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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Elvira Maltese Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere rel. dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 132/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Carmelo Romeo;
Reclamante
CONTRO
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Pizzino;
Reclamato
OGGETTO: Reclamo ex art. 1, comma 58, legge n. 92/2012
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 464/2023 dell'8.2.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza Parte_1
ex art. 1, commi 47 e ss., della legge n. 92/2012, emessa a conclusione della fase sommaria, con la quale il ricorso per impugnativa di licenziamento era stato rigettato in ragione della ritenuta decadenza ex art. 6 legge n. 604/1966.
Il giudice dell'opposizione, nel confermare la decisione della prima fase, disattendeva, anzitutto, la tesi attorea secondo cui, nel corso della sua esecuzione materiale, il rapporto tra la e il avesse assunto Pt_1 Controparte_1
i caratteri propri della subordinazione. Riteneva che tanto la documentazione acquisita agli atti di causa, quanto i capitoli di prova testimoniale articolati in ricorso e per lo stesso motivo non ammessi, fossero inidonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non potendosi ricavare dalle circostanze ivi allegate né l'assoggettamento della ai poteri direttivi e di Pt_1
controllo del presunto datore di lavoro, né l'eventuale ricorrenza dei c.d. elementi sintomatici della subordinazione.
Osservava, poi, che il giudice della fase sommaria aveva correttamente ritenuto che, nel caso di specie, il recesso fosse stato intimato dal Circolo in forma scritta con la lettera del 9.10.2017, con la quale era stata disposta la cessazione del contratto di gestione in essere tra le parti con decorrenza dall'8.1.2018.
Rilevava dunque che, a prescindere dalla qualificazione del rapporto, l'atto di recesso avrebbe dovuto essere impugnato nei termini di legge ovvero, in via stragiudiziale, nei 60 giorni previsti dall'art. 6 legge n. 604/1966, come novellato dal cd. Collegato Lavoro e decorrenti dal 9.10.2017, essendo il regime decadenziale applicabile anche nelle ipotesi di appalto illecito, fattispecie prospettata dalla ricorrente. Evidenziava, altresì, che non vi era prova che il rapporto fosse proseguito dopo la disdetta e che la fosse stata Pt_1
successivamente estromessa oralmente dal posto di lavoro.
Avverso la citata sentenza proponeva reclamo la soccombente. Resisteva al gravame il eccependo, in via preliminare, l'inesistenza Controparte_1
della notifica dell'atto di impugnazione, nonché l'inammissibilità del gravame ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. La causa era posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, la reclamante censura la sentenza di primo grado per avere accolto l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del recesso, mentre nessun termine di decadenza avrebbe potuto trovare applicazione nel caso di specie, in assenza di un licenziamento in forma scritta. Attesa la differenza ontologica tra le nozioni di disdetta del contratto e licenziamento, così come tra quelle di disdetta e recesso, il primo giudice avrebbe dovuto escludere che la data di comunicazione della disdetta del contratto valesse come dies a quo del termine per l'impugnazione del licenziamento ex art. 6 della legge n.
604/1966. Sostiene che la disdetta non poteva costituire un formale atto di recesso per due ordini di ragioni: era riferita ad un contratto già cessato e formalmente novato a seguito di due precedenti disdette intervenute il 28.9.2010
e l'11.10.2016; il rapporto di collaborazione autonoma cui l'atto si riferiva era stato, di fatto, sostituito da un rapporto di lavoro subordinato a far data dal settembre 2007.
2. Con il secondo e il terzo motivo, la reclamante si duole della mancata qualificazione del rapporto in termini di subordinazione. Deduce che dalla copiosa documentazione, contrariamente a quanto opinato dal giudice, poteva evincersi la sussistenza, nel caso de quo, di “tutti gli elementi riconducibili alla eterodirezione”. Lamenta, altresì, la mancata ammissione della prova testimoniale che, invece, avrebbe potuto dimostrare l'ingerenza del nella CP_1
gestione della ristorazione con sistematiche direttive e azioni di coordinamento e controllo nei riguardi della Precisa che, peraltro, nessuno dei due Pt_1
precedenti giudici aveva espresso alcuna determinazione sulla congruità degli articolati di prova di cui al ricorso. Deduce che il contratto di gestione sottoscritto nel 2015 prevedeva l'obbligo della di corrispondere un importo fisso di € 150,00 al e di Pt_1 CP_1
provvedere al pagamento, in favore del , delle spese ordinarie e di CP_1
adeguamento dei beni strumentali e delle attrezzature, in misura non inferiore al
50%, previsioni, entrambe, dalle quali avrebbero dovuto ritenersi dimostrati
“emblematicamente la fraudolenza e irregolarità dell'appalto, nonché il suo approdo alla subordinazione”.
