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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NT ER RA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 592 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ER ON e RL ON per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
Attore in riassunzione c.f. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Maragliano per procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione
Convenuti Controparte_3
Convenuto contumace
(c.f. (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_4 Controparte_5 [...]
), in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._5 Persona_1
ER ON e AL ON per procura allegata alla comparsa di intervento
Intervenienti
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
preliminarmente dichiarare la tardività della costituzione in giudizio di e CP_1 CP_2
, con conseguenti decadenze;
[...]
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avanzate ex adverso;
accogliere le domande già avanzate in atto di riassunzione:
- giusta il principio di diritto sancito dell'ordinanza n. 36353 della Corte di Cassazione,
procedere a una nuova liquidazione delle spese relative ai giudizi R.G. n. 2800/2013 della
S.C. e R.G. n. 1649/2017 della Corte di Appello di Palermo, Tenendo conto dei parametri forensi vigenti razione temporis secondo i prospetti allegati o in quell'altra misura,
maggiore o minore, che sarà determinata;
- liquidare le spese attinenti al giudizio di legittimità di cui al R.G. 31738/2019 secondo il prospetto allegato o in quell'altra misura, maggiore o minore, che sarà determinata;
- condannare in solido i convenuti in riassunzione a pagare all'attrice in riassunzione le spese legali relative ai due giudizi sopraindicati nella misura che sarà determinata;
2 - condannare in solido i convenuti in riassunzione a rifondere all'attrice le spese di cui al punto tre dell'atto di citazione riassunzione;
- tenere conto che nell'anno 2019 gli odierni convenuti avevano eseguito un pagamento in favore dell'odierna attrice di € 11.871,00;
condannare in solido i convenuti alle spese legali del presente giudizio.
Conclusioni dei convenuti:
dare atto della disponibilità dei germani al pagamento delle spese di lite che verranno CP_1
liquidate, al netto della somma di € 11.871,00 già pagata dagli stessi;
liquidare le dette spese secondo i criteri sopra indicati;
ritenere e dichiarare che , per i giudizi in cui era parte anche la sorella Parte_1 Parte_2
ha diritto al pagamento solo del 50% delle somme che verranno liquidate;
[...]
Compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Conclusioni degli intervenienti:
accogliere le domande già avanzate in atto di riassunzione dalla zia materna;
Parte_1
condannare in solido i convenuti alle spese legali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12.10.2005, il Tribunale di Agrigento ha rigettato le domande proposte dalle sorelle e volte alla condanna di e al Pt_1 Persona_1 CP_6 CP_7
rilascio di un vano di loro proprietà, alla chiusura dell'apertura praticata per mettere in
3 comunicazione tale vano con l'immobile di proprietà e al risarcimento del Parte_3
danno, da liquidarsi in via equitativa.
La Corte di Appello di Palermo, adita in via principale dalle sorelle e in via Pt_1
incidentale da e i quali insistevano per l'accoglimento delle Controparte_1 CP_7
domande già avanzate in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio, con sentenza n. 920
del 14 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, accoglieva la domanda di rilascio del vano, acquistato dalle attrici per accessione ex art. 936 c.c., e condannava gli appellanti incidentali “a chiudere a propria cura e spese la porta di
comunicazione tra il … vano e l'adiacente immobile di loro proprietà” (pag. 11 della sentenza). Rigettava, invece, sia la domanda delle appellanti principali di condanna degli occupanti al pagamento dell'indennità di occupazione, sia le domande avanzate da questi ultimi di indennizzo ex art. 936 c.p.c. e di ripristino della veduta prima esistente sul muro ove era stato realizzato l'accesso al vano. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese delle appellanti, ha compensato per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e ha condannato unitamente a e , in qualità CP_7 CP_1 CP_2 Controparte_3
di eredi di , deceduto nelle more del processo, alla refusione della restante CP_6
quota.
Avverso tale pronunzia hanno proposto ricorso per cassazione i congiunti . Parte_4
e hanno resistito con controricorso. Pt_1 Persona_1
4 Con sentenza n. 10731 depositata il 3.5.2017, la Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti denunziavano l'omessa pronunzia sulla domanda di condanna delle sorelle al risarcimento, ex art. 2043 e 1175 c.c., dei danni Pt_1
loro cagionati, disattendendo, invece, i primi quattro motivi. Ha dunque cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello anche per la regolazione delle spese di lite.
