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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 613/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037052377000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037052377000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4908/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella in epigrafe, notificata il 20/11/2024 nei confronti di Società_1 s.p.a. in liquidazione e Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio notificato il 17/01/2025.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato giacché la cartella si riferisce alle tasse di raccolta dei rifiuti per gli anni 2010-2012.
I crediti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge senza che sia stata offerta la prova del compimento di atti interruttivi da parte dell'ente impositore che non si è neppure costituito, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Gli altri motivi sono assorbiti per l'accoglimento della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Società_1 s.p.a. in liquidazione nella misura di euro 143,00 di cui 90,00 per fase studio ed euro 53,00 per fase introduttiva, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, deve invece osservarsi che l'ente concessionario si è limitato ad emettere la cartella, dopo la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore.
Tale adempimento ha natura obbligatoria di talché l'ente delegato per l'esazione non può esimersi dall'emettere e notificare la cartella. Ciò giustifica l'orientamento seguito da questa Corte – a seguito di apposite riunioni sezionali – con la conseguente compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto. Condanna l'Società_1 s.p.a. in liquidazione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 143,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e
CP come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
AR AM
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 04/09/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SAMPERI MARIO, Giudice monocratico in data 04/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 410/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Is. 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037052377000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037052377000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4908/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella in epigrafe, notificata il 20/11/2024 nei confronti di Società_1 s.p.a. in liquidazione e Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi spiegati nell'atto introduttivo del giudizio notificato il 17/01/2025.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del ricorso del quale chiede il rigetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato giacché la cartella si riferisce alle tasse di raccolta dei rifiuti per gli anni 2010-2012.
I crediti sono prescritti per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge senza che sia stata offerta la prova del compimento di atti interruttivi da parte dell'ente impositore che non si è neppure costituito, nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Gli altri motivi sono assorbiti per l'accoglimento della ragione più liquida.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico di Società_1 s.p.a. in liquidazione nella misura di euro 143,00 di cui 90,00 per fase studio ed euro 53,00 per fase introduttiva, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Per quanto riguarda la posizione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, deve invece osservarsi che l'ente concessionario si è limitato ad emettere la cartella, dopo la formazione dei ruoli da parte dell'ente impositore.
Tale adempimento ha natura obbligatoria di talché l'ente delegato per l'esazione non può esimersi dall'emettere e notificare la cartella. Ciò giustifica l'orientamento seguito da questa Corte – a seguito di apposite riunioni sezionali – con la conseguente compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Messina, sezione 10, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e annulla l'atto. Condanna l'Società_1 s.p.a. in liquidazione al rimborso delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 143,00, oltre contributo unificato se versato, spese generali al 15%, IVA e
CP come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.
Messina 4.9.2025
Il giudice monocratico
AR AM