto segue:
• ha stipulato con un contratto di appalto per la realizzazione di Parte_1 interventi edilizi consistenti in “ristrutturazione ed ampliamento di un opificio industriale sito in Pomigliano D'Arco alla Via Nazionale delle Puglia n. 187”;
• la società attrice non ha lavorato presso il citato cantiere, in quanto le opere sono state realizzate dall'appaltatrice e dalla in qualità di subappaltatrice;
Controparte_4
• i lavori eseguiti nel periodo per cui è causa, che includono anche “scavi, rinterri e trasporto a rifiuto”, sono stati contabilizzati nell'importo di € 80.723,29, che è stato versato alla
[...]
Parte_1
• pertanto, tra le parti del presente giudizio non è intercorso alcun rapporto contrattuale, né è possibile applicare l'art. 2041 c.c., non sussistendone i presupposti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.3 – All'esito della prima udienza, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 A seguito di vari rinvii, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta.
2.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
2.2 – Nel caso di specie, parte convenuta ha rilevato l'incertezza della causa petendi, atteso che, all'interno dell'atto di citazione, l'attrice ha invocato l'art. 2041 c.c., da un lato, e, dall'altro lato, ha affermato di aver realizzato le opere cui è causa “per il tramite della
[...]
, lasciando intendere che la stessa abbia agito quale intermediaria Parte_1 della CP_3
Tale incertezza è superata sia dal paragrafo 6 dell'atto di citazione, sia dal contenuto della prima memoria istruttoria di parte attrice, da cui si evince con chiarezza che la stessa ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Del resto, l'attrice non ha mai sostenuto di aver intrattenuto un rapporto contrattuale con l'odierna convenuta, la cui sussistenza sarebbe incompatibile con l'invocata azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario. Al contempo, la CP_1 non ha affermato di aver realizzato i lavori in assenza di qualsiasi vincolo
[...] CP_2 contrattuale: all'interno della citata memoria, infatti, ha dichiarato di essere “succeduta
3 temporalmente alla società che parte convenuta riconosce come ditta Controparte_4 subappaltatrice” e di “essersi sostituita alla precedente società subappaltatrice”; in altri termini, parte attrice ha asserito implicitamente di aver concluso un contratto di subappalto con la ditta appaltatrice, ossia la d'altronde, coerentemente con tale impostazione, la Parte_1 parte ha sostenuto di avere diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., poiché la Parte_1 non ha provveduto al pagamento del corrispettivo (contrattualmente) dovuto.
[...]
Alla luce di tali chiarimenti, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda appaiono precisamente individuate;
ciò ha consentito alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, pertanto, deve essere rigettata.
3 – Nel merito, è pacifico tra le parti che, per i lavori realizzati presso il cantiere sito in
Pomigliano D'Arco, alla Via Nazionale delle Puglie, è stato stipulato un contratto di appalto tra la in qualità di committente, e la CP_3 Parte_1
L'odierna attrice ha sostenuto di aver eseguito alcuni lavori presso il cantiere in questione, nel periodo compreso tra giugno 2014 e novembre 2014, in virtù di un incarico conferito dalla che deve essere qualificato come contratto di subappalto;
ha evidenziato Parte_1 di non aver ricevuto dalla stessa il pagamento del corrispettivo dovuto;
pertanto, ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della deducendo la sussistenza di un ingiustificato CP_3 arricchimento indiretto di tale società, che avrebbe beneficiato della prestazione eseguita nei confronti della poiché essa era finalizzata alla realizzazione delle opere Parte_1 commissionate presso il cantiere sito in Pomigliano D'Arco.
A prescindere dall'accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere in questione da parte della società attrice, che è stata contestata da parte convenuta, la domanda è infondata.
3.1 – Al riguardo, deve rilevarsi che l'azione di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. dà luogo a un rimedio di carattere sussidiario, che può essere esperito soltanto quando non è astrattamente possibile ricorrere a un diverso strumento processuale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
05/12/2023, n. 33954); al contempo, l'azione in parola si contraddistingue per la sua generalità, poiché può essere esercitata in tutti i casi in cui si verifichino l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale di un altro, collegati da un nesso di causalità; è necessario, quindi, che
4 l'arricchimento e il depauperamento scaturiscano eziologicamente da un medesimo evento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n. 16305).