La causa è stata nuovamente riassunta innanzi a questa Corte dai germani CP_1 CP_2
e , anche nella qualità di eredi della madre deceduta nelle Controparte_3 CP_7
more del processo, onde insistere nella domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 498 del 12.3.2019, la Corte di Appello ha rigettato tale domanda e, rilevato che “la sentenza di secondo grado è rimasta sostanzialmente confermata, nel merito, ad esito
del giudizio di rinvio”, ha ritenuto di confermare anche le statuizioni ivi adottate “in ordine
le spese processuali dei primi due gradi di giudizio”. Poiché tali spese erano “state dichiarate
compensate, tra le parti, per un terzo, mentre i - sono stati condannati a CP_1 CP_7
rifondere le i restanti due terzi delle spese”, ha “ritenuto di doversi attenersi ai Pt_1
medesimi criteri anche per le spese di lite relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
e al presente processo di rinvio”, liquidandole, per l'intero, rispettivamente in € 4.500,00 e in
€ 2.460,00.
Con ordinanza n. 36353 del 29 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di impugnazione formulati dai congiunti i quali insistevano nelle domande CP_1
risarcitorie e ha accolto, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla sola
5 , la quale si doleva della parziale compensazione delle spese di lite, ritenendo Parte_1
in ciò assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale.
Ha chiarito la Suprema Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese di legittimità, è chiamato ad attenersi
“al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con
riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può
legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o
parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa del giudizio di cassazione -e,
tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore della
controparte”. Poiché i germani , ancorché vittoriosi nel giudizio di Cassazione, erano CP_1
risultati integralmente soccombenti all'esito del giudizio di rinvio, ha soggiunto la Corte che
“la compensazione di un terzo per questi due gradi (legittimità e rinvio) è in violazione del
principio secondo il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa”
(pag. 9 dell'ordinanza del 29.12.2023).
Ha quindi cassato la sentenza di appello e rinviato la causa nuovamente alla Corte di Appello
di Palermo in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
, attuale attrice in riassunzione, ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al Parte_1
pagamento integrale delle spese dei tre giudizi -quelle del primo giudizio di legittimità (R.G.
6 n. 2800/2013), del successivo giudizio di rinvio (R.G. n. 1649/2017) e del secondo giudizio di legittimità (R.G. n. 31738/2019)-, quantificandole sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dal proprio difensore per la partecipazione a un'udienza in Cassazione, e alla refusione delle spese del presente giudizio di rinvio, dando atto di aver ricevuto un acconto di € 11.871,00.
Ricostituitosi il contradditorio, e , hanno contestato l'entità delle CP_1 CP_2
somme richieste, sostenendo potersi liquidare i compensi in misura inferiore ai minimi tabellari per i gradi di giudizio conclusisi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2018.
Hanno altresì eccepito che avrebbe diritto solo al 50% delle spese liquidate per Parte_1
i giudizi in cui era parte anche la sorella nel frattempo deceduta, non avendo gli Per_1
eredi di quest'ultima promosso il giudizio di riassunzione. Hanno infine chiesto la compensazione delle spese del presente giudizio.
, regolarmente citato, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Sono spontaneamente intervenuti, con atto di intervento ad adiuvandum, ER e CP_5
, in qualità di eredi della madre defunta , facendo proprie tutte le
[...] Persona_1
domande e le difese spiegate dalla zia nell'atto di riassunzione. Parte_1
La pronunzia del supremo collegio traccia chiare linee guida per la definizione dell'unica domanda ancora in essere delineando il criterio cui deve essere ispirata la nuova
7 regolamentazione delle spese processuali relative a tre precedenti fasi del lungo contenzioso che ha contrapposto le parti: il primo giudizio di legittimità (Cass. R.G. n. 2800/2013), il primo giudizio di rinvio (C. App. Palermo R.G. n. 1649/2017) e il secondo giudizio di legittimità (Cass. R.G. n. 31738/2019). Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
è inequivocabile nell'affermare il diritto della parte totalmente vittoriosa a ottenere l'integrale rifusione delle spese, escludendo qualsiasi forma di compensazione.
Ciò chiarito, la concreta liquidazione di tali spese richiede, anche alla luce delle difese spiegate dai convenuti in riassunzione, e , la definizione di ulteriori CP_1 CP_2
questioni attinenti:
- alla normativa applicabile per la liquidazione dei compensi e alla possibilità di derogare ai valori medi o ai minimi tabellari;
- alla spettanza del credito per intero o in misura del 50% in capo all'attrice;
- al rimborso delle spese vive.
E' infine necessario statuire sulle spese del presente giudizio.
La difesa dei convenuti sostiene, in primo luogo, che per i due giudizi più risalenti (R.G.
2800/2013 e R.G. 1649/2017) debba applicarsi l'art.4 del D.M. n.55/2014, nel testo vigente prima della modifica apportata dal D.M. n.37/2018, il quale consentiva al giudice di
“derogare ai valori minimi e massimi aumentandoli o diminuendoli ulteriormente, purchè dia
adeguata motivazione dello scostamento (Cass. Civ. n.5289/2023 Cass. Civ.n.28325/2022;
Cass.Civ. n.14198/2022)” (pag. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio).