3. Con il quarto motivo il reclamante deduce che, alla luce della documentazione prodotta, emergerebbe il più che fondato sospetto che tra le parti sia intercorsa una vera e propria intermediazione illegittima di manodopera, richiamando la giurisprudenza sul tema e, in punto di fatto, tutti gli atti prodotti dimostrativi dell'esercizio di un penetrante potere direttivo e di controllo da parte del nei suoi confronti. CP_1
4. Così sinteticamente riassunti i motivi di impugnazione, preliminarmente va rigettata l'eccezione di inesistenza della notifica del reclamo e quindi di inammissibilità del gravame sollevata dalla parte reclamata
Al riguardo si osserva che la firma digitale — al pari della sottoscrizione dell'atto analogico ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. (su cui vd. Cass. n.
1275/2011) — è, invero, requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio
(anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura) e la sua carenza determina conseguentemente l'inammissibilità dell'appello, non essendo sanabile (Cass. 14338/2017 citata da parte reclamata).
Tuttavia, nel caso in esame l'atto introduttivo del reclamo risulta tempestivamente depositato telematicamente e munito di firma digitale, essendo solo la copia notificata alla controparte priva di tale requisito, aspetto che “non incide sulla validità di questa, ove, però, detta sottoscrizione sussista nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore”
(Cass. n. 4548/2011 e n. 3791/2014), certezza che nel caso di specie può senz'altro evincersi dalla provenienza della notifica dalla casella di posta certificata del difensore del reclamante, il quale peraltro aveva già rappresentato la parte in entrambe le fasi del giudizio di primo grado.
Quanto poi alla firma attestante l'autografia della sottoscrizione della procura in formato analogico, rilasciata per il giudizio di primo grado e per qualsiasi
“ulteriore stato, fase e grado”, va rilevato che, ai sensi degli artt.
3-bis, comma
3, e 6, comma 1, della l. n. 53 del 1994, come modificata dall'art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla l. n. 228 del 2012, per la regolarità della notifica dalla copia informatica dell'atto originariamente formato su supporto analogico, non è necessaria la sottoscrizione del medesimo con firma digitale, essendo sufficiente che la copia telematica sia attestata conforme all'originale (vd. Cass. 26102/2016), come pacificamente avvenuto nel caso de quo (vd. allegati al deposito del 2.3.2023, effettuato alle ore 16:53 prima della notifica degli atti alla parte reclamata, che l'ha ricevuta il 2.3.2023 alle 17:11); né rileva che la copia del file rechi il formato pdf anziché p7m.
5. Il reclamo è pertanto ammissibile ed è anche immune dai vizi di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., avendo la parte reclamante individuato in modo sufficientemente chiaro i punti della decisione impugnati, precisando i motivi di critica e indicando i profili di fatto e di diritto che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre il Tribunale a una diversa pronuncia.
6. Esaminando poi, per primo, il secondo motivo di appello, essendo la natura subordinata del rapporto instaurato tra le parti il presupposto della stessa sussistenza di un atto riconducibile all'impugnato licenziamento - come peraltro richiesto dallo stesso reclamante (“si chiede…che la Corte adita, sulla base delle allegazioni di fatto delle parti e nel rispetto del contraddittorio, prima qualifichi il rapporto di lavoro come subordinato… e poi pervenga all'ulteriore accertamento se il licenziamento intimato sia o meno del tutto inefficace”) - e quindi anche della tempestività o meno della sua impugnativa, deve escludersi che di tale natura la parte onerata abbia fornito adeguata dimostrazione.
E' incontestato e ammesso dalla stessa reclamante che con il contratto inizialmente stipulato tra le parti nel 2005, intitolato “contratto per la gestione di ristorante”, esse intendevano costituire un rapporto obbligatorio con il quale il affidava a il servizio di ristorazione in Controparte_1 Parte_1
favore dei soci del circolo, con organizzazione e gestione a cura e rischio della stessa assimilabile a un contratto di appalto. La reclamante tuttavia, con Pt_1
l'introduzione del giudizio ha dedotto che, a partire dal settembre 2007, l'assetto originario dei rapporti tra le parti sarebbe stato palesemente disatteso in favore della riconducibilità alla fattispecie del rapporto di lavoro subordinato, per la
“continua e penetrante ingerenza” dei presidenti del Circolo nella gestione dell'attività di ristorazione.