Proprio tale necessità ha generato, in passato, dubbi interpretativi relativi alla possibilità di applicare l'art. 2041 c.c. nelle ipotesi di ingiustificato arricchimento indiretto. Tale fattispecie si verifica nel caso in cui il rimedio in questione viene esercitato nei confronti di un soggetto diverso rispetto all'originario destinatario della prestazione eseguita dal depauperato, presupponendo che il medesimo abbia conseguito l'utilità derivante da tale prestazione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito; conseguentemente, hanno escluso, in linea generale, l'applicabilità della disposizione normativa citata nei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Cionondimeno, la Suprema Corte ha valorizzato la regola posta dall'art. 2038 c.c., che, in tema di ripetizione dell'indebito, stabilisce che “nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito”; pertanto, ha affermato che, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto, nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/10/2008, n. 24772).
In particolare, nel caso in cui la prestazione sia stata realizzata in esecuzione di un contratto, il contraente, il quale ha già la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente, non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione;
in questo caso l'arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, per cui resta esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione. Tuttavia, se il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, la giurisprudenza ammette limitatamente ad alcuni casi la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento contro il terzo. In particolare, la
5 possibilità va esclusa, se la prestazione sia conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, e va ammessa, invece, se la prestazione sia conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto, ossia a prescindere da un atto a titolo oneroso o gratuito, in quanto - specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito - l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (Cassazione civile sez. III, 03/08/2002, n. 11656; Cassazione civile sez. II,
22/05/2015, n. 10663; Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, n. 29672; Cassazione civile sez. I,
27/02/2023, n. 5865).
Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione anche con riferimento all'ipotesi in cui il subappaltatore, avendo eseguito una prestazione in attuazione del contratto di subappalto e non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo, agisca nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In particolare, è stato evidenziato che il committente non
è tenuto ad indennizzare il subappaltatore, nel caso in cui abbia conseguito la prestazione non a titolo gratuito o per circostanze di mero fatto, bensì in attuazione del contratto di appalto e di quello collegato di subappalto (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/04/2025, n. 9754).
3.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, considerato che è stata dedotta in giudizio una fattispecie di ingiustificato arricchimento indiretto, l'azione formulata da parte attrice risulterebbe fondata soltanto se la avesse beneficiato a titolo gratuito o di mero fatto delle CP_3 prestazioni eseguite dalla in favore della CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta ha documentato che le prestazioni in questione sono state fatturate dalla e che la ha provveduto al pagamento Parte_1 CP_3 del corrispettivo dovuto per le medesime.
Infatti, risultano allegati alla comparsa di costituzione i computi consuntivi n. 5 del 04.04.2014,
n. 6 del 02.09.2014 e n. 7 del 18.12.2014, redatti dal Direttore dei Lavori, che ha autorizzato il pagamento del corrispettivo dovuto in favore della ditta appaltatrice per le opere eseguite;
è stata depositata la fattura n. 25 del 03.09.2014, emessa dalla per il Parte_1 pagamento, tra l'altro, del prezzo dovuto per “demolizioni, scavi, rinterri e trasporto a rifiuto”; è stata prodotta la distinta del bonifico effettuato in favore della creditrice, che, in data 29.04.2015,
6 ha dichiarato di aver ricevuto tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati presso il cantiere per cui è causa.