8 La pretesa alla liquidazione del compenso al di sotto dei minimi tariffari deve essere disattesa:
- non solo perché il D.M. n. 37/2018, che ha modificato il D.M. n. 55/2014 introducendo, tra l'altro, il divieto di liquidazione del compenso al difensore al di sotto dei minimi tariffari,
detta una precisa regola di diritto intertemporale stabilendo all'art. 6 che "le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore",
di modo che, essendo questa Corte chiamata a compiere una nuova e autonoma liquidazione delle spese in sostituzione di quella cassata, trova necessaria applicazione la normativa più
recente;
- ma, in ogni caso, perché lo scostamento dai parametri tariffari, come peraltro affermato nei precedenti giurisprudenziali citati dai convenuti medesimi, deve essere sorretto da adeguata motivazione. Ebbene, i convenuti non hanno indicato le ragioni che giustificherebbero la deroga rispetto ai minimi, né queste sono altrimenti ricavabili dagli atti di causa. L'annoso dipanarsi del giudizio in più gradi per l'insistenza dei congiunti sull'infondata CP_1
domanda di condanna delle proprietarie del vano al risarcimento del danno impedisce anzi di cogliere le ragioni di una simile deroga.
Ne consegue che per tutti e tre i gradi di giudizio per i quali deve compiersi la nuova liquidazione trova applicazione il divieto di riconoscere compensi in misura inferiore ai valori minimi tabellari introdotto dalla novella del 2018.
Quanto alla richiesta di parte attrice di applicare i valori medi e a quella di parte convenuta di applicare i minimi, si osserva che l'art. 4 del D.M. 55/2014 (in tutte le sue versioni) indica i
9 valori medi come parametro di riferimento, consentendo al giudice di aumentarli o diminuirli in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata.
L'articolazione della vicenda processuale, che ha registrato la proposizione di due ricorsi per cassazione e l'istaurazione dei correlati giudizio di rinvio, la proposizione, a ogni grado, di numerose questioni di diritto (i motivi di ricorso formulati dai congiunti nel primo CP_1
giudizio innanzi alla Corte di cassazione erano ben cinque, e due invece quelli del secondo giudizio di cassazione, fronteggiati da tre motivi di ricorso incidentale di ), non Parte_1
giustifica l'abbandono dei valori medi, che appaiono congrui a remunerare l'attività difensiva prestata in favore della parte infine vittoriosa.
L'assenza di attività istruttoria, connotato fisiologico del giudizio di legittimità e di non rara evenienza nel giudizio di appello, mentre non costituisce in sé indicatore della semplicità
dell'affare, si traduce piuttosto nell'esclusione del diritto alla remunerazione per tale fase meramente eventuale.
La liquidazione procederà, dunque, in misura prossima ai valori medi dello scaglione di riferimento (concordemente indicato dalle parti in quello tra euro 26.001 ed euro 52.000),
secondo i parametri vigenti al momento delle singole prestazioni.
Fondata è invece l'eccezione dei convenuti secondo cui ha diritto a ottenere non Parte_1
la liquidazione integrale delle spese per i giudizi in cui era parte anche la sorella defunta ma solo il 50% di queste.
10 Non solo, invero, è innegabile che “la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista,
non si presume” (Cass. 24.7.2017 n. 18256, Cass. civ. 27.3.2023 n. 8561), ma neppure può
essere trascurato che, in difetto di impugnazione a opera di (o dei suoi Persona_1
eredi), la sentenza della Corte di Appello n. 498 del 12.3.2019 ha acquistato per costei e i relativi aventi causa l'efficacia intangibile del giudicato, determinando il consolidamento nei suoi riguardi della statuizione (naturalmente anch'essa esigibile verso i soccombenti entro il limite del 50%) che ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese del primo giudizio di cassazione e del primo giudizio di rinvio, ponendo i restanti 2/3 in capo ai e ha CP_1
determinato i relativi importi.
Le considerazioni che precedono impediscono di assegnare efficacia rimediale all'intervento
ad adiuvandum spontaneamente eseguito da ER e ed eredi di Controparte_8
nel presente giudizio di rinvio. Intervento che, per vero, neppure supera il Persona_1
vaglio di ammissibilità. L'art. 105 comma c.p.c. consente l'intervento adesivo dipendente in giudizio del terzo che intenda “sostenere le ragioni di alcuna delle parti”, ma precisa che il terzo deve pur sempre essere portatore di un interesse proprio. Con sentenza n. 15422 del 26
luglio 2016, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito qualora l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto.
Tale interesse, che deve possedere i connotati della concretezza e attualità, è riscontrabile quando la soccombenza della parte adiuvata determini, quale effetto riflesso del giudicato, un
11 pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo. L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso tra altri soggetti deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo di questo rapporto possa essere anche solo in via indiretta o riflessa pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.