Il contratto del 2005 prevedeva l'affidamento da parte del circolo al gestore - che doveva essere munito di propria posizione fiscale (partita IVA) e previdenziale - dei locali e delle attrezzature ove svolgere l'attività di ristorazione a “totali ed esclusive cure e spese” del gestore, con esclusione delle sole spese inerenti i consumi di energia elettrica e l'acqua potabile, che restavano a carico dell'appaltante. Anche le spese relative al personale erano previste a carico del gestore, il quale provvedeva autonomamente all'assunzione di quello occorrente, aprendo le posizioni assicurative presso gli enti competenti e obbligandosi al rispetto della normativa a tutela del lavoro subordinato, a garantire la cura della persona, l'igiene personale e la correttezza nel comportamento con i soci del circolo del personale assunto, a garantire un organico sufficiente al numero dei coperti. Tra gli obblighi del gestore erano quelli di fornire un servizio di buona qualità, di garantire l'apertura del ristorante in determinate fasce orarie, di garantire determinati menù, per numero e tipologia di piatti, a prezzi concordati tra le parti e rivedibili annualmente, salva la possibilità del gestore di concordare direttamente con i singoli soci menù differenti e relativi prezzi. Menù e prezzi relativi a eventi esulanti dal normale servizio di ristorazione erano di volta in volta concordati. Il gestore doveva garantire pulizia e igiene e la qualità delle materie prime (autonomamente acquistate). Gestiva autonomamente gli incassi e poteva proseguire l'attività di catering da tempo esercitata, ma in locali estranei a quelli del circolo e senza pregiudizio per l'esatto adempimento dell'appalto. Era fatto divieto di subappalto.
Da tale regolamentazione dei rapporti concordata tra le parti, emerge che l'intenzione delle stesse era quella di demandare all'odierna reclamante la gestione e l'organizzazione dell'attività di ristorazione, che la esercitava Pt_1
in forma imprenditoriale, munita di partita IVA fin dal 1998, affiancandola all'attività di catering che già precedentemente esercitava in favore di terzi, assumendo l'onere delle spese, dell'acquisto delle materie prime nella quantità dalla stessa ritenuta necessaria per l'adempimento del contratto e dell'ingaggio della forza lavoro necessaria in relazione alle esigenze del servizio affidatole, nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali, di igiene e sicurezza, corrispondendo le retribuzioni e gestendo autonomamente gli incassi. Il circolo metteva a disposizione locali e attrezzature per i quali si riservava il diritto di ispezione e di verifica periodica, e pagava i consumi di acqua ed energia elettrica, riservandosi la prerogativa di chiedere la sostituzione del personale che non avesse osservato le norme interne e di esprimere il gradimento per la qualità del servizio.
E' noto che la differenza tra il rapporto di appalto e quello di lavoro subordinato risiede nell'autonomia dell'appaltatore nell'organizzazione e gestione del lavoro. Quand'anche tale autonomia subisca limitazioni dall'ingerenza e dal controllo del committente e dalle istruzioni da questi impartite, non si ravvisa ipso facto un rapporto di lavoro subordinato, salvo che la continuità e l'analiticità dell'ingerenza non elida totalmente la sfera di autonomia e discrezionalità dell'appaltatore. Nel caso in esame le riserve previste nel contratto di prerogative a favore del committente di esprimere il proprio gradimento sulle scelte e sulle modalità esecutive delle obbligazioni a carico del gestore, in alcuni casi con previsione di risoluzione del rapporto, trovano la loro causa giustificativa nella peculiarità del luogo di esecuzione e dell'oggetto dell'attività data in gestione, all'interno di un circolo privato per il servizio di ristorazione dei soli soci e loro ospiti, con la necessità quindi di coordinare l'autonomia e la discrezionalità proprie del tipo contrattuale con le esigenze del committente: nell'esercizio della loro autonomia contrattuale le parti hanno concordato un assetto dei rapporti obbligatori insorgenti dal negozio giuridico stipulato, mantenendo fermo il carattere dell'autonomia del gestore - nell'acquisto delle materie prime, nell'assunzione dei dipendenti e nell'amministrazione dei rapporti di lavoro, nonché nella gestione degli incassi - pur limitandola, per le richiamate finalità, con la predeterminazione, pur sempre concordata, di orari di apertura del ristorante, di composizione dei menù per numero e tipologia di piatti e di prezzi precedentemente concordati e rivedibili annualmente, in accordo tra le parti, oltre che con le già indicate riserve di ispezione e gradimento.
