Articolo 133 del Codice di giustizia contabile
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7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 133

(Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie)


1. Ferma restando la responsabilita' di cui all' articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 , e successive modificazioni, quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria.


2. Il giudizio e' promosso con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale, territorialmente competente.


3. Copia del ricorso ((, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) e' notificata alla parte a cura del pubblico ministero.


4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, ((e il decreto di fissazione dell'udienza camerale,)) entro dieci giorni dalla notificazione ((dei medesimi))


5. La parte puo' costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, la copia del ricorso notificato, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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