Infine, per costante insegnamento della Suprema Corte, è sufficiente, ma al tempo stesso necessario che l'interesse sotteso all'intervento sia allegato dall'adiuvante (Cass. 16.5.2019
n. 13272). Ebbene, i congiunti nulla hanno dedotto riguardo alle ragioni che muovono CP_4
la loro partecipazione al giudizio, né queste appaiono autoevidenti.
Consegue a quanto osservato che la liquidazione in favore di delle spese di lite Parte_1
per le prime due articolazioni di giudizio che qui vengono in rilievo, ovvero il primo giudizio di legittimità (R.G. n. 2800/2013) e il successivo giudizio di rinvio (R.G. n. 1649/2017), deve essere dimidiata.
Per l'intero procederà, invece, la liquidazione relativa al secondo giudizio innanzi alla Corte
di Cassazione (R.G. n. 31738/2019), nel quale la sola ha resistito con Parte_1
controricorso.
Conclusivamente, valutata l'aderenza dei prospetti di liquidazione allegati all'atto di citazione in riassunzione ai parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000 entro il quale si ascrive, per concorde indicazione delle parti, la porzione di domanda
12 oggetto di contestazione nei giudizi sopra indicati, e CP_1 CP_2 Controparte_3
devono essere condannati a rifondere a : Parte_1
- le spese del primo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (2800/2013), liquidate in €
3.412,50, pari alla metà di € 6.825,00, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014. Sono inoltre dovute, essendo la presenza del difensore all'udienza di discussione del 15.03.2017 presso la Corte di Cassazione attestata nella sentenza n. 10731/2017, le spese di trasferta, tuttavia limitate, in difetto di comprova documentale, al solo costo ineludibilmente e necessariamente affrontato dal difensore,
rappresentato dallo spostamento aereo, ed equitativamente rideterminate in € 300,00,
dunque, per metà in € 150,00.
- le spese del secondo giudizio di rinvio (1649/2017), liquidate in € 4.300,00, pari alla metà
di € 8.600,00, dovendo escludersi dalle voci richieste il compenso per la fase istruttoria,
oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
- le spese del secondo giudizio di legittimità (31838/2019), liquidate in € 5.513,00, oltre c.p.a. come per legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014.
Dall'importo finale così calcolato dovrà essere detratta la somma di € 11.871,00, che l'attrice in riassunzione ha ammesso di aver ricevuto dai convenuti nell'anno 2019.
Le spese del presente giudizio di rinvio si uniformano anch'esse al canone della soccombenza atteso, per un verso, che l'ulteriore prosecuzione del procedimento si è resa necessaria per ottenere la corretta liquidazione delle spese a cui l'attrice aveva diritto e, sotto altro profilo,
13 che la resistenza dei convenuti si è tradotta in una modesta riduzione rispetto alle somme da costei richieste. e vanno dunque condannati a rifondere CP_1 CP_2 Controparte_3
a anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai Parte_1
medi delle cause di valore compreso tra € 5.001 ed € 26.000 (entro tale range ascrivendosi il valore della domanda ancora da definire, afferente alla sola regolamentazione delle spese di lite), in 4.085,50 -di cui € 382,50 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale-, oltre accessori come per legge.
In accordo al medesimo criterio, nei rapporti tra gli intervenienti ER e , Controparte_9
da una parte, e i germani e , dall'altra, le spese di lite, liquidate in € CP_1 CP_2
3.700,00, devono essere poste a carico dei primi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia qui dichiarata di
[...]
, sul giudizio riassunto da , con atto di citazione notificato il 19.3.2024 CP_3 Parte_1
a e , in esito all'ordinanza della Corte di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
cassazione n. 36353 del 29 dicembre 2023;
in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello n. 498 del 12.3.2019, condanna e alla refusione in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese:
- del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (2800/2013), liquidate in € 3.412,50, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
14 - del giudizio di rinvio (1649/2017), liquidate in € 4.300,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
- del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (31739/2019), liquidate in € 5.513,00, oltre c.p.a. nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
il tutto al netto dell'importo di € 11.871,00, già corrisposto all'avente diritto;
condanna e alla refusione in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 4.054,50, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna gli intervenienti e a rifondere a e Controparte_4 Controparte_5 CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700,00, oltre c.p.a. e iva come CP_2
per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SA NT ER RA
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NT ER RA Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 592 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
ER ON e RL ON per mandato in calce all'atto di citazione in riassunzione
Attore in riassunzione c.f. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 CP_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Maragliano per procura in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione
Convenuti Controparte_3
Convenuto contumace
(c.f. (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_4 Controparte_5 [...]