Tale regime contrattuale è stato, in linea di massima, ribadito dalle parti nei successivi accordi negoziali sottoscritti nel 2011 e nel 2015, salve le nuove pattuizioni delle quali si dirà. Non vi è alcuna prova, né in tal senso era stato articolato alcun capitolo di prova testimoniale, di un vizio del consenso che possa avere costretto o indotto la a sottoscrivere nuovamente un contratto “di Pt_1
gestione” che le imponeva il mantenimento della partita IVA e della responsabilità dei rapporti di lavoro, sebbene il rapporto già dal settembre 2007 si fosse, a suo dire, concretamente atteggiato come lavoro subordinato e sebbene, come documentalmente provato (con la produzione delle relative sentenze emesse da questa Corte), ella avesse già subìto almeno due processi instaurati nei suoi confronti da due dipendenti per il pagamento di differenze retributive non corrisposte, nei quali non risulta negata da parte sua la qualità di datore di lavoro.
Le mail prodotte, nelle quali vengono indicati al gestore dal committente menù o singoli piatti che il ristorante avrebbe dovuto offrire in determinate occasioni conviviali, non dimostrano la natura subordinata del rapporto, posto che la reclamante non ha dimostrato di non potersi sottrarre a tali richieste se non a pena di sanzioni di natura “disciplinare” e pertanto l'ottemperanza alle stesse non fornisce la prova dell'assoggettamento della al potere direttivo, di Pt_1
controllo e disciplinare del datore di lavoro, apparendo piuttosto l'accettazione di una proposta che si inserisce nella pattuizione contrattuale di “concordare” singoli menù e prezzi.
Né appaiono idonee a provare la subordinazione le altre produzioni, avendo ad oggetto copie di mandati di pagamento, fotocopie di assegni, elaborazione di conti, elenchi di fruitori dei pasti, etc.
La natura subordinata di un rapporto va rintracciata nell'assoggettamento personale del prestatore di lavoro al potere direttivo e organizzativa del datore, cui si correlano il potere di controllo e disciplinare. Le prove testimoniali correttamente non sono state ammesse in primo grado, in quanto generiche, valutative e irrilevanti ai fini di provare la subordinazione, come specificato dal giudice in sentenza (contrariamente a quanto affermato nell'atto di reclamo) e per le stesse ragioni non si ammettono nemmeno nel presente grado: ove non appaiano formulati in modo generico e in modo tale da fare esprimere inammissibili valutazioni ai testimoni (così il capitolo indicato con la lettera A),
i capitoli di prova appaiono o ripetitivi delle pattuizioni risultanti dai contratti di gestione sottoscritti tra le parti, e quindi superflui, o irrilevanti ai fini dell'accertamento dell'asserita etero-direzione, potendo al più confermare le obbligazioni a carico del gestore di garantire orari predeterminati di apertura del ristorante, di rispettare i prezzi previamente concordati e di tollerare le ingerenze conseguenti alle riserve di gradimento a favore del circolo, concordate al fine di coordinare l'attività di ristorazione con le aspettative dei soci che di tale attività erano gli unici fruitori. Dal capitolo indicato con la lettera C, anzi, emerge proprio che il rischio di impresa ricadeva sulla reclamante, essendo finalizzato a dimostrare l'“antieconomicità” della gestione, essendo il ricavato (l'incasso del ristorante sulla base dei prezzi concordati) appena sufficiente a coprire le spese.
Nella lettera del 22.1.2018 inviata dalla reclamante al circolo per contestare la disdetta del contratto, poi, ella si duole anche di avere subito “concorrenza sleale” dall'attività del bar, inizialmente affidato anch'esso alla sua gestione e poi a terzi, i quali però avrebbero ampliato l'offerta proponendo piatti di pesce e attività di pizzeria: laddove il rapporto instaurato con il circolo avesse avuto natura subordinata, non avrebbe senso una doglianza di tale contenuto, che invece rivela la natura autonoma e commerciale del rapporto, caratterizzato dall'assunzione del rischio della gestione, il cui equilibrio economico sarebbe stato messo in pericolo dall'affidamento da parte del circolo di altra attività di ristorazione concorrenziale. Ulteriore conferma di tale qualificazione dei rapporti si rinviene nell'accordo di manleva sottoscritto tra le parti dopo la disdetta del contratto, il 3.11.2017, con il quale l'odierna reclamante liberava il circolo da ogni responsabilità, oneri o spese legali per eventuali rivendicazioni provenienti da dipendenti o addetti all'attività di ristorazione.