L'attrice non ha affermato di aver eseguito lavorazioni diverse rispetto a quelle indicate all'interno della citata contabilità, né ha negato che il corrispettivo dovuto per le stesse sia stato versato alla tuttavia, all'interno della prima memoria istruttoria, ha Parte_1 contestato “che la abbia compiuto le lavorazioni e le prestazioni richiamate che, Parte_1 invero, sono state realizzate dalla Edil Movi Ter s.r.l.”. Ebbene, pur ammettendo la veridicità di tale circostanza, il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori in questione non potrebbe essere richiesto dalla ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché CP_1 Parte_2 la committente non ne ha beneficiato a titolo gratuito, ma ne ha pagato il prezzo alla società appaltatrice.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario della convenuta, in applicazione dei parametri di cui alla tabella II fascia V del D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 17/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5310/2017 pendente tra:
(C.F. CP_1 Controparte_2
, con il patrocinio dell'Avv. Pignatiello Nicola (C.F. ; P.IVA_1 C.F._1 ATTRICE
(P.I. ), con il patrocinio dell'Avv. Cilento Andrea (C.F. CP_3 P.IVA_2
); C.F._2 CONVENUTA
OGGETTO: Azione generale di arricchimento (art. 2041 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa, comparse conclusionali e memorie di replica depositate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 11.07.2017, la ha convenuto in CP_1 CP_2 giudizio la chiedendo la condanna della stessa al pagamento di € 71.739,20, con CP_3 vittoria delle spese di lite.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto quanto segue:
1 • nel periodo compreso tra giugno 2014 e novembre 2014 ha eseguito opere di scavo, movimento terra, trasporto a rifiuto e noleggio automezzi presso il cantiere della CP_3
sito in Pomigliano D'Arco alla Via Nazionale delle Puglie, finalizzato alla
[...] demolizione di capannoni preesistenti e alla costruzione di nuovi capannoni;
• le opere in questione sono state commissionate dalla Parte_1
[...]
• il corrispettivo dovuto per tali opere, pari complessivamente a € 71.739,20, non è stato versato dalla committente Parte_1
• la avendo tratto vantaggio dalle opere citate, che sono state eseguite presso CP_3 suo cantiere di Pomigliano D'Arco, è tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 2041
c.c..
1.2 – Con comparsa depositata in data 07.11.2017, si è costituita in giudizio la CP_3 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c. e dell'art. 164 c.p.c.; inoltre, ha rilevato quanto segue:
• ha stipulato con un contratto di appalto per la realizzazione di Parte_1 interventi edilizi consistenti in “ristrutturazione ed ampliamento di un opificio industriale sito in Pomigliano D'Arco alla Via Nazionale delle Puglia n. 187”;
• la società attrice non ha lavorato presso il citato cantiere, in quanto le opere sono state realizzate dall'appaltatrice e dalla in qualità di subappaltatrice;
Controparte_4
• i lavori eseguiti nel periodo per cui è causa, che includono anche “scavi, rinterri e trasporto a rifiuto”, sono stati contabilizzati nell'importo di € 80.723,29, che è stato versato alla
[...]
Parte_1
• pertanto, tra le parti del presente giudizio non è intercorso alcun rapporto contrattuale, né è possibile applicare l'art. 2041 c.c., non sussistendone i presupposti.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria delle spese di lite e condanna della controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
1.3 – All'esito della prima udienza, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6
c.p.c., richiesti dalle parti;
dopo il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 A seguito di vari rinvii, il Giudice ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 – Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta.
2.1 – Invero, la nullità prevista dall'art. 164 comma 4 c.p.c. deve essere valutata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo le ragioni della sua domanda. Tale ratio principalmente risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum); di conseguenza, non può prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dal contenuto complessivo dell'atto di citazione, dai documenti ad esso allegati, nonché dalla natura dell'oggetto e dalle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 29/01/2015, n. 1681; Tribunale Siena sez. I, 24/09/2021, n. 704).
In questa prospettiva, la nullità dell'atto di citazione per omessa od incerta determinazione della causa petendi non sussiste quando quest'ultima sia comunque suscettibile di essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso altresì alla parte espositiva (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/08/2007, n. 17180; Tribunale Napoli sez. VIII, 03/02/2017, n. 1413).
2.2 – Nel caso di specie, parte convenuta ha rilevato l'incertezza della causa petendi, atteso che, all'interno dell'atto di citazione, l'attrice ha invocato l'art. 2041 c.c., da un lato, e, dall'altro lato, ha affermato di aver realizzato le opere cui è causa “per il tramite della
[...]