), in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti C.F._5 Persona_1
ER ON e AL ON per procura allegata alla comparsa di intervento
Intervenienti
Conclusioni dell'attore in riassunzione:
preliminarmente dichiarare la tardività della costituzione in giudizio di e CP_1 CP_2
, con conseguenti decadenze;
[...]
dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande avanzate ex adverso;
accogliere le domande già avanzate in atto di riassunzione:
- giusta il principio di diritto sancito dell'ordinanza n. 36353 della Corte di Cassazione,
procedere a una nuova liquidazione delle spese relative ai giudizi R.G. n. 2800/2013 della
S.C. e R.G. n. 1649/2017 della Corte di Appello di Palermo, Tenendo conto dei parametri forensi vigenti razione temporis secondo i prospetti allegati o in quell'altra misura,
maggiore o minore, che sarà determinata;
- liquidare le spese attinenti al giudizio di legittimità di cui al R.G. 31738/2019 secondo il prospetto allegato o in quell'altra misura, maggiore o minore, che sarà determinata;
- condannare in solido i convenuti in riassunzione a pagare all'attrice in riassunzione le spese legali relative ai due giudizi sopraindicati nella misura che sarà determinata;
2 - condannare in solido i convenuti in riassunzione a rifondere all'attrice le spese di cui al punto tre dell'atto di citazione riassunzione;
- tenere conto che nell'anno 2019 gli odierni convenuti avevano eseguito un pagamento in favore dell'odierna attrice di € 11.871,00;
condannare in solido i convenuti alle spese legali del presente giudizio.
Conclusioni dei convenuti:
dare atto della disponibilità dei germani al pagamento delle spese di lite che verranno CP_1
liquidate, al netto della somma di € 11.871,00 già pagata dagli stessi;
liquidare le dette spese secondo i criteri sopra indicati;
ritenere e dichiarare che , per i giudizi in cui era parte anche la sorella Parte_1 Parte_2
ha diritto al pagamento solo del 50% delle somme che verranno liquidate;
[...]
Compensare integralmente le spese del presente giudizio.
Conclusioni degli intervenienti:
accogliere le domande già avanzate in atto di riassunzione dalla zia materna;
Parte_1
condannare in solido i convenuti alle spese legali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza del 12.10.2005, il Tribunale di Agrigento ha rigettato le domande proposte dalle sorelle e volte alla condanna di e al Pt_1 Persona_1 CP_6 CP_7
rilascio di un vano di loro proprietà, alla chiusura dell'apertura praticata per mettere in
3 comunicazione tale vano con l'immobile di proprietà e al risarcimento del Parte_3
danno, da liquidarsi in via equitativa.
La Corte di Appello di Palermo, adita in via principale dalle sorelle e in via Pt_1
incidentale da e i quali insistevano per l'accoglimento delle Controparte_1 CP_7
domande già avanzate in via riconvenzionale nel primo grado di giudizio, con sentenza n. 920
del 14 giugno 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, accoglieva la domanda di rilascio del vano, acquistato dalle attrici per accessione ex art. 936 c.c., e condannava gli appellanti incidentali “a chiudere a propria cura e spese la porta di
comunicazione tra il … vano e l'adiacente immobile di loro proprietà” (pag. 11 della sentenza). Rigettava, invece, sia la domanda delle appellanti principali di condanna degli occupanti al pagamento dell'indennità di occupazione, sia le domande avanzate da questi ultimi di indennizzo ex art. 936 c.p.c. e di ripristino della veduta prima esistente sul muro ove era stato realizzato l'accesso al vano. Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle pretese delle appellanti, ha compensato per un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e ha condannato unitamente a e , in qualità CP_7 CP_1 CP_2 Controparte_3
di eredi di , deceduto nelle more del processo, alla refusione della restante CP_6
quota.
Avverso tale pronunzia hanno proposto ricorso per cassazione i congiunti . Parte_4
e hanno resistito con controricorso. Pt_1 Persona_1
4 Con sentenza n. 10731 depositata il 3.5.2017, la Corte di Cassazione ha accolto il quinto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti denunziavano l'omessa pronunzia sulla domanda di condanna delle sorelle al risarcimento, ex art. 2043 e 1175 c.c., dei danni Pt_1
loro cagionati, disattendendo, invece, i primi quattro motivi. Ha dunque cassato la sentenza con rinvio ad altra sezione della corte di appello anche per la regolazione delle spese di lite.
La causa è stata nuovamente riassunta innanzi a questa Corte dai germani CP_1 CP_2
e , anche nella qualità di eredi della madre deceduta nelle Controparte_3 CP_7
more del processo, onde insistere nella domanda risarcitoria.
Con sentenza n. 498 del 12.3.2019, la Corte di Appello ha rigettato tale domanda e, rilevato che “la sentenza di secondo grado è rimasta sostanzialmente confermata, nel merito, ad esito
del giudizio di rinvio”, ha ritenuto di confermare anche le statuizioni ivi adottate “in ordine
le spese processuali dei primi due gradi di giudizio”. Poiché tali spese erano “state dichiarate
compensate, tra le parti, per un terzo, mentre i - sono stati condannati a CP_1 CP_7
rifondere le i restanti due terzi delle spese”, ha “ritenuto di doversi attenersi ai Pt_1
medesimi criteri anche per le spese di lite relative al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
e al presente processo di rinvio”, liquidandole, per l'intero, rispettivamente in € 4.500,00 e in
€ 2.460,00.