Oltre all'assunzione del rischio aziendale, concorre ad escludere la natura subordinata del rapporto tra le parti anche l'assenza degli elementi sintomatici, quali: l'assoggettamento a un orario di lavoro, non dovendo confondersi con tale obbligo l'impegno assunto in contratto di garantire l'apertura del ristorante in fasce orarie predeterminate;
continue e analitiche direttive tecniche, essendo unicamente dimostrato che in alcune occasioni i presidenti del circolo hanno
“proposto” l'inserimento o la sostituzione di alcuni piatti o menù, o fornito ricette e non essendo dimostrata, nei termini sopra precisati, l'impossibilità della di sottrarsi a tali richieste (peraltro nelle mail allegate si fa sempre Pt_1
riferimento a “proposte”, “da discutere insieme”, per valutarne la realizzabilità, in attesa, in caso contrario, si ricevere “un'alternativa similare”); richiami o rimproveri o contestazioni disciplinari;
la natura esclusivamente personale della prestazione, assumendo anzi la reclamante la posizione, la qualità e i poteri del datore di lavoro nei confronti del personale da lei assunto.
Per contro, non appaiono circostanze idonee a dimostrare la natura subordinata del rapporto, né lo svolgimento dell'attività di ristorazione all'interno dei locali del circolo con le attrezzature ivi esistenti e messe a disposizione dal gestore (peraltro, dalla già richiamata lettera del 22.1.2018, si evince che la ben poteva acquistare e di fatto acquistò nel corso del Pt_1
rapporto, autonomamente, altri beni strumentali - un abbattitore e una macchina per fare il gelato - di cui rivendica la restituzione o il valore economico), che al più potrebbe indurre a configurare un contratto di affitto di ramo d'azienda, giammai un rapporto di lavoro subordinato, non solo per gli elementi ostativi già segnalati, ma anche in quanto erano interamente a carico del gestore le spese di manutenzione delle apparecchiature e attrezzature, le spese delle bombole del gas, le spese di lavanderia. Le spese di adeguamento erano anch'esse a carico del gestore in misura non inferiore al 50%.
Tale ultima previsione, così come quella, contenuta nel contratto di gestione sottoscritto nel 2015, dell'obbligazione a carico del gestore di corrispondere un importo fisso di € 150,00 al , che la reclamante vorrebbe valorizzare quali CP_1
elementi significativi della natura fraudolenta dell'appalto, giammai potrebbero ricondurre il rapporto intercorso tra le parti alla fattispecie del lavoro subordinato, che non appare compatibile con la previsione di oneri economici a carico del prestatore e a favore del datore di lavoro.
7. Infondato è infine il quarto motivo di reclamo.
L'intermediazione illecita di manodopera sicuramente si differenzia dall'appalto genuino per la mancanza dei requisiti di assunzione del rischio d'impresa e di direzione e organizzazione di mezzi e materiali necessari, che caratterizzano il contratto di appalto, requisiti ritenuti sussistenti nel rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti, per le ragioni sopra ampiamente esposte.
Inoltre l'istituto non è utilmente invocato nel presente giudizio, nel quale la reclamante chiede che sia accertato un rapporto di lavoro subordinato della stessa alle dipendenze del , mentre gli effetti sanzionatori Controparte_1
derivante dall'illecita somministrazione di manodopera, al più, potrebbero riguardare i dipendenti da lei formalmente assunti per dare esecuzione al contratto di gestione (ma si è detto sopra dell'accertamento giudiziale della sua qualità di datrice di lavoro nei due giudizi definiti con le sentenze prodotte agli atti di causa dalla parte reclamata), mentre la nel rapporto trilatero che Pt_1
connota fattispecie di intermediazione illecita, assumerebbe la posizione di intermediaria, per la quale non sussiste alcuna presunzione di subordinazione rispetto all'imprenditore.
8. Il reclamo pertanto deve essere rigettato, restando assorbito il primo motivo di impugnazione.
La reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 6.000,00.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Elvira Maltese