, lasciando intendere che la stessa abbia agito quale intermediaria Parte_1 della CP_3
Tale incertezza è superata sia dal paragrafo 6 dell'atto di citazione, sia dal contenuto della prima memoria istruttoria di parte attrice, da cui si evince con chiarezza che la stessa ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Del resto, l'attrice non ha mai sostenuto di aver intrattenuto un rapporto contrattuale con l'odierna convenuta, la cui sussistenza sarebbe incompatibile con l'invocata azione generale di arricchimento, che ha carattere sussidiario. Al contempo, la CP_1 non ha affermato di aver realizzato i lavori in assenza di qualsiasi vincolo
[...] CP_2 contrattuale: all'interno della citata memoria, infatti, ha dichiarato di essere “succeduta
3 temporalmente alla società che parte convenuta riconosce come ditta Controparte_4 subappaltatrice” e di “essersi sostituita alla precedente società subappaltatrice”; in altri termini, parte attrice ha asserito implicitamente di aver concluso un contratto di subappalto con la ditta appaltatrice, ossia la d'altronde, coerentemente con tale impostazione, la Parte_1 parte ha sostenuto di avere diritto all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., poiché la Parte_1 non ha provveduto al pagamento del corrispettivo (contrattualmente) dovuto.
[...]
Alla luce di tali chiarimenti, le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda appaiono precisamente individuate;
ciò ha consentito alla convenuta di esercitare il proprio diritto di difesa.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, pertanto, deve essere rigettata.
3 – Nel merito, è pacifico tra le parti che, per i lavori realizzati presso il cantiere sito in
Pomigliano D'Arco, alla Via Nazionale delle Puglie, è stato stipulato un contratto di appalto tra la in qualità di committente, e la CP_3 Parte_1
L'odierna attrice ha sostenuto di aver eseguito alcuni lavori presso il cantiere in questione, nel periodo compreso tra giugno 2014 e novembre 2014, in virtù di un incarico conferito dalla che deve essere qualificato come contratto di subappalto;
ha evidenziato Parte_1 di non aver ricevuto dalla stessa il pagamento del corrispettivo dovuto;
pertanto, ha agito ex art. 2041 c.c. nei confronti della deducendo la sussistenza di un ingiustificato CP_3 arricchimento indiretto di tale società, che avrebbe beneficiato della prestazione eseguita nei confronti della poiché essa era finalizzata alla realizzazione delle opere Parte_1 commissionate presso il cantiere sito in Pomigliano D'Arco.
A prescindere dall'accertamento dell'effettiva realizzazione delle opere in questione da parte della società attrice, che è stata contestata da parte convenuta, la domanda è infondata.
3.1 – Al riguardo, deve rilevarsi che l'azione di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. dà luogo a un rimedio di carattere sussidiario, che può essere esperito soltanto quando non è astrattamente possibile ricorrere a un diverso strumento processuale (cfr. Cassazione civile sez. un.,
05/12/2023, n. 33954); al contempo, l'azione in parola si contraddistingue per la sua generalità, poiché può essere esercitata in tutti i casi in cui si verifichino l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale di un altro, collegati da un nesso di causalità; è necessario, quindi, che
4 l'arricchimento e il depauperamento scaturiscano eziologicamente da un medesimo evento (cfr.
Cassazione civile sez. III, 21/06/2018, n. 16305).
Proprio tale necessità ha generato, in passato, dubbi interpretativi relativi alla possibilità di applicare l'art. 2041 c.c. nelle ipotesi di ingiustificato arricchimento indiretto. Tale fattispecie si verifica nel caso in cui il rimedio in questione viene esercitato nei confronti di un soggetto diverso rispetto all'originario destinatario della prestazione eseguita dal depauperato, presupponendo che il medesimo abbia conseguito l'utilità derivante da tale prestazione.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; la unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito; conseguentemente, hanno escluso, in linea generale, l'applicabilità della disposizione normativa citata nei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Cionondimeno, la Suprema Corte ha valorizzato la regola posta dall'art. 2038 c.c., che, in tema di ripetizione dell'indebito, stabilisce che “nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato nei limiti del suo arricchimento, verso colui che ha pagato l'indebito”; pertanto, ha affermato che, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi anche nel caso di arricchimento indiretto, nei soli casi in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a titolo gratuito (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/10/2008, n. 24772).