Con ordinanza n. 36353 del 29 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi di impugnazione formulati dai congiunti i quali insistevano nelle domande CP_1
risarcitorie e ha accolto, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla sola
5 , la quale si doleva della parziale compensazione delle spese di lite, ritenendo Parte_1
in ciò assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso incidentale.
Ha chiarito la Suprema Corte che, in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese di legittimità, è chiamato ad attenersi
“al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai
diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con
riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può
legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o
parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa del giudizio di cassazione -e,
tuttavia, complessivamente soccombente- al rimborso delle stesse in favore della
controparte”. Poiché i germani , ancorché vittoriosi nel giudizio di Cassazione, erano CP_1
risultati integralmente soccombenti all'esito del giudizio di rinvio, ha soggiunto la Corte che
“la compensazione di un terzo per questi due gradi (legittimità e rinvio) è in violazione del
principio secondo il quale è vietato condannare alle spese la parte totalmente vittoriosa”
(pag. 9 dell'ordinanza del 29.12.2023).
Ha quindi cassato la sentenza di appello e rinviato la causa nuovamente alla Corte di Appello
di Palermo in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
, attuale attrice in riassunzione, ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al Parte_1
pagamento integrale delle spese dei tre giudizi -quelle del primo giudizio di legittimità (R.G.
6 n. 2800/2013), del successivo giudizio di rinvio (R.G. n. 1649/2017) e del secondo giudizio di legittimità (R.G. n. 31738/2019)-, quantificandole sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014, oltre al rimborso delle spese vive sostenute dal proprio difensore per la partecipazione a un'udienza in Cassazione, e alla refusione delle spese del presente giudizio di rinvio, dando atto di aver ricevuto un acconto di € 11.871,00.
Ricostituitosi il contradditorio, e , hanno contestato l'entità delle CP_1 CP_2
somme richieste, sostenendo potersi liquidare i compensi in misura inferiore ai minimi tabellari per i gradi di giudizio conclusisi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2018.
Hanno altresì eccepito che avrebbe diritto solo al 50% delle spese liquidate per Parte_1
i giudizi in cui era parte anche la sorella nel frattempo deceduta, non avendo gli Per_1
eredi di quest'ultima promosso il giudizio di riassunzione. Hanno infine chiesto la compensazione delle spese del presente giudizio.
, regolarmente citato, non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la Controparte_3
contumacia.
Sono spontaneamente intervenuti, con atto di intervento ad adiuvandum, ER e CP_5
, in qualità di eredi della madre defunta , facendo proprie tutte le
[...] Persona_1
domande e le difese spiegate dalla zia nell'atto di riassunzione. Parte_1
La pronunzia del supremo collegio traccia chiare linee guida per la definizione dell'unica domanda ancora in essere delineando il criterio cui deve essere ispirata la nuova
7 regolamentazione delle spese processuali relative a tre precedenti fasi del lungo contenzioso che ha contrapposto le parti: il primo giudizio di legittimità (Cass. R.G. n. 2800/2013), il primo giudizio di rinvio (C. App. Palermo R.G. n. 1649/2017) e il secondo giudizio di legittimità (Cass. R.G. n. 31738/2019). Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte
è inequivocabile nell'affermare il diritto della parte totalmente vittoriosa a ottenere l'integrale rifusione delle spese, escludendo qualsiasi forma di compensazione.
Ciò chiarito, la concreta liquidazione di tali spese richiede, anche alla luce delle difese spiegate dai convenuti in riassunzione, e , la definizione di ulteriori CP_1 CP_2
questioni attinenti:
- alla normativa applicabile per la liquidazione dei compensi e alla possibilità di derogare ai valori medi o ai minimi tabellari;
- alla spettanza del credito per intero o in misura del 50% in capo all'attrice;
- al rimborso delle spese vive.
E' infine necessario statuire sulle spese del presente giudizio.
La difesa dei convenuti sostiene, in primo luogo, che per i due giudizi più risalenti (R.G.
2800/2013 e R.G. 1649/2017) debba applicarsi l'art.4 del D.M. n.55/2014, nel testo vigente prima della modifica apportata dal D.M. n.37/2018, il quale consentiva al giudice di
“derogare ai valori minimi e massimi aumentandoli o diminuendoli ulteriormente, purchè dia
adeguata motivazione dello scostamento (Cass. Civ. n.5289/2023 Cass. Civ.n.28325/2022;
Cass.Civ. n.14198/2022)” (pag. 3 della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio).
8 La pretesa alla liquidazione del compenso al di sotto dei minimi tariffari deve essere disattesa:
- non solo perché il D.M. n. 37/2018, che ha modificato il D.M. n. 55/2014 introducendo, tra l'altro, il divieto di liquidazione del compenso al difensore al di sotto dei minimi tariffari,
detta una precisa regola di diritto intertemporale stabilendo all'art. 6 che "le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore",
di modo che, essendo questa Corte chiamata a compiere una nuova e autonoma liquidazione delle spese in sostituzione di quella cassata, trova necessaria applicazione la normativa più
recente;
- ma, in ogni caso, perché lo scostamento dai parametri tariffari, come peraltro affermato nei precedenti giurisprudenziali citati dai convenuti medesimi, deve essere sorretto da adeguata motivazione. Ebbene, i convenuti non hanno indicato le ragioni che giustificherebbero la deroga rispetto ai minimi, né queste sono altrimenti ricavabili dagli atti di causa. L'annoso dipanarsi del giudizio in più gradi per l'insistenza dei congiunti sull'infondata CP_1
domanda di condanna delle proprietarie del vano al risarcimento del danno impedisce anzi di cogliere le ragioni di una simile deroga.
Ne consegue che per tutti e tre i gradi di giudizio per i quali deve compiersi la nuova liquidazione trova applicazione il divieto di riconoscere compensi in misura inferiore ai valori minimi tabellari introdotto dalla novella del 2018.
Quanto alla richiesta di parte attrice di applicare i valori medi e a quella di parte convenuta di applicare i minimi, si osserva che l'art. 4 del D.M. 55/2014 (in tutte le sue versioni) indica i
9 valori medi come parametro di riferimento, consentendo al giudice di aumentarli o diminuirli in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata.
L'articolazione della vicenda processuale, che ha registrato la proposizione di due ricorsi per cassazione e l'istaurazione dei correlati giudizio di rinvio, la proposizione, a ogni grado, di numerose questioni di diritto (i motivi di ricorso formulati dai congiunti nel primo CP_1
giudizio innanzi alla Corte di cassazione erano ben cinque, e due invece quelli del secondo giudizio di cassazione, fronteggiati da tre motivi di ricorso incidentale di ), non Parte_1
giustifica l'abbandono dei valori medi, che appaiono congrui a remunerare l'attività difensiva prestata in favore della parte infine vittoriosa.
L'assenza di attività istruttoria, connotato fisiologico del giudizio di legittimità e di non rara evenienza nel giudizio di appello, mentre non costituisce in sé indicatore della semplicità
dell'affare, si traduce piuttosto nell'esclusione del diritto alla remunerazione per tale fase meramente eventuale.
La liquidazione procederà, dunque, in misura prossima ai valori medi dello scaglione di riferimento (concordemente indicato dalle parti in quello tra euro 26.001 ed euro 52.000),
secondo i parametri vigenti al momento delle singole prestazioni.
Fondata è invece l'eccezione dei convenuti secondo cui ha diritto a ottenere non Parte_1
la liquidazione integrale delle spese per i giudizi in cui era parte anche la sorella defunta ma solo il 50% di queste.
10 Non solo, invero, è innegabile che “la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista,
non si presume” (Cass. 24.7.2017 n. 18256, Cass. civ. 27.3.2023 n. 8561), ma neppure può
essere trascurato che, in difetto di impugnazione a opera di (o dei suoi Persona_1
eredi), la sentenza della Corte di Appello n. 498 del 12.3.2019 ha acquistato per costei e i relativi aventi causa l'efficacia intangibile del giudicato, determinando il consolidamento nei suoi riguardi della statuizione (naturalmente anch'essa esigibile verso i soccombenti entro il limite del 50%) che ha compensato in ragione di 1/3 tra le parti le spese del primo giudizio di cassazione e del primo giudizio di rinvio, ponendo i restanti 2/3 in capo ai e ha CP_1
determinato i relativi importi.
Le considerazioni che precedono impediscono di assegnare efficacia rimediale all'intervento
ad adiuvandum spontaneamente eseguito da ER e ed eredi di Controparte_8
nel presente giudizio di rinvio. Intervento che, per vero, neppure supera il Persona_1
vaglio di ammissibilità. L'art. 105 comma c.p.c. consente l'intervento adesivo dipendente in giudizio del terzo che intenda “sostenere le ragioni di alcuna delle parti”, ma precisa che il terzo deve pur sempre essere portatore di un interesse proprio. Con sentenza n. 15422 del 26
luglio 2016, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'intervento adesivo dipendente del terzo è consentito qualora l'interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto.
Tale interesse, che deve possedere i connotati della concretezza e attualità, è riscontrabile quando la soccombenza della parte adiuvata determini, quale effetto riflesso del giudicato, un
11 pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo. L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso tra altri soggetti deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo di questo rapporto possa essere anche solo in via indiretta o riflessa pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.
