Decreto cautelare 14 dicembre 2021
Sentenza breve 21 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 21/01/2022, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2022
N. 00114/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01677/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1677 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ordine delle Professioni Infermieristiche -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Stefanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Elio Angelo Spro e Giorgio Selleri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota -OMISSIS-con cui l’O.P.I. della Provincia -OMISSIS- ha disposto la sospensione immediata della ricorrente dall’esercizio della professione di infermiere per mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale ex art. 4 D. L. n. 44/2021;
- dell’atto di accertamento di inottemperanza all’obbligo vaccinale del Dipartimento di Prevenzione -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-;
- dell’atto di invito -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-nella parte in cui disconosce la certificazione di esenzione della ricorrente;
- di ogni atto presupposto, collegato, conseguenziale e comunque incompatibile col presente ricorso ed, in particolare, delle note di riscontro a diffida dell’OPI del 7.12.2021, nonché dell’-OMISSIS-nella medesima data nonché del parere del 2.12.2021 della Commissione degli esperti dell'-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale -OMISSIS- e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori avv. V. Parato per la parte ricorrente e avv.ti M. Stefanizzi e G. Selleri per le parti resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
1) Premesso che l’Ordine professionale di appartenenza della ricorrente, con memoria difensiva del 9 gennaio 2022, ha chiesto dichiararsi la sopravenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’Ordine proceduto alla declaratoria di perdita di efficacia della impugnata sospensione e alla cancellazione dell’annotazione di tale sospensione con decorrenza 1° gennaio 2022.
2) Premesso che alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022 è stato dato avviso sia della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata che di possibile declaratoria d’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
3) Ritenuto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite per la peculiarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS-, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.