In particolare, nel caso in cui la prestazione sia stata realizzata in esecuzione di un contratto, il contraente, il quale ha già la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente, non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione;
in questo caso l'arricchimento costituisce solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, per cui resta esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione. Tuttavia, se il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, la giurisprudenza ammette limitatamente ad alcuni casi la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento contro il terzo. In particolare, la
5 possibilità va esclusa, se la prestazione sia conseguita in virtù di un atto a titolo oneroso in quanto il terzo paga per la prestazione, e va ammessa, invece, se la prestazione sia conseguita a titolo gratuito ovvero di fatto, ossia a prescindere da un atto a titolo oneroso o gratuito, in quanto - specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito - l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (Cassazione civile sez. III, 03/08/2002, n. 11656; Cassazione civile sez. II,
22/05/2015, n. 10663; Cassazione civile sez. III, 22/10/2021, n. 29672; Cassazione civile sez. I,
27/02/2023, n. 5865).
Tale principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione anche con riferimento all'ipotesi in cui il subappaltatore, avendo eseguito una prestazione in attuazione del contratto di subappalto e non avendo ottenuto il pagamento del corrispettivo, agisca nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. In particolare, è stato evidenziato che il committente non
è tenuto ad indennizzare il subappaltatore, nel caso in cui abbia conseguito la prestazione non a titolo gratuito o per circostanze di mero fatto, bensì in attuazione del contratto di appalto e di quello collegato di subappalto (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/04/2025, n. 9754).
3.2 – Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, considerato che è stata dedotta in giudizio una fattispecie di ingiustificato arricchimento indiretto, l'azione formulata da parte attrice risulterebbe fondata soltanto se la avesse beneficiato a titolo gratuito o di mero fatto delle CP_3 prestazioni eseguite dalla in favore della CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
Nel caso di specie, tuttavia, la convenuta ha documentato che le prestazioni in questione sono state fatturate dalla e che la ha provveduto al pagamento Parte_1 CP_3 del corrispettivo dovuto per le medesime.
Infatti, risultano allegati alla comparsa di costituzione i computi consuntivi n. 5 del 04.04.2014,
n. 6 del 02.09.2014 e n. 7 del 18.12.2014, redatti dal Direttore dei Lavori, che ha autorizzato il pagamento del corrispettivo dovuto in favore della ditta appaltatrice per le opere eseguite;
è stata depositata la fattura n. 25 del 03.09.2014, emessa dalla per il Parte_1 pagamento, tra l'altro, del prezzo dovuto per “demolizioni, scavi, rinterri e trasporto a rifiuto”; è stata prodotta la distinta del bonifico effettuato in favore della creditrice, che, in data 29.04.2015,
6 ha dichiarato di aver ricevuto tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati presso il cantiere per cui è causa.
L'attrice non ha affermato di aver eseguito lavorazioni diverse rispetto a quelle indicate all'interno della citata contabilità, né ha negato che il corrispettivo dovuto per le stesse sia stato versato alla tuttavia, all'interno della prima memoria istruttoria, ha Parte_1 contestato “che la abbia compiuto le lavorazioni e le prestazioni richiamate che, Parte_1 invero, sono state realizzate dalla Edil Movi Ter s.r.l.”. Ebbene, pur ammettendo la veridicità di tale circostanza, il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori in questione non potrebbe essere richiesto dalla ai sensi dell'art. 2041 c.c., poiché CP_1 Parte_2 la committente non ne ha beneficiato a titolo gratuito, ma ne ha pagato il prezzo alla società appaltatrice.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
4 – Alla luce della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo, in favore del difensore antistatario della convenuta, in applicazione dei parametri di cui alla tabella II fascia V del D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, con applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in considerazione del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda formulata da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione in favore del difensore antistatario di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 7.051,50 per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA, come per legge.
Nola, 17/07/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
7