Infine, per costante insegnamento della Suprema Corte, è sufficiente, ma al tempo stesso necessario che l'interesse sotteso all'intervento sia allegato dall'adiuvante (Cass. 16.5.2019
n. 13272). Ebbene, i congiunti nulla hanno dedotto riguardo alle ragioni che muovono CP_4
la loro partecipazione al giudizio, né queste appaiono autoevidenti.
Consegue a quanto osservato che la liquidazione in favore di delle spese di lite Parte_1
per le prime due articolazioni di giudizio che qui vengono in rilievo, ovvero il primo giudizio di legittimità (R.G. n. 2800/2013) e il successivo giudizio di rinvio (R.G. n. 1649/2017), deve essere dimidiata.
Per l'intero procederà, invece, la liquidazione relativa al secondo giudizio innanzi alla Corte
di Cassazione (R.G. n. 31738/2019), nel quale la sola ha resistito con Parte_1
controricorso.
Conclusivamente, valutata l'aderenza dei prospetti di liquidazione allegati all'atto di citazione in riassunzione ai parametri medi delle cause di valore compreso tra euro 26.001 ed euro
52.000 entro il quale si ascrive, per concorde indicazione delle parti, la porzione di domanda
12 oggetto di contestazione nei giudizi sopra indicati, e CP_1 CP_2 Controparte_3
devono essere condannati a rifondere a : Parte_1
- le spese del primo giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (2800/2013), liquidate in €
3.412,50, pari alla metà di € 6.825,00, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014. Sono inoltre dovute, essendo la presenza del difensore all'udienza di discussione del 15.03.2017 presso la Corte di Cassazione attestata nella sentenza n. 10731/2017, le spese di trasferta, tuttavia limitate, in difetto di comprova documentale, al solo costo ineludibilmente e necessariamente affrontato dal difensore,
rappresentato dallo spostamento aereo, ed equitativamente rideterminate in € 300,00,
dunque, per metà in € 150,00.
- le spese del secondo giudizio di rinvio (1649/2017), liquidate in € 4.300,00, pari alla metà
di € 8.600,00, dovendo escludersi dalle voci richieste il compenso per la fase istruttoria,
oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
- le spese del secondo giudizio di legittimità (31838/2019), liquidate in € 5.513,00, oltre c.p.a. come per legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014.
Dall'importo finale così calcolato dovrà essere detratta la somma di € 11.871,00, che l'attrice in riassunzione ha ammesso di aver ricevuto dai convenuti nell'anno 2019.
Le spese del presente giudizio di rinvio si uniformano anch'esse al canone della soccombenza atteso, per un verso, che l'ulteriore prosecuzione del procedimento si è resa necessaria per ottenere la corretta liquidazione delle spese a cui l'attrice aveva diritto e, sotto altro profilo,
13 che la resistenza dei convenuti si è tradotta in una modesta riduzione rispetto alle somme da costei richieste. e vanno dunque condannati a rifondere CP_1 CP_2 Controparte_3
a anche le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai Parte_1
medi delle cause di valore compreso tra € 5.001 ed € 26.000 (entro tale range ascrivendosi il valore della domanda ancora da definire, afferente alla sola regolamentazione delle spese di lite), in 4.085,50 -di cui € 382,50 per esborsi, € 1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva ed € 1.800,00 per la fase decisionale-, oltre accessori come per legge.
In accordo al medesimo criterio, nei rapporti tra gli intervenienti ER e , Controparte_9
da una parte, e i germani e , dall'altra, le spese di lite, liquidate in € CP_1 CP_2
3.700,00, devono essere poste a carico dei primi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia qui dichiarata di
[...]
, sul giudizio riassunto da , con atto di citazione notificato il 19.3.2024 CP_3 Parte_1
a e , in esito all'ordinanza della Corte di Controparte_1 CP_2 Controparte_3
cassazione n. 36353 del 29 dicembre 2023;
in parziale riforma della sentenza della Corte di Appello n. 498 del 12.3.2019, condanna e alla refusione in favore di Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese:
- del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (2800/2013), liquidate in € 3.412,50, oltre c.p.a.
e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
14 - del giudizio di rinvio (1649/2017), liquidate in € 4.300,00 oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
- del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (31739/2019), liquidate in € 5.513,00, oltre c.p.a. nella misura di legge e spese generali ex d.m. n. 55/2014;
il tutto al netto dell'importo di € 11.871,00, già corrisposto all'avente diritto;
condanna e alla refusione in favore di CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_1
delle spese del presente giudizio di rinvio, liquidate in € 4.054,50, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
condanna gli intervenienti e a rifondere a e Controparte_4 Controparte_5 CP_1
le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700,00, oltre c.p.a. e iva come CP_2
per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 6 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IU SA NT ER